Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/06/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RG 658 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.658/2024 vertente tra
(P.IVA ) con sede in Monteriggioni (SI), Loc. Parte_1 P.IVA_1
Badesse, Via della Resistenza n. 113, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. (C.F. ) ed Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Barberino Tavarnelle (FI), Via Collodi 1G, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
APPELLANTE CONTRO (P.I. con sede in Siena (SI), Piazza Gramsci n 28 in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliato in Rapolano Terme (SI), Via San Sebastiano 6/B presso lo studio dell'Avv. Sergio D'Alfonso (C.F.
che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Maria Mamo (C.F. C.F._2
, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo C.F._3
– n. R.G. 3106/2020 depositato dinanzi al Giudice di Pace di Siena APPELLATO
OGGETTO: Vendita di cose mobili Con provvedimento del 29.04.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto: Nel merito: - IN TESI riformare la sentenza appellata per tutti i motivi esposti in narrativa ed accertare e dichiarare la sussistenza del credito della nei confronti della (già Parte_1 Controparte_1
condannando la (già in persona Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 del proprio legale rappresentante pro tempore a pagare alla odierna appellante la somma di € 3.281,80, oltre agli interessi di mora dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, rigettando tutte le domande di parte appellata in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- IN IPOTESI accertare la diversa somma, maggiore o minore, che è dovuta dalla appellata alla appellante in ragione della fornitura eseguita, condannando per l'effetto la
[...] (già in persona del proprio legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore a pagare alla odierna esponente la somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del procedimento monitorio e di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Si insiste altresì per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate, che di seguito si riportano: In via istruttoria: - Ammettere la PROVA TESTIMONIALE nonché INTERROGATORIO FORMALE del legale rappresentante della appellata sui capitoli di seguito formulati:
1. DCV che nel novembre 2017 la
[...] installava presso la sede di Siena della (già Parte_1 CP_1 CP_1 CP_1
Pagina 1
2. DCV che gli interventi effettuati dalla Parte_1 riguardavano un malfunzionamento della sola pompa di condensa;
3. DCV che in occasione degli interventi effettuati dalla l'impianto di Parte_1 condizionamento caldo/freddo è sempre stato trovato funzionante dai tecnici della
[...]
4. DCV che i primi di novembre del 2017 il Sig. Parte_1 Parte_3 telefonava al Sig. chiedendo la disponibilità di un impianto di condizionamento Pt_4 con un prezzo inferiore ad euro tremila oltre iva;
5. DCV che i primi di novembre del 2017 il Sig. comunicava al Sig. che l'impianto di Pt_4 Parte_3 condizionamento senza unità esterna twin master con pompa di calore avrebbe necessitato per il periodo invernale di essere integrato con termoarredi e barriera d'aria. Si indicano quali testi: - il Sig. sui capitoli n.1, n. 2, n.3, n.4, n.
5 - la Parte_5
Sig.ra sui capitoli n.1, n.2, n.3, n. 4, n.
5 - il Sig. Testimone_1 Parte_6
sui capitoli n.1, n. 2, n.3, n. 4, n.
5 - il Sig. sui capitoli
[...] Parte_3
n.1, n.2, n.3, n. 4, n.
5 - Interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della (già sui capitoli n. 1, n.2, n.3, n.4, n.5; Controparte_1 Controparte_2 Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: nel merito in via principale: • rigettare l'appello proposto da siccome Parte_1 infondato e pretestuoso in fatto e diritto confermando la sentenza appellata;
In subordine: • rigettare comunque l'appello proposto atteso l'accertamento ed il riconoscimento dell'inadempimento contrattuale in capo all'opposta e l'avvenuta risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1492 cc per l'esistenza di vizi redibitori sul bene, ovvero ai sensi dell'art. 1497 cc per assenza di qualità promesse e necessarie per la fruizione del bene medesimo;
In via meramente residuale e subordinata rigettare l'appello proposto e dichiarare la riduzione del prezzo qualora ritenuto comunque dovuto nonché condannare parte opposta al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a titolo risarcimento dei predetti danni o comunque della diversa somma ritenuta dal Giudice di giustizia ananche in via equitativa. • condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato. Fascicolo trasmesso al Giudice per la decisione: 30.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. La proponeva appello avverso la sentenza n. 430/2023 Parte_7 emessa dal Giudice di Pace di Siena nell'ambito del procedimento RG. N. 3106/2023, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 527/2020 – R.G. 1032/2020, con cui il Giudice di pace di Siena ingiungeva alla di Parte_8 pagare alla entro quaranta giorni dalla notifica, la somma di € Parte_1 3.281,80, oltre gli interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 526,00, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge. Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda di parte opponente, sul presupposto che il decreto ingiuntivo opposto fosse illegittimo, in quanto emesso nei confronti di una società con diversa denominazione sociale, avendo la Parte_8 modificato la propria ragione sociale in data 10.10.2017 – e dunque in data
[...] anteriore rispetto all'emissione della fattura- in senza tuttavia Controparte_1 accertare la sussistenza del credito in capo alla Controparte_3
1.Con il primo motivo di appello, parte appellante lamenta l'infondatezza dell'eccezione di
[...] erroneità del soggetto ingiunto - mancato accertamento del credito. Sostiene in particolare, che il Giudice di Pace avrebbe errato nell'affermare che “il D.I.
Pagina 2 deve ritenersi illegittimo poiché manifestamente emesso nei confronti di un soggetto con diversa denominazione sociale” e che, in realtà, il decreto ingiuntivo sarebbe stato correttamente emesso nei confronti del soggetto che ha contratto l'obbligazione. Sostiene, infatti, che la e la sono il medesimo Controparte_2 Controparte_1 soggetto giuridico, il quale ha subito una trasformazione societaria omogenea, di cui parte odierna appellata non ha mai informato l'odierna appellante. Il motivo è fondato. La società debitrice ha subito in data 10.10.2017 una trasformazione, passando dalla forma di una società di persone (la a quella di una società di capitali (la , senza CP_2 Pt_1 tuttavia neppure cambiare la partita IVA, che infatti è rimasta la medesima (n. 01687370492). La giurisprudenza di legittimità è uniforme nell'affermare che la trasformazione di una società da un tipo all'altro (compresa la trasformazione da società di capitali in società di persone) rappresenta una mera variazione nell'assetto organizzativo della società, che non incide sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'organizzazione societaria originaria. Si veda ad esempio Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23030 del 22/10/2020 : “La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria.” Ed ancora Cass. Sez. L, Sentenza n. 17066 del 12/11/2003 : “La trasformazione della società, compresa quella di una società di persone in società di capitali, comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, ne' dà luogo a un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la identità soggettiva.” Del resto (v. Cass. sentenza n. 3269 del 10/02/2009 ), la trasformazione in parola non incide neppure nell'ipotesi in cui una cartella di pagamento sia indirizzata alla società con la denominazione anteriore alla trasformazione, allorché questo fatto non implichi una situazione d'incertezza sull'identificazione della parte stessa. Come correttamente affermato dalla difesa di parte appellante, nel caso di specie non vi è alcuna incertezza circa il soggetto destinatario dell'ingiunzione. È, infatti, evidente come il soggetto debitore sia la con P. IVA che fino all'ottobre 2017 CP_1 P.IVA_2 rivestiva la forma di una S.a.s e, dal 10.10.2017, riveste la forma di una S.r.l. Non vi è alcun dubbio che ciò non rilevi in punto di responsabilità per i debiti sociali. Inoltre, ad ulteriore dimostrazione della identità del soggetto giuridico, deve rilevarsi che le mail inviate dalla alla nel 2018 (dunque, in data posteriore CP_1 Parte_1 all'intervenuta trasformazione) provengono dagli indirizzi e-mail della , ossia da CP_2
(cfr mail del 2.02.2018- doc. 3 fascicolo di primo Email_1 grado di parte opponente- odierna appellata) e anche la PEC di contestazione del 25.10.2018 (doc. 3 appellata) proviene dalla casella PEC della CP_2 ( . Email_2 Infine, deve rilevarsi -come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellante- che l'odierna appellata ha promosso l'opposizione a decreto ingiuntivo e si è costituita in giudizio come così confermando che trattasi del medesimo soggetto Controparte_1 giuridico. Peraltro, l'intestazione della fattura non è mai stata contestata, nonostante vi siano stati
Pagina 3 numerosi contatti tra le parti.
2. Accolto tale motivo di appello , deve analizzarsi la questione della sussistenza del credito in capo alla non analizzata dal Giudice di primo grado. Parte_7 L'odierna opponente non ha contestato l'esecuzione del lavoro da parte dell'appellante (installazione di un climatizzatore presso gli uffici siti in Siena, Piazza Gramsci), ma ha eccepito la sussistenza di vizi del bene, tanto da chiedere, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale in capo alla la risoluzione Parte_7 contrattuale ai sensi dell'art. 1492 cc per l'esistenza di vizi redibitori sul bene ovvero ai sensi dell'art. 1497 cc per assenza di qualità promesse e necessarie per la fruizione del bene medesimo. L'esecuzione del lavoro, oltre a non essere contestata, è provata anche dai rapporti di controllo tecnico versati in atti, che la ha effettuato sul macchinario Parte_1 venduto alla CP_1
La circostanza che il macchinario sia stato effettivamente acquistato e consegnato presso il negozio di Piazza Gramsci appare pacifica e non contestata. A sostegno della propria domanda di risoluzione, parte odierna appellata ha allegato unicamente lo scambio di mail avvenuto tra le parti, che però appare del tutto insufficiente a dimostrare l'inadempimento da parte della Parte_1 Dalla lettura della corrispondenza si può ricavare, al più, che il climatizzatore abbia presentato dei malfunzionamenti, a fronte dei quali l'odierna attrice è sempre intervenuta, ponendo peraltro in essere degli interventi di manutenzione, dei quali non è dato conoscere natura ed esito . Se dunque appare evidente che vi siano state delle criticità nella vicenda che riguarda il climatizzatore installato, è altrettanto vero che parte odierna appellata non ha fornito la prova circa il vizio del bene lamentato, non avendo fornito la prova né di quale fosse la natura della problematica, né tanto meno a chi fosse imputabile. Non solo, infatti, parte odierna appellata non ha esperito una verifica di carattere tecnico in sede giudiziale (ATP), ma neppure formulato richieste in via istruttoria (che erano state avanzate in sede di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace e poi non reiterate in sede di conclusioni rassegnate davanti al Giudice di Pace). Peraltro, è appena il caso di sottolineare che la corrispondenza tra le parti (all. 3 di CP_1 nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace)- dalla quale non può trarsi la conclusione
[...] certa della sussistenza dei vizi e dell'ascrivibilità al fornitore - inizia nel 2018, mentre l'ultima mail risale al febbraio 2019 (v. all. 4 di nel giudizio dinanzi al Giudice CP_1 di Pace). Non risulta che vi siano state altre comunicazioni successivamente a tale data ed il 24.06.2020 veniva notificato il decreto ingiuntivo. Dunque, ad un certo punto pare non essersi più interessata della questione, CP_1 almeno fino a quando , un anno e mezzo dopo, non ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo. Tale condotta mal si concilia con l' effettiva sussistenza di un difetto perdurante del bene e imputabile alla odierna appellante. Le rinnovate istanze istruttorie avanzate da parte appellante non sono ammissibili, non essendo state formulate in sede di conclusioni rassegnate davanti al Giudice di Pace (come già rilevato nell'ordinanza del 10.10.2024) e comunque rimangono assorbite dalla decisione. L'appello deve essere accolto e confermato il decreto ingiuntivo opposto 3.Le spese, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza e, sia per il primo che per il secondo grado, essere poste a carico dell'appellato sulla base del valore della domanda, applicando gli importi medi per fase introduttiva, di studio, e decisoria (utilizzando i parametri minimi per tale ultima fase in considerazione dell'attività processuale svolta) per il primo grado e per fase introduttiva, di studio, e decisoria per il secondo grado di giudizio
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P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello riforma l'impugnata sentenza n. n. 430/2023 resa dal Giudice di Pace di Siena, nella persona della dott.ssa M. Domenica Vecchio e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Pone a carico di (P.I. con sede in Siena (SI), Piazza Controparte_1 P.IVA_2
Gramsci n 28 in persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare in favore di (P.IVA con sede in Monteriggioni (SI), Loc. Parte_1 P.IVA_1
Badesse, Via della Resistenza n. 113, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 701,00 per compenso oltre il 15% per rimborso delle spese generali, Iva e Cpa e per il secondo grado in € 175,00 per spese ed € 1.700,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso delle spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Siena, il 19/06/2025 Il giudice Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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