CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/11/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
EDITUCCILA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
LL AR Presidente
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore
ENZO LUCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 303 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
in proprio e nella qualità di rispettivamente coniuge e figli e, in quanto tali, eredi a titolo universale di , tutti elettivamente domiciliati in Cagliari nella via Bellini n. 26, presso lo studio Persona_1
dell'avvocato Marcello Colamatteo, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata con atto allegato all'atto d'appello
APPELLANTE
contro
(P.I. ), succeduta con effetto dal 7 luglio 2008 alla Società Controparte_1 P.IVA_1
incorporata in forza di atto di fusione per incorporazione in data 1 Controparte_2
luglio 2008, Notaio di Milano, Repertorio n. 57824, Raccolta n. 8645, in CP_3 Persona_2
persona dell'Amministratore Delegato, Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,
Dott. rappresentata e difesa, per procura speciale, ex art. 10 D.P.R. 13 febbraio Controparte_4
2001 n. 123, unita alla comparsa di costituzione e risposta in copia informatica, dagli Avv.ti
CO AM, SI NE e RI CI del Foro di Milano, nonché dall'Avv.
Pagina 1 SI LO, presso il cui studio in Cagliari, via Loru, n. 41, ha eletto domicilio
APPELLATA
e già Controparte_5 Controparte_6
(C.F. , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante P.IVA_2 CP_7
elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2, presso lo studio e le persone degli Avv.ti Roberto e che la rappresentano e difendono, in forza di CP_8 CP_9
procura speciale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
e
CP_10
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia I'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e
per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in data
11.06.2022 dal Giudice dott. Paolo Piana sentenza n. 1529/2022 pubbl. il 14/06/2022 RG n.
2049/2019), ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento ai motivi su
esposti
1.Accertare e dichiarare la responsabilità di nato a [...] il 17 settembre CP_10
1946 e residente a [...], codice fiscale CodiceFiscale_5
nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di intermediario ed agente della Controparte_2
oggi con sede legale in Milano, piazza Durante, 11 e Direzione Generale in Controparte_1
Reggio Emilia, via Rivoluzione d'Ottobre, 16, partita IVA n. , Codice Fiscale n. P.IVA_1
Pagina 2 , REA n. 1598155 (succeduta con effetto dal 7 luglio 2008 alla Società incorporata P.IVA_3
in forza di atto di fusione per incorporazione in data 1° luglio 2008, Controparte_2
Notaio dott. di Milano, repertorio n. 57824, Raccolta n. 8645) in persona Persona_2
dell'Amministratore delegato, Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott.
e della Controparte_4 Controparte_11
con sede in Milano nella via Santa Margherita, 9, iscritta al registro delle imprese di
[...]
Milano al n. , in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. P.IVA_2
in ordine alla sottrazione ed al conseguente mancato investimento della somma di € CP_7
1.071.000,00 ai danni del signor .
2. Accertare e dichiarare che la convenuta Persona_1
con sede legale in Milano, piazza Durante, 11 e Direzione Generale in Reggio Controparte_1
Emilia, via Rivoluzione d'Ottobre, 16, partita IVA n. , Codice Fiscale n. 12 P.IVA_1
, REA n. 1598155 (succeduta con effetto dal 7 luglio 2008 alla Società incorporata P.IVA_3
in forza di atto di fusione per incorporazione in data 1° luglio 2008, Controparte_2
Notaio dott. di Milano, repertorio n. 57824, Raccolta n. 8645) in persona Persona_2
dell'Amministratore delegato, Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott.
e la convenuta Controparte_4 Controparte_12
con sede in Milano nella via Santa Margherita, 9, iscritta al registro delle
[...]
imprese di Milano al n. , in persona del suo Direttore Generale e legale P.IVA_2
rappresentante, Dott. sono responsabili in solido col consulente finanziario CP_13
convenuto e fra loro della sottrazione e del mancato investimento della somma di CP_10
€ 1.071.000,00 (o di quella differente accertata in corso di causa) da parte dell'intermediario
ai danni del signor e dei suoi eredi, odierni attori. 3 Per Controparte_14 Persona_1
l'effetto, condannare la e la in CP_10 Controparte_1 Controparte_6
persona del legale rappresentante in carica, in solido tra loro (o ciascuna per la parte che
compete, come accertata in giudizio), al versamento in favore degli attori, nelle loro anzidette
qualità, della somma di € 1.071.000,00, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di
Pagina 3 causa, oltre interessi rivalutazione e interessi compensativi e di mora fino al saldo e risarcimento
danni da perdita di chance, da quantificarsi, se del caso anche in via equitativa, secondo le
risultanze del giudizio;
4. Condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per la parte che co
mpete, come accertata in giudizio, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dagli attori
nelle loro dichiarate qualità, in conseguenza dei
fatti per cui è causa, da liquidarsi, se del caso anche in via equitativa, in misura pari ad €
100.000,00 o in quella diversa che dovesse determinarsi in corso di causa, con ogni e più utile
pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
5. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze
professionali del presente giudizio e di quello di prime cure e del procedimento prodromico di
mediazione, oltre accessori, da determinarsi secondo la vigente normativa”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Controparte_1
“In principalità
- Dichiarare inammissibile in quanto tardivo e quindi per intervenuta decadenza l'appello
proposto dai IG. , e . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
- Dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto dai IG. Pt_2
e in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1
l'inapplicabilità alla fattispecie, anche astrattamente considerata, del disposto di cui all'art. 31,
D.Lgs. n. 58/98, la conseguente carenza di legittimazione passiva di rispetto alle Controparte_1
domande attoree e l'infondatezza delle domande medesime, anzitutto in forza di tale autonoma
ragione.
In subordine e salvo gravame, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza
dell'appello principale
- Respingere comunque le domande formulate dagli attori appellanti, in quanto infondate in
Pagina 4 fatto ed in diritto.
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dagli attori
appellanti, stante la carenza di legittimazione attiva di questi ultimi a far valere “in proprio” gli
asseriti (e contestati) diritti del de cuius azionati nella presente sede giudiziale, nonché il difetto di
prova da parte degli stessi della qualità di unici eredi del Sig. e, quindi, della Persona_1
propria legittimazione attiva a far valere in tale qualità gli asseriti (e contestati) diritti del de cuius
azionati nella presente sede giudiziale.
In ulteriore subordine e salvo gravame, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e
fondatezza dell'appello principale, in via di appello incidentale
- In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare inammissibili e comunque
respingere le domande formulate dagli attori appellanti, stante la prescrizione dei (contestati)
diritti dagli stessi azionati nella presente sede giudiziale, e delle relative azioni.
In ulteriore subordine e salvo gravame, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e
fondatezza dell'appello principale, in via di appello incidentale
- In parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che il danno
patrimoniale riconducibile anche solo in astratta ipotesi ad illeciti che risultassero essere stati
posti in essere dal Sig. nel periodo di vigenza dell'incarico a quest'ultimo CP_10
conferito da non eccede l'importo di Euro 414.500,00 in linea Controparte_2
capitale.
In via ulteriormente subordinata e salvo gravame
- Previo accertamento che il fatto colposo del Sig. ha concorso a cagionare Persona_1
il danno, escludere o in ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata
ipotesi dovuto agli attori appellanti in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che
ne sono derivate, ex art. 1227 c.c.
- Dichiarare tenuto e pertanto condannare il Sig. a manlevare CP_10 CP_1
da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima per effetto
[...]
Pagina 5 dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori appellanti nel presente giudizio, e
quindi a versare direttamente agli attori appellanti e/o a rifondere a tutte le Controparte_1
somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori appellanti
e comunque a rifondere a tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a Controparte_1
sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori appellanti
nel presente giudizio.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Controparte_5
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione
respinta,
In via pregiudiziale e preliminare:
dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dai IG. , , Parte_1 Parte_2
e , per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. Parte_3 Parte_4
1529/2022 del Tribunale di Cagliari.
Nel merito:
rigettare l'appello proposto dai IG. , , e per le Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1529/2022 del Tribunale di
Cagliari, ovvero comunque respingere tutte le domande proposte dagli appellanti nei confronti di
già Controparte_5 Controparte_6
In via di appello incidentale condizionato:
Pagina 6 nella denegata ipotesi di accoglimento di uno o più motivi dell'impugnazione avversaria, riformare
il capo della sentenza n. 1529/2022 del Tribunale di Cagliari con cui è stata rigettata l'eccezione di
prescrizione e, per l'effetto, dichiarare prescritti i diritti e azioni oggetto del presente giudizio e
rigettare le domande promosse dai IG Per_1
In via di appello incidentale:
riformare il capo della sentenza n. 1529/2022 del Tribunale di Cagliari con cui è stata disposta la
compensazione delle spese processuali e conseguentemente condannare i IG , Parte_1 Pt_2
e alla rifusione delle spese di lite nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
risultata totalmente vittoriosa in primo grado”. Controparte_5
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi legittimi di , convennero in giudizio Persona_1 CP_15 [...]
(ora e Controparte_6 Controparte_5 Controparte_2
(ora al fine di ottenere la condanna in solido del e delle banche
[...] Controparte_1 CP_10
convenute, per le quali questi aveva operato come promotore finanziario dal 6.11.2002 al
14.10.2008 (per e dal 27.10.2008 al 20.5.2010 (per , Controparte_2 Controparte_6
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal congiunto (diritto azionato iure successionis),
nonché dei danni patrimoniali e non patrimoniali/morali subiti iure proprio, in conseguenza delle condotte illecite del consistite nell'essersi appropriato indebitamente di 1.071.000,00 euro CP_10
di . A sostegno delle proprie pretese, gli attori dedussero che: Persona_1
- quando era ancora agente di , il che da vent'anni (quindi dal Controparte_2 CP_10
1988) si occupava di gestire il patrimonio mobiliare di , aveva riferito a Persona_1
quest'ultimo di essere in trattativa con e che di lì a poco avrebbe assunto Controparte_6
Pagina 7 un incarico in seno ad essa, rassicurandolo che i suoi investimenti non avrebbero patito alcuna conseguenza dal suo passaggio al nuovo istituto di credito;
- nell'occasione, il si era fatto consegnare dal sei assegni bancari firmati in bianco, CP_10 Per_1
tratti sul conto corrente che quest'ultimo intratteneva con con la Controparte_2
promessa di versarli nel nuovo conto corrente che il avrebbe dovuto aprire presso Per_1 [...]
non appena il fosse diventato agente di quest'ultima, e poi di investire Controparte_6 CP_10
il denaro in “pronti contro termine ad un anno”, operazione che il aveva spiegato essere CP_10
“sicura per ciò che attiene alla consistenza e solidità dei soggetti coinvolti sul piano finanziario”, in quanto “collegata ad un progetto di investimento capeggiato da una cordata di banche romane e inglesi quali Bnl Barclays Bank: una sorta di commercial paper collegata ad una confidi”;
- il invece, tradendo gli accordi, aveva compilato gli assegni con gli importi e le date di CP_10
seguito indicati e li aveva girati a terzi per estinguere i suoi debiti verso costoro, così perpetrando l'appropriazione indebita all'insaputa del Per_1
- nel mese di ottobre 2008 il aveva aperto di nuovo un conto corrente presso Per_1 [...]
e, nel novembre 2008, avendo ricevuto il primo estratto conto, aveva Controparte_6
constatato che gli assegni non erano stati versati nel nuovo conto corrente;
aveva chiesto, pertanto,
spiegazioni al il quale lo aveva rassicurato “garantendogli che, a breve, gli avrebbe CP_10
trasmesso la documentazione attestante il dettaglio dell'operazione”;
- nel mese di giugno 2009, il aveva comunicato al “che l'operazione stava CP_10 Per_1
procedendo benissimo e che probabilmente avrebbe fatturato dei guadagni interessanti;
tuttavia,
dinanzi alla richiesta di ottenere dei riscontri documentali relativi all'operazione in corso, non solo adduceva il perdurare della situazione di ritardo imputabili agli uffici delle banche romane e inglesi promotrici dell'investimento, ma riferiva la necessità di ulteriori risorse chiedendo al Per_1
l'emissione di un nuovo titolo non intestato per l'ammontare pari a euro 150.000”;
- ottemperando a questa richiesta, il gli aveva consegnato un ultimo assegno tratto sul conto Per_1
corrente di cui era titolare presso la Bnl, firmato e già compilato sia nell'importo di 150.000,00 euro
Pagina 8 che nella data;
tuttavia, il che aveva ricevuto l'assegno per investirlo nella stessa CP_10
operazione, lo aveva girato a un suo creditore per estinguere un debito che aveva verso il medesimo;
- il 15 luglio 2010 il aveva presentato alla Procura della Repubblica di Cagliari una denuncia Per_1
querela nei confronti del da cui erano scaturite delle indagini che avevano consentito di CP_10
accertare che gli assegni del erano stati impiegati dal per estinguere proprie posizioni Per_1 CP_10
debitorie nei confronti di terzi: il procedimento penale a suo carico era stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) del 16.4.2015, passata in giudicato il 2.5.2015, in base al seguente capo di imputazione: “delitto di cui agli artt. 61 n. 7 e 11 e
646 c.p. per essersi appropriato, al fine di trarne profitto, con abuso della qualità di consulente
finanziario presso banca di Cagliari e di promotori finanziari o nell'interesse CP_6
dell'investitore della somma di euro 1.071.000,00, denaro che doveva essere Persona_1
utilizzato per promuovere un'operazione di pronti contro termine ad un anno e di cui aveva la
disponibilità in quanto affidatario della gestione del patrimonio monetario di . Persona_1
In diritto, gli attori sostennero che:
- la responsabilità delle banche convenute si sarebbe fondata sull'art. 31, comma 3 del d.lgs
24.2.1998 n. 58, secondo il quale “il soggetto abilitato che conferisce l'incarico professionale è
responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”, norma costituente, secondo gli attori,
applicazione rafforzata della responsabilità dei padroni e committenti prevista in via generale dall'art. 2049 c.c.;
- nel caso in esame, sarebbe ricorso quel “nesso di occasionalità necessaria” tra il fatto illecito dannoso e l'esercizio dell'attività di promotore finanziario che la costante giurisprudenza di merito e di legittimità aveva ormai chiarito essere la condizione imprescindibile per poter riconoscere la
Pagina 9 responsabilità del preponente nella materia in esame.
Entrambe le banche, costituitesi separatamente e tempestivamente in giudizio:
- eccepirono la prescrizione quinquennale del diritto degli attori al risarcimento del danno;
- contestarono la fondatezza della domanda formulata a loro carico, sostenendo che nella fattispecie in esame non ricorresse il “nesso di occasionalità necessaria” tra l'esercizio dell'attività di promotore finanziario e il fatto illecito dannoso, perché, alla luce di quanto esposto dagli attori, il danno si sarebbe verificato nell'esecuzione di operazioni esplicitamente estranee a quelle delle
Banche preponenti e, quanto a quello causato dall'incasso dei primi 6 assegni, prima che il CP_10
fosse divenuto agente di ragione per la quale quest'ultima sostenne di Controparte_6
non dover rispondere del danno;
- contestarono che fosse loro opponibile la sentenza di patteggiamento, sia perché non avevano preso parte al processo in cui era stata pronunciata, sia perché la decisione resa in sede di patteggiamento non avrebbe avuto efficacia di giudicato nel processo civile, non trattandosi di sentenza di condanna.
non si costituì in giudizio e venne dichiarata la sua contumacia. CP_10
Con ordinanza del 15.06.2022 il Giudice di primo grado dispose, ai sensi dell'art. 279, co. 1, n. 5
c.p.c., la separazione delle cause, definendo con la sentenza impugnata in questa sede il procedimento iscritto al r.g. n. 2049/2019, riguardante la sola posizione processuale delle banche convenute, e disponendo la formazione del procedimento iscritto al r.g. n. 3837/2022, concernente la posizione del convenuto poi definito con sentenza di condanna n. 447/2025, pubblicata il CP_10
27/03/2025 prodotta dalla difesa degli appellanti all'udienza del 27/06/2025.
***
Pagina 10 La causa, istruita con produzioni documentali, venne quindi decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1529/2022, pubblicata in data 14/06/2022, nei seguenti termini: “Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: a.
rigetta le domande formulate dagli attori nei confronti delle banche convenute;
b. compensa tra le
parti le spese processuali”.
Si riporta, in sintesi, l'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione.
Rigettata, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute, atteso che nel caso in esame poteva applicarsi l'art. 2947, comma 3, c.c. (che prevede che “se il fatto è
considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si
applica anche all'azione civile”), poiché il tempo di prescrizione per il delitto dal quale erano derivati i danni lamentati dagli attori è di sei anni, termine evidentemente superiore rispetto a quello quinquennale previsto per il risarcimento del danno da fatto illecito, il Tribunale ha ritenuto altrettanto infondata nel merito la domanda formulata dagli attori.
Richiamato, infatti, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
13246/2019), che hanno risolto il contrasto che si era formato nella giurisprudenza di legittimità tra due orientamenti interpretativi con riguardo alla responsabilità dello Stato e degli Enti Pubblici per i danni cagionati dal comportamento illecito dei loro dipendenti, ai sensi degli articoli 28 della
Costituzione e 2049 del codice civile, secondo cui “la responsabilità del preponente presuppone,
oltre al nesso di causa fra condotta e danno, anche la sussistenza di un nesso di “occasionalità
necessaria” tra l'esercizio delle incombenze affidate al preposto ed il danno subito dal terzo,
cosicché la responsabilità può essere riconosciuta nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano
determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, senza che abbia rilevo il
superamento del limiti delle mansioni affidate al preposto o che questi abbia agito con dolo e per
finalità strettamente personali, alla condizione però che la sua condotta costituisca il non
Pagina 11 imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, “non potendo il preponente essere
chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponde neppure quale
degenerazione, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue
incombenze” ed esaminata, allo stesso modo, la casistica in cui la giurisprudenza di legittimità si è
pronunciata in ordine alla responsabilità ex articolo 2049 c.c. e quella ex art. 31, comma 3, d. lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, escludendo tale responsabilità in difetto del requisito dell'occasionalità necessaria, il Giudice di primo grado ha ritenuto che nella vicenda in esame, alla luce di quanto esposto dagli attori, eredi della vittima, non fosse ravvisabile il rapporto di occasionalità necessaria, così come elaborato dalla giurisprudenza citata, tra le funzioni di promotore finanziario affidate al dalle due banche convenute ed il fatto (appropriazione CP_10
indebita) che aveva cagionato il danno subito da . Persona_1
Anzitutto, con riferimento alla posizione della (ora Controparte_2 CP_1
, il Tribunale ha osservato che apparisse del tutto evidente che il programma di investimento
[...]
prospettato dal esulasse dall'ambito delle competenze che gli erano state affidate dalla CP_10 CP_6
di cui era all'epoca promotore finanziario, perché prevedeva che il denaro che si era fatto consegnare dal venisse investito in operazioni da farsi dopo che il stesso fosse Per_1 CP_10
divenuto promotore finanziario di tale circostanza, che a detta del Controparte_6
Giudice avrebbe escluso da sola l'applicabilità del richiamato principio di occasionalità necessaria
(atteso che non avrebbe avuto “giuridico fondamento accollare a le Controparte_2
conseguenza dannose di condotte del preposto in alcun modo collegate alle ragioni, anche
economiche, della preposizione”), è stata comunque rafforzata dal fatto che il gestiva il CP_10
patrimonio mobiliare del e prima di lui del padre di questi quale promotore finanziario di Per_1
altre banche, ben prima di assumere la qualità di promotore finanziario di (cfr. querela di CP_2
– doc. 7 attori). Persona_1
Pagina 12 Con riguardo, invece, alla posizione di (ora Credem), il Tribunale ha Controparte_6
evidenziato che i primi sei assegni erano stati consegnati dal al ed incassati dai terzi Per_1 CP_10
prima che quest'ultimo assumesse le funzioni di promotore finanziario per il suddetto istituto di credito (circostanza avvenuta il 27/10/2008), con la conseguenza che la stessa sarebbe dovuta rimanere estranea a quei fatti;
quanto all'ultimo assegno, emesso e incassato nel periodo in cui il era promotore per la il Giudice ha osservato che potessero valere le CP_10 Controparte_6
medesime considerazioni svolte nei confronti della banca con riferimento all'esclusione CP_2
della sussistenza del principio di occasionalità: anche in questo caso, peraltro, il non aveva Per_1
coinvolto, una volta insospettitosi, la direzione della CA, ma aveva chiesto chiarimenti esclusivamente al con il quale manteneva un rapporto di stretta fiducia, il quale, peraltro, CP_10
aveva fatto incassare al tra il 15/12/2008 ed il 17/07/2009 sei assegni bancari non trasferibili Per_1
tratti da altri clienti che all'epoca intrattenevano rapporti con lui, per complessivi € 506.500,00
(come emerso dalle produzioni documentali offerte da con la seconda Controparte_6
memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.).
Alla luce di quanto emerso in ordine all'incasso da parte del il Tribunale ha accertato che Per_1
risultasse comprovata l'adozione del c.d. “metodo Ponzi”, considerato che nel periodo in cui il era promotore finanziario di – lungi dall'aver prodotto un danno CP_10 Controparte_6
al gli aveva consentito di incassare ben 506.500,00 euro a fronte di una perdita riconducibile Per_1
allo stesso periodo di soli 150.000,00 euro, con un saldo attivo di 356.500 euro: conseguentemente,
quand'anche fosse stato ravvisato il nesso di occasionalità necessaria, gli attori non avrebbero potuto comunque lamentare alcun danno con riguardo all'esercizio dell'attività di promotore finanziario nel periodo in esame.
***
Pagina 13 Avverso la sentenza hanno proposto appello , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
al fine di ottenere, in sua riforma, quanto domandato nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si sono costituite in giudizio, separatamente, la e la Controparte_5
domandando il rigetto dell'avverso appello e proponendo, a loro volta, appello Controparte_1
incidentale condizionato e non condizionato relativamente alla statuizione sulle spese.
parimenti convenuto in giudizio (nonostante la separazione della sua posizione CP_10
intervenuta nel primo grado), non si è costituito e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 09/06/2023.
Con ordinanza del 17/07/2023, esaminata l'istanza di rimessione nei termini proposta nell'interesse della parte appellante (a fronte delle eccezioni di inammissibilità dell'appello per tardività proposte dalle banche appellate), in relazione al ritardo nel deposito dell'impugnazione (30 secondi dopo le h. 24 dell'ultimo giorno utile a presentare l'impugnazione), questa Corte ha ritenuto che detto ritardo non fosse imputabile a colpa o negligenza della parte, avendo il difensore dimostrato di aver posto in essere una serie di attività finalizzate al superamento dell'inconveniente eterodeterminato:
ha, pertanto, disposto la rimessione in termini per l'impugnazione in favore della parte appellante.
***
Preliminarmente, deve osservarsi che l'appellata ripropone in questa sede Controparte_1
l'eccezione – non esaminata in primo grado - di inammissibilità delle domande avanzate dagli attori per non aver fornito la prova della loro qualità di unici eredi del sig. e, quindi, Persona_1
della loro legittimazione attiva a far valere nella predetta qualità gli asseriti e contestati diritti del de
cuius azionati: precisa, sul punto, la banca, che non possa considerarsi sufficiente la produzione della mera dichiarazione integrativa di successione, atteso che fosse onere degli attori dimostrare la loro qualità ed il fatto che non vi fossero altri eredi.
L'eccezione è infondata. Premesso che risulta agli atti del primo grado la produzione, da parte degli attori, sia lo stato di famiglia (da cui emerge la composizione del nucleo familiare del de cuius nelle persona della coniuge e dei figli, tutti attori e odierni appellanti), rilasciato dall'Ufficio anagrafe del
Pagina 14 Comune di Cagliari in data 30/07/2018, sia della dichiarazione di successione del 24/12/2015 (docc.
1 e 2 fascicolo di parte attrice primo grado), è sufficiente richiamare il principio espresso da costante giurisprudenza, secondo cui “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si
ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far
parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la
conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per
far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza
necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità
che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse
all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.” (Cass. Sez. 3, Sent.
n. 10585 del 18/04/2024).
Passando, ora, al merito delle questioni, con primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, nel ricostruire erroneamente la vicenda in fatto, non ha ravvisato la sussistenza, nel caso in esame, del requisito dell'occasionalità necessaria:
il giudice avrebbe infatti trascurato che il avrebbe posto in essere la condotta illecita nella CP_10
sua qualità di agente finanziario delle società convenute, con conseguente responsabilità solidale di queste ultime. Soggiungono gli appellanti che il Tribunale non aveva nemmeno considerato che secondo il principio di ripartizione dell'onere della prova, avrebbe dovuto gravare in capo agli attori l'onere di allegare l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di negoziazione da parte dell'intermediario e di dedurre l'evidente danno e il nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre avrebbe dovuto incombere in capo al promotore finanziario l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni poste a suo carico: tanto premesso, ai fini della sussistenza della responsabilità civile delle società convenute,
evidenziano gli eredi del che la giurisprudenza di legittimità sia in realtà concorde nel Per_1
ritenere che al fine di ravvisare un rapporto di occasionalità necessaria sia sufficiente che “le
funzioni esercitate dal promotore abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione
Pagina 15 del fatto lesivo, a nulla rilevando che tale comportamento esorbitato il limite delle mansioni o
incombenze affidate” (Cass. n. 25749/2001).
In conclusione, sostengono gli appellanti che dalla illegittima condotta del le banche CP_10
convenute abbiano indiscutibilmente ottenuto un vantaggio economico.
Con secondo motivo di appello e censurano il Parte_1 Pt_3 Pt_4 Parte_2
provvedimento di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che fosse del tutto evidente che il programma di investimento prospettato dal esulasse dall'ambito delle CP_10
competenze allo stesso affidate quando era promotore finanziario di A tal Controparte_2
proposito, evidenziano gli appellanti che il Giudice avrebbe dovuto ricostruire la fattispecie in oggetto considerando che il aveva proposto al una nuova operazione finanziaria di CP_10 Per_1
“pronti contro termine ad un anno” all'interno di agendo, pertanto, in nome Controparte_2
e per conto della stessa banca.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in ragione della loro stretta connessione, e devono ritenersi infondati per le ragioni che seguono.
Appare opportuno premettere che in materia di fatto illecito commesso dal promotore finanziario,
consistente in particolare nella condotta di appropriazione delle somme consegnate dal cliente, può
sussistere la responsabilità solidale della banca ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 2049 cod. civ., nei confronti dei terzi, in relazione all'attività illecita posta in essere dal promotore finanziario, allorché, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente, detta attività sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività d'impresa, (evidenziata, ad esempio, dalla sua presenza nei locali della banca, dall'utilizzo della modulistica di pertinenza e dalla spendita del nome), e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è
stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientri nell'incarico affidato dalla banca mandante. Pertanto,
Pagina 16 l'affermazione della responsabilità dell'istituto di credito per fatto illecito del promotore finanziario implica la prova (il cui onere grava sull'attore, secondo le regole generali in materia di responsabilità extracontrattuale): a) dell'avvenuta consegna al promotore di somme, anche con modalità diverse da quelle prescritte dalle norme di settore relative ai pagamenti nelle transazioni finanziarie (salvo il caso dei pagamenti anomali di cui si dirà appresso); b) dell'intervenuta appropriazione delle stesse da parte del promotore, mediante distrazione rispetto alle programmate finalità di investimento;
c) della sussistenza di un rapporto di necessaria occasionalità tra l'illecito perpetrato dal promotore e l'esercizio delle mansioni affidategli nell'ambito dell'istituto di credito.
Con particolare riferimento al nesso di occasionalità necessaria, in linea con i principi generali espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di responsabilità ex art. 2049 c.c. (Cass.
Sez. Un. n. 13246/2019, che ha affermato che “Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del
danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, anche quando questi abbia
approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche
ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da
un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel
senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non
sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un
giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri
che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”),
è stato enunciato il principio, da ritenere consolidato, secondo cui, per affermare la responsabilità
del preponente per il fatto illecito del preposto, “è sì sufficiente che sussista un nesso di
occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le
mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il
comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in
modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in
trasgressione agli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia
Pagina 17 perseguito finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediamente interessato o
compartecipe” (da ultimo, Cass. Civ. n. 3425/2025 e n. 21385/2024). La giurisprudenza della
Suprema Corte ha altresì chiarito, esaminando l'incidenza di eventuali condotte anomale dell'investitore sul nesso di occasionalità necessaria per affermare la responsabilità solidale dell'intermediario, che: “ In tema di intermediazione finanziaria, se la presenza di elementi
sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità
solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo
l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla
violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi
caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale
condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il
divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un
apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere
il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al
promotore.” (Cass. civ. Sez. 3, Ord. n. 31894 del 16/11/2023), e, ancora: “In tema di responsabilità
dell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte
agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che
al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un
contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando
tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso
fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi
caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. (Nella
specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della
condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare
sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del
medesimo).” (Cass. Sez. 1, Ord. n. 11240 del 29/04/2025). Pare utile richiamare, per quanto
Pagina 18 riguardo il caso in esame, il seguente, chiarificatore passaggio motivazionale della sentenza n.
31894/2023 cit.: “ … questa Corte ha già avuto modo di rilevare come, in tema di intermediazione
finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento
delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità
necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai
propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta
agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di
consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che
vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore (Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022, Rv. 666074 - 01); allo stesso modo, si è evidenziato come, ai
fini del riconoscimento della responsabilità dell'intermediario finanziario ex art. 31 d.lgs. n. 58 del
1998, la condotta dell'investitore che, ancorché con esperienza nel settore, abbia consegnato in
contanti al promotore finanziario, che agiva per conto di una SIM, una rilevante somma di denaro,
a fini d'investimento, non rispettando i divieti di legge, ed abbia subito un danno patrimoniale a
causa della condotta dolosa del promotore, condannato per truffa ed appropriazione indebita,
integra il concorso colposo del danneggiato nella condotta dolosa accertata penalmente, per aver
agevolato quanto meno con consapevole acquiescenza, la produzione del danno, potendo trovare
applicazione anche in questa ipotesi l'art. 1227 c.c. (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21643 del
28/07/2021, Rv. 662375 - 01); più in generale, elementi presuntivi sintomatici di un contegno
significativamente 'anomalo' dell'investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle
operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse,
dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte
dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e
dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
31453 del 25/10/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27925 del 13/12/2013, Rv. 628778 - 01; Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018, Rv. 651665 - 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 857 del
Pagina 19 17/01/2020, Rv. 656687 - 01); nel quadro di tali elementi, un particolare valore significativo
dev'essere attribuito alla circostanza della consegna al promotore di somme di danaro in contanti,
senza richiesta di quietanza (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1786 del 20/01/2022, Rv. 663709 -
01); tale circostanza, infatti, assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia
della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti da parte
dell'investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (art.
31, comma 2-bis, d.lgs. n. 58 del 1998; art. 108 del regolamento adottato con delibera n. CP_16
16190 del 2007); muovendo da tali premesse argomentative, appare del tutto evidente come la
corte territoriale, dopo aver rilevato l'avvenuta consegna, da parte dal al di Parte_5 Pt_6
somme di denaro in contanti (v. pag. 4 della sentenza impugnata e v. altresì pag. 2 del
controricorso del allo scopo di destinarle a un investimento finanziario, abbia Parte_5
integralmente trascurato di attribuire a tale comportamento dell'investitore il corretto significato
dallo stesso ragionevolmente desumibile;
… pur dovendo escludersi l'operatività di qualsiasi
automatismo (atteso che la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala
dell'investitore - e l'apprezzamento della relativa idoneità a rivelare collusione o consapevole
acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore - costituisce oggetto di un
accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al
sindacato di legittimità̀: da ultimo, v. Cass., Sez. 3, Ordinanza del 18 maggio 2022, n. 15917, in
motivazione), tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche,
contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare al consulente
finanziario unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per
cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o
comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonché
strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati
intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità in funzione di impedire elusioni del
controllo antiriciclaggio: il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste
Pagina 20 circostanze ed, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che
tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia
stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti
tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia
pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità
necessaria tra il danno subìto dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, che
giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario; …” (il grassetto è di chi scrive).
Tanto precisato in linea generale, deve evidenziarsi che nella fattispecie di cui ci si occupa sono dimostrate e comunque non contestate le seguenti circostanze:
- si è indebitamente appropriato dell'importo complessivo pari ad € CP_10
1.070.000,00, che gli aveva consegnato per investirlo in “pronti conto Persona_1
termine”, così come accertato nella sentenza n. 1243/2015 di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), cui va riconosciuta la natura di serio elemento di prova di cui il Giudice civile può tenere conto (sul punto, Cass. Civ. n.17807/2024);
- dal 2002 al 2014 il ha gestito il portafoglio investimenti di , il quale, CP_10 Persona_1
recando la massima fiducia nel promotore finanziario, era solito affidarsi da anni a quest'ultimo per la scelta dei prodotti da acquistare e su cui investire (il rapporto di collaborazione tra il e la famiglia aveva avuto inizio addirittura con il nonno CP_10 Per_1
degli appellanti, che negli anni ottanta aveva affidato al promotore, allora dipendente della
BNL, la gestione del patrimonio familiare – come si evince dal contenuto della querela presentata nei confronti del e prodotta agli atti del primo grado dagli attori al doc. n. CP_10
7);
- il ha convinto il ad investire il denaro proveniente da precedenti investimenti CP_10 Per_1
mobiliari in una nuova operazione finanziaria prospettata al cliente come “pronti contro termine ad un anno” e come collegata ad un progetto d'investimento capeggiato da un gruppo di banche romane e inglesi, quali BNL e Barklays Bank: ha, quindi, convinto il
Pagina 21 a firmare (per traenza) gli assegni tratti dal conto CR XE CA (1) n. Per_1
0304219340 200.000,00 26/09/2008; 2) n. 0304219338 250.000,00 26/09/2008; 3) n.
0304219339 250.000,00 26/09/2008; 4) n. 0304219344 126.000,00 07/10/2008; 5) n.
0304219346 45.000,00 07/10/2008; 6) n. 0304219345 50.000,00 10/10/2008), – assegni
non intestati né datati – e a consegnarglieli, garantendogli che sarebbero stati utilizzati per gli investimenti dell'operazione finanziaria di cui si è detto presupponenti il passaggio del conto ad altra banca secondo quanto spiegato al cliente dal promotore;
- nel contesto descritto, il (che sino al 27/10/2008 è stato agente finanziario presso la CP_10
banca , inoltre, ha riferito al di essere in trattativa con la Controparte_2 Per_1 [...]
presso la quale avrebbe assunto un nuovo incarico, cessando il rapporto con CP_6
la precedente, rassicurando al cliente che gli investimenti in atto non avrebbero patito alcuna conseguenza dal suo passaggio ad altro istituto (l'intero capitale depositato sul conto CP_2
è stato, infatti, spostato sul nuovo conto istituito presso la;
CP_6
- nel mese di giugno 2009 il (oramai diventato agente presso la banca CP_10 CP_6
ha indotto a sottoscrivere l'ulteriore (nonché ultimo) assegno (n. Persona_1
02152955977) dell'importo di euro 150.000,00 – anch'esso non intestato – tratto dal conto
BNL;
- contravvenendo agli impegni assunti, il ha compilato gli assegni, firmati in bianco CP_10
dal e non datati, indicando quali beneficiari suoi creditori, sconosciuti al e li Per_1 Per_1
ha consegnati a questi ultimi, i quali li hanno incassati allo scopo di estinguere i debiti del nei loro confronti. CP_10
Ebbene, dalle circostanze sopra descritte deve confermarsi, anche in questa sede, che nel caso in esame non possa ravvisarsi quel necessario nesso anche solo in termini di occasionalità delineato dalla giurisprudenza sopra richiamata, tra le funzioni di promotore finanziario affidate al CP_10
dalle due banche appellate -con conseguente responsabilità delle stesse in via solidale con il
Pagina 22 promotore- ed il fatto – appropriazione indebita – che ha cagionato il danno subito dagli eredi di
. Persona_1
Con riferimento alla (già , infatti, appare del tutto inverosimile Controparte_1 Controparte_2
che il programma di investimento prospettato dal rientrasse nell'ambito delle competenze CP_10
che gli erano state affidate dalla di cui all'epoca era promotore finanziario, atteso che lo CP_6
stesso programma prevedeva che il denaro consegnato (i primi sei assegni) venisse investito in operazioni da farsi dopo che il fosse divenuto promotore di CP_10 Controparte_6
esulando, pertanto, platealmente, dall'incarico affidato dalla banca mandante;
le medesime conclusioni possono estendersi all'invocata responsabilità solidale della banca
[...]
(già , rimasta assolutamente estranea Controparte_5 Controparte_6
alle vicende illecite portate avanti dal promotore finanziario fino ad allora.
Come si evince dalla querela presentata dal (doc. 7 fascicolo di parte attrice primo grado), Per_1
questi, una volta scoperto – nel novembre 2008 - dall'estratto conto bancario che il saldo era pari a zero, non aveva mai coinvolto la direzione della banca (presso la quale il CP_6 Per_3
aveva assunto il nuovo incarico), ma aveva chiesto chiarimenti esclusivamente al il quale, CP_10
dopo diversi tentativi di giustificazione, avvenuti nell'intervallo temporale tra il novembre 2009 e il febbraio 2010, gli aveva fatto incassare sei assegni bancari non trasferibili tratti da altri clienti che all'epoca intrattenevano rapporti con lui, per un totale pari ad € 506.500,00: tali assegni, che gli appellanti sostengono essere estranei alla vicenda per cui è causa definendoli “res inter alios”,
perchè riguardanti la “posizione soggettiva di persone estranee al presente giudizio”, confermano, a ben vedere, quanto motivatamente ritenuto dal primo Giudice in ordine alle modalità operative truffaldine operate dal (cd. metodo Ponzi): a fronte dell'assunto degli appellanti, privo di Per_3
alcun supporto, ancor prima che probatorio di allegazione (essi non hanno in alcun modo indicato,
neanche sommariamente, a quali diversi rapporti del de cuius fossero da ricondurre tali ingenti corresponsioni di somme in un arco temporale così circoscritto e, guarda caso, appunto coincidente con la vicenda oggi in esame), risulta fra gli assegni in questione ricompreso anche quello firmato
Pagina 23 dal sig. , che ha convenuto in giudizio, a sua volta, il e le banche qui appellate Parte_7 CP_10
al fine di ottenere il risarcimento del danno, esponendo, tra l'altro, di avere consegnato al Per_3
l'assegno di € 180.000,00 – doc. 6 fascicolo di parte depositato con le Controparte_6
memorie n.2 ex art. 183 c.p.c. – per impiegarlo nello stesso investimento proposto al Per_1
viceversa girato dal proprio al come inconfutabilmente documentato. Per_3 Per_1
Altresì non può non porsi in evidenza l'anomalia (nei termini specificati dalla giurisprudenza citata) costituita dalla consegna da parte del al promotore (con il quale, lo si ribadisce, Per_1
intercorreva un pluridecennale rapporto personale fondato sulla fiducia), di plurimi assegni di importo particolarmente ingente, privi di data e di indicazione del destinatario, reiterata anche allorché erano sorti in capo al medesimo cliente dubbi circa le reali intenzioni del promotore.
Anomalia che, denota una consapevole o, quantomeno, gravemente incauta acquiescenza alla
violazione delle regole gravanti sul promotore, andando inevitabilmente ad escludere la responsabilità solidale delle due banche convenute in giudizio (o contribuendo ad escluderla unitamente agli ulteriori elementi sopra evidenziati).
Solo per completezza si osserva, da ultimo, che anche a voler individuare un (sopraggiunto) nesso di occasionalità con la nuova banca presso la quale, secondo quanto prospettato, avrebbe dovuto confluire il denaro versato, tuttavia deve escludersi la ricorrenza di un danno concreto subito dagli odierni appellanti, atteso che è pacifico, e comunque non contestato, che a fronde dell'(unico)
assegno consegnato dal dopo l'insorgenza del rapporto fra il promotore e la Per_1 [...]
per l'importo di € 150.000,00 il aveva poi incassato dal la somma di € CP_5 Per_1 Per_3
506.500,00 -versamenti all'evidenza effettuati per rafforzare la fiducia del cliente nei confronti del promotore- vedendosi in questo modo restituito un importo ben superiore rispetto all'esborso suddetto.
Per le ragioni esposte, i due motivi d'appello non possono che essere rigettati.
Pagina 24 Con terzo e ultimo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice non si sarebbe pronunciato sulla responsabilità del convenuto CP_10
“che non è stato minimamente considerato dal Giudice di prime cure e si impugna a tal
[...]
riguardo la sentenza in oggetto, per omessa pronuncia nei confronti di quest'ultimo, che deve
essere condannato come precisato in sede di rassegnate conclusioni”: gli eredi insistono, quindi,
nel riconoscimento della somma pari ad € 1.071.000,00 a titolo di risarcimento del danno emergente, pari a quanto sottratto dal promotore al cliente e non utilizzato dal medesimo per l'incremento del portafoglio contratti che già aveva in gestione, oltre ad € 100.000,00 a titolo di danni non patrimoniali subiti dagli attori per la sofferenza data dalla consapevolezza della mancata disponibilità delle somme.
Il motivo è manifestamente infondato.
Con riguardo alla censura avente ad oggetto la responsabilità del cui gli appellanti non CP_10
hanno formalmente rinunciato, basti ribadire che con ordinanza del 15.06.2022 il Giudice di primo grado ha disposto, ai sensi dell'art. 279, co. 1, n. 5 c.p.c., la separazione delle cause, definendo poi con la sentenza impugnata in questa sede il procedimento iscritto al r.g. n. 2049/2019, riguardante la sola posizione processuale delle banche convenute, e disponendo la formazione del procedimento iscritto al r.g. n. 3837/2022, riguardante la posizione del convenuto (definito con sentenza n. CP_10
447/2025, pubblicata il 27/03/2025): appare di tutta evidenza che nella prima causa, definita con la sentenza oggetto di odierna impugnazione, il Giudice potesse statuire sulle sole posizioni delle banche.
Gli ulteriori profili di censura, riguardanti la quantificazione del risarcimento del danno, devono invece ritenersi assorbiti dalla confermata esclusione della responsabilità solidale delle banche appellate.
Altrettanto assorbiti dal rigetto dell'appello principale sono anche i motivi di appello incidentale condizionato formulati da e aventi Controparte_1 Controparte_5
Pagina 25 ad oggetto l'eccezione di prescrizione rigettata in primo grado e l'imputazione degli accertati incassi del a rifusione del danno patrimoniale lamentato dagli odierni appellanti (in Per_1
particolare: con primo motivo di appello incidentale condizionato e Controparte_1 [...]
hanno censurato entrambe la sentenza di primo grado nella Controparte_5
parte in cui il Giudice aveva rigettato l'eccezione di prescrizione di tutti i diritti azionati, non considerando che per costante principio della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2694/2021 e
Cass. n. 11190/2022) in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline, con la conseguenza che le eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rileverebbero ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno. A tal proposito hanno sostenuto che il Tribunale non avrebbe considerato che la prima messa mora fosse costituita dalla comunicazione in data 18.4.2017, e che gli assegni erano tutti stati incassati tra il 2008 e il
2009, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno (di natura extracontrattuale, con conseguente termine di prescrizione quinquennale, estensibile a sei anni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 c.p. e 2947, terzo comma, c.c.) si sarebbe prescritto, in ogni caso, nel
2013 o nel 2014. Erronea sarebbe poi la ritenuta coincidenza tra il fatto contestato al in sede CP_10
penale (appropriazione indebita) ed il fatto dedotto dagli attori in sede civile a preteso fondamento della responsabilità ex art. 31, d. lgs. n. 58/98. Con secondo motivo di appello incidentale
condizionato la ha lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le Controparte_1
regole generali dell'imputazione dei pagamenti imputando “gli accertati incassi, per complessivi
Euro 506.500,00, da parte del Sig. , a rifusione in primis del danno lamentato Persona_1
dagli attori in relazione all'ultimo assegno di Euro 150.000,00 e solo per il resto a rifusione del
danno lamentato dagli attori in relazione ai primi sei assegni, per complessivi Euro 921.000,00”).
Pagina 26 Con unico motivo di appello incidentale, non condizionato, la Controparte_5
censura il capo della sentenza con cui il Giudice di primo grado ha disposto la
[...]
compensazione integrale tra le parti delle spese processuali “in ragione della novità delle questioni
di diritto trattate”, motivando in maniera del tutto generica e non corrispondente al caso di specie,
atteso che l'orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità dell'intermediario per il fatto del consulente finanziario è ormai consolidato da lungo tempo.
Il rilievo svolto a supporto della censura, per quanto corretto, non è idoneo a comportarne l'accoglimento. Difatti la Corte condivide la decisione sulle spese assunta nel primo grado, seppur sulla base di differenti argomentazioni. Per quanto, infatti, non sia ravvisabile la novità delle questioni di diritto trattate, la particolare complessità della situazione fattuale esaminata, anche per la singolare peculiarità dei rapporti oggetto del giudizio, costituisce situazione tale da integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese del presente grado, invece, seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri del D.M. 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio e decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi) sullo scaglione di valore compreso tra
€ 520.001,00 ed € 1.000.000,00.
Sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, così come dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello e per l'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da , , e;
Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
2) Rigetta l'appello incidentale di Controparte_5
Pagina 27 3) condanna , , e al pagamento in solido, in Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
favore di delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1
€ 9.256,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
4) condanna , e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
delle spese processuali del presente grado di Controparte_5
giudizio, che liquida in € 9.256,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
5) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012 per il pagamento, da parte degli appellanti e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari, il 12 novembre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Donatella Aru
Pagina 28
Sezione Civile
composta dai magistrati:
LL AR Presidente
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore
ENZO LUCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 303 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
in proprio e nella qualità di rispettivamente coniuge e figli e, in quanto tali, eredi a titolo universale di , tutti elettivamente domiciliati in Cagliari nella via Bellini n. 26, presso lo studio Persona_1
dell'avvocato Marcello Colamatteo, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata con atto allegato all'atto d'appello
APPELLANTE
contro
(P.I. ), succeduta con effetto dal 7 luglio 2008 alla Società Controparte_1 P.IVA_1
incorporata in forza di atto di fusione per incorporazione in data 1 Controparte_2
luglio 2008, Notaio di Milano, Repertorio n. 57824, Raccolta n. 8645, in CP_3 Persona_2
persona dell'Amministratore Delegato, Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,
Dott. rappresentata e difesa, per procura speciale, ex art. 10 D.P.R. 13 febbraio Controparte_4
2001 n. 123, unita alla comparsa di costituzione e risposta in copia informatica, dagli Avv.ti
CO AM, SI NE e RI CI del Foro di Milano, nonché dall'Avv.
Pagina 1 SI LO, presso il cui studio in Cagliari, via Loru, n. 41, ha eletto domicilio
APPELLATA
e già Controparte_5 Controparte_6
(C.F. , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante P.IVA_2 CP_7
elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2, presso lo studio e le persone degli Avv.ti Roberto e che la rappresentano e difendono, in forza di CP_8 CP_9
procura speciale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
e
CP_10
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia I'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e
per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in data
11.06.2022 dal Giudice dott. Paolo Piana sentenza n. 1529/2022 pubbl. il 14/06/2022 RG n.
2049/2019), ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento ai motivi su
esposti
1.Accertare e dichiarare la responsabilità di nato a [...] il 17 settembre CP_10
1946 e residente a [...], codice fiscale CodiceFiscale_5
nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di intermediario ed agente della Controparte_2
oggi con sede legale in Milano, piazza Durante, 11 e Direzione Generale in Controparte_1
Reggio Emilia, via Rivoluzione d'Ottobre, 16, partita IVA n. , Codice Fiscale n. P.IVA_1
Pagina 2 , REA n. 1598155 (succeduta con effetto dal 7 luglio 2008 alla Società incorporata P.IVA_3
in forza di atto di fusione per incorporazione in data 1° luglio 2008, Controparte_2
Notaio dott. di Milano, repertorio n. 57824, Raccolta n. 8645) in persona Persona_2
dell'Amministratore delegato, Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott.
e della Controparte_4 Controparte_11
con sede in Milano nella via Santa Margherita, 9, iscritta al registro delle imprese di
[...]
Milano al n. , in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. P.IVA_2
in ordine alla sottrazione ed al conseguente mancato investimento della somma di € CP_7
1.071.000,00 ai danni del signor .
2. Accertare e dichiarare che la convenuta Persona_1
con sede legale in Milano, piazza Durante, 11 e Direzione Generale in Reggio Controparte_1
Emilia, via Rivoluzione d'Ottobre, 16, partita IVA n. , Codice Fiscale n. 12 P.IVA_1
, REA n. 1598155 (succeduta con effetto dal 7 luglio 2008 alla Società incorporata P.IVA_3
in forza di atto di fusione per incorporazione in data 1° luglio 2008, Controparte_2
Notaio dott. di Milano, repertorio n. 57824, Raccolta n. 8645) in persona Persona_2
dell'Amministratore delegato, Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott.
e la convenuta Controparte_4 Controparte_12
con sede in Milano nella via Santa Margherita, 9, iscritta al registro delle
[...]
imprese di Milano al n. , in persona del suo Direttore Generale e legale P.IVA_2
rappresentante, Dott. sono responsabili in solido col consulente finanziario CP_13
convenuto e fra loro della sottrazione e del mancato investimento della somma di CP_10
€ 1.071.000,00 (o di quella differente accertata in corso di causa) da parte dell'intermediario
ai danni del signor e dei suoi eredi, odierni attori. 3 Per Controparte_14 Persona_1
l'effetto, condannare la e la in CP_10 Controparte_1 Controparte_6
persona del legale rappresentante in carica, in solido tra loro (o ciascuna per la parte che
compete, come accertata in giudizio), al versamento in favore degli attori, nelle loro anzidette
qualità, della somma di € 1.071.000,00, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di
Pagina 3 causa, oltre interessi rivalutazione e interessi compensativi e di mora fino al saldo e risarcimento
danni da perdita di chance, da quantificarsi, se del caso anche in via equitativa, secondo le
risultanze del giudizio;
4. Condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per la parte che co
mpete, come accertata in giudizio, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dagli attori
nelle loro dichiarate qualità, in conseguenza dei
fatti per cui è causa, da liquidarsi, se del caso anche in via equitativa, in misura pari ad €
100.000,00 o in quella diversa che dovesse determinarsi in corso di causa, con ogni e più utile
pronuncia e declaratoria di fatto o di legge;
5. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze
professionali del presente giudizio e di quello di prime cure e del procedimento prodromico di
mediazione, oltre accessori, da determinarsi secondo la vigente normativa”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Controparte_1
“In principalità
- Dichiarare inammissibile in quanto tardivo e quindi per intervenuta decadenza l'appello
proposto dai IG. , e . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
- Dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto dai IG. Pt_2
e in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1
l'inapplicabilità alla fattispecie, anche astrattamente considerata, del disposto di cui all'art. 31,
D.Lgs. n. 58/98, la conseguente carenza di legittimazione passiva di rispetto alle Controparte_1
domande attoree e l'infondatezza delle domande medesime, anzitutto in forza di tale autonoma
ragione.
In subordine e salvo gravame, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza
dell'appello principale
- Respingere comunque le domande formulate dagli attori appellanti, in quanto infondate in
Pagina 4 fatto ed in diritto.
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dagli attori
appellanti, stante la carenza di legittimazione attiva di questi ultimi a far valere “in proprio” gli
asseriti (e contestati) diritti del de cuius azionati nella presente sede giudiziale, nonché il difetto di
prova da parte degli stessi della qualità di unici eredi del Sig. e, quindi, della Persona_1
propria legittimazione attiva a far valere in tale qualità gli asseriti (e contestati) diritti del de cuius
azionati nella presente sede giudiziale.
In ulteriore subordine e salvo gravame, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e
fondatezza dell'appello principale, in via di appello incidentale
- In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare inammissibili e comunque
respingere le domande formulate dagli attori appellanti, stante la prescrizione dei (contestati)
diritti dagli stessi azionati nella presente sede giudiziale, e delle relative azioni.
In ulteriore subordine e salvo gravame, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e
fondatezza dell'appello principale, in via di appello incidentale
- In parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che il danno
patrimoniale riconducibile anche solo in astratta ipotesi ad illeciti che risultassero essere stati
posti in essere dal Sig. nel periodo di vigenza dell'incarico a quest'ultimo CP_10
conferito da non eccede l'importo di Euro 414.500,00 in linea Controparte_2
capitale.
In via ulteriormente subordinata e salvo gravame
- Previo accertamento che il fatto colposo del Sig. ha concorso a cagionare Persona_1
il danno, escludere o in ulteriore subordine congruamente diminuire il risarcimento in denegata
ipotesi dovuto agli attori appellanti in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che
ne sono derivate, ex art. 1227 c.c.
- Dichiarare tenuto e pertanto condannare il Sig. a manlevare CP_10 CP_1
da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima per effetto
[...]
Pagina 5 dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori appellanti nel presente giudizio, e
quindi a versare direttamente agli attori appellanti e/o a rifondere a tutte le Controparte_1
somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori appellanti
e comunque a rifondere a tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a Controparte_1
sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dagli attori appellanti
nel presente giudizio.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Controparte_5
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione
respinta,
In via pregiudiziale e preliminare:
dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dai IG. , , Parte_1 Parte_2
e , per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. Parte_3 Parte_4
1529/2022 del Tribunale di Cagliari.
Nel merito:
rigettare l'appello proposto dai IG. , , e per le Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1529/2022 del Tribunale di
Cagliari, ovvero comunque respingere tutte le domande proposte dagli appellanti nei confronti di
già Controparte_5 Controparte_6
In via di appello incidentale condizionato:
Pagina 6 nella denegata ipotesi di accoglimento di uno o più motivi dell'impugnazione avversaria, riformare
il capo della sentenza n. 1529/2022 del Tribunale di Cagliari con cui è stata rigettata l'eccezione di
prescrizione e, per l'effetto, dichiarare prescritti i diritti e azioni oggetto del presente giudizio e
rigettare le domande promosse dai IG Per_1
In via di appello incidentale:
riformare il capo della sentenza n. 1529/2022 del Tribunale di Cagliari con cui è stata disposta la
compensazione delle spese processuali e conseguentemente condannare i IG , Parte_1 Pt_2
e alla rifusione delle spese di lite nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
risultata totalmente vittoriosa in primo grado”. Controparte_5
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi legittimi di , convennero in giudizio Persona_1 CP_15 [...]
(ora e Controparte_6 Controparte_5 Controparte_2
(ora al fine di ottenere la condanna in solido del e delle banche
[...] Controparte_1 CP_10
convenute, per le quali questi aveva operato come promotore finanziario dal 6.11.2002 al
14.10.2008 (per e dal 27.10.2008 al 20.5.2010 (per , Controparte_2 Controparte_6
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal congiunto (diritto azionato iure successionis),
nonché dei danni patrimoniali e non patrimoniali/morali subiti iure proprio, in conseguenza delle condotte illecite del consistite nell'essersi appropriato indebitamente di 1.071.000,00 euro CP_10
di . A sostegno delle proprie pretese, gli attori dedussero che: Persona_1
- quando era ancora agente di , il che da vent'anni (quindi dal Controparte_2 CP_10
1988) si occupava di gestire il patrimonio mobiliare di , aveva riferito a Persona_1
quest'ultimo di essere in trattativa con e che di lì a poco avrebbe assunto Controparte_6
Pagina 7 un incarico in seno ad essa, rassicurandolo che i suoi investimenti non avrebbero patito alcuna conseguenza dal suo passaggio al nuovo istituto di credito;
- nell'occasione, il si era fatto consegnare dal sei assegni bancari firmati in bianco, CP_10 Per_1
tratti sul conto corrente che quest'ultimo intratteneva con con la Controparte_2
promessa di versarli nel nuovo conto corrente che il avrebbe dovuto aprire presso Per_1 [...]
non appena il fosse diventato agente di quest'ultima, e poi di investire Controparte_6 CP_10
il denaro in “pronti contro termine ad un anno”, operazione che il aveva spiegato essere CP_10
“sicura per ciò che attiene alla consistenza e solidità dei soggetti coinvolti sul piano finanziario”, in quanto “collegata ad un progetto di investimento capeggiato da una cordata di banche romane e inglesi quali Bnl Barclays Bank: una sorta di commercial paper collegata ad una confidi”;
- il invece, tradendo gli accordi, aveva compilato gli assegni con gli importi e le date di CP_10
seguito indicati e li aveva girati a terzi per estinguere i suoi debiti verso costoro, così perpetrando l'appropriazione indebita all'insaputa del Per_1
- nel mese di ottobre 2008 il aveva aperto di nuovo un conto corrente presso Per_1 [...]
e, nel novembre 2008, avendo ricevuto il primo estratto conto, aveva Controparte_6
constatato che gli assegni non erano stati versati nel nuovo conto corrente;
aveva chiesto, pertanto,
spiegazioni al il quale lo aveva rassicurato “garantendogli che, a breve, gli avrebbe CP_10
trasmesso la documentazione attestante il dettaglio dell'operazione”;
- nel mese di giugno 2009, il aveva comunicato al “che l'operazione stava CP_10 Per_1
procedendo benissimo e che probabilmente avrebbe fatturato dei guadagni interessanti;
tuttavia,
dinanzi alla richiesta di ottenere dei riscontri documentali relativi all'operazione in corso, non solo adduceva il perdurare della situazione di ritardo imputabili agli uffici delle banche romane e inglesi promotrici dell'investimento, ma riferiva la necessità di ulteriori risorse chiedendo al Per_1
l'emissione di un nuovo titolo non intestato per l'ammontare pari a euro 150.000”;
- ottemperando a questa richiesta, il gli aveva consegnato un ultimo assegno tratto sul conto Per_1
corrente di cui era titolare presso la Bnl, firmato e già compilato sia nell'importo di 150.000,00 euro
Pagina 8 che nella data;
tuttavia, il che aveva ricevuto l'assegno per investirlo nella stessa CP_10
operazione, lo aveva girato a un suo creditore per estinguere un debito che aveva verso il medesimo;
- il 15 luglio 2010 il aveva presentato alla Procura della Repubblica di Cagliari una denuncia Per_1
querela nei confronti del da cui erano scaturite delle indagini che avevano consentito di CP_10
accertare che gli assegni del erano stati impiegati dal per estinguere proprie posizioni Per_1 CP_10
debitorie nei confronti di terzi: il procedimento penale a suo carico era stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) del 16.4.2015, passata in giudicato il 2.5.2015, in base al seguente capo di imputazione: “delitto di cui agli artt. 61 n. 7 e 11 e
646 c.p. per essersi appropriato, al fine di trarne profitto, con abuso della qualità di consulente
finanziario presso banca di Cagliari e di promotori finanziari o nell'interesse CP_6
dell'investitore della somma di euro 1.071.000,00, denaro che doveva essere Persona_1
utilizzato per promuovere un'operazione di pronti contro termine ad un anno e di cui aveva la
disponibilità in quanto affidatario della gestione del patrimonio monetario di . Persona_1
In diritto, gli attori sostennero che:
- la responsabilità delle banche convenute si sarebbe fondata sull'art. 31, comma 3 del d.lgs
24.2.1998 n. 58, secondo il quale “il soggetto abilitato che conferisce l'incarico professionale è
responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”, norma costituente, secondo gli attori,
applicazione rafforzata della responsabilità dei padroni e committenti prevista in via generale dall'art. 2049 c.c.;
- nel caso in esame, sarebbe ricorso quel “nesso di occasionalità necessaria” tra il fatto illecito dannoso e l'esercizio dell'attività di promotore finanziario che la costante giurisprudenza di merito e di legittimità aveva ormai chiarito essere la condizione imprescindibile per poter riconoscere la
Pagina 9 responsabilità del preponente nella materia in esame.
Entrambe le banche, costituitesi separatamente e tempestivamente in giudizio:
- eccepirono la prescrizione quinquennale del diritto degli attori al risarcimento del danno;
- contestarono la fondatezza della domanda formulata a loro carico, sostenendo che nella fattispecie in esame non ricorresse il “nesso di occasionalità necessaria” tra l'esercizio dell'attività di promotore finanziario e il fatto illecito dannoso, perché, alla luce di quanto esposto dagli attori, il danno si sarebbe verificato nell'esecuzione di operazioni esplicitamente estranee a quelle delle
Banche preponenti e, quanto a quello causato dall'incasso dei primi 6 assegni, prima che il CP_10
fosse divenuto agente di ragione per la quale quest'ultima sostenne di Controparte_6
non dover rispondere del danno;
- contestarono che fosse loro opponibile la sentenza di patteggiamento, sia perché non avevano preso parte al processo in cui era stata pronunciata, sia perché la decisione resa in sede di patteggiamento non avrebbe avuto efficacia di giudicato nel processo civile, non trattandosi di sentenza di condanna.
non si costituì in giudizio e venne dichiarata la sua contumacia. CP_10
Con ordinanza del 15.06.2022 il Giudice di primo grado dispose, ai sensi dell'art. 279, co. 1, n. 5
c.p.c., la separazione delle cause, definendo con la sentenza impugnata in questa sede il procedimento iscritto al r.g. n. 2049/2019, riguardante la sola posizione processuale delle banche convenute, e disponendo la formazione del procedimento iscritto al r.g. n. 3837/2022, concernente la posizione del convenuto poi definito con sentenza di condanna n. 447/2025, pubblicata il CP_10
27/03/2025 prodotta dalla difesa degli appellanti all'udienza del 27/06/2025.
***
Pagina 10 La causa, istruita con produzioni documentali, venne quindi decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1529/2022, pubblicata in data 14/06/2022, nei seguenti termini: “Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: a.
rigetta le domande formulate dagli attori nei confronti delle banche convenute;
b. compensa tra le
parti le spese processuali”.
Si riporta, in sintesi, l'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione.
Rigettata, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute, atteso che nel caso in esame poteva applicarsi l'art. 2947, comma 3, c.c. (che prevede che “se il fatto è
considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si
applica anche all'azione civile”), poiché il tempo di prescrizione per il delitto dal quale erano derivati i danni lamentati dagli attori è di sei anni, termine evidentemente superiore rispetto a quello quinquennale previsto per il risarcimento del danno da fatto illecito, il Tribunale ha ritenuto altrettanto infondata nel merito la domanda formulata dagli attori.
Richiamato, infatti, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
13246/2019), che hanno risolto il contrasto che si era formato nella giurisprudenza di legittimità tra due orientamenti interpretativi con riguardo alla responsabilità dello Stato e degli Enti Pubblici per i danni cagionati dal comportamento illecito dei loro dipendenti, ai sensi degli articoli 28 della
Costituzione e 2049 del codice civile, secondo cui “la responsabilità del preponente presuppone,
oltre al nesso di causa fra condotta e danno, anche la sussistenza di un nesso di “occasionalità
necessaria” tra l'esercizio delle incombenze affidate al preposto ed il danno subito dal terzo,
cosicché la responsabilità può essere riconosciuta nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano
determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, senza che abbia rilevo il
superamento del limiti delle mansioni affidate al preposto o che questi abbia agito con dolo e per
finalità strettamente personali, alla condizione però che la sua condotta costituisca il non
Pagina 11 imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, “non potendo il preponente essere
chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponde neppure quale
degenerazione, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue
incombenze” ed esaminata, allo stesso modo, la casistica in cui la giurisprudenza di legittimità si è
pronunciata in ordine alla responsabilità ex articolo 2049 c.c. e quella ex art. 31, comma 3, d. lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, escludendo tale responsabilità in difetto del requisito dell'occasionalità necessaria, il Giudice di primo grado ha ritenuto che nella vicenda in esame, alla luce di quanto esposto dagli attori, eredi della vittima, non fosse ravvisabile il rapporto di occasionalità necessaria, così come elaborato dalla giurisprudenza citata, tra le funzioni di promotore finanziario affidate al dalle due banche convenute ed il fatto (appropriazione CP_10
indebita) che aveva cagionato il danno subito da . Persona_1
Anzitutto, con riferimento alla posizione della (ora Controparte_2 CP_1
, il Tribunale ha osservato che apparisse del tutto evidente che il programma di investimento
[...]
prospettato dal esulasse dall'ambito delle competenze che gli erano state affidate dalla CP_10 CP_6
di cui era all'epoca promotore finanziario, perché prevedeva che il denaro che si era fatto consegnare dal venisse investito in operazioni da farsi dopo che il stesso fosse Per_1 CP_10
divenuto promotore finanziario di tale circostanza, che a detta del Controparte_6
Giudice avrebbe escluso da sola l'applicabilità del richiamato principio di occasionalità necessaria
(atteso che non avrebbe avuto “giuridico fondamento accollare a le Controparte_2
conseguenza dannose di condotte del preposto in alcun modo collegate alle ragioni, anche
economiche, della preposizione”), è stata comunque rafforzata dal fatto che il gestiva il CP_10
patrimonio mobiliare del e prima di lui del padre di questi quale promotore finanziario di Per_1
altre banche, ben prima di assumere la qualità di promotore finanziario di (cfr. querela di CP_2
– doc. 7 attori). Persona_1
Pagina 12 Con riguardo, invece, alla posizione di (ora Credem), il Tribunale ha Controparte_6
evidenziato che i primi sei assegni erano stati consegnati dal al ed incassati dai terzi Per_1 CP_10
prima che quest'ultimo assumesse le funzioni di promotore finanziario per il suddetto istituto di credito (circostanza avvenuta il 27/10/2008), con la conseguenza che la stessa sarebbe dovuta rimanere estranea a quei fatti;
quanto all'ultimo assegno, emesso e incassato nel periodo in cui il era promotore per la il Giudice ha osservato che potessero valere le CP_10 Controparte_6
medesime considerazioni svolte nei confronti della banca con riferimento all'esclusione CP_2
della sussistenza del principio di occasionalità: anche in questo caso, peraltro, il non aveva Per_1
coinvolto, una volta insospettitosi, la direzione della CA, ma aveva chiesto chiarimenti esclusivamente al con il quale manteneva un rapporto di stretta fiducia, il quale, peraltro, CP_10
aveva fatto incassare al tra il 15/12/2008 ed il 17/07/2009 sei assegni bancari non trasferibili Per_1
tratti da altri clienti che all'epoca intrattenevano rapporti con lui, per complessivi € 506.500,00
(come emerso dalle produzioni documentali offerte da con la seconda Controparte_6
memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.).
Alla luce di quanto emerso in ordine all'incasso da parte del il Tribunale ha accertato che Per_1
risultasse comprovata l'adozione del c.d. “metodo Ponzi”, considerato che nel periodo in cui il era promotore finanziario di – lungi dall'aver prodotto un danno CP_10 Controparte_6
al gli aveva consentito di incassare ben 506.500,00 euro a fronte di una perdita riconducibile Per_1
allo stesso periodo di soli 150.000,00 euro, con un saldo attivo di 356.500 euro: conseguentemente,
quand'anche fosse stato ravvisato il nesso di occasionalità necessaria, gli attori non avrebbero potuto comunque lamentare alcun danno con riguardo all'esercizio dell'attività di promotore finanziario nel periodo in esame.
***
Pagina 13 Avverso la sentenza hanno proposto appello , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
al fine di ottenere, in sua riforma, quanto domandato nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si sono costituite in giudizio, separatamente, la e la Controparte_5
domandando il rigetto dell'avverso appello e proponendo, a loro volta, appello Controparte_1
incidentale condizionato e non condizionato relativamente alla statuizione sulle spese.
parimenti convenuto in giudizio (nonostante la separazione della sua posizione CP_10
intervenuta nel primo grado), non si è costituito e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 09/06/2023.
Con ordinanza del 17/07/2023, esaminata l'istanza di rimessione nei termini proposta nell'interesse della parte appellante (a fronte delle eccezioni di inammissibilità dell'appello per tardività proposte dalle banche appellate), in relazione al ritardo nel deposito dell'impugnazione (30 secondi dopo le h. 24 dell'ultimo giorno utile a presentare l'impugnazione), questa Corte ha ritenuto che detto ritardo non fosse imputabile a colpa o negligenza della parte, avendo il difensore dimostrato di aver posto in essere una serie di attività finalizzate al superamento dell'inconveniente eterodeterminato:
ha, pertanto, disposto la rimessione in termini per l'impugnazione in favore della parte appellante.
***
Preliminarmente, deve osservarsi che l'appellata ripropone in questa sede Controparte_1
l'eccezione – non esaminata in primo grado - di inammissibilità delle domande avanzate dagli attori per non aver fornito la prova della loro qualità di unici eredi del sig. e, quindi, Persona_1
della loro legittimazione attiva a far valere nella predetta qualità gli asseriti e contestati diritti del de
cuius azionati: precisa, sul punto, la banca, che non possa considerarsi sufficiente la produzione della mera dichiarazione integrativa di successione, atteso che fosse onere degli attori dimostrare la loro qualità ed il fatto che non vi fossero altri eredi.
L'eccezione è infondata. Premesso che risulta agli atti del primo grado la produzione, da parte degli attori, sia lo stato di famiglia (da cui emerge la composizione del nucleo familiare del de cuius nelle persona della coniuge e dei figli, tutti attori e odierni appellanti), rilasciato dall'Ufficio anagrafe del
Pagina 14 Comune di Cagliari in data 30/07/2018, sia della dichiarazione di successione del 24/12/2015 (docc.
1 e 2 fascicolo di parte attrice primo grado), è sufficiente richiamare il principio espresso da costante giurisprudenza, secondo cui “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si
ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far
parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la
conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per
far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza
necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità
che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse
all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.” (Cass. Sez. 3, Sent.
n. 10585 del 18/04/2024).
Passando, ora, al merito delle questioni, con primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, nel ricostruire erroneamente la vicenda in fatto, non ha ravvisato la sussistenza, nel caso in esame, del requisito dell'occasionalità necessaria:
il giudice avrebbe infatti trascurato che il avrebbe posto in essere la condotta illecita nella CP_10
sua qualità di agente finanziario delle società convenute, con conseguente responsabilità solidale di queste ultime. Soggiungono gli appellanti che il Tribunale non aveva nemmeno considerato che secondo il principio di ripartizione dell'onere della prova, avrebbe dovuto gravare in capo agli attori l'onere di allegare l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di negoziazione da parte dell'intermediario e di dedurre l'evidente danno e il nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre avrebbe dovuto incombere in capo al promotore finanziario l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni poste a suo carico: tanto premesso, ai fini della sussistenza della responsabilità civile delle società convenute,
evidenziano gli eredi del che la giurisprudenza di legittimità sia in realtà concorde nel Per_1
ritenere che al fine di ravvisare un rapporto di occasionalità necessaria sia sufficiente che “le
funzioni esercitate dal promotore abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione
Pagina 15 del fatto lesivo, a nulla rilevando che tale comportamento esorbitato il limite delle mansioni o
incombenze affidate” (Cass. n. 25749/2001).
In conclusione, sostengono gli appellanti che dalla illegittima condotta del le banche CP_10
convenute abbiano indiscutibilmente ottenuto un vantaggio economico.
Con secondo motivo di appello e censurano il Parte_1 Pt_3 Pt_4 Parte_2
provvedimento di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che fosse del tutto evidente che il programma di investimento prospettato dal esulasse dall'ambito delle CP_10
competenze allo stesso affidate quando era promotore finanziario di A tal Controparte_2
proposito, evidenziano gli appellanti che il Giudice avrebbe dovuto ricostruire la fattispecie in oggetto considerando che il aveva proposto al una nuova operazione finanziaria di CP_10 Per_1
“pronti contro termine ad un anno” all'interno di agendo, pertanto, in nome Controparte_2
e per conto della stessa banca.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in ragione della loro stretta connessione, e devono ritenersi infondati per le ragioni che seguono.
Appare opportuno premettere che in materia di fatto illecito commesso dal promotore finanziario,
consistente in particolare nella condotta di appropriazione delle somme consegnate dal cliente, può
sussistere la responsabilità solidale della banca ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 2049 cod. civ., nei confronti dei terzi, in relazione all'attività illecita posta in essere dal promotore finanziario, allorché, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente, detta attività sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività d'impresa, (evidenziata, ad esempio, dalla sua presenza nei locali della banca, dall'utilizzo della modulistica di pertinenza e dalla spendita del nome), e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è
stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientri nell'incarico affidato dalla banca mandante. Pertanto,
Pagina 16 l'affermazione della responsabilità dell'istituto di credito per fatto illecito del promotore finanziario implica la prova (il cui onere grava sull'attore, secondo le regole generali in materia di responsabilità extracontrattuale): a) dell'avvenuta consegna al promotore di somme, anche con modalità diverse da quelle prescritte dalle norme di settore relative ai pagamenti nelle transazioni finanziarie (salvo il caso dei pagamenti anomali di cui si dirà appresso); b) dell'intervenuta appropriazione delle stesse da parte del promotore, mediante distrazione rispetto alle programmate finalità di investimento;
c) della sussistenza di un rapporto di necessaria occasionalità tra l'illecito perpetrato dal promotore e l'esercizio delle mansioni affidategli nell'ambito dell'istituto di credito.
Con particolare riferimento al nesso di occasionalità necessaria, in linea con i principi generali espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di responsabilità ex art. 2049 c.c. (Cass.
Sez. Un. n. 13246/2019, che ha affermato che “Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del
danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, anche quando questi abbia
approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche
ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da
un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel
senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non
sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un
giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri
che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”),
è stato enunciato il principio, da ritenere consolidato, secondo cui, per affermare la responsabilità
del preponente per il fatto illecito del preposto, “è sì sufficiente che sussista un nesso di
occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le
mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il
comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in
modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in
trasgressione agli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia
Pagina 17 perseguito finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediamente interessato o
compartecipe” (da ultimo, Cass. Civ. n. 3425/2025 e n. 21385/2024). La giurisprudenza della
Suprema Corte ha altresì chiarito, esaminando l'incidenza di eventuali condotte anomale dell'investitore sul nesso di occasionalità necessaria per affermare la responsabilità solidale dell'intermediario, che: “ In tema di intermediazione finanziaria, se la presenza di elementi
sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità
solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo
l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla
violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi
caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale
condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il
divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un
apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere
il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al
promotore.” (Cass. civ. Sez. 3, Ord. n. 31894 del 16/11/2023), e, ancora: “In tema di responsabilità
dell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte
agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che
al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un
contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando
tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso
fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi
caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. (Nella
specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della
condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare
sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del
medesimo).” (Cass. Sez. 1, Ord. n. 11240 del 29/04/2025). Pare utile richiamare, per quanto
Pagina 18 riguardo il caso in esame, il seguente, chiarificatore passaggio motivazionale della sentenza n.
31894/2023 cit.: “ … questa Corte ha già avuto modo di rilevare come, in tema di intermediazione
finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento
delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità
necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai
propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta
agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di
consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che
vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore (Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022, Rv. 666074 - 01); allo stesso modo, si è evidenziato come, ai
fini del riconoscimento della responsabilità dell'intermediario finanziario ex art. 31 d.lgs. n. 58 del
1998, la condotta dell'investitore che, ancorché con esperienza nel settore, abbia consegnato in
contanti al promotore finanziario, che agiva per conto di una SIM, una rilevante somma di denaro,
a fini d'investimento, non rispettando i divieti di legge, ed abbia subito un danno patrimoniale a
causa della condotta dolosa del promotore, condannato per truffa ed appropriazione indebita,
integra il concorso colposo del danneggiato nella condotta dolosa accertata penalmente, per aver
agevolato quanto meno con consapevole acquiescenza, la produzione del danno, potendo trovare
applicazione anche in questa ipotesi l'art. 1227 c.c. (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21643 del
28/07/2021, Rv. 662375 - 01); più in generale, elementi presuntivi sintomatici di un contegno
significativamente 'anomalo' dell'investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle
operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse,
dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte
dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e
dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
31453 del 25/10/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27925 del 13/12/2013, Rv. 628778 - 01; Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018, Rv. 651665 - 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 857 del
Pagina 19 17/01/2020, Rv. 656687 - 01); nel quadro di tali elementi, un particolare valore significativo
dev'essere attribuito alla circostanza della consegna al promotore di somme di danaro in contanti,
senza richiesta di quietanza (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1786 del 20/01/2022, Rv. 663709 -
01); tale circostanza, infatti, assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia
della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti da parte
dell'investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (art.
31, comma 2-bis, d.lgs. n. 58 del 1998; art. 108 del regolamento adottato con delibera n. CP_16
16190 del 2007); muovendo da tali premesse argomentative, appare del tutto evidente come la
corte territoriale, dopo aver rilevato l'avvenuta consegna, da parte dal al di Parte_5 Pt_6
somme di denaro in contanti (v. pag. 4 della sentenza impugnata e v. altresì pag. 2 del
controricorso del allo scopo di destinarle a un investimento finanziario, abbia Parte_5
integralmente trascurato di attribuire a tale comportamento dell'investitore il corretto significato
dallo stesso ragionevolmente desumibile;
… pur dovendo escludersi l'operatività di qualsiasi
automatismo (atteso che la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala
dell'investitore - e l'apprezzamento della relativa idoneità a rivelare collusione o consapevole
acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore - costituisce oggetto di un
accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al
sindacato di legittimità̀: da ultimo, v. Cass., Sez. 3, Ordinanza del 18 maggio 2022, n. 15917, in
motivazione), tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche,
contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare al consulente
finanziario unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per
cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o
comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonché
strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati
intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità in funzione di impedire elusioni del
controllo antiriciclaggio: il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste
Pagina 20 circostanze ed, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che
tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia
stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti
tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia
pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità
necessaria tra il danno subìto dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, che
giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario; …” (il grassetto è di chi scrive).
Tanto precisato in linea generale, deve evidenziarsi che nella fattispecie di cui ci si occupa sono dimostrate e comunque non contestate le seguenti circostanze:
- si è indebitamente appropriato dell'importo complessivo pari ad € CP_10
1.070.000,00, che gli aveva consegnato per investirlo in “pronti conto Persona_1
termine”, così come accertato nella sentenza n. 1243/2015 di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), cui va riconosciuta la natura di serio elemento di prova di cui il Giudice civile può tenere conto (sul punto, Cass. Civ. n.17807/2024);
- dal 2002 al 2014 il ha gestito il portafoglio investimenti di , il quale, CP_10 Persona_1
recando la massima fiducia nel promotore finanziario, era solito affidarsi da anni a quest'ultimo per la scelta dei prodotti da acquistare e su cui investire (il rapporto di collaborazione tra il e la famiglia aveva avuto inizio addirittura con il nonno CP_10 Per_1
degli appellanti, che negli anni ottanta aveva affidato al promotore, allora dipendente della
BNL, la gestione del patrimonio familiare – come si evince dal contenuto della querela presentata nei confronti del e prodotta agli atti del primo grado dagli attori al doc. n. CP_10
7);
- il ha convinto il ad investire il denaro proveniente da precedenti investimenti CP_10 Per_1
mobiliari in una nuova operazione finanziaria prospettata al cliente come “pronti contro termine ad un anno” e come collegata ad un progetto d'investimento capeggiato da un gruppo di banche romane e inglesi, quali BNL e Barklays Bank: ha, quindi, convinto il
Pagina 21 a firmare (per traenza) gli assegni tratti dal conto CR XE CA (1) n. Per_1
0304219340 200.000,00 26/09/2008; 2) n. 0304219338 250.000,00 26/09/2008; 3) n.
0304219339 250.000,00 26/09/2008; 4) n. 0304219344 126.000,00 07/10/2008; 5) n.
0304219346 45.000,00 07/10/2008; 6) n. 0304219345 50.000,00 10/10/2008), – assegni
non intestati né datati – e a consegnarglieli, garantendogli che sarebbero stati utilizzati per gli investimenti dell'operazione finanziaria di cui si è detto presupponenti il passaggio del conto ad altra banca secondo quanto spiegato al cliente dal promotore;
- nel contesto descritto, il (che sino al 27/10/2008 è stato agente finanziario presso la CP_10
banca , inoltre, ha riferito al di essere in trattativa con la Controparte_2 Per_1 [...]
presso la quale avrebbe assunto un nuovo incarico, cessando il rapporto con CP_6
la precedente, rassicurando al cliente che gli investimenti in atto non avrebbero patito alcuna conseguenza dal suo passaggio ad altro istituto (l'intero capitale depositato sul conto CP_2
è stato, infatti, spostato sul nuovo conto istituito presso la;
CP_6
- nel mese di giugno 2009 il (oramai diventato agente presso la banca CP_10 CP_6
ha indotto a sottoscrivere l'ulteriore (nonché ultimo) assegno (n. Persona_1
02152955977) dell'importo di euro 150.000,00 – anch'esso non intestato – tratto dal conto
BNL;
- contravvenendo agli impegni assunti, il ha compilato gli assegni, firmati in bianco CP_10
dal e non datati, indicando quali beneficiari suoi creditori, sconosciuti al e li Per_1 Per_1
ha consegnati a questi ultimi, i quali li hanno incassati allo scopo di estinguere i debiti del nei loro confronti. CP_10
Ebbene, dalle circostanze sopra descritte deve confermarsi, anche in questa sede, che nel caso in esame non possa ravvisarsi quel necessario nesso anche solo in termini di occasionalità delineato dalla giurisprudenza sopra richiamata, tra le funzioni di promotore finanziario affidate al CP_10
dalle due banche appellate -con conseguente responsabilità delle stesse in via solidale con il
Pagina 22 promotore- ed il fatto – appropriazione indebita – che ha cagionato il danno subito dagli eredi di
. Persona_1
Con riferimento alla (già , infatti, appare del tutto inverosimile Controparte_1 Controparte_2
che il programma di investimento prospettato dal rientrasse nell'ambito delle competenze CP_10
che gli erano state affidate dalla di cui all'epoca era promotore finanziario, atteso che lo CP_6
stesso programma prevedeva che il denaro consegnato (i primi sei assegni) venisse investito in operazioni da farsi dopo che il fosse divenuto promotore di CP_10 Controparte_6
esulando, pertanto, platealmente, dall'incarico affidato dalla banca mandante;
le medesime conclusioni possono estendersi all'invocata responsabilità solidale della banca
[...]
(già , rimasta assolutamente estranea Controparte_5 Controparte_6
alle vicende illecite portate avanti dal promotore finanziario fino ad allora.
Come si evince dalla querela presentata dal (doc. 7 fascicolo di parte attrice primo grado), Per_1
questi, una volta scoperto – nel novembre 2008 - dall'estratto conto bancario che il saldo era pari a zero, non aveva mai coinvolto la direzione della banca (presso la quale il CP_6 Per_3
aveva assunto il nuovo incarico), ma aveva chiesto chiarimenti esclusivamente al il quale, CP_10
dopo diversi tentativi di giustificazione, avvenuti nell'intervallo temporale tra il novembre 2009 e il febbraio 2010, gli aveva fatto incassare sei assegni bancari non trasferibili tratti da altri clienti che all'epoca intrattenevano rapporti con lui, per un totale pari ad € 506.500,00: tali assegni, che gli appellanti sostengono essere estranei alla vicenda per cui è causa definendoli “res inter alios”,
perchè riguardanti la “posizione soggettiva di persone estranee al presente giudizio”, confermano, a ben vedere, quanto motivatamente ritenuto dal primo Giudice in ordine alle modalità operative truffaldine operate dal (cd. metodo Ponzi): a fronte dell'assunto degli appellanti, privo di Per_3
alcun supporto, ancor prima che probatorio di allegazione (essi non hanno in alcun modo indicato,
neanche sommariamente, a quali diversi rapporti del de cuius fossero da ricondurre tali ingenti corresponsioni di somme in un arco temporale così circoscritto e, guarda caso, appunto coincidente con la vicenda oggi in esame), risulta fra gli assegni in questione ricompreso anche quello firmato
Pagina 23 dal sig. , che ha convenuto in giudizio, a sua volta, il e le banche qui appellate Parte_7 CP_10
al fine di ottenere il risarcimento del danno, esponendo, tra l'altro, di avere consegnato al Per_3
l'assegno di € 180.000,00 – doc. 6 fascicolo di parte depositato con le Controparte_6
memorie n.2 ex art. 183 c.p.c. – per impiegarlo nello stesso investimento proposto al Per_1
viceversa girato dal proprio al come inconfutabilmente documentato. Per_3 Per_1
Altresì non può non porsi in evidenza l'anomalia (nei termini specificati dalla giurisprudenza citata) costituita dalla consegna da parte del al promotore (con il quale, lo si ribadisce, Per_1
intercorreva un pluridecennale rapporto personale fondato sulla fiducia), di plurimi assegni di importo particolarmente ingente, privi di data e di indicazione del destinatario, reiterata anche allorché erano sorti in capo al medesimo cliente dubbi circa le reali intenzioni del promotore.
Anomalia che, denota una consapevole o, quantomeno, gravemente incauta acquiescenza alla
violazione delle regole gravanti sul promotore, andando inevitabilmente ad escludere la responsabilità solidale delle due banche convenute in giudizio (o contribuendo ad escluderla unitamente agli ulteriori elementi sopra evidenziati).
Solo per completezza si osserva, da ultimo, che anche a voler individuare un (sopraggiunto) nesso di occasionalità con la nuova banca presso la quale, secondo quanto prospettato, avrebbe dovuto confluire il denaro versato, tuttavia deve escludersi la ricorrenza di un danno concreto subito dagli odierni appellanti, atteso che è pacifico, e comunque non contestato, che a fronde dell'(unico)
assegno consegnato dal dopo l'insorgenza del rapporto fra il promotore e la Per_1 [...]
per l'importo di € 150.000,00 il aveva poi incassato dal la somma di € CP_5 Per_1 Per_3
506.500,00 -versamenti all'evidenza effettuati per rafforzare la fiducia del cliente nei confronti del promotore- vedendosi in questo modo restituito un importo ben superiore rispetto all'esborso suddetto.
Per le ragioni esposte, i due motivi d'appello non possono che essere rigettati.
Pagina 24 Con terzo e ultimo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice non si sarebbe pronunciato sulla responsabilità del convenuto CP_10
“che non è stato minimamente considerato dal Giudice di prime cure e si impugna a tal
[...]
riguardo la sentenza in oggetto, per omessa pronuncia nei confronti di quest'ultimo, che deve
essere condannato come precisato in sede di rassegnate conclusioni”: gli eredi insistono, quindi,
nel riconoscimento della somma pari ad € 1.071.000,00 a titolo di risarcimento del danno emergente, pari a quanto sottratto dal promotore al cliente e non utilizzato dal medesimo per l'incremento del portafoglio contratti che già aveva in gestione, oltre ad € 100.000,00 a titolo di danni non patrimoniali subiti dagli attori per la sofferenza data dalla consapevolezza della mancata disponibilità delle somme.
Il motivo è manifestamente infondato.
Con riguardo alla censura avente ad oggetto la responsabilità del cui gli appellanti non CP_10
hanno formalmente rinunciato, basti ribadire che con ordinanza del 15.06.2022 il Giudice di primo grado ha disposto, ai sensi dell'art. 279, co. 1, n. 5 c.p.c., la separazione delle cause, definendo poi con la sentenza impugnata in questa sede il procedimento iscritto al r.g. n. 2049/2019, riguardante la sola posizione processuale delle banche convenute, e disponendo la formazione del procedimento iscritto al r.g. n. 3837/2022, riguardante la posizione del convenuto (definito con sentenza n. CP_10
447/2025, pubblicata il 27/03/2025): appare di tutta evidenza che nella prima causa, definita con la sentenza oggetto di odierna impugnazione, il Giudice potesse statuire sulle sole posizioni delle banche.
Gli ulteriori profili di censura, riguardanti la quantificazione del risarcimento del danno, devono invece ritenersi assorbiti dalla confermata esclusione della responsabilità solidale delle banche appellate.
Altrettanto assorbiti dal rigetto dell'appello principale sono anche i motivi di appello incidentale condizionato formulati da e aventi Controparte_1 Controparte_5
Pagina 25 ad oggetto l'eccezione di prescrizione rigettata in primo grado e l'imputazione degli accertati incassi del a rifusione del danno patrimoniale lamentato dagli odierni appellanti (in Per_1
particolare: con primo motivo di appello incidentale condizionato e Controparte_1 [...]
hanno censurato entrambe la sentenza di primo grado nella Controparte_5
parte in cui il Giudice aveva rigettato l'eccezione di prescrizione di tutti i diritti azionati, non considerando che per costante principio della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2694/2021 e
Cass. n. 11190/2022) in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline, con la conseguenza che le eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rileverebbero ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno. A tal proposito hanno sostenuto che il Tribunale non avrebbe considerato che la prima messa mora fosse costituita dalla comunicazione in data 18.4.2017, e che gli assegni erano tutti stati incassati tra il 2008 e il
2009, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno (di natura extracontrattuale, con conseguente termine di prescrizione quinquennale, estensibile a sei anni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 c.p. e 2947, terzo comma, c.c.) si sarebbe prescritto, in ogni caso, nel
2013 o nel 2014. Erronea sarebbe poi la ritenuta coincidenza tra il fatto contestato al in sede CP_10
penale (appropriazione indebita) ed il fatto dedotto dagli attori in sede civile a preteso fondamento della responsabilità ex art. 31, d. lgs. n. 58/98. Con secondo motivo di appello incidentale
condizionato la ha lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le Controparte_1
regole generali dell'imputazione dei pagamenti imputando “gli accertati incassi, per complessivi
Euro 506.500,00, da parte del Sig. , a rifusione in primis del danno lamentato Persona_1
dagli attori in relazione all'ultimo assegno di Euro 150.000,00 e solo per il resto a rifusione del
danno lamentato dagli attori in relazione ai primi sei assegni, per complessivi Euro 921.000,00”).
Pagina 26 Con unico motivo di appello incidentale, non condizionato, la Controparte_5
censura il capo della sentenza con cui il Giudice di primo grado ha disposto la
[...]
compensazione integrale tra le parti delle spese processuali “in ragione della novità delle questioni
di diritto trattate”, motivando in maniera del tutto generica e non corrispondente al caso di specie,
atteso che l'orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità dell'intermediario per il fatto del consulente finanziario è ormai consolidato da lungo tempo.
Il rilievo svolto a supporto della censura, per quanto corretto, non è idoneo a comportarne l'accoglimento. Difatti la Corte condivide la decisione sulle spese assunta nel primo grado, seppur sulla base di differenti argomentazioni. Per quanto, infatti, non sia ravvisabile la novità delle questioni di diritto trattate, la particolare complessità della situazione fattuale esaminata, anche per la singolare peculiarità dei rapporti oggetto del giudizio, costituisce situazione tale da integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese del presente grado, invece, seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri del D.M. 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio e decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi) sullo scaglione di valore compreso tra
€ 520.001,00 ed € 1.000.000,00.
Sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, così come dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello e per l'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da , , e;
Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
2) Rigetta l'appello incidentale di Controparte_5
Pagina 27 3) condanna , , e al pagamento in solido, in Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
favore di delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1
€ 9.256,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
4) condanna , e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
delle spese processuali del presente grado di Controparte_5
giudizio, che liquida in € 9.256,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
5) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012 per il pagamento, da parte degli appellanti e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari, il 12 novembre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Donatella Aru
Pagina 28