Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/04/2026, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02653/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4110 del 2025, proposto da
NJ GH, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri, Chiara Nicolai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del 27.1.2025, notificato in data 3.6.2025, con cui la Prefettura di Caserta ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato P-CE/L/Q/2023/100808 emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa AR PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Con il presente ricorso, notificato il 4 agosto 2025 e depositato il 6 agosto 2025, il ricorrente impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore in data 27 marzo 2023.
Il ricorrente espone che: - ha fatto ingresso in Italia dopo aver ottenuto il nulla osta e il visto; - ha tentato senza successo di mettersi in contatto con il datore di lavoro; - in data 9.12.2023 ha richiesto la fissazione di un appuntamento presso la Prefettura di Napoli per procedere con le pratiche necessarie all’ottenimento del permesso di soggiorno; - tale richiesta è rimasta senza riscontro; - con nota del 12.08.2024, inviata tramite il difensore, il ricorrente ha intimato alla datrice di lavoro di adempiere agli obblighi assunti con la presentazione della domanda di nulla-osta e perciò di sottoscrivere il contratto di soggiorno avanti al SUI: la missiva è rimasta priva di riscontro; - in pari data, tramite il difensore, ha formulato istanza di accesso agli atti della procedura in esame nei confronti del SUI presso la Prefettura di Caserta, chiedendo contestualmente a detto Ufficio di certificare l’indisponibilità della datrice di lavoro alla sottoscrizione del contratto di soggiorno con il ricorrente; - in data 11 ottobre 2024, la Prefettura di Caserta ha invitato il ricorrente a presentarsi presso lo Sportello Unico in data 15 ottobre 2024 per esercitare il diritto di accesso; - il ricorrente si è regolarmente presentato all’appuntamento e ha esercitato il diritto di accesso; - con pec del 16.10.2024, il difensore ha chiesto di conoscere lo stato della pratica e insistito affinché venisse rilasciato in favore del ricorrente la comunicazione di dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro; - il ricorrente, nelle more, ha trovato lavoro con altro datore come operaio qualificato nelle lavorazioni casearie (come da contratto del febbraio 2024, poi prorogato e relative buste paga); - nel corso del giudizio instaurato innanzi al TAR per la Lombardia, il ricorrente è venuto a conoscenza che la Prefettura di Caserta aveva revocato il nulla-osta rilasciato in suo favore; - il ricorrente ha dunque promosso ulteriore istanza di accesso agli atti e, con comunicazione del 29.5.2025, la Prefettura di Caserta ha convocato le parti per il 3.6.2025: in tale sede il ricorrente ha avuto contezza del provvedimento del 27.01.2025 con cui la Prefettura di Caserta ha revocato il nulla osta e del preavviso del 27.11.2024.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di revoca del nulla osta per: violazione dell’art. 22 del d.lgs 286/98; violazione della circolare n. 3836 del 2007; eccesso di potere; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione delle garanzie partecipative. Il ricorrente lamenta, in particolare, che non è stato comunicato il preavviso di revoca alla pec del difensore domiciliatario né il provvedimento di revoca; che il ricorrente è entrato legittimamente sul territorio dello Stato sulla base di nulla osta efficace e non può andare a suo detrimento il comportamento del datore di lavoro che si è reso irreperibile e non ha integrato la documentazione, atteso che egli vive in Italia e lavora stabilmente con altro datore dal 3.06.2024.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha depositato documentazione e argomentato per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 2183 del 25 settembre 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha depositato ulteriori buste paga e la proroga del contratto di lavoro con il nuovo datore.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Fondate sono in primis le censure di difetto di partecipazione, considerato che l’amministrazione non ha provato che il preavviso di revoca sia stato comunicato all’indirizzo pec del difensore del ricorrente, appositamente incaricato di seguire la pratica e tutelare il ricorrente con riferimento alla procedura di ingresso: difensore che aveva anche inviato ulteriore pec per conoscere lo stato della pratica in data 16.10.2024 e alla cui pec era stata inviata la convocazione per esercitare il diritto di accesso.
Fondate sono anche le censure di difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio del favor lavoratoris, secondo quanto già deciso dalla giurisprudenza di questo Tar che ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso- e di avvenuta assunzione dello stesso, in costanza di nulla osta efficace, da parte di altro datore di lavoro, come nel caso di specie, si determini una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza; e ciò non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario e dovendosi valorizzare invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento di revoca impugnato va annullato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO LE, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
AR PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AR PA | NO LE |
IL SEGRETARIO