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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13664 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 30836/2023 promossa da nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Lamberto Carraro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi Controparte_1
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- Resistente -
Oggetto: impugnazione provvedimento di allontanamento ex art. 20, co. 3, d.lgs. n. 30/2007
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.06.2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso il 10.05.2023, con il quale il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto il suo allontanamento dal pagina 1 territorio dello Stato per motivi imperativi di pubblica sicurezza, notificato in data 18.05.2023.
Il Decreto di allontanamento risulta emesso in ragione di precedenti provvedimenti giudiziari divenuti irrevocabili (Sentenza del Tribunale di Bologna del 03.11.2000 e del 13.07.2007 ai sensi dell'art. 444 cpp.;
Sentenza della Corte di Appello di Bologna del 28.07.2010; decreti del GIP del Tribunale di Bologna del 20.03.2012 e del 14.03.2013;
Sentenza della Corte di Appello di Bologna del 20.11.2014); del provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna del 23.11.2015 (di cumulo delle pene che, in forza delle suddette sentenze emesse dalla Corte di Appello di Bologna, ha inflitto una pena detentiva di anni 10, mesi 1 e giorni 16 di reclusione,
e alla multa di 44.000 euro); di diversi deferimenti all'autorità giudiziaria per reati commessi durante i periodi di detenzione e in seguito all'espiazione delle pene (maltrattamenti in famiglia, lesione personale, percosse, rissa, danneggiamento, violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, evasione, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e traffico di sostanze stupefacenti); della misura di prevenzione dell'ammonimento per violenza domestica emesso dal Questore di Bologna il 05.05.2022; delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (coniuge) emesse dal GIP del Tribunale di Bologna il 06.05.2022; del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna il 07.05.2022 ai sensi dell'art. 13, co.
2, lett. c) d.lgs. 286/1998 annullato dal Giudice di Pace di Bologna ai pagina 2 sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998; dell'assenza di posizioni lavorative registrate, ad eccezione del periodo febbraio 2010
– marzo 2011 e nel corso dei periodi di detenzione. Alla luce di quanto elencato, il provvedimento è stato dunque emesso in ragione di conseguenti considerazioni, quali, un totale disinteresse all'inserimento sociale e [la presunzione] di presumere che lo stesso si sostenga, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, atteso altresì il ruolo di primo piano ricoperto dallo stesso nell'ambito di organizzazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti che hanno causato danni a terzi e generato percezione di insicurezza tra la popolazione; […] considerato che la duratura permanenza sul territorio nazionale e la presenza di familiari residenti in Italia, ancorché di cittadinanza italiana, non possono costituire immunità assoluta dalla possibilità di essere allontanati dal territorio dello Stato;
(cfr. provvedimento impugnato).
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, carenza istruttoria, di motivazione e violazione di legge, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto, in particolare dell'art. 1, co. 1, lett. c) d.lgs. 159/2011, la violazione degli artt. 5, co. 5; 13, co. 1 e 2 bis e 19 del d.lgs. 286/98.
Nel merito ha rappresentato di vivere in Italia da oltre 20 anni;
di non avere più legami con il Paese di origine in quanto in Italia vivono anche i fratelli e altri parenti;
di essere coniugato con cittadina italiana dal 07.04.2007; che i precedenti penali sono risalenti nel tempo e che l'ultima condanna risale a oltre dieci anni fa;
di essere stato detenuto pagina 3 dal 25.10.2012 al 21.03.2021, di aver lavorato in carcere e di aver trovato un lavoro anche successivo;
di aver scontato la pena detentiva inflitta con l'applicazione di circa due anni di liberazione anticipata;
di aver richiesto il rilascio di permesso di soggiorno il 29.08.2022, ricevendo appuntamento al 28.06.2023 (ricevuta in atti); che, per quel che concerne il procedimento relativo alla denuncia della coniuge del
2022, è stato assolto con Sentenza del Tribunale di Bologna del
17.05.2023; che la suddetta denuncia sarebbe stata sporta dalla coniuge in conseguenza delle problematiche familiari dovute all'intento del ricorrente di farla uscire dal circolo della tossicodipendenza;
che è stata detenuta per circa un anno, sino ad aprile 2021, ed è oggi nuovamente detenuta a seguito di condanna di anni 3 e mesi 6 di reclusione per reati determinati dall'abuso di sostanze stupefacenti, commessi mentre il ricorrente si trovava in carcere;
che anch'egli ha avuto problemi di tossicodipendenza ma di esserne uscito durante il regime carcerario;
che, anche al fine di permettere l'espiazione della pena detentiva della coniuge in regime domiciliare, in data 15.03.2023, ha acquistato un immobile in comunione legale con la stessa;
che la denuncia di resistenza a P.U.
è relativa a fatti accaduti durante l'accompagnamento al CPR di
Gorizia durante il quale il ricorrente si sarebbe opposto a un atteggiamento violento da parte degli agenti di polizia e, in ogni caso, per il quale si è in attesa di una valutazione di merito;
che, in tale
Contr occasione, il non lo avrebbe accettato in quanto necessitava di cure per le quali è stato condotto in pronto soccorso. In conclusione,
pagina 4 in ragione di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, di sospendere l'efficacia del Decreto Ministeriale impugnato, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, autorizzando pertanto il ricorrente a fare reingresso nel territorio dello
Stato e permanervi così da poter partecipare al presente procedimento, sino alla decisione di merito; nel merito di annullare il provvedimento impugnato ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, con condanna alle spese di parte resistente.
In conclusione, rilevata l'illegittimità del provvedimento di allontanamento e degli atti conseguenti per eccesso di potere, carenza istruttoria, violazione di legge, in particolare degli artt. 5 co.
5; art. 13 co. 2bis e art. 19 T.U.I, ne ha chiesto in via preliminare la sospensione degli effetti e nel merito l'annullamento.
Con decreto del 04.09.2023 il Giudice, tenuto conto di quanto dedotto e documentato, ha accolto l'stanza di sospensione e fissato l'udienza di trattazione per il giorno 05.04.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rinviata d'ufficio all'11.10.2024, stessi incombenti.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
03.04.2024 chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi alle allegate memorie del Servizio Immigrazione, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del 09.10.2023, della
Questura di Trapani del 28.02.2024 e della Questura di Bologna del
07.03.2023.
pagina 5 Parte resistente ha rappresentato che il ricorrente è giunto in Italia nel
1997 e che solo nel 2008 veniva emesso in suo favore un permesso di soggiorno in qualità di coniuge di cittadina italiana, che questo non veniva ritirato e che di fatto scadeva il 09.01.2009; che non risultano successive procedure volte alla sua regolarizzazione sul territorio né alcuna attività di lavoro regolarmente registrata ad eccezione di un breve periodo dal febbraio 2010 al marzo del 2011 e nel corso della detenzione;
che tra l'anno 2000 e il 2022 si rendeva responsabile di numerosi reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, nonché di delitti in materia di stupefacenti, di armi e di circolazione stradale in virtù dei quali veniva più volte sottoposto alla pena detentiva e, infine, con provvedimento di cumulo delle pene del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del
23.11.2015, veniva sottoposto alla pena di 10 anni, 1 mese e 16 giorni e a 40.000 euro di multa (come sopra richiamata); che successivamente, da marzo 2021 a inizi di maggio 2022, sottoponeva la coniuge convivente ( ) ad abituali e sistematiche CP_3
condotte lesive dell'integrità fisica e morale, sostanziatesi in aggressioni verbali e percosse e che, sebbene l'assoluzione disposta dal Tribunale di Bologna il 17.05.2023 “perché il fatto non sussiste”
(fatti di cui all'art.572 C.P. maltrattamenti) e per “improcedibilità” conseguente a remissione di querela (artt.582 e 585 C.P. lesioni aggravate), ha evidenziato la pregressa applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la coniuge, oltreché la relazione dell' Per_1
pagina 6 Dipendenze Patologiche dell'ASL di Bologna, che ha avuto in carico la sig.ra (dell'11.06.2022, in atti); che, inoltre, anche durante e CP_3
successivamente alla lunga detenzione il ricorrente rimaneva incline alla reiterazione di atti delittuosi, tra i quali, in data 20.10.2023, la cessione di sostanze stupefacenti all'interno della Casa Circondariale di Modena, durante un colloquio con il fratello detenuto;
che per quel che concerne i legami familiari sul T.N. ha in Italia due fratelli entrambi detenuti (con fine pena al 03.12.2029 e 16.12.2038), così come la coniuge, quest'ultima con fine pena prevista al 17.07.2026 per cumulo di pene inflitte per reati contro il patrimonio;
che i coniugi non hanno prole e che, pur confermato l'acquisto di un immobile in regime di comunione legale, questo non si ritiene di per sé solo sufficiente ad un giudizio di bilanciamento favorevole alla permanenza sul territorio in assenza di elementi a supporto di una reale e fattiva integrazione nel tessuto sociale improntato al rispetto delle regole poste alla base della civile e sicura convivenza. Per quel che concerne le vicende espulsive, nel maggio 2022 riceveva un decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto di Bologna per motivi di pericolosità sociale, annullato dal Giudice di Pace di Bologna del
17.05.2022 poiché coniugato con cittadina italiana benché non convivente;
che, su proposta del Questore di Bologna, veniva emesso il provvedimento impugnato in questa sede, in seguito al quale il ricorrente veniva allontanato e faceva reingresso illegalmente via mare in data 24.08.2023, dunque, prima dell'emissione del provvedimento cautelare emesso nel presente procedimento,
pagina 7 declinando diverse generalità ( nato in [...] il Persona_2
26.07.1977) e manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale;
che ne veniva disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Trapani, convalidato dal Tribunale di Palermo del 25.08.2023; che,
a seguito del rigetto della domanda di asilo del 12.09.2023 (notificato in CPR il 19.09.2023), in data 22.09.2023 il ricorrente rinunciava alla relativa domanda;
che veniva emesso un nuovo provvedimento di trattenimento, convalidato dal Giudice di Pace di Trapani il
28.09.2023; che il rimpatrio programmato per il 26.09.2023 non veniva eseguito in ragione della presentazione in quella sede del decreto emesso in questo procedimento in data 04.09.2023; che veniva disposto un nuovo trattenimento in esecuzione della decisione di rimpatrio della Commissione Territoriale di Palermo, trattenimento convalidato dal Giudice di Pace di Trapani il 28.09.2023 con rimpatrio eseguito dalla Questura di Trapani il 07.10.2023 mediante accompagnamento alla frontiera.
Ricostruito il fatto per come sopra riassunto, parte resistente ha rappresentato la piena legittimità dell'atto e del proprio operato in ragione di un'attenta valutazione, che trova infatti la sua motivazione nella riprovevole condotta dello straniero, nei reati commessi e nelle condanne riportate, e dell'atto impugnato, espressione di esercizio dì alta discrezionalità amministrativa (cfr. memorie di costituzione p. 5), rilevando, di contro, la mancata sussistenza nel caso di specie in relazione al rapporto di coniugio dei divieti di cui all'art. 19, commi 1,
1.1 e 2, D. Lgs. n.286/1998, come anche indicato nel provvedimento pagina 8 di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, emesso dal
Questore di Bologna in esecuzione dell'allontanamento impugnato in questa sede e convalidato dal Tribunale di Bologna in data
19.05.2023 (non in atti), dunque prima dell'emissione del decreto di sospensione del 04.09.2023.
Per l'udienza dell'11.10.2024 sono pervenute le sole note di parte ricorrente. Quest'ultimo ha rappresentato la perdurante sussistenza dell'effettività del legame di coniugio e ha lamentato l'illegittimità dell'espulsione in ultimo eseguita (il 17.10.2023) nonostante il previo decreto emesso da codesto Giudice evidenziando inoltre gli ostacoli incontrati per farsi assistere dal proprio difensore nelle udienze di convalida dei trattenimenti disposti presso il CPR di Trapani. In conclusione, riportandosi a quanto già dedotto e insistendo per l'accoglimento del ricorso ha chiesto disporsi audizione personale e della coniuge.
Ritenuta la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in considerazione di quanto rappresentato dalle parti, in particolare in merito all'attuale permanenza del rapporto di coniugio del ricorrente e della sua posizione giuridica sul territorio nazionale;
inviata a tal fine apposita richiesta alla Procura della Repubblica presso il tribunale, la causa è stata rinviata per la trattazione in presenza alla data del
31.01.2025.
Comparso il solo difensore di parte ricorrente, rappresentato il permanere dell'interesse alla definizione della controversia e all'ascolto personale del ricorrente, ha chiesto disporsi il rinvio pagina 9 dell'udienza al fine di integrare quanto in atti. L'udienza è stata dunque rinviata al 04.07.2025.
Con deposito del 1°.07.2025 parte ricorrente ha prodotto copia della richiesta di rilascio al reingresso avanzata sia presso il Parte_2
Consolato italiano che presso la Questura di Bologna in data
14.05.2025, non riscontrate e, ribadita l'attualità del vincolo coniugale e tuttavia rappresentando che la moglie si trova al momento sottoposto a terapia di recupero per tossicodipendenza, da cui l'impossibilità di reperire dalla stessa una dichiarazione, ha chiesto valutarsi un ulteriore rinvio.
All'udienza disposta per il 04.07.2025, pervenuta solo in pari data copia della documentazione richiesta alla Procura della Repubblica presso il tribunale, parte ricorrente si è riportata ai propri scritti e, facendo seguito alle precedenti note, ha chiesto un rinvio per esaminare la suddetta documentazione.
Disposta udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc al 12.09.2025, con note dell'11.09.2025 parte ricorrente ha dedotto il perdurante impedimento al reingresso e all'integrazione di quanto in atti, in particolare documentando l'impossibilità di reperite dichiarazione della coniuge
(allegata corrispondenza mail tra il difensore e equipecarcereserd dell'usl Bologna). Riportandosi a quanto già dedotto ha dunque chiesto un ulteriore rinvio o l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza del 12.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
pagina 10 Il ricorso è infondato.
Occorre ricordare in premessa che l'applicazione di un provvedimento di allontanamento comporta un serio pregiudizio della libertà personale, bene giuridico tutelato dall'art. 13 della Costituzione italiana, nonché del diritto alla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio dell'Unione Europea sancito dall'art. 45 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Per questo motivo, il d.lgs. n. 30/2007, in materia di diritto dei cittadini dell'Unione
Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ha circoscritto con precisione le ipotesi in cui il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione possa essere compresso, limitandole in particolare, per quanto rileva nel caso di specie, all'ipotesi in cui ricorrano i motivi di sicurezza dello
Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 30/2007) e alle condizioni dettate dal comma 4 del medesimo art. 20, decreto citato, ovvero “[…] nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.”.
Per quel che concerne i motivi imperativi di pubblica sicurezza che sono stati posti a fondamento del provvedimento impugnato in questa sede (art. 20, co. 3, d.lgs. n. 30/2007), sussistono quando il pagina 11 comportamento del cittadino europeo sia tale da costituire “una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”, anche considerando eventuali condanne “per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona” o per i reati previsti dall'art. 8 della l. 69/2005, nonché nei casi previsti dall'art. 1, l. 1423/1956 e successive modificazioni o dall'art. 1, l. n. 575/1965
e successive modificazioni. In ogni caso, l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'ordine di allontanamento (art. 20, co.
4, d.lgs. 30/2007). Invero, la norma impone che, nel disporre l'allontanamento, l'Amministrazione rispetti il principio di proporzionalità e tenga conto “della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine” (art. 20, co. 5, d.lgs. 30/2007).
Nel caso di specie occorre rilevare che il ricorrente risulta destinatario di diverse condanne alla reclusione, sopra richiamate, con un primo provvedimento emesso il 03.11.2000, seguito da provvedimento ex art. 444 cpc del 13.11.2007 e successive condanne del 28.07.2010;
14.03.2013; 20.11.2014 per le quali è stato in ultimo emesso un provvedimento di cumulo delle pene in data 23.11.2015 (in relazione a quelle disposte il 28.07.2010 e 20.11.2014) con reclusione dal
24.10.2012 al 25.03.2021 e con applicazione della liberazione anticipata di complessivi 405 giorni (cfr. doc depositata dalla Procura
pagina 12 in data 04.07.2025). Sebbene tale ultimo dato, ovvero l'emissione di n. 7 provvedimenti di liberazione anticipata durante l'espiazione della pena sia di norma incompatibile con una valutazione di attualità della dedotta pericolosità sociale, va altresì tenuto conto che, come rappresentato da parte resistente e solo in parte contestato da parte ricorrente (in relazione all'accusa di maltrattamenti e lesioni ai danni della coniuge), anche successivamente al periodo carcerario, il ricorrente risulterebbe aver posto in essere reiterati comportamenti illeciti (da cui anche i procedimenti indicati dal ricorrente stesso a supporto della documentata istanza di visto per motivi di giustizia) ed essere stato destinatario di due misure cautelari, mentre, ad eccezione dell'acquisto di un immobile in regime di comunione legale dei beni con la coniuge (con atto redatto il 15.03.2023) permane la totale mancanza di alcuna allegazione in merito a qualsivoglia attività lecita e/o lavorativa sul T.N. , sia precedente che successiva alla suddetta detenzione. A ciò si aggiunge quanto emerge in merito ai dichiarati legami familiari in Italia, ovvero la presenza in Italia dei due fratelli del ricorrente, tuttavia, entrambi detenuti e con fine pena tutt'altro che prossime (al 03.12.2029 e al 16.12.2038), mentre anche la coniuge, cittadina italiana, risulta allo stato in regime di detenzione e con fine pena al 17.07.2026. Nessun altro legame è stato rappresentato.
Tutto quanto visto e considerato, appare che il bilanciamento di interessi previsto dalla normativa in esame (in particolare co. 5 art. 20
d.lgs. 30/2007) sia stato effettuato dalla PA resistente che, tuttavia,
pagina 13 ha ritenuto prevalenti gli interessi pubblici sui quali si regge la civile e sicura convivenza, ovvero ha considerato la condotta del ricorrente una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine e alla sicurezza pubblica.
Tenuto conto di tutto quanto in atti, occorre convenire con l'esito disposto da parte resistente e, in particolare, in ragione delle rilevate plurime e continuative condotte delittuose del ricorrente sul territorio nazionale;
della carenza di qualsivoglia documentazione relativa al lungo lasso di tempo trascorso sul territorio, ad eccezione del certificato di matrimonio del 2007 e dell'acquisto di un immobile nel maggio 2023; della totale assenza di allegazioni a supporto dell'asserita successiva reintegrazione nel tessuto sociale italiano né, nonostante i diversi rinvii, sulla perdurante sussistenza dell'effettività del rapporto di coniugio. Di contro, quest'ultimo rapporto, la cui sussistenza è pacifica, risulta invero caratterizzato da lunghi periodi di lontananza, non solo in ragione dei diversi periodi di detenzione di entrambi i coniugi, ma altresì per ragioni quantomeno di conflittualità.
Invero, pur tenuto doverosamente conto della sentenza di assoluzione depositata in atti, non può in questa sede non tenersi altresì conto della gravità della vicenda e, in particolare, delle relazioni delle equipe sanitarie dalle quali la sig.ra è stata supportata CP_3
nel tempo (si veda in particolare la relazione dell'11.06.2022) e che, anche allo stato attuale, non sembrerebbero avallare un prossimo riavvicinamento della coppia come elemento utile alla riabilitazione della stessa. Quest'ultima si troverebbe allo stato in una condizione pagina 14 psicofisica per la quale “non è in grado di sottoscrivere alcuna dichiarazione, né dal punto di vista pratico, ma soprattutto psicologico ed emotivo. Ancor più che tale dichiarazione non è necessaria alla nostra paziente ma al suo coniuge” (mail equipe ausl.bologna del
27.07.2025) e “si sta riprendendo da un periodo di ricovero e non sappiamo ad oggi i tempi di recupero di un equilibrio che le consenta di affrontare alcuni argomenti della sua vita, pertanto al momento non riteniamo possibile e opportuno sottoporla ad alcun quesito” (mail equipe ausl.bologna del 28.08.2025).
Tanto rilevato, se da un lato occorre precisare che è dovere dell'amministrazione fornire la dimostrazione dell'esistenza di una
“minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.”, così come previsto dall'art 20, 3 co, del d.lgs. n. 30/07, dunque, indicare i motivi alla stregua dei quali possa fondatamente dedursi la pericolosità sociale del ricorrente e le concrete, reali ed attuali esigenze di pubblica sicurezza tali da comportare l'allontanamento dello stesso e da restringerne, quindi, il diritto alla libertà personale e alla libera circolazione, dall'altro, a fronte delle suddette allegazioni e in sede di impugnazione del relativo provvedimento di allontanamento e/o espulsione, occorrerà, oltre che contestare la cd. “pericolosità attuale”, eventualmente anche rilevare la violazione e la mancata valutazione di quel bilanciamento previsto dalla norma, fondando dunque il giudizio su elementi che danno concretezza alla diversa e pagina 15 opposta valutazione prospettata. Quanto prodotto dal ricorrente non risulta a tal fine sufficiente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con spese compensate in ragione della natura e della peculiarità del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Roma, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 30836/2023 promossa da nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Lamberto Carraro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi Controparte_1
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- Resistente -
Oggetto: impugnazione provvedimento di allontanamento ex art. 20, co. 3, d.lgs. n. 30/2007
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.06.2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso il 10.05.2023, con il quale il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto il suo allontanamento dal pagina 1 territorio dello Stato per motivi imperativi di pubblica sicurezza, notificato in data 18.05.2023.
Il Decreto di allontanamento risulta emesso in ragione di precedenti provvedimenti giudiziari divenuti irrevocabili (Sentenza del Tribunale di Bologna del 03.11.2000 e del 13.07.2007 ai sensi dell'art. 444 cpp.;
Sentenza della Corte di Appello di Bologna del 28.07.2010; decreti del GIP del Tribunale di Bologna del 20.03.2012 e del 14.03.2013;
Sentenza della Corte di Appello di Bologna del 20.11.2014); del provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna del 23.11.2015 (di cumulo delle pene che, in forza delle suddette sentenze emesse dalla Corte di Appello di Bologna, ha inflitto una pena detentiva di anni 10, mesi 1 e giorni 16 di reclusione,
e alla multa di 44.000 euro); di diversi deferimenti all'autorità giudiziaria per reati commessi durante i periodi di detenzione e in seguito all'espiazione delle pene (maltrattamenti in famiglia, lesione personale, percosse, rissa, danneggiamento, violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, evasione, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e traffico di sostanze stupefacenti); della misura di prevenzione dell'ammonimento per violenza domestica emesso dal Questore di Bologna il 05.05.2022; delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (coniuge) emesse dal GIP del Tribunale di Bologna il 06.05.2022; del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna il 07.05.2022 ai sensi dell'art. 13, co.
2, lett. c) d.lgs. 286/1998 annullato dal Giudice di Pace di Bologna ai pagina 2 sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998; dell'assenza di posizioni lavorative registrate, ad eccezione del periodo febbraio 2010
– marzo 2011 e nel corso dei periodi di detenzione. Alla luce di quanto elencato, il provvedimento è stato dunque emesso in ragione di conseguenti considerazioni, quali, un totale disinteresse all'inserimento sociale e [la presunzione] di presumere che lo stesso si sostenga, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, atteso altresì il ruolo di primo piano ricoperto dallo stesso nell'ambito di organizzazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti che hanno causato danni a terzi e generato percezione di insicurezza tra la popolazione; […] considerato che la duratura permanenza sul territorio nazionale e la presenza di familiari residenti in Italia, ancorché di cittadinanza italiana, non possono costituire immunità assoluta dalla possibilità di essere allontanati dal territorio dello Stato;
(cfr. provvedimento impugnato).
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, carenza istruttoria, di motivazione e violazione di legge, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto, in particolare dell'art. 1, co. 1, lett. c) d.lgs. 159/2011, la violazione degli artt. 5, co. 5; 13, co. 1 e 2 bis e 19 del d.lgs. 286/98.
Nel merito ha rappresentato di vivere in Italia da oltre 20 anni;
di non avere più legami con il Paese di origine in quanto in Italia vivono anche i fratelli e altri parenti;
di essere coniugato con cittadina italiana dal 07.04.2007; che i precedenti penali sono risalenti nel tempo e che l'ultima condanna risale a oltre dieci anni fa;
di essere stato detenuto pagina 3 dal 25.10.2012 al 21.03.2021, di aver lavorato in carcere e di aver trovato un lavoro anche successivo;
di aver scontato la pena detentiva inflitta con l'applicazione di circa due anni di liberazione anticipata;
di aver richiesto il rilascio di permesso di soggiorno il 29.08.2022, ricevendo appuntamento al 28.06.2023 (ricevuta in atti); che, per quel che concerne il procedimento relativo alla denuncia della coniuge del
2022, è stato assolto con Sentenza del Tribunale di Bologna del
17.05.2023; che la suddetta denuncia sarebbe stata sporta dalla coniuge in conseguenza delle problematiche familiari dovute all'intento del ricorrente di farla uscire dal circolo della tossicodipendenza;
che è stata detenuta per circa un anno, sino ad aprile 2021, ed è oggi nuovamente detenuta a seguito di condanna di anni 3 e mesi 6 di reclusione per reati determinati dall'abuso di sostanze stupefacenti, commessi mentre il ricorrente si trovava in carcere;
che anch'egli ha avuto problemi di tossicodipendenza ma di esserne uscito durante il regime carcerario;
che, anche al fine di permettere l'espiazione della pena detentiva della coniuge in regime domiciliare, in data 15.03.2023, ha acquistato un immobile in comunione legale con la stessa;
che la denuncia di resistenza a P.U.
è relativa a fatti accaduti durante l'accompagnamento al CPR di
Gorizia durante il quale il ricorrente si sarebbe opposto a un atteggiamento violento da parte degli agenti di polizia e, in ogni caso, per il quale si è in attesa di una valutazione di merito;
che, in tale
Contr occasione, il non lo avrebbe accettato in quanto necessitava di cure per le quali è stato condotto in pronto soccorso. In conclusione,
pagina 4 in ragione di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, di sospendere l'efficacia del Decreto Ministeriale impugnato, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, autorizzando pertanto il ricorrente a fare reingresso nel territorio dello
Stato e permanervi così da poter partecipare al presente procedimento, sino alla decisione di merito; nel merito di annullare il provvedimento impugnato ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, con condanna alle spese di parte resistente.
In conclusione, rilevata l'illegittimità del provvedimento di allontanamento e degli atti conseguenti per eccesso di potere, carenza istruttoria, violazione di legge, in particolare degli artt. 5 co.
5; art. 13 co. 2bis e art. 19 T.U.I, ne ha chiesto in via preliminare la sospensione degli effetti e nel merito l'annullamento.
Con decreto del 04.09.2023 il Giudice, tenuto conto di quanto dedotto e documentato, ha accolto l'stanza di sospensione e fissato l'udienza di trattazione per il giorno 05.04.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rinviata d'ufficio all'11.10.2024, stessi incombenti.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
03.04.2024 chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi alle allegate memorie del Servizio Immigrazione, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del 09.10.2023, della
Questura di Trapani del 28.02.2024 e della Questura di Bologna del
07.03.2023.
pagina 5 Parte resistente ha rappresentato che il ricorrente è giunto in Italia nel
1997 e che solo nel 2008 veniva emesso in suo favore un permesso di soggiorno in qualità di coniuge di cittadina italiana, che questo non veniva ritirato e che di fatto scadeva il 09.01.2009; che non risultano successive procedure volte alla sua regolarizzazione sul territorio né alcuna attività di lavoro regolarmente registrata ad eccezione di un breve periodo dal febbraio 2010 al marzo del 2011 e nel corso della detenzione;
che tra l'anno 2000 e il 2022 si rendeva responsabile di numerosi reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, nonché di delitti in materia di stupefacenti, di armi e di circolazione stradale in virtù dei quali veniva più volte sottoposto alla pena detentiva e, infine, con provvedimento di cumulo delle pene del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del
23.11.2015, veniva sottoposto alla pena di 10 anni, 1 mese e 16 giorni e a 40.000 euro di multa (come sopra richiamata); che successivamente, da marzo 2021 a inizi di maggio 2022, sottoponeva la coniuge convivente ( ) ad abituali e sistematiche CP_3
condotte lesive dell'integrità fisica e morale, sostanziatesi in aggressioni verbali e percosse e che, sebbene l'assoluzione disposta dal Tribunale di Bologna il 17.05.2023 “perché il fatto non sussiste”
(fatti di cui all'art.572 C.P. maltrattamenti) e per “improcedibilità” conseguente a remissione di querela (artt.582 e 585 C.P. lesioni aggravate), ha evidenziato la pregressa applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la coniuge, oltreché la relazione dell' Per_1
pagina 6 Dipendenze Patologiche dell'ASL di Bologna, che ha avuto in carico la sig.ra (dell'11.06.2022, in atti); che, inoltre, anche durante e CP_3
successivamente alla lunga detenzione il ricorrente rimaneva incline alla reiterazione di atti delittuosi, tra i quali, in data 20.10.2023, la cessione di sostanze stupefacenti all'interno della Casa Circondariale di Modena, durante un colloquio con il fratello detenuto;
che per quel che concerne i legami familiari sul T.N. ha in Italia due fratelli entrambi detenuti (con fine pena al 03.12.2029 e 16.12.2038), così come la coniuge, quest'ultima con fine pena prevista al 17.07.2026 per cumulo di pene inflitte per reati contro il patrimonio;
che i coniugi non hanno prole e che, pur confermato l'acquisto di un immobile in regime di comunione legale, questo non si ritiene di per sé solo sufficiente ad un giudizio di bilanciamento favorevole alla permanenza sul territorio in assenza di elementi a supporto di una reale e fattiva integrazione nel tessuto sociale improntato al rispetto delle regole poste alla base della civile e sicura convivenza. Per quel che concerne le vicende espulsive, nel maggio 2022 riceveva un decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto di Bologna per motivi di pericolosità sociale, annullato dal Giudice di Pace di Bologna del
17.05.2022 poiché coniugato con cittadina italiana benché non convivente;
che, su proposta del Questore di Bologna, veniva emesso il provvedimento impugnato in questa sede, in seguito al quale il ricorrente veniva allontanato e faceva reingresso illegalmente via mare in data 24.08.2023, dunque, prima dell'emissione del provvedimento cautelare emesso nel presente procedimento,
pagina 7 declinando diverse generalità ( nato in [...] il Persona_2
26.07.1977) e manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale;
che ne veniva disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Trapani, convalidato dal Tribunale di Palermo del 25.08.2023; che,
a seguito del rigetto della domanda di asilo del 12.09.2023 (notificato in CPR il 19.09.2023), in data 22.09.2023 il ricorrente rinunciava alla relativa domanda;
che veniva emesso un nuovo provvedimento di trattenimento, convalidato dal Giudice di Pace di Trapani il
28.09.2023; che il rimpatrio programmato per il 26.09.2023 non veniva eseguito in ragione della presentazione in quella sede del decreto emesso in questo procedimento in data 04.09.2023; che veniva disposto un nuovo trattenimento in esecuzione della decisione di rimpatrio della Commissione Territoriale di Palermo, trattenimento convalidato dal Giudice di Pace di Trapani il 28.09.2023 con rimpatrio eseguito dalla Questura di Trapani il 07.10.2023 mediante accompagnamento alla frontiera.
Ricostruito il fatto per come sopra riassunto, parte resistente ha rappresentato la piena legittimità dell'atto e del proprio operato in ragione di un'attenta valutazione, che trova infatti la sua motivazione nella riprovevole condotta dello straniero, nei reati commessi e nelle condanne riportate, e dell'atto impugnato, espressione di esercizio dì alta discrezionalità amministrativa (cfr. memorie di costituzione p. 5), rilevando, di contro, la mancata sussistenza nel caso di specie in relazione al rapporto di coniugio dei divieti di cui all'art. 19, commi 1,
1.1 e 2, D. Lgs. n.286/1998, come anche indicato nel provvedimento pagina 8 di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, emesso dal
Questore di Bologna in esecuzione dell'allontanamento impugnato in questa sede e convalidato dal Tribunale di Bologna in data
19.05.2023 (non in atti), dunque prima dell'emissione del decreto di sospensione del 04.09.2023.
Per l'udienza dell'11.10.2024 sono pervenute le sole note di parte ricorrente. Quest'ultimo ha rappresentato la perdurante sussistenza dell'effettività del legame di coniugio e ha lamentato l'illegittimità dell'espulsione in ultimo eseguita (il 17.10.2023) nonostante il previo decreto emesso da codesto Giudice evidenziando inoltre gli ostacoli incontrati per farsi assistere dal proprio difensore nelle udienze di convalida dei trattenimenti disposti presso il CPR di Trapani. In conclusione, riportandosi a quanto già dedotto e insistendo per l'accoglimento del ricorso ha chiesto disporsi audizione personale e della coniuge.
Ritenuta la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in considerazione di quanto rappresentato dalle parti, in particolare in merito all'attuale permanenza del rapporto di coniugio del ricorrente e della sua posizione giuridica sul territorio nazionale;
inviata a tal fine apposita richiesta alla Procura della Repubblica presso il tribunale, la causa è stata rinviata per la trattazione in presenza alla data del
31.01.2025.
Comparso il solo difensore di parte ricorrente, rappresentato il permanere dell'interesse alla definizione della controversia e all'ascolto personale del ricorrente, ha chiesto disporsi il rinvio pagina 9 dell'udienza al fine di integrare quanto in atti. L'udienza è stata dunque rinviata al 04.07.2025.
Con deposito del 1°.07.2025 parte ricorrente ha prodotto copia della richiesta di rilascio al reingresso avanzata sia presso il Parte_2
Consolato italiano che presso la Questura di Bologna in data
14.05.2025, non riscontrate e, ribadita l'attualità del vincolo coniugale e tuttavia rappresentando che la moglie si trova al momento sottoposto a terapia di recupero per tossicodipendenza, da cui l'impossibilità di reperire dalla stessa una dichiarazione, ha chiesto valutarsi un ulteriore rinvio.
All'udienza disposta per il 04.07.2025, pervenuta solo in pari data copia della documentazione richiesta alla Procura della Repubblica presso il tribunale, parte ricorrente si è riportata ai propri scritti e, facendo seguito alle precedenti note, ha chiesto un rinvio per esaminare la suddetta documentazione.
Disposta udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc al 12.09.2025, con note dell'11.09.2025 parte ricorrente ha dedotto il perdurante impedimento al reingresso e all'integrazione di quanto in atti, in particolare documentando l'impossibilità di reperite dichiarazione della coniuge
(allegata corrispondenza mail tra il difensore e equipecarcereserd dell'usl Bologna). Riportandosi a quanto già dedotto ha dunque chiesto un ulteriore rinvio o l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza del 12.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
pagina 10 Il ricorso è infondato.
Occorre ricordare in premessa che l'applicazione di un provvedimento di allontanamento comporta un serio pregiudizio della libertà personale, bene giuridico tutelato dall'art. 13 della Costituzione italiana, nonché del diritto alla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio dell'Unione Europea sancito dall'art. 45 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Per questo motivo, il d.lgs. n. 30/2007, in materia di diritto dei cittadini dell'Unione
Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ha circoscritto con precisione le ipotesi in cui il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione possa essere compresso, limitandole in particolare, per quanto rileva nel caso di specie, all'ipotesi in cui ricorrano i motivi di sicurezza dello
Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 30/2007) e alle condizioni dettate dal comma 4 del medesimo art. 20, decreto citato, ovvero “[…] nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.”.
Per quel che concerne i motivi imperativi di pubblica sicurezza che sono stati posti a fondamento del provvedimento impugnato in questa sede (art. 20, co. 3, d.lgs. n. 30/2007), sussistono quando il pagina 11 comportamento del cittadino europeo sia tale da costituire “una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”, anche considerando eventuali condanne “per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona” o per i reati previsti dall'art. 8 della l. 69/2005, nonché nei casi previsti dall'art. 1, l. 1423/1956 e successive modificazioni o dall'art. 1, l. n. 575/1965
e successive modificazioni. In ogni caso, l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'ordine di allontanamento (art. 20, co.
4, d.lgs. 30/2007). Invero, la norma impone che, nel disporre l'allontanamento, l'Amministrazione rispetti il principio di proporzionalità e tenga conto “della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine” (art. 20, co. 5, d.lgs. 30/2007).
Nel caso di specie occorre rilevare che il ricorrente risulta destinatario di diverse condanne alla reclusione, sopra richiamate, con un primo provvedimento emesso il 03.11.2000, seguito da provvedimento ex art. 444 cpc del 13.11.2007 e successive condanne del 28.07.2010;
14.03.2013; 20.11.2014 per le quali è stato in ultimo emesso un provvedimento di cumulo delle pene in data 23.11.2015 (in relazione a quelle disposte il 28.07.2010 e 20.11.2014) con reclusione dal
24.10.2012 al 25.03.2021 e con applicazione della liberazione anticipata di complessivi 405 giorni (cfr. doc depositata dalla Procura
pagina 12 in data 04.07.2025). Sebbene tale ultimo dato, ovvero l'emissione di n. 7 provvedimenti di liberazione anticipata durante l'espiazione della pena sia di norma incompatibile con una valutazione di attualità della dedotta pericolosità sociale, va altresì tenuto conto che, come rappresentato da parte resistente e solo in parte contestato da parte ricorrente (in relazione all'accusa di maltrattamenti e lesioni ai danni della coniuge), anche successivamente al periodo carcerario, il ricorrente risulterebbe aver posto in essere reiterati comportamenti illeciti (da cui anche i procedimenti indicati dal ricorrente stesso a supporto della documentata istanza di visto per motivi di giustizia) ed essere stato destinatario di due misure cautelari, mentre, ad eccezione dell'acquisto di un immobile in regime di comunione legale dei beni con la coniuge (con atto redatto il 15.03.2023) permane la totale mancanza di alcuna allegazione in merito a qualsivoglia attività lecita e/o lavorativa sul T.N. , sia precedente che successiva alla suddetta detenzione. A ciò si aggiunge quanto emerge in merito ai dichiarati legami familiari in Italia, ovvero la presenza in Italia dei due fratelli del ricorrente, tuttavia, entrambi detenuti e con fine pena tutt'altro che prossime (al 03.12.2029 e al 16.12.2038), mentre anche la coniuge, cittadina italiana, risulta allo stato in regime di detenzione e con fine pena al 17.07.2026. Nessun altro legame è stato rappresentato.
Tutto quanto visto e considerato, appare che il bilanciamento di interessi previsto dalla normativa in esame (in particolare co. 5 art. 20
d.lgs. 30/2007) sia stato effettuato dalla PA resistente che, tuttavia,
pagina 13 ha ritenuto prevalenti gli interessi pubblici sui quali si regge la civile e sicura convivenza, ovvero ha considerato la condotta del ricorrente una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine e alla sicurezza pubblica.
Tenuto conto di tutto quanto in atti, occorre convenire con l'esito disposto da parte resistente e, in particolare, in ragione delle rilevate plurime e continuative condotte delittuose del ricorrente sul territorio nazionale;
della carenza di qualsivoglia documentazione relativa al lungo lasso di tempo trascorso sul territorio, ad eccezione del certificato di matrimonio del 2007 e dell'acquisto di un immobile nel maggio 2023; della totale assenza di allegazioni a supporto dell'asserita successiva reintegrazione nel tessuto sociale italiano né, nonostante i diversi rinvii, sulla perdurante sussistenza dell'effettività del rapporto di coniugio. Di contro, quest'ultimo rapporto, la cui sussistenza è pacifica, risulta invero caratterizzato da lunghi periodi di lontananza, non solo in ragione dei diversi periodi di detenzione di entrambi i coniugi, ma altresì per ragioni quantomeno di conflittualità.
Invero, pur tenuto doverosamente conto della sentenza di assoluzione depositata in atti, non può in questa sede non tenersi altresì conto della gravità della vicenda e, in particolare, delle relazioni delle equipe sanitarie dalle quali la sig.ra è stata supportata CP_3
nel tempo (si veda in particolare la relazione dell'11.06.2022) e che, anche allo stato attuale, non sembrerebbero avallare un prossimo riavvicinamento della coppia come elemento utile alla riabilitazione della stessa. Quest'ultima si troverebbe allo stato in una condizione pagina 14 psicofisica per la quale “non è in grado di sottoscrivere alcuna dichiarazione, né dal punto di vista pratico, ma soprattutto psicologico ed emotivo. Ancor più che tale dichiarazione non è necessaria alla nostra paziente ma al suo coniuge” (mail equipe ausl.bologna del
27.07.2025) e “si sta riprendendo da un periodo di ricovero e non sappiamo ad oggi i tempi di recupero di un equilibrio che le consenta di affrontare alcuni argomenti della sua vita, pertanto al momento non riteniamo possibile e opportuno sottoporla ad alcun quesito” (mail equipe ausl.bologna del 28.08.2025).
Tanto rilevato, se da un lato occorre precisare che è dovere dell'amministrazione fornire la dimostrazione dell'esistenza di una
“minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.”, così come previsto dall'art 20, 3 co, del d.lgs. n. 30/07, dunque, indicare i motivi alla stregua dei quali possa fondatamente dedursi la pericolosità sociale del ricorrente e le concrete, reali ed attuali esigenze di pubblica sicurezza tali da comportare l'allontanamento dello stesso e da restringerne, quindi, il diritto alla libertà personale e alla libera circolazione, dall'altro, a fronte delle suddette allegazioni e in sede di impugnazione del relativo provvedimento di allontanamento e/o espulsione, occorrerà, oltre che contestare la cd. “pericolosità attuale”, eventualmente anche rilevare la violazione e la mancata valutazione di quel bilanciamento previsto dalla norma, fondando dunque il giudizio su elementi che danno concretezza alla diversa e pagina 15 opposta valutazione prospettata. Quanto prodotto dal ricorrente non risulta a tal fine sufficiente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con spese compensate in ragione della natura e della peculiarità del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Roma, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 16