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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti – Presidente-Giudice rel. est.
Dott.ssa Cristina Reggiani – Giudice
Dott.ssa Sabrina Bosi – Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11420/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MIRKO BILLONE Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE - CONTUMACE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 6.08.2024, , cittadino del nato il Parte_1 Per_1
20/02/1972, impugnava il provvedimento della Questua di Bologna del 15.07.2024, notificato il
5.08.2024, con il quale era stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari che lo stesso aveva avanzato, ex art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, sostenendo e documentando di essere fratello di cittadino italiano naturalizzato, Controparte_2
chiedendo dunque il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nel provvedimento di rifiuto della Questura viene evidenziato come la parentela con il soggetto indicato come il fratello del richiedente sia da ritenersi non documentata per mancata corrispondenza tra le informazioni risultanti dai certificati di nascita forniti e riferibili all'uno ed all'altro soggetto.
La Questura ha pure indicato come insufficiente la documentazione integrativa prodotta in quanto valutata priva di rettifiche ufficiali dei dati anagrafici genitoriali non convergenti.
Pagina 1 Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19, co. 2, lett. c), TUI.
Il , nonostante la regolarità della notificazione non si è costituito in giudizio e Controparte_1
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24.04.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, facente parte dell'Ufficio del processo, il ricorrente dichiarava senza l'ausilio di un interprete:
“Sono in Italia da 1 anno e 4 mesi e vengo dal Per_1
Ho 53 anni età.
Sono sposato ed ho 3 figlie, tutte minorenni. Moglie e figlie continuano a vivere in Siamo Per_1
in contatto costante.
In sono rimasti mia madre, tre fratelli, più piccoli di età rispetto a me, ed una sorella. Siamo Per_1
in contatto tra noi familiari.
In Italia vive da circa 23 anni il mio fratello maggiore, Lui è cittadino italiano. CP_2
Dal mio arrivo in Italia sono ospite presso l'abitazione di mio fratello in Bologna alla CP_2
Via Tommaso Martelli 21/2, insieme a sua moglie, , che è figlia di nostro cugino, ed ai loro 2 CP_3
figli.
Mio fratello lavora come portiere, a Bologna. CP_2
Io non lavoro in quanto non possiedo il titolo di soggiorno.
Mi occupo della cura della casa di mio fratello, bado ai miei nipotini, preparo da mangiare.
Sono operaio specializzato, sono tecnico della ceramica, e dunque mi piacerebbe lavorare in questo settore e comunque in generale aspetto di poter lavorare.
Come può notarsi, comprendo e parlo la lingua italiana.
Ho frequentato corsi di lingua italiana, a Bologna, raggiungendo il livello di conoscenza A2.
Riguardo alla questione della non corrispondenza delle identità dei genitori, miei e di CP_2
che sarebbe risultata dalle verifiche fatte dalla Questura di Bologna, posso dire come dai documenti in mio possesso - che il mio Avvocato ha depositato e depositerà - ovvero attestato del Consolato del del 19.02.2024 inerente al nominativo di nostra madre, estratto per riassunto dell'atto di Per_1
nascita di mio fratello del 22.02.2024, attestazione della mia individualità del CP_2
15.05.2024, mio estratto dell'atto di nascita dell'8.08.2024, risulti che i genitori miei e di CP_2
siano i medesimi e che dunque io e siamo fratelli. CP_2
Sono affetto da diabete mellito ed assumo terapia farmacologica quotidianamente.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né in Italia e né altrove”.
Alla medesima udienza è stato anche sentito, in qualità di teste, il quale Controparte_2
ha dichiarato:
Pagina 2 “Io e siamo fratelli;
io sono il fratello maggiore. Pt_1
Abbiamo altri 3 fratelli ed una sorella.
Sono cittadino italiano.
vive con me a Bologna da circa 1 anno. Pt_1
Abbiamo i medesimi genitori, e , altrimenti chiamata . Per_2 Per_3 CP_4
Mio fratello da' una mano a casa, provvede a fare la spesa, prepara da mangiare, sta con Pt_1
i miei bambini”.
La causa veniva dunque rimessa al Giudice delegante dinanzi al quale veniva celebrata, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 13.05.2025.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
***
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del 15.07.2024 con il quale veniva negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, a seguito di domanda presentata dal ricorrente in data 19.03.2024.
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il Collegio ritiene che debba trovare accoglimento la domanda del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.19, comma 2, lett.c), TUI essendo egli convivente con soggetto identificabile come suo fratello.
***
Avuto riguardo alla domanda formulata dal ricorrente, occorre rilevare che l'art. 19 co. 2, lett. c) D.
Lgs. 286 del 1998, che impedisce l'espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”, in combinato disposto con l'art. 28, comma 1, lett.
b), D.P.R. n. 394 del 1999, che attribuisce agli stranieri suddetti il diritto al rilascio di un titolo di soggiorno per “motivi familiari”, sancisce per tali soggetti che versano nelle condizioni di cui all'art.
Parte 19, co. 2, lett. c), l diritto ad essere titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Va pure precisato come con sentenza n. 202/2013 la Corte Costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, co. 5, D. Lgs. 286/1998 – secondo cui “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” – nella parte in cui prevede che la discrezionalità valutativa in
Pagina 3 esso contemplata incida soltanto avuto riguardo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero che “abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.
***
Venendo al caso di specie, all'esito dell'istruttoria risulta dimostrata la effettiva convivenza tra il ricorrente ed il fratello dello stesso, presso l'abitazione sita in Bologna alla Via Controparte_2
Tommaso Martelli 21/2.
La connotazione di veridicità di tale circostanza, oltre a trovare fondamento nell'accertamento compiuto dalla autorità municipale competente che ha dato esito positivo rispetto alla convivenza tra i due fratelli e del quale da' atto anche la Questura (cfr. provvedimento impugnato), trova sostegno nelle dichiarazioni fornite dal fratello del ricorrente in occasione della sua escussione testimoniale svoltasi alla udienza del 24.04.2025: “ vive con me a Bologna da circa 1 anno. …Mio fratello Pt_1
da' una mano a casa, provvede a fare la spesa, prepara da mangiare, sta con i miei Pt_1 bambini” (cfr. verbale udienza 24.04.2025).
La prosecuzione della disamina del caso di specie, dunque, va ricondotta all'accertamento della sussistenza della parentela tra il ricorrente e e – nel caso affermativo – del grado Controparte_2
di parentela tra i due soggetti.
La Questura ha fondato il rifiuto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia sul mancato raggiungimento della prova che il ricorrente, convivente di CP_2
sia il fratello di quest'ultimo. La Questura di Bologna, infatti, ha posto in risalto la
[...]
mancata reciproca corrispondenza delle generalità riferibili alla maternità e paternità evincibili dall'estratto dell'atto di nascita per il ricorrente e dalla Banca dati dell'anagrafe del Comune di
Bologna per Controparte_2
In particolare, con nota della Questura di Bologna depositata in data 10.09.2024, è stato evidenziato come dall'atto integrale, tradotto ed apostillato, del certificato di nascita del ricorrente risultassero genitori dello stesso " e " , mentre dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita Persona_4 Per_5
risultassero ed quali genitori di Persona_6 CP_4 Controparte_2
A fronte delle suddette contestazioni, la difesa del ricorrente ha rappresentato come:
l'odierno ricorrente avesse già fornito, in sede amministrativa, dichiarazione documentale di parentela rilasciata dal Governo marocchino e legalizzata presso l'Ambasciata italiana in Casablanca, certificato di nascita del proprio fratello ed il proprio certificato di nascita. (cfr. docc. allegati al ricorso); la mancata reciproca corrispondenza delle generalità riferibili alla madre ed al padre dei due soggetti fosse dovuta ad un mero errore di traslitterazione;
Pagina 4 la prodotta attestazione di individualità del ricorrente (cfr. doc. allegato al ricorso) fosse idonea a rettificare in via effettiva ed ufficiale i dati anagrafici genitoriali, apparentemente - ma non sostanzialmente - divergenti.
All'esito dell'istruttoria appare dunque pacifico che il ricorrente e Parte_1 CP_2
siano fratelli, figli dei medesimi genitori, padre e
[...] Persona_6 [...]
e ciò nonostante l'errore di traslitterazione nei certificati, e siano accomunati da una Persona_7
condizione abitativa di convivenza.
Va pure evidenziato – per quanto occorrer possa – il percorso di integrazione che il ricorrente ha intrapreso sul territorio nazionale, dove vive da 1 anno e mezzo, parlando la lingua italiana in modo fluente (sostenendo la sua audizione in Tribunale senza necessità di interprete – cfr. verbale ud.
24.04.2025), vivendo in autonomia, seppur insieme al proprio fratello ed alla famiglia di quest'ultimo, occupandosi dei suoi due nipotini, della cura della casa e della preparazione dei pasti, in attesa di poter lavorare sfruttando le possedute competenze tecniche nel settore della ceramica (cfr. verbale ud. 24.04.2025).
Ritenuta, dunque, in principalità la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 286/1998, va posta in risalto – sempre per quanto occorrer possa – la vita privata e familiare in Italia del ricorrente in via di consolidamento, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, co.
1.1, T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente, qui assenti.
Va precisato al riguardo che in ipotesi di familiare straniero convivente con parenti italiani entro il secondo grado l'allontanamento è consentito (e non deve essere rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 28 DPR n. 394/1999, specificamente denominato «permesso di soggiorno per gli stranieri per
i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento»), soltanto ove ricorrano motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali
e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le "ragioni di sicurezza" poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13» (Corte di Cassazione, ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17070 del
28/06/2018). È pacifico che tali motivi non sussistano nel caso di specie.
Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi che il ricorrente, a mezzo del proprio legale di fiducia, ha trasmesso nelle more del giudizio alla competente Questura gli estratti di nascita e l'attestazione di individualità afferenti al caso di specie, chiedendo l'annullamento in autotutela del provvedimento già impugnato (cfr. doc. 6 allegato a nota dep. 1.05.2025), ma senza esito.
Pagina 5 Parte ricorrente ha dunque chiesto emettersi pronuncia di condanna di parte resistente alla rifusione delle spese di lite. La richiesta appare fondata.
La parte convenuta deve esser condannata a rimborsare le spese di lite che ha costretto il ricorrente a sopportare.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE a il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi Parte_1
familiari ex art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rinnovo del suddetto permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Condanna il a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente nella misura Controparte_1 di € 3.500.00
Così deciso in Bologna in Camera di Consiglio il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti – Presidente-Giudice rel. est.
Dott.ssa Cristina Reggiani – Giudice
Dott.ssa Sabrina Bosi – Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11420/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MIRKO BILLONE Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE - CONTUMACE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 6.08.2024, , cittadino del nato il Parte_1 Per_1
20/02/1972, impugnava il provvedimento della Questua di Bologna del 15.07.2024, notificato il
5.08.2024, con il quale era stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari che lo stesso aveva avanzato, ex art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, sostenendo e documentando di essere fratello di cittadino italiano naturalizzato, Controparte_2
chiedendo dunque il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nel provvedimento di rifiuto della Questura viene evidenziato come la parentela con il soggetto indicato come il fratello del richiedente sia da ritenersi non documentata per mancata corrispondenza tra le informazioni risultanti dai certificati di nascita forniti e riferibili all'uno ed all'altro soggetto.
La Questura ha pure indicato come insufficiente la documentazione integrativa prodotta in quanto valutata priva di rettifiche ufficiali dei dati anagrafici genitoriali non convergenti.
Pagina 1 Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19, co. 2, lett. c), TUI.
Il , nonostante la regolarità della notificazione non si è costituito in giudizio e Controparte_1
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24.04.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, facente parte dell'Ufficio del processo, il ricorrente dichiarava senza l'ausilio di un interprete:
“Sono in Italia da 1 anno e 4 mesi e vengo dal Per_1
Ho 53 anni età.
Sono sposato ed ho 3 figlie, tutte minorenni. Moglie e figlie continuano a vivere in Siamo Per_1
in contatto costante.
In sono rimasti mia madre, tre fratelli, più piccoli di età rispetto a me, ed una sorella. Siamo Per_1
in contatto tra noi familiari.
In Italia vive da circa 23 anni il mio fratello maggiore, Lui è cittadino italiano. CP_2
Dal mio arrivo in Italia sono ospite presso l'abitazione di mio fratello in Bologna alla CP_2
Via Tommaso Martelli 21/2, insieme a sua moglie, , che è figlia di nostro cugino, ed ai loro 2 CP_3
figli.
Mio fratello lavora come portiere, a Bologna. CP_2
Io non lavoro in quanto non possiedo il titolo di soggiorno.
Mi occupo della cura della casa di mio fratello, bado ai miei nipotini, preparo da mangiare.
Sono operaio specializzato, sono tecnico della ceramica, e dunque mi piacerebbe lavorare in questo settore e comunque in generale aspetto di poter lavorare.
Come può notarsi, comprendo e parlo la lingua italiana.
Ho frequentato corsi di lingua italiana, a Bologna, raggiungendo il livello di conoscenza A2.
Riguardo alla questione della non corrispondenza delle identità dei genitori, miei e di CP_2
che sarebbe risultata dalle verifiche fatte dalla Questura di Bologna, posso dire come dai documenti in mio possesso - che il mio Avvocato ha depositato e depositerà - ovvero attestato del Consolato del del 19.02.2024 inerente al nominativo di nostra madre, estratto per riassunto dell'atto di Per_1
nascita di mio fratello del 22.02.2024, attestazione della mia individualità del CP_2
15.05.2024, mio estratto dell'atto di nascita dell'8.08.2024, risulti che i genitori miei e di CP_2
siano i medesimi e che dunque io e siamo fratelli. CP_2
Sono affetto da diabete mellito ed assumo terapia farmacologica quotidianamente.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né in Italia e né altrove”.
Alla medesima udienza è stato anche sentito, in qualità di teste, il quale Controparte_2
ha dichiarato:
Pagina 2 “Io e siamo fratelli;
io sono il fratello maggiore. Pt_1
Abbiamo altri 3 fratelli ed una sorella.
Sono cittadino italiano.
vive con me a Bologna da circa 1 anno. Pt_1
Abbiamo i medesimi genitori, e , altrimenti chiamata . Per_2 Per_3 CP_4
Mio fratello da' una mano a casa, provvede a fare la spesa, prepara da mangiare, sta con Pt_1
i miei bambini”.
La causa veniva dunque rimessa al Giudice delegante dinanzi al quale veniva celebrata, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 13.05.2025.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
***
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del 15.07.2024 con il quale veniva negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, a seguito di domanda presentata dal ricorrente in data 19.03.2024.
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il Collegio ritiene che debba trovare accoglimento la domanda del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.19, comma 2, lett.c), TUI essendo egli convivente con soggetto identificabile come suo fratello.
***
Avuto riguardo alla domanda formulata dal ricorrente, occorre rilevare che l'art. 19 co. 2, lett. c) D.
Lgs. 286 del 1998, che impedisce l'espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”, in combinato disposto con l'art. 28, comma 1, lett.
b), D.P.R. n. 394 del 1999, che attribuisce agli stranieri suddetti il diritto al rilascio di un titolo di soggiorno per “motivi familiari”, sancisce per tali soggetti che versano nelle condizioni di cui all'art.
Parte 19, co. 2, lett. c), l diritto ad essere titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Va pure precisato come con sentenza n. 202/2013 la Corte Costituzionale abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, co. 5, D. Lgs. 286/1998 – secondo cui “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” – nella parte in cui prevede che la discrezionalità valutativa in
Pagina 3 esso contemplata incida soltanto avuto riguardo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero che “abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.
***
Venendo al caso di specie, all'esito dell'istruttoria risulta dimostrata la effettiva convivenza tra il ricorrente ed il fratello dello stesso, presso l'abitazione sita in Bologna alla Via Controparte_2
Tommaso Martelli 21/2.
La connotazione di veridicità di tale circostanza, oltre a trovare fondamento nell'accertamento compiuto dalla autorità municipale competente che ha dato esito positivo rispetto alla convivenza tra i due fratelli e del quale da' atto anche la Questura (cfr. provvedimento impugnato), trova sostegno nelle dichiarazioni fornite dal fratello del ricorrente in occasione della sua escussione testimoniale svoltasi alla udienza del 24.04.2025: “ vive con me a Bologna da circa 1 anno. …Mio fratello Pt_1
da' una mano a casa, provvede a fare la spesa, prepara da mangiare, sta con i miei Pt_1 bambini” (cfr. verbale udienza 24.04.2025).
La prosecuzione della disamina del caso di specie, dunque, va ricondotta all'accertamento della sussistenza della parentela tra il ricorrente e e – nel caso affermativo – del grado Controparte_2
di parentela tra i due soggetti.
La Questura ha fondato il rifiuto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia sul mancato raggiungimento della prova che il ricorrente, convivente di CP_2
sia il fratello di quest'ultimo. La Questura di Bologna, infatti, ha posto in risalto la
[...]
mancata reciproca corrispondenza delle generalità riferibili alla maternità e paternità evincibili dall'estratto dell'atto di nascita per il ricorrente e dalla Banca dati dell'anagrafe del Comune di
Bologna per Controparte_2
In particolare, con nota della Questura di Bologna depositata in data 10.09.2024, è stato evidenziato come dall'atto integrale, tradotto ed apostillato, del certificato di nascita del ricorrente risultassero genitori dello stesso " e " , mentre dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita Persona_4 Per_5
risultassero ed quali genitori di Persona_6 CP_4 Controparte_2
A fronte delle suddette contestazioni, la difesa del ricorrente ha rappresentato come:
l'odierno ricorrente avesse già fornito, in sede amministrativa, dichiarazione documentale di parentela rilasciata dal Governo marocchino e legalizzata presso l'Ambasciata italiana in Casablanca, certificato di nascita del proprio fratello ed il proprio certificato di nascita. (cfr. docc. allegati al ricorso); la mancata reciproca corrispondenza delle generalità riferibili alla madre ed al padre dei due soggetti fosse dovuta ad un mero errore di traslitterazione;
Pagina 4 la prodotta attestazione di individualità del ricorrente (cfr. doc. allegato al ricorso) fosse idonea a rettificare in via effettiva ed ufficiale i dati anagrafici genitoriali, apparentemente - ma non sostanzialmente - divergenti.
All'esito dell'istruttoria appare dunque pacifico che il ricorrente e Parte_1 CP_2
siano fratelli, figli dei medesimi genitori, padre e
[...] Persona_6 [...]
e ciò nonostante l'errore di traslitterazione nei certificati, e siano accomunati da una Persona_7
condizione abitativa di convivenza.
Va pure evidenziato – per quanto occorrer possa – il percorso di integrazione che il ricorrente ha intrapreso sul territorio nazionale, dove vive da 1 anno e mezzo, parlando la lingua italiana in modo fluente (sostenendo la sua audizione in Tribunale senza necessità di interprete – cfr. verbale ud.
24.04.2025), vivendo in autonomia, seppur insieme al proprio fratello ed alla famiglia di quest'ultimo, occupandosi dei suoi due nipotini, della cura della casa e della preparazione dei pasti, in attesa di poter lavorare sfruttando le possedute competenze tecniche nel settore della ceramica (cfr. verbale ud. 24.04.2025).
Ritenuta, dunque, in principalità la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 286/1998, va posta in risalto – sempre per quanto occorrer possa – la vita privata e familiare in Italia del ricorrente in via di consolidamento, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, co.
1.1, T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente, qui assenti.
Va precisato al riguardo che in ipotesi di familiare straniero convivente con parenti italiani entro il secondo grado l'allontanamento è consentito (e non deve essere rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 28 DPR n. 394/1999, specificamente denominato «permesso di soggiorno per gli stranieri per
i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento»), soltanto ove ricorrano motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali
e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le "ragioni di sicurezza" poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13» (Corte di Cassazione, ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17070 del
28/06/2018). È pacifico che tali motivi non sussistano nel caso di specie.
Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi che il ricorrente, a mezzo del proprio legale di fiducia, ha trasmesso nelle more del giudizio alla competente Questura gli estratti di nascita e l'attestazione di individualità afferenti al caso di specie, chiedendo l'annullamento in autotutela del provvedimento già impugnato (cfr. doc. 6 allegato a nota dep. 1.05.2025), ma senza esito.
Pagina 5 Parte ricorrente ha dunque chiesto emettersi pronuncia di condanna di parte resistente alla rifusione delle spese di lite. La richiesta appare fondata.
La parte convenuta deve esser condannata a rimborsare le spese di lite che ha costretto il ricorrente a sopportare.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE a il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi Parte_1
familiari ex art. 19, co. 2, lett. c), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rinnovo del suddetto permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Condanna il a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente nella misura Controparte_1 di € 3.500.00
Così deciso in Bologna in Camera di Consiglio il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 6