Trib. Treviso, sentenza 10/10/2025, n. 1391
TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, si è pronunciato in sede di appello avverso la sentenza n. 568/2023 del Giudice di Pace di Treviso, che aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento danni proposta dal Sig. Parte_1, proprietario di un veicolo Renault Clio, a seguito di un incidente stradale occorso il 21/07/2022. L'appellante, lamentando l'erronea attribuzione di una responsabilità del 70% nella causazione del sinistro, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado per ottenere il pieno risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 8.780,80, oltre interessi e rivalutazione. L'appellante invocava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2733 e 2735 c.c., 246, 115, 132 c.p.c. e 2054 c.c., contestando la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di Pace e l'interpretazione della natura confessoria di un'offerta risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice. La compagnia appellata, Controparte_1, chiedeva preliminarmente l'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito la conferma integrale della sentenza impugnata, eccependo in subordine una riduzione del quantum debeatur. La proprietaria del veicolo Fiat Punto, Controparte_2, dichiarata contumace in primo grado, rimaneva tale anche nel giudizio di appello.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello, ritenendo che l'impugnazione presentasse una ragionevole probabilità di accoglimento e che fossero stati indicati specifici motivi di censura. Nel merito, il Giudice ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, rigettando l'appello e, di conseguenza, la richiesta di integrale risarcimento. È stata ritenuta corretta la qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 2054 c.c., che presume un concorso di colpa tra i conducenti coinvolti. Il Tribunale ha evidenziato come l'appellante, immettendosi nella via principale da una strada laterale, avesse l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, inclusi quelli in fase di sorpasso, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. È stata altresì considerata la violazione dell'art. 141, comma 3, C.d.S. comminata al conducente del veicolo tamponante per non aver regolato la velocità in prossimità dell'intersezione, elemento che, unitamente alla provenienza da strada secondaria, giustificava un concorso di colpa nella misura del 70% a carico dell'appellante e del 30% a carico del conducente del veicolo tamponante. È stata altresì respinta la tesi dell'appellante secondo cui l'offerta risarcitoria della compagnia assicuratrice costituisse confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c., qualificandola come mera proposta formulata in adempimento degli obblighi di cui all'art. 148 CdA, priva di valore confessorio o vincolante per l'assicuratore. Pertanto, la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado di appello, liquidate in € 1.700,00, e al versamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentario1

  • 1Offerta risarcitoria art. 148 CdA: nessun valore confessorioAccesso limitato
    Mauro Bonato · https://www.altalex.com/ · 5 maggio 2026
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 10/10/2025, n. 1391
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 1391
Data del deposito : 10 ottobre 2025

Testo completo