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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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- 1. Offerta risarcitoria art. 148 CdA: nessun valore confessorioAccesso limitatoMauro Bonato · https://www.altalex.com/ · 5 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/10/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4751/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al R.G. n. 4751/2023 promosso da:
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Rusalen, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Fonte (TV), in Via Gaidola, n. 28, int. 13
– 14;
- appellante - contro
(p.iva e c.f. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Padova, in Galleria A. De Gasperi, n. 4;
- appellata -
e anche contro
(c.f.: ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
- appellata contumace- in punto: appello avverso la sentenza n. 568/2023 resa dal Giudice di Pace di Treviso, dott. Luigi Rizzo, in data 12 maggio 2023, depositata il successivo 16 maggio 2023, ad asserita definizione del procedimento civile R.G. n. 163/23.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
Nel merito.
In parziale riforma della sentenza n. 568/23 – cron. 3413/23 del Giudice di Pace di Treviso, emessa in data
12.05.2023, pubblicata in data 16.05.2023, non notificata, resa nel procedimento civile n. 163/23 R.G., accertati i fatti per cui è causa, condannarsi la SI.ra , proprietaria del veicolo Fiat Punto targato DC 508 RB, in Controparte_2
solido con la compagnia di assicurazione per la r.c.a. del precitato mezzo, al risarcimento Controparte_3
di tutti i danni subiti dal SI. e quantificati in € 8.780,80 (€ 8.480,80 a titolo di danno materiale ed Parte_1
€ 300,00 a titolo di danno da fermo tecnico), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'accaduto al saldo effettivo, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
In ogni caso.
Con il favore integrale di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata:
IN VIA PRELIMINARE:
accertarsi e dichiararsi, previa fissazione dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'inammissibilità
e/o la manifesta infondatezza dell'impugnazione avversaria per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: confermarsi integralmente la sentenza n. 568/2023 del Giudice di Pace di Treviso respingendosi, conseguentemente, l'appello promosso dal signor in quanto infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale con riforma della sentenza di primo grado, mediante riconoscimento della responsabilità della signora assicurata per la R.C.A. con Controparte_2 Controparte_1 valutarsi l'ammontare del danno lamentato dall'appellante secondo criteri tecnici e di prova rigorosi, ampiamente
[...]
riducendosi le avverse domande anche in considerazione dell'eventuale concorso dovesse risultare ascrivibile al danneggiato;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
* * *
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Giudice di Pace di Treviso la signora oltre ad per vedere Controparte_2 Controparte_1
riconosciuto il ristoro di tutti i danni derivanti dall'incidente stradale avvenuto il 21//07/2022, in
Vedelago (TV), all'altezza del civico 5 di Via Postioma Ovest.
In quell'occasione, secondo la ricostruzione attorea, il signor , alla guida della Renault Clio di Parte_1
sua proprietà, targata FH 847 KF, assicurata con marciava regolarmente lungo Controparte_4
Via Postioma con direzione est – ovest, quando veniva colpita da tergo, in corrispondenza della parte posteriore sinistra dal mezzo Fiat Punto targato DC 508 RB, di proprietà della SI.ra condotto CP_2
dal SI. , assicurato per la r.c.a. con Parte_2 Controparte_3
In particolare, la Fiat Punto, probabilmente in esecuzione di una manovra di sorpasso, sarebbe sopraggiunta da tergo a velocità sostenuta, impattando prima di striscio con il mezzo Opel Agila targato
DT 184 CY di proprietà e condotto dal SI. che viaggiava in direzione contraria, per poi Parte_3
ribaltarsi e infine rovinare carambolando contro la parte posteriore sinistra del veicolo attoreo.
In conseguenza del sinistro, l'autovettura Renault Clio attorea subiva danni per la cui riparazione veniva preventivato un importo di spesa di € 10.460,72. In corso di causa, il mezzo veniva riparato con una spesa complessiva di € 8.480,80.
La SI.ra rimaneva contumace per tutto il giudizio di primo grado, mentre la Controparte_2
compagnia avversaria si costituiva tardivamente in data 13/02/2023 Controparte_3
contestando an e quantum debeatur. Il giudizio di primo grado veniva definito con sentenza n. 568/23, che accoglieva solo parzialmente le domande attoree, condannando le convenute in solido tra loro alla rifusione dell'importo di € 2.844,24 oltre interessi ed alle spese di lite che liquidava in € 737,00 per compensi e spese, oltre accessori di legge.
Nella sostanza, la sentenza impugnata accertava e quantificava a carico del conducente del veicolo convenuto un mero concorso di responsabilità nella misura del 30%, riducendo così proporzionalmente l'entità della condanna a carico dei convenuti.
Avverso tale decisione il sig. proponeva appello, impugnando entrambi i capi della sentenza Parte_1
(sia quello nel quale il giudice di pace ha, nel merito, accolto parzialmente la domanda attorea, sia quello relativo alle spese di lite) per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 2733 e 2735 c.c.;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 246, 115, 132 c.p.c.;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. si costituiva nel presente giudizio d'appello, chiedendo in via preliminare la Controparte_1
pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, la
Compagnia appellata contestava i motivi di impugnazione, con conseguente richiesta di conferma della sentenza n. 568/2023.
All'udienza del 21/12/2023, il Giudice, dato atto della regolarità della notifica a e Controparte_2
della mancata costituzione della parte stessa, ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa al 6/02/2025 per la precisazione delle conclusioni, in esito alle quali rinviava le parti all'udienza del 22/05/2025 per la rimessione della causa in decisione, concedendo termine per il deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 352 c.p.c.
* * *
1) Dell'eccezione preliminare di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ex artt.
342 e 348 bis c.p.c.
L'art. 348 bis c.p.c. disciplina le ipotesi in cui il giudice può dichiarare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza di un appello, prevedendo, previa discussione orale, che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta. L'art. 342 c.p.c., invece, stabilisce i requisiti di forma dell'atto di appello, mentre l'art. 348 ter c.p.c. disciplina il procedimento di dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza.
Non si ritiene di ravvisare, nel caso di specie, un'ipotesi di appello privo di ragionevole probabilità di essere accolto, senza entrare nel merito della fondatezza del gravame.
Non si ravvisa, peraltro, nemmeno l'eccepita mancata indicazione degli specifici motivi di appello e delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti, avendo parte appellante precisato le violazioni di legge lamentate, indicando la loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione preliminare di inammissibilità deve pertanto essere rigettata.
2) Della ricostruzione dei fatti.
Il signor lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui attribuisce a parte attrice la Parte_1
responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 70%.
Il sinistro, come accertato a seguito dell'esame della documentazione in atti, si è prodotto con l'urto tra la parte posteriore sinistra della Renault Clio del SI. e la parte anteriore destra della Fiat Punto Parte_1
condotta dal SI. . Parte_2
Secondo parte appellante, il danno riportato dal veicolo attoreo, localizzato esclusivamente nella parte posteriore sinistra, proverebbe il tamponamento causato da mentre stava eseguendo una Pt_2
manovra di sorpasso a velocità sostenuta.
In questo elemento oggettivo l'attore intravede una presunzione di responsabilità esclusiva a carico del veicolo tamponante.
Controparte, tuttavia, contesta tale ricostruzione.
Il Giudice di Pace, escludendo l'ipotesi del tamponamento, ha ravvisato un'imprudenza in capo al conducente del veicolo attoreo che, senza verificare l'eventuale sopraggiungere di veicoli dalla propria sinistra, si sarebbe immesso nella via principale. L'appellante lamenta che, a tale conclusione, il Giudice di prime cure sarebbe addivenuto senza svolgere alcuna istruttoria, limitandosi a prendere atto delle deposizioni assunte in sede di S.I.T., oltre che dallo
“schizzo di campagna” redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro.
La doglianza non è fondata e non merita di essere accolta.
Il Giudice di prime cure ha correttamente qualificato la fattispecie concreta esaminando la documentazione in atti e così compiendo un'istruttoria completa.
Il giudice ha ravvisato l'ipotesi prevista dall'art. 2054 c.c.
Il dettato normativo presume che, in occasione dello scontro, ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Nel caso di specie, il sig. , che usciva dalla strada laterale per immettersi nella via principale, era Parte_1
tenuto a dare la precedenza ai mezzi in transito, sia che fossero in marcia normale, sia in eventuale fase di sorpasso (cfr. Cassazione Civ. ordinanza n. 1992/24 dep. il 18/01/2024 “in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da una strada laterale o da un'area privata o da un passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita”).
È pacifico ed incontestato che il sig. , alla guida della propria auto, si stesse immettendo nella Parte_1
via principale, lungo la quale procedeva il sig. Pt_2
Il sig. avrebbe dovuto dare la precedenza ai veicoli in transito sulla strada principale. Parte_1
E' peraltro verosimile che il sig. avesse superato i limiti di velocità previsti sul tratto stradale, non Pt_2
avendo egli avuto la possibilità di rallentare o frenare una volta accortosi del sopraggiungere dell'auto dell'attore e tanto che più allo stesso è stata comminata sanzione ai sensi dell'art. 141, comma 3 del C.d.S. per non avere “regolato la velocità in prossimità delle intersezioni”.
Preso atto di tali risultanze, ritenuta più grave la violazione posta in essere dall'attore, al quale era richiesta una maggiore attenzione, proprio perché proveniente da una strada secondaria, il Giudice di Pace correttamente ha ravvisato un concorso di colpa ex art. 2054 c.c., quantificando in capo al sig. Parte_1
una responsabilità del 70% nella causazione del sinistro alla luce della ricostruzione operata dagli agenti intervenuti in loco, oltre che delle dichiarazioni rese in sede di S.I.T. dal sig. , conducente Parte_3
del terzo mezzo coinvolto, che è andato a collidere con quello guidato dal convenuto sig. Pt_2
Infondata a tal proposito appare l'eccezione di inammissibilità del teste sollevate da parte appellante.
Il sig. è soggetto terzo al sinistro di cui si discute in queta sede e non ha alcun interesse in causa. Pt_3
L'appellante, del resto, in giudizio, per parte sua, non è riuscito a fornire la prova, posta a suo carico, della presenza di circostanze idonee a superare la presunzione del concorso di colpa previsto dall'art. 2054 c.c. così da poter ravvisare, come egli prospetta, l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al sig. Pt_2
Parimenti non condivisibile è l'assunto di parte appellante che pretenderebbe di qualificare l'offerta di risarcimento del danno (poi rifiutata) formalizzata dalla Compagnia di assicurazione con missiva di data
14/11/2022 (doc. 4 allegato alla memoria autorizzata ex art. 320 c.p.c. per parte attrice in primo grado, di data 31.01.2023), una dichiarazione confessoria che dovrebbe condurre, ex se, ad un'attribuzione integrale di responsabilità in capo al sig. , in quanto confessione stragiudiziale ai sensi Parte_2
dell'art. 2735 c.c..
L'assicurazione appellata, riscontrando la denuncia del sinistro e la conseguente richiesta di risarcimento danni, infatti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 148 CdA che stabilisce gli obblighi di collaborazione del danneggiato e i termini per la compagnia assicurativa per l'offerta di risarcimento, si è limitata a formulare una proposta risarcitoria. A tale offerta non è possibile attribuire alcun valore confessorio;
l'assicuratore, peraltro, pur facendo un'offerta, non è nemmeno vincolato a quella somma e può contestare l'ammontare del danno in un eventuale processo, a differenza del danneggiato che è sempre tenuto a dimostrare l'entità dei propri danni e il nesso causale tra questi e il sinistro, anche se ha rifiutato l'offerta.
L'art. 2735 del Codice Civile definisce la confessione stragiudiziale, stabilendo che se questa è fatta direttamente alla controparte o al suo rappresentante, ha la stessa efficacia probatoria di una confessione giudiziale. Una dichiarazione assume valenza confessoria ove sussistano un elemento oggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione.
Nel caso di specie, si tratta di una dichiarazione resa dalla Compagnia Assicuratrice che è evidentemente estranea e terza ai fatti oggetto di causa e, in quanto tale, non può certamente “confessare” la responsabilità del proprio assicurato. L'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria, né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio.
L'articolo 148 CdA, infatti, non attribuisce all'offerta della compagnia valore confessorio, né configura la stessa come vincolante, in danno dell'assicuratore, nel successivo giudizio instaurato dal danneggiato che non abbia accettato l'offerta in sede stragiudiziale.
Deve quindi essere confermata la sentenza di primo grado, che correttamente applica un concorso di colpa, definito nel 30% a carico del sig. e nel 70% in carico all'attore, che non ha fornito alcuna Pt_2
prova idonea a superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
3) Delle spese di lite
La regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio deve essere confermata, in ragione del rigetto dei motivi d'appello e integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con riguardo, invece, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza.
Nella quantificazione, avvenuta sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, valori medi, si è tenuto conto del fatto che non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Considerato il rigetto, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR
30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 568/2023 del Giudice di Pace di Treviso in data
12/05/2023, depositata il successivo 16/05/2023, a definizione del procedimento civile R.G. n. 163/23;
- condanna a versare, in favore di , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
€ 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato versato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30 maggio 2002 n. 115.
Treviso, 7 ottobre 2025
Il Giudice
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