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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 27/01/2026, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1305/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9932/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Cdn Napoli Is E5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240020186663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1180/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame depositato nei termini di legge, la parte Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.07120240020186663000, meglio evidenziata in epigrafe;
l'atto è relativo ad un presunto debito tributario – tassa automobilistica per la vettura tg.Targa_1– anno di imposta 2018, pari ad euro 317,64.
Nei motivi di impugnazione ha eccepito la nullità assoluta ed illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento entro il termine triennale, da cui la maturata prescrizione del tributo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – IO - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento, cui ha fatto seguito successivo atto interruttivo della prescrizione.
Non si è costituita la regione Campania, ente impositore.
All'udienza odierna, il Giudice monocratico deliberava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, appare fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli avvisi di accertamento indicati nella cartella come atti presupposti. È principio generale del diritto tributario, fondato sull'art. 2697 c.c., che l'onere di provare la regolare notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento gravi sull'Amministrazione
Finanziaria. Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento delle raccomandate (cfr. Cass. n. 22573/2021; Cass. n. 33300/2019).
Nel caso in esame, la Regione Campania, ente titolare del credito e unico soggetto in possesso della documentazione relativa agli avvisi di accertamento, non si è costituita e non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'avvenuta e rituale notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate-IO ha prodotto l'estratto di ruolo e la relata della cartella, documenti inidonei a provare la notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente impositore. In assenza di tale prova, gli atti presupposti devono considerarsi giuridicamente inesistenti nei confronti della ricorrente.
L'invalidità della notifica degli atti presupposti comporta, quale diretta conseguenza, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. L'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982 stabilisce che l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2018, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed è spirato il 31 dicembre 2021. Anche volendo considerare i periodi di sospensione dell'attività di riscossione disposti dalla normativa emergenziale
COVID-19 (che hanno prorogato i termini di circa due anni complessivi), la notifica della cartella di pagamento risulta comunque tardiva. Infatti, mancando la prova della notifica degli avvisi di accertamento
(che nell'estratto di ruolo risulterebbero notificati, ma di cui non v'è traccia documentale in atti), non vi è alcun atto interruttivo valido intervenuto tra la scadenza del pagamento e la notifica della cartella impugnata. Ne consegue che il diritto alla riscossione vantato dalla Regione Campania si è irrimediabilmente prescritto prima della notifica dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Considerato che
il vizio sostanziale che ha determinato l'accoglimento del ricorso è imputabile esclusivamente all'ente Impositore, si dispone la condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite. Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IO, la quale ha svolto attività di riscossione ed ha eccepito la propria estraneità ai vizi di notifica degli atti prodromici.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte voncenuta Regione
Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 300,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario. Compensa le spese nel resto.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9932/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Cdn Napoli Is E5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240020186663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1180/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame depositato nei termini di legge, la parte Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.07120240020186663000, meglio evidenziata in epigrafe;
l'atto è relativo ad un presunto debito tributario – tassa automobilistica per la vettura tg.Targa_1– anno di imposta 2018, pari ad euro 317,64.
Nei motivi di impugnazione ha eccepito la nullità assoluta ed illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento entro il termine triennale, da cui la maturata prescrizione del tributo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – IO - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento, cui ha fatto seguito successivo atto interruttivo della prescrizione.
Non si è costituita la regione Campania, ente impositore.
All'udienza odierna, il Giudice monocratico deliberava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, appare fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli avvisi di accertamento indicati nella cartella come atti presupposti. È principio generale del diritto tributario, fondato sull'art. 2697 c.c., che l'onere di provare la regolare notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento gravi sull'Amministrazione
Finanziaria. Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento delle raccomandate (cfr. Cass. n. 22573/2021; Cass. n. 33300/2019).
Nel caso in esame, la Regione Campania, ente titolare del credito e unico soggetto in possesso della documentazione relativa agli avvisi di accertamento, non si è costituita e non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'avvenuta e rituale notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate-IO ha prodotto l'estratto di ruolo e la relata della cartella, documenti inidonei a provare la notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente impositore. In assenza di tale prova, gli atti presupposti devono considerarsi giuridicamente inesistenti nei confronti della ricorrente.
L'invalidità della notifica degli atti presupposti comporta, quale diretta conseguenza, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. L'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982 stabilisce che l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2018, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed è spirato il 31 dicembre 2021. Anche volendo considerare i periodi di sospensione dell'attività di riscossione disposti dalla normativa emergenziale
COVID-19 (che hanno prorogato i termini di circa due anni complessivi), la notifica della cartella di pagamento risulta comunque tardiva. Infatti, mancando la prova della notifica degli avvisi di accertamento
(che nell'estratto di ruolo risulterebbero notificati, ma di cui non v'è traccia documentale in atti), non vi è alcun atto interruttivo valido intervenuto tra la scadenza del pagamento e la notifica della cartella impugnata. Ne consegue che il diritto alla riscossione vantato dalla Regione Campania si è irrimediabilmente prescritto prima della notifica dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Considerato che
il vizio sostanziale che ha determinato l'accoglimento del ricorso è imputabile esclusivamente all'ente Impositore, si dispone la condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite. Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IO, la quale ha svolto attività di riscossione ed ha eccepito la propria estraneità ai vizi di notifica degli atti prodromici.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte voncenuta Regione
Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 300,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario. Compensa le spese nel resto.