Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13158/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. ESPOSTI GIANCARLO e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. Controparte_1
SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e
OGGETTO: riscatto agevolato anni universitari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 13/11/2024, ha chiamato in giudizio l Parte_1 CP_1
e ha esposto che il 31.1.2024 avrebbe presentato una domanda di pensione di vecchiaia con computo ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996, risultando la stessa titolare di due posizioni assicurative previdenziali e precisamente: lavoratori dipendenti (Assicurazione Generale Obbligatoria – Fondo Lavoratori dipendenti) e Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95.
Ha, altresì, precisato di aver presentato contemporaneamente una domanda di riscatto per corso legale di laurea di tipo agevolato con il sistema
Nell'atto di domanda sarebbe stato pure dichiarato “di aver esercitato una facoltà che comporti la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo della pensione (totalizzazione, c.d. “opzione donna”, computo in gestione separata di cui all'articolo 3 del D.M. n. 282/1996…) in data
31.1.2024”, con richiesta di computo nella gestione separata di cui all'art. 3 del
D.M. lavoro n. 282/1996.
In particolare, ha illustrato che tale domanda di riscatto si sarebbe resa necessaria per il raggiungimento della contribuzione minima occorrente di n. 1040 settimane contributive per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (pari a 20 anni).
Invero, in considerazione dei contributi accreditati presso le due posizioni previdenziali, sarebbe risultata avere:
n. 695 contributi settimanali nel Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti
n. 221 contributi settimanali nella Gestione separata lavoratori parasubordinati per un totale di n. 916 contributi settimanali.
Tuttavia, con un provvedimento in data 7.2.2024, l avrebbe respinto CP_1 la domanda di riscatto nell'assicurazione generale obbligatoria del corso legale di laurea con la seguente motivazione:
“non può accedere al calcolo agevolato poiché non perfeziona il requisito dei 5 anni di contribuzione post 31.12.1995 nella gestione AGO”.
Con atto del 8.2.2024, l avrebbe, poi, rigettato anche la domanda di CP_1
concessione della pensione di vecchiaia con computo ex art 3 del D.M. n.
282/1996 con la seguente motivazione:
“non risulta in possesso dell'anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia in computo”. Ritenendo, illegittima la scelta dell' , sulla base delle norme CP_1
richiamate nel ricorso, la parte attorea ha formulato le seguenti conclusioni, chiedendo al tribunale di:
CP_ 1) “Dichiarare il diritto della ricorrente Signora nei confronti dell al Parte_1 riscatto contributivo del corso universitario di studio di cui alla domanda amministrativa presentata in data 31.1.2024 (doc. 3);
CP_ 2) In riferimento alla domanda sub. 1, condannare l al calcolo dell'onere della riserva matematica per il riscatto a carico della Signora del corso universitario Parte_1 di studio di cui alla domanda amministrativa presentata in data 31.1.2024 (doc. 3)”. Con vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva,
l ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con CP_1
vittoria di spese.
In particolare, l'ente convenuto ha sostenuto la mancanza dei requisiti di legge per consentire il riscatto agevolato suddetto per il difetto dei 5 anni di contributi successivi al 1995, richiamando, a propria volta, la normativa in materia.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è risultata fondata.
A) LA FATTISPECIE PER CUI È CAUSA.
ha chiamato in giudizio l e ha Parte_1 CP_1
esposto che il 31.1.2024 avrebbe presentato una domanda di pensione di vecchiaia (doc. 1 ric.) con computo ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996, risultando la stessa titolare di due posizioni assicurative previdenziali e precisamente: lavoratori dipendenti (Assicurazione Generale Obbligatoria – Fondo Lavoratori dipendenti) e Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 (doc. 2 ric.)
Ha, altresì, precisato di aver proposto contemporaneamente una domanda di riscatto per corso legale di laurea di tipo agevolato con il sistema contributivo (doc. 3 ric.) per i corsi universitari di studio dal 1.11.1976 al
30.9.1979, ai sensi dell'art. 2, comma 5-quater, del D.lgs. 30.4.1997, n. 184
(come introdotto dall'art. 20, comma 6, del D.l. n. 4 del 28.1.2019, conv. In legge n. 26 del 28.3.2019).
Nell'atto di domanda (doc. 3 ric., pag. 2) sarebbe stato pure dichiarato “di aver esercitato una facoltà che comporti la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo della pensione
(totalizzazione, c.d. “opzione donna”, computo in gestione separata di cui all'articolo 3 del D.M. n. 282/1996…) in data 31.1.2024”, con richiesta di computo nella gestione separata di cui all'art. 3 del D.M. lavoro n. 282/1996.
In particolare, ha illustrato che tale domanda di riscatto si sarebbe resa necessaria per il raggiungimento della contribuzione minima occorrente di n. 1040 settimane contributive per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (pari a 20 anni).
Invero, in considerazione dei contributi accreditati presso le due posizioni previdenziali (doc. 2 ric.), la ricorrente sarebbe risultata avere:
n. 695 contributi settimanali nel Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti
n. 221 contributi settimanali nella Gestione separata lavoratori parasubordinati per un totale di n. 916 contributi settimanali.
Tuttavia, con un provvedimento in data 7.2.2024, l avrebbe respinto CP_1 la domanda di riscatto nell'assicurazione generale obbligatoria del corso legale di laurea con la seguente motivazione:
“non può accedere al calcolo agevolato poiché non perfeziona il requisito dei 5 anni di contribuzione post 31.12.1995 nella gestione AGO” (doc. 5 ric.).
Con atto del 8.2.2024, l' avrebbe, poi, rigettato anche la domanda di CP_1
concessione della pensione di vecchiaia con computo ex art 3 del D.M. n.
282/1996 con la seguente motivazione: “non risulta in possesso dell'anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia in computo” (doc. 6 ric.).
B) L'ANALISI DELLA NORMATIVA IN MATERIA.
Ciò posto, occorre rilevare come la questione proposta imponga un'analisi della normativa in materia.
In particolare, si può osservare come la legge n. 335/95 venga a introdurre il sistema contributivo per i lavoratori dipendenti, con le relative regole e, al contempo, la Gestione Separata, con la sua disciplina, parimenti di tipo contributivo (art. 2).
Quanto, poi, alla normazione successiva, si segnala il dlgs. n. 184/97 che stabilisce all'articolo 1 la possibilità di “cumulo di periodi assicurativi” per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19 (per i quali trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo), della legge 8 agosto
1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, con facoltà per gli stessi di utilizzare, mettendoli insieme per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 (che prevede i requisiti per ottenere la pensione) del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.
Dunque, tale norma prevede una possibilità di cumulo dei diversi versamenti contributivi che, tuttavia, deve distinguersi dalla differente fattispecie del riscatto degli anni universitari.
Infatti, si tratta di istituti evidentemente differenti, l'uno finalizzato a riunire due o più forme di contribuzione in modo che l'interessato possa conseguire una pensione, mentre l'altro è destinato a consentire il riconoscimento degli anni di studi universitari con il versamento della contribuzione volontaria, con una duplice disciplina per quello ordinario e per quello agevolato.
L'articolo 2 del dlgs. n. 184/97, infatti, stabilisce che
“la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Dunque, tale norma richiama la possibilità di riscatto “ordinaria” stabilita dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 che prevede che
“il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento”.
Poi, nello stesso art. 2 del dlgs. n. 184/97, al comma 5 quater, è prevista la forma “agevolata”, nel senso che è statuito che
“è consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.
Dunque lo stesso art. 2 del decreto legislativo n. 184/97 prevede due modalità di riscatto quella ordinaria di cui al comma primo e quella agevolata di cui al comma 5 quater.
Per distinguere le ipotesi in cui sia consentita l'una o l'altra, si deve evidenziare che tale ultima previsione chiarisce che la modalità agevolata è destinata ai “periodi da valutare con il sistema contributivo” e l'articolo 3 del D.M. lavoro n. 282 del 2.5.1996 (G.U. n. 119 del 1996, cfr. il testo riportato nell'atto introduttivo del giudizio, non contestato dalla convenuta) stabilisce che
“gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”. Quindi, visto il richiamo di tale norma alle condizioni previste per la facoltà di opzione, è bene allora rammentare che l'art. 1, comma 23, della legge n.
335/1995 stabilisce
“per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”.
Dunque, per il combinato disposto di tali norme, si desume che la forma di riscatto agevolata è destinata solo ai lavoratori che (I) possano esercitare l'opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e (II) l'abbiano esercitata, con la conseguenza di avere unicamente periodi da valutare interamente con il sistema contributivo (comma 5 quater dell' art. 2 del decreto legislativo n. 184/97: “periodi da valutare con il sistema contributivo”), (III) avendolo potuto fare per il possesso del requisito di almeno il 5 anni di contributi nel sistema contributivo medesimo (art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995).
Dal lato dell'interpretazione teologica, d'altronde, appare concepibile che il legislatore nel ridurre i benefici per l'interessato passando dal sistema retributivo a quello contributivo, abbia, al contempo, introdotto una forma di riscatto agevolato solo per coloro che fossero sottoposti integralmente a quest'ultimo e, dunque, anche per coloro che avessero esercitato la facoltà di opzione.
C) LA SITUAZIONE DELLA RICORRENTE.
Come si evince dai documenti prodotti e dal verbale di causa,
[...]
ha confermato la propria scelta per il regime integralmente Parte_1
contributivo, che si desume anche dall'esercizio della facoltà di opzione manifestata nella istanza del 31 gennaio 2024 (doc. 3 ric. pag. 3) e formalizzato la propria domanda di pensione nella Gestione Separata (doc. 1 ric. pag. 3).
I) Nel primo documento (doc. 3 ric. pag. 3), infatti, è esplicitato che la ricorrente ha esercitato l'opzione, accettando così che l'intera propria pensione sia gestita nel computo e nelle regole secondo il sistema contributivo, avendo dichiarato, sotto il titolo “opzione modalità di calcolo contributivo”, “di aver esercitato una facoltà che comporti la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo della pensione (totalizzazione, c.d. “opzione donna”, computo in gestione separata di cui all'articolo 3 del D.M. n. 282/1996…) in data 31.1.2024”, con richiesta di computo nella Gestione Separata di cui all'art. 3 del D.M. lavoro n. 282/1996 (cfr. doc. 1 ric., pag. 3).
Quand'anche, d'altronde, non avesse compilato un ulteriore modulo per l'esercizio del diritto di opzione suddetto ex art. 1, comma 23, della legge n.
335/1995, resta che tale scelta è stata manifestata nella domanda del 31 gennaio
2024 (doc. 3 ric.) in modo esplicito e sufficiente per essere intesa dall'ente.
II) Quanto, poi, al possesso dell'anzianità contributiva di 5 anni nel sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, si può osservare come l'estratto relativo alla posizione della ricorrente mostri il possesso dei contributi nel sistema contributivo dal 1996 in avanti in modo certamente sufficiente per integrare il requisito richiesto (cfr. doc. 2 ric.).
III) In più, come anticipato, dalla stessa documentazione prodotta, si desume che la domanda di pensione è stata collocata nell'ambito della Gestione
Separata, senza alcun ostacolo, perciò, per l'applicazione dell'articolo 3 del D.M. lavoro n. 282 del 2.5.1996.
Sicché, anche ai sensi di tale ultima disposizione, appare che
[...]
abbia tutti gli elementi necessari per ottenere il riscatto dei Parte_1
propri anni universitari nella forma agevolata, avendo potuto legittimamente esercitare l'opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 per il possesso del requisito di almeno il 5 anni di contributi nel sistema contributivo medesimo.
Perciò, per i motivi suddetti, appare corretta l'interpretazione proposta dalla stessa e, nel dispositivo, si deve accertare l' avvenuto esercizio da parte ricorrente, in data 31 gennaio 2024, della facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e la sottoposizione integrale della posizione pensionistica della medesima al sistema contributivo.
Conseguentemente, occorre, dichiarare il diritto attoreo nei confronti dell' al riscatto contributivo del corso universitario di studio di cui alla CP_1
domanda amministrativa presentata nella stessa data del 31.1.2024, con calcolo del dovuto a tal fine ai sensi del comma 5 quater dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184/97.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, ma, in virtù della peculiarità della materia, è necessaria la compensazione delle spese di lite tra le parti per il 50%, con condanna dell'ente per la residua parte, determinata come da dispositivo, tenendo conto del valore e della durata del giudizio.
P.Q.M.
Accerta l'esercizio da parte ricorrente, in data 31 gennaio 2024, della facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e la sottoposizione integrale della posizione pensionistica della stessa al sistema contributivo. Dichiara il diritto di nei confronti dell' al Parte_1 CP_1 riscatto contributivo del corso universitario di studio di cui alla domanda amministrativa presentata nella stessa data del 31.1.2024, con calcolo del dovuto a tal fine ai sensi del comma 5 quater dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184/97.
Compensa le spese di lite per il 50% e condanna l' a versare le stesse alla parte CP_1 ricorrente per euro 1250, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto, già operata la compensazione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 27/03/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo