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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4266/2023 depositato il 26/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Sociale Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 633/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 03/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00890/2020 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00890/2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00890/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: l'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 633 del
20923 con la quale il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso un Avviso di accertamento per Imposte dirette ed Iva anno di imposta 2015 (cfr. provvedimento meglio indicato in atti).
Il contenzioso che qui ci occupa ha avuto origine da una verifica della Guardia di Finanza di Siracusa riguardante gli enti “no profit” – Onlus, conclusasi con pvc del 26/09/2019 (cfr. pvc e documentazione in atti).
L'Amministrazione – ritenendo il difetto dei presupposti - ha contestato la natura di “ente commerciale” ed ha recuperato a tassazione l'imposta dovuta ai fini Ires ed Irap che sono stati calcolati su un utile di
€ 186.160,00 ed un valore della produzione di € 212.607,00 (cfr. provvedimenti in atti).
La Società contribuente ha impugnato il provvedimento di che trattasi che è stato confermato dalla
Commissione di prima istanza (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società appellante ha dedotto l'erroneità della prima sentenza ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene dedotta la nullità della sentenza di primo grado per “errore in procedendo” in quanto il primo Collegio non si sarebbe pronunciato su punti decisivi della controversia, generando un difetto di motivazione.
Il gravame non è fondato.
1.- Emerge dalla documentazione che l'Amministrazione – a seguito della intervenuta conciliazione sindacale e regolarizzazione della posizione fiscale e contributiva dei nove soci volontari risultati “in nero”
- ha accolto l'istanza relativa alle retribuzioni erogate ai lavoratori, pari a € 48.600,00, che in sede di verifica sono state riprese come “maggiori ricavi” non dichiarati mentre nell'Avviso di accertamento risultano assoggettate a ritenuta d'acconto ai fini Irpef ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600/1973 (cfr. documentazione in atti).
2.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l' Agenzia non è obbligata a fare risultare, nelle motivazioni dell'Avviso di accertamento, le osservazioni del contribuente e le ragioni per cui non siano state accolte (ex multis Cass. Civ. 41444/2021).
Pertanto, l'Avviso di accertamento che nella motivazione operi un richiamo per relationem alle conclusioni del pvc della Guardia di finanza non è illegittimo per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, né pregiudica il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'interessato
(Cassazione, n. 19381/2020).
3.- I Verificatori hanno rilevato irregolarità contabili circa la registrazione delle spese per lavoro dipendente (registrate quali “rimborso spese”) in assenza di ritenute.
La società, inoltre, ha utilizzato “lavoratori volontari” in numero difformemente dalle disposizioni statutarie erogando compensi superiori al “rimborso spese” (cfr. documentazione in atti).
Dai riscontri bancari sono emerse prelevamenti di liquidità (contante e bancomat) per un importo (nel solo 2016) di euro 126.860,00 (cfr. documentazione in atti) rispetto ai quali non sono state fornite idonee giustificazioni.
Conseguentemente, tali “prelevanti” sono stati ritenuti in violazione del “divieto di distribuzione”, anche indiretta, degli utili di cui all'art. 10 Legge n. 460/97 c. 1 lett. d) rilevando di conseguenza il perseguimento di “finalità lucrative” da parte della Onlus.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG AR OR IL
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4266/2023 depositato il 26/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Sociale Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 633/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 03/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00890/2020 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00890/2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032L00890/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: l'ufficio insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 633 del
20923 con la quale il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso un Avviso di accertamento per Imposte dirette ed Iva anno di imposta 2015 (cfr. provvedimento meglio indicato in atti).
Il contenzioso che qui ci occupa ha avuto origine da una verifica della Guardia di Finanza di Siracusa riguardante gli enti “no profit” – Onlus, conclusasi con pvc del 26/09/2019 (cfr. pvc e documentazione in atti).
L'Amministrazione – ritenendo il difetto dei presupposti - ha contestato la natura di “ente commerciale” ed ha recuperato a tassazione l'imposta dovuta ai fini Ires ed Irap che sono stati calcolati su un utile di
€ 186.160,00 ed un valore della produzione di € 212.607,00 (cfr. provvedimenti in atti).
La Società contribuente ha impugnato il provvedimento di che trattasi che è stato confermato dalla
Commissione di prima istanza (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società appellante ha dedotto l'erroneità della prima sentenza ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene dedotta la nullità della sentenza di primo grado per “errore in procedendo” in quanto il primo Collegio non si sarebbe pronunciato su punti decisivi della controversia, generando un difetto di motivazione.
Il gravame non è fondato.
1.- Emerge dalla documentazione che l'Amministrazione – a seguito della intervenuta conciliazione sindacale e regolarizzazione della posizione fiscale e contributiva dei nove soci volontari risultati “in nero”
- ha accolto l'istanza relativa alle retribuzioni erogate ai lavoratori, pari a € 48.600,00, che in sede di verifica sono state riprese come “maggiori ricavi” non dichiarati mentre nell'Avviso di accertamento risultano assoggettate a ritenuta d'acconto ai fini Irpef ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600/1973 (cfr. documentazione in atti).
2.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l' Agenzia non è obbligata a fare risultare, nelle motivazioni dell'Avviso di accertamento, le osservazioni del contribuente e le ragioni per cui non siano state accolte (ex multis Cass. Civ. 41444/2021).
Pertanto, l'Avviso di accertamento che nella motivazione operi un richiamo per relationem alle conclusioni del pvc della Guardia di finanza non è illegittimo per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, né pregiudica il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'interessato
(Cassazione, n. 19381/2020).
3.- I Verificatori hanno rilevato irregolarità contabili circa la registrazione delle spese per lavoro dipendente (registrate quali “rimborso spese”) in assenza di ritenute.
La società, inoltre, ha utilizzato “lavoratori volontari” in numero difformemente dalle disposizioni statutarie erogando compensi superiori al “rimborso spese” (cfr. documentazione in atti).
Dai riscontri bancari sono emerse prelevamenti di liquidità (contante e bancomat) per un importo (nel solo 2016) di euro 126.860,00 (cfr. documentazione in atti) rispetto ai quali non sono state fornite idonee giustificazioni.
Conseguentemente, tali “prelevanti” sono stati ritenuti in violazione del “divieto di distribuzione”, anche indiretta, degli utili di cui all'art. 10 Legge n. 460/97 c. 1 lett. d) rilevando di conseguenza il perseguimento di “finalità lucrative” da parte della Onlus.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG AR OR IL