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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente Rel. Est
Francesca Firrao Giudice
Silvia Carosio Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 11381/ 2024 promossa da:
nato in [...] il [...], alias nato in [...] il [...] Parte_1 Per_1
[ C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Lucia Landri
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
« in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del
1 provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore del sig. ai sensi Parte_1 dell'art. 19, c. 1.1., D. Lgs. 286/98; Con vittoria di spese, compensi ed onorari in causa ».
– non costituita Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 il sig. , cittadino liberano, ha impugnato Parte_1
il provvedimento del Questore di Torino in data 8.5.2024 (notificato il 4.6.2024) che ha rigettato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nell'adottare tale determinazione, il Questore di
Torino ha altresì preso atto del fatto che la Commissione territoriale – appositamente interpellata dal Questore – aveva rilevato l'insussistenza di presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008.
L'efficacia del provvedimento è stata sospesa con decreto di questo Tribunale dell'8.7.2024.
Il procedimento è stato poi riassegnato al sottoscritto magistrato relatore in ragione della connessione con altro procedimento (n. 11377/24 RG).
Fissata udienza per il giorno 6.12.2024, non costituitosi l'Amministrazione resistente, il
Tribunale ha raccolto l'interrogatorio libero di e – raccolte le conclusioni di Parte_1
parte ricorrente – la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il provvedimento impugnato
La richiesta (subordinata) di permesso di soggiorno per protezione speciale è stata respinta per avere l'amministrazione resistente ritenuto che: (i) il richiedente non avesse conseguito un apprezzabile radicamento socio-lavorativo in Italia;
(ii) fosse formulabile nei confronti di
[...]
un giudizio di pericolosità rispetto alle ragioni di necessaria tutela dell'ordine e della Pt_1
sicurezza pubblica (in ragione della condanna riportata in data 21.5.2021 dal richiedente alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione oltre alla multa per la violazione dell'art. 73, co. 5,
DPR n. 309 del 1990).
2
3. Sulla richiesta di protezione speciale: normativa applicabile.
Preliminarmente, occorre stabilire quale sia la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l.
n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso in esame, risulta documentato che il sig. abbia presentato richiesta di conversione Pt_1
del permesso di soggiorno a suo tempo detenuto in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel 2019 e che – nell'ambito della procedura amministrativa che ne è seguita – abbia formulato una domanda subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale con memoria depositata in data 7.5.2021 (come risulta dal provvedimento impugnato).
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non
3 sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che:
“nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
4 Ciò posto, va rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio
2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_2
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
4. Sulla richiesta di protezione speciale: nel merito.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
Occorre anzitutto dare atto del fatto che è in atti (all. 16) una attestazione dell' CP_3
che attesta che le esatte generalità del ricorrente sono quelle di , nato in
[...] Parte_1
Liberia il 21.12.1998.
Ciò premesso, si deve preliminarmente affrontare un tema, potenzialmente dirimente. Si allude alla condanna riportata da nel 2021. Parte_1
Al riguardo, si deve evidenziare che – per assumere rilievo ostativo – il giudizio di pericolosità deve potere essere formulato in termini di concretezza e attualità [così, di recente, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore
5 del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018), ma con argomenti validi anche nel caso in esame, cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 23597 del 02/08/2023, Rv. 669954 – 01].
Ciò in ragione del fatto che – in materia – non opera alcun automatismo ostativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente;
quest'ultima «deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU, 27 settembre 2022
e Corte Cost. n. 88 del 2023)» [cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 23597 del 02/08/2023, Rv. 669954 – 01, cit.].
Ciò premesso in generale, tornando al caso concreto, si osserva che la citata condanna non faccia emergere profili di pericolosità concreta e attuale del sig. , tali da costituire Parte_1 pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Al riguardo si osserva: (i) che detta condanna è intervenuta per una violazione qualificata in sede penale di speciale tenuità (art. 73, co. 5, DPR n. 309 del 1990); (ii) che, al di là della fattispecie astratta contestata in quel giudizio (come detto, di speciale tenuità), è da osservare che è stata applicata una pena prossima a quella minima edittale (mesi sei e giorni venti di reclusione, oltre alla multa); (iii) che, inoltre, a quella condanna non è seguita una esecuzione della pena con restrizione in carcere (segno che la pena è stata condizionalmente sospesa, come riferito dal ricorrente o, quantomeno, che quest'ultimo ha potuto fruire di misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario che postulano una valutazione di ridotta pericolosità del condannato); (iv) che, in ogni caso, successivamente a quella condanna, risalente ad oltre tre anni orsono, non risulta che sia stato coinvolto in ulteriori episodi di rilievo penale;
(v) che, Pt_1
anzi, risulta che, successivamente a quella condanna, abbia consolidato – come Parte_1
si dirà a breve – un adeguato livello di integrazione lavorativa (che rende meno probabile che egli commetta ulteriori delitti connotati da motivi di lucro).
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che non vi siano elementi indicativi del fatto che la permanenza di sul territorio nazionale rappresenti un pericolo Parte_1
6 concreto e attuale per l'ordine o la sicurezza pubblica, ostativo al rilascio di un permesso di soggiorno in suo favore.
Ciò posto, occorre evidenziare che sussistono – in positivo – significativi elementi indicativi di una integrazione sociale di in Italia, che assumono rilievo sotto il profilo della Parte_1 necessaria tutela del diritto al rispetto della vita privata, protetto dall'art. 8 Conv. Edu.
Anzitutto, occorre considerare che dimora da lungo tempo in Italia, ove ha fatto Parte_1 ingresso nell'anno 2011.
In secondo luogo, occorre considerare che il ricorrente non ha più legami con il Paese di origine.
Egli – pur essendo cittadino liberiano (cfr. all. 16) – non ha più legami con il Paese di origine, che aveva già abbandonato anni prima della migrazione in Italia: risulta infatti dal provvedimento della Commissione territoriale di Caserta del 4.2.2013 che – prima di fare ingresso in Italia Pt_1
– aveva abbandonato la Liberia, dimorando stabilmente per diversi anni in Costa d'Avorio
(prima) e in Libia (poi) [cfr. all. 2]. L'allontanamento dalla Liberia avvenne in conseguenza degli eventi bellici che avevano interessato quel Paese quando era ancora bambino;
Pt_1 Pt_1 crebbe dunque in Costa d'Avorio che lasciò – alla volta della Libia – già nel 2009. Il ricorrente riferisce di non avere più alcun contatto con la [cfr. verbale ud.. 6.12.2024]. CP_4
L'allontanamento del sig. – con rimpatrio in – comporterebbe dunque il forzato Pt_1 CP_4
reinserimento del ricorrente in un contesto sociale a lui oramai definitivamente estraneo, con rescissione, viceversa, dei legami e del percorso di integrazione sociale intrapreso – da più di dieci anni – qui in Italia.
In terzo luogo, occorre considerare che – che riferisce anche di possedere delle Parte_1
certificazioni sulla conoscenza della lingua (non prodotte) – ha dimostrato di possedere una buona conoscenza della lingua italiana avendo efficacemente sostenuto l'interrogatorio libero in lingua italiana, senza ausilio di interprete [cfr. verbale ud.. 6.12.2024]
In quarto luogo, occorre considerare che – per lungo tempo – il sig. ha dimorato Pt_1
regolarmente in Italia (essendo già stato titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari sino al 2019) [cfr. all. 3].
Inoltre, egli risulta positivamente inserito in una rete sociale: è agli atti la relazione sociale del
13.12.2021 in cui si descrive in termini positivi l'impegno profuso da nel Parte_1
percorso di integrazione a lui proposto dalla rete di assistenza;
percorso rispetto al quale egli si
7 presenta come «fortemente collaborativo». ha anche ottenuto una sistemazione Parte_1
abitativa [cfr. all. 8-9].
Infine, occorre valorizzare il fatto che abbia profuso grande impegno – che Parte_1 assume rilievo sotto il profilo della tutela della vita privata – nell'inserimento sociale e lavorativo: sono agli atti numerosi documenti relativi all'impegno profuso nella formazione occupazionale [all. 12] e nello svolgimento di attività lavorativa.
Sotto quest'ultimo profilo risulta che abbia lavorato con crescente continuità e in Parte_1
modo regolare nel 2019 [contratto di tirocinio;
all. 5], nel 2020 [contratto a termine;
all. 6], nel
2021 [con contratto di lavoro alle dipendenze della ditta Arnaudo Giuseppe, All. 7] e con continuità dal novembre 2023 [alle dipendenze di all. 10], con buoni Controparte_5
livelli retributivi (superiori ai 1000 euro al mese) [cfr. all. 11].
In conclusione: tenuto conto di quanto detto all'insussistenza ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica – connotate dal necessario grado di concretezza e attualità – e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente di conservare i propri legami sociali e assicurare tutela alla sua vita privata.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe il percorso di integrazione sociale in atto e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia. Parte_1
Una valutazione complessiva della situazione del richiedente – che tenga doverosamente conto della durata della permanenza in Italia, dell'inserimento lavorativo, della conoscenza della lingua italiana e che tenga altresì doverosamente conto degli effetti che avrebbe un rimpatrio del ricorrente in – porta a ritenere che il mancato riconoscimento del diritto al permesso di CP_4
soggiorno per protezione speciale rischierebbe di compromettere il diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8 della Conv. Edu. nei termini sopra rappresentati.
8 Sulle spese di lite.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.;
l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: accoglie il ricorso e dichiara che nato in [...] [...] [v. all. 16], alias Parte_1 CP_4
nato in [...] [...] [ , ha diritto al rilascio del permesso di Per_1 CP_4 C.F._1 soggiorno per “protezione speciale” e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio del 9.12.2024
Torino, 25/11/2024 Il Presidente est.
Andrea Natale
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente Rel. Est
Francesca Firrao Giudice
Silvia Carosio Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 11381/ 2024 promossa da:
nato in [...] il [...], alias nato in [...] il [...] Parte_1 Per_1
[ C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Lucia Landri
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
« in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del
1 provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore del sig. ai sensi Parte_1 dell'art. 19, c. 1.1., D. Lgs. 286/98; Con vittoria di spese, compensi ed onorari in causa ».
– non costituita Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 il sig. , cittadino liberano, ha impugnato Parte_1
il provvedimento del Questore di Torino in data 8.5.2024 (notificato il 4.6.2024) che ha rigettato la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nell'adottare tale determinazione, il Questore di
Torino ha altresì preso atto del fatto che la Commissione territoriale – appositamente interpellata dal Questore – aveva rilevato l'insussistenza di presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008.
L'efficacia del provvedimento è stata sospesa con decreto di questo Tribunale dell'8.7.2024.
Il procedimento è stato poi riassegnato al sottoscritto magistrato relatore in ragione della connessione con altro procedimento (n. 11377/24 RG).
Fissata udienza per il giorno 6.12.2024, non costituitosi l'Amministrazione resistente, il
Tribunale ha raccolto l'interrogatorio libero di e – raccolte le conclusioni di Parte_1
parte ricorrente – la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il provvedimento impugnato
La richiesta (subordinata) di permesso di soggiorno per protezione speciale è stata respinta per avere l'amministrazione resistente ritenuto che: (i) il richiedente non avesse conseguito un apprezzabile radicamento socio-lavorativo in Italia;
(ii) fosse formulabile nei confronti di
[...]
un giudizio di pericolosità rispetto alle ragioni di necessaria tutela dell'ordine e della Pt_1
sicurezza pubblica (in ragione della condanna riportata in data 21.5.2021 dal richiedente alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione oltre alla multa per la violazione dell'art. 73, co. 5,
DPR n. 309 del 1990).
2
3. Sulla richiesta di protezione speciale: normativa applicabile.
Preliminarmente, occorre stabilire quale sia la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l.
n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso in esame, risulta documentato che il sig. abbia presentato richiesta di conversione Pt_1
del permesso di soggiorno a suo tempo detenuto in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel 2019 e che – nell'ambito della procedura amministrativa che ne è seguita – abbia formulato una domanda subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale con memoria depositata in data 7.5.2021 (come risulta dal provvedimento impugnato).
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non
3 sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che:
“nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
4 Ciò posto, va rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio
2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_2
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
4. Sulla richiesta di protezione speciale: nel merito.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
Occorre anzitutto dare atto del fatto che è in atti (all. 16) una attestazione dell' CP_3
che attesta che le esatte generalità del ricorrente sono quelle di , nato in
[...] Parte_1
Liberia il 21.12.1998.
Ciò premesso, si deve preliminarmente affrontare un tema, potenzialmente dirimente. Si allude alla condanna riportata da nel 2021. Parte_1
Al riguardo, si deve evidenziare che – per assumere rilievo ostativo – il giudizio di pericolosità deve potere essere formulato in termini di concretezza e attualità [così, di recente, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore
5 del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018), ma con argomenti validi anche nel caso in esame, cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 23597 del 02/08/2023, Rv. 669954 – 01].
Ciò in ragione del fatto che – in materia – non opera alcun automatismo ostativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente;
quest'ultima «deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU, 27 settembre 2022
e Corte Cost. n. 88 del 2023)» [cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 23597 del 02/08/2023, Rv. 669954 – 01, cit.].
Ciò premesso in generale, tornando al caso concreto, si osserva che la citata condanna non faccia emergere profili di pericolosità concreta e attuale del sig. , tali da costituire Parte_1 pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Al riguardo si osserva: (i) che detta condanna è intervenuta per una violazione qualificata in sede penale di speciale tenuità (art. 73, co. 5, DPR n. 309 del 1990); (ii) che, al di là della fattispecie astratta contestata in quel giudizio (come detto, di speciale tenuità), è da osservare che è stata applicata una pena prossima a quella minima edittale (mesi sei e giorni venti di reclusione, oltre alla multa); (iii) che, inoltre, a quella condanna non è seguita una esecuzione della pena con restrizione in carcere (segno che la pena è stata condizionalmente sospesa, come riferito dal ricorrente o, quantomeno, che quest'ultimo ha potuto fruire di misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario che postulano una valutazione di ridotta pericolosità del condannato); (iv) che, in ogni caso, successivamente a quella condanna, risalente ad oltre tre anni orsono, non risulta che sia stato coinvolto in ulteriori episodi di rilievo penale;
(v) che, Pt_1
anzi, risulta che, successivamente a quella condanna, abbia consolidato – come Parte_1
si dirà a breve – un adeguato livello di integrazione lavorativa (che rende meno probabile che egli commetta ulteriori delitti connotati da motivi di lucro).
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che non vi siano elementi indicativi del fatto che la permanenza di sul territorio nazionale rappresenti un pericolo Parte_1
6 concreto e attuale per l'ordine o la sicurezza pubblica, ostativo al rilascio di un permesso di soggiorno in suo favore.
Ciò posto, occorre evidenziare che sussistono – in positivo – significativi elementi indicativi di una integrazione sociale di in Italia, che assumono rilievo sotto il profilo della Parte_1 necessaria tutela del diritto al rispetto della vita privata, protetto dall'art. 8 Conv. Edu.
Anzitutto, occorre considerare che dimora da lungo tempo in Italia, ove ha fatto Parte_1 ingresso nell'anno 2011.
In secondo luogo, occorre considerare che il ricorrente non ha più legami con il Paese di origine.
Egli – pur essendo cittadino liberiano (cfr. all. 16) – non ha più legami con il Paese di origine, che aveva già abbandonato anni prima della migrazione in Italia: risulta infatti dal provvedimento della Commissione territoriale di Caserta del 4.2.2013 che – prima di fare ingresso in Italia Pt_1
– aveva abbandonato la Liberia, dimorando stabilmente per diversi anni in Costa d'Avorio
(prima) e in Libia (poi) [cfr. all. 2]. L'allontanamento dalla Liberia avvenne in conseguenza degli eventi bellici che avevano interessato quel Paese quando era ancora bambino;
Pt_1 Pt_1 crebbe dunque in Costa d'Avorio che lasciò – alla volta della Libia – già nel 2009. Il ricorrente riferisce di non avere più alcun contatto con la [cfr. verbale ud.. 6.12.2024]. CP_4
L'allontanamento del sig. – con rimpatrio in – comporterebbe dunque il forzato Pt_1 CP_4
reinserimento del ricorrente in un contesto sociale a lui oramai definitivamente estraneo, con rescissione, viceversa, dei legami e del percorso di integrazione sociale intrapreso – da più di dieci anni – qui in Italia.
In terzo luogo, occorre considerare che – che riferisce anche di possedere delle Parte_1
certificazioni sulla conoscenza della lingua (non prodotte) – ha dimostrato di possedere una buona conoscenza della lingua italiana avendo efficacemente sostenuto l'interrogatorio libero in lingua italiana, senza ausilio di interprete [cfr. verbale ud.. 6.12.2024]
In quarto luogo, occorre considerare che – per lungo tempo – il sig. ha dimorato Pt_1
regolarmente in Italia (essendo già stato titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari sino al 2019) [cfr. all. 3].
Inoltre, egli risulta positivamente inserito in una rete sociale: è agli atti la relazione sociale del
13.12.2021 in cui si descrive in termini positivi l'impegno profuso da nel Parte_1
percorso di integrazione a lui proposto dalla rete di assistenza;
percorso rispetto al quale egli si
7 presenta come «fortemente collaborativo». ha anche ottenuto una sistemazione Parte_1
abitativa [cfr. all. 8-9].
Infine, occorre valorizzare il fatto che abbia profuso grande impegno – che Parte_1 assume rilievo sotto il profilo della tutela della vita privata – nell'inserimento sociale e lavorativo: sono agli atti numerosi documenti relativi all'impegno profuso nella formazione occupazionale [all. 12] e nello svolgimento di attività lavorativa.
Sotto quest'ultimo profilo risulta che abbia lavorato con crescente continuità e in Parte_1
modo regolare nel 2019 [contratto di tirocinio;
all. 5], nel 2020 [contratto a termine;
all. 6], nel
2021 [con contratto di lavoro alle dipendenze della ditta Arnaudo Giuseppe, All. 7] e con continuità dal novembre 2023 [alle dipendenze di all. 10], con buoni Controparte_5
livelli retributivi (superiori ai 1000 euro al mese) [cfr. all. 11].
In conclusione: tenuto conto di quanto detto all'insussistenza ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica – connotate dal necessario grado di concretezza e attualità – e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente di conservare i propri legami sociali e assicurare tutela alla sua vita privata.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe il percorso di integrazione sociale in atto e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia. Parte_1
Una valutazione complessiva della situazione del richiedente – che tenga doverosamente conto della durata della permanenza in Italia, dell'inserimento lavorativo, della conoscenza della lingua italiana e che tenga altresì doverosamente conto degli effetti che avrebbe un rimpatrio del ricorrente in – porta a ritenere che il mancato riconoscimento del diritto al permesso di CP_4
soggiorno per protezione speciale rischierebbe di compromettere il diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8 della Conv. Edu. nei termini sopra rappresentati.
8 Sulle spese di lite.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.;
l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: accoglie il ricorso e dichiara che nato in [...] [...] [v. all. 16], alias Parte_1 CP_4
nato in [...] [...] [ , ha diritto al rilascio del permesso di Per_1 CP_4 C.F._1 soggiorno per “protezione speciale” e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio del 9.12.2024
Torino, 25/11/2024 Il Presidente est.
Andrea Natale
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