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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4876 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dagli Avv.ti Vincenzo Parte_1
Pagnano e Michela Angelino, elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato di Napoli, presso cui è domiciliato come per legge
Resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.07.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato presso la Motorizzazione civile, deduceva che, in data 2.11.2021, gli veniva comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ex art 7 l.241/1990 per il recupero della somma complessiva di € 62.394,51 relativa ad emolumenti corrisposti e non dovuti, che nel dettaglio veniva così specificata: a regime lavoro part-time al 50% dal 01.05.04 al
26.07.09 da rettificare per indebita percezione stipendi per intero nel periodo;
precisava che, successivamente, in data 21.12.2021, gli veniva comunicato nuovamente avvio del procedimento amministrativo, a cui veniva allegato il prospetto riassuntivo.
Successivamente, in data 20.02.2022, le veniva notificata un'ordinanza ingiunzione prot.
n°3797/22 del 14.01.2022, da parte del resistente per il recupero dell'intera somma CP_1 di euro 62.394,51, quale credito erariale per emolumenti non dovuti. Pertanto, deducendone la nullità e/o illegittimità per intervenuta prescrizione e mancanza di prova del credito sotteso, conveniva in giudizio il resistente, chiedendo, previa sospensione CP_1 dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, di annullarlo o, in via subordinata, ridurre la somma effettivamente dovuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_2
, che resisteva con argomentazioni in diritto chiedendo il
[...]
rigetto dell'opposizione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Deve preliminarmente darsi atto che la presente motivazione viene redatta secondo il criterio giurisprudenziale della “ragione più liquida”.
Deve, dunque, affrontarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Ebbene, con riguardo al termine prescrizionale applicabile al caso di specie, questa giudicante ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 28436 del
05/11/2019, che si richiama, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 118 disp. att. cpc: " (...)
Primo motivo è dedicato dal ricorrente al tema della prescrizione, affermando egli che la Corte di merito, nel ritenere che la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito fosse decennale, avrebbe violato gli artt. 2948 n. 4 e 2943 c.c. Il XXX sostiene che l'esigenza di trattare in modo identico le due parti del rapporto imporrebbe, sia che si tratti di azione del lavoratore volta e recuperare quanto erogato in meno, sia che si tratti di azione del datore per ripetere quanto erogato in più, di riconoscere in entrambi i casi la prescrizione quinquennale desumibile, per i crediti retributivi, dall'art. 2948 n.
4 c.c.
1.1 La prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro deriva dal fatto che essi generalmente rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 2948 n. 4, ovverosia sono importi che "devono pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", per lo più, rispetto alle retribuzioni, a mese. È allora palese che il diritto alla ripetizione di indebito non può essere ricondotto a tale fattispecie in quanto esso, se anche di fatto sorga di tempo in tempo, in ragione delle erogazioni mano a mano effettuate e risultate poi non dovute, è in sè debito la cui causa non impone ex ante la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate (Cass. 10 settembre 2018, n. 21962; da ultimo anche Cass. 21 marzo
2019, n. 14426). Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui i presupposti costitutivi di un determinato credito si collochino periodicamente nel tempo da quella in cui, in conseguenza di un rapporto di durata, si debbano avere pagamenti periodici. La fattispecie riguardata dall'art. 2948 n. 4 c.c. è esclusivamente la seconda, come è reso evidente dal richiamo della norma non tanto al mero sorgere periodico del credito, quanto a "ciò che deve pagarsi" periodicamente, ovverosia ad una situazione propria dei casi in cui "soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio" in relazione ad uno specifico interesse del creditore che si soddisfa "attraverso la ricezione di più prestazioni" (così Cass. 6 dicembre 2006, n. 26161 e, più di recente, Cass. 20 dicembre 2017, n. 30546) messe, in regolare cadenza temporale, a disposizione del creditore (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627). Diverso è dunque il caso di specie, in cui il credito restitutorio è sorto nel momento in cui vi sono state le indebite erogazioni, rispetto all'ipotesi, propria dell'art. 2948 n. 4
c.c., in cui è stabilita ex ante, in ragione della causa dell'attribuzione patrimoniale, la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate. Non resta pertanto in alcun modo intercettata la fattispecie normativa di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, trattandosi di situazioni e dinamiche diverse, rientra nella discrezionalità del legislatore la loro differenziata disciplina, anche sotto il profilo della prescrizione, senza che possano aver corso sommarie assimilazioni. Poiché per l'ipotesi della ripetizione di indebito non è prevista alcuna regola di prescrizione breve, va da sé l'applicazione ad essa, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, della misura decennale (per il principio, in diversi ipotesi, v. Cass.
15 febbraio 2018, n. 3706; Cass., S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. 19 giugno 2008, n. 16612)"(
Cass. Civ. n. 28436/2019).
Ciò richiamato, alla fattispecie in esame va quindi applicato il termine prescrizionale decennale a decorrere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, nota n°48450/21 del 27.10.2021 per stessa ammissione della ricorrente. Ne consegue che i crediti erariali vantati dalla resistente nell'opposta ordinanza ingiunzione, essendo anteriori al
27.10.2011, si sono estinti per prescrizione. A nulla rileva l'argomentazione posta dalla parte resistente, in ordine alla richiesta di dilazione di pagamento presentata dal ricorrente in data 7.12.2021, poiché, per quanto si possa riconoscere a detta richiesta natura ricognitiva di un debito, la stessa interveniva quando il credito era oramai prescritto.
Contr Per ciò solo, nulla è dovuto al in virtù dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, liquidate CP_1
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara estinti per prescrizione i crediti dell'ordinanza ingiunzione n.
n°3797/22 del 14.01.2022;
- condanna il Controparte_2
a rifondere in favore di le spese
[...] Parte_1
di lite per la restante parte, quantificate nell'importo di Euro 2300,00, oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 30.05.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)