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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 420/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA VARESINA 201 COMO presso lo studio dell'avv. MINASI DELLA ROCCA
ALBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CP_1 C.F._2
MELCHIORRE GIOIA, 88 20125 MILANO presso lo studio dell'avv. LIMUTI
WILLIAM, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
piaccia a codesta Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza nr. 6737/2024 emessa in data 4 luglio 2024 dal Tribunale di Milano, nel procedimento n. 38350/2021
R.G. qui oggetto di impugnazione, non notificata,
Nel merito: accertare e dichiarare la falsità dei documenti “fideiussioni” asseritamente ritenuto firmato dalla parte attrice (all. 1), perché provato documentalmente ed a mezzo testi che non poteva essere stata la sig.ra a Parte_1
firmare il documento di cui è causa né la stessa ha mai voluto firmare un atto fideiussorio;
conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta relativamente alla CTU espletata nel giudizio innanzi al Tribunale di
Milano con R.G. nr. 48001/2010, ex artt. 64 cod. proc. civ. e dagli artt. 1218, 1176,
2043 e segg. 2236 cod. civ. ed in ragione di ciò condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla SI.ra , quantificati Parte_1
in euro 150.000 o in quella diversa somma accertata in corso di causa.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre oneri come per legge.
In via istruttoria: con riserva di integrare e precisare le domande, nei termini di legge, si chiede da subito la produzione dei documenti originali posti in contestazione ex art. 210 c.p.c. essendo nell'esclusiva disponibilità della convenuta, nonché l'ammissione dei seguenti capi di prova:
1. Vero è che l'ingresso e l'uscita dal reparto della struttura di CP_2
pagina 2 di 11 Milano sono controllati da tesserino magnetico?;
2. Vero è che è impossibile uscire dall'istituto dove lavora la sig. Parte_1
senza prima vidimare il tesserino?;
3. Vero è che i tabulati prodotti in giudizio (allegato 4) e sostituenti i cartellini delle presenze utilizzati negli anni di riferimento, tali 2004 e 2006 sono autentici?;
Si indicano a testi:
1. (Responsabile della sig.ra ); CP_3 Parte_1
2. (Primario, negli anni di interesse tali 2004 e 2006, del Controparte_4
dipartimento in cui la sig.ra lavora). Parte_1
Per CP_1
nel merito in via preliminare e pregiudiziale: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado di giudizio del Tribunale di Milano nr. 6737/2024 per i motivi tutti dedotti nella presente comparsa;
nel merito : dichiarare manifestamente inammissibile l'appello notificato da controparte e comunque, dichiarare infondati i motivi di gravame proposti, e, conseguentemente, rigettare le domande svolte da parte appellante, con la totale conferma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano nr. 6737/2024 ; pronunciare ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso;
col favore del compenso del presente grado di giudizio di appello, ivi compresi oneri e accessori come per legge, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%.
In via Istruttoria:
Per la denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di disporre la remissione pagina 3 di 11 della causa in istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie tutte dedotte nel corso del primo grado di giudizio che qui debbono intendersi integralmente ritrascritte;
Rigettare ogni ulteriore e diversa istanza ex adverso formulata da parte attrice appellante;
Con vittoria di diritti ed onorari di causa rifusi.
pagina 4 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, per sentirne Parte_1 CP_1 accertata la responsabilità civile ex artt. 64 c.p.c. e 1218, 1176 e 2043 c.c. e ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di euro 150.000, in conseguenza della ipotizzata condotta negligente da quest'ultima perpetrata nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in un processo civile.
Il presente giudizio, infatti, traeva origine da altra vicenda processuale che aveva interessato le parti il cui iter può essere così sintetizzato.
Con il decreto ingiuntivo 11907/2010 l'Istituto di Credito Bcc Banca di Credito Cooperativo di Inzago del Tribunale di Milano aveva ingiunto a il pagamento delle somme dal primo Parte_1 vantate in conseguenza della chiusura del contratto di conto corrente intestato a Computer Top s.r.l. ma di cui la stessa risultava essere garante in forza di n. 2 fideiussioni.
Al predetto decreto si erano ritualmente opposti la , unitamente al marito quale legale Parte_1 rappresentante della Computer Top s.r.l. e formalmente intestatario del contratto di conto corrente, instaurando il conseguente giudizio di cognizione.
In tale sede aveva smentito di essere garante del conto corrente e aveva conseguentemente Parte_1 chiesto il rigetto delle pretese avanzate dall'Istituto di Credito.
In particolare, la debitrice ingiunta aveva negato di aver mai firmato alcuna garanzia e aveva disconosciuto la firma apposta sulle fideiussioni fatte valere dalla creditrice si che il giudice, a fronte della istanza di verificazione della controparte, aveva nominato ai sensi dell'art. 214 c.c. la ctu dott.ssa per verificarne la autenticità. CP_1
All'esito della consulenza grafologica, che aveva concluso per l'autenticità delle firme, il procedimento di opposizione all'ingiunzione si era concluso con la condanna della al pagamento integrale Parte_1 della somma richiesta in favore dell'Istituto di Credito sulla base delle sole garanzie prestate.
La LI aveva nuovamente contestato le conclusioni della consulenza instaurando in via principale un procedimento per querela di falso ex artt. 210 e ss c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Monza.
Anche tale giudizio, tuttavia, si era concluso con l'affermazione dell'autenticità delle sottoscrizioni e nello stesso senso si era espressa altresì la Corte d'Appello di Milano successivamente adita.
In conseguenza dell'iter processuale descritto, in particolare dell'esito negativo del procedimento di verifica basato esclusivamente sulla consulenza tecnica compiuta dalla dott.ssa la CP_1 Parte_1 pagina 5 di 11 lamentava di aver subito un danno di cui chiamava a rispondere la consulente invocando la responsabilità civile del c.t.u. disciplinata dagli artt. 64 c.p.c. e artt. 1218, 1176, 2043 c.c.
Assumeva infatti la come la dott.ssa nell'espletare la suddetta consulenza avesse Parte_1 CP_1 commesso degli errori, fornendo al primo giudice considerazioni tautologiche e a volte apodittiche che avevano portato all'esito negativo di cui sopra.
In primo luogo, la consulente non avrebbe tenuto conto delle originarie dimensioni della firma e delle conseguenti peculiarità grafiche della sottoscrizione.
Emergeva dalle due memorie critiche prodotte dall'attrice a firma dei dottori del 2014 Per_1 Per_2
e 2021 come le firme oggetto di verifica fossero caratterizzate da un andamento lento non rinvenibile nelle firme autentiche e presentassero stacchi tra le lettere assenti nelle firme comparative nelle quali era invece riscontrabile una buona velocità di esecuzione e il tracciato grafico era scorrevole e sciolto nel procedere verso destra.
In secondo luogo, la consulente avrebbe omesso di confrontarsi con una circostanza fattuale, cioè, che la sarebbe stata nell'impossibilità materiale e fisica di sottoscrivere le due fideiussioni, Parte_1 avendo dimostrato con la produzione del cartellino delle presenze che nell'ora e nel luogo indicati sulle scritture la stessa si trovasse sul luogo di lavoro.
Sulla scorta di tali considerazioni la avanzava la pretesa risarcitoria di cui in premessa, Parte_1 rapportando l'ammontare dei danni, oltre alla condanna al pagamento del saldo del conto corrente garantito pari ad euro 116.204,27 oltre interessi moratori, anche alle spese legali dalla stessa sostenute pari ad euro 15.000 per il procedimento per ingiunzione e complessivi euro 14.600 per l'ulteriore procedimento per querela di falso conclusosi sia in primo che in secondo grado in senso a lei sfavorevole.
Si costituiva ritualmente negando l'asserita condotta negligente e chiedendo il rigetto CP_1 delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6737/2024 pubblicata il 04-07-2024, rigettava la domanda proposta da nei confronti di condannandola alle spese processuali in Parte_1 CP_1 favore della convenuta, oltre al pagamento di una somma a titolo di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.
3. c.p.c.
Dopo aver premesso che la responsabilità del c.t.u. ex art. 64 c.p.c. sorge ogni qualvolta il danno lamentato sia conseguenza di una condotta colposa violativa dei doveri connessi all'ufficio e che detta pagina 6 di 11 responsabilità sia riconducibile allo schema di quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il giudice di primo grado assumeva come fosse onere dell'attrice provare la sussistenza degli elementi costitutivi.
Il tribunale riteneva che le censure di negligenza avanzate con l'atto di citazione da parte dell'attrice fossero esclusivamente finalizzate a contestare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni fatte valere dall'Istituto di credito nell'ambito del procedimento di ingiunzione. Anche
l'instaurazione del procedimento ex art. 221 c.p.c. innanzi al Tribunale di Monza, proseguito anche in grado di appello, deponeva nello stesso senso.
Secondo il primo giudice le stesse censure avrebbero dovuto essere formulate nell'ambito del giudizio ove la dott.ssa era stata nominata consulente tecnico, senonché era emerso come in quella sede CP_1 le conclusioni della perizia non fossero state oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti.
Per di più la non aveva nemmeno impugnato la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
n.632/2013 che si fondava esclusivamente sulla consulenza della e che per questo era divenuta CP_1 irrevocabile, perdendo in questo modo ogni opportunità di mettere in discussione le risultanze tecniche della consulente.
Osservava ancora nel merito il giudice di primo grado come la parte attrice non avesse fornito alcun elemento idoneo a far dubitare della correttezza dell'operato della consulente e a far ritenere ipotizzabile una condotta negligente o imperita della CP_1
Il Tribunale riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sulla , a ciò non bastando la Parte_1 mera allegazione in giudizio delle due memorie critiche a firma dei dottori Per_1 Per_2
Del resto, il Tribunale di Milano nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva valutato l'iter logico seguito dalla c.t.u., apprezzandone la fondatezza, per poi trarre le proprie conclusioni tecniche sulla base di una valutazione pur stringata ma esaustiva, tanto che le parti in quella sede non avevano nemmeno contestato il contenuto dell'elaborato peritale.
Evidenziava, inoltre, il primo giudice come fosse privo di fondamento il secondo profilo di negligenza contestato alla dott.ssa nella specie l'essersi disinteressata delle circostanze fattuali relative al CP_1 momento della firma (quali la presenza della sul luogo di lavoro il giorno in cui le Parte_1 fideiussioni erano state siglate), non solo perché le suddette circostanze esulavano dal perimetro di competenze affidate alla consulente, cui spettava soltanto un giudizio tecnico in materia grafologica, ma anche perché non potevano escludere con evidenza che le firme sulle due fideiussioni fossero autentiche.
pagina 7 di 11 Il Tribunale, ritenuta l'oggettiva manifesta infondatezza della domanda proposta dall'attrice, valorizzata altresì la serie di procedimenti instaurati pretestuosamente al fine di riproporre la propria originaria domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione di cui alle suddette fideiussioni, riconosceva in capo alla una condotta abusiva del processo tale da fondare il riconoscimento Parte_1 della responsabilità ex art. 96 c. 3 c.p.c. e la conseguente condanna al pagamento in favore della convenuta di una somma pari all'importo del compenso liquidato a titolo di spese processuale.
Detta sentenza è stata impugnata da , che ne chiede la riforma con l'accoglimento Parte_1 della domanda proposta in primo grado in forza di un unico motivo di appello.
Con comparsa di costituzione e risposta si è ritualmente costituita in giudizio eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e chiedendone comunque il rigetto anche nel merito.
All'udienza di prima comparizione del 21 ottobre 2025, il consigliere istruttore, ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fatte precisare le conclusioni, fissava udienza innanzi al Collegio per l'11 novembre 2025, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termini sino al 4 novembre 2025 per note conclusionali e sino all'udienza per il deposito delle note scritte sostitutive.
Depositate le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 11 novembre 2025.
Il motivo di appello, seppure formalmente unico, è articolato in plurime censure.
La lamenta anzitutto come il Tribunale avesse errato nell'identificare l'oggetto del giudizio. Parte_1
Parte attrice, infatti, lungi dal voler formulare una mera critica alla consulenza, assume di avere esercitato azione specifica nei riguardi dell' al fine di far valere la responsabilità della consulente CP_1 per non aver applicato l'ordinaria diligenza e perizia tecnica nell'esecuzione del proprio incarico e per aver conseguentemente arrecato un pregiudizio ai propri danni. Ciononostante, il giudice di primo grado nella sentenza appellata ha ignorato tutte le specifiche accuse in questo modo formulate.
L'errata identificazione del thema decidendum quindi ha portato ad una valutazione distorta dell'oggetto di causa e ha privato l'appellante della possibilità di vedere adeguatamente esaminata la propria richiesta.
Quanto alla seconda censura, l'appellante ribadiva che il giudizio avrebbe dovuto riguardare l'incarico affidato alla al fine di dimostrare gli errori della consulenza medesima. CP_1
pagina 8 di 11 Sostiene la difesa della , infatti, come sul piano scientifico e della diligenza dovuta Parte_1 nell'adempimento della prestazione, quell'incarico non fosse stato svolto in modo diligente, corretto e completo da parte della convenuta.
Ritiene peraltro che, se la dott.ssa avesse svolto correttamente il proprio compito, con sufficiente CP_1 grado di probabilità avrebbe determinato un risultato differente ed avrebbe impedito l'evento dannoso, dato che le prove agli atti avevano dimostrato come le firme sulle fideiussioni non potevano essere state apposte dalla , che neppure era in banca il giorno in esse indicato. Parte_1
L'atto di appello è infondato in tutte le sue articolazioni e la sentenza di primo grado deve pertanto essere integralmente confermata.
La prima doglianza con cui la si duole dell'errata individuazione da parte del giudice di Parte_1 primo grado dell'oggetto del processo non merita accoglimento perché priva di fondamento sotto plurimi aspetti.
Innanzitutto, l'argomentazione dell'appellante sul punto è intrinsecamente contraddittoria considerando che alla premessa di non volere contestare l'esito del giudizio della consulenza tecnica a firma della dott.ssa fa poi seguire la richiesta di accertare e dichiarare la falsità delle fideiussioni. CP_1
Si legge testualmente, infatti, nelle conclusioni formulate in primo grado, poi ribadite in calce all'atto di appello “Piaccia all'Ill.mo giudice adito, nel merito: accertare e dichiarare la falsità dei documenti
“fideiussioni” asseritamente ritenuto firmato dalla parte attrice (all. 1 alla citazione), perché provato scientificamente e documentalmente, nonché a mezzo testi, che non poteva essere stata, così come non lo è stata, la sig.ra a firmare il documento di cui è causa né la stessa ha mai voluto firmare Parte_1 un atto fideiussorio”.
È evidente come una simile contraddizione logica, prima ancora che giuridica, basti a questa Corte per poter escludere che il giudice di primo grado abbia equivocato ad interpretare l'azione proposta da e ritenere, al contrario, che vi sia perfetta corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Parte_1
In ogni caso alla medesima conclusione si giungerebbe anche seguendo, per mera ipotesi, la ricostruzione prospettata nel gravame, che comunque, si ribadisce, risulta in contrasto con quanto esplicitamente richiesto dall'appellante.
Occorre rilevare, infatti, come manchino i presupposti per poter muovere un rimprovero nei confronti della dott.ssa a titolo di responsabilità civile in quanto, volendo seguire il ragionamento CP_1 dell'appellante, se per valutare detta responsabilità si prescindesse dall'esito della consulenza si pagina 9 di 11 arriverebbe necessariamente ad escludere che la condotta della consulente abbia potuto arrecare un danno alla . Parte_1
In altri termini, se cioè fosse vero che non era intenzione di parte attrice contestare il risultato della consulenza tecnica eseguita dalla dott.ssa perché trattasi di un profilo non più censurabile, e che CP_1 quindi nel giudizio per valutare la responsabilità civile della consulente poteva anche darsi per assodata l'autenticità delle firme, evidentemente nessuna condotta a questa riferibile avrebbe potuto assumere una connotazione pregiudizievole per la parte.
A venire meno sarebbe, quindi, il profilo di danno che è un elemento costitutivo della responsabilità invocata dall'appellante, non essendo a tal fine sufficiente la generica prospettazione formulata nel gravame di una condotta asseritamente negligente della CP_1
Del resto, il danno che la lamenta è un danno strettamente collegato all'accertamento Parte_1 dell'autenticità delle fideiussioni di cui si discute, posto che è tale accertamento che ha visto la parte soccombere nel giudizio in cui la consulenza è stata espletata e in quello per querela di falso successivamente instaurato ed è da tale soccombenza che origina il pregiudizio di cui si lamenta.
La seconda doglianza, presenta profili di inammissibilità, e risulta comunque infondata e non può essere accolta.
Nello specifico l'appellante non si confronta con le rationes decidendi in forza delle quali il Tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda della nel primo grado di giudizio. Parte_1
In primo luogo, il gravame nulla dice con riguardo alla mancata contestazione delle risultanze tecniche cui era pervenuta la consulente nelle sedi indicate dal primo giudice.
In secondo luogo, omette di indicare quali siano i profili di colpa attribuibili alla condotta della CP_1
A parte l'astratta contestazione della mancata diligenza prestata nell'esecuzione dell'incarico, infatti, la non fornisce elementi concreti che possano legittimamente fondare la pretesa risarcitoria Parte_1 avanzata con il presente giudizio.
Invero, l'unico elemento evidenziato dall'appellante, vale a dire la presenza sul luogo di lavoro nella medesima data indicata sulle fideiussioni, non può assumere di per sé rilevanza alcuna perché, come ha correttamente osservato il giudice di primo grado, la ben avrebbe potuto sottoscrivere tali Parte_1 documenti prima o dopo l'orario di lavoro.
In ogni caso una simile circostanza non può considerarsi un profilo di cui la dott.ssa avrebbe CP_1 dovuto tenere conto nelle sue valutazioni, trattandosi di elementi che nulla hanno a che vedere con le competenze tecnico scientifiche richiestegli per l'esecuzione del suo incarico.
pagina 10 di 11 Per le ragioni che precedono l'appello proposto da deve essere respinto. Parte_1
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei CP_1 parametri medi di cui al DM n.147 del 2022, in base allo scaglione di valore applicabile (da euro
52.001 ad euro 260.000) per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza;
Parte_1
b) condanna l'appellante al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali CP_1 di questo grado di appello, liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Presidente est. Dott. Carlo Maddaloni
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Matilde Baldi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 420/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA VARESINA 201 COMO presso lo studio dell'avv. MINASI DELLA ROCCA
ALBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CP_1 C.F._2
MELCHIORRE GIOIA, 88 20125 MILANO presso lo studio dell'avv. LIMUTI
WILLIAM, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
piaccia a codesta Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza nr. 6737/2024 emessa in data 4 luglio 2024 dal Tribunale di Milano, nel procedimento n. 38350/2021
R.G. qui oggetto di impugnazione, non notificata,
Nel merito: accertare e dichiarare la falsità dei documenti “fideiussioni” asseritamente ritenuto firmato dalla parte attrice (all. 1), perché provato documentalmente ed a mezzo testi che non poteva essere stata la sig.ra a Parte_1
firmare il documento di cui è causa né la stessa ha mai voluto firmare un atto fideiussorio;
conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta relativamente alla CTU espletata nel giudizio innanzi al Tribunale di
Milano con R.G. nr. 48001/2010, ex artt. 64 cod. proc. civ. e dagli artt. 1218, 1176,
2043 e segg. 2236 cod. civ. ed in ragione di ciò condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla SI.ra , quantificati Parte_1
in euro 150.000 o in quella diversa somma accertata in corso di causa.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre oneri come per legge.
In via istruttoria: con riserva di integrare e precisare le domande, nei termini di legge, si chiede da subito la produzione dei documenti originali posti in contestazione ex art. 210 c.p.c. essendo nell'esclusiva disponibilità della convenuta, nonché l'ammissione dei seguenti capi di prova:
1. Vero è che l'ingresso e l'uscita dal reparto della struttura di CP_2
pagina 2 di 11 Milano sono controllati da tesserino magnetico?;
2. Vero è che è impossibile uscire dall'istituto dove lavora la sig. Parte_1
senza prima vidimare il tesserino?;
3. Vero è che i tabulati prodotti in giudizio (allegato 4) e sostituenti i cartellini delle presenze utilizzati negli anni di riferimento, tali 2004 e 2006 sono autentici?;
Si indicano a testi:
1. (Responsabile della sig.ra ); CP_3 Parte_1
2. (Primario, negli anni di interesse tali 2004 e 2006, del Controparte_4
dipartimento in cui la sig.ra lavora). Parte_1
Per CP_1
nel merito in via preliminare e pregiudiziale: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado di giudizio del Tribunale di Milano nr. 6737/2024 per i motivi tutti dedotti nella presente comparsa;
nel merito : dichiarare manifestamente inammissibile l'appello notificato da controparte e comunque, dichiarare infondati i motivi di gravame proposti, e, conseguentemente, rigettare le domande svolte da parte appellante, con la totale conferma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano nr. 6737/2024 ; pronunciare ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso;
col favore del compenso del presente grado di giudizio di appello, ivi compresi oneri e accessori come per legge, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%.
In via Istruttoria:
Per la denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di disporre la remissione pagina 3 di 11 della causa in istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie tutte dedotte nel corso del primo grado di giudizio che qui debbono intendersi integralmente ritrascritte;
Rigettare ogni ulteriore e diversa istanza ex adverso formulata da parte attrice appellante;
Con vittoria di diritti ed onorari di causa rifusi.
pagina 4 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, per sentirne Parte_1 CP_1 accertata la responsabilità civile ex artt. 64 c.p.c. e 1218, 1176 e 2043 c.c. e ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di euro 150.000, in conseguenza della ipotizzata condotta negligente da quest'ultima perpetrata nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in un processo civile.
Il presente giudizio, infatti, traeva origine da altra vicenda processuale che aveva interessato le parti il cui iter può essere così sintetizzato.
Con il decreto ingiuntivo 11907/2010 l'Istituto di Credito Bcc Banca di Credito Cooperativo di Inzago del Tribunale di Milano aveva ingiunto a il pagamento delle somme dal primo Parte_1 vantate in conseguenza della chiusura del contratto di conto corrente intestato a Computer Top s.r.l. ma di cui la stessa risultava essere garante in forza di n. 2 fideiussioni.
Al predetto decreto si erano ritualmente opposti la , unitamente al marito quale legale Parte_1 rappresentante della Computer Top s.r.l. e formalmente intestatario del contratto di conto corrente, instaurando il conseguente giudizio di cognizione.
In tale sede aveva smentito di essere garante del conto corrente e aveva conseguentemente Parte_1 chiesto il rigetto delle pretese avanzate dall'Istituto di Credito.
In particolare, la debitrice ingiunta aveva negato di aver mai firmato alcuna garanzia e aveva disconosciuto la firma apposta sulle fideiussioni fatte valere dalla creditrice si che il giudice, a fronte della istanza di verificazione della controparte, aveva nominato ai sensi dell'art. 214 c.c. la ctu dott.ssa per verificarne la autenticità. CP_1
All'esito della consulenza grafologica, che aveva concluso per l'autenticità delle firme, il procedimento di opposizione all'ingiunzione si era concluso con la condanna della al pagamento integrale Parte_1 della somma richiesta in favore dell'Istituto di Credito sulla base delle sole garanzie prestate.
La LI aveva nuovamente contestato le conclusioni della consulenza instaurando in via principale un procedimento per querela di falso ex artt. 210 e ss c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Monza.
Anche tale giudizio, tuttavia, si era concluso con l'affermazione dell'autenticità delle sottoscrizioni e nello stesso senso si era espressa altresì la Corte d'Appello di Milano successivamente adita.
In conseguenza dell'iter processuale descritto, in particolare dell'esito negativo del procedimento di verifica basato esclusivamente sulla consulenza tecnica compiuta dalla dott.ssa la CP_1 Parte_1 pagina 5 di 11 lamentava di aver subito un danno di cui chiamava a rispondere la consulente invocando la responsabilità civile del c.t.u. disciplinata dagli artt. 64 c.p.c. e artt. 1218, 1176, 2043 c.c.
Assumeva infatti la come la dott.ssa nell'espletare la suddetta consulenza avesse Parte_1 CP_1 commesso degli errori, fornendo al primo giudice considerazioni tautologiche e a volte apodittiche che avevano portato all'esito negativo di cui sopra.
In primo luogo, la consulente non avrebbe tenuto conto delle originarie dimensioni della firma e delle conseguenti peculiarità grafiche della sottoscrizione.
Emergeva dalle due memorie critiche prodotte dall'attrice a firma dei dottori del 2014 Per_1 Per_2
e 2021 come le firme oggetto di verifica fossero caratterizzate da un andamento lento non rinvenibile nelle firme autentiche e presentassero stacchi tra le lettere assenti nelle firme comparative nelle quali era invece riscontrabile una buona velocità di esecuzione e il tracciato grafico era scorrevole e sciolto nel procedere verso destra.
In secondo luogo, la consulente avrebbe omesso di confrontarsi con una circostanza fattuale, cioè, che la sarebbe stata nell'impossibilità materiale e fisica di sottoscrivere le due fideiussioni, Parte_1 avendo dimostrato con la produzione del cartellino delle presenze che nell'ora e nel luogo indicati sulle scritture la stessa si trovasse sul luogo di lavoro.
Sulla scorta di tali considerazioni la avanzava la pretesa risarcitoria di cui in premessa, Parte_1 rapportando l'ammontare dei danni, oltre alla condanna al pagamento del saldo del conto corrente garantito pari ad euro 116.204,27 oltre interessi moratori, anche alle spese legali dalla stessa sostenute pari ad euro 15.000 per il procedimento per ingiunzione e complessivi euro 14.600 per l'ulteriore procedimento per querela di falso conclusosi sia in primo che in secondo grado in senso a lei sfavorevole.
Si costituiva ritualmente negando l'asserita condotta negligente e chiedendo il rigetto CP_1 delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6737/2024 pubblicata il 04-07-2024, rigettava la domanda proposta da nei confronti di condannandola alle spese processuali in Parte_1 CP_1 favore della convenuta, oltre al pagamento di una somma a titolo di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.
3. c.p.c.
Dopo aver premesso che la responsabilità del c.t.u. ex art. 64 c.p.c. sorge ogni qualvolta il danno lamentato sia conseguenza di una condotta colposa violativa dei doveri connessi all'ufficio e che detta pagina 6 di 11 responsabilità sia riconducibile allo schema di quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il giudice di primo grado assumeva come fosse onere dell'attrice provare la sussistenza degli elementi costitutivi.
Il tribunale riteneva che le censure di negligenza avanzate con l'atto di citazione da parte dell'attrice fossero esclusivamente finalizzate a contestare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni fatte valere dall'Istituto di credito nell'ambito del procedimento di ingiunzione. Anche
l'instaurazione del procedimento ex art. 221 c.p.c. innanzi al Tribunale di Monza, proseguito anche in grado di appello, deponeva nello stesso senso.
Secondo il primo giudice le stesse censure avrebbero dovuto essere formulate nell'ambito del giudizio ove la dott.ssa era stata nominata consulente tecnico, senonché era emerso come in quella sede CP_1 le conclusioni della perizia non fossero state oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti.
Per di più la non aveva nemmeno impugnato la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
n.632/2013 che si fondava esclusivamente sulla consulenza della e che per questo era divenuta CP_1 irrevocabile, perdendo in questo modo ogni opportunità di mettere in discussione le risultanze tecniche della consulente.
Osservava ancora nel merito il giudice di primo grado come la parte attrice non avesse fornito alcun elemento idoneo a far dubitare della correttezza dell'operato della consulente e a far ritenere ipotizzabile una condotta negligente o imperita della CP_1
Il Tribunale riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sulla , a ciò non bastando la Parte_1 mera allegazione in giudizio delle due memorie critiche a firma dei dottori Per_1 Per_2
Del resto, il Tribunale di Milano nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva valutato l'iter logico seguito dalla c.t.u., apprezzandone la fondatezza, per poi trarre le proprie conclusioni tecniche sulla base di una valutazione pur stringata ma esaustiva, tanto che le parti in quella sede non avevano nemmeno contestato il contenuto dell'elaborato peritale.
Evidenziava, inoltre, il primo giudice come fosse privo di fondamento il secondo profilo di negligenza contestato alla dott.ssa nella specie l'essersi disinteressata delle circostanze fattuali relative al CP_1 momento della firma (quali la presenza della sul luogo di lavoro il giorno in cui le Parte_1 fideiussioni erano state siglate), non solo perché le suddette circostanze esulavano dal perimetro di competenze affidate alla consulente, cui spettava soltanto un giudizio tecnico in materia grafologica, ma anche perché non potevano escludere con evidenza che le firme sulle due fideiussioni fossero autentiche.
pagina 7 di 11 Il Tribunale, ritenuta l'oggettiva manifesta infondatezza della domanda proposta dall'attrice, valorizzata altresì la serie di procedimenti instaurati pretestuosamente al fine di riproporre la propria originaria domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione di cui alle suddette fideiussioni, riconosceva in capo alla una condotta abusiva del processo tale da fondare il riconoscimento Parte_1 della responsabilità ex art. 96 c. 3 c.p.c. e la conseguente condanna al pagamento in favore della convenuta di una somma pari all'importo del compenso liquidato a titolo di spese processuale.
Detta sentenza è stata impugnata da , che ne chiede la riforma con l'accoglimento Parte_1 della domanda proposta in primo grado in forza di un unico motivo di appello.
Con comparsa di costituzione e risposta si è ritualmente costituita in giudizio eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e chiedendone comunque il rigetto anche nel merito.
All'udienza di prima comparizione del 21 ottobre 2025, il consigliere istruttore, ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fatte precisare le conclusioni, fissava udienza innanzi al Collegio per l'11 novembre 2025, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termini sino al 4 novembre 2025 per note conclusionali e sino all'udienza per il deposito delle note scritte sostitutive.
Depositate le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 11 novembre 2025.
Il motivo di appello, seppure formalmente unico, è articolato in plurime censure.
La lamenta anzitutto come il Tribunale avesse errato nell'identificare l'oggetto del giudizio. Parte_1
Parte attrice, infatti, lungi dal voler formulare una mera critica alla consulenza, assume di avere esercitato azione specifica nei riguardi dell' al fine di far valere la responsabilità della consulente CP_1 per non aver applicato l'ordinaria diligenza e perizia tecnica nell'esecuzione del proprio incarico e per aver conseguentemente arrecato un pregiudizio ai propri danni. Ciononostante, il giudice di primo grado nella sentenza appellata ha ignorato tutte le specifiche accuse in questo modo formulate.
L'errata identificazione del thema decidendum quindi ha portato ad una valutazione distorta dell'oggetto di causa e ha privato l'appellante della possibilità di vedere adeguatamente esaminata la propria richiesta.
Quanto alla seconda censura, l'appellante ribadiva che il giudizio avrebbe dovuto riguardare l'incarico affidato alla al fine di dimostrare gli errori della consulenza medesima. CP_1
pagina 8 di 11 Sostiene la difesa della , infatti, come sul piano scientifico e della diligenza dovuta Parte_1 nell'adempimento della prestazione, quell'incarico non fosse stato svolto in modo diligente, corretto e completo da parte della convenuta.
Ritiene peraltro che, se la dott.ssa avesse svolto correttamente il proprio compito, con sufficiente CP_1 grado di probabilità avrebbe determinato un risultato differente ed avrebbe impedito l'evento dannoso, dato che le prove agli atti avevano dimostrato come le firme sulle fideiussioni non potevano essere state apposte dalla , che neppure era in banca il giorno in esse indicato. Parte_1
L'atto di appello è infondato in tutte le sue articolazioni e la sentenza di primo grado deve pertanto essere integralmente confermata.
La prima doglianza con cui la si duole dell'errata individuazione da parte del giudice di Parte_1 primo grado dell'oggetto del processo non merita accoglimento perché priva di fondamento sotto plurimi aspetti.
Innanzitutto, l'argomentazione dell'appellante sul punto è intrinsecamente contraddittoria considerando che alla premessa di non volere contestare l'esito del giudizio della consulenza tecnica a firma della dott.ssa fa poi seguire la richiesta di accertare e dichiarare la falsità delle fideiussioni. CP_1
Si legge testualmente, infatti, nelle conclusioni formulate in primo grado, poi ribadite in calce all'atto di appello “Piaccia all'Ill.mo giudice adito, nel merito: accertare e dichiarare la falsità dei documenti
“fideiussioni” asseritamente ritenuto firmato dalla parte attrice (all. 1 alla citazione), perché provato scientificamente e documentalmente, nonché a mezzo testi, che non poteva essere stata, così come non lo è stata, la sig.ra a firmare il documento di cui è causa né la stessa ha mai voluto firmare Parte_1 un atto fideiussorio”.
È evidente come una simile contraddizione logica, prima ancora che giuridica, basti a questa Corte per poter escludere che il giudice di primo grado abbia equivocato ad interpretare l'azione proposta da e ritenere, al contrario, che vi sia perfetta corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Parte_1
In ogni caso alla medesima conclusione si giungerebbe anche seguendo, per mera ipotesi, la ricostruzione prospettata nel gravame, che comunque, si ribadisce, risulta in contrasto con quanto esplicitamente richiesto dall'appellante.
Occorre rilevare, infatti, come manchino i presupposti per poter muovere un rimprovero nei confronti della dott.ssa a titolo di responsabilità civile in quanto, volendo seguire il ragionamento CP_1 dell'appellante, se per valutare detta responsabilità si prescindesse dall'esito della consulenza si pagina 9 di 11 arriverebbe necessariamente ad escludere che la condotta della consulente abbia potuto arrecare un danno alla . Parte_1
In altri termini, se cioè fosse vero che non era intenzione di parte attrice contestare il risultato della consulenza tecnica eseguita dalla dott.ssa perché trattasi di un profilo non più censurabile, e che CP_1 quindi nel giudizio per valutare la responsabilità civile della consulente poteva anche darsi per assodata l'autenticità delle firme, evidentemente nessuna condotta a questa riferibile avrebbe potuto assumere una connotazione pregiudizievole per la parte.
A venire meno sarebbe, quindi, il profilo di danno che è un elemento costitutivo della responsabilità invocata dall'appellante, non essendo a tal fine sufficiente la generica prospettazione formulata nel gravame di una condotta asseritamente negligente della CP_1
Del resto, il danno che la lamenta è un danno strettamente collegato all'accertamento Parte_1 dell'autenticità delle fideiussioni di cui si discute, posto che è tale accertamento che ha visto la parte soccombere nel giudizio in cui la consulenza è stata espletata e in quello per querela di falso successivamente instaurato ed è da tale soccombenza che origina il pregiudizio di cui si lamenta.
La seconda doglianza, presenta profili di inammissibilità, e risulta comunque infondata e non può essere accolta.
Nello specifico l'appellante non si confronta con le rationes decidendi in forza delle quali il Tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda della nel primo grado di giudizio. Parte_1
In primo luogo, il gravame nulla dice con riguardo alla mancata contestazione delle risultanze tecniche cui era pervenuta la consulente nelle sedi indicate dal primo giudice.
In secondo luogo, omette di indicare quali siano i profili di colpa attribuibili alla condotta della CP_1
A parte l'astratta contestazione della mancata diligenza prestata nell'esecuzione dell'incarico, infatti, la non fornisce elementi concreti che possano legittimamente fondare la pretesa risarcitoria Parte_1 avanzata con il presente giudizio.
Invero, l'unico elemento evidenziato dall'appellante, vale a dire la presenza sul luogo di lavoro nella medesima data indicata sulle fideiussioni, non può assumere di per sé rilevanza alcuna perché, come ha correttamente osservato il giudice di primo grado, la ben avrebbe potuto sottoscrivere tali Parte_1 documenti prima o dopo l'orario di lavoro.
In ogni caso una simile circostanza non può considerarsi un profilo di cui la dott.ssa avrebbe CP_1 dovuto tenere conto nelle sue valutazioni, trattandosi di elementi che nulla hanno a che vedere con le competenze tecnico scientifiche richiestegli per l'esecuzione del suo incarico.
pagina 10 di 11 Per le ragioni che precedono l'appello proposto da deve essere respinto. Parte_1
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei CP_1 parametri medi di cui al DM n.147 del 2022, in base allo scaglione di valore applicabile (da euro
52.001 ad euro 260.000) per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza;
Parte_1
b) condanna l'appellante al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali CP_1 di questo grado di appello, liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Presidente est. Dott. Carlo Maddaloni
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Matilde Baldi
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