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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 1208/2024 promosso con ricorso depositato da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Angelina Parte_1 C.F._1
Bruno, elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa sito in Lissone, via PR Giuliani, 12,
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Baldon, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore in Noventa Padovana, (PD), Via
Risorgimento, 14
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per la ricorrente e per il resistente:
“affidamento condiviso;
assegnazione della casa familiare al resistente;
residenza anagrafica e collocamento prevalente delle figlie presso la madre, nell'immobile che la stessa condurrà in locazione, appena avrà rinvenuto l'appartamento necessario;
salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei seguenti momenti: due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30, salvo uno dei due pomeriggi in cui le minori pernotteranno dal padre, che le
1 riaccompagnerà a scuola il mattino seguente, in difetto di diverso accordo tra le parti tali pomeriggi
saranno nei giorni di martedì e mercoledì, con pernottamento il martedì; nelle settimane in cui le minori staranno il fine settimana con la madre, allora pernotteranno dal padre sia il martedì, che il mercoledì; negli altri tre pomeriggi, il padre o i nonni paterni andranno a prendere le figlie all'uscita di scuola, e le terrà fino alle 17.30, quando la madre le andrà a prendere a casa del padre o all'uscita dell'attività sportiva;
poi a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00, fino alla domenica sera alle ore 20.30, compresa la cena;
7 giorni durante vacanze natalizie, 3 giorni a
Pasqua, 3 giorni a Carnevale;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio;
l'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito al 100% dalla madre che potrà farne richiesta in via autonoma, anche senza il Parte_1
consenso del padre delle minori;
a partire dal momento di rilascio della casa familiare da parte della qualora non fosse ancora stato accreditato l'assegno unico universale alla madre Pt_1
nella nuova misura prevista e auspicata non inferiore ai 580,00 euro totali (assegno che la madre chiederà in via autonoma in via immediata), il padre verserà alla stessa non solo l'intero importo attuale dell'assegno unico (188,00 euro), ma anche 250,00 euro al mese entro il giorno 25 a titolo di mantenimento delle figlie minori, versamento che cesserà o neppure maturerà nel momento in cui la ricorrente percepirà ella stessa l'assegno unico per le figlie nella misura prevista e auspicata;
i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento delle figlie minori, nei tempi di rispettiva permanenza presso gli stessi;
il verserà tutti i mesi, a partire dalla sottoscrizione CP_1
del contratto di locazione da parte della entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di Pt_1
euro 500,00 ogni mese, a titolo di contributo al pagamento di un canone di locazione di immobile che accolga la e le tre figlie;
il padre sosterrà il 60% delle spese straordinarie, secondo le Pt_1
seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)
2 corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Spese di lite compensate.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19-7-2024 ha evocato in giudizio il convivente Parte_1 [...]
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori CP_1
Per_
e nate rispettivamente in data 28.4.2014, 20.7.2016 e 25.7.2021, oltre a Per_1 Per_3
determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita e delle condizioni economiche del loro mantenimento.
La ricorrente ha formulato la domanda di affidamento congiunto con collocazione presso la propria residenza, l'assegnazione della casa coniugale a sé, quella di previsione del diritto di visita infrasettimanale del padre, quello inerente le festività natalizie e quelle pasquali, di ventuno giorni durante le ferie estive.
La ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento di una somma non inferiore a euro 1.000,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT) e di compartecipare al settanta per cento alle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, ricreative e ludiche in adesione a quelle indicate dal protocollo per le spese vigente presso il Tribunale di Rovigo e da effettuarsi nell'interesse delle bimbe.
Ha chiesto, infine, di poter incassare integralmente l'importo erogato dall' a titolo di assegno CP_2
unico universale.
La ricorrente ha allegato di percepire la somma mensile di euro 1.600,00 circa.
Il regolarmente citato in giudizio, si è costituito in giudizio ed ha contestato la CP_3
ricostruzione in fatto operata dalla convivente, attestando il suo impegno e la dedizione nella cura delle figlie (che accompagna a scuola e accudisce nei pomeriggi); ha comprovato di avere cessato l'attività di libero professionista e intermediario immobiliare. Ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale (in comproprietà con il fratello e ad uso promiscuo con i propri genitori) quale luogo ove potere continuare a convivere con le figlie;
il collocamento delle minori in via alternata e paritaria presso ciascuno dei due genitori, con obbligo di costoro di provvedere in via diretta al loro
3 mantenimento;
ha propugnato di compartecipare alle spese straordinarie in misura pari al settanta per cento del totale delle stesse e la equa ripartizione delle somme percepite a titolo di assegno unico universale.
Ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di euro 1.530.00 circa, oltre al canone di locazione di un immobile sito in Montagnana, mediante il quale tacita le spese di gestione e la rata del mutuo acceso per il suo acquisto.
Con decreto del 24.7.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato il quale, fissata l'udienza di comparizione delle parti e date le disposizioni di cui all'art. 473bis 11 cpc, con ordinanza del
30.11.2024 ha disposto a carico delle parti l'onere di allegare documentazione comprovante la singola posizione patrimoniale dei contraddittori.
All'udienza di comparizione delle parti, attesa la natura del giudizio e le questioni oggetto di effettivo contraddire, il giudice ha formulato proposta conciliativa, accettata dalle parti che hanno, quindi contestualmente e congiuntamente precisato le conclusioni, rinunciando ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc.
La causa è stata perciò assegnata in decisione al collegio.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza non può proseguire, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Viste anche le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paia adeguato a garantire alle figlie l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
4 Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla
Per_ crescita serena ed equilibrata delle giovani , e obiettivo prioritario e comune dei Per_1 Per_3
genitori; essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio del 7.01.2025
Si comunichi. il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 1208/2024 promosso con ricorso depositato da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Angelina Parte_1 C.F._1
Bruno, elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa sito in Lissone, via PR Giuliani, 12,
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Baldon, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore in Noventa Padovana, (PD), Via
Risorgimento, 14
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per la ricorrente e per il resistente:
“affidamento condiviso;
assegnazione della casa familiare al resistente;
residenza anagrafica e collocamento prevalente delle figlie presso la madre, nell'immobile che la stessa condurrà in locazione, appena avrà rinvenuto l'appartamento necessario;
salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei seguenti momenti: due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30, salvo uno dei due pomeriggi in cui le minori pernotteranno dal padre, che le
1 riaccompagnerà a scuola il mattino seguente, in difetto di diverso accordo tra le parti tali pomeriggi
saranno nei giorni di martedì e mercoledì, con pernottamento il martedì; nelle settimane in cui le minori staranno il fine settimana con la madre, allora pernotteranno dal padre sia il martedì, che il mercoledì; negli altri tre pomeriggi, il padre o i nonni paterni andranno a prendere le figlie all'uscita di scuola, e le terrà fino alle 17.30, quando la madre le andrà a prendere a casa del padre o all'uscita dell'attività sportiva;
poi a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00, fino alla domenica sera alle ore 20.30, compresa la cena;
7 giorni durante vacanze natalizie, 3 giorni a
Pasqua, 3 giorni a Carnevale;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio;
l'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito al 100% dalla madre che potrà farne richiesta in via autonoma, anche senza il Parte_1
consenso del padre delle minori;
a partire dal momento di rilascio della casa familiare da parte della qualora non fosse ancora stato accreditato l'assegno unico universale alla madre Pt_1
nella nuova misura prevista e auspicata non inferiore ai 580,00 euro totali (assegno che la madre chiederà in via autonoma in via immediata), il padre verserà alla stessa non solo l'intero importo attuale dell'assegno unico (188,00 euro), ma anche 250,00 euro al mese entro il giorno 25 a titolo di mantenimento delle figlie minori, versamento che cesserà o neppure maturerà nel momento in cui la ricorrente percepirà ella stessa l'assegno unico per le figlie nella misura prevista e auspicata;
i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento delle figlie minori, nei tempi di rispettiva permanenza presso gli stessi;
il verserà tutti i mesi, a partire dalla sottoscrizione CP_1
del contratto di locazione da parte della entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di Pt_1
euro 500,00 ogni mese, a titolo di contributo al pagamento di un canone di locazione di immobile che accolga la e le tre figlie;
il padre sosterrà il 60% delle spese straordinarie, secondo le Pt_1
seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)
2 corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Spese di lite compensate.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19-7-2024 ha evocato in giudizio il convivente Parte_1 [...]
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulle figlie minori CP_1
Per_
e nate rispettivamente in data 28.4.2014, 20.7.2016 e 25.7.2021, oltre a Per_1 Per_3
determinazione delle modalità di esercizio del diritto di visita e delle condizioni economiche del loro mantenimento.
La ricorrente ha formulato la domanda di affidamento congiunto con collocazione presso la propria residenza, l'assegnazione della casa coniugale a sé, quella di previsione del diritto di visita infrasettimanale del padre, quello inerente le festività natalizie e quelle pasquali, di ventuno giorni durante le ferie estive.
La ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento di una somma non inferiore a euro 1.000,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT) e di compartecipare al settanta per cento alle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, ricreative e ludiche in adesione a quelle indicate dal protocollo per le spese vigente presso il Tribunale di Rovigo e da effettuarsi nell'interesse delle bimbe.
Ha chiesto, infine, di poter incassare integralmente l'importo erogato dall' a titolo di assegno CP_2
unico universale.
La ricorrente ha allegato di percepire la somma mensile di euro 1.600,00 circa.
Il regolarmente citato in giudizio, si è costituito in giudizio ed ha contestato la CP_3
ricostruzione in fatto operata dalla convivente, attestando il suo impegno e la dedizione nella cura delle figlie (che accompagna a scuola e accudisce nei pomeriggi); ha comprovato di avere cessato l'attività di libero professionista e intermediario immobiliare. Ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale (in comproprietà con il fratello e ad uso promiscuo con i propri genitori) quale luogo ove potere continuare a convivere con le figlie;
il collocamento delle minori in via alternata e paritaria presso ciascuno dei due genitori, con obbligo di costoro di provvedere in via diretta al loro
3 mantenimento;
ha propugnato di compartecipare alle spese straordinarie in misura pari al settanta per cento del totale delle stesse e la equa ripartizione delle somme percepite a titolo di assegno unico universale.
Ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di euro 1.530.00 circa, oltre al canone di locazione di un immobile sito in Montagnana, mediante il quale tacita le spese di gestione e la rata del mutuo acceso per il suo acquisto.
Con decreto del 24.7.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato il quale, fissata l'udienza di comparizione delle parti e date le disposizioni di cui all'art. 473bis 11 cpc, con ordinanza del
30.11.2024 ha disposto a carico delle parti l'onere di allegare documentazione comprovante la singola posizione patrimoniale dei contraddittori.
All'udienza di comparizione delle parti, attesa la natura del giudizio e le questioni oggetto di effettivo contraddire, il giudice ha formulato proposta conciliativa, accettata dalle parti che hanno, quindi contestualmente e congiuntamente precisato le conclusioni, rinunciando ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc.
La causa è stata perciò assegnata in decisione al collegio.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza non può proseguire, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Viste anche le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paia adeguato a garantire alle figlie l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
4 Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla
Per_ crescita serena ed equilibrata delle giovani , e obiettivo prioritario e comune dei Per_1 Per_3
genitori; essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio del 7.01.2025
Si comunichi. il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
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