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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 722 del 2023
TRA
in Parte_1 persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino,
APPELLANTE
E
, in proprio e quale genitore esercente la potestà sui Controparte_1 minori e , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Persona_1 Persona_2
Giancarlo Cillo e Giovanni Martellotta.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 18.07.2022 ed iscritto al R.G.
n. 7760/2022, – premesso che, con decreto di omologa del Controparte_1
09.11.2018, era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della pensione di inabilità del de cuius , a far data dal Persona_3
08.03.2016 e che l'Istituto previdenziale non aveva liquidato la prestazione dedotta in giudizio, nonostante la rituale notifica del decreto – conveniva in
1 giudizio l chiedendo al Tribunale di Bari una pronuncia di accoglimento Pt_1 delle seguenti conclusioni: “accerti e dichiari il diritto alla liquidazione della pensione ordinaria di inabilità ai sensi dell'art. 2 della L. 222/84 in favore del dante causa, sig.
, dal 01.04.2016, in misura pari ad euro 561,76= mensili ovvero nella Persona_3 maggiore/minore somma accertata (ai sensi dell'art. 152 u.c. disp.att.c.p.c. il valore dalla controversia è pari ad €uro 73.028,80 ex art. 13, II° co. c.p.c.= [561,76*13*10]); - condanni l' in persona del Presidente Parte_1 pro tempore, a corrispondere in favore dell'odierna ricorrente la maggior somma spettante sulla pensione del dante causa dal 01.04 al 31.12 del 2016 e la conseguente riliquidazione della pensione di reversibilità cat. SO nr. 20091850 dal 01.01.2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
- condanni la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c. ovvero nella denegata ipotesi di rigetto dichiari integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c. giusta dichiarazione della parte in atti, da ritenersi parte integrante delle conclusioni”.
2. Si costituiva in giudizio l' deducendo l'inammissibilità ed Pt_1 improponibilità del ricorso, per carenza della domanda amministrativa finalizzata all'erogazione della pensione di inabilità e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
3. Con sentenza n.1278/2023 del 03.05.2023, il Tribunale di Bari-
Sezione Lavoro ha così definito la controversia: “- Accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva, accerta il diritto della parte istante alla liquidazione della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della L. 222/84 con decorrenza dal 01.04.2016 alla data del decesso del de cuius in misura pari ad € 561,76 mensili, con condanna Persona_3 dell' al pagamento delle differenze a tal titolo dovute;
- Compensa le spese processuali Pt_1 nella misura di ½, con condanna della parte convenuta al pagamento in favore dell'odierna parte ricorrente della residua metà che si liquida in € 1.200,00, oltre al rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato
l'anticipazione”.
In particolare, pur dando atto della mancata presentazione, da parte dell'assistito, di specifica domanda amministrativa avente ad oggetto la prestazione richiesta (pensione di inabilità), ha ritenuto tardiva la relativa eccezione di improponibilità, rilevando che l' avrebbe dovuto sollevarla nel Pt_1
2 corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo e, al più tardi, in sede di dissenso.
Richiamata giurisprudenza di legittimità, ha, infatti, osservato, che, seppur la preventiva proposizione di domanda amministrativa costituisca un presupposto dell'azione giudiziaria, a pena di improponibilità della stessa, è possibile esaminare gli aspetti preliminari relativi ai presupposti processuali e alle condizioni dell'azione solo in sede di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c..
Tanto premesso, ha dato atto, alla luce della documentazione in atti, della sussistenza nella fattispecie dei requisiti socio-reddituali e contributivi richiesti ai fini del riconoscimento, in capo all'originario dante causa, della pensione di inabilità, pervenendo quindi all'accoglimento della relativa domanda di pagamento, mancando la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi di parte.
Quanto alla distinta richiesta di rideterminazione della pensione di reversibilità cat. SO n.20091850, proposta dalla iure proprio per la prima P_ volta nell'ambito del presente giudizio, ha invece accolto l'eccezione dell Pt_1 non risultando agli atti alcuna domanda amministrativa volta al riconoscimento della presupposta prestazione (pensione di inabilità) ed essendo all'uopo irrilevante l'avvenuta presentazione di diversa domanda amministrativa (relativa all'assegno di invalidità).
Ritenuta quindi l'improponibilità della domanda giudiziale di rideterminazione della pensione di reversibilità, ha accolto in parte il ricorso, compensando le spese processuali nella misura di ½ e condannando per la restante parte l' Pt_1
4. Avverso tale pronuncia, l' ha proposto appello, con ricorso Pt_1 depositato in data 30.06.2023, chiedendone la parziale riforma.
5. Con memoria del 09.05.2024 si costituiva in giudizio P_
, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulle minori
[...] Per_4
e che, proponendo autonomo appello incidentale,
[...] Controparte_2 chiedeva la parziale riforma della sentenza. In particolare, instava per l'integrale rigetto dell'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale, con conseguente riconoscimento -in uno con la prestazione accordata- del diritto alla
3 riliquidazione della pensione indiretta cat. SO n.20091850, sulla scorta della domanda amministrativa presentata in data 08.03.2016.
In via subordinata, chiedeva la conferma della sentenza impugnata, in considerazione della tardività dell'eccezione di carenza della domanda amministrativa;
il tutto con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o, in caso di soccombenza, con applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
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I.
1.a. Con un unico e articolato motivo di appello, l'appellante Pt_1 contesta la decisione del Tribunale di Bari che ha accolto la domanda di pagamento della pensione di inabilità in favore del de cuius , Persona_3 ritenendo tardiva l'eccezione di improponibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa. L sostiene che il decreto di omologa emesso ex Pt_1 art. 445-bis c.p.c. dal Tribunale di Bari non costituisce titolo per il riconoscimento della prestazione, ma accerta esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario.
A supporto di tale tesi, l' richiama la sentenza n. 243/2014 della Corte Pt_1
Costituzionale che ha chiarito come la mancata attribuzione al decreto di omologa dell'efficacia di titolo esecutivo sia coerente con la natura del provvedimento, configurandosi quest'ultimo come atto meramente dichiarativo della sussistenza del requisito medico-sanitario.
In relazione alla necessità della domanda amministrativa quale presupposto dell'azione, l invoca poi il consolidato orientamento della Cassazione Pt_1
(Cass. n. 14020/2015, Cass. n. 19767/17) secondo cui, in tema di benefici previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, in mancanza del quale la domanda giudiziaria è improponibile. Tale carenza, sottolinea l'appellante, determina una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, né può essere sanata mediante la presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione diversa.
L' evidenzia inoltre che, nel corso del giudizio per ATP, la mancanza Pt_1 della domanda amministrativa non è stata oggetto di trattazione, non essendo stata rilevata d'ufficio dal primo giudice né eccepita dall' e, pertanto, tale Pt_1
4 eccezione non avrebbe potuto né dovuto essere proposta mediante ricorso per dissenso, come invece ritenuto dal Tribunale. All'uopo, richiamando pronunce di legittimità, rileva che, sebbene la dichiarazione di dissenso formulata per evitare l'emissione del decreto di omologa possa avere ad oggetto oltre alle conclusioni del CTU, anche gli aspetti preliminari oggetto della verifica giudiziale, resta tuttavia ferma la potestà dell'istituto di procedere al controllo circa la sussistenza dei requisiti amministrativi, conformemente alla previsione di cui all'art. 445-bis, comma 5, c.p.c..
Alla stregua di tanto ed escluso dunque che il decreto di omologa possa precludere le ulteriori verifiche riservate all' , l'appellante principale Pt_1 conclude per la riforma parziale dell'impugnata sentenza, con rigetto anche della domanda di pensione ordinaria di inabilità per mancanza della domanda amministrativa e condanna dell'appellante incidentale al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
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II.
1. Giova premettere, in linea con le deduzioni dell' che, secondo il Pt_1 più recente orientamento della Suprema Corte, sebbene nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice sia limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall' pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., Pt_1 anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione. (cfr. ex multis, Cass., Civ., sez. L., n.30828 del
02.12.2024).
Applicando tale principio al caso di specie, non può dunque condividersi l'assunto del Tribunale circa la tardività dell'eccezione di improponibilità Pt_1 della domanda giudiziale poiché articolata solo nel giudizio successivo al decreto di omologa: dovendosi escludere che, all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c., si sia formato il giudicato sulla predetta questione preliminare.
Ciò detto in ordine all'ammissibilità dell'eccezione e pervenendo al merito, la stessa è fondata e deve essere accolta, in termini che conducono anche al rigetto della complementare doglianza incidentale.
5 È infatti noto che, secondo consolidato orientamento di legittimità, la necessità della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad un determinato beneficio previdenziale o assistenziale, costituisce principio generale dell'ordinamento, che risulta in termini generali enunciato dall'art. 443 c.p.c. il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442
c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato da questa Corte di legittimità nel senso che la previa presentazione della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit
(così già Cass. n. 6526 del 1983; più di recente v. in tal senso Cass. n. 732 del
2007 e, da ult., Cass. n. 41571 del 2021)” (Cass. civ. sez. lav. n. 31578 del
09.12.2024).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, risulta dunque dirimente ai fini decisori la circostanza, ammessa dalla stessa erede dell'originario ricorrente, che il giudizio volto ad ottenere la pensione di inabilità ex art. 2 della L. n.222/84 non è stato preceduto da una rituale domanda amministrativa all' . Pt_1
Inoltre, va escluso che la domanda proposta dall'originario dante causa in data 08.03.2016 possa integrare i presupposti per la proponibilità del giudizio in oggetto, trattandosi di istanza volta ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità e dunque prestazione diversa da quella richiesta in giudizio (cfr. allegato “stampa domanda” prodotto dall . Pt_1
Né a diverse conclusioni rileva la tesi secondo cui, pur trattandosi di domanda afferente a prestazione diversa, essa sarebbe comunque idonea a dare impulso al procedimento amministrativo in quanto “contenente tutti gli elementi
6 essenziali della fattispecie”, trattandosi di prospettazione recisamente smentita dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, come di recente ribadito da Cass., civ., sez. lav., 18.11.2024,
n.29611, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente una prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio (cfr. Cass. 09.08.2017 n.19767 e Cass. 03.03.2017, n. 5453).
Nella fattispecie in esame viene peraltro in rilievo una ipotesi diversa da quella, ritenuta suscettibile di sanatoria, di domanda amministrativa presentata in maniera incompleta dall'assistito (come nel caso in cui l'istante ometta di barrare la casella che, nel modulo predisposto dall'ente previdenziale, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui Cass. civ. sez. lav. n. 16996 del
20.06.2024), in quanto nel caso di esame è stata proposta istanza relativa a prestazione differente da quella per cui si è agito in giudizio.
II.
2. In tale situazione e restando ininfluente, a fronte della portata preliminare della questione di proponibilità (come noto rilevabile anche d'ufficio, in quanto comportante una temporanea carenza di giurisdizione), la condotta processuale eventualmente tenuta dall' nel giudizio di accertamento tecnico Pt_1 preventivo, non può che disattendersi anche il secondo profilo di appello incidentale, non avendo rilievo il fatto che l' in sede di ATP, abbia accertato Pt_1 il contraddittorio sul requisito sanitario, senza sollevare alcuna eccezione sui requisiti extrasanitari.
Ed infatti, l'accertata ritualità dell'eccezione preliminare dell' conduce Pt_1 anche alla conferma della statuizione di improponibilità della domanda di rideterminazione della pensione di reversibilità n.20091850 disposta dal primo giudice: essendo dimostrata in atti la mancata proposizione di istanza amministrativa della prestazione principale.
II.
3. In conclusione, l'appello dell' deve essere accolto, mentre va Pt_1 disatteso l'appello incidentale, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e declaratoria di improponibilità dell'intera domanda giudiziale.
7 Stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara non luogo a provvedere sulle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato in data 30.06.2023, avverso Pt_1 la sentenza emessa in data 03.05.2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bari, nei confronti di , in proprio e quale genitore esercente la Controparte_1 potestà sulle minori e , così provvede: Persona_4 Controparte_2
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improponibile la domanda attorea.
- rigetta l'appello incidentale.
- Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di entrambi i gradi del giudizio;
dà atto della sussistenza, limitatamente all'appellante incidentale, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n.115 del
2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 20.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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