Ordinanza cautelare 2 aprile 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 31/12/2025, n. 24114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24114 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24114/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03147/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3147 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentate pro tempore , in relazione alla procedura CIG -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Lillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Mm s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Tassan Mazzocco e Alfonso Polillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
- del provvedimento con il quale l’AC ha disposto a carico della -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- l’Annotazione, pubblicata con decorrenza 8 febbraio 2025, nel Casellario Informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, recante il seguente contenuto: “ La stazione appaltante -OMISSIS- SpA ha segnalato di aver disposto, con provvedimento n. 73864 del 12 dicembre 2024, la risoluzione del contratto d’appalto relativo al servizio di conduzione e manutenzione di impianti e dispositivi antincendio delle centrali idriche e delle stazioni di sollevamento, da effettuarsi presso il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di -OMISSIS- e gestito da -OMISSIS- SpA suddiviso in due lotti non cumulabili – lotto 1 CIG -OMISSIS- stipulato con l’Operatore economico -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- per comportamento negligente del predetto operatore economico rispetto alle previsioni contrattuali configurandosi la fattispecie “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali” da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni di cui all’art.122, comma 3 del D.lgs.36/2023. La s.a. riferisce altresì che l’operatore economico ha tenuto una condotta gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali, accumulando diverse contestazioni per ritardi e/o inadempimenti. Tali condotte hanno compromesso la fiducia della stazione appaltante nel buon esito dell’appalto comportando, tra l’altro l’applicazione di penali contrattuali. L’operatore economico nelle controdeduzioni evidenzia di essere intervenuto, per l’esecuzione dei sopralluoghi nella tempistica richiesta dal contratto e dagli altri documenti ad esso collegati. Tuttavia, lo stesso ha evidenziato alcune limitazioni operative e criticità riscontrate nella gestione del servizio che, in modo sostanziale hanno influenzato l’esecuzione del contratto, ovvero: 1) mancata fornitura di documentazione essenziale; 2) problematiche strutturali pregresse alla consegna degli impianti; 3) tempi di intervento contrattuali rispettati; 4) assenza di situazioni di pericolo per la sicurezza degli inquilini; 5) richiesta di collaborazione per la fase Start Up. La presente annotazione iscritta nell’Area B del Casellario Informatico ai sensi dell’art.222, co.10, non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ed ha un termine di permanenza nel Casellario pari a tre anni dalla data di prima pubblicazione ”;
- della nota AC del 7 febbraio 2025 – recante la comunicazione di inserimento dell’annotazione nel Casellario informatico ai sensi dell''art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, con decorrenza 8 febbraio 2025;
- per quanto occorra e/o in via derivata della Segnalazione della -OMISSIS- s.p.a. assunta al protocollo AC n. 2391 dell’8 gennaio 2025, ancorché non conosciuta;
- di ogni relativo atto allegato in quanto pregiudizievole alla posizione fatta valere con specifico riferimento al provvedimento della -OMISSIS- s.p.a, prot. n. 73864/12 dicembre 2024, di risoluzione contrattuale per inadempimento ai sensi dell’art. 122, comma 3 del d.lgs. 36/2023, nonché dei verbali di contestazione delle prestazioni del 29 ottobre 2024 e del 4 novembre 2020 assunte dal Direttore dell’esecuzione;
- in via subordinata e ove occorra del Regolamento per la Gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori e servizi e forniture ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 di cui alla delibera AC n. 272 del 20 giugno 2023, per quanto di ragione e riguardo alle disposizioni ivi contenute, nella misura in cui siano ritenute legittimanti l’intervenuta iscrizione;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché allo stato non conosciuto dall’impresa ricorrente, al procedimento di Annotazione nel Casellario informatico AC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac –Autorità Nazionale Anticorruzione e di Mm s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AT GI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 12 dicembre 2024 da -OMISSIS- s.p.a. ha disposto la risoluzione per grave inadempimento ex art. 122, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 del contratto stipulato con la ditta -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- in relazione al « servizio di conduzione e manutenzione di impianti e dispositivi antincendio delle centrali idriche e delle stazioni di sollevamento, da effettuarsi presso il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di -OMISSIS- e gestito da -OMISSIS- SpA suddiviso in due lotti non cumulabili – lotto 1 CIG -OMISSIS- ».
2. Con nota acquisita al protocollo dell’AC in data 8 gennaio 2025 la stazione appaltante ha segnalato all’Autorità Nazionale Anticorruzione l’adozione dell’atto suindicato ai fini del suo inserimento nel casellario informatico ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, trasmettendole – in uno con la risoluzione – tutti i relativi atti, ivi comprese le note relative al contradditorio instaurato con l’operatore economico prima di disporre la risoluzione.
3. Con comunicazione del 7 febbraio 2025, l’AC ha quindi comunicato alla ditta -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- « di aver inserito, in data odierna, con pubblicazione nella giornata di domani, l'annotazione nel Casellario informatico ai sensi dell'art. 222, comma 10 del D.lgs 36/2023, a seguito della segnalazione della stazione appaltante ».
4. Con l’atto introduttivo del giudizio, la ditta -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- ha gravato il provvedimento di annotazione adottato da AC – in uno con tutti gli atti allo stesso presupposti, ivi compreso « in via subordinata e ove occorra [il] Regolamento per la Gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori e servizi e forniture ai sensi dell’art.222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36 di cui alla delibera AC n.272 del 20 giugno 2023, per quanto di ragione e riguardo alle disposizioni ivi contenute, nella misura in cui siano ritenute legittimanti l’intervenuta iscrizione » – e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, sulla base di tre distinti gruppi di censure in diritto.
4.1. Con un primo gruppo di censure ha lamentato l’illegittimità dell’annotazione per « violazione e falsa applicazione dell’art. 122, comma, 3 del d.lgs. n.36/2023 (già art. 108 comma 3 e 4 del d.lgs. n. 50/2016) e dell’art. 10 dell’allegato II-14, del d.lgs. n.36/2023 [e per] inadempimento ictu oculi non imputabile per impossibilità ad eseguire tempestivamente la prestazione ai sensi dell’art.1256 c.c. », contestando – in sostanza – « l’uso abnorme del potere di risoluzione da parte della stazione appaltante » e quindi la « manifesta infondatezza della segnalazione della -OMISSIS- s.p.a. ».
4.2. Con un secondo gruppo di doglianze ha contestato il provvedimento impugnato per « violazione e falsa applicazione del Regolamento AC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 222 comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 [e per] manifesta infondatezza della segnalazione », notando – in sintesi– che l’Anac aveva pubblicato l’annotazione nel Casellario Informatico senza svolgere « nessuno tipo di approfondimento »
4.3. Con un terzo gruppo di censure ha lamentato l’illegittimità dell’annotazione per « violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 241/1990 [nonché per] carenza del contraddittorio, difetto di istruttorio, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, motivazione inesistente [e ancora per] eccesso di potere con riferimento ai principi di proporzionalità, buon andamento, irragionevolezza e contraddittorietà, ingiustizia manifesta », osservando tra l’altro che « il provvedimento di annotazione impugnato [era] afflitto da un insanabile difetto di istruttoria e da conseguente irragionevolezza, tanto più che risulta [va] privo di idonea motivazione in ordine alla sua utilità a fronte della manifesta infondatezza della segnalazione e della totale carenza della valutazione, pur obbligatoria, delle controdeduzioni rappresentate da parte ricorrente ».
5. In data 11 marzo 2025 l’AC si è costituita in giudizio
6. Il 24 marzo 2025 si è costituita in giudizio anche la società -OMISSIS- s.p.a.
7. Con memoria depositata il 27 marzo 2025 l’AC ha spiegato le proprie difese e ha insistito per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare ivi spiegata, notando in particolare:
- che l’annotazione era stata disposta in applicazione del Regolamento approvato con delibera n. 272/2023 che non prevedeva che l’annotazione fosse preceduta da un’autonoma fase procedimentale davanti all’AC nell’ambito della quale dovesse procedersi a una valutazione circa l’utilità della notizia all’esito del contraddittorio con l’operatore economico;
- che nel caso di specie gli interessi dell’operatore economico erano stati tutelati in maniera adeguata attraverso la trasmissione da parte di -OMISSIS- s.p.a. delle osservazioni con cui l’operatore aveva contestato – nel contraddittorio antecedente la risoluzione – la sussistenza del grave inadempimento;
- che l’annotazione del provvedimento di risoluzione appariva tanto più corretta, anche alla luce del fatto che la società ricorrente non aveva ancora impugnato il suindicato provvedimento di risoluzione in sede giurisdizionale.
8. Con memoria depositata in data 28 marzo 2025 -OMISSIS- s.p.a.:
- ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva e chiesto la sua estromissione dal giudizio;
- ha evidenziato la natura offensiva di alcune delle affermazioni contenute nel ricorso e chiesto la loro cancellazione ai sensi degli artt. 89 c.p.c. e 39 c.p.a. e l’assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto da determinare in via equitativa;
- ha argomentato sull’infondatezza delle doglianze della ricorrente e chiesto il rigetto di tutte le sue domande.
9. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS- questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di oscuramento dell’annotazione gravata formulata in via cautelare dalla ricorrente, osservando che « con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 19 dicembre 2024, n. -OMISSIS- [era già stato evidenziato] che la formulazione dell’art. 222, co. 10, d.lgs. 36/2023 e l’intrapreso processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici … non implic [avano] senz’altro l’allocazione in capo alle stazioni appaltanti del potere di annotazione, che appare, invero, la necessaria propaggine della funzione di vigilanza dello speciale settore dei contratti pubblici intestata all’Autorità, alla quale accede anche il compito di controllare, mediante un adeguato filtro procedimentale e il riconoscimento a favore del privato del diritto al contraddittorio e alla fruizione delle garanzie partecipative, le informazioni che circolano all’interno di tale mercato, comunque pregiudizievoli per gli operatori economici segnalati» e che in ragione di ciò il ricorso appariva « provvisto di sufficient e fumus boni iuris nella parte in cui contesta [va] l’annotazione disposta da AC (e le regole procedimentali, seguite dall’Autorità nel procedimento di annotazione, di cui al Regolamento per la Gestione del Casellario adottato con delibera AC n. 272 del 20 giugno 2023) lamentando che l’AC non [aveva] svolto alcuna autonoma istruttoria – con il necessario contraddittorio degli interessati – al fine di valutare la non manifesta infondatezza (e la concreta utilità per le finalità proprie del Casellario) della notizia segnalata dalla stazione appaltante ».
10. Con memoria depositata il 14 novembre 2025, la ditta -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- ha ulteriormente argomentato sulla fondatezza delle doglianze spiegate nel gravame.
11. Con memoria versata in atti in pari data -OMISSIS- s.p.a. ha insistito per il rigetto del ricorso, notando:
- che con la sentenza Tar Lazio, I- quater , n. -OMISSIS- questo Tar aveva dichiarato illegittimo il Regolamento AC sulla base del quale l’annotazione gravata era stata disposta (Regolamento 2023) e che dopo la pubblicazione di tale sentenza l’AC aveva provveduto ad approvare un nuovo regolamento (Regolamento 2025);
- che tuttavia ciò non poteva comportare l’accoglimento delle domande spiegate nel presente giudizio perché nell’atto introduttivo la ricorrente non aveva contestato l’illegittimità del procedimento seguito da AC ai sensi del Regolamento 2023 (e in particolar modo la mancata instaurazione del contraddittorio innanzi all’Autorità), ma si era limitata a contestare l’appiattimento dell’Autorità sulla prospettazione della stazione appaltante.
12. Con memoria di replica del 21 novembre 2025 l’operatore economico ricorrente:
- ha chiesto di estromettere -OMISSIS- s.p.a. dal presente giudizio, evidenziando che per consolidata giurisprudenza di questo Tribunale la stazione appaltante segnalante non riveste la posizione di controinteressato e non è portatrice di un interesse qualificato al mantenimento del provvedimento contestato;
- ha evidenziato la pertinenza delle statuizioni della sentenza Tar Lazio, I- quater , n. -OMISSIS- nell’ambito del presente giudizio, atteso che con tale pronuncia questo Tribunale aveva dichiarato illegittimo il Regolamento 2023 applicato dall’AC non tanto (o quantomeno non solo) per questioni concernenti il contraddittorio ma soprattutto perché lo stesso non prevedeva che l’Autorità svolgesse un’autonoma istruttoria e valutazione sulla segnalazione ricevuta finalizzata a vagliare la “non manifesta infondatezza” della notizia e l’utilità dell’annotazione stessa.
13. Con repliche depositate nella stessa data la stazione appaltante ha insistito nelle sue domande, argomentando ulteriormente sull’impossibilità per questo Tribunale di annullare l’annotazione gravata per i profili di illegittimità del regolamento AC accertati con sentenza Tar Lazio, I- quater , n. -OMISSIS-, e ciò in quanto la ricorrente, pur avendo inserito tra gli atti gravati il Regolamento del 2023, non aveva articolato « alcuno specifico motivo di ricorso avverso il Regolamento AC n. 272/2023 ».
14. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 – viste le note depositate da -OMISSIS- s.p.a. in data 28 novembre 2025 – il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
15. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
16. Va innanzitutto rigettata la richiesta (avanzata in momenti diversi da -OMISSIS- s.p.a. e dalla ricorrente) di estromissione dal giudizio di -OMISSIS- s.p.a.
In disparte ogni altra considerazione, va infatti notato che questo Tar ha già avuto modo di evidenziare in più occasioni le ragioni per cui è opportuno che la stazione appaltante che ha effettuato la segnalazione ad AC – pur non rivestendo la qualità di controinteressato (in quanto non titolare di un interesse all’inserimento e al mantenimento dell’annotazione, cfr. Tar Lazio, I- quater , 26 febbraio 2024, n. 3626) – sia presente nei giudizi avverso le annotazioni nel Casellario informatico disposte dall’Autorità quando le censure spiegate dalla ricorrente investano il profilo della manifesta infondatezza dei fatti posti alla base del provvedimento della stazione appaltante oggetto (prima) di segnalazione e (poi) di annotazione, o della palese illegittimità dello stesso (v. ex multis Tar Lazio, I- quater , 30 novembre 2023, n. 17979; 12 dicembre 2023, n. 18811 e 10 marzo 2025, n. 5005).
17. Tanto premesso, sempre in via preliminare, devono poi rigettarsi le domande avanzate dalla -OMISSIS- s.p.a. ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 89 c.p.c.
Al riguardo il Collegio ritiene sufficiente evidenziare:
- che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di notare che le « espressioni sconvenienti od offensive ex art. 89 c.p.c. consistono in tutte quelle frasi, attinenti, o meno, all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, in violazione dei principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento » e che affinché ricorra tale ipotesi le affermazioni utilizzate devono risultare « eccedenti le esigenze difensive » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 3 ottobre 2022, n. 8443 e Tar Lazio, III-ter, 17 luglio 2025, n. 14123);
- che nel caso di specie, le frasi contestate non trascendono la normale dialettica processuale e appaiono funzionali ad illustrare la linea difensiva di parte ricorrente.
18. Tanto premesso, va poi evidenziato che con tutte le censure spiegate nel giudizio la ricorrente ha lamentato – in sostanza – che l’AC ha provveduto a disporre l’annotazione oggetto del giudizio in maniera automatica, ovverosia senza svolgere un’effettiva e autonoma istruttoria (e senza effettuare alcuna valutazione e dare alcuna motivazione) in ordine al fatto che la notizia segnalata non potesse essere ritenuta manifestamente infondata e che quindi l’annotazione fosse utile.
Tanto si apprezza se si considera:
- che nel primo motivo di gravame, parte ricorrente ha argomentato sulla « manifesta infondatezza della segnalazione della -OMISSIS- s.p.a. » (lamentando implicitamente che tale profilo non sarebbe stato considerato dall’AC, come poi indicato nella rubrica del secondo motivo di ricorso);
- che nel secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha osservato che « nessuno tipo di approfondimento » è stato svolto dall’Autorità sulla vicenda oggetto di segnalazione:
- che nel terzo motivo di impugnazione, l’operatore economico ha osservato che l’annotazione in contestazione è affetta « da un insanabile difetto di istruttoria » e che l’AC non aveva dato una « idonea motivazione in ordine alla sua utilità a fronte della manifesta infondatezza della segnalazione e della totale carenza della valutazione, pur obbligatoria, delle controdeduzioni rappresentate da parte ricorrente ».
Le censure svolte da parte ricorrente, quindi, appaiono sufficientemente chiare nel contestare i vizi del procedimento seguito da AC per inserire l’annotazione e conseguentemente nel lamentare l’illegittimità (non solo dell’annotazione gravata ma anche) del Regolamento alla stessa presupposto, che è stato puntualmente indicato da parte ricorrente tra gli atti gravati « per quanto di ragione e riguardo alle disposizioni ivi contenute, nella misura in cui siano ritenute legittimanti l’intervenuta iscrizione ».
D’altronde, ancora di recente è stato evidenziato che nell’individuazione degli atti oggetto di contestazione, il giudice amministrativo deve valutare « l’effettiva volontà del ricorrente, quale desumibile dal tenore complessivo del ricorso e dal contenuto dei motivi proposti » e che « l'interpretazione della natura dell'azione e del contenuto della domanda deve essere effettuata dal giudice secondo un criterio di apprezzamento … che possa (sussistendone i presupposti), assicurare la tutela avverso gli atti della pubblica amministrazione » (cfr. Consiglio di Stato, III, 30 giugno 2025, n. 5657).
19. Alla luce di quanto sopra chiarito il ricorso deve essere accolto, avuto riguardo a quanto già osservato da questo Tribunale sull’illegittimità del Regolamento AC di cui alla delibera n. 272/2023, sulla base del quale è stata disposta l’annotazione gravata, nella parte in cui rendeva nei fatti automatica l’annotazione delle notizie segnalate, privando l’Autorità del potere di svolgere un’istruttoria autonoma, in contraddittorio con l’operatore economico, volta a verificare la non manifesta infondatezza e l’utilità della notizia oggetto di segnalazione, e – in ultimo – del potere effettivo di decidere sull’annotazione (con conseguente traslazione sostanziale di detto potere in capo alle singole stazioni appaltanti).
Non può che ribadirsi, infatti, l’illegittimità del “procedimento” seguito da AC nella vigenza dell’impugnato Regolamento del 2023 (e quindi anche con riferimento all’annotazione disposta nel presente giudizio), tenuto conto che « la valutazione dell’utilità e della non manifesta infondatezza della notizia da parte di un soggetto super partes, quale è un’Autorità amministrativa indipendente, è … una condizione ineliminabile perché sia giuridicamente e socialmente accettabile l’attenuazione della capacità di contrarre o della competitività di un operatore economico determinata dalla pubblicità di atti o fatti che ne evidenziano l’inaffidabilità (imputabili a scelte unilaterali dei committenti pubblici con i quali ha avuto pregressi rapporti procedimentali o contrattuali di ricorrere a forme di autotutela pubblicistica o privatistica, come provvedimenti di risoluzione o di applicazione di penalità contrattuali), spesso privi di una preliminare verifica in sede giurisdizionale » e che la sostanziale trasformazione del Casellario informatico in una sorta di “bacheca” a disposizione delle pubbliche amministrazioni (con rinuncia dell’Autorità ad ogni potere di filtro) « svuota di fatto le funzioni dell’Autorità, svilendo un potere, quello di annotazione, intestatole direttamente dalla legge e distinto rispetto a quelli di cui dispongono le stazioni appaltanti nelle procedure di affidamento e nella fase esecutiva dei contratti pubblici e, dall’altro, elimina il contraddittorio tra l’operatore economico e il committente prima dell’inserimento dell’annotazione, che è necessariamente propedeutico al corretto esercizio della funzione neutrale di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici demandata all’Autorità dall’art. 222, comma 1, del d.lgs. 36/2023 » (cfr. Tar Lazio, I- quater , n. -OMISSIS-).
20. Da quanto sopra – posto che è pacifico che nel caso di specie l’Autorità, in applicazione del Regolamento del 2023, non ha svolto alcuna autonoma istruttoria sulla non manifesta infondatezza della notizia e sull’utilità dell’annotazione, e che l’illegittimità in parte qua del Regolamento di cui alla delibera AC n. 272/2023, quale atto presupposto, travolge gli atti applicativi che a questo si sono conformati – discende il necessario annullamento dell’atto di annotazione impugnato.
21. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda e i profili di novità che caratterizzavano le questioni in diritto sottese al presente ricorso al momento in cui è stata disposta l’annotazione impugnata – possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, salvo il dovere ex lege dell’Autorità resistente di farsi carico del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto di annotazione impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR RT, Presidente
AT GI AN, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT GI AN | OR RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.