Decreto cautelare 15 aprile 2020
Ordinanza collegiale 13 maggio 2020
Ordinanza cautelare 2 luglio 2020
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 12384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12384 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12384/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02743/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2743 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del Decreto prot. D.D.G. AOODRCAL prot. n.2356 del 20.02.2020 pubblicato on line sul sito www.istruzione.calabria.it in pari data, con il quale si è proceduto all’approvazione e pubblicazione delle le graduatorie provinciali di merito, formulate sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, per le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, nella parte in cui al ri-corrente vengono riconosciuti pt -OMISSIS- (di cui -OMISSIS- per servizio) anziché pt-OMISSIS- (di cui -OMISSIS- per servizio);
b) la nota AOOUSPRC prot.n.1774 del 27.02.2020 con la quale il Dirigente dell’Ambito territoriale di Reggio Calabria ha comunicato di intervenute modifiche del punteggio per errore materiale e conseguente rettifica della graduatoria di merito della provincia di Reggio Calabria nella parte in cui al ricorrente vengono riconosciuti pt -OMISSIS- (di cui -OMISSIS- per servizio) anziché pt-OMISSIS- (di cui -OMISSIS- per servizio);
c) del Decreto prot. n. AOODRCAL 2783 del 27.02.2020, mediante il quale l’Ufficio Sco-lastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, ha approvato “la graduatoria provinciale di merito, formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito da cia-scun candidato, per la provincia di Reggio Calabria con le modifiche ad essa apportate” nella parte in cui al ricorrente vengono riconosciuti pt -OMISSIS- (di cui -OMISSIS- per servizio) anziché pt-OMISSIS- (di cui -OMISSIS- per servizio);
d) ove occorra di tutti gli altri atti del relativo procedimento ove lesivi ed in particolare ed ove occorra, del Bando di cui al D.D.G. 2200 del 6.12.2019 come pubblicato in Gaz-zetta Ufficiale il 30.10.2019 n. 255, art. 6 comma 4, nella parte in cui prevede che “La Commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati e/o presentati con le modalità previste dall’articolo 5, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presiden-te della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;
e) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I fatti di causa sono i seguenti.
Il ricorrente ha svolto attività e lavori utili (LSU ex art. 14 L. 451/1994) ed è stato assunto con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di cooperative in occasione di appalti indetti dal Ministero dell’Istruzione, per le pulizie ed il decoro delle scuole.
Con la legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, è stata prevista all’art. 1, comma 769, l’internalizzazione dei servizi di pulizia, mediante assunzione nei ruoli statali del personale impiegato da almeno 10 anni, in imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.
La procedura è stata disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 1074 del 20 novembre 2019, al quale ha fatto seguito la procedura selettiva indetta con Decreto dipartimentale n. 2200/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2019.
L’odierno istante ha partecipato alla procedura in questione, di internalizzazione dei servizi di pulizia, collocandosi nella graduatoria approvata al posto n. -OMISSIS- con -OMISSIS- punti.
L’esponente è insorto avverso gli atti della procedura e in particolare ha contestato l'assegnazione del predetto punteggio, che, a suo dire, sarebbe frutto di un’erronea valutazione del titolo rappresentato dal pregresso servizio prestato da LSU dal 23.04.1998 al 30.06.2001, che l’esponente aveva mancato di indicare per mera svista, non riuscendo ad emendare la domanda in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.
L'esponente ha lamentato la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell'amministrazione, cosa che gli avrebbe consentito di ottenere un punteggio superiore.
Segnatamente, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame:
-Violazione dei principi di autotutela ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90;
-Violazione dei principi di buon andamento, di proporzionalità e leale collaborazione tra privato e P.A.
-Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.
-Violazione del procedimento del c.d. soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1 lettera B) della L. 241/90.
Ha dunque concluso per l’annullamento degli atti e per la rivalutazione della propria posizione.
Si è costituita in resistenza all’amministrazione intimata, depositando documentazione.
Il TAR, con ordinanza n.-OMISSIS-, ha rigettato la domanda cautelare.
La causa è stata quindi chiamata e trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 28 marzo 2025.
2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso, in coerenza con quanto già opinato in sede cautelare.
Si osserva infatti, circa la centrale doglianza relativa all’errata valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di LSU, che, al fine dell’individuazione dei periodi di servizio e del conseguente riconoscimento del punteggio previsto dalla Tabella A1, per tutti i servizi dichiarati da tutti gli aspiranti, il calcolo è stato effettuato facendo riferimento all’anno solare e considerando pari ad un mese i giorni di servizio superiori a 15 gg (art. 4, comma 1 ddg 2200/2019).
Inoltre, tenuto conto di quanto chiarito dall’Amministrazione con FAQ n. 21, la commissione si è determinata a valutare il periodo di servizio svolto dai candidati al pari del tipo servizio “B3” indipendentemente dal tipo servizio dichiarato.
Ciò posto, l’amministrazione non ha potuto considerare il dedotto servizio LSU prestato dall’istante, in quanto non allegato e dichiarato nella domanda di partecipazione.
Il fatto poi che il ricorrente abbia errato nell’indicare correttamente il predetto servizio non poteva essere emendato mediante l’attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’amministrazione. L’errata o omessa dichiarazione di un titolo soggiace al principio di autoresponsabilità e non rappresenta una irregolarità formale che possa essere sanata mediante un intervento correttivo degli uffici, pena la violazione della par condicio.
Né vi è prova che vi fosse un rallentamento telematico ovvero un guasto del sistema che impedisse la correzione dell’errore in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.
Giova ricordare il pacifico orientamento il quale predica che nelle procedure telematiche, il rischio della trasmissione della domanda e degli allegati ricade sul candidato, il quale deve attivarsi in tempo rispetto alla scadenza; profilandosi una responsabilità dell’amministrazione solo in caso di comprovato guasto o malfunzionamento del sistema. Evenienza che nel caso di specie non è dato ravvisare.
Né può dirsi che la complessità del bando di concorso giustificasse la mancata produzione di un titolo, i cui effetti non possono che ricadere nella sfera giuridica dell’interessato.
3. Gli atti gravati vanno dunque esenti dai vizi denunciati in ricorso, con riveniente rigetto della proposta domanda.
La particolarità della vicenda e la sussistenza delle condizioni di legge suggeriscono di compensare interamente le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente FF
Emiliano Raganella, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.