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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 68.
(Nullita' del nuovo matrimonio).
Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 e' nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullita' non puo' essere pronunziata nel caso in cui e' accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
(Nullita' del nuovo matrimonio).
Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 e' nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullita' non puo' essere pronunziata nel caso in cui e' accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5453 del 18https://www.laleggepertutti.it/ · 105.81402
[…] T.C.T. ha proposto ricorso, articolato in unico motivo (1: violazione e falsa applicazione dell'art. 68 disp. att. c.c., e degli artt. 1123, 1126 e 1138 c.c.) avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 770/2020 del 7 agosto 2020. […] Non è dunque rilevante, al fine di affermare la natura contrattuale delle tabelle millesimali (cui si correla la necessità del litisconsorzio processuale di tutti condomini), il dato formale della loro allegazione al regolamento, che del resto l'art. 68 c.c. e l'art. 69 disp. att. c.c., testualmente suppongono, quanto il contenuto precettivo delle stesse, allorché, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Teramo, sentenza 25/01/2023, n. 6Provvedimento: […] constatato quindi che sono stati depositati gli elenchi documentali di cui all'art. 67 comma 2 CC II, che la domanda è ammissibile e sussiste la competenza di questa A.G. ex art. 68 comma 1 CC II, che è stata allegata la relazione ex art. 68 comma 2 CC II, completa delle indicazioni, delle esposizioni e delle valutazioni di legge e che sono state osservate le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 68 CC II; preso atto che, ai sensi dell'art. 68 comma 5 CC II, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura,Leggi di più...
- piano del consumatore·
- ammissibilità giuridica·
- art. 69 CCII·
- ristrutturazione debiti·
- sospensione procedura esecutiva·
- art. 70 comma 7 CCII·
- fattibilità economica·
- omologazione piano·
- art. 68 CCII·
- interesse dei creditori