Sentenza 6 aprile 2021
Ordinanza cautelare 12 luglio 2021
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2022
Sentenza 13 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 13/06/2022, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2022
N. 00978/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
EC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2019, proposto da
Impresa Russo Luigi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Rampino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casarano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Deborah Calavita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IA Ancora in EC, via Imbriani, 30.
nei confronti
Organo Straordinario Liquidazione del Comune Casarano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la nomina del Commissario ad acta
a seguito della sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia - EC, Sezione III n. 500 del 6 aprile 2021 (infine, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1296 del 23 febbraio 2022) che ha accolto la domanda tesa all'ottemperanza del giudicato formatosi sulle sentenze n. 146/2013 e n. 422/2015 del Tribunale Civile di EC, per l'effetto ordinando al Comune di Casarano di dare esecuzione integrale al giudicato formatosi su dette sentenze dell’A.G.O. nel termine di 60 giorni.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casarano;
Viste la sentenza di ottemperanza di questo T.A.R. n. 500/2021 e la sentenza del Consiglio di Stato n.1296/2022;
Vista l’istanza di nomina del Commissario ad acta notificata e depositata l’8/6/2021;
Visto l’art.114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa IZ OR e uditi per le parti i difensori avv.to G. Rampino e avv.to D. Calavita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con sentenza n. 500 del 6 aprile 2021, questo Tribunale accoglieva la domanda proposta dall’Impresa Russo Luigi S.r.l. tesa all'ottemperanza del giudicato formatosi sulle sentenze n. 146/2013 e n. 422/2015 del Tribunale Civile di EC (recanti condanna del Comune di Casarano al pagamento delle somme di denaro in esse indicate) ritenendo la domanda di ottemperanza ammissibile stante l’inapplicabilità della disciplina derogatoria di cui all’art. 2 bis del D.L. n. 113/2016 e all’art. 36 comma 2 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (convertito dalla Legge n. 96/2017), e per l'effetto ordinando al Comune di Casarano, in persona del legale rappresentante, di dare esecuzione integrale al giudicato formatosi su dette sentenze dell’A.G.O. nel termine di 60 giorni.
La sentenza di ottemperanza suindicata veniva (infine) confermata dal Consiglio di Stato V Sezione (giudizio R.G. N. 04525/2021) con sentenza n. 1296/2022 del 23 febbraio 2022.
1.1. Ora parte ricorrente, con istanza notificata alla controparte e depositata in giudizio l’8.6.2021 e successiva istanza del 2.3.2022, propone un incidente di esecuzione sottolineando che la predetta sentenza di ottemperanza n. 500/2021 sia rimasta ineseguita, chiedendo che si determinino le concrete modalità di esecuzione della sentenza di ottemperanza, occorrendo anche con la nomina di un Commissario ad acta e la previsione di astreinte.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 25 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’incidente di esecuzione proposto con la predetta istanza è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Il Tribunale, premesso che vanno disattese le (pretestuose) eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del Comune resistente trattandosi nella specie della proposizione di un’istanza di nomina del Commissario ad acta a seguito di precedente sentenza di ottemperanza, osserva che, siccome persiste ancora (nonostante il decorso del predetto termine di 60 giorni) l’inottemperanza del Comune di Casarano al giudicato A.G.O. de quo e alla sentenza di ottemperanza di questo T.A.R. n. 500/2021, l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, ritualmente notificata e depositata dalla parte ricorrente in data 8.6.2021, deve essere accolta.
Pertanto, nomina Commissario ad acta il Prefetto di EC o suo delegato, il quale provvederà, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, a dare esatta esecuzione al giudicato A.G.O. di che trattasi e alla predetta sentenza di ottemperanza di questo T.A.R. n. 500/2021, provvedendo ad adottare all’uopo ogni atto necessario, anche di straordinaria amministrazione.
2.1. Quanto alla richiesta di astreinte, osserva il Collegio che va disattesa perché - così come richiesta - non conforme al disposto dell’art. 114 quarto comma lett. “e” c.p.a. (nel testo vigente).
2.2. Le spese della presente fase esecutiva (incidente di esecuzione), ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Casarano e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia EC - Sezione Terza definitivamente pronunciando sull’istanza predetta introduttiva dell’incidente di esecuzione proposto nell’ambito del giudizio di ottemperanza indicato in epigrafe, la accoglie, nei sensi e nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto nomina Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato A.G.O. e della sentenza di questo T.A.R. n. 500/2021 il Prefetto di EC o suo delegato, il quale provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione.
Condanna, altresì, il Comune di Casarano in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese della presente fase esecutiva (incidente di esecuzione), liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio e al Commissario ad acta nominato dal Tribunale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in EC nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
IZ OR, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ OR | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO