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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5661/2021, tra in persona del Parte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. CARLO RUFO TESCIONE (CF: ), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo C.F._1
PEC indicato nell'atto introduttivo;
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. RAFFAELE GRANATA (CF: , il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato nella comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a d.i. n. 603/2021, emesso in data 9-10.2.2021, all'esito del procedimento RG n. 1152/2021, dall'intestato Tribunale.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il
[...]
(in ha convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_1 Pt_1 CP_1 per vedere accogliere le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente, nella ipotesi di mancata conclusione della procedura di consulenza tecnica preventiva indicata in narrativa entro la data di prima comparizione e trattazione del presente giudizio di opposizione, disporre la sospensione di quest'ultimo nell'attesa che il suindicato procedimento di istruzione preventiva giunga a termine;
2) nell'opposta ipotesi di avvenuta conclusione della predetta procedura ex art. 696 bis c.p.c., disporre l'acquisizione del relativo fascicolo a quello di cui al presente giudizio;
3) nel merito, anche sulla scorta di quelli che saranno gli esiti della predetta procedura di ctp recante r.g. 2808/2021, accogliere integralmente la presente opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale, per tutti i motivi esposti in premessa, accertando e dichiarando come non dovuta dal condominio la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, anche in virtù del principio di cui all'art. 1460 c.c., per cui inademplenti non est adimplendum, per l'effetto revocando lo stesso e/o dichiarandolo nullo e/o inefficace;
4) nel caso le risultanze della procedura di ctp non dovessero essere ritenute condivisibili o sufficienti ai fini del presente giudizio, disporre idonea ctu che, verificata la forma dell'appalto in questione, se “a corpo” o “a misura”, laddove il tecnico incaricato ravvisi che questo sia stato nequivocabilmente contratto in questa seconda forma, e quindi “a misura”, accerti la legittimità e regolarità degli aumenti dimensionali applicati dall'impresa, così come risultanti dagli stati d'avanzamento, se gli stessi siano stati previamente e debitamente sottoposti, oltre che alla Direzione dei Lavori, anche alla Committenza, e se gli aumenti di misure riscontrati rispetto alle indicazioni riportate in computo metrico siano stati correttamente considerati e confermati dalla Direzione dei Lavori, anche in virtù di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del contratto d'appalto; 5) far verificare all'eventuale nominando ctu, in caso di accertamento di esecuzione di lavori extra-contratto, se questi siano supportati da ordine di servizio del D.L. e da autorizzazione/approvazione ad hoc del committente;
6) verificate le innanzi esposte circostanze, far determinare al ctu se il totale delle n. 3 fatture emesse dall'impresa al condominio (le nn. 1, 2 e 3 del 2020) rispecchino il totale di cui ai SAL, se questi siano stati regolarmente approvati dai soggetti competenti del rapporto contrattuale, se i medesimi SAL ed i totali di cui alle fatture rispecchino e siano conformi, almeno formalmente, ai lavori indicati nel computo metrico allegato al contratto d'appalto; 7) esperite le verifiche preliminari e formali di cui innanzi, oltre che il possesso da parte dell'impresa di tutti documenti previsti dal contratto d'appalto in questione e dalle disposizioni normative in materia, richiedere al ctu, previo accertamento dello stato dei luoghi oggetto del giudizio, di verificare e valutare la conformità dei lavori realizzati dalla a quelli previsti in contratto e preventivati in computo CP_1 metrico, la integrale o parziale realizzazione degli stessi, se i medesimi siano stati realizzati a regola d'arte, determinando all'esito, in caso avvenuto riscontro di difformità o vizi delle opere, la proporzionale diminuzione del prezzo dell'appalto in oggetto, e pertanto i rapporti di dare/avere tra le parti alla luce di quanto accertato;
8) previo accesso e verifiche del caso presso le singole unità abitative e gli spazi comuni condominiali interessati dai danni lamentati ed esposti in narrativa, disporre che il ctu accerti gli stessi e la riconducibilità dei medesimi agli interventi realizzati dall'impresa appaltatrice, stabilendone il nesso di causalità, determinando, all'esito, l'ammontare dei ristori dovuti al e/o ai singoli condomini per il ripristino Parte_1 dello status quo ante;
9) valuti e quantifichi, altresì, eventuali ulteriori danni subiti dal condominio o dai propri condomini a causa dell'inesatto adempimento da parte dell'impresa delle obbligazioni scaturenti dal contratto d'appalto intercorso CP_1 con l'istante condominio, ai sensi dell'art. 1668 c.c., quantificando altresì l'ammontare delle lavorazioni rimaste incompiute e di quanto occorrerà, secondo quelli che soni i valori correnti di mercato, per porre rimedio e portare a compimento gli interventi rimasti incompleti;
10) condannare l'opposta in persona del proprio legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., secondo le tabelle ed i parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014, con attribuzione in favore dello scrivente procuratore, in quanto anticipatario”
2. In punto di fatto, l'opponente premette: A) che la odierna opposta ha chiesto ed ottenuto dall'intestato Tribunale la emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 25.259,66, oltre accessori e spese;
B) che il credito ivi consacrato era documentato attraverso la fattura n. 3/2020 “considerata dalla impresa istante quale terzo acconto sui lavori di manutenzione straordinaria commissionatile dal suddetto condominio in forza del contratto d'appalto dell'8.1.2020”; C) che il d.i. veniva notificato al Condominio in data 29.3.2021.
Sempre in linea di fatto, l'opponente premette: D) che pende innanzi al Tribunale di Napoli Nord procedimento ex art. 696-bis c.p.c. avente ad oggetto il medesimo appalto (procedimento che poi si concluderà nelle more del giudizio, come detto appresso); E) che tale procedimento, che veniva introdotto dall'odierna opponente ed allibrato al RG n. 2808/2021, ha la finalità “di far accertare e verificare le opere oggetto dell'appalto intercorso con l'impresa edile i vizi delle stesse CP_1 contestate a quest'ultima dal committente condominio, la conformità delle medesime opere a quanto in precedenza pattuito, i danni subiti dalla unità abitative di alcuni dei condomini nel corso delle lavorazioni e, quindi, in conclusione, il rapporto di dare- avere tra le parti”; F) nel merito, l'opponente assume che: i) tra le parti Parte_1 veniva stipulato contratto d'appalto in data 8.1.2020; ii) che, in esecuzione di tale contratto, il versava un primo acconto di euro 11.700,00 (oltre IVA) e poi Parte_1 un secondo acconto di euro 18.795,00 (oltre IVA); iii) che i lavori venivano sospesi durante l'emergenza COVID e poi del tutto interrotti tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio 2020; iv) che alla fine del mese di giugno veniva emessa la fattura n. 3/20, con la causale “terzo acconto lavori”; v) che alla conseguente richiesta di pagamento il opponeva l'esistenza di difformità e vizi di alcune delle Parte_1 opere realizzate e segnalati danni occorsi ad alcune delle unità immobiliari site nel stesso;
vi) che tali contestazioni venivano formalizzate con Parte_1 comunicazione inoltrata prima al D.L. (1.7.2020) e poi all'impresa edile (18.7.2020); vii) a nulla sono valsi i tentativi di raggiungere un accordo bonario, tanto che – come detto – l'opponente attivò un procedimento di istruzione preventiva;
viii) Parte_1 nelle more l'impresa chiese ed ottenne il d.i. qui oggetto di opposizione.
3. Il Condominio, nella presente sede, non soltanto contesta la completezza e regolarità delle opere effettuate (donde il rifiuto di pagare il “terzo acconto” e la necessità, in funzione anche conciliativa, di intraprendere il più volte menzionato procedimento di istruzione preventiva), ma propone domanda riconvenzionale avente ad oggetto: a) riduzione del prezzo d'appalto per le difformità ed i vizi riscontrati;
b) danni subiti dalle unità abitative (dettagliatamente descritti nell'atto introduttivo); c) mancato completamento dei lavori e conseguente mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere nonché del certificato di collaudo;
d) mancata approvazione da parte del committente di lavori non dedotti in contratto;
e) aumenti dimensionali dei lavori eseguiti non regolarmente applicati;
f) penali pattuite in contratto in caso di ritardo nella consegna delle opere.
4. Si è costituita la che ha dedotto: A) che il contratto prevedeva la CP_1 determinazione del prezzo a misura e non a corpo (art. 3); B) che la fattura alla base del d.i. veniva emessa sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;
C) che in specie “non risulta che la opponente abbia mai contestato, anche mercè l'atto di opposizione, il SAL sottoscritto dal D.L. del 10.6.2020 (…) [che] certificava Pt_2 il compimento di lavorazioni da parte dell'appaltatrice per un importo complessivo di euro 53.456,33, donde, al netto degli acconti già corrisposti, il diritto a percepire l'ulteriore somma di cui alla fattura n. 3/20; D) che la sospensione dei lavori non incideva sulla “usabilità” del bene, stante l'avvenuto completamento della ristrutturazione delle facciate esterne, e che alcuna costituzione in mora è mai stata inoltrata dal committente.
5. Ciò detto l'opposto contesta la sussistenza della legittimazione attiva rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata sia quanto al danno ex art. 1668 c.c. che quanto a quelli asseritamente occorsi alle singole unità abitative e chiede (fatto presente di essersi comunque reso disponibile ad intavolare delle trattative) la conferma del decreto ingiuntivo.
6. Nelle more del procedimento, veniva completato l'accertamento tecnico preventivo. Per comodità espositiva si riportano le conclusioni cui è giunto il CTU ivi nominato: il convenuto non ha effettuato le seguenti lavorazioni previste da contratto di appalto : • Sistemazione del muretto esterno al fabbricato (n°9 del computo e dello SAL n°2) ; • Raschiatura vecchie tinteggiatura vano scala e tinteggiatura vano scala (n°12 del computo e dello SAL n°2) ; • Opere in ferro. Ringhiera muro esterno lato strada;
• Sistemazione area condominiale antistante la scala;
Tali opere ammontano a : 5.292,26 € = 5.300,00 € +IVA come da computo metrico allegato (allegato n°4 – Computo metrico opere non eseguite - Prezzario lavori Regione Campania anno 2021)
Inoltre, il sottoscritto, durante le operazioni peritali, ha appurato che le opere eseguite da parte convenuta non sono state eseguite a regola d'arte. Infatti, è emerso che: la tinteggiatura esterna presenta moltissimi distacchi in vari punti della facciata esterna;
• le facciate esterne presentano macchie di umidità; segno delle infiltrazioni d'acqua.
• le opere in ferro presentano svariati punti di ruggine;
• alcuni pavimenti dei balconi presentano una errata pendenza. Ragion per cui l'acqua meteorica defluisce verso l'interno degli appartamenti interessati;
Le opere per il ripristino dei danni ammontano a: 14.479,97 € = 14.400,00 € +IVA I prezzi unitari sono desunti dal prezzario lavori regione Campania anno 2021.
Il sottoscritto CTU conviene con l'osservazione posta dal CTP di parte attrice, secondo la quale deve essere conteggiata anche la direzione dei lavori delle opere.
Considerato che
la somma di tutti i lavori condominiali ammonta a: 14.400 € (opere a farsi ex novo) + 5.300,00 (opere mai realizzate) = 19.700,00 € il sottoscritto effettua calcolo dell'onorario della Direzione Lavori in base al DM 17/06/2016 D.lgs 50/2016 ex D.M. 143 31/10/2013. In base all'importo calcolato si ha un onorario per Direzione Lavori pari a: 3.342,43 € = 3.300,00 € + IVA
A seguire, il convenuto ha provocato danni alle varie unità abitative. Si riporta di seguito valore del ripristino dello stato dei luoghi per ogni unità abitativa interessata. Proprietà Di Stasio / Migliore – sub 104 Danni riscontrati: • Pavimentazione esterna scheggiata in vari punti;
• Marmi rotti;
Il ripristino dello stato dei luoghi ammonta a: 438,85 € = 440,00 € + IVA. Proprietà Colonna – sub 106 Danni riscontrati: • Pavimentazione esterna scheggiata in vari punti;
Il ripristino dello stato dei luoghi ammonta a: 500,00 € + IVA. Proprietà Ippolito – sub 105 Danni riscontrati: • Danneggiamento forno in muratura esterno;
• Infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore;
Il ripristino dello stato dei luoghi ammonta a: 558,23 € = 550,00 + IVA. Proprietà Oroso / Rusciano – sub 107 Danni riscontrati: • Errata pendenza del pavimento balcone sterno;
Il ripristino dello stato dei luoghi ammonta a: 922,29 € = 900,00 + IVA. Proprietà Sportiello – sub 109 Danni riscontrati: • Errata pendenza del pavimento balcone sterno;
Il ripristino dello stato dei luoghi ammonta a: 2.078,07 €
= 2.000,00 + IVA”.
7. L'opposta eccepiva l'inutilizzabilità della CTU depositata in seno al procedimento di ATP per l'omesso tentativo di conciliazione da parte del perito e contestava nel merito l'elaborato. Altresì integrava la domanda proposta in fase monitoria chiedendo l'accertamento delle ulteriori lavorazioni (verniciatura opere in ferro dei balconi) eseguite dall'Impresa appaltatrice e non ancora contabilizzate nei SAL, e, per l'effetto, la condanna del opponente al pagamento delle Parte_1 predette lavorazioni.
8. Sulla scorta di quanto emerso, il G.I. formulava una proposta conciliativa (provvedimento emesso all'esito dell'udienza dell'11.3.2022), tenuto conto dell'elaborato peritale di cui sopra, le cui conclusioni apparivano “scevre da errori logici”; successivamente, lo stesso G.I. convocava il CTU (del procedimento di istruzione preventiva) a chiarimenti in merito a quanto indicato nel provvedimento del 15.6.2022; rinviava la causa per la p.c. all'udienza dell'11.1.2024 e, CP_2 successivamente, in prosieguo, a quella del 10.10.2024; quest'ultima udienza veniva celebrata innanzi allo scrivente (subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024) e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
9. Le parti, negli scritti conclusionali, si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi, ulteriormente specificandoli.
10. In particolare, parte opponente afferma che l'esito del procedimento di istruzione preventiva intentato confermerebbe la fondatezza dell'opposizione proposta tenuto conto delle lavorazioni non effettuate come accertate nel suddetto procedimento;
in ragione dei calcoli effettuati (v.
7-8 della comparsa conclusionale), si ricava “che l'impresa, rispetto a quanto percepito dal opponente, dovrà Parte_1 in restituzione allo stesso la somma di € 3.470,50, perché non dovuta in virtù di tutte le inadempienze realizzative accertate dal ctu”; cui va aggiunta l'ulteriore somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1668 c.c.
11. Anche l'opposto si è riportato ai propri scritti, contestando diffusamente le conclusioni cui è pervenuto il CTU e concludendo in conformità (tenuto conto anche della domanda introdotta nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.).
12. Il ha depositato memoria di replica ove pure sono state Parte_1 confermate le conclusioni già rassegnate.
13. Occorre preliminarmente delibare sulla eccezione preliminare spiegata da parte opposta. 14. È sicuramente fondata, per quanto emerge dagli atti, quella relativa alla carenza di legittimazione del a dolersi dei danni asseritamente patiti dai Parte_1 proprietari delle singole unità abitative in conseguenza delle attività svolte dall'odierna opposta (ritenute difformi dalle regole dell'arte).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti condivisibilmente affermato che “in tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore derivante dall'art. 1130, comma 1 n. 4, c.c. - a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio - gli consente di promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva” (Cass. 8.11.2010, n. 22656).
15. Ne consegue che le somme computate dal CTU relativamente alla quantificazione di tali danni non possono essere tenute in considerazione, in quanto afferenti a posizioni soggettive che fuoriescono dai limiti del presente giudizio.
16. Tenuto conto di quanto sopra, nonché di quanto emerso all'esito del presente giudizio ed in specie del contenuto della CTU e dei chiarimenti offerti dal tecnico nominato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, deve ritenersi: 1) che le lavorazioni effettuate dalla società opposta non sono conformi alle regole dell'arte; 2) che il evidenziò tempestivamente (tenuto conto di quanto previsto Parte_1 dall'art. 1667, comma 2, c.c.) tali anomalie (v. doc. 14 della produzione di parte opponente); 3) che quindi l'eccezione sollevata dal in tal senso merita Parte_1 considerazione nel senso appresso precisato.
17. Più in dettaglio, occorre evidenziare che:
a) “in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'articolo 1667 del codice civile, ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (da ultimo v. Cass. 15.5.2024, n. 13506);
b) “in materia di contratti di appalto, l'onere della prova dell'effettiva esecuzione dei lavori pattuiti ricade sull'appaltatore, il quale deve dimostrare con chiarezza quali opere sono state svolte conformemente agli accordi contrattuali fino all'eventuale interruzione. La risoluzione del contratto per inadempimento può essere dichiarata solo qualora l'inadempimento sia di non scarsa rilevanza, tenendo conto sia del profilo soggettivo legato all'interesse della parte non inadempiente, sia del profilo oggettivo relativo alla qualità e alla quantità delle opere eseguite. In assenza di una prova puntuale dei lavori eseguiti e dei relativi vizi, non è possibile accogliere la domanda di risoluzione contrattuale né quella di risarcimento per inadempimento. Inoltre, è essenziale che l'appaltatore produca documentazione dettagliata e precisa, quale computi metrici e contabilità dei lavori, idonea a distinguere le opere da lui eseguite da quelle eventualmente completate da altri” (Cass. 24.5.2024, n. 14577).
c) “in caso di vizi o difformità dell'opera in un contratto di appalto, il committente non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore. La colpa dell'appaltatore è presunta fino a prova contraria, in quanto si tratta di responsabilità contrattuale. I vizi riscontrati nell'opera sono presumibilmente imputabili all'appaltatore, a meno che questi dimostri il contrario” (Cass. 1.3.2024, n. 5525).
18. Ora, in applicazione di tali principi, deve osservarsi che non solo questa prova non è stata fornita ma che dalle risultanze istruttorie del presente giudizio (ed in specie dalla CTU formata nel contraddittorio delle parti, quivi acquisita, e riscontrata, anche alla luce dei chiarimenti occorsi, come scevra da vizi logici ed argomentativi) è emerso che: 1) non sono state realizzate opere per il valore di euro 5.300,00 (oltre IVA); 2) il costo del ripristino ammonta ad euro 14.400,00 (oltre IVA); 3) euro 3.300,00 (oltre IVA) per compenso della direzione dei lavori (tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 del contratto).
Inoltre, tenuto conto del principio affermato dalla giurisprudenza riportata al punto c) del par. 17, non risulta offerta neppure la prova della non imputabilità del vizio all'attività dell'appaltatore.
19. Per altro verso, va evidenziato che le difformità riscontrate non sono tali da rendere la cosa “del tutto inadatta all'uso cui è destinata” (art. 1668, comma 2, c.c.), e che quindi il rimedio qui invocabile è quello della riduzione del prezzo (e non già quello della risoluzione del contratto).
Sul punto, va dato seguito a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “a differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore” (Cass. 5.7.202, n. 21188).
Orientamento, questo, che trova specificazione in quello di merito secondo cui “ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, secondo comma, cod. civ. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 cod. civ. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 cod. civ., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità , sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima si da impedire che essa fornisca la sua normale utilità , mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore” (Trib. Genova, 22.11.2021, n. 2515).
20. In merito a quanto sopra, va aggiunto che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, “in caso di difformità e vizi dell'opera appaltata l'art. 1668 c.c. fa salvo, per il committente, il diritto di chiedere il risarcimento del danno, oltre all'eliminazione a spese dell'appaltatore delle difformità e dei vizi, oppure la riduzione del prezzo. Il rimedio del risarcimento normalmente consiste nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere ai lavori ripristinatori e deve essere raccordato con la particolare natura dell'opera commissionata: da ciò consegue che se si tratta della realizzazione di una cosa, gli interventi emendativi si rapportano all'opera che sarebbe dovuta risultare se realizzata a regola d'arte (…)”.
21. In altri termini, la riduzione del prezzo, in misura corrispondente al costo per le lavorazioni non effettuate ed al ripristino di quelle non effettuate a regola d'arte, appare qui sufficiente a rimettere il Committente nella medesima situazione che si sarebbe verificata ove l'appaltatore avesse correttamente eseguito la propria prestazione, tenuto anche conto del fatto che non risulta allegato e provato in cosa sarebbe consistito il danno (ulteriore) lamentato.
22. Infine, va data contezza della giurisprudenza secondo cui la domanda tesa al pagamento della penale convenuta non richiede alcuna prova, per modo che la richiesta di applicazione della clausola penale non può ritenersi contenuta in quella di risarcimento del danno proprio per l'autonomia che la caratterizza, essendo peraltro indipendente la prima all'effettiva esistenza di danni (tra le tante Trib. Lucca, 5.4.2019, n. 556).
Ciò vero, è però senza dubbio da evidenziare, così come eccepito dalla difesa dell'opposta, che, in assenza della esatta contestazione dei presunti giorni di ritardo, la relativa domanda sia indeterminata e come tale non accoglibile (la sospensione delle lavorazioni dal marzo 2020 essendo legata a fattori non imputabili all'appaltatore).
23. In definitiva, l'opposizione a d.i. va accolta nei limiti sopra indicati e, per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, il compenso previsto per le prestazioni a carico dell'appaltatore previste nel contratto intercorso tra le parti va ridotto nella misura di euro 23.000,00 (oltre IVA sugli importi sopra indicati per le diverse causali); tenuto conto del fatto che il corrispettivo contrattuale pattuito ammontava a complessivi euro 50.700,00 e che risulta pacifico tra le parti l'avvenuto pagamento di euro 30.495,00 (onde risultava ancora dovuto il pagamento di euro 20.205,00 oltre IVA), va riconosciuto a carico del Condominio il credito restitutorio di euro 2.795,00 (oltre IVA).
24. Circa le spese, va data continuità all'orientamento secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” (Cass. 18.12.2024, n. 33147).
Tenuto quindi conto dell'accoglimento soltanto parziale della spiegata domanda riconvenzionale (anche alla luce della carenza di legittimazione attiva quanto ai danni asseritamente subiti dalle singole unità abitative), ricorrono i motivi per procedere (alla luce del richiamato orientamento) alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5661/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto revoca il d.i. oggetto di opposizione, meglio indicato in epigrafe;
2. CONDANNA l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 2.795,00, oltre accessori di legge e interessi legali decorrenti dal giorno della domanda;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 22.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5661/2021, tra in persona del Parte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. CARLO RUFO TESCIONE (CF: ), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo C.F._1
PEC indicato nell'atto introduttivo;
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. RAFFAELE GRANATA (CF: , il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato nella comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a d.i. n. 603/2021, emesso in data 9-10.2.2021, all'esito del procedimento RG n. 1152/2021, dall'intestato Tribunale.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il
[...]
(in ha convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_1 Pt_1 CP_1 per vedere accogliere le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente, nella ipotesi di mancata conclusione della procedura di consulenza tecnica preventiva indicata in narrativa entro la data di prima comparizione e trattazione del presente giudizio di opposizione, disporre la sospensione di quest'ultimo nell'attesa che il suindicato procedimento di istruzione preventiva giunga a termine;
2) nell'opposta ipotesi di avvenuta conclusione della predetta procedura ex art. 696 bis c.p.c., disporre l'acquisizione del relativo fascicolo a quello di cui al presente giudizio;
3) nel merito, anche sulla scorta di quelli che saranno gli esiti della predetta procedura di ctp recante r.g. 2808/2021, accogliere integralmente la presente opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale, per tutti i motivi esposti in premessa, accertando e dichiarando come non dovuta dal condominio la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, anche in virtù del principio di cui all'art. 1460 c.c., per cui inademplenti non est adimplendum, per l'effetto revocando lo stesso e/o dichiarandolo nullo e/o inefficace;
4) nel caso le risultanze della procedura di ctp non dovessero essere ritenute condivisibili o sufficienti ai fini del presente giudizio, disporre idonea ctu che, verificata la forma dell'appalto in questione, se “a corpo” o “a misura”, laddove il tecnico incaricato ravvisi che questo sia stato nequivocabilmente contratto in questa seconda forma, e quindi “a misura”, accerti la legittimità e regolarità degli aumenti dimensionali applicati dall'impresa, così come risultanti dagli stati d'avanzamento, se gli stessi siano stati previamente e debitamente sottoposti, oltre che alla Direzione dei Lavori, anche alla Committenza, e se gli aumenti di misure riscontrati rispetto alle indicazioni riportate in computo metrico siano stati correttamente considerati e confermati dalla Direzione dei Lavori, anche in virtù di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del contratto d'appalto; 5) far verificare all'eventuale nominando ctu, in caso di accertamento di esecuzione di lavori extra-contratto, se questi siano supportati da ordine di servizio del D.L. e da autorizzazione/approvazione ad hoc del committente;
6) verificate le innanzi esposte circostanze, far determinare al ctu se il totale delle n. 3 fatture emesse dall'impresa al condominio (le nn. 1, 2 e 3 del 2020) rispecchino il totale di cui ai SAL, se questi siano stati regolarmente approvati dai soggetti competenti del rapporto contrattuale, se i medesimi SAL ed i totali di cui alle fatture rispecchino e siano conformi, almeno formalmente, ai lavori indicati nel computo metrico allegato al contratto d'appalto; 7) esperite le verifiche preliminari e formali di cui innanzi, oltre che il possesso da parte dell'impresa di tutti documenti previsti dal contratto d'appalto in questione e dalle disposizioni normative in materia, richiedere al ctu, previo accertamento dello stato dei luoghi oggetto del giudizio, di verificare e valutare la conformità dei lavori realizzati dalla a quelli previsti in contratto e preventivati in computo CP_1 metrico, la integrale o parziale realizzazione degli stessi, se i medesimi siano stati realizzati a regola d'arte, determinando all'esito, in caso avvenuto riscontro di difformità o vizi delle opere, la proporzionale diminuzione del prezzo dell'appalto in oggetto, e pertanto i rapporti di dare/avere tra le parti alla luce di quanto accertato;
8) previo accesso e verifiche del caso presso le singole unità abitative e gli spazi comuni condominiali interessati dai danni lamentati ed esposti in narrativa, disporre che il ctu accerti gli stessi e la riconducibilità dei medesimi agli interventi realizzati dall'impresa appaltatrice, stabilendone il nesso di causalità, determinando, all'esito, l'ammontare dei ristori dovuti al e/o ai singoli condomini per il ripristino Parte_1 dello status quo ante;
9) valuti e quantifichi, altresì, eventuali ulteriori danni subiti dal condominio o dai propri condomini a causa dell'inesatto adempimento da parte dell'impresa delle obbligazioni scaturenti dal contratto d'appalto intercorso CP_1 con l'istante condominio, ai sensi dell'art. 1668 c.c., quantificando altresì l'ammontare delle lavorazioni rimaste incompiute e di quanto occorrerà, secondo quelli che soni i valori correnti di mercato, per porre rimedio e portare a compimento gli interventi rimasti incompleti;
10) condannare l'opposta in persona del proprio legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., secondo le tabelle ed i parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014, con attribuzione in favore dello scrivente procuratore, in quanto anticipatario”
2. In punto di fatto, l'opponente premette: A) che la odierna opposta ha chiesto ed ottenuto dall'intestato Tribunale la emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 25.259,66, oltre accessori e spese;
B) che il credito ivi consacrato era documentato attraverso la fattura n. 3/2020 “considerata dalla impresa istante quale terzo acconto sui lavori di manutenzione straordinaria commissionatile dal suddetto condominio in forza del contratto d'appalto dell'8.1.2020”; C) che il d.i. veniva notificato al Condominio in data 29.3.2021.
Sempre in linea di fatto, l'opponente premette: D) che pende innanzi al Tribunale di Napoli Nord procedimento ex art. 696-bis c.p.c. avente ad oggetto il medesimo appalto (procedimento che poi si concluderà nelle more del giudizio, come detto appresso); E) che tale procedimento, che veniva introdotto dall'odierna opponente ed allibrato al RG n. 2808/2021, ha la finalità “di far accertare e verificare le opere oggetto dell'appalto intercorso con l'impresa edile i vizi delle stesse CP_1 contestate a quest'ultima dal committente condominio, la conformità delle medesime opere a quanto in precedenza pattuito, i danni subiti dalla unità abitative di alcuni dei condomini nel corso delle lavorazioni e, quindi, in conclusione, il rapporto di dare- avere tra le parti”; F) nel merito, l'opponente assume che: i) tra le parti Parte_1 veniva stipulato contratto d'appalto in data 8.1.2020; ii) che, in esecuzione di tale contratto, il versava un primo acconto di euro 11.700,00 (oltre IVA) e poi Parte_1 un secondo acconto di euro 18.795,00 (oltre IVA); iii) che i lavori venivano sospesi durante l'emergenza COVID e poi del tutto interrotti tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio 2020; iv) che alla fine del mese di giugno veniva emessa la fattura n. 3/20, con la causale “terzo acconto lavori”; v) che alla conseguente richiesta di pagamento il opponeva l'esistenza di difformità e vizi di alcune delle Parte_1 opere realizzate e segnalati danni occorsi ad alcune delle unità immobiliari site nel stesso;
vi) che tali contestazioni venivano formalizzate con Parte_1 comunicazione inoltrata prima al D.L. (1.7.2020) e poi all'impresa edile (18.7.2020); vii) a nulla sono valsi i tentativi di raggiungere un accordo bonario, tanto che – come detto – l'opponente attivò un procedimento di istruzione preventiva;
viii) Parte_1 nelle more l'impresa chiese ed ottenne il d.i. qui oggetto di opposizione.
3. Il Condominio, nella presente sede, non soltanto contesta la completezza e regolarità delle opere effettuate (donde il rifiuto di pagare il “terzo acconto” e la necessità, in funzione anche conciliativa, di intraprendere il più volte menzionato procedimento di istruzione preventiva), ma propone domanda riconvenzionale avente ad oggetto: a) riduzione del prezzo d'appalto per le difformità ed i vizi riscontrati;
b) danni subiti dalle unità abitative (dettagliatamente descritti nell'atto introduttivo); c) mancato completamento dei lavori e conseguente mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere nonché del certificato di collaudo;
d) mancata approvazione da parte del committente di lavori non dedotti in contratto;
e) aumenti dimensionali dei lavori eseguiti non regolarmente applicati;
f) penali pattuite in contratto in caso di ritardo nella consegna delle opere.
4. Si è costituita la che ha dedotto: A) che il contratto prevedeva la CP_1 determinazione del prezzo a misura e non a corpo (art. 3); B) che la fattura alla base del d.i. veniva emessa sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;
C) che in specie “non risulta che la opponente abbia mai contestato, anche mercè l'atto di opposizione, il SAL sottoscritto dal D.L. del 10.6.2020 (…) [che] certificava Pt_2 il compimento di lavorazioni da parte dell'appaltatrice per un importo complessivo di euro 53.456,33, donde, al netto degli acconti già corrisposti, il diritto a percepire l'ulteriore somma di cui alla fattura n. 3/20; D) che la sospensione dei lavori non incideva sulla “usabilità” del bene, stante l'avvenuto completamento della ristrutturazione delle facciate esterne, e che alcuna costituzione in mora è mai stata inoltrata dal committente.
5. Ciò detto l'opposto contesta la sussistenza della legittimazione attiva rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata sia quanto al danno ex art. 1668 c.c. che quanto a quelli asseritamente occorsi alle singole unità abitative e chiede (fatto presente di essersi comunque reso disponibile ad intavolare delle trattative) la conferma del decreto ingiuntivo.
6. Nelle more del procedimento, veniva completato l'accertamento tecnico preventivo. Per comodità espositiva si riportano le conclusioni cui è giunto il CTU ivi nominato: il convenuto non ha effettuato le seguenti lavorazioni previste da contratto di appalto : • Sistemazione del muretto esterno al fabbricato (n°9 del computo e dello SAL n°2) ; • Raschiatura vecchie tinteggiatura vano scala e tinteggiatura vano scala (n°12 del computo e dello SAL n°2) ; • Opere in ferro. Ringhiera muro esterno lato strada;
• Sistemazione area condominiale antistante la scala;
Tali opere ammontano a : 5.292,26 € = 5.300,00 € +IVA come da computo metrico allegato (allegato n°4 – Computo metrico opere non eseguite - Prezzario lavori Regione Campania anno 2021)
Inoltre, il sottoscritto, durante le operazioni peritali, ha appurato che le opere eseguite da parte convenuta non sono state eseguite a regola d'arte. Infatti, è emerso che: la tinteggiatura esterna presenta moltissimi distacchi in vari punti della facciata esterna;
• le facciate esterne presentano macchie di umidità; segno delle infiltrazioni d'acqua.
• le opere in ferro presentano svariati punti di ruggine;
• alcuni pavimenti dei balconi presentano una errata pendenza. Ragion per cui l'acqua meteorica defluisce verso l'interno degli appartamenti interessati;
Le opere per il ripristino dei danni ammontano a: 14.479,97 € = 14.400,00 € +IVA I prezzi unitari sono desunti dal prezzario lavori regione Campania anno 2021.
Il sottoscritto CTU conviene con l'osservazione posta dal CTP di parte attrice, secondo la quale deve essere conteggiata anche la direzione dei lavori delle opere.
Considerato che
la somma di tutti i lavori condominiali ammonta a: 14.400 € (opere a farsi ex novo) + 5.300,00 (opere mai realizzate) = 19.700,00 € il sottoscritto effettua calcolo dell'onorario della Direzione Lavori in base al DM 17/06/2016 D.lgs 50/2016 ex D.M. 143 31/10/2013. In base all'importo calcolato si ha un onorario per Direzione Lavori pari a: 3.342,43 € = 3.300,00 € + IVA
A seguire, il convenuto ha provocato danni alle varie unità abitative. Si riporta di seguito valore del ripristino dello stato dei luoghi per ogni unità abitativa interessata. Proprietà Di Stasio / Migliore – sub 104 Danni riscontrati: • Pavimentazione esterna scheggiata in vari punti;
• Marmi rotti;
Il ripristino dello stato dei luoghi ammonta a: 438,85 € = 440,00 € + IVA. Proprietà Colonna – sub 106 Danni riscontrati: • Pavimentazione esterna scheggiata in vari punti;
Il ripristino dello stato dei luoghi ammonta a: 500,00 € + IVA. Proprietà Ippolito – sub 105 Danni riscontrati: • Danneggiamento forno in muratura esterno;
• Infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore;
Il ripristino dello stato dei luoghi ammonta a: 558,23 € = 550,00 + IVA. Proprietà Oroso / Rusciano – sub 107 Danni riscontrati: • Errata pendenza del pavimento balcone sterno;
Il ripristino dello stato dei luoghi ammonta a: 922,29 € = 900,00 + IVA. Proprietà Sportiello – sub 109 Danni riscontrati: • Errata pendenza del pavimento balcone sterno;
Il ripristino dello stato dei luoghi ammonta a: 2.078,07 €
= 2.000,00 + IVA”.
7. L'opposta eccepiva l'inutilizzabilità della CTU depositata in seno al procedimento di ATP per l'omesso tentativo di conciliazione da parte del perito e contestava nel merito l'elaborato. Altresì integrava la domanda proposta in fase monitoria chiedendo l'accertamento delle ulteriori lavorazioni (verniciatura opere in ferro dei balconi) eseguite dall'Impresa appaltatrice e non ancora contabilizzate nei SAL, e, per l'effetto, la condanna del opponente al pagamento delle Parte_1 predette lavorazioni.
8. Sulla scorta di quanto emerso, il G.I. formulava una proposta conciliativa (provvedimento emesso all'esito dell'udienza dell'11.3.2022), tenuto conto dell'elaborato peritale di cui sopra, le cui conclusioni apparivano “scevre da errori logici”; successivamente, lo stesso G.I. convocava il CTU (del procedimento di istruzione preventiva) a chiarimenti in merito a quanto indicato nel provvedimento del 15.6.2022; rinviava la causa per la p.c. all'udienza dell'11.1.2024 e, CP_2 successivamente, in prosieguo, a quella del 10.10.2024; quest'ultima udienza veniva celebrata innanzi allo scrivente (subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024) e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
9. Le parti, negli scritti conclusionali, si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi, ulteriormente specificandoli.
10. In particolare, parte opponente afferma che l'esito del procedimento di istruzione preventiva intentato confermerebbe la fondatezza dell'opposizione proposta tenuto conto delle lavorazioni non effettuate come accertate nel suddetto procedimento;
in ragione dei calcoli effettuati (v.
7-8 della comparsa conclusionale), si ricava “che l'impresa, rispetto a quanto percepito dal opponente, dovrà Parte_1 in restituzione allo stesso la somma di € 3.470,50, perché non dovuta in virtù di tutte le inadempienze realizzative accertate dal ctu”; cui va aggiunta l'ulteriore somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1668 c.c.
11. Anche l'opposto si è riportato ai propri scritti, contestando diffusamente le conclusioni cui è pervenuto il CTU e concludendo in conformità (tenuto conto anche della domanda introdotta nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.).
12. Il ha depositato memoria di replica ove pure sono state Parte_1 confermate le conclusioni già rassegnate.
13. Occorre preliminarmente delibare sulla eccezione preliminare spiegata da parte opposta. 14. È sicuramente fondata, per quanto emerge dagli atti, quella relativa alla carenza di legittimazione del a dolersi dei danni asseritamente patiti dai Parte_1 proprietari delle singole unità abitative in conseguenza delle attività svolte dall'odierna opposta (ritenute difformi dalle regole dell'arte).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti condivisibilmente affermato che “in tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore derivante dall'art. 1130, comma 1 n. 4, c.c. - a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio - gli consente di promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva” (Cass. 8.11.2010, n. 22656).
15. Ne consegue che le somme computate dal CTU relativamente alla quantificazione di tali danni non possono essere tenute in considerazione, in quanto afferenti a posizioni soggettive che fuoriescono dai limiti del presente giudizio.
16. Tenuto conto di quanto sopra, nonché di quanto emerso all'esito del presente giudizio ed in specie del contenuto della CTU e dei chiarimenti offerti dal tecnico nominato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, deve ritenersi: 1) che le lavorazioni effettuate dalla società opposta non sono conformi alle regole dell'arte; 2) che il evidenziò tempestivamente (tenuto conto di quanto previsto Parte_1 dall'art. 1667, comma 2, c.c.) tali anomalie (v. doc. 14 della produzione di parte opponente); 3) che quindi l'eccezione sollevata dal in tal senso merita Parte_1 considerazione nel senso appresso precisato.
17. Più in dettaglio, occorre evidenziare che:
a) “in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'articolo 1667 del codice civile, ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (da ultimo v. Cass. 15.5.2024, n. 13506);
b) “in materia di contratti di appalto, l'onere della prova dell'effettiva esecuzione dei lavori pattuiti ricade sull'appaltatore, il quale deve dimostrare con chiarezza quali opere sono state svolte conformemente agli accordi contrattuali fino all'eventuale interruzione. La risoluzione del contratto per inadempimento può essere dichiarata solo qualora l'inadempimento sia di non scarsa rilevanza, tenendo conto sia del profilo soggettivo legato all'interesse della parte non inadempiente, sia del profilo oggettivo relativo alla qualità e alla quantità delle opere eseguite. In assenza di una prova puntuale dei lavori eseguiti e dei relativi vizi, non è possibile accogliere la domanda di risoluzione contrattuale né quella di risarcimento per inadempimento. Inoltre, è essenziale che l'appaltatore produca documentazione dettagliata e precisa, quale computi metrici e contabilità dei lavori, idonea a distinguere le opere da lui eseguite da quelle eventualmente completate da altri” (Cass. 24.5.2024, n. 14577).
c) “in caso di vizi o difformità dell'opera in un contratto di appalto, il committente non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore. La colpa dell'appaltatore è presunta fino a prova contraria, in quanto si tratta di responsabilità contrattuale. I vizi riscontrati nell'opera sono presumibilmente imputabili all'appaltatore, a meno che questi dimostri il contrario” (Cass. 1.3.2024, n. 5525).
18. Ora, in applicazione di tali principi, deve osservarsi che non solo questa prova non è stata fornita ma che dalle risultanze istruttorie del presente giudizio (ed in specie dalla CTU formata nel contraddittorio delle parti, quivi acquisita, e riscontrata, anche alla luce dei chiarimenti occorsi, come scevra da vizi logici ed argomentativi) è emerso che: 1) non sono state realizzate opere per il valore di euro 5.300,00 (oltre IVA); 2) il costo del ripristino ammonta ad euro 14.400,00 (oltre IVA); 3) euro 3.300,00 (oltre IVA) per compenso della direzione dei lavori (tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 del contratto).
Inoltre, tenuto conto del principio affermato dalla giurisprudenza riportata al punto c) del par. 17, non risulta offerta neppure la prova della non imputabilità del vizio all'attività dell'appaltatore.
19. Per altro verso, va evidenziato che le difformità riscontrate non sono tali da rendere la cosa “del tutto inadatta all'uso cui è destinata” (art. 1668, comma 2, c.c.), e che quindi il rimedio qui invocabile è quello della riduzione del prezzo (e non già quello della risoluzione del contratto).
Sul punto, va dato seguito a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “a differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore” (Cass. 5.7.202, n. 21188).
Orientamento, questo, che trova specificazione in quello di merito secondo cui “ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, secondo comma, cod. civ. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 cod. civ. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 cod. civ., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità , sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima si da impedire che essa fornisca la sua normale utilità , mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore” (Trib. Genova, 22.11.2021, n. 2515).
20. In merito a quanto sopra, va aggiunto che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, “in caso di difformità e vizi dell'opera appaltata l'art. 1668 c.c. fa salvo, per il committente, il diritto di chiedere il risarcimento del danno, oltre all'eliminazione a spese dell'appaltatore delle difformità e dei vizi, oppure la riduzione del prezzo. Il rimedio del risarcimento normalmente consiste nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere ai lavori ripristinatori e deve essere raccordato con la particolare natura dell'opera commissionata: da ciò consegue che se si tratta della realizzazione di una cosa, gli interventi emendativi si rapportano all'opera che sarebbe dovuta risultare se realizzata a regola d'arte (…)”.
21. In altri termini, la riduzione del prezzo, in misura corrispondente al costo per le lavorazioni non effettuate ed al ripristino di quelle non effettuate a regola d'arte, appare qui sufficiente a rimettere il Committente nella medesima situazione che si sarebbe verificata ove l'appaltatore avesse correttamente eseguito la propria prestazione, tenuto anche conto del fatto che non risulta allegato e provato in cosa sarebbe consistito il danno (ulteriore) lamentato.
22. Infine, va data contezza della giurisprudenza secondo cui la domanda tesa al pagamento della penale convenuta non richiede alcuna prova, per modo che la richiesta di applicazione della clausola penale non può ritenersi contenuta in quella di risarcimento del danno proprio per l'autonomia che la caratterizza, essendo peraltro indipendente la prima all'effettiva esistenza di danni (tra le tante Trib. Lucca, 5.4.2019, n. 556).
Ciò vero, è però senza dubbio da evidenziare, così come eccepito dalla difesa dell'opposta, che, in assenza della esatta contestazione dei presunti giorni di ritardo, la relativa domanda sia indeterminata e come tale non accoglibile (la sospensione delle lavorazioni dal marzo 2020 essendo legata a fattori non imputabili all'appaltatore).
23. In definitiva, l'opposizione a d.i. va accolta nei limiti sopra indicati e, per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, il compenso previsto per le prestazioni a carico dell'appaltatore previste nel contratto intercorso tra le parti va ridotto nella misura di euro 23.000,00 (oltre IVA sugli importi sopra indicati per le diverse causali); tenuto conto del fatto che il corrispettivo contrattuale pattuito ammontava a complessivi euro 50.700,00 e che risulta pacifico tra le parti l'avvenuto pagamento di euro 30.495,00 (onde risultava ancora dovuto il pagamento di euro 20.205,00 oltre IVA), va riconosciuto a carico del Condominio il credito restitutorio di euro 2.795,00 (oltre IVA).
24. Circa le spese, va data continuità all'orientamento secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” (Cass. 18.12.2024, n. 33147).
Tenuto quindi conto dell'accoglimento soltanto parziale della spiegata domanda riconvenzionale (anche alla luce della carenza di legittimazione attiva quanto ai danni asseritamente subiti dalle singole unità abitative), ricorrono i motivi per procedere (alla luce del richiamato orientamento) alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5661/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto revoca il d.i. oggetto di opposizione, meglio indicato in epigrafe;
2. CONDANNA l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 2.795,00, oltre accessori di legge e interessi legali decorrenti dal giorno della domanda;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 22.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta