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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/12/2024, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 03.12.2024, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della causa, letti gli atti e lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 983/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: ripetizione indebito
TRA
in qualità di amministratrice di sostegno di , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Maria Mazza ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2022, la parte ricorrente, in qualità di amministratrice di sostegno del fratello , ha esposto di aver ricevuto in data 05.10.2021 comunicazione da Parte_2 parte dell' di rideterminazione della indennità di accompagnamento di cui è titolare il fratello, in CP_1 quanto negli anni 2018 e 2019 lo stesso sarebbe stato ricoverato presso struttura pubblica a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni, determinandosi così un indebito pari a € 4.525,41.
A fondamento della domanda ha dedotto che, a dispetto di quanto sostenuto dall' , la CP_2 struttura presso la quale era stato ricoverato il fratello non esauriva tutte le forme di assistenza di cui
Pag. 1 di 3 necessitava lo stesso, sicché tale ricovero non poteva considerarsi a totale carico dello Stato, venendo costantemente assistito da persone di famiglia;
che la patologia da cui è affetto il fratello rientra tra i livelli essenziali di assistenza;
di aver presentato ricorso amministrativo, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Ha chiesto, dunque, di accertare l'illegittimità del provvedimento di rideterminazione e indebito con CP_ condanna dell' alla restituzione di quanto già trattenuto. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' sulla base di articolate argomentazioni in fatto e in diritto, ha chiesto il rigetto della domanda.
Letti gli atti, la causa, istruita documentalmente, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Dato l'oggetto del ricorso, appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale «nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito» (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass.
19762/2008, è stato poi confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui «in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto» (cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
Nel caso di specie, l'indebito sarebbe scaturito dalla circostanza del ricovero ospedaliero di Parte_2 perdurato oltre 29 giorni negli anni 2018 e 2019 e che, secondo l' , deve considerarsi a
[...] CP_2 totale carico dello Stato (cfr. provvedimento di indebito, all. prod. ric.).
Ebbene, sul punto è granitico l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. Cass.
2270/2007) secondo cui «In tema di indennità di accompagnamento, il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce “sic et simpliciter” l'equivalente del ricovero in istituto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n.18 del 1990 - che esclude dall'indennità di accompagnamento gli "invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto" - e, pertanto, il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana». (Nella specie, la S. C. ha cassato, con rinvio, la sentenza della corte territoriale che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso il diritto alla prestazione assistenziale in favore di una giovane donna, e per lei al padre e tutore, in stato di
Pag. 2 di 3 coma profondo da decerebrazione, continuativamente e gratuitamente ricoverata in ospedale, sul presupposto della non erogabilità della prestazione in ipotesi di lungo - degenze in strutture pubbliche ospedaliere, dell'irrilevanza della volontà o necessità dei familiari di essere vicini alla loro cara per sopperire ad eventuali carenze del personale o per stimolarla emotivamente).
Nel caso in esame, invero, la parte ricorrente - che nulla contesta in ordine al fatto che il fratello era stato ricoverato per periodi di durata tale da giustificare la mancata erogazione del beneficio – non ha adeguatamente allegato le circostanze di fatto idonee a comprovare la necessità di assistenza continua non fornita dalla struttura ospedaliera. Si ritiene inidonea a tal fine l'autorizzazione concessa alla madre di di poter permanere in reparto per motivi familiari (cfr. all. prod. ric.). Parte_2
Parte ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) dimostrare che le prestazioni fornite dalla struttura ospedaliera non esaurissero le forme di assistenza necessarie al fratello attraverso l'attività istruttoria, ma sul punto non è stata chiesta l'ammissione di prova testimoniale.
Il ricorso, per le ragioni appena esposta, non può trovare accoglimento.
Appare equo compensare le spese di lite in ragione della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, in parziale accoglimento, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 03.12.2024 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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