Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/06/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 208/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 208/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 03.02.2025, congiuntamente da:
, nata in [...] in data [...] e Parte_1 residente a [...], codice fiscale
, C.F._1
e
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Monteverdi n. 39, codice fiscale , entrambi C.F._2 difesi e rappresentati, dall'avv. Monica Focardi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Firenze, via
Siena n. 37/2, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 03.02.2025,
[...]
e , esponendo di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Pistoia il 24.11.2012, precisavano che dall'unione era nata la figlia (il 12.06.2013). Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che tra loro sorgevano contrasti tali da rendere impossibile la convivenza matrimoniale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) la figlia minore è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e con collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e alle aspirazioni della minore;
2) La casa familiare in locazione sita a Pistoia, via C. Monteverdi n.
39 è assegnata alla signora con tutti gli arredi, Parte_1 che vi abiterà con la minore. Si dà atto che il signor con il Pt_2 consenso della moglie, ha già lasciato la predetta abitazione, trasferendosi in altro alloggio in Pistoia alla via della Catena n. 22, ove trasferirà la propria residenza anagrafica e asportando tutti i propri beni personali;
3) il signor trascorrerà con la figlia almeno un giorno Pt_2 Per_1 alla settimana, scelto di comune accordo dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva e nel week and a settimane alterne.
L'individuazione dei giorni così come dei relativi orari dovrà essere
2 previamente concordata tra i coniugi, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con le necessità della figlia;
4) la figlia trascorrerà le vacanze natalizie con uno dei genitori ad anni alterni, fatta eccezione per i giorni 24 25 e 26 e 31dicembre e
1 gennaio che saranno alternati;
sempre ad anni alterni la figlia trascorrerà le vacanze pasquali così come i compleanni con Per_1
l'uno o l'altro genitore;
5) nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia quindici giorni consecutivi nel mese di agosto (ad anni alterni dal 1 al 15 o dal 16 al 31). Tutto quanto sopra viene determinato salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra i genitori per diverse esigenze relative alla vita della figlia, riferibile anche ad impegni di natura scolastica sportiva o ricreativa, nonché a motivi di salute ovvero a problemi di natura lavorativa dei genitori. Il periodo prescelto per le ferie dovrà essere concordato ogni anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo entro il mese di maggio;
6) il signor verserà a , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 500,00, Per_1 somma che sarà anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente,
a decorrere dal mese di Febbraio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie, così come meglio specificate nel protocollo del Tribunale di Pistoia e preventivamente concordate fra i genitori, saranno sostenute interamente (nella misura del 100%) dal signor e quindi: Parte_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di
3 base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e
4 vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) il signor si obbliga a versare alla signora Pt_2 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 200,00
[...]
(per 12 mensilità), somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario intestato alla ricorrente, a decorrere dal mese di febbraio,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
9) tutte le spese relative all'abitazione (canone locazione inclusi oneri condominiali e utenze) un tempo coniugale con la sottoscrizione del presente accordo saranno poste a carico della signora;
Parte_1
10) i coniugi danno atto di aver definito tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, e che nulla hanno più da pretendere l'uno dall'altro;
11) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco consenso/assenso per l'espatrio autorizzandosi reciprocamente per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio, per se stessi e per la figlia minore.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 03.04.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
5 Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata in [...] in data [...] e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a
Pistoia il 24.11.2012, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 137, P.
1, anno 2012);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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