Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Giovanni Galasso Consigliere dott. Roberto Notaro Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2023 ( cui viene riunito il n. 2123/2023 R.G.) avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento del contratto di associazione in partecipazione
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Raffaele Pellegrino in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
( c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 AR
( ) – quest'ultimo anche appellante nel processo
[...] C.F._3 riunito n. 2123/2023 R.G. - rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Orlando ( c.f. ) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._4
APPELLATI
NONCHE' in persona del legale rappresentante Controparte_3
APPELLATA contumace
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 9.6.2021 e
“10.06.2021=20.06.2021”, conveniva in giudizio Parte_1 AR
, e la soc. - in persona della socia
[...] Controparte_1 Controparte_3 accomandataria - dinanzi al Tribunale di Napoli rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Risolvere il contratto intercorrente tra il sig. e il sig. Pt_1
- condannare il sig. , la AR signora , la , nella persona Controparte_1 Controparte_4 del socio accomandatario , in solido, alla restituzione in favore dell'attore Controparte_1 della somma di 40.000,00 euro, a qualunque titolo la si consideri conferita, unitamente agli interessi e alle rivalutazioni decorrenti dal giorno della prima messa in mora (12/01/2012, all. n. 11), per i motivi di cui sopra;
- condannare il sig. e la signora CP_1 CP_1
la nella persona del socio accomandatario
[...] Controparte_4 CP_1
in solido, al pagamento della somma di € 24900,00 in favore dell'attore, a titolo di
[...] risarcimento del danno per lucro cessante patito dal sig. dal 2009 ad oggi, che per CP_5 effettuare il conferimento ha dovuto vendere € 40000,00 rilevati da due titoli di stato, presso la in particolare dal titolo identificato con il codice ISIN [...] e Parte_2 con cedola annuale del 5,25% e scadenza dell' 01/11/2029 erano stati rilevati il primo, il secondo e gli otto decimi del terzo assegno - in tutto € 28000,00 - mentre, dal titolo identificato con il codice ISIN [...], con cedola annuale del 5%, e scadenza del 01/03/2025, erano stati prelevati i due decimi del valore del terzo assegno e l'ultimo assegno - in tutto € 12000,00 - (all. n. 2 e all. n. 4); - disporre il sequestro conservativo dei beni dei debitori in solido avendo i già dimostrato la tendenza a sottrarsi ai proprio obblighi con CP_1 manovre poco limpide (all. n. 20 “c”, all. n. 10 e all. n. 27); - con vittoria si spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA” .
A fondamento delle suddette domande parte attrice, odierna appellante, assumeva di aver stipulato in data 30.9.2009 una scrittura priva con con AR la quale il riconosceva al il ruolo di amministratore unico di fatto Pt_1 CP_1
“in senso tecnico” ( in citazione) della costituenda società e conveniva Controparte_3 di versare € 40.000,00 a titolo di conferimento ( altri 40.000,00 euro erano versati virtualmente dal sotto forma di collaborazione, contatti e competenze CP_1 confluite nella redazione del Progetto ) destinato alla costituzione di una CP_3 società in accomandita semplice tra i rispettivi figli e Parte_3 CP_1
e che la ripartizione degli utili sarebbe avvenuta nella misura del 20% per
[...]
socio accomandante, e dell'80% per quale socia Parte_3 Controparte_1 accomandataria.
Aggiungeva che il 14/10/09 veniva costituita la con Controparte_3 CP_1
come socia accomandataria e come accomandante e che
[...] Parte_3
aveva avanzato richiesta di finanziamento, ai sensi del D. Lgs. Controparte_1
185/2000, destinato al rimborso delle somme anticipate virtualmente dal ed CP_1 effettivamente dal Pt_1
Successivamente aveva appreso che il finanziamento era stato negato da , CP_6 che la società non aveva in concreto operato e che la sua richiesta di notizie e di rendiconto, nonché di restituzione dell'importo versato, non avevano avuto riscontro né da parte del né della figlia la quale, si era, anzi, dichiarata CP_1 CP_1 estranea ai fatti inducendo il sospetto che i avessero architettato insieme un CP_1 raggiro ai suoi danni allo scopo di incamerare la somma da lui anticipata.
Si costituivano in giudizio in un primo momento e la AR in persona della socia accomandataria e Controparte_3 Controparte_1 successivamente, con separata comparsa, anche in proprio, tutti Controparte_1 resistendo genericamente alla domanda.
Con la sentenza appellata il Tribunale: qualificava il contratto stipulato tra attore e convenuto AR come contratto di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549.1 c.c., con il quale il apportava € 40.000 all'affare proposto da Parte_1 AR
consistente nello sviluppo del progetto , in cambio della
[...] CP_3 partecipazione del figlio nella misura del 20% agli utili della società Parte_3 che si sarebbe dovuta costituire tra il figlio ed una figlia del , per la Pt_3 CP_1 piena realizzazione del progetto;
CP_3
secondo i contraenti del patto di tale società il sarebbe stato amministratore CP_1 di fatto in considerazione del fatto che l'affare era stato da lui sviluppato e sarebbe stato portato avanti ed incrementato grazie alle conoscenze e competenze del;
CP_1
il si era reso, tuttavia, inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto, CP_1 omettendo di rendere conto delle iniziative adottate per portare a compimento il progetto , che costituiva l'oggetto della costituita società; CP_3
nel contratto del 30/9/2009 lo sviluppo del progetto non era subordinato CP_3 ad un finanziamento da parte di Invitalia s.p.a. ed, anzi, era previsto che l'oggetto sociale sarebbe stato conseguito mediante le attività del contraente ( “le iniziative, i contatti e i preaccordi in essere con soggetti esterni che contribuiranno alla realizzazione”) circostanza dalla quale discendeva che il avrebbe dovuto CP_1 mettere a disposizione della società alcuni già esistenti accordi di collaborazione con soggetti terzi ed eventuali finanziamenti già procurati;
l'associante non aveva mai presentato il rendiconto, cui era tenuto annualmente dal terzo comma dell'art. 2552 cc.; la società, pur costituita il 14.10.2009, non era mai divenuta operativa né aveva prodotto utili;
il contratto di associazione in partecipazione andava dichiarato risolto per inadempimento del con condanna dello stesso a restituire all'attore la CP_1 somma di € 40.000 da questi investita per un'impresa mai partita a causa dell'inerzia di chi avrebbe dovuto avviarla, con interessi;
la domanda invece non poteva essere accolta nei confronti degli altri due convenuti, e in proprio, le quali non erano parti del contratto Controparte_3 Controparte_1 stipulato il 30/9/2009 col e che non è provato abbiano ricevuto il Pt_1 finanziamento del Pt_1
tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese processuali andavano compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando, in sintesi: Parte_1
a) l'erroneo rigetto della domanda di condanna della società e di Controparte_3
in proprio in solido con;
Controparte_1 AR
b) l'erronea compensazione delle spese processuali.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo restitutorio della somma complessiva di € 64.900,00 (sessantaquattromilanovecento/00)
[costituita da € 40.000 per restituzione del capitale + € 24.900 per lucro cessante, già riconosciuta in 1° grado verso il solo anche verso la signora AR
e la , nella persona del Controparte_1 Controparte_4 socio accomandatario , maggiorata di interessi e rivalutazioni decorrenti Controparte_1 dal giorno della 1° messa in mora (12.01.2012, all. n. 11 atto citaz. 1° grado); 2) Per l'effetto, CONDANNARE in solido tra di loro, ovvero nelle rispettive qualità in base alle determinazioni dell'adito giudicante, la signora e la Controparte_1 [...]
, nella persona del socio accomandatario , alla Controparte_4 Controparte_1 restituzione in favore dell'attore della somma complessiva di € 64.900,00 (sessantaquattromilanovecento/00), maggiorata di interessi e rivalutazioni decorrenti dal giorno della 1° messa in mora come sopra indicato;
3) CONDANNARE le convenute parti al risarcimento dei danni cagionati all'odierno attore in conseguenza della resistenza nella temeraria lite instaurata in 1° grado e quella instauranda in fase d'appello ex art. 96 c.p.c., se così fosse nel presente gradi di giudizio. 4) CONDANNARE i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze relative al doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori;
In via istruttoria: Si reiterano le istanze già formulate in primo grado
……………( riporta capi di prova, che per brevità si omettono) ammettere e disporre interrogatorio formale della parte sig. (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], sulle medesime circostanze di fatto C.F._1 formulate ai fini della richiesta ammissione di prova per interpello testi come sopra descritti ed individuati con i capi A,B,C,D,E,F, G ed H che abbiansi qui per brevità integralmente riportati e trascritti o, nella denegata ipotesi di reiezione, ammettersi e disporre il libero interrogatorio delle parti ex art. 117 c.p.c.”
Con una comparsa depositata il 12.7.2023, si sono costituiti AR
( da ora , per brevità) e in proprio, resistendo CP_7 Controparte_1 all'avverso appello con argomentazioni generiche ed in parte inconferenti, tese ad ottenere il rigetto di “ogni richiesta del e della moglie ” ( Parte_1 CP_8 così in comparsa a pagina 3). Hanno chiesto la riunione del fascicolo al processo di appello instaurato il 4.5.2023 avverso la stessa sentenza dal solo . CP_7
Con tale gravame l'appellante eccepito la prescrizione del diritto azionato dal Pt_1
l'improcedibilità della domanda per mancata mediazione, ha chiesto il rigetto di ogni pretesa ed ha formulato istanze istruttorie orali.
All'udienza del 24.10.2023 la Corte ha richiamato il fascicolo n. 2123/2023 R.G. incardinato dinanzi alla III sezione civile, al fine di riunirlo al n. 2023/2023 R.G..
Tale fascicolo è pervenuto in Cancelleria solo il 5.7.2024 .
Essendo intervenuto un rinvio d'ufficio per esigenze di ruolo – connesse al rispetto dei criteri di priorità di trattazione degli appelli dettati dalle regole tabellari - il procuratore del ha formulato istanza di anticipazione di udienza dell'appello Pt_1
n. 2023/2023 R.G..
I due appelli sono, infine, pervenuti parallelamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, cui erano trattenuti in decisione con assegnazione dei termini di giorni 40 e successivi giorni 20 per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due appelli a norma dell'art. 335 c.p.c..
Tale provvedimento, come preannunziato nell'ordinanza del 15.10.2024, avrebbe dovuto essere adottato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024 alla quale i procuratori si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi;
per una mera svista il provvedimento di riunione non è stato adottato in udienza. Nulla osta a che la riunione sia disposta in questa sede in via preliminare all'esame delle domande delle parti.
Deve ricordarsi, tuttavia, che la mancata tempestiva riunione obbligatoria di più appelli proposti avverso la stessa sentenza, secondo i giudici di legittimità non produce alcuna nullità e, funditus, alcun pregiudizio al diritto di difesa in quanto «l'inosservanza, da parte del giudice di appello, dell'obbligo di riunire, in un unico procedimento, i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, malgrado la formale mancanza di un provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto – come nella specie – chiamate alla stessa udienza, nonché contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, così restandosi nell'ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (salva, poi, la facoltà di riunione dei ricorsi che siano stati proposti contro di esse). La decisione di una delle impugnazioni non precedentemente riunite, inoltre, non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza – in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 c.p.c. – alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati» ( nei termini Cass. Ord. 17 aprile 2019, n. 10696, massimata, che cita in motivazione Cass. n. 20514 del 12/10/2016).
Nel caso in esame, l'odierno provvedimento di riunione, qui adottato in via preliminare, vale anche a scongiurare anche l'eventuale ed ipotetica formazione di giudicati di cui si parla nella massima riportata.
Sempre in via preliminare all'esame del merito deve la Corte dare atto di diverse irritualità che si riscontrano negli scritti difensivi hinc et inde depositati:
i)le richieste istruttorie formulate in atto di appello dal sono inammissibili Pt_1 sotto diversi profili. Nelle note di trattazione scritta depositate in primo grado il 16.10.2021 ed il 10.11.2021, l'attore chiedeva, sul piano istruttorio, l'ordine Pt_1 di esibizione ex art. 210 c.p.c., da impartire alla , teso a far Controparte_1 depositare la documentazione della società, l'ordine di esibizione da impartire ai due
– anche mediante ricorso al provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c. – della CP_1 documentazione fiscale, l'ordine di acquisizione della documentazione bancaria dei due;
nella nota conclusionale del 3.1.2022 il reiterava tali istanze e non CP_1 Pt_1 formulava alcun espresso riferimento a richieste istruttorie orali. Ciò induce a ritenere che, se la prova testimoniale era stata richiesta con specifici capi, in occasione delle attività difensive alle date riportate, essa era stata oggetto di rinunzia implicita. In appello il ha formulato richieste istruttorie orali, che sono inammissibili a Pt_1 norma dell'art. 345 comma 3 c.p.c. per il motivo spiegato, non ha reiterato la richiesta degli ordini di esibizione ed ha chiesto l'interrogatorio formale di sé stesso, richiesta inammissibile stante la natura del mezzo istruttorio richiesto – di cui all' art. 230 c.p.c. – che può concernere unicamente fatti sfavorevoli alla persona interrogata, essendo teso alla confessione;
ii)stante il contenuto dell'art. 345 c.p.c., per il quale nel giudizio di appello non è ammissibile la produzione di nuove prove documentali a norma del comma 3, non sono ammissibili nuove eccezioni a norma del comma 2 e non è ammissibile la formulazione di nuove domande a norma del comma 1 della stessa norma, emerge che tutte le regole riportate sono state violate dalla difesa dei signori in quanto CP_1 nell'interesse di tali assistiti è stata prodotta in appello nuova documentazione con la comparsa conclusionale depositata il 22.1.2025 ed inoltre è stato richiesto l'interrogatorio formale del non articolato compiutamente in primo grado né Pt_1 articolato per capi in appello, è stata formulata tardivamente l'eccezione di prescrizione del credito azionato nell'atto di appello successivamente proposto, è stata proposta, con la comparsa conclusionale già richiamata, una nuova domanda tesa ad ottenere la declaratoria di estinzione della società , mai introdotta in primo CP_3 grado. Dal canto suo, anche il ha introdotto in appello una domanda viziata Pt_1 da nova in quanto ha richiesto la condanna delle “parti convenute al risarcimento dei danni cagionati all'odierno attore in conseguenza della resistenza nella temeraria lite instaurata in 1° grado (e quella instauranda in fase d'appello ex art. 96 c.p.c., se così fosse nel presente gradi di giudizio”). Dall'esame degli atti emerge che la domanda suddetta non è stata proposta in primo grado con riferimento alla fase in cui sarebbe emersa la temerarietà della resistenza processuale;
tale domanda, quindi, è in questa fase inammissibile non solo ( e non tanto) in quanto nuova ma in quanto sottratta alla competenza funzionale del giudice del procedimento di primo grado dinanzi al quale ne sarebbero maturati i presupposti, non investendo la domanda danni successivi alla pubblicazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 1470/1981). Per quanto riguarda i danni da lite temeraria nella fase di appello, non si disconosce la possibilità della sua formulazione in tutto il giudizio di appello fino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
della sua fondatezza si parlerà più avanti;
iii)stante il contenuto dell'art. 342 c.p.c. ( nella formulazione applicabile ratione temporis) per il quale l'appello “ deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado 2)le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” deve ritersi che l'appello formulato dal , iscritto a ruolo il 4.5.2023 e qui riunito, di modo che esso assume la CP_7 veste di appello incidentale, è palesemente inammissibile, tenuto conto che esso, da un punto di vista formale è redatto con modalità confliggente con il modello processuale e, da un punto di vista contenutistico, contiene esclusivamente affermazioni estranee al processo – quali i richiami reiterati agli interessi sentimentali di alcuni soggetti – e doglianze generiche – quali quelle riferite ai comportamenti delle parti - e non contiene, invece, alcuna censura logica e rilevante delle parti di cui si compone la motivazione utile a provocare la riforma della decisione in senso favorevole all'appellante incidentale.
Anche l'appello del che assume la veste di appello principale, è in parte Pt_1 inammissibile per i motivi che seguono.
A sostegno delle riportate censure ( erroneo rigetto della domanda di condanna solidale degli altri due convenuti ed erroneo governo delle spese) l'appellante principale ha offerto verbose argomentazioni e censure in parte inammissibili, in particolare, inammissibili nelle parti narrative di cui alle prime dieci pagine dell'atto di appello e nelle parti in cui ha messo in pratica una personale esegesi della sentenza di primo grado corredata da disegni .
Parimenti inammissibile si rivela l'atto di appello principale nella parte in cui l'appellante ha sottoposto a critica logica segmenti della motivazione che, seppur modificati, non determinerebbero la riforma della decisione in senso favorevole all'appellante. A sostegno dell'appello di cui al primo motivo, l'appellante ha allegato ( v. atto di appello pagina 15) che erroneamente il Tribunale, pur inquadrando correttamente il contratto intervenuto tra il nell'ambito della associazione in Controparte_9 partecipazione ed il ruolo del secondo quale “co-amministratore” della società, non avrebbe fatto discendere da tale inquadramento la condanna in solido della società stessa, di cui il era “socio amministratore”. La censura è sterile in quanto non CP_1 tiene conto di parti della motivazione autonomamente idonee a sostenere la decisione adottata.
Non può non rilevarsi, in primis, la contraddittorietà concettuale della definizione di
“co-amministratore” utilizzata in appello, dissonante rispetto alla tesi propugnata in primo grado.
In citazione il è stato convenuto in proprio ( quale parte contraente nel CP_1 contratto di associazione in partecipazione ) e quale amministratore di fatto ( in citazione “occulto”) della , quindi non come socio. Inoltre, in limine litis CP_3
l'attore non ha mai allegato che il avrebbe condiviso l'amministrazione CP_7 con chicchessia ma che egli sarebbe stato, per espresso accordo sottoscritto il 30.9.2009 tra i soli , amministratore “unico” ( così nel contratto) Pt_1 CP_7 della costituenda società che avrebbe visto la luce 14.10.2009 ed avrebbe avuto la composizione – e le cariche, con riferimento alla persona della figlia del solo CP_1 formalmente - previste nell'accordo.
In conformità di tale intesa, all'atto della costituzione della società dinanzi al notaio rogante i due soci convenivano che avrebbe avuto la Controparte_1 rappresentanza e la gestione della società ( quale socia accomandataria); il capitale era costituito all'80% dalla stessa ed al 20% da e che gli utili sarebbero Parte_3 stati ripartiti nella stessa misura. non era socio e secondo il contratto di CP_7 associazione in partecipazione del 30.9.2009 era unico amministratore (di fatto) della società; la carica enunziata in atto di costituzione per la figlia era intendersi CP_1 solo su piano formale, quindi “apparente”, essendo ella esautorata di ogni ruolo decisionale e gestionale, come sostenuto dall'attore.
Tanto evidenziato, emerge che erroneamente il insiste nel configurare il Pt_1 coinvolgimento personale di , stanti le prospettazioni in citazione. Controparte_1
Ed infatti, la titolarità passiva di in proprio dovrebbe essere Controparte_1 delineata a norma dell'art. 2313 c.c. cioè quale socio accomandatario avente responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali. Tale configurazione, tuttavia, è naufragata ed è stata correttamente esclusa dal Tribunale in quanto il ha in citazione sostenuto che la società era “ inesistente”, che la Pt_1 signora non era la reale amministratrice e che la società non ha mai operato, come allegato a pagina 8 dell'atto introduttivo. Quindi non ha errato il Tribunale ad escludere la condanna in solido della suddetta. Se invece l'odierno appellante ritenesse che la responsabilità di in Controparte_1 proprio fosse connessa ad una sorta di pactum sceleris tra la stessa e suo padre, teso ad approfittare personalmente del finanziamento del d'accordo con il padre, Pt_1 deve rispondersi che di tale costruzione non vi è prova in atti e, per contro, vi è la smentita dello stesso il quale a pagina 7 dell'atto introduttivo ha affermato Pt_1 che l'appellata non aveva beneficiato in concreto dell'importo Parte_4 anticipato dal a suo padre. Pt_1
Analogamente, non ha errato il Tribunale nel rigettare la domanda proposta contro la in persona del socio accomandatario . Ed infatti, Controparte_3 Controparte_1 sempre secondo la stessa prospettazione dell'attore, la non Controparte_1 avrebbe potuto essere ritenuta destinataria della condanna quale legale rappresentante della in quanto ella era stata considerata dall'attore – CP_3 nonché dai contraenti dell'accordo del 30.9.2009 – alla stregua di una mera “testa di legno” che avrebbe solo formalmente ricoperto la carica mentre l'effettivo amministratore unico era suo padre.
Neanche la in persona dell'amministratore “occulto” avrebbe potuto Controparte_3 essere condannata in solido con la persona di , pur a voler interpretare CP_7 estensivamente le confuse allegazioni attoree, dal momento che nell'accordo di associazione in partecipazione del 30.9.2009 i contraenti – associante ed associato – avevano espressamente previsto che “ le prime risorse economiche conseguite saranno utilizzate per la restituzione delle somme conferite dai sottoscrittori e poi si procederà alla divisione degli utili secondo le quote del 20 e dell'80%” . Ebbene, se è vero, come ha affermato l'attore, che la società era “inesistente” e che essa non ha mai operato quindi non ha mai prodotto guadagni o utili di sorta, non si vede questa società ( o la in proprio ) cosa avrebbe dovuto restituire. Controparte_1
Né può seguirsi sul tema l'artificioso ragionamento dell'appellante che, a superamento della predetta considerazione, allega che la clausola in questione era caratterizzata dall'apposizione di un termine piuttosto che dall'avveramento di una condizione, interpretazione che contraddice la tipica differenziazione tra condizione e termine, l'incertezza del verificarsi dell'evento che caratterizza solo la prima figura. Al fine di sorreggere la sua interpretazione della clausola in parola, il avrebbe dovuto Pt_1 provare che la disponibilità di ( nuove) risorse economiche della società era già in essere ed era nota ai contraenti all'atto della stipula del contratto e che solo per fattori esterni ai contraenti essa era stata procrastinata;
nessun contributo probatorio è intervenuto sul punto.
Tanto ritenuto, è evidente l'irrilevanza della circostanza valorizzata in appello, secondo la quale il con il contratto di associazione in partecipazione e CP_7 rispetto all'apporto del aveva impegnato sé stesso quale amministratore di Pt_1 fatto della costituenda società, quindi la società, in relazione alla quale egli poteva essere ritenuto “associante” piuttosto che terzo ( cfr. pagine 13 e 14 dell'atto di appello), dal momento che il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui si è detto ha eliso in radice la possibilità di estendere alla società l'accertato inadempimento personale del alla obbligazione nascente dal contratto e CP_7 la possibilità di condannare la società in solido con il alla restituzione CP_7 dell'importo versato dal Pt_1
In definitiva, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la domanda fosse accoglibile solo nei confronti del . CP_7
Sugli assunti posti a fondamento della domanda non esplica influenza l'argomento trattato a pagina 40 dell'atto di appello in relazione alla mancata richiesta di attribuzione dei 40.000,00 euro da parte della figlia al padre e della comune difesa dei da parte dello stesso avvocato quale fattori comprovanti la loro CP_1 responsabilità solidale. La tesi, costruita come si stesse parlando del concorso morale/materiale nel reato di truffa – non ha pregio;
i rapporti parentali tra i CP_1 non sono significativi nel processo e la loro configurazione come “un unico centro di interessi” non resiste alla lacunosità delle allegazioni in primo grado. Inoltre non è ravvisabile nella posizione processuale dei due convenuti un conflitto di interesse determinante la necessità che essi fossero assistiti da due diversi legali.
Le censure rubricate come secondo e terzo motivo di appello ( cfr. pagine 37 e 38 dell'atto di appello) sono assorbite.
Il motivo relativo al governo delle spese è inammissibile.
Con esso il lamenta “ E' evidente che, data la fondatezza della domanda attorea, Pt_1 il Giudice di Prime Cure, conseguentemente, abbia errato nel condannare alle spese parte attrice, mentre avrebbe dovuto condannare entrambi i convenuti. Al più avrebbe dovuto riconoscere e condannare il soccombente totale, alla refusione anche delle spese CP_2 di giudizio verso il il tratto delinea anche palese illogicità della Parte_1 statuizione”.
Dalla lettura della sentenza appellata emerge che il primo giudice: non ha condannato parte attrice al pagamento delle spese;
che i convenuti non erano due ma tre;
che il Tribunale ha optato per la compensazione ritenendo che l'attore era stato solo in parte vittorioso, avendo ottenuto la condanna del solo , e soccombente CP_7 in relazione alla richiesta condanna in solido di tutti e tre i convenuti.
Sulla suddetta decisione – e in particolare sul concetto di “reciproca soccombenza” che l'ha ispirata – l'appellante non ha formulato specifiche e chiare censure logiche. La domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c. è superata.
In definitiva, l'appello principale va respinto e l'appello incidentale va dichiarato inammissibile;
ne consegue la conferma della decisione appellata.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado, a norma dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
Infine, considerato l'esito degli appelli, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da ciascuno proposto.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, di in proprio e della in CP_2 Controparte_1 Controparte_3 persona della socia accomandataria nonchè sull'appello riunito Controparte_1 proposto da nei confronti di avverso la AR Parte_1 sentenza del Tribunale di Napoli n. 9430/2022 del 25/10/2022 così provvede:
a) dispone la riunione degli appelli;
b) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
c) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da AR
;
[...]
d) conferma in toto la sentenza appellata;
e) compensa le spese del grado;
f) secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte di e di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 AR di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da ciascuno proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28/02/2025 il Presidente estensore
Caterina Molfino