Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/2018, n. 19261
CASS
Sentenza 19 luglio 2018

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Nell'ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, l'accettazione, anche tacita, del deposito, secondo l'espressa previsione dell'art. 1210 c.c., ha effetto liberatorio, con efficacia retroattiva (alla data del deposito stesso) e determina l'estinzione dell'obbligazione, con effetto assimilabile a quello della "datio in solutum". Da ciò consegue che, una volta intervenuto il ritiro da parte del creditore della somma depositata, senza sollevare riserve, non vi è luogo ad alcuna valutazione sulla congruità della prestazione depositata ed accettata, la stessa non può più essere messa in discussione sotto il profilo dell'esattezza dell'adempimento ed il debitore non potrà richiedere indietro la somma depositata. (In applicazione del principio enunciato, la S.C., con riferimento a una fattispecie in cui il creditore aveva ritirato la somma depositata ai sensi dell'art. 1210, comma 1, c.c., ha statuito che in tal caso il ritiro della somma non configura mera accettazione di una prestazione parziale ma comportamento concludente di accettazione tacita del deposito, con i conseguenti effetti liberatori di cui all'art. 1210, comma 2, c.c.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/2018, n. 19261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19261
Data del deposito : 19 luglio 2018

Testo completo