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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/10/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
EL Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1289/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(Cod. Fisc. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Senatore a ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2 difeso dagli avv.ti Maria Teresa Peluso e Giuseppe Vollaro, ed elettivamente domiciliato come in atti
opposto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 312/2020 reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 26 agosto 2020 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €.108.835,11 oltre interessi ed accessori
Pag. 1 in favore del - a Controparte_1 titolo di contributi consortili relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
L'Ente a sostegno della opposizione eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore della Giustizia Amministrativa, oltre che la carenza di legittimazione passiva per violazione dell'art. 191 del
T.U.EE.LL., nella parte in cui prevede che l'ente territoriale può effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Inoltre, sottolineava come per il settore rifiuti non fosse più legato al vincolo partecipativo a far epoca dal 1° gennaio 2010 mentre, quanto al settore sport, non fossero efficaci le delibere assembleari di approvazione del bilancio, mancando la necessaria approvazione “del massimo consesso collegiale degli enti consorziati”.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare
l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata, in sede monitoria, da parte della ditta opposta e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 312/2020, del 26 agosto 2020, reso dal Tribunale di Lagonegro, Dott. Biancamaria Pisciotta, in relazione al procedimento monitorio n. 1019/2020 R.G. perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio il opposto che riteneva CP_1 infondata l'opposizione. In particolare, riteneva sussistente la giurisdizione del G.O. ed esistente il vincolo consortile ed evidenziava la presenza della legittimazione attiva, in quanto non è possibile
“equiparare i contributi consortili dovuti dal in quanto Pt_1 consorziato ai diversi impegni spesa derivanti da ordinarie obbligazioni assunte dall'Ente nella propria attività di gestione”.
Pag. 2 Sottolineava, altresì, l'infondatezza della eccezione di invalidità ed inefficacia delle delibere di approvazione dei bilanci, in quanto alcuna impugnativa in tal senso era stata avanzata dall'Ente.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione e concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Con le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. parte opposta evidenziava come non fosse fondata l'eccezione relativa alla mancanza dell'impegno di spesa, in quanto l'impegno di spesa era stato regolarmente assunto dal anche mediante l'adozione di idonei atti Parte_1 amministrativi. Invero, riteneva la mancata presenza dell'impegno di spesa smentita dalla stessa controparte nella nota protocollo a firma della responsabile rag. versata in atti, laddove era possibile Persona_1 leggere: “in riferimento alla nota in oggetto indicata, si comunica che le somme iscritte in bilancio per gli anni 2014-2015- 2016 e 2017 sono rispettivamente di euro 19.510,00 – 19.510,00 – 19.510,00 e 27.789,10”.
Successivamente, il giudice riteneva non necessaria alcuna attività istruttoria come richiesta da parte opposta.
La causa, pertanto, veniva ritenuta matura per la decisione senza che venissero avanzate rituali riserve e/o eccezioni in ordine alla ordinanza del 22 novembre 2021.
Successivamente, dopo vari rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, occorre osservare che alcuna giurisdizione del G.A. risulta presente relativamente alla vertenza che ci occupa. In particolare, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, appartiene alla cognizione del g.o. la domanda con cui un consorzio obbligatorio, istituito nella regione Campania per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, chiede ad
Pag. 3 uno dei comuni che ne fanno parte il pagamento di somme, a titolo di corrispettivi dovuti per l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e a titolo di quote consortili (Cass., S. U., n. 16032/2010). Inoltre, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo laddove la controversia riguardi rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi (Cass., S. U., 9 giugno 2014, n. 12923), mentre, se nel giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente fonte in una pattuizione negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali del pubblico servizio, la relativa vertenza resta alla giurisdizione del giudice ordinario (ex multis, Cass., S. U., n.
16304/2013).
Sempre in via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Al riguardo va specificato che nel caso che ci occupa a sostegno della richiesta di pagamento avanzata con il monitorio manca una valida
Pag. 4 obbligazione dell'ente locale assunta dal competente organo deliberativo nella richiesta forma scritta, previo impegno di spesa e visto di regolarità contabile e copertura.
In particolare, parte opponente ha eccepito con la comparsa conclusionale che il ed il non hanno stipulato nessun Pt_1 CP_1 contratto scritto, presupposto sostanziale per l'adempimento contrattuale, specificando come la giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ribadire “che i contratti con la P.A., inclusi i Comuni, devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, salve alcune deroghe”.
Detta eccezione risulta ritualmente proposta in quanto, come sottolineato anche a recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 31/07/2025, n.
22102; Cass., 23/02/2023, n. 5689), ove la nullità sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo. In particolare, agli atti non è stato prodotto alcun contratto scritto tra le parti.
Inoltre, la stessa parte opposta nulla ha eccepito e/o replicato sul punto con memoria di replica.
Detto aspetto, come eccepito, risulta anche rilevabile d'ufficio e l'eccezione è fondata.
Invero, non può sostenersi che la fonte contrattuale sia da rinvenire nell'approvazione dello Statuto che impegna l'opponente al Pt_1 versamento della quota consortile, ai costi generali di gestione, alle spese di gestione, al ripianamento delle eventuali perdite di esercizio, alla compartecipazione delle eventuali perdite di gestione.
Infatti, come specificato da precedenti di questo Tribunale (cfr. sentenza n.714/2024), trattandosi di credito vantato in ragione di un dedotto rapporto contrattuale intercorso con un ente pubblico è necessario che siano prodotti gli atti dai quali deriva l'impegno di spesa della P.A. Ed infatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla
Pag. 5 legge e dai regolamenti, in base alle quali i contratti conclusi dallo Stato
e dagli enti locali richiedono la forma scritta “ad substantiam”, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria (ex multis, Cass., 1.4.2010, n.
8000; Cass., 26.10.2007 n. 22537; cfr. anche R.D. n. 2440/1923, art. 17
e art. 1350 cod. civ.).
In particolare, l'art. 191 T.U.E.L. applicabile ratione temporis al caso di specie prevede: “
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo
Pag. 6 interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale)
e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (conv., con modif., dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Sez. U, 10 giugno 2005,
n. 12195, 8 Sez. U, 28 giugno 2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., Sez. 1, 9 maggio 2018/11 marzo 2019, n. 6919).
Indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, l'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione
Pag. 7 concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c. (ex multis, Cass., n. 5267/2022).
Inoltre, in materia di ordinamento degli enti locali, l'art. 191, comma 1, del Testo Unico nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede espressamente, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni (ex multis, Trib. Catanzaro, 30/05/2023, n. 858), elemento non provato da parte opposta.
A tal proposito, non appare meritevole di accoglimento l'eccezione di parte opposta secondo la quale la normativa in questione non sarebbe applicabile ai crediti per cui è causa sulla base del presupposto secondo cui i contributi consortili troverebbero la propria fonte esclusivamente sull'adesione dell'opponente al , e che l'impegno di spesa CP_1 sarebbe costituito ex lege.
La norma di cui al citato art. 191 co. 1 T.U.E.L. nel richiedere l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153 comma
5 fa riferimento in termini generici al concetto di “spesa” che include quindi qualsiasi erogazione in denaro effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici per la produzione dei beni e dei servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni della comunità e quindi anche quelle legate
Pag. 8 alla gestione del consorzio mediante il quale il Comune ha inteso di organizzare il servizio pubblico.
Che sia così è confermato dall'art. 194 co. 1 lett. b) (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) T.U.E.L. che, nel disciplinare i tipi di debiti fuori bilancio che possono essere oggetto di riconoscimento di legittimità, prevede espressamente anche la “copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione…”.
Se i disavanzi di consorzi costituiscono una delle ipotesi per i quali è prevista dall'art. 194 T.U.E.L. il ricorso alla procedura eccezionale di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e, quindi, di passività derivanti da eventi sopravvenuti all'approvazione dei documenti contabili, in questi ultimi non considerati, ovvero obbligazioni e debiti formatisi in violazione dei procedimenti di spesa, ciò vuol dire che, di regola, è necessario, come per qualsiasi altra spesa pubblica, il rispetto del procedimento di cui all'art 191 T.U.E.L. e in primis l'impegno di spesa.
Nel caso di specie, non è provato che gli importi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto costituiscano disavanzi e, comunque, non è stato provato il rispetto della procedura contemplata dall'art. 194 T.U.E.L..
Infine, non può ritenersi neanche raggiunta la prova della validità ed efficacia delle delibere di approvazione dei bilanci, come, invece, sottolineato da parte opposta.
In particolare, il consorzio volontario tra enti locali è un ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni facente parte del sistema amministrativo di ciascuno degli enti associati. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 114 TUEL, l'azienda consortile deve attenersi alla normativa prevista in tema di approvazione del
Pag. 9 bilancio di previsione. In particolare, il consiglio di amministrazione deve proporre il bilancio all'assemblea consortile che lo deve approvare e, successivamente, ai sensi dell'art. 114 TUEL, questo dovrà a sua volta essere approvato anche dal Consiglio comunale di ciascun ente consorziato. In assenza della predetta approvazione del bilancio di esercizio da parte del la pretesa economica avanzata Controparte_2 dal creditore ingiungente, tramite procedimento monitorio, difetta del requisito della esigibilità (ex multis, Trib. Termini Imerese, 18/09/2023,
n. 1011).
Alla luce di quanto sopra specificato, la pretesa creditoria, avanzata dall'ingiungente tramite procedimento monitorio, e fatta oggetto del decreto ingiuntivo, risulta inesigibile.
Considerato che non è stata, inoltre, proposta domanda ai sensi dell'art.2041 c.c. dall'opposta, l'opposizione va accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato.
Ogni ulteriore questione in fatto e in diritto resta assorbita da quanto sopra specificato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della eccezione di nullità avanzata solamente in comparsa conclusionale e della infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione e di carenza di legittimazione passiva come avanzate da parte opponente, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa EL Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1289/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta dal avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 312/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro in data
26 agosto 2020, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di
€.108.835,11 oltre interessi ed accessori in favore del Controparte_1
Pag. 10 , dichiarandolo nullo e privo di Controparte_1 effetti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 6 ottobre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa EL Abagnara
Pag. 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
EL Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1289/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(Cod. Fisc. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Senatore a ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2 difeso dagli avv.ti Maria Teresa Peluso e Giuseppe Vollaro, ed elettivamente domiciliato come in atti
opposto
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 312/2020 reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 26 agosto 2020 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €.108.835,11 oltre interessi ed accessori
Pag. 1 in favore del - a Controparte_1 titolo di contributi consortili relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
L'Ente a sostegno della opposizione eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore della Giustizia Amministrativa, oltre che la carenza di legittimazione passiva per violazione dell'art. 191 del
T.U.EE.LL., nella parte in cui prevede che l'ente territoriale può effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Inoltre, sottolineava come per il settore rifiuti non fosse più legato al vincolo partecipativo a far epoca dal 1° gennaio 2010 mentre, quanto al settore sport, non fossero efficaci le delibere assembleari di approvazione del bilancio, mancando la necessaria approvazione “del massimo consesso collegiale degli enti consorziati”.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare
l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata, in sede monitoria, da parte della ditta opposta e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 312/2020, del 26 agosto 2020, reso dal Tribunale di Lagonegro, Dott. Biancamaria Pisciotta, in relazione al procedimento monitorio n. 1019/2020 R.G. perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio il opposto che riteneva CP_1 infondata l'opposizione. In particolare, riteneva sussistente la giurisdizione del G.O. ed esistente il vincolo consortile ed evidenziava la presenza della legittimazione attiva, in quanto non è possibile
“equiparare i contributi consortili dovuti dal in quanto Pt_1 consorziato ai diversi impegni spesa derivanti da ordinarie obbligazioni assunte dall'Ente nella propria attività di gestione”.
Pag. 2 Sottolineava, altresì, l'infondatezza della eccezione di invalidità ed inefficacia delle delibere di approvazione dei bilanci, in quanto alcuna impugnativa in tal senso era stata avanzata dall'Ente.
Nel corso del giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione e concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Con le memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. parte opposta evidenziava come non fosse fondata l'eccezione relativa alla mancanza dell'impegno di spesa, in quanto l'impegno di spesa era stato regolarmente assunto dal anche mediante l'adozione di idonei atti Parte_1 amministrativi. Invero, riteneva la mancata presenza dell'impegno di spesa smentita dalla stessa controparte nella nota protocollo a firma della responsabile rag. versata in atti, laddove era possibile Persona_1 leggere: “in riferimento alla nota in oggetto indicata, si comunica che le somme iscritte in bilancio per gli anni 2014-2015- 2016 e 2017 sono rispettivamente di euro 19.510,00 – 19.510,00 – 19.510,00 e 27.789,10”.
Successivamente, il giudice riteneva non necessaria alcuna attività istruttoria come richiesta da parte opposta.
La causa, pertanto, veniva ritenuta matura per la decisione senza che venissero avanzate rituali riserve e/o eccezioni in ordine alla ordinanza del 22 novembre 2021.
Successivamente, dopo vari rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, occorre osservare che alcuna giurisdizione del G.A. risulta presente relativamente alla vertenza che ci occupa. In particolare, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, appartiene alla cognizione del g.o. la domanda con cui un consorzio obbligatorio, istituito nella regione Campania per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, chiede ad
Pag. 3 uno dei comuni che ne fanno parte il pagamento di somme, a titolo di corrispettivi dovuti per l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e a titolo di quote consortili (Cass., S. U., n. 16032/2010). Inoltre, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo laddove la controversia riguardi rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi (Cass., S. U., 9 giugno 2014, n. 12923), mentre, se nel giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente fonte in una pattuizione negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali del pubblico servizio, la relativa vertenza resta alla giurisdizione del giudice ordinario (ex multis, Cass., S. U., n.
16304/2013).
Sempre in via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Al riguardo va specificato che nel caso che ci occupa a sostegno della richiesta di pagamento avanzata con il monitorio manca una valida
Pag. 4 obbligazione dell'ente locale assunta dal competente organo deliberativo nella richiesta forma scritta, previo impegno di spesa e visto di regolarità contabile e copertura.
In particolare, parte opponente ha eccepito con la comparsa conclusionale che il ed il non hanno stipulato nessun Pt_1 CP_1 contratto scritto, presupposto sostanziale per l'adempimento contrattuale, specificando come la giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ribadire “che i contratti con la P.A., inclusi i Comuni, devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, salve alcune deroghe”.
Detta eccezione risulta ritualmente proposta in quanto, come sottolineato anche a recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 31/07/2025, n.
22102; Cass., 23/02/2023, n. 5689), ove la nullità sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo. In particolare, agli atti non è stato prodotto alcun contratto scritto tra le parti.
Inoltre, la stessa parte opposta nulla ha eccepito e/o replicato sul punto con memoria di replica.
Detto aspetto, come eccepito, risulta anche rilevabile d'ufficio e l'eccezione è fondata.
Invero, non può sostenersi che la fonte contrattuale sia da rinvenire nell'approvazione dello Statuto che impegna l'opponente al Pt_1 versamento della quota consortile, ai costi generali di gestione, alle spese di gestione, al ripianamento delle eventuali perdite di esercizio, alla compartecipazione delle eventuali perdite di gestione.
Infatti, come specificato da precedenti di questo Tribunale (cfr. sentenza n.714/2024), trattandosi di credito vantato in ragione di un dedotto rapporto contrattuale intercorso con un ente pubblico è necessario che siano prodotti gli atti dai quali deriva l'impegno di spesa della P.A. Ed infatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla
Pag. 5 legge e dai regolamenti, in base alle quali i contratti conclusi dallo Stato
e dagli enti locali richiedono la forma scritta “ad substantiam”, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria (ex multis, Cass., 1.4.2010, n.
8000; Cass., 26.10.2007 n. 22537; cfr. anche R.D. n. 2440/1923, art. 17
e art. 1350 cod. civ.).
In particolare, l'art. 191 T.U.E.L. applicabile ratione temporis al caso di specie prevede: “
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo
Pag. 6 interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale)
e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (conv., con modif., dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Sez. U, 10 giugno 2005,
n. 12195, 8 Sez. U, 28 giugno 2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., Sez. 1, 9 maggio 2018/11 marzo 2019, n. 6919).
Indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, l'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione
Pag. 7 concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c. (ex multis, Cass., n. 5267/2022).
Inoltre, in materia di ordinamento degli enti locali, l'art. 191, comma 1, del Testo Unico nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede espressamente, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni (ex multis, Trib. Catanzaro, 30/05/2023, n. 858), elemento non provato da parte opposta.
A tal proposito, non appare meritevole di accoglimento l'eccezione di parte opposta secondo la quale la normativa in questione non sarebbe applicabile ai crediti per cui è causa sulla base del presupposto secondo cui i contributi consortili troverebbero la propria fonte esclusivamente sull'adesione dell'opponente al , e che l'impegno di spesa CP_1 sarebbe costituito ex lege.
La norma di cui al citato art. 191 co. 1 T.U.E.L. nel richiedere l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153 comma
5 fa riferimento in termini generici al concetto di “spesa” che include quindi qualsiasi erogazione in denaro effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici per la produzione dei beni e dei servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni della comunità e quindi anche quelle legate
Pag. 8 alla gestione del consorzio mediante il quale il Comune ha inteso di organizzare il servizio pubblico.
Che sia così è confermato dall'art. 194 co. 1 lett. b) (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) T.U.E.L. che, nel disciplinare i tipi di debiti fuori bilancio che possono essere oggetto di riconoscimento di legittimità, prevede espressamente anche la “copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione…”.
Se i disavanzi di consorzi costituiscono una delle ipotesi per i quali è prevista dall'art. 194 T.U.E.L. il ricorso alla procedura eccezionale di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e, quindi, di passività derivanti da eventi sopravvenuti all'approvazione dei documenti contabili, in questi ultimi non considerati, ovvero obbligazioni e debiti formatisi in violazione dei procedimenti di spesa, ciò vuol dire che, di regola, è necessario, come per qualsiasi altra spesa pubblica, il rispetto del procedimento di cui all'art 191 T.U.E.L. e in primis l'impegno di spesa.
Nel caso di specie, non è provato che gli importi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto costituiscano disavanzi e, comunque, non è stato provato il rispetto della procedura contemplata dall'art. 194 T.U.E.L..
Infine, non può ritenersi neanche raggiunta la prova della validità ed efficacia delle delibere di approvazione dei bilanci, come, invece, sottolineato da parte opposta.
In particolare, il consorzio volontario tra enti locali è un ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni facente parte del sistema amministrativo di ciascuno degli enti associati. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 114 TUEL, l'azienda consortile deve attenersi alla normativa prevista in tema di approvazione del
Pag. 9 bilancio di previsione. In particolare, il consiglio di amministrazione deve proporre il bilancio all'assemblea consortile che lo deve approvare e, successivamente, ai sensi dell'art. 114 TUEL, questo dovrà a sua volta essere approvato anche dal Consiglio comunale di ciascun ente consorziato. In assenza della predetta approvazione del bilancio di esercizio da parte del la pretesa economica avanzata Controparte_2 dal creditore ingiungente, tramite procedimento monitorio, difetta del requisito della esigibilità (ex multis, Trib. Termini Imerese, 18/09/2023,
n. 1011).
Alla luce di quanto sopra specificato, la pretesa creditoria, avanzata dall'ingiungente tramite procedimento monitorio, e fatta oggetto del decreto ingiuntivo, risulta inesigibile.
Considerato che non è stata, inoltre, proposta domanda ai sensi dell'art.2041 c.c. dall'opposta, l'opposizione va accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato.
Ogni ulteriore questione in fatto e in diritto resta assorbita da quanto sopra specificato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della eccezione di nullità avanzata solamente in comparsa conclusionale e della infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione e di carenza di legittimazione passiva come avanzate da parte opponente, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa EL Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1289/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta dal avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 312/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro in data
26 agosto 2020, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di
€.108.835,11 oltre interessi ed accessori in favore del Controparte_1
Pag. 10 , dichiarandolo nullo e privo di Controparte_1 effetti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 6 ottobre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa EL Abagnara
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