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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5189 del ruolo generale per l'anno 2018, tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. CARLO SCORZA;
Parte_4 parte attrice e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CARLO ANNUNZIATA;
parte convenuta
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio la banca, al fine di Parte_3 Parte_4 accertare la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.03.2011 ed hanno chiesto condannarsi l'istituto di credito a restituire i maggiori interessi riscossi e ad applicare il tasso sostitutivo degli interessi ex art. 117 TUB. All'uopo, hanno dedotto la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto il tasso di ammortamento applicato del 5,70% non era stato indicato nel contratto;
al contempo, hanno dedotto che il tasso di mora applicato pari all'8,70% sarebbe stato superiore al tasso soglia del 6,285% previsto per i mutui a tasso fisso stipulati nel primo trimestre del 2011.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.01.2019, la
[...]
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'avverso dedotto, in quanto infondato in fatto ed in diritto. A tal fine, ha eccepito il difetto di prova in ordine alle circostanze sopra esposte nonché ha dedotto che nel contratto erano chiaramente indicati tutti i costi del finanziamento e che, infine, il tasso di mora convenuto pari all' 8,70% non era superiore al tasso soglia del periodo pari al 9,435%. Tanto premesso in punto di fatto, la domanda va rigettata.
Nel contratto di mutuo vi è l'indicazione del tasso di ammortamento applicato (art. 2 contratto) e, dunque, è infondata l'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Parte attrice inoltre ha dato atto che il tasso applicato al rapporto di mutuo sarebbe stato pari al 5,70% per gli interessi corrispettivi mentre l'art. 3 del contratto di mutuo avrebbe previsto che gli interessi di mora sarebbero stati determinati aumentando di tre punti il tasso degli interessi corrispettivi;
pertanto, alla luce di tale calcolo, parte attrice ha dedotto che il tasso di mora dell'8,70% sarebbe superiore al tasso soglia del periodo pari al 6, 285%.
Sul punto, è necessario svolgere due ordini di osservazioni.
In primo luogo, parte attrice ha dedotto il superamento del tasso soglia, comparando a quest'ultimo il TAEG applicato al contratto di mutuo.
Tale operazione di confronto non è corretta poiché la giurisprudenza è chiara nel ritenere che
“la verifica di usurarietà dei tassi applicati dalla deve essere condotta raffrontando il CP_2 tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire
l'omogeneità e la simmetria nel raffronto in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del
TEGM e quindi della media dei TEG” (cfr. anche Cass. S.U. n. 16303/2018 e Cass. n.
39898/2021, Tribunale di Padova 1047/2024).
Ciò perché il TAEG indica solo il costo complessivo del finanziamento nell'arco temporale considerato (e comprende al suo interno anche le ulteriori spese e commissioni nonché i costi delle garanzie) mentre ciò che bisogna prendere in considerazione è solo il TEG che viene utilizzato quale parametro per determinare il tasso-soglia.
Ne consegue che la verifica di usurarietà condotta dalla parte attrice raffrontando il TAEG al tasso soglia usura porta ad esiti necessariamente non corretti, oltre a non trovare neanche riscontro nell'elaborato peritale nel quale il c.t.u. – addirittura confrontando il TAEG con il tasso soglia - ha escluso ogni profilo di usura degli interessi corrispettivi (v. relazione depositata il 19.05.2021).
In secondo luogo, emerge sin da subito che le difese svolte da parte attrice sono fondate sull'erroneo assunto in base al quale occorrerebbe procedere alla sommatoria degli interessi moratori e corrispettivi al fine del calcolo dell'usura.
Ebbene, gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi hanno funzioni giuridiche diverse: i primi rappresentano il corrispettivo della dazione di una somma di denaro dal mutuante al mutuatario mentre i secondi configurano una sorta di liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato dal mancato o dal ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria.
Parte della giurisprudenza sostiene che, nel calcolo del tasso soglia, si debba tener conto anche degli interessi moratori, in quanto, non esistendo una nozione civilistica di usura,
l'interprete deve necessariamente far riferimento all'art. 644 c.p. e alla Legge di interpretazione autentica della L. 108/1996 il cui articolo 1 considera usurari “gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
A sostegno della tesi, si richiama l'inciso contenuto nell'art. 1 della Legge di interpretazione autentica che espressamente riferisce la disposizione sopra indicata “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile” e, quindi, conferma implicitamente la riferibilità dell'articolo alla disciplina degli interessi usurari anche in ambito civile.
Tuttavia, vi sono ragioni giuridiche, prima ancora che tecnico-contabili, che ostano alla possibilità di computare gli interessi di mora nel tasso soglia.
Si sostiene, a tal proposito, che gli interessi di mora, lungi dal costituire il fisiologico corrispettivo del mutuo, configurano la sanzione per il solo eventuale e patologico inadempimento del contratto (sul punto, Trib. Frosinone ord. 9.12.2014, Trib. Monza sent.
13.01.2015, n. 94, Trib. Napoli ord. 15.4.2014, Trib. Milano ord. 28.1.2014) e la loro corresponsione trova giustificazione nel danno, eventuale e futuro, che il mutuatario cagiona al mutuante per l'inadempimento dell'obbligazione di restituzione della somma entro il tempo stabilito nel contratto.
Pertanto, non è corretto sommare gli interessi moratori agli interessi corrispettivi poiché in tal modo l'inadempimento potrebbe andare irragionevolmente a vantaggio della parte inadempiente dell'obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti entro le relative soglie, atteso che, l'eventuale superamento delle soglie a seguito della mera sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, comporterebbe la sanzione di cui all'art. 1815, secondo comma, e, quindi, la debenza di alcuno interesse (Trib. Frosinone, ord.
9.12.2014).
Inoltre, come condivisibile giurisprudenza ha già affermato, la Suprema Corte, con la sentenza n. 350/2013 e con le successive, si è espressa in ordine alla necessità di considerare gli interessi moratori nel calcolo delle soglie anti-usura, senza tuttavia giungere alla conclusione voluta da parte attrice in ordine alla sommatoria degli interessi corrispettivi agli interessi moratori nel calcolo del tasso soglia (cosi' Trib. Frosinone, ord. 9.12.2014, Trib. Monza sent.
13.01.2015, n. 94, Trib. Napoli ord. 15.4.2014, Trib. Milano ord. 28.1.2014 e Trib. Padova,
13.01.2016).
Inoltre, va osservato anche che la giurisprudenza di legittimità non ha mai indicato il criterio logico-matematico da seguire nell'eventuale sommatoria degli interessi, trattandosi di grandezze per loro natura disomogenee, per le quali si è limitata a stabilire la necessità che si tenga conto degli interessi moratori nel calcolo delle soglie anti-usura.
Ed, invero, tale conclusione trova conforto sia nella circostanza che il legislatore non ha fissato per gli interessi moratori delle soglie anti usura risultanti dalla verifica trimestrale dei tassi applicati dagli operatori sul mercato – come per gli interessi corrispettivi – sia nelle istruzioni della Banca d'Italia del 3 luglio 2013.
In ordine a tale aspetto, l'Organo di Vigilanza ha precisato che “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente” e l'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”( cfr. chiarimenti del 3 luglio 2013).
Infine, va rilevato che le difese svolte da parte attrice sono strutturate in deduzioni e richieste formulate in termini vaghi e generici, senza dar conto delle specifiche contestazioni, anche di natura contabile, rispetto agli oneri applicati dalla nel corso del rapporto di mutuo. CP_2
Ed invero, nell'atto di citazione risultano richiamati diffusamente i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti intrattenuti con la convenuta. CP_2
Del resto, l'espletata c.t.u. ha permesso di accertare che il tasso soglia usura non è stato superato né per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori.
Utilizzando come criterio quello del tasso medio ex L. 108/96 + 2,1% + 50%, il consulente d'ufficio ha accertato che “nel caso in esame, il tasso medio del 4,19% - che non include oneri per inadempimento - va dapprima incrementato del 2,10% per pervenire ad un tasso medio complessivo del 6,29% e, successivamente, ulteriormente incrementato della metà così determinando un tasso soglia pari al 9,435%. Ne discende che il tasso di mora previsto in contratto pari al 8,70% risulta essere inferiore al tasso soglia ex L. 108/96 pari al
9,435% determinato secondo le predette modalità” (v. relazione depositata in data
21.06.2023).
Tale modalità di calcolo – seguita dal consulente d'ufficio – è peraltro conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 19597/2020), secondo cui per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al
30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. +
2,1) x 1,5.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause comprese tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti di parte convenuta, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in €. 5.077,00 oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 27.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Jone Galasso)