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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 326/2022 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nata in TORINO (TO) il Parte_1 C.F._1
30/09/1969 - elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA MATTEOTTI 167
SANREMO - rappresentata e difesa dall'Avv. DI DOMENICO MARCO appellante nei confronti di
(COD. FISC. e (COD. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
FISC. ) - elettivamente domiciliate presso il difensore in CORSO DUCA P.IVA_2
DEGLI ABRUZZI 18 10129 TORINO - rappresentate e difese dall'Avv. SAVASTA FIORE
MICHELE LIONELLO appellate
(COD. FISC. Controparte_3 P.IVA_3
appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis Pt_1
rejectis:
- In via principale: in totale riforma della sentenza appellata n. 587 /2021 del Tribunale di
Imperia, Giudice Dott. Alessandro Cento, depositata in data 12 ottobre 2021, non
1 notificata, ed in accoglimento del proposto appello e per l'effetto dei relativi motivi nn. 1, 2
e/o 3 accogliere l'opposizione all'atto di precetto di cui infra e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inesistenza e/o l'inefficacia dell'atto di precetto (in reitera) notificato in data 23.1.18 da parte di alla Signora Controparte_3 Parte_1
portante l'intimazione al pagamento della complessiva somma di € 98.299,31; il
[...]
tutto con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio (il primo grado in favore dell'Avv. Marco Di Domenico, dichiaratosi antistatario, ed il secondo grado in favore dello Stato, stante l'ammissione ai benefici del patrocinio a suo carico);
- In via subordinata: in parziale riforma della decisione appellata e nella denegata ipotesi del mancato accoglimento dei motivi nn. 1, 2 e 3 dell'appello principale, compensare, anche parzialmente, le spese di lite dei due gradi”
Per l'appellata , anche per : “In via Controparte_1 CP_2
preliminare procedurale
- Dichiararsi l'impugnazione inammissibile e per l'effetto confermarsi la Sentenza n.
587/2021 del Tribunale di Imperia per mancata produzione del fascicolo di primo grado.
- Dichiararsi l'impugnazione inammissibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c e per l'effetto confermarsi la Sentenza n. 587/2021 del Tribunale di Imperia.
- Dichiarare il passaggio in giudicato della motivazione attinente il quantum in quanto non impugnata ex art. 346 c.p.c..
In via preliminare sostanziale
- Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e per gli effetti dichiarare l'appello inammissibile.
- Accertata la cessazione della materia del contendere, dichiarare la carenza di interesse ad agire della Signora e per l'effetto dichiarare l'appello inammissibile. Pt_1
Nel merito
Respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello principale proposto da Parte_1
avverso la Sentenza del Tribunale di Torino n. 587/2021 in data 12 Ottobre
[...]
2021, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti e confermarsi l'impugnata Sentenza n. 587/2021.
Con vittoria di spese ed onorari di causa e reiezione della domanda di compensazione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 587/2021 del 12/10/2021, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa di opposizione a precetto promossa da , nei confronti di così Parte_1 Controparte_3
2 decideva: «1. dichiara che ha diritto a procedere ad Parte_2 esecuzione forzata, in virtù del precetto opposto, limitatamente alla somma di € 97.644,71 per capitale;
2. condanna l'opponente alla rifusione, in favore della società opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.015,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , Parte_1
con atto notificato in data 11/4/2024.
Con comparsa si costituiva , quale cessionaria del credito, Controparte_1
- successivamente costituita con altra comparsa anche per , quale CP_2
interveniente in quanto società risultante dalla scissione parziale di
[...]
Contr
con attribuzione alla stessa del ramo di quest'ultima - la quale CP_1 instava per il rigetto dell'appello; non si costituiva e, verificata la Controparte_3 regolarità della notifica dell'atto di appello, ne deve essere dichiarata la contumacia.
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, mediante note depositate in relazione all'udienza collegiale in data 25/9/2024, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – Difetto di rappresentanza – Sanatoria – Inammissibilità per incomprensibilità del fondamento dei poteri rappresentativi. – L'appellante sostiene:
«Nell'atto di precetto “in persona del dott. in virtù di Controparte_3 Controparte_5
procura speciale conferita con atto in data 28/6/2017 rep. 49087 rog. 14939 dal dott.
, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante di Persona_1
in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/03/2017, in Controparte_3
virtù di procura conferita con atto del 15.06.2012 in autentica Rep. n. e Racc. n. Notaio
Dr.ssa di Milano, di intimava all'odierna Testimone_1 Controparte_6 appellanta (già opponente) il pagamento della suddetta somma di € 98.299,31.
Nell'opposizione si evidenziava che tre erano i difetti di rappresentanza dell'atto in allora opposto: a) La mancata allegazione della procura speciale conferita dal Dott.
[...]
, quale Amministratore Delegato di (All. n. 09 del Persona_2 Controparte_3
fascicolo di prime cure di parte opponente), al dott. invero, la procura Controparte_5
3 speciale ha ad oggetto il compimento di un unico, specifico, affare e pertanto devesi allegare all'atto da compiere;
b) La suddetta Procura speciale del 28.06.17 è indicata sì con gli estremi di Repertorio e di Rogito, ma senza l'indicazione del Notaio che l'ha redatta e/o autenticata, e pertanto nulla e non sanabile;
c) La procura (evidentemente generale) con cui conferiva i poteri rappresentativi a è Controparte_6 Controparte_3 indicata contenuta quale “atto del 15.06.2012 in autentica Rep. n. e Racc. n. Notaio
Dr.ssa di Milano”, che, privo dei numeri di Repertorio e Raccolta, non è Testimone_1 individuabile. … Inoltre la asserita sanatoria non trovava accoglimento, con particolar riferimento ai rapporti tra mandante e mandatario, nonché i relativi organi rappresentativi interni, in quanto l'unica possibilità di sanare i poteri di rappresentanza è contenuta nell'art. 182 c.p.c., ove viene data alle parti la possibilità di sanare la propria costituzione mediante la concessione di un termine processuale perentorio entro cui procedere in tal senso;
nel caso de quo, invece, non vi è alcun difetto di costituzione processuale da sanare, ma il potere di rappresentanza è viziato all'origine e non può essere sanato. La sentenza appellata, senza entrare nel merito della questione, riteneva che – come da risalente giurisprudenza ultraquarantennale – la nullità della rappresentanza potesse essere supplita con successiva produzione del documento contenente la procura prima mancante».
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Nella sentenza impugnata si legge: «La società opposta ha prodotto in giudizio sia la procura (sostanziale e processuale) conferita da alla Parte_2
per la rappresentanza in giudizio (cfr., doc. 2 fasc. opposta); sia la Controparte_3 procura speciale conferita in data 28.6.2017 dalla per l'intimazione Controparte_3
del precetto opposto (cfr., doc. 1 fasc. opposta). La Giurisprudenza ha già precisato che quando il precetto sia stato sottoscritto dal difensore della parte esecutante (o che richieda la esecuzione) – come nella specie - senza l'indicazione della procura nel testo di tale atto, questa carenza non ne importa - a norma dell'art 480 cod proc civ - la nullità ma può essere successivamente supplita, anche ai fini della rappresentanza dell'esecutante nel processo esecutivo che trova inizio nel pignoramento, dalla ratifica del dominus nei limiti dell'art 125 cod proc civ e, nel caso in cui sia solo mancata la manifestazione esterna della fonte di detto potere, “… con la successiva produzione del documento contenente la procura, mediante la sua allegazione al fascicolo dell'esecuzione, ovvero nel caso di opposizione ex art 617 cod proc civ con il deposito del documento in tale procedimento nell'ambito e nei limiti della relativa fase istruttoria” (Cass. n. 600/80)» (pag. 3)
4 2) Sul punto è sufficiente rilevare che “La censura concernente la mancanza di procura nell'atto di precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 24927 del 17/09/2024, Rv. 672386 - 01)
2) SECONDO MOTIVO – Precisazione del credito – Successiva approvazione e ratifica e mancata contestazione – Remissione implicita dell'eventuale credito residuo – Attuale assenza di alcun diritto di credito da parte di - Violazione ed errata Controparte_3 applicazione degli artt. 1 236 ss. C.c. – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene «che l'atto di definitiva precisazione del credito di € 119.781,09 del
23.3.15 non dichiari esternamente una soddisfazione integrale del credito per cui era esecuzione, asserendone la relativa correttezza, in quanto era frutto dell'operazione aritmentica di previa sottrazione di quanto già versato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 41 TUB;
e conseguentemente non vi fosse alcuna remissione, ancorché tacita, del proprio credito». L'appellante sostiene: i) che parte creditrice comunque approvava il progetto di distribuzione del 28-29.07.15 (All n. 05 del fascicolo di prime cure di parte opponente), e lo confermava all'udienza del 29.10.15 ed alla successiva ratifica del 2.11.15 (All. nn. 03 e 04 del fascicolo di prime cure di parte opponente), così approvandone e condividendone il relativo contenuto;
ii) che il suddetto progetto di distribuzione 28-29.07.15 potrebbe essere oggetto di un equivoco e quindi errato;
ma avrebbe dovuto parte creditrice rilevare il suddetto equivoco, anziché condividerlo ed approvarlo;
iii) che di qui deriva una ineluttabile “verità processuale”, che fa stato tra le parti e che non può essere revisionata in alcun modo.
La Corte rileva che, contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo in questione non ha, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato come chiarito dalla Giurisprudenza (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 12127 del 22/06/2020, Rv. 658174 – 01; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20994 del 23/08/2018, Rv. 650324 - 01).
3) TERZO MOTIVO – Remissione implicita dell'eventuale credito residuo – Attuale assenza di alcun diritto di credito da parte di - Caratteristiche della Controparte_3 remissione del credito - Violazione ed errata applicazione degli artt. 1236 ss. C.c.. –
L'appellante sostiene che: i) dalla precisazione del credito in memoria 24.03.15 e dalla sua successiva conferma all'udienza del 29.10.15 ben può desumersi che CP_3
ha voluto limitare il proprio credito sostanziale nei confronti della Signora
[...] Parte_1 nella somma di € 119.781,09, senza ulteriori importi, correttamente soddisfatto dal
[...]
5 ricavato dell'esecuzione immobiliare in oggetto;
ii) che non spetta agli organi di Giustizia verificare le riserve mentali o comunque le motivazioni sottese alla suddetta remissione del credito, ad essi essendo sufficiente rilevare gli elementi formali sopra individuati, quali l'approvazione del progetto di riparto “abdicativo”, l'insussistenza delle formalità solenni, la sussistenza di circostanze concludenti ed inequivoche e pertanto la manifestazione di una volontà, ancorché tacita e/o presunta, incompatibile con una coeva volontà contraria, al fine di individuare la (manifestazione di) volontà remissoria;
iii) che nel caso di specie emerge che nella propria qualità di procuratore di Controparte_3 [...]
ha confermato il proprio credito nei confronti di Controparte_7 Parte_1 mediante l'approvazione del progetto di distribuzione del 28-29.10.15 e della successiva ratifica del 02.11.15, prevedendo che la somma di € 135.000,00, quale ricavato della vendita del bene pignorato, dedotta la somma di € 121.500,00 già corrisposta direttamente al creditore procedente ex art. 41 TUB, e pertanto la minor somma di € Controparte_3
13.500,00, venisse residualmente così ripartita: - € 6.786,07 alla Signora Parte_1 quale residuo del ricavato, da restituire a quest'ultima da parte della procedura;
- € 661,20 all'Ifir Piemonte srl per le incombenze di custodia;
- € 6.052,73, quali competenze per il
Notaio delegato e per il Custode;
nonché che addirittura l restituisse Controparte_3 alla Signora la somma di € 928,34, atteso che nella corresponsione ex Parte_1 art. 41 TUB l creditore procedente aveva indebitamente percepito una somma CP_3
maggiore rispetto a quanto poi precisato (somma ad oggi non ancora restituita).
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Nella sentenza appellata si legge: «… diversamente da quanto asserito dalla società opposta, la nota di precisazione del credito - su cui l'opponente fonda la pretesa volontà abdicativa – è del tutto corretta: piuttosto è il piano di riparto, di cui alla precedente esecuzione coattiva, ad essere conseguenza di un equivoco. Nella precedente procedura esecutiva, quella promossa dinanzi al G.E. del Tribunale di Torino, il ricavato della vendita forzata del bene pignorato ammontava, come risulta dal progetto di distribuzione, ad €
135.000,00 e l'aggiudicataria aveva versato direttamente al creditore fondiario, ex art. 41
T.U. 385/1993, la somma di € 121.500,00, “come da quietanza in atti” (vd., doc. 5 fasc. opponente). Tale importo (di € 121.500,00) veniva correttamente conteggiato nella nota di precisazione del credito in detrazione dal maggior credito dovuto, pari ad € 224.107,53: pertanto si precisava il proprio credito (residuo) in complessivi € 102.607,53 (224.107,53 –
121.500,00 = 102.607,53), così come appunto risulta esattamente dalla nota di precisazione del credito (vd., doc. 6 fasc. opponente). Tuttavia, in sede di progetto di
6 riparto si rilevava, del tutto erroneamente, che il creditore fondiario aveva “…ricevuto dall'aggiudicataria ex art. 41 T.U. 385/1993 una somma [€ 121.500,00] superiore a quanto effettivamente verrà riconosciuto in base al sottoesteso progetto di distribuzione [€
102.607,53], tale somma dovrà essere restituita direttamente dal creditore fondiario al creditore avente diritto, come infra specificato ...” (vd., doc. 5 fasc. opponente)
II) In realtà. come chiarito da e come confermato dalla documentazione CP_3 prodotta: «… alla data della vendita (12/6/2014) il credito della Banca nei confronti della sig.ra ammontava ad € 224.109,20#, come da estratti conto che si Parte_1 producono (doc. 7), di cui € 219.144,71# in via privilegiata ipotecaria e la differenza al chirografo, oltre le spese legali riconosciute in prededuzione in sede piano di riparto» (pag.
6 comparsa di costituzione in primo grado).
III) Pacifico essendo in causa che fu incassato dalla l'importo di € 121.500,00, CP_7 versatole direttamente dall'aggiudicatario all'esito della vendita, nell'atto di precisazione del credito (doc. 6 appellante primo grado;
doc. 5 appellata in primo CP_3
grado), è contenuto il seguente conteggio:
Laddove è del tutto evidente e senza possibilità di equivoco che l'importo di € 102.607,53
è l'importo residuo del credito detratto quanto incassato a seguito dell'aggiudicazione e che, nell'indicare l'importo del credito totale (€ 224.107,53) sulla quale viene effettuata la detrazione, viene semplicemente omesso il numero 2 iniziale, indicando 24.107,53, invece di 224.107,53. Infatti: € 224.107,53-121.500= € 102.607.73.
IV) Deve pertanto escludersi qualsiasi volontà abdicativa, essendo invece chiaro che la banca rivendicava l'ulteriore somma di € 102.607,53, non quale importo totale originariamente dovuto, ma quale residuo del credito ancora spettante, detratto quanto ricevuto dall'aggiudicatario del bene venduto all'asta, mentre quanto ai pretesi effetti
7 preclusivi dell'errore in cui è incorso il Notaio incaricato della vendita nel predisporre il progetto di distribuzione della somma ricavata, si rimanda a quanto detto con riferimento al precedente motivo.
4) QUARTO MOTIVO – Non esiste alcuna ragione per addivenire alla compensazione delle spese di lite, non emergendo – dallo stesso svolgimento dei motivi di appello – alcun profilo di particolare difficoltà e/o complessità della controversia: profilo che non viene neppure specificamente individuato nel motivo in esame, che, pertanto, è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza pronunciata Parte_1
inter partes dal Tribunale di IMPERIA, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di
8 legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Genova, 15/01/2025 Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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