TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 07 maggio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 204/2021 R.G. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina Via Dei Mille n.77, presso lo studio dell'avv. Fabrizio
COSENTINO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato nell'Agenzia di Locri, alla Via Matteotti n. CP_1
28, rappresentata e difeso dall'avv. Patrizia SANGUINETI, giusta procura generale alle liti del 23.07.2015, a rogito del notaio in Roma, rep. 80974, pec: Persona_1
t Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Fondo garanzia – diritto di credito ultime tre mensilità di lavoro – CP_1
azione di condanna
Pag. 1 a 4 Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2021, ha esposto che ha Parte_1
prestato attività lavorativa alle dipendenze della dal 07.09.2015 al Controparte_2
08.04.2016; che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore è rimasto creditore del datore di lavoro per emolumenti dovuti e non corrisposti;
che il credito vantato si riferisce alla mancata corresponsione delle buste paga relative alle mensilità di dicembre
2015, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2016, e alla mancata erogazione del trattamento di fine rapporto spettante ex lege;
che In data 02.11.2018 è stato dichiarato il fallimento della società sopra indicata, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, il cui passivo è divenuto esecutivo in data 14.05.2019, e che egli è stato ammesso al passivo per il complessivo importo di € 5.804,32; che in data 19.02.2020 ha presentato domanda online prot.
.6700.19/02/2020.0069884 per accedere al Fondo di garanzia richiedendo la CP_1
corresponsione della somma complessiva di € 4.293,48 a titolo delle ultime tre mensilità di retribuzione dovute al lavoratore e non pagate dal datore di lavoro e la somma € 821,90 dovuto a titolo di TFR, che rispetto ad essa è stata accolta la richiesta di garanzia per il pagamento del TFR, mentre è stata rigettata la domanda di intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione delle mensilità indicate, con la seguente motivazione: “la retribuzione richiesta non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art.2 c.l. D.lvo n.80/92)”, ed ha pertanto agito per il diritto ad ottenere la corresponsione delle ultime tre mensilità pari ad €
4.293,48, rientranti nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito il convenuto
, che ha contestato la fondatezza della domanda ed ha chiesto il rigetto del ricorso, e solo CP_1 in subordine disporne l'erogazione nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 del D. Lgs.
n. 80/1992, ovvero non superiore a complessivi € 2,744,88.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'esito dell'odierna udienza, lette le note depositate dalle parti, è stata decisa.
RAGIONI DELLE DECISIONE
La parte ricorrente agisce per ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità di lavoro da parte dell' in ragione di quanto disposto per il fondo di garanzia, istituito e funzionante CP_1
Pag. 2 a 4 ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297 ed invoca a tal fine le disposizioni di cui al d.lgs.
80/1992.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
In premessa non è forse inutile ricordare che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore ad ottenere dall il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi CP_1
tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinta rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, e ciò in ragione dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art.
2. Ciò che viene esercitato è dunque un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Da tale assetto ne deriva che non si assiste alla formazione di una fattispecie di obbligazione solidale, di talchè il diritto invocato si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge, ovvero;
insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva.
Ed infatti, Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo- previdenziale, in presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge.
Ebbene, tra essi l'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. 80/1992 dispone che “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1” ovvero, per quanto di interesse, le procedure di fallimento. La legge pone dunque il termine a ritroso di dodici mesi per il pagamento delle ultime tre mensilità, termine dipendente dalla dichiarazione di fallimento.
Pag. 3 a 4 Orbene, nel caso in esame il ricorrente reclama le somme delle mensilità da gennaio ad aprile del 2016. Tuttavia, la dichiarazione di fallimento, come allegato dalla stessa parte ricorrente, è avvenuta solo in data 2.11.2018, con la conseguenza che i dodici mesi precedenti sono spirati nei mesi di novembre del 2017. Le somme reclamate per i primi quattro mesi del
2016 non rientrano dunque nelle garanzie dei crediti di lavoro poste a carico del Fondo. Ed infatti, per essere utilmente invocate, avrebbe dovuto aversi che la dichiarazione di fallimento fosse intervenuta al più nel mese di aprile 2017.
Occorre specificare che il legislatore ha indicato una specifica fascia temporale protetta da far rientrare nell'alveo della protezione previdenziale, tipizzando i momenti dai quali far decorrere a ritroso il predetto periodo annuale, il quale dunque si atteggia a uno dei presupposti del diritto in esame. Ciò che rileva, dunque, non è il decorso del termine prescrizionale per l'esercizio del diritto, quanto il fatto che le mensilità reclamate non sono oggetto di garanzia, in quanto poste al di fuori della fascia temporale per la quale il è CP_3 obbligato ex lege a prestare la garanzia invocata. Di talchè, la presenza degli altri requisiti, quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva, non sono da soli sufficienti per l'accoglimento della domanda (cfr., ex multis, Cass., 26819/2016 e 32/2020).
Quanto alla regolazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione, in forza della natura della materia trattata, della reciproca posizione delle parti e dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Locri, 6 giugno 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 4 a 4