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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2212/2023 depositato il 09/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3592/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 1 e pubblicata il 10/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM000668 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM000668 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM000668 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza, il sig. Ricorrente_1 nato a [...] ol data nascita_1 e residente in [...]codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Difensore_1, presso il cui Studio, sito in Cosenza alla Indirizzo_2, leggeva anche domicilio, appellava la sentenza n 3592/2023 , emessa dalla Corte Tributaria di Primo Grado di Cs, con il quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso l'avviso di accertamento n.TDFTDFM000668.
Allegava l'appellante che aveva errato il Giudice di prime cure nel ritenere infondato il motivo di ricorso relativo alla circostanza che il secondo CU inviato dal datore di lavoro “Nominativo_1
”- contenente redditi per €. 2.714,00 per n. 365 giorni lavorativi - era stato emesso in sostituzione del precedente, contenente redditi per €. 5.992,00 per n. 365 giorni lavorativi , e riproponendo tale motivo, concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'atto in questione, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Cosenza contestando tutti i motivi di appello e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono;
ha affermato la Suprema Corte: “ la dichiarazione dei redditi, nei limiti in cui costituisca dichiarazione di scienza, non è un elemento intangibile ma, di fronte alle richieste dell'Erario, è suscettibile di emenda e ritrattazione, così da influire sulla pretesa fiscale. L'emendabilità degli errori di fatto o di diritto, anche omissivi e pure non meramente materiali o di calcolo, commessi dal contribuente nelle dichiarazioni fiscali (come gli errori di calcolo o liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi del reddito, l'inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito, l'errata collocazione delle singole poste nelle voci del modello di dichiarazione ecc.), laddove da essi possano derivare oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli imposti dalla legge, rappresenta l'espressione di un principio generale del sistema tributario, ispirato all'art. 53 Cost. ( così Cass. 13902/2023) ; nel caso in esame, l'appellante, con la documentazione in atti – in particolare con le dichiarazione rese dal legale rappresentante dell'unico datore di lavoro – ha provato che nel secondo CU, per errore non era stata barrata la casella che ne indicava la sostituzione del precedente;
del resto che il secondo CU fosse sostitutivo del primo emerge anche dalla circostanza che entrambi tali atti sono stati emessi dallo stesso datore di lavoro e per lo stesso periodo di imposta, anno 2015, per 365 gg. In conclusione l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. TDFTDFM000668 e compensazione delle spese, attesa la complessità della questione affrontata.
Stando così le cose , si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento n.
TDFTDFM000668.
Compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026.
Il Presidente Rel / Est
Dott.Angelo AN Genise
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2212/2023 depositato il 09/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3592/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 1 e pubblicata il 10/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM000668 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM000668 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM000668 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza, il sig. Ricorrente_1 nato a [...] ol data nascita_1 e residente in [...]codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Difensore_1, presso il cui Studio, sito in Cosenza alla Indirizzo_2, leggeva anche domicilio, appellava la sentenza n 3592/2023 , emessa dalla Corte Tributaria di Primo Grado di Cs, con il quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso l'avviso di accertamento n.TDFTDFM000668.
Allegava l'appellante che aveva errato il Giudice di prime cure nel ritenere infondato il motivo di ricorso relativo alla circostanza che il secondo CU inviato dal datore di lavoro “Nominativo_1
”- contenente redditi per €. 2.714,00 per n. 365 giorni lavorativi - era stato emesso in sostituzione del precedente, contenente redditi per €. 5.992,00 per n. 365 giorni lavorativi , e riproponendo tale motivo, concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'atto in questione, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Cosenza contestando tutti i motivi di appello e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono;
ha affermato la Suprema Corte: “ la dichiarazione dei redditi, nei limiti in cui costituisca dichiarazione di scienza, non è un elemento intangibile ma, di fronte alle richieste dell'Erario, è suscettibile di emenda e ritrattazione, così da influire sulla pretesa fiscale. L'emendabilità degli errori di fatto o di diritto, anche omissivi e pure non meramente materiali o di calcolo, commessi dal contribuente nelle dichiarazioni fiscali (come gli errori di calcolo o liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi del reddito, l'inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito, l'errata collocazione delle singole poste nelle voci del modello di dichiarazione ecc.), laddove da essi possano derivare oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli imposti dalla legge, rappresenta l'espressione di un principio generale del sistema tributario, ispirato all'art. 53 Cost. ( così Cass. 13902/2023) ; nel caso in esame, l'appellante, con la documentazione in atti – in particolare con le dichiarazione rese dal legale rappresentante dell'unico datore di lavoro – ha provato che nel secondo CU, per errore non era stata barrata la casella che ne indicava la sostituzione del precedente;
del resto che il secondo CU fosse sostitutivo del primo emerge anche dalla circostanza che entrambi tali atti sono stati emessi dallo stesso datore di lavoro e per lo stesso periodo di imposta, anno 2015, per 365 gg. In conclusione l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. TDFTDFM000668 e compensazione delle spese, attesa la complessità della questione affrontata.
Stando così le cose , si provvede per come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento n.
TDFTDFM000668.
Compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026.
Il Presidente Rel / Est
Dott.Angelo AN Genise