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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 233/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n.
233/2016 R.G.A.C. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Vittorio Parte_1
De Nardo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Soriano Calabro (VV) in Via F. Pellegrino 122, giusta procura in calce all'atto di citazione
-attore
ON
, nella qualità di Controparte_1 impresa designata dal F.G.V.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Martignano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Vibo Valentia, in Piazza Martiri d'Ungheria n. 3/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta
Nonché ON
, in Controparte_2 persona del Presidente legale rappresentante p.t. rappresentata difesa dall'Avv. Maria Rosa Pisani del servizio legale dell'Ente, ed elettivamente domiciliata presso la sede del servizio legale via Cesare
Pavese Vibo Valentia, giusta procura conferita in allegato alla comparsa di costituzione e risposta -convenuta
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_3 designata dal F.G.V.S., e l' di Vibo Controparte_2
Valentia, al fine di accertarne e dichiararne l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro verificatosi in data 20.01.2014 sulla strada provinciale che collega Sant'Onofrio a Filogaso, causato da una autovettura non identificata, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno materiale, pari ed € 4.000,00, e del danno biologico pari ed € 146.000,00.
L'attrice ha dedotto che, mentre era alla guida della sua autovettura,
Citroen C3, tg. DG915PX, giunta all'incrocio per Maierato, un veicolo ignoto invadeva la sua corsia di marcia procedendo ad altissima velocità, costringendola ad una manovra di emergenza verso destra, al fine di evitare l'impatto frontale, e finendo su delle buche e detriti presenti sull'asfalto, così da perdere il controllo e impattare contro un albero ivi presente, riportando lesioni personali.
Si è costituita in giudizio la quale compagnia Controparte_3 designata dal F.G.V.S., contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea non risultando provata, dagli atti allegati, la presenza di un'auto non identificata sul teatro del sinistro, e chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto con vittoria di spese e onorari di causa.
Si è costituta la , Controparte_2 eccependo la infondatezza della domanda per mancanza di prova del nesso eziologico tra la cose in custodia ed il danno lamentato, e chiedendo l'integrale rigetto delle pretese attoree.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., istruita la causa mediante prova testi, il precedente giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c..
2. La domanda è infondata, non ravvisandosi alcun profilo di responsabilità in capo alle parti convenute, a diverso titolo citate.
Con riferimento alla domanda rivolta alla compagnia designata dal
F.G.V.S, vi è una oggettiva incertezza sul verificarsi del sinistro secondo le modalità narrate in citazione.
La ricostruzione attorea, già descritta in modo estremamente generico
(senza alcun riferimento al tipo, modello o, quantomeno, al colore della vettura rimasta ignota o alla presenza di altri soggetti o a qualunque altro dettaglio utile ad una ricostruzione dei fatti credibile e verificabile) non trova riscontro né nelle dichiarazioni rese dai testi escussi né nella documentazione prodotta in giudizio (cfr. dichiarazioni e Certificato del Pronto Soccorso allegati al fascicolo di parte convenuta).
I testi di e , dipendente Testimone_1 Testimone_2 provinciale e Maresciallo dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'accaduto, si limitano, ad una descrizione post factum dei luoghi, essendo entrambi intervenuti dopo il sinistro, e pertanto le loro dichiarazioni nulla possono aggiungere alla generica ricostruzione già denunziata dall'attore.
Dalla documentazione medica in atti, la stessa attrice riferisce di aver perso il controllo dell'autoveicolo a causa delle condizioni del manto stradale, senza mai fare riferimento ad una invasione di carreggiata da parte di presunta autovettura rimasta ignota (cfr. allegati fascicolo di parte convenuta).
L'attrice, pertanto non riesce ad assolvere all'onere probatorio posto a suo carico, avente ad oggetto, per costante giurisprudenza, sia le modalità del sinistro, sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e sia che questo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile sez. III, 18/09/2015,
n.18308), in conformità a quanto stabilito dall'art. 283 comma 1 lett.
a) d. lgs. n. 209/2005. E la prova della sussistenza dei presupposti di legge deve essere fornita in maniera rigorosa dal danneggiato, in quanto, non essendo individuato il danneggiante, il Fondo si trova nell'impossibilità di svolgere accertamenti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e di espletare un'eventuale azione di rivalsa contro il danneggiante rimasto non identificato. In particolare,
l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro e di una più rigorosa valutazione del fatto storico, trova giustificazione nella circostanza per cui l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso la valutazione e l'allegazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria. E' compito, pertanto, del giudice di merito operare una attenta disamina del materiale probatorio allegato dal danneggiato al fine di valutare se dalla documentazione complessivamente prodotta possa ritenersi provata la riconducibilità del danno al veicolo, nonchè l'impossibilità della sua identificazione (Cass., 19/11/2021, n. 35605).
Parimenti infondata è la domanda rivolta contro l'amministrazione provinciale di Vibo Valentia, non emergendo dalle risultanze istruttorie acquisite il nesso tra la res lesiva in custodia e il danno, ex art. 2051
c.c., posto che, come già osservato nella ordinanza del 24.01.2019,
“è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cassazione n. 11526 del 11/05/2017)
Anche in relazione alle strade comunali, come quelle dell'odierna vicenda giudiziaria, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa, senza nondimeno che il danneggiato venga dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.(cfr. Cassazione 7112.2013)
In tale ottica è stato precisato come anche il comportamento di un soggetto, che tenga una condotta imprudente, pur essendo a conoscenza della situazione di pericolo, è idoneo ad integrare il «caso fortuito» di cui all'art. 2051 c.c.: ciò in quanto, anche in ragione del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso all'art. 2 Cost., quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione (da parte del danneggiato) delle cautela appropriate in rapporto alle circostanze fattuali, tanto più il comportamento imprudente risulta incidente nella dinamica causale del fatto, fino al punto di poter interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso. (Cassazione civile, Sez. III, 28 giugno 2019, n.
17443).
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, la domanda non
è meritevole di accoglimento, poiché gli elementi probatori offerti dall'attrice non si presentano in grado né di dimostrare la effettiva dinamica del sinistro, né che la perdita di controllo del mezzo sia derivato causalmente dal dissesto della strada.
Per i motivi sopra esposti, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vengono compensate
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, applicati i valori minimi dello scaglione “valore indeterminabile bassa complessità”, escludendo fase istruttori e dimezzando la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1 Controparte_4
, designata dal F.G.V.S. ed
[...] Controparte_2
, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
[...]
• Rigetta la domanda;
• Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2100,00 per ciascuna parte convenuta, oltre il
15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso, Vibo Valentia 12.02.2025
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n.
233/2016 R.G.A.C. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Vittorio Parte_1
De Nardo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Soriano Calabro (VV) in Via F. Pellegrino 122, giusta procura in calce all'atto di citazione
-attore
ON
, nella qualità di Controparte_1 impresa designata dal F.G.V.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Martignano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Vibo Valentia, in Piazza Martiri d'Ungheria n. 3/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta
Nonché ON
, in Controparte_2 persona del Presidente legale rappresentante p.t. rappresentata difesa dall'Avv. Maria Rosa Pisani del servizio legale dell'Ente, ed elettivamente domiciliata presso la sede del servizio legale via Cesare
Pavese Vibo Valentia, giusta procura conferita in allegato alla comparsa di costituzione e risposta -convenuta
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_3 designata dal F.G.V.S., e l' di Vibo Controparte_2
Valentia, al fine di accertarne e dichiararne l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro verificatosi in data 20.01.2014 sulla strada provinciale che collega Sant'Onofrio a Filogaso, causato da una autovettura non identificata, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno materiale, pari ed € 4.000,00, e del danno biologico pari ed € 146.000,00.
L'attrice ha dedotto che, mentre era alla guida della sua autovettura,
Citroen C3, tg. DG915PX, giunta all'incrocio per Maierato, un veicolo ignoto invadeva la sua corsia di marcia procedendo ad altissima velocità, costringendola ad una manovra di emergenza verso destra, al fine di evitare l'impatto frontale, e finendo su delle buche e detriti presenti sull'asfalto, così da perdere il controllo e impattare contro un albero ivi presente, riportando lesioni personali.
Si è costituita in giudizio la quale compagnia Controparte_3 designata dal F.G.V.S., contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea non risultando provata, dagli atti allegati, la presenza di un'auto non identificata sul teatro del sinistro, e chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto con vittoria di spese e onorari di causa.
Si è costituta la , Controparte_2 eccependo la infondatezza della domanda per mancanza di prova del nesso eziologico tra la cose in custodia ed il danno lamentato, e chiedendo l'integrale rigetto delle pretese attoree.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., istruita la causa mediante prova testi, il precedente giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c..
2. La domanda è infondata, non ravvisandosi alcun profilo di responsabilità in capo alle parti convenute, a diverso titolo citate.
Con riferimento alla domanda rivolta alla compagnia designata dal
F.G.V.S, vi è una oggettiva incertezza sul verificarsi del sinistro secondo le modalità narrate in citazione.
La ricostruzione attorea, già descritta in modo estremamente generico
(senza alcun riferimento al tipo, modello o, quantomeno, al colore della vettura rimasta ignota o alla presenza di altri soggetti o a qualunque altro dettaglio utile ad una ricostruzione dei fatti credibile e verificabile) non trova riscontro né nelle dichiarazioni rese dai testi escussi né nella documentazione prodotta in giudizio (cfr. dichiarazioni e Certificato del Pronto Soccorso allegati al fascicolo di parte convenuta).
I testi di e , dipendente Testimone_1 Testimone_2 provinciale e Maresciallo dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'accaduto, si limitano, ad una descrizione post factum dei luoghi, essendo entrambi intervenuti dopo il sinistro, e pertanto le loro dichiarazioni nulla possono aggiungere alla generica ricostruzione già denunziata dall'attore.
Dalla documentazione medica in atti, la stessa attrice riferisce di aver perso il controllo dell'autoveicolo a causa delle condizioni del manto stradale, senza mai fare riferimento ad una invasione di carreggiata da parte di presunta autovettura rimasta ignota (cfr. allegati fascicolo di parte convenuta).
L'attrice, pertanto non riesce ad assolvere all'onere probatorio posto a suo carico, avente ad oggetto, per costante giurisprudenza, sia le modalità del sinistro, sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e sia che questo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile sez. III, 18/09/2015,
n.18308), in conformità a quanto stabilito dall'art. 283 comma 1 lett.
a) d. lgs. n. 209/2005. E la prova della sussistenza dei presupposti di legge deve essere fornita in maniera rigorosa dal danneggiato, in quanto, non essendo individuato il danneggiante, il Fondo si trova nell'impossibilità di svolgere accertamenti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e di espletare un'eventuale azione di rivalsa contro il danneggiante rimasto non identificato. In particolare,
l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro e di una più rigorosa valutazione del fatto storico, trova giustificazione nella circostanza per cui l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso la valutazione e l'allegazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria. E' compito, pertanto, del giudice di merito operare una attenta disamina del materiale probatorio allegato dal danneggiato al fine di valutare se dalla documentazione complessivamente prodotta possa ritenersi provata la riconducibilità del danno al veicolo, nonchè l'impossibilità della sua identificazione (Cass., 19/11/2021, n. 35605).
Parimenti infondata è la domanda rivolta contro l'amministrazione provinciale di Vibo Valentia, non emergendo dalle risultanze istruttorie acquisite il nesso tra la res lesiva in custodia e il danno, ex art. 2051
c.c., posto che, come già osservato nella ordinanza del 24.01.2019,
“è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cassazione n. 11526 del 11/05/2017)
Anche in relazione alle strade comunali, come quelle dell'odierna vicenda giudiziaria, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa, senza nondimeno che il danneggiato venga dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.(cfr. Cassazione 7112.2013)
In tale ottica è stato precisato come anche il comportamento di un soggetto, che tenga una condotta imprudente, pur essendo a conoscenza della situazione di pericolo, è idoneo ad integrare il «caso fortuito» di cui all'art. 2051 c.c.: ciò in quanto, anche in ragione del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso all'art. 2 Cost., quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione (da parte del danneggiato) delle cautela appropriate in rapporto alle circostanze fattuali, tanto più il comportamento imprudente risulta incidente nella dinamica causale del fatto, fino al punto di poter interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso. (Cassazione civile, Sez. III, 28 giugno 2019, n.
17443).
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, la domanda non
è meritevole di accoglimento, poiché gli elementi probatori offerti dall'attrice non si presentano in grado né di dimostrare la effettiva dinamica del sinistro, né che la perdita di controllo del mezzo sia derivato causalmente dal dissesto della strada.
Per i motivi sopra esposti, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vengono compensate
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, applicati i valori minimi dello scaglione “valore indeterminabile bassa complessità”, escludendo fase istruttori e dimezzando la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1 Controparte_4
, designata dal F.G.V.S. ed
[...] Controparte_2
, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
[...]
• Rigetta la domanda;
• Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2100,00 per ciascuna parte convenuta, oltre il
15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso, Vibo Valentia 12.02.2025
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano