Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00845/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02905/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2905 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI RU, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Silvia Santinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli 2;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Loriana Ninci, Chiara Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Loriana Ninci in Firenze, Rettorato - piazza San Marco n. 4;
nei confronti
IA Re, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Pignatelli, Umberto Cellai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto Rettorale n. 855/2025, prot. n. 153782 del 15.7.2025 recante l'approvazione degli atti della procedura selettiva di cui all' art. 18, comma 4 ter, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il Gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-17 (Filosofia del Diritto), Settore scientifico disciplinare GIUR-17/A (Filosofia del Diritto) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, di cui al D.R. 1575/2024 sopra richiamato, dai quali è risultata vincitrice la Prof.ssa IA Re;
- del decreto Rettorale n. 182/2025, prot. n. 39764 del 21.2.2025, nella parte avente ad oggetto la nomina della Commissione giudicatrice per il Gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-17 Filosofia del Diritto, Settore scientifico-disciplinare GIUR-17/A Filosofia del Diritto di cui al bando approvato con il decreto Rettorale n. 1575/2024 prot. n. 291381 del 19.11.2024;
- di tutti i verbali della predetta Commissione, ed in particolare del verbale riunione preliminare n. 1 del 29.4.2025, del verbale n. 2 del 13.5.2025 di valutazione del curriculum vitae per l'individuazione dei candidati che devono sostenere la prova didattica e fissazione della prova di lingua, del verbale n. 3 del 5.6.2025 di accertamento delle competenze linguistiche, del verbale n. 4 del 18.6.2025 di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi, del verbale n. 4 del 20.6.2025 di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi;
- del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 17.7.2025 prot. n. 156171, nella parte in cui è stata approvata la proposta di chiamata della Prof.ssa IA Re quale Professoressa ordinaria;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.7.2025, n. 85/2025, prot. n. 170804 del 28.7.2025, nella parte in cui è stata approvata la chiamata della Prof.ssa IA Re quale Professoressa ordinaria;
- del decreto Rettorale n. 943/2025, prot. n. 176236 del 31.7.2025 recante la nomina della Prof.ssa IA Re a Professore ordinario per il Gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-17 (Filosofia del Diritto), Settore scientifico disciplinare GIUR-17/A (Filosofia del Diritto) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche a decorrere agli effetti giuridici ed economici dal 1° settembre 2025 e la contestuale cessazione della medesima dal ruolo di associato presso lo stesso Dipartimento;
- dell'atto di presa di servizio della Prof.ssa IA Re prot. n. 223300 del 1.9.2025 a firma della Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti al ricorrente;
anche a seguito dei motivi aggiunti presentati il 24 ottobre 2025;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata il 9 dicembre 2025, per l’annullamento in parte qua :
- del verbale n. 4 del 18.6.2025 e del verbale n. 4 del 20.6.2025, entrambi recanti la formulazione dei giudizi e l’attribuzione dei punteggi, relativi alla procedura bandita dall’Università di Firenze per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario per il Gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-17 (Filosofia del Diritto), Settore scientifico disciplinare GIUR-17/A (Filosofia del Diritto) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, nella parte in cui la Commissione sottostima la Prof.ssa IA Re e sopravvaluta il ricorrente principale;
- degli altri verbali, ove occorrer possa;
nonché, per quanto occorrer possa, del decreto rettorale n. 855/2025, prot. n. 153782 del 15.7.2025 con il quale la Rettrice ha accertato la regolarità degli atti del concorso e dichiara vincitrice la Prof. ssa Re, esclusivamente nella parte in cui approva i suddetti verbali, nonché, per quanto occorrer possa, nei limiti dell’interesse, le delibere di proposta di chiamata e di chiamata, nella parte in cui presuppongono il D.R. n. 855/2025 e i suddetti verbali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IA Re e di Università degli Studi di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Il ricorrente prof. LI RU (professore associato di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze), partecipava, relativamente ad un posto di professore di prima fascia nel gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-17 Filosofia del Diritto – Settore scientifico disciplinare GIUR-17/A Filosofia del Diritto da assegnare al Dipartimento di Scienze giuridiche, alla procedura selettiva indetta, ai sensi dell’art. 18 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto 19 novembre 2024 n. 1575/204, prot. n. 0291381 della Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze.
All’esito delle operazioni di valutazione dei quattro candidati presentatisi, la Commissione nominata con decreto Rettorale 21 febbraio 2025 n. 182/2025, prot. n. 0039764 individuava come vincitrice della procedura la prof.ssa IA Re (all’epoca, professoressa associata di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze), con punti 95/100, mentre il ricorrente conseguiva la seconda posizione con punti 87/100; di conseguenza, la Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze, con il decreto 15 luglio 2025 n. 855/2025, prot. n. 0153782, approvava gli atti della procedura concorsuale.
Dopo aver conseguito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione (delib. 28 luglio 2025 n. 85/2025, prot. n. 0170804), la proposta di chiamata della controinteressata articolata dal Dipartimento di Scienze giuridiche (delib. 17 luglio 2025 prot. n. 0156171) era poi recepita dal decreto Rettorale di nomina n. 943/2025, prot. n. 0176236 e la prof.ssa Re prendeva quindi servizio in data 1° settembre 2025 (doc. n. 12 del deposito di parte ricorrente).
Dopo aver acquisito copia di tutti gli atti del procedimento attraverso l’esercizio del diritto di accesso, il ricorrente impugnava tutti gli atti della procedura concorsuale (a partire dalla nomina della Commissione), articolando censure di: 1) violazione art. 18 Legge 30/12/2010, n. 240, art. 10 del Regolamento dell’Università di Firenze per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, Linee guida per la composizione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Firenze, secondo quanto disposto dai nuovi regolamenti emanati con i decreti rettorali, rispettivamente, del 21 dicembre 2023, n. 1458 (prot. n. 314065) e 21 dicembre2023, n. 1459(prot. n. 314069), eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento; 2) violazione art. 18 Legge 30/12/2010, n. 240, art. 3 e 4 del Regolamento dell’Università di Firenze per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, art. 8 del bando, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, violazione del giusto procedimento; 3) violazione art. 18 Legge 30/12/2010, n. 240, art. 3 e 5 del Regolamento dell’Università di Firenze per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, art. 9 del bando, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, violazione del giusto procedimento; 4) violazione art. 18 Legge 30/12/2010, n. 240, art. 3 e 6 del Regolamento dell’Università di Firenze per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, art. 7 del bando, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, violazione del giusto procedimento.
Con i motivi aggiunti depositati in data 24 ottobre 2025, il ricorrente, per mero tuziorismo, meglio articolava i motivi di ricorso, specificando che le censure proposte avverso l’atto di nomina della Commissione o le operazioni di valutazione dei candidati dovevano essere considerate estese, secondo il meccanismo dell’invalidità derivata, anche agli atti successivamente intervenuti e già impugnati con il ricorso.
1.2. Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Firenze e la controinteressata prof.ssa IA Re, controdeducendo dul merito del ricorso ed articolando eccezione preliminare di inammissibilità del gravame sulla base dei ben noti principi della cd. “prova di resistenza” e dell’impossibilità di sindacare in sede giurisdizionale le valutazioni di merito dei titoli operate dalla Commissione.
In data 9 dicembre 2025, la controinteressata depositava altresì ricorso incidentale regolarmente notificato, contestando la sottovalutazione del punteggio attribuitole dalla Commissione e la sopravvalutazione del punteggio riconosciuto al ricorrente (“la Commissione ha sottovalutato la Prof.ssa Re di 5 punti (avrebbe dovuto ottenerne 100 su 100) e sopravvalutato il Prof. RU di almeno 8 punti (avrebbe dovuto ottenerne 79 su 100)”), così prospettando un’ulteriore causa di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal prof. RU, derivante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione incidentale.
Dopo il deposito dell’impugnazione incidentale, anche l’Università degli Studi di Firenze ed il ricorrente articolavano eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso incidentale, richiamando, in via “speculare”, sempre il principio dell’impossibilità di sindacare in sede giurisdizionale le valutazioni di merito dei titoli operate dalla Commissione.
Alla pubblica udienza del 28 aprile 2025, il ricorso, i motivi aggiunti ed il ricorso incidentale erano quindi trattenuti in decisione.
2. Il ricorso ed i motivi aggiunti devono, in parte, essere rigettati in quanto infondati nel merito ed in parte, essere dichiarati inammissibili per quello che riguarda le censure attinenti al merito dell’attività valutativa della Commissione e che non risultano essere assistite dall’interesse concreto ed attuale all’accoglimento in capo a parte ricorrente.
2.1. In particolare, il primo motivo di ricorso attiene alle operazioni di sorteggio dei due Commissari (il prof. Luigi Pannarale e la prof.ssa Alessandra Facchi) che, unitamente al membro designato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche (prof. Emilio Santoro), hanno fatto parte della Commissione nominata con il decreto 21 febbraio 2025 n. 182/2025, prot. n. 0039764 della Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze.
A questo proposito, la previsione di cui all’art. 10, 4° comma del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati dell’Università degli Studi di Firenze (doc. n. 30 del deposito di parte ricorrente) richiede già che “le operazioni di sorteggio s(ia)no effettuate dagli uffici dell’amministrazione centrale dell’Ateneo secondo modalità fissate con delibera dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, in modo da garantire la trasparenza della procedura”; il sostanziale rinvio ad ulteriori atti di disciplina della materia è poi stato riempito di ulteriori (e più concreti) contenuti dalle “Linee guida per la composizione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Firenze” approvate nelle sedute del 21 e 28 settembre 2023 (doc. n. 31 del deposito del ricorrente) che hanno previsto le modalità di individuazione delle “due terne di nominativi”, selezionate dal Consiglio di Dipartimento e da sottoporre ad un sorteggio, da effettuarsi attraverso il sistema informatico predisposto dall’Ateneo e che deve avvenire “in seduta pubblica a opera degli uffici dell’Amministrazione centrale, in particolare l’Unità di Processo “Amministrazione del personale docente e ricercatore”, previa pubblicazione delle “date, ..(degli) esiti e (di) tutte le informazioni relative alle procedure di sorteggio sulla pagina https://www.unifi.it/p11550.html.”.
Siamo pertanto in presenza di una precisa ed espressa disciplina con atto generale delle modalità di pubblicizzazione del sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica (che deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso sul sito dell’Università espressamente indicato) che va addirittura al di là della stessa impostazione della censura proposta da parte ricorrente che ha prospettato tale obbligo come conseguenza necessaria del principio di pubblicità della seduta (“affinché una seduta possa effettivamente qualificarsi come “pubblica”, è requisito imprescindibile che ne venga data preventiva adeguata comunicazione al pubblico, mediante l’indicazione della data con congruo anticipo, così da consentire ad eventuali interessati di assistervi”) e non sulla base della (specifica) previsione regolamentare predisposta dall’Università degli Studi di Firenze.
Ai fini della dimostrazione della necessaria pubblicazione sul sito dell’Università sopra indicato della data del sorteggio dei Commissari poi effettuato in data 6 febbraio 2025 (come da relativo verbale 6 febbraio 2025 prot. n. 0026696), risulta sicuramente insufficiente lo scambio di mail tra Uffici dell’Università finalizzato all’inserimento della data relativa alle operazioni di sorteggio sull’apposito sito depositato in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione resistente (docc. n. 21 e 22 del relativo deposito) che non può certamente provare il fatto che l’inserimento sia, in realtà, effettivamente avvenuto (come avrebbe potuto essere dimostrato da idonea certificazione rilasciata dal responsabile del sito).
Del pari insufficiente risulta poi essere il link di cui al doc. n. 6- bis del deposito dell’Università del 18 marzo 2026 che, in realtà, non è diverso dal link inserito nella memoria conclusionale della controinteressata e che documenta lo stato attuale dell’albo a sorteggio avvenuto, ovvero uno stato che, secondo le modalità di funzionamento ben tratteggiate dalla controinteressata (“in un primo momento l’Università ha pubblicato il giorno del sorteggio; in un secondo momento, a sorteggio avvenuto, la suddetta comunicazione si è colorata di azzurro, potendosi così raggiungere, attivando il relativo link , il documento in formato pdf contenente il verbale di sorteggio”), porta a concludere che sia, allo stato, impossibile (almeno alla luce della documentazione depositata in giudizio), ricostruire lo stato originario del link o, comunque, accertare se l’avviso sia stato effettivamente inserito in data anteriore al 6 febbraio 2025, trattandosi di avviso che oggi è sostituito dal diverso link che permette di accedere al verbale del sorteggio poi effettuato.
In ogni caso ed in un contesto in cui la giurisprudenza ha già affermato la possibilità di applicare la sanatoria di cui all’art. 21- octies , 2° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. St., sez. VII, 16 maggio 2025, n. 4208, punti 19 e 20 della motivazione) alle violazioni delle procedure di sorteggio caratterizzate dal carattere puramente formale (come sembra essere quella che ci occupa), parte ricorrente ha ritenuto di non dover più insistere sui profili fattuali della contestazione (evidentemente articolati quando non aveva ancora acquisito piena contezza degli atti del procedimento a seguito dell’esercizio del diritto di accesso) preferendo articolare le proprie censure sulla ben diversa prospettazione relativa alla (presunta) inidoneità della forma di pubblicità prescelta dall’Amministrazione universitaria a raggiungere i potenziali destinatari della comunicazione; “anche a voler ammettere che tale pubblicazione sia avvenuta, essa non costituisce modalità idonea a garantire una reale pubblicità della seduta, quale sarebbe invece assicurata da forme di diffusione effettivamente accessibili (ad esempio: albo pretorio, bacheche istituzionali, evidenza in homepage )” (memoria di replica, pag. 5).
Così riformulata, si tratta però di una censura che non risulta in linea con le già citate “Linee guida per la composizione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Firenze” approvate nelle sedute del 21 e 28 settembre 2023 che parte ricorrente non ha mai impugnato e che, come già rilevato, prevedono solo la forma di pubblicità poi in effetti utilizzata dall’Università degli Studi di Firenze e non le altre forme (pubblicazione all’Albo pretorio; ecc.) oggi prospettate come necessarie da parte ricorrente.
2.1.1. Ben più suggestiva è poi la parte finale del primo motivo di ricorso, relativa alla mancata verbalizzazione, nel verbale di sorteggio del 6 febbraio 2025, del “riabbinamento dei nomi dei commissari ai numeri estratti. Tale omissione determina una ulteriore violazione del principio di trasparenza, poiché impedisce in ogni caso di verificare la correttezza e la regolarità della procedura di riabbinamento”; ed in effetti, l’esame del già citato verbale di sorteggio del 6 febbraio 2025 (doc. n. 32 del deposito di parte ricorrente) evidenzia solo la sinteticissima verbalizzazione dei numeri estratti con riferimento a ciascuna terna di docenti (il 3 ed il 5) e non l’”abbinamento” di tali numeri con i nominativi dei relativi docenti (la prof.ssa Facchi ed il prof. Pannarale).
Anche in questo caso, si tratta però di censura che non considera adeguatamente la struttura del procedimento di sorteggio prevista dalle “Linee guida per la composizione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Firenze” approvate nelle sedute del 21 e 28 settembre 2023 e che prevede la preventiva articolazione, da parte del Consiglio di Dipartimento, di due terne di docenti (graduati in ordine alfabetico ed associati ad un numero) e, solo successivamente, il sorteggio di “un numero per ciascuna terna individuata dai Dipartimenti”, senza necessità di ulteriori operazioni di “riabbinamento” (che non avrebbero alcun senso, visto che l’abbinamento è già stato effettuato dal Consiglio di Dipartimento, in data anteriore al sorteggio).
In questo caso, il Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche ha preventivamente articolato le due terne di docenti relativi alla procedura in discorso nella seduta del 23 gennaio 2025 (come dal relativo verbale 24 gennaio 2025, prot. n. 0015798) inserendo al n. 3 la prof.ssa Facchi ed al n. 5 il prof. Pannarale e pertanto l’esito del sorteggio ha inequivocabilmente indicato nei due docenti in questione i due componenti della Commissione di concorso, senza necessità di ulteriori “riabbinamenti”.
Deve pertanto concludersi per l’impossibilità di accogliere le due censure articolate da parte ricorrente con riferimento alle operazioni di costituzione della Commissione di concorso.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente passa a contestare la valutazione comparativa dei due candidati meglio graduati operata dalla Commissione che ha visto, con riferimento al parametro delle “pubblicazioni scientifiche”, l’attribuzione di 38 punti alla controinteressata e di 36 punti al ricorrente, su 40 punti disponibili.
A base della valutazione era un criterio di massima, fissato nella riunione preliminare della Commissione (verbale n. 1 del 29 aprile 2025), che prevedeva l’attribuzione di un punteggio riferito alla globalità delle pubblicazioni valutabili, ma accompagnato da un giudizio analitico delle singole pubblicazioni (che, in questo caso, erano 15): “il punteggio massimo di 40 di cui al Regolamento risulterà da una valutazione globale dell’intero corpus delle pubblicazioni scientifiche presentate, preso atto dei singoli giudizi analitici redatti per ciascuna pubblicazione, giustificato da un giudizio globale circostanziato a cui sarà attribuito un voto che al massimo può risultare 40. Ciascuna pubblicazione scientifica sarà valutata sulla base degli elementi qui sotto elencati con un giudizio analitico circostanziato: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; b) congruenza con il settore concorsuale e con il profilo scientifico individuato dal settore scientifico-disciplinare indicato nel bando; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione determinato in via primaria attraverso le dichiarazioni esplicite dell’apporto contenute nel lavoro e in via residuale attraverso l’ambito di competenza del candidato così come emerge dalla sua domanda”.
Le censure articolate, al proposito, da parte ricorrente sottolineano più volte una (presunta) insufficienza dei giudizi relativi alle singole pubblicazioni che si risolverebbero in una mera descrizione delle “pubblicazioni presentate dai candidati …, senza esprimere alcuna valutazione di merito su di esse”.
A questo proposito, la semplice lettura del “verbale di valutazione dei titoli e di attribuzione del punteggio” di cui al verbale n. 4 del 18 giugno 2025 della Commissione evidenzia però, con tutta chiarezza, come non sia per nulla mancato, sia un congruo giudizio riferito all’interezza delle pubblicazioni presentate (ed alle conseguenti linee di ricerca principali di tutti e quattro i candidati), sia un giudizio riferito alle singole pubblicazioni che, sia pure in una prospettiva non formalistica, risulta essere stato articolato con riferimento a tutti e quattro gli elementi di valutazione (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; congruenza con il settore concorsuale e con il profilo scientifico individuato dal settore scientifico-disciplinare indicato nel bando; rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica; determinazione analitica della partecipazione).
Con esclusione del parametro di valutazione relativo alla determinazione dell’apporto del singolo alle pubblicazioni in collaborazione (che, nel nostro caso, non rileva, non avendo i due primi classificati in graduatoria presentato lavori a più mani), ogni singola pubblicazione risulta, infatti, essere ben descritta, sia per quello che riguarda il suo oggetto, che per quello che riguarda la collocazione editoriale (spesso sinteticamente individuata mediante richiamo dell’editore, della collana o della collocazione della rivista in “fascia A”) e la piena congruenza con il settore scientifico-disciplinare in discorso; non mancano poi alcune sottolineature (come il riferimento al fatto che la collana Ethos/Nomos dell’Editore PP che ha ospitato il volume Il liberalismo coloniale di AL de LL della controinteressata sia “specifica di filosofia del diritto” o la sottolineatura della “notevole importanza internazionale” dell’editore De Gruyter ) che portano a ritenere completamente infondato il giudizio di insufficienza motivazionale articolato, non senza una certa genericità, da parte ricorrente.
In vari punti della censura emergono poi una serie di contestazioni relative alla mancata valutazione di alcuni elementi a base quantitativa (il maggior numero di articoli in riviste di “fascia A”; ecc.) che risultano ovviamente in contrasto frontale con il criterio di massima fissato dalla Commissione (e non contestato da parte ricorrente) che, come già ricordato, risulta essere basato su una valutazione globale delle pubblicazioni valutabili e non sul ricorso ai parametri quantitativi che sembra affiorare (anche se in misura non prevalente) nelle prospettazioni di parte ricorrente; trattandosi di contestazioni non in linea con la fissazione dei criteri di massima operata dalla Commissione (non contestata da parte ricorrente), si tratta pertanto di prospettazioni che non possono trovare accoglimento.
Le residue contestazioni operate da parte ricorrente (soprattutto quelle relative alla presunta scorretta individuazione dell’oggetto di alcune pubblicazioni o del proprio indirizzo di ricerca) attengono poi, con tutta evidenza, al merito delle valutazioni operate dalla Commissione e risultano pertanto inammissibili alla luce della pacifica giurisprudenza della Sezione (da ultimo, si veda T.A.R. Toscana, sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 1158) che ha rilevato come “nei concorsi universitari, la valutazione dei candidati comport(i) un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Il giudizio della Commissione, infatti, è inteso a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze proprie dello stesso e richiedendo conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l'eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” (T.A.R. Marche, 30 ottobre 2020, n. 634; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 dicembre 2019, n. 13813; 5 aprile 2019, n 4500).
Nel caso di specie, non sono certamente prospettati vizi evidenti di illogicità o travisamento dei fatti suscettibili di sindacato giurisdizionale, ma si tratta solo del sostanziale tentativo di sindacare il legittimo esercizio della potestà valutativa della Commissione, ovvero una componente valutativa che non può costituire oggetto di sindacato, nei termini prospettati da parte ricorrente.
2.3. Il terzo motivo di ricorso contesta poi l’attribuzione del punteggio relativo al parametro attività didattica che, oltre al punteggio di 15 punti derivante dall’esonero dalla prova didattica (riconosciuto ad ambedue i concorrenti), ha portato all’attribuzione di 9 punti alla prof.ssa Re e di 10 punti al ricorrente, sui 10 punti a disposizione della Commissione.
A questo proposito, deve essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità delle censure articolate da parte ricorrente (soprattutto, a pag. 18 del ricorso) in ordine ad una pretesa “sottovalutazione” dell’attività didattica prestata che non sarebbe pari a 220 ore, ma a 280; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di una prospettazione che non considera adeguatamente il fatto stesso che al ricorrente è già stato riconosciuto il punteggio massimo (10 punti) previsto con riferimento al parametro, con conseguente impossibilità di rivendicare un qualche maggior punteggio.
Con riferimento al parametro costituito dall’attività didattica, i criteri di massima fissati nella riunione preliminare della Commissione (verbale n. 1 del 29 aprile 2025) prevedevano poi l’attribuzione di un punteggio riferito alla globalità dell’attività di insegnamento svolta: “i 10 punti saranno attribuiti valutando il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza con il settore concorsuale messo a bando, e in subordine anche col relativo macrosettore, ivi comprese le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti”.
Siamo pertanto in presenza di quel sistema di valutazione dei titoli “a corpo” che la giurisprudenza di questo T.A.R. ha dovuto affrontare più volte, rilevandone la piena legittimità in una prospettiva che guarda alla globalità dell’attività oggetto di valutazione e che esclude che il “giudizio di sintesi della commissione …(possa essere ritenuto) viziato solo per il fato di non aver attribuito uno specifico peso ponderale a questo o a quell’elemento del curriculum scientifico del candidato, ma solo qualora non sia possibile comprendere a quali profili lo stesso si riallacci o vi sia una manifesta incongruità fra i profili considerati ed il loro apprezzamento” (T.A.R. Toscana, sez. I, 14 dicembre 2020, n. 1637).
In una simile prospettiva, risultano pertanto inapprezzabili i riferimenti a parametri “quantitativi” che emergono dall’esame anche di questo motivo di ricorso, trattandosi di un criterio di valutazione globale dei candidati pienamente legittimo e che esclude che sussista una qualche necessità “ontologica” di utilizzare parametri quantitativi, numerici o “griglie” di valutazione che si risolverebbero in quel sistema di “gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi” che la Sezione ha già ritenuto inapplicabile all’elevata complessità di valutazione dei concorsi universitari, con varie sentenze recenti a partire da T.A.R. Toscana, sez. IV, 16 aprile 2024, n. 459.
In questa logica, la valutazione globale dell’attività didattica svolta dalla controinteressata (verbale n. 4 del 20 giugno 2025), non evidenzia vizi di illogicità manifesta suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale, non risultando per nulla quella sproporzione evidente rilevata da parte ricorrente, sulla base della pura comparazione numerica delle attività di insegnamento prestate e non, come avrebbe dovuto essere, di una comparazione globale degli insegnamenti e del complesso dell’attività didattica basata anche su parametri qualitativi.
Lo stesso riferimento al fatto che i criteri di massima non evidenziassero come criterio preferenziale lo svolgimento di attività di insegnamento in lingua straniera risulta poi esattamente controproducente, trattandosi di elemento che, pur non acquisendo importanza dirimente ai sensi dei criteri di massima, poteva (e doveva) essere valorizzato in una complessiva valutazione dell’attività didattica svolta dei candidati improntata a criteri di globalità e non ad una valutazione parcellizzata delle singole attività.
Anche questo motivo di ricorso deve pertanto, in parte, essere rigettato ed in parte, essere dichiarato inammissibile per quello che riguarda l’insistita rilevazione relativa alla (presunta) “enorme sproporzione” sussistente tra i due candidati e non rispecchiata dall’attribuzione del punteggio (che certamente attiene a profili attinenti al merito dell’attività di valutazione della Commissione) e l’evidente pretesa del ricorrente all’attribuzione di un punteggio maggiore dei 10 punti attribuibili con riferimento al parametro.
2.4. Infine, con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente contesta l’attribuzione del punteggio relativo al parametro “titoli e curriculum ” che ha visto la complessiva attribuzione, su 35 punti disponibili, di 33 punti alla controinteressata e di 26 punti al prof. RU.
Anche con riferimento a questa censura, deve essere preliminarmente richiamato quanto già rilevato in ordine all’inammissibilità dei motivi di ricorso articolati sulla base di criteri puramente numerici (che contrastano con il criterio di valutazione “a corpo” e basato sull’equilibrata valutazione degli aspetti qualitativi e quantitativi prefissato, anche con riferimento a questo parametro di valutazione, dalla Commissione) o con riferimento a presunte “sottostime” o “sovrastime” evidenti di alcuni elementi di valutazione che risultano tali nella personale visione del ricorrente senza, per questo, integrare quelle illogicità evidenti che potrebbero costituire oggetto di sindacato in sede giurisdizionale; a titolo meramente esemplificativo, si segnalano la censura di cui alle pagg. 21-24 del ricorso relativa ad una presunta sottostima delle “attività istituzionali, organizzative e di servizio” svolte dal secondo classificato che risulterebbero “più numeros(e) e all’evidenza qualitativamente più rilevanti di quelli della Prof.ssa Re”, sulla base, per di più, di uno “specchietto riepilogativo delle attività espressamente valutate dalla Commissione” (quello di cui al punto 4.1.1 del ricorso) che risulta una pura elaborazione personale del ricorrente, basata sulla svalutazione di attività assai rilevanti come la delega alle attività internazionali del Dipartimento conferita alla controinteressata (che, con evidente contraddizione, non assumerebbero la medesima importanza di attività, anche della stessa tipologia, come l’incarico di “responsabile per l'Università degli Studi di Firenze dell'Accordo Erasmus + con la Universidad de Oviedo”, svolte dal ricorrente e che risultano evidentemente caratterizzate dal carattere parziale e da una minore estensione).
Del tutto inaccoglibile risulta poi essere l’unica censura suscettibile di valutazione articolata, con riferimento al parametro, dal prof. RU e che attiene alla scelta della Commissione che, dopo aver stabilito che “il punteggio massimo di 25 punti relativo al criterio “A” sarebbe stato attribuito “a corpo” sulla base delle attività menzionate alle lettere a), b), c) e d), ….. (ha) successivamente … assegnato punteggi specifici in applicazione di ciascuno dei menzionati profili”.
Un simile modo di procedere, ritenuto apprezzabile in astratto da parte ricorrente “perché potenzialmente idoneo a consentire una valutazione più puntuale dei singoli profili in cui il criterio si articola”, viene poi ritenuto comunque illegittimo perché non accompagnato dalla previa indicazione di “quale fosse il punteggio massimo attribuibile a ciascuna sottovoce, come invece avrebbe dovuto .... (essere fatto) per garantire la necessaria trasparenza e intellegibilità delle proprie valutazioni”.
In questo modo, il ricorrente dimostra però di non aver ben compreso la scelta della Commissione che non è quella di creare dei sottoparametri del parametro principale “titoli e curriculum ”, ma solo quello di procedere ad una migliore valutazione e motivazione delle singole aree di valutazione presenti in un contesto valutativo che, per definizione, risulta essere più ampio ed eterogeneo degli altri due parametri precedentemente esaminati; in questa prospettiva, l’iniziale apprezzamento della scelta della Commissione viene quindi ad essere irrigidito in una forzata “parcellizzazione” della valutazione in sottocriteri che non è stata per nulla enunciata o applicata dalla Commissione che, in realtà, ha esaminato tali sottoaree come parte di un più ampio criterio di valutazione e non come sottoparametri autonomi.
Del pari del tutto inammissibile è poi la prospettazione di parte ricorrente tendente ad attribuire natura di premio alla MO LO conferitagli (che dovrebbe trovare considerazione, nella sua prospettazione, all’interno del parametro relativo al “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”) quando risulta evidente, alla luce della documentazione depositata in giudizio, la natura “ibrida” del riconoscimento che, in realtà, permette l’accesso e rende possibili ulteriori studi e ricerche e pertanto non ha sicuramente natura di “premio” in senso proprio per attività già svolte; anche in questo caso, siamo pertanto in presenza del tentativo non riuscito di qualificare in termini di (presunta) illogicità evidente di valutazione quella che è semplicemente una scelta valutativa della Commissione operata sulla base della “qualificazione” della particolare natura del riconoscimento.
Del pari insuscettibile di accoglimento è poi la contestazione del punteggio attribuito con riferimento alle “attività di terza missione” svolte dalla controinteressata.
In questo caso, il tentativo di parte ricorrente di ricostruire in termini di attività di puro volontariato estranee all’ambito universitario le attività svolte nell’ambito dell’associazione “L’altro diritto Odv” (che, in realtà, risulta essere una sostanziale emanazione del mondo universitario fiorentino, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio), non considera adeguatamente il fatto che tali attività risultano essere state organizzate in partenariato con il “Centro l’Altro diritto” (che lo stesso ricorrente riporta all’organizzazione universitaria) e con altre istituzioni ed organizzazioni della società civile.
Palesemente caratterizzata da eccesso di formalismo è poi l’ulteriore rilevazione relativa all’errata valutazione delle attività in discorso in termini di “grande quantità di progetti” attraverso “una miriade di incontri e dibattiti”, quando si tratterebbe solo di 17 interventi nel corso di 17 anni; con tutta evidenza, la stessa elencazione delle attività in discorso (operata in termini di progetti di lunga durata, “cicli seminariali” nell’ambito di un “seminario permanente sulla violenza contro le donne”, attività di collaborazione continuativa per lunghi periodi di tempo e simili) evidenzia un contesto complessivo in cui, da un lato, risulta essere difficile (se non impossibile) documentare i singoli interventi e, dall’altro, la stessa natura dei progetti di intervento richiede interventi continui che non possono essere forzatamente riportati alla lettura restrittiva proposta con il ricorso.
Palesemente contraddittoria è poi l’ultima censura relativa all’attribuzione a tutti i candidati del medesimo punteggio (7 punti su 10) con riferimento al sotto-criterio “d) Consistenza complessiva della produzione scientifica”; il ricorrente parte, infatti, dal riconoscimento dell’autonomia del sottoparametro dalla valutazione delle pubblicazioni scientifiche già operata dalla Commissione (“è pur vero che le pubblicazioni sottoposte a valutazione costituiscono soltanto una parte della produzione complessiva (essendo previsto il limite massimo di 15 lavori”), per poi proporre una contestazione che unifica forzatamente le due valutazioni, sulla base di una (presunta) necessità di valutare anche il parametro relativo alla valutazione complessiva della produzione scientifica (che, per definizione, ha maggiore ampiezza dell’ambito ristretto delle pubblicazioni poste all’attenzione della Commissione) negli stessi termini riservati alla valutazione delle pubblicazioni.
3. In definitiva, il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 24 ottobre 2025 devono essere, in parte, respinti ed in parte, dichiarati inammissibili; ne discende l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale depositato dalla controinteressata in data 9 dicembre 2025 che risulta, comunque, essere caratterizzato, in larghissima parte, dalle stesse problematiche di inammissibilità già rilevate con riferimento al ricorso (in particolare, per quello che riguarda, l’inammissibilità delle censure rivolte avverso le valutazioni di merito operate dalla Commissione).
La particolare complessità della materia trattata permette poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, sui motivi aggiunti depositati in data 24 ottobre 2025 e sul ricorso incidentale depositato in data 9 dicembre 2025:
a) in parte, respinge ed in parte, dichiara inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 24 ottobre 2025;
b) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale depositato in data 9 dicembre 2025:
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | CA NI |
IL SEGRETARIO