TAR Firenze, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 845
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 18 L. 240/2010 e regolamenti universitari; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione del giusto procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure relative alla nomina della commissione, in quanto la procedura di sorteggio e pubblicità era conforme alle linee guida approvate e non impugnate. Le censure sulla valutazione dei candidati sono state considerate inammissibili in quanto attinenti al merito.

  • Rigettato
    Violazione principio di trasparenza e pubblicità nella procedura di sorteggio dei commissari

    Il Tribunale ha ritenuto che la procedura di pubblicità fosse conforme alle linee guida universitarie e che la censura sul riabbinamento fosse infondata in quanto l'abbinamento era già stato effettuato dal Consiglio di Dipartimento. In ogni caso, si è ritenuto applicabile la sanatoria di cui all'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990.

  • Rigettato
    Valutazione comparativa dei candidati (pubblicazioni scientifiche)

    Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione fosse globale e non basata su criteri meramente quantitativi, come previsto dalle linee guida. Le contestazioni attengono al merito della valutazione, non sindacabile in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, non riscontrati.

  • Rigettato
    Valutazione comparativa dei candidati (attività didattica)

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la censura in quanto il ricorrente aveva già ottenuto il punteggio massimo per questo parametro. Le restanti contestazioni sono state ritenute inammissibili o infondate, poiché attinenti al merito di una valutazione globale e non quantitativa.

  • Rigettato
    Valutazione comparativa dei candidati (titoli e curriculum)

    Il Tribunale ha ritenuto inammissibili le censure basate su criteri puramente numerici o su presunte sottostime, poiché la valutazione era globale e basata su criteri qualitativi. La qualificazione di un riconoscimento e la valutazione delle attività di terza missione sono state ritenute scelte discrezionali della commissione.

  • Rigettato
    Invalidità derivata dagli atti presupposti

    Le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili in quanto relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Invalidità derivata dagli atti presupposti

    Le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili in quanto relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Invalidità derivata dagli atti presupposti

    Le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili in quanto relative agli atti presupposti.

  • Improcedibile
    Sottovalutazione Prof.ssa IA Re e sopravvalutazione Prof. LI RU

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il ricorso principale è stato respinto o dichiarato inammissibile. Inoltre, le censure erano in gran parte inammissibili in quanto attinenti al merito delle valutazioni della commissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 845
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 845
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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