Sentenza 26 aprile 2024
Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2025
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- 1. “Rinvio pregiudiziale e giustizia amministrativa: i più recenti sviluppi”Maria Alessandra Sandulli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Maria Alessandra Sandulli Sommario: 1. Premessa ricostruttiva. - 2. L'esigenza di un sistema per “riparare” l'errore giurisdizionale per violazione del diritto UE. - 3. La (vana) ricerca di “indicazioni” sui limiti all'obbligo di rinvio pregiudiziale. - 4. Gli ultimi arresti ripropongono la strada della revocazione. - 5. Conclusioni. 1. Premessa. Desidero innanzitutto complimentarmi con l'amico e collega Marco Magri e con i colleghi dell'Università di Ferrara per l'organizzazione di questo incontro e ringraziarli per avermi invitato ad aprire la sessione dei rapporti tra rinvio pregiudiziale alla CGUE e diritto amministrativo, dandomi l'occasione per tornare a riflettere su un tema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/02/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01210/2025REG.PROV.COLL.
N. 04479/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4479 del 2024, proposto da
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
GE Coratella, non costituito in giudizio;
AL TU, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzina AL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 525/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AL TU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellata l’avvocato Michele Ursini in sostituzione dell'avv. AL Vincenzina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l’originario ricorrente, odierno appellato, ha chiesto l’annullamento:
-del Decreto prot.n. 36127 del 22 novembre 2022 e della allegata graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso B020 - Laboratori di servizi enogastronomici settore cucina nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente;
-della consequenziale esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado in relazione alla classe di concorso B020 Laboratori di servizi enogastronomici settore cucina, indetto con D.D. n. 499 21 aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022;
- del provvedimento con il quale l'Amministrazione resistente ha escluso il ricorrente dalla successiva fase della procedura concorsuale ed ove necessario, della comunicazione prot.n.35659/22 nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale;
e per la condanna, dell'Amministrazione resistente alla riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale ovvero alla rinnovazione della procedura.
Il primo giudice ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in esame, con conseguente obbligo di riammissione alla stessa.
In particolare, emerge dagli atti di causa che il docente ha sostenuto con esito positivo la prova preselettiva ed è stato ammesso a sostenere le successive prove.
Deduce di aver appreso per caso ed informalmente della imminente pubblicazione della graduatoria di merito.
Non essendo mai stato convocato per le successive prove, ha inviato una diffida alla quale l’Amministrazione ha risposto con nota prot.n. 35659/22, in cui ha comunicato che “ Sulla Piattaforma Concorsi, presente sul sito del Ministero dell’Istruzione, il candidato TU AL, cod. fisc. [...], risulta regolarmente convocato per lo svolgimento della prova orale, in data 16.09.2022, tramite comunicazione individuale ”.
L’interessato quindi ha chiesto copia del documento dal quale risulterebbe la sua convocazione per la prova orale nonché copia della ricevuta di consegna della mail, ma l’Amministrazione non avrebbe risposto, né avrebbe inviato la documentazione richiesta.
Ha osservato il TAR che la tesi dell’Amministrazione secondo cui essa, con avviso del 3 agosto 2022, che avrebbe valore di notifica nei confronti degli interessati, ha pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale il calendario delle prove pratica e orale anche del candidato TU AL e che, inoltre, avrebbe anche trasmesso la convocazione individuale del candidato all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso candidato nella domanda di partecipazione, non convince.
La copia del messaggio depositata dall’Amministrazione dimostra solo, evidenzia il TAR, che in data 5 agosto 2022 l’USR per la Sicilia ha inviato un messaggio all’indirizzo mail indicato dal candidato.
Nell’oggetto della mail però non si fa alcun riferimento alla convocazione alle prove orali, né è stato depositato il testo del messaggio.
Tenuto conto delle modalità di svolgimento del concorso, ha osservato il primo giudice, l’onere della prova in ordine alla corretta convocazione per la prova pratica incombe sull’Amministrazione.
Nel caso di specie risulta assente qualsivoglia elemento probatorio o indiziario che possa far presumere la effettiva ricezione della “convocazione” (e non di un mero messaggio) da parte del ricorrente.
Anche lo screenshot della schermata della piattaforma concorsi allegata dall’Amministrazione indica solo che la convocazione sarebbe stata inviata, ed è inoltre contrastato efficacemente dal documento depositato dal ricorrente il 21 febbraio 2024 denominato “Dettaglio Graduatoria”, da cui non risulta alcuna convocazione per la prova orale.
Avverso la sentenza impugnata in data 4 giugno 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio AL TU.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
- Erroneità della sentenza impugnata – Contraddittorietà – Ingiustizia manifesta – Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di onere probatorio, applicabili anche al processo amministrativo, di cui agli artt 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Quanto alla presenza di elementi probatori o indiziari che potessero far presumere la effettiva ricezione della “convocazione” alla prova orale da parte del ricorrente, l’appellante contesta la sentenza impugnata in quanto l’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, al fine di procedere alla convocazione dei candidati che avevano regolarmente superato la prova computer based procedeva a pubblicare l’Avviso di pubblicazione del Calendario delle prove, protocollo numero 48411 del 03 agosto 2022, sul sito del medesimo Ufficio scolastico Regionale, avente a tutti gli effetti valore di notifica nei confronti dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale ai fini della convocazione per le successive prove e prontamente visionabile al relativo link.
L’Ufficio Scolastico regionale procedeva, poi, anche a dare comunicazione al candidato all’indirizzo di posta elettronica indicata nella domanda di partecipazione, del voto conseguito nella prova scritta e della sede, data e ora di svolgimento della prova orale e pratica, come previsto dall’art. 5, comma 4, D.D. n. 23/2022.
L’amministrazione appellante allega, in aggiunta agli atti depositati in primo grado, anche il contenuto della mail di convocazione trasmesso, come estrapolato dal Gestore dei servizi informatici del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Dal della mail si evince in modo inequivocabile, evidenzia l’appellante, che si tratta di una vera e propria convocazione alle prove orali, essendo indicato giorno e ora della prova orale e luogo della stessa.
Non essendosi presentato alle prove, l’appellato è stato dunque legittimamente escluso dalla procedura concorsuale.
L’Amministrazione appellante ritiene di aver fornito la prova che la convocazione è stata regolarmente effettuata.
Secondo l’appellante, il Giudice avrebbe potuto richiedere l’integrazione documentale con istanza istruttoria e l’Amministrazione avrebbe depositato il contenuto della mail, non allegata agli atti in primo grado in quanto secondo le difese formulate le ricevute della mail trasmessa parte dello scrivente Ufficio non potevano che corrispondere ad una mail di convocazione inviata al docente TU.
Secondo l’appellante, incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in conformità al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, di cui agli artt 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Nel caso di specie era il ricorrente TU che doveva dare prova della mancata ricezione della mail nel giorno di trasmissione della convocazione indicato da parte dell’Amministrazione.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che i nuovi documenti, nella specie il contenuto della mail di convocazione dell’appellato, in quanto prodotti per la prima volta in appello, non sono ammissibili e pertanto non possono essere oggetto del presente giudizio.
E’ infatti fondato, al riguardo, quanto osservato in memoria dall’appellato che il documento asseritamente contenente il messaggio di convocazione indirizzato alla parte appellata è stato prodotto solo in fase di appello e, pertanto, deve ritenersi tardivo ed inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 104, comma secondo, c.p.a..
E’ principio largamente riconosciuto dalla giurisprudenza che la possibilità di ammettere nuovi mezzi di prova trova applicazione esclusivamente quando rilevi in appello una nuova esigenza istruttoria ovvero quando la parte dimostri di non averli potuti produrre per causa ad essa non imputabile, circostanze non verificatesi nella fattispecie di cui è causa.
Nel merito, non appare in ogni caso al Collegio provata in giudizio l’esistenza di una convocazione valida, in quanto ne sia dimostrabile la ricezione da parte dell’interessato, motivo per il quale ha ragione il primo giudice a rilevare profili di illegittimità nell’esclusione del candidato disposta sulla base della mancata presentazione alla prova orale.
Tenuto conto delle modalità di svolgimento del concorso, come correttamente osservato dal primo giudice, l’onere della prova in ordine alla corretta convocazione per la prova pratica incombe sull’Amministrazione.
Anche tale statuizione, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, va condivisa, in quanto gravava sull’amministrazione appellante l’onere di convocazione e di conseguenza l’onere di dimostrare che tale adempimento fosse stato correttamente esperito.
Nel dettaglio, non può avere valore di comunicazione individuale l’avviso pubblicato sul sito scolastico regionale contenente il calendario delle prove pratica e orale; inoltre, la documentazione prodotta in primo grado è idonea a dimostrare solo l’invio di una mail al candidato e non anche il suo contenuto.
Infine, anche a prescindere dalla inutilizzabilità del documento depositato solamente in appello, anche il messaggio di accettazione prodotto non assolve la funzione dimostrare la comunicazione individuale, che il ricorrente di primo grado ha sempre negato di aver ricevuto e che l’amministrazione non ha provato di aver inviato.
L’appello, pertanto, va respinto.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la particolarità in fatto della fattispecie per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO