Articolo 236 del Codice civile
Articolo 235Articolo 237
Versione
19 aprile 1942
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 236.

(Atto di nascita e possesso di stato)

La filiazione ((...)) si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio ((...))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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