(Atto di nascita e possesso di stato)
La filiazione ((...)) si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio ((...))
[…] Come è noto, l'art. 236 c.c. dispone che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile”. […]
Leggi di più…[…] Come è noto, l'art. 236 c.c. dispone che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile”. […]
Leggi di più…[…] Come è noto, l'art. 236 c.c. dispone che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile”. […]
Leggi di più…[…] Come stabilito dall'articolo 236 c.c., “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile”, e in mancanza di questo titolo è sufficiente il possesso continuo dello stato di figlio. È fondamentale evidenziare che la presunzione non opera automaticamente in tutti i casi di nascita da donna coniugata. […]
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