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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 289 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
DA
(Cod. Fisc. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, Avv. Nunzio
Luciano, elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via Terenzio Frediani, 10, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Medici del medesimo Foro, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Maurizio Di
Stefano del Foro di Roma, per procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello,
Appellante - Appellata incidentale
CONTRO
Avv. Silvio Ulisse (Cod. Fisc. , rappresentato e difeso da sé C.F._1
stesso, con elezione di domicilio digitale come in atti,
Appellato - Appellante incidentale
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 163/2021 del Tribunale Civile di Pesaro, datata 24.02.2021 e depositata il 03.03.2021, non notificata, relativa al procedimento civile n. 2754/2018 r.g., in materia di: responsabilità extracontrattuale (risarcimento danni da lesione all'immagine).
Conclusioni: parte appellante/appellata incidentale, Parte_1
, concludeva come da note telematiche depositate per l'udienza
[...]
del 20 novembre 2024 mentre parte appellata/appellante incidentale, Avv. Silvio
Ulisse, concludeva come da comparsa di costituzione in appello depositata in data
03.11.2021.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava la domanda proposta, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dalla Parte_1 nei confronti dell'Avv. Silvio Ulisse onde ottenerne la condanna al
[...] risarcimento, in proprio favore, di € 50.000,00= o nella diversa misura di giustizia,
a titolo di danno non patrimoniale da lesione all'onore e reputazione, subìto a causa del contenuto calunnioso e diffamatorio di due esposti, in data 29.08.2018 e
22.09.2018, presentati dal resistente a carico dello stesso Ente e dei rispettivi organi rappresentativi, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, nei confronti dello Stato, non prima di aver:
- dichiarato infondate le eccezioni preliminari, sollevate dal resistente, nello specifico: a) di incompetenza in favore del Giudice del lavoro, “non rientrando, la controversia” portata alla propria attenzione, “in alcuna delle fattispecie per le quali è prevista la competenza del giudice specializzato (art. 409 c.p.c.)”; b) di improcedibilità per difetto di mediazione, stante il documento prodotto dalla ricorrente a supporto dell'espletato tentativo in proposito;
c) di difetto di rappresentanza dell'Ente, in assenza della prova circa l'asserita decadenza del
Presidente, legale rappresentante, per incompatibilità ai sensi dell'art. 18 Legge n.
247/2012; d) di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 75 c.p.p., perché il processo penale in cui la ricorrente si era costituita parte civile riguardava fatti diversi da quelli oggetto del procedimento in esame, ossia gli esposti del 29.08.2018
e 22.09.2018;
2 - respinto la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente, tra le stesse parti, dinanzi alla Sezione Lavoro, “non sussistendo alcuna pregiudizialità tra la (presente) controversia in materia di risarcimento del danno da fatto illecito e la causa di opposizione alla cartella esattoriale di pagamento dei contributi previdenziali”, trattata dal Giudice del Lavoro;
- disposto la separazione della causa avente a oggetto le domande formulate dall'Avv. Ulisse, di dichiarazione dell'insussistenza del credito della
[...]
e di Parte_2
determinazione di una somma in proprio favore a titolo assistenziale, con rimessione del relativo fascicolo al Presidente del Tribunale per essere assegnata al competente Giudice del lavoro;
- dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda avanzata dall'Avv.
Ulisse, di cancellazione dall'Albo degli Avvocati, e, infine, respinto quella risarcitoria per lite temeraria, pure proposta dallo stesso, stante la genericità e l'omessa prova sia dei “relativi elementi costitutivi”, sia del danno.
Nel merito, previa illustrazione che le richieste della ricorrente si basavano sull'assunto dell'evidente natura offensiva, quindi illecita, degli scritti riferibili all'Avv. Silvio Ulisse, sotto il duplice profilo penale, ai sensi dell'art. 595, comma
3°, c.p., per averli inviati “a ben 49 autorità” e il secondo diffuso “sul sito internet denominato Avvocati Riformisti Napoletani. Gruppo Pubblico”, nonché civile ex art. 2043 c.c., allegando, quale danno-conseguenza, quello non patrimoniale di lesione all'immagine da considerarsi “in re ipsa”, per cui all'accertamento del fatto illecito della diffamazione conseguirebbe l'affermazione della responsabilità di controparte, il Tribunale, in primo luogo, rilevava l'assenza, in capo alla
[...]
, di titolo idoneo ad agire anche per Parte_1 il risarcimento dei danni “dei membri del comitato dei delegati”, per poi ritenere,
a seguito del richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio del danno in esame - secondo la quale lo stesso necessita di allegazione e dimostrazione, “anche attraverso presunzioni”, da chi ne chieda il ristoro -, non essere stato fornito, dalla ricorrente, “alcun elemento o circostanza di fatto da cui desumere la sussistenza del lamentato pregiudizio all'immagine, se non quello della diffusione degli scritti in questione”, che, “per quanto elemento rilevante”,
3 era insufficiente, di per sé solo, a tal fine, richiedendosi “presunzioni gravi, precise
e concordanti (art. 2729 c.c.) e dunque in primo luogo plurime”.
Nella sentenza, inoltre, veniva evidenziato non potersi trarre “un riscontro della presumibile sussistenza del danno” neanche “dal contenuto degli scritti riportati nel ricorso”, poiché “gli elementi indiziari del danno, come affermato dalla citata giurisprudenza (Cass. Civ. n. 4005/2020 e n. 19647/2004), debbono essere diversi dal fatto in sé” e, ancora, “sempre sul piano della prova del danno”, che le affermazioni di cui agli esposti dell'Avv. Ulisse, “pur con l'uso di un frasario sicuramente eccedente i limiti del legittimo esercizio di critica”, si presentavano
“di dubbia efficacia lesiva, avuto riguardo sia al loro contenuto caotico e confuso, sia alla loro genericità, tale da essere - come riconosciuto dalla stessa ricorrente -
'insuscettibili di verificazione e non riconducibili all'attribuzione di un qualsivoglia fatto storico' (v. ricorso pag. 13). E in questa direzione non possono trascurarsi le inusitate modalità di trasmissione degli scritti ('a ben 49 autorità e istituzioni': v. conclusionale attrice pag. 9)”, tanto da restare comunque “non provato e neppure specificamente allegato” in quale “concreto pregiudizio per la diminuzione della considerazione”, conseguente alla diffusione dei ricordati esposti, sarebbe incorsa la , Parte_1
ossia che incidenza negativa avrebbe arrecato, alla medesima e alle persone fisiche componenti i rispettivi organi, tale ridotta considerazione rispetto ai rapporti di norma intrattenuti con i consociati in genere o relativi settori o categoria, concludendo, quindi, per il rigetto della domanda di parte ricorrente “in difetto di prova del danno” .
Con atto ritualmente notificato, la Parte_1
impugnava tempestivamente la predetta decisione, prospettando le ragioni
[...] di doglianza riportate in parte motiva, conveniva, infatti, in giudizio l'Avv. Silvio
Ulisse, chiedendo, all'adita Corte, in riforma della sentenza n. 163/2021 del
Tribunale Civile di Pesaro, datata 24.02.2021 e depositata il 03.03.2021, relativa al procedimento n. 2754/2018 R.G., in via principale e nel merito: 1)di accertare e dichiarare la lesione dell'onore, dell'immagine e della reputazione della
[...]
e dei suoi organi rappresentativi e Parte_3
degli ottanta membri del rispettivo Comitato dei Delegati, attualmente in carica, a
4 seguito delle accuse infondate e comunque diffamatorie, contenute negli esposti/denunce, datati 29.08.2018 e 22.09.2018, redatti dall'Avv. Silvio Ulisse, in proprio, e inviati a ben 49 autorità e istituzioni, nonché successivamente pubblicati a mezzo internet;
2) per l'effetto, previa affermazione della illiceità del comportamento dell'Avv. Silvio Ulisse, di condannarlo, ai sensi degli artt. 2043 e
2059 c.c., al risarcimento, in proprio favore, del danno non patrimoniale, equitativamente quantificato in € 50.000,00=, o nella diversa somma, maggiore o minore, valutata di giustizia, con il vincolo della relativa destinazione al fondo deputato all'assistenza degli avvocati bisognosi. Vinte le spese e competenze di lite.
Costituitosi in giudizio, l'Avv. Silvio Ulisse, oltre a contestare integralmente l'avverso gravame perché “destituito di ogni fondamento giuridico e di fatto”, quindi da respingere, proponeva appello incidentale in riferimento al rigetto della propria eccezione di difetto di rappresentanza della Parte_1
, stante l'incompatibilità, ex art. 18 Legge n. 247/2012, del
[...]
rispettivo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Nunzio Luciano, che aveva rilasciato la “procura ad litem”, quindi da ritenersi nulla, concludendo per:1) la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione principale;
2) il rigetto nel merito;
3-4)la riforma della decisione di primo grado con dichiarazione di incompatibilità dell'Avv. Nunzio Luciano, ai sensi dell'art. 18
Legge 247/2012 e, conseguentemente, di decadenza automatica dello stesso negli anni fino al 2021, come da documenti prodotti agli atti, ossia da certificato della
Camera di Commercio delle Marche, CCIAA di Pesaro e Urbino. Con vittoria delle spese processuali da rifondersi mediante pagamento allo Stato.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 07.12.2022, la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., senonché la
[...]
, in sede di comparsa conclusionale, Parte_1
sollevava eccezione di giudicato esterno rispetto a quanto eccepito da controparte, circa il difetto di rappresentanza dello stesso Ente in capo all'Avv. Nunzio Luciano per la rispettiva incompatibilità ex art. 18 Legge 247/2012, sia in primo grado e di nuovo, poiché ivi respinto, riproposto a fondamento del gravame incidentale, in proposito deducendo trattarsi di eccezione, quella dell'Avv. Ulisse, già oggetto di disamina e motivato rigetto, giusta sentenza n. 12/2022 del Tribunale di Pesaro -
5 Sezione Lavoro, relativa al procedimento n. 204/2021 R.G. tra le stesse parti e resa nelle more del giudizio d'appello, la quale, prodotta con nota del 29.11.2022, era da considerarsi passata in giudicato in assenza di impugnazione.
Detta eccezione di giudicato esterno veniva reiterata, dall'appellante principale, nelle repliche alla comparsa conclusionale, successivamente al cui deposito, avvenuto il 23.02.2023, la stessa produceva il certificato, rilasciato Parte_1
in data 27.02.2023 dalla cancelleria del Tribunale di Pesaro - Sezione Lavoro, attestante la mancata impugnazione della sentenza n. 12/2022, cosicché l'intestata
Corte, tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, ove l'eccezione di giudicato esterno venga sollevata - come nella vicenda posta al proprio esame - dopo la precisazione delle conclusioni, la causa deve essere rimessa in istruttoria per consentire sia il contraddittorio su tale eccezione, sia alla parte interessata di produrre la sentenza munita dell'attestazione di irrevocabilità -, con ordinanza datata 17.01.2024 disponeva in conformità rimettendo “parti e causa davanti al Collegio per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024” sostituendola, “ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”, cui dava seguito unicamente Parte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti - rispettivamente precisate in comparsa di costituzione, contenente appello incidentale, dall'Avv. Silvio Ulisse, e con note autorizzate, recanti la data del 13.12.2024, dall'appellante principale - veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 2°, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La , a sostegno della proposta Parte_1
impugnazione, poneva i seguenti motivi:
1) “'Error in procedendo'. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
(omesso accertamento della natura di reato degli scritti dell'Avv. Ulisse)”.
La denunciata erroneità della decisione impugnata risiederebbe “nell'aver ritenuto la non identità dei due processi (civile e penale) a carico dello stesso Avv. Ulisse”, nel senso che il Giudice avrebbe dovuto procedere alla disamina della vicenda secondo le “quattro fasi” indicate dalla ricorrente, ossia, quanto al presente motivo
6 di gravame, innanzitutto “accertare se fossero infondate le accuse contenute negli esposti datati 29.08.2018 e 22.09.2018 redatti dall'Avv. Ulisse e inviati a ben 49 autorità e istituzioni” nonché successivamente pubblicati “a mezzo internet”.
La sentenza, cioè, “invece di seguire il procedimento logico giuridico prospettato dalla ricorrente”, avrebbe “totalmente ignorato le prime due fasi dell'indagine che gli erano state richieste” dalla stessa, così spostando l'esame direttamente sulla terza e quarta fase per poi rigettare la domanda risarcitoria con addebito, alla medesima del mancato assolvimento dell'onere di allegazione e Parte_1
prova del danno sofferto a seguito della condotta dell'Avv. Ulisse, quando, in realtà,
“il primario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”, di essa ricorrente, riguardava l'accertamento dell'infondatezza delle accuse che controparte le aveva rivolto;
accertamento inteso quale “concreta possibilità di perseguire un bene della vita, di natura morale, attraverso il processo, corrispondente a una lesione diretta e attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 c.p.c.”, mentre “puramente accessorio era l'interesse aggiuntivo al risarcimento del danno”, come risultante dalla propria dichiarazione “di voler versare l'importo”, richiesto a tale titolo, “in un fondo per l'assistenza agli avvocati bisognosi”.
In sostanza, la pronuncia appellata avrebbe “totalmente mancato l'accertamento del fatto-reato” con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., ossia della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, tant'è che alcuna delle frasi diffamatorie era stata ivi riportata proprio a dimostrazione dell'assenza di tale preventivo riscontro espressamente richiesto dalla ricorrente nella prima delle
“quattro fasi” cui il Giudice si sarebbe dovuto attenere per giungere alla decisione della vicenda oggetto del giudizio.
2) “'Error in judicando'. Violazione di legge. Erronea statuizione circa un punto fondamentale del giudizio ai fini della configurazione del reato di diffamazione
(l'insuscettibilità di verificazione delle accuse e la ancata attribuzione di un qualsivoglia fatto storico)”.
Dal momento che in sentenza il contenuto degli esposti dell'Avv. Ulisse, sebbene ivi non riportati, era stato ritenuto “sicuramente eccedente i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica”, il Tribunale ne avrebbe dovuto riconoscere l'idoneità lesiva dell'onore e della reputazione della persona giuridica ricorrente
7 anziché, traendo spunto da un passaggio del ricorso “(pag. 13)”, laddove tali addebiti venivano descritti come “insuscettibili di verificazione e non riconducibili all'attribuzione di un qualsivoglia fatto storico”, giungere ad escludere la configurazione del reato di diffamazione, consistente proprio nella gratuità delle offese, e la cui sussistenza deriverebbe proprio dalla genericità delle accuse rivolte a essa e dall'impossibilità della relativa verifica;
elementi da poter Parte_1
essere, poi, utilizzati ai fini dell'accertamento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..
3) “Omessa, insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione circa il mancato assolvimento da parte della dell'onere dell'allegazione e della Parte_1 prova del danno non patrimoniale sofferto dalla stessa persona giuridica”.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, essa, parte ricorrente in primo grado, avrebbe fornito ogni elemento valevole a dimostrare il pregiudizio subìto in conseguenza delle accuse contenute negli esposti dell'Avv. Ulisse, tanto più considerata la prevalente giurisprudenza della Suprema
Corte che, in tema di prova del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa, ammette il ricorso al notorio e alle presunzioni, oltre a chiarire come tale danno all'immagine e alla reputazione debba essere “liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto”, per poi indicare, quali parametri di riferimento circa la sussistenza di elementi indiziari valutabili ai fini probatori, “la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”, tutti debitamente allegati e dimostrati da Parte_1
La stessa sentenza, infatti, aveva riconosciuto l'essere stato addotto e documentato, dalla ricorrente, il primo dei predetti requisiti, ammettendo, altresì, non potersene trascurare “le inusitate modalità di trasmissione”, così confermando “in punto di fatto anche la pubblicazione sul sito Internet denominato Avvocati Riformisti
Napoletani”, per poi, però, in maniera contraddittoria ed erronea, statuire che detta circostanza, “per quanto rilevante”, fosse insufficiente a desumere la lamentata sussistenza del pregiudizio all'immagine, senza, quindi, valutare l'elevato numero e la “natura delle autorità” destinatarie degli esposti contenenti le accuse rivolte alla persona giuridica, odierna appellante.
8 Inoltre, l'omessa trascrizione, in sentenza, di “alcun brano del frasario incriminato”, sebbene ritenuto “sicuramente eccedente i limiti del legittimo diritto di critica”, in uno con la mancata precisazione “del grado di eccedenza (lieve o amplissimo) dei limiti del legittimo diritto di critica”, rivelerebbe l'assenza di motivazione in ordine al secondo dei ricordati parametri giurisprudenziali, ossia la gravità dell'offesa, da cui trarre l'esistenza del danno oggetto della richiesta risarcitoria, ragione per la quale la stessa appellante sottoponeva all'esame dell'adita Corte determinati passaggi degli scritti di controparte a rimarcarne l'intrinseca capacità lesiva della propria reputazione, considerati anche i recenti arresti di diritto in ordine al carattere universale rivestito, in negativo, quindi pregiudizievole, dal termine “mafia o dall'attributo di 'mafioso' o 'mafiosità'” che, nella fattispecie, l'Avv. Ulisse indicava rinvenirsi nelle modalità di gestione dell'attività esercitata dalla persona giuridica.
Tantomeno sarebbe stata considerata, dal Tribunale, la posizione sociale della vittima, ossia della in modo da valutare il danno subito a causa Parte_1 dell'attribuzione di condotte volte a screditarne “l'opinione tra il pubblico dei consociati”, nonostante la medesima avesse evidenziato la propria “notoria posizione nel determinato contesto sociale e professionale”, stante lo svolgimento della funzione pubblica, previdenziale-assistenziale, conferitale “ex lege”, anche dopo la rispettiva privatizzazione, quindi soggetta a vigilanza ministeriale relativamente alla “sua sostenibilità ed equilibrio finanziario per i successivi cinquanta anni”, come stabilito dalla cosiddetta Manovra Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011 n. 201).
In proposito l'appellante deduceva che, avendo “messo in rilievo sia l'oggettiva e intrinseca offensività delle espressioni usate dall'Avv. Ulisse, sia la diffusione abnorme delle stesse”, non vi sarebbe stata la necessità di allegare la prova dell'allarme suscitato tra gli organi vigilanti, tutte le altre istituzioni pubbliche e le migliaia di avvocati, “dalle denunce di pretesa mafiosità, di gestione affaristica e delinquenziale del patrimonio della Cassa Forense” come sostenuto da detta controparte.
Infine, “posta (e dimostrata) l'indiscutibile lesione dell'immagine e della reputazione” della ricorrente, odierna appellante, e, quindi, “essendo certa la
9 sussistenza di un danno risarcibile nell''an debeatur'”, la stessa Cassa Forense, oltre ad affermare che l'importo di € 50.000,00=, indicato a tale titolo nel ricorso introduttivo, costituisse“parametro massimo” per il Giudice, ricordava di averne comunque chiesto “una valutazione equitativa”, poiché il primario interesse, da essa perseguito attraverso il giudizio, consisteva nel dimostrare l'infondatezza delle accuse mosse a proprio carico, lamentando, pertanto, l'omessa liquidazione, in sentenza, di una qualunque somma ristoratrice del pregiudizio di natura non patrimoniale, anche inferiore rispetto a quella sopra menzionata ma pur sempre compresa tra uno e cinquantamila euro, anziché, come avvenuto, negarne “in radice qualsiasi entità numerica”.
4) “Irrilevanza del difetto di legittimazione ad agire in nome e per conto delle persone fisiche rappresentative della persona giuridica”.
L'ultima censura mossa avverso la pronuncia di primo grado si riferiva alla precisazione, ivi contenuta, secondo cui difettava, alla ricorrente, il titolo per richiedere il risarcimento dei danni anche dei membri del comitato dei delegati, atteso che l'offensività degli scritti dell'Avv. Ulisse, “così oggettivamente diffusiva”, coinvolgerebbe nella sua totalità l'immagine della persona giuridica e con essa delle persone fisiche rispettive rappresentanti “(c.d. plurioffensività del fatto lesivo)”.
L'Avv. Silvio Ulisse, da parte sua, affidava l'appello incidentale a un unico motivo con il quale contestava la mancata dichiarazione, in sentenza, della “provata e documentata” incompatibilità dell'Avv. Nunzio Luciano, ex art. 18 della Legge n.
247/2012, a rappresentare la a Parte_1 far data dal 2017 all'attualità, comportante l'invalidità e inefficacia della procura dallo stesso conferita ai difensori in ambedue i gradi processuali e, conseguentemente, della relativa costituzione in giudizio, nonché dei radicali e insanabili difetto di ogni atto compiuto, tanto da determinare anche “la inesistenza
e/o nullità e/o annullabilità del ruolo e/o della cartella e/o comunque la loro inidoneità a produrre qualsivoglia effetto nella sfera giuridica dell'odierno appellato”.
Riguardo al danno lamentato dall'appellante principale, l'Avv. Ulisse negava l'intento denigratorio, verso persone fisiche o giuridiche, riferibile ai propri esposti-
10 denunce e, pertanto, la loro inidoneità a lederne l'immagine, come, peraltro, ammesso dalla stessa parte ricorrente in primo grado.
L'impugnazione principale e quella incidentale non sono fondate, vengono, quindi, respinte per le ragioni che seguono.
Per una più ordinata trattazione delle questioni poste all'attenzione dell'intestata
Corte è opportuno muovere dalla disamina di quella oggetto dell'appello incidentale, ossia dalla doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe mancato di rilevare e dichiarare, in sentenza, il difetto di rappresentanza della ricorrente per incompatibilità, ex art. 18 Legge n. 247/2012, del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, Avv. Nunzio Luciano, con conseguente nullità della procura “ad litem” da questi conferita e, in quanto tale, inficiante la costituzione in giudizio come pure tutti gli atti compiuti, comprensivi del ruolo emesso nei propri confronti per il pagamento dei contributi non versati;
doglianza che non può essere accolta per intervenuto giudicato esterno il quale, come noto, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva (cfr. Cass. Civ.
04.07.2022 n. 21087; Cass. Civ. 25.01.2021 n. 1465; Cass. Civ. 04.03.2020 n. 6091;
Cass. Civ. 10.02.2020 n. 3032).
Infatti, con sentenza n. 12/2022, pubblicata il 06.08.2022 e relativa al procedimento n. 204/2021 R.G., promosso dall'Avv. Silvio Ulisse nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro e della Parte_1
il Tribunale di Pesaro - Sezione Lavoro ha ritenuto
[...] insussistente la denunciata incompatibilità dell'Avv. Nunzio Luciano, ai sensi dell'art. 18 Legge n. 247/2012, a ricoprire la carica di legale rappresentante pro- tempore dell'Ente.
Risulta, inoltre, dalla certificazione del 27.02.2023, pure depositata, con nota del
28.02.2023, da - a seguito della cui eccezione di giudicato esterno, Parte_1
sollevata solo in sede di comparsa conclusionale in appello e nuovamente nelle repliche, l'intestata Corte, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità
a tale proposito, rimetteva la causa sul ruolo anche per consentire il contraddittorio su tale eccezione (cfr. ordinanza del 17.01.2024) - che detta pronuncia, poiché non impugnata, è divenuta irrevocabile, né l'Avv. Ulisse ha contestato la circostanza, stante il suo mancato deposito di note conclusionali e repliche.
11 Deve, poi, tenersi conto dell'indiscusso orientamento della Suprema Corte in forza del quale l'esistenza del giudicato esterno, “al pari di un giudicato interno”, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto volto a tutelare il principio del “ne bis in idem” (cfr. Cass. Civ. 28.10.2019 n. 27481; Cass. Civ.
26.06.2018 n. 16847), tanto che “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato risolto con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune a entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il 'petitum' del primo” (cfr. in motivazione: Cass. Civ.
20.06.2024 n. 17070; Cass. Civ. 21.11.2023 n. 32370).
Ebbene, le precedenti considerazioni in diritto non possono che condurre al rigetto del gravame incidentale proposto dall'Avv. Silvio Ulisse, giacché l'oggetto della contestazione ivi dedotta, ovvero l'omesso rilievo, nella pronuncia, dell'eccepita incompatibilità, ex art. 18 Legge n. 247/2012, dell'Avv. Nunzio Luciano a ricoprire la carica di Presidente e legale rappresentante “pro-tempore” della Parte_1
da cui il lamentato difetto di rappresentanza della stessa in giudizio, è stato accertato e risolto con sentenza irrevocabile avente valore di giudicato esterno.
Ugualmente prive di apprezzamento si rivelano le censure mosse, avverso la gravata decisione, dall'appellante principale.
Riguardo ai primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché connessi, occorre osservare che le argomentazioni espresse dal Tribunale in ordine all'esclusione dell'efficacia offensiva degli esposti in questione, sono esenti da errori, sia “in procedendo”, sia “in judicando”, come, invece, sostenuto da Parte_1
secondo la quale la valutazione della vicenda avrebbe dovuto effettuarsi seguendo le“quattro fasi” dalla stessa indicate, giacché la lamentata assenza, nella pronuncia impugnata, della trascrizione di “alcun brano del frasario incriminato” non è affatto sintomatica della mancata disamina, da parte del Giudice, del contenuto e natura degli scritti dell'Avv. Ulisse, a proposito della cui inidoneità lesiva dell'immagine della ricorrente persona giuridica, risultano, infatti, adeguatamente
12 illustrate le relative ragioni, consistenti, appunto, nell'effettiva impossibilità di
“verificazione”, quindi di accertamento, delle “affermazioni” ivi narrate, oltremodo generiche e disorganiche, pur nella loro veemenza, e, per questo, prive dell'attitudine a poter essere considerate alla stregua di un addebito di condotte e fatti storici determinati, con la conseguenza di non avere quelle caratteristiche invocate dall'odierno appellante principale ai fini della prova del reclamato pregiudizio.
Inoltre, è proprio il disordine espositivo degli scritti di parte resistente in primo grado a evidenziarne l'intento prettamente critico anziché gratuitamente lesivo della reputazione di posto che, come costantemente affermato dalla Parte_1
Suprema Corte in tema di diffamazione (cfr. Cass. Pen. 22.05.2024 n. 29661; Cass.
Pen. 09.03.2023 n. 27913; Cass. Pen. 05.06.2020 n. 17243; Cass. Pen. 19.02.2020
n. 17243; Cass. Pen. 29.11.2019 n. 15089; Cass. Pen. 24.06.2016 n. 37397), il requisito della continenza narrativa può considerarsi sussistente anche nel caso dell'utilizzo di termini di per sé aspri e normalmente considerati offensivi, ma tuttavia funzionali alla finalità di manifestare il proprio giudizio critico rispetto non già al ruolo istituzionale esercitato dall'Ente, bensì ai criteri di gestione dei contributi versati dagli iscritti.
Altrimenti detto, nella valutazione del requisito della continenza, necessario a ritenere la legittimità dell'esercizio del diritto di critica (avente rango costituzionale al pari di quello della cui lesione si discute: cfr. Cass. Civ. 03.12.2021 n. 38215), occorre considerare il complessivo contesto dialettico in cui si inseriscono affermazioni o vocaboli denunciati come pregiudizievoli dell'altrui reputazione;
contesto complessivo, riferito alla vicenda, che, proprio per l'intrinseca confusione narrativa, conduce a escludere l'addebito all'Ente, e ai rispettivi componenti, di condotte specifiche inquadrabili in termini di deliberata aggressione alla sfera della rispettiva immagine.
Del resto, come da condivisibile osservazione posta in rilevo nella stessa sentenza impugnata, poiché tratta dagli atti difensivi della ricorrente in tal sede, la medesima ha incentrato la propria richiesta risarcitoria principalmente sulla circostanza che gli esposti dell'Avv. Ulisse sono stati inviati a un cospicuo numero di destinatari
(“ben 45 autorità e istituzioni”), ritenendo detta diffusione valevole ai fini della
13 sussistenza del danno da lesione della reputazione, tanto da reiterare, anche nella presente sede, analoghe deduzioni che, però, non possono superare l'oggettiva considerazione, derivante dal fermo principio di diritto per il quale, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità, costituzionalmente protetti, come quelli all'immagine e alla reputazione, non è automatico (cfr. Cass.
Civ. 06.09.2024 n. 24059), ma deve essere oggetto di allegazione e di prova, poiché trattasi di danno conseguenza e non di danno “in re ipsa” (cfr. Cass. Civ.
10.07.2023 n. 19551; Cass. Civ. 31.03.2021 n. 8861).
Men che meno può considerarsi fondata la censura, dedotta nel terzo motivo dell'impugnazione in esame, “di omessa, insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione” circa il ritenuto non assolvimento, da parte ricorrente, dell'onere dell'allegazione e dimostrazione del danno non patrimoniale dalla stessa lamentato, essendo indispensabile, come precedentemente accennato, che colui il quale invochi il risarcimento di siffatto pregiudizio - consistente, lo si rammenta, non già nella lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, bensì nelle conseguenze da questa prodotte - fornisca, anche tramite presunzioni e con il ricorso al notorio, ogni elemento idoneo a supportarne la sussistenza, non potendo, la liquidazione effettuata dal Giudice, fondarsi su valutazioni astratte, ma solo sul “concreto nocumento presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (cfr. sul punto: Cass. Civ. 06.12.2018 n. 31537; conformi: Cass. Civ.
05.04.2024 n. 9068; Cass. Civ. 14.06.2021 n. 16740; Cass. Civ. 31.03.2021 n. 8861;
Cass. Civ. 04.06.2020 n. 10596).
Inoltre, sebbene sia possibile assumere, quali parametri di riferimento presuntivo del danno di cui trattasi, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, occorre rilevare che, nella fattispecie, l'appellante non ha dedotto, né fornito alcun elemento indiziario (diverso e Parte_1
separato dal fatto in sé) relativo alla sua diminuita credibilità e considerazione, agli occhi sia degli innumerevoli iscritti, ove a conoscenza degli esposti dell'Avv.
Ulisse, sia delle altrettanto numerose istituzioni destinatarie dei medesimi esposti, cosicché, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, recentemente ribadito, la mancata dimostrazione delle conseguenze dannose
14 occorse all'offeso comporta l'assenza di fondamento della richiesta risarcitoria (cfr. già cit.: Cass. Civ. 06.09.2024 n. 24059).
Alla luce delle considerazioni che precedono e in osservanza dei richiamati orientamenti giurisprudenziali di legittimità, l'intestata Corte rigetta sia l'appello principale, sia l'appello incidentale.
Le spese di lite del grado seguono la reciproca totale soccombenza e, pertanto, vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale, proposto dalla nei Parte_1 confronti dell'Avv. Silvio Ulisse, nonché dell'appello incidentale promosso da quest'ultimo nei confronti della stessa ed entrambi avverso la Parte_1
sentenza n. 163/2021 del Tribunale Civile di Pesaro, datata 24.02.2021 e depositata il 03.03.2021, relativa al procedimento n. 2754/2018 R.G., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattese o assorbite così provvede:
- rigetta sia l'appello principale proposto dalla Parte_1
nei confronti dell'Avv. Silvio Ulisse, sia l'impugnazione
[...] incidentale proposta da quest'ultimo nei confronti della stessa e, per Parte_1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 163/2021 del Tribunale Civile di
Pesaro, datata 24.02.2021 e depositata il 03.03.2021;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ancona, lì 12.02.2025
Il G. A. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott. Guido Federico
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