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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15678 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25098/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 10.6.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. aventi scadenza in data 29.9.2025, e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avv. Rossella Sabelli;
Parte_1
ATTORE
E
, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Mario Matticoli;
CONVENUTA
OGGETTO: controversia in materia di contratto assicurativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo.
Il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 per vedere accertare il diritto all'indennizzo per l'infortunio occorsogli in data 22.6.2017,
[...] nella misura da determinarsi a termini delle condizioni della polizza assicurativa stipulata dal Centro
Sportivo Italiano (CSI) e sottoscritta dallo stesso attore quale tesserato per la disciplina del ciclismo.
Ha dedotto di essere atleta amatoriale nella disciplina ciclistica su strada, praticata come iscritto e tesserato della Associazione Sportiva AS Tech-Mtb Runners, regolarmente affiliata al CSI (Centro
Sportivo Italiano), associazione con il cui ausilio svolgeva gli allenamenti necessari per la partecipazione alle gare ciclistiche.
1 Ha precisato che durante uno di tali allenamenti, e precisamente in data 22.6.2017, alle ore 7,30, in
Rocca di Papa, Via dei Laghi, direzione Velletri, 500 mt, dopo la rotonda ove è situato l'accesso al ristorante La Foresta, era rovinato in terra a causa della rottura della forcella della ruota anteriore;
ha aggiunto di aver riportato gravi lesioni riscontrate presso il P.S. dell'Ospedale di Albano e di aver conseguentemente subito due interventi chirurgici presso l'Ospedale PTV di Tor Vergata e ricoveri riabilitativi presso il Nomentana Hospital, nonché interventi chirurgici di implantologia presso l'Università di medicina dentaria in Libano, con esborso delle relative spese.
Ha dedotto di aver denunciato l'infortunio alla Società convenuta, con cui il CSI aveva stipulato polizza assicurativa a copertura del rischio infortuni subiti nel corso degli allenamenti, in gruppo o individuali, previsti, disposti, autorizzati o controllati dagli organi periferici del CSI, quali i Comitati regionali, provinciali e territoriali, e società affiliate. Ha lamentato il diniego dell'indennizzo. nonostante l'inoltro alla Compagnia, in data 15.12.2017, del modulo di denuncia completo di sottoscrizione e dichiarazione dell'Associazione Sportiva di appartenenza, nonché della dichiarazione del 13.5.2019 con cui quest'ultima aveva confermato che l'infortunio era avvenuto nel corso di un allenamento rientrante in quelli previsti e autorizzati. Ha rappresentato che nessun esito positivo aveva avuto anche l'invito a negoziazione assistita.
La Compagnia convenuta si è costituita chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità della domanda per indeterminatezza, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere il sinistro imputabile unicamente a vizi del veicolo o del manto stradale. Nel merito, ha chiesto di respingere la domanda per difetto di copertura assicurativa e in via subordinata di limitare l'indennizzo entro il massimale di polizza.
In particolare, la convenuta ha rappresentato che la polizza in esame - stipulata a livello nazionale dal
C.S.I., organo che raccoglie tutte le società sportive di natura agonistica e dilettantistica - prevede la copertura assicurativa dei tesserati solamente quando l'infortunio avvenga “durante la pratica di tutti gli sport promossi dal centro Sportivo italiano compresi gli allenamenti, anche in forma individuale, purché previsti, disposti, autorizzati o controllati dagli organi periferici del CSI quali Comitati regionali, provinciali Territoriali, società affiliate”. Ha aggiunto che nel caso in esame il Presidente della società sportiva A.S. Tech - M.t.b. Runners aveva escluso che l'infortunio fosse avvenuto nel corso di una delle attività coperte dalla polizza in oggetto, essendosi verificato durante una mera gita ciclistica dell'attore.
2. Sull'operatività della copertura assicurativa.
La domanda attorea deve essere respinta siccome infondata.
Deve infatti osservarsi che la polizza collettiva in questione, stipulata dal CSI a tutela dei soggetti tesserati a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali, Territoriali, Società
2 Affiliate), circoscrive l'oggetto della garanzia (art. 1) in termini di: “infortuni subiti dall'ASSICURATO (ossia la persona tesserata CSI per la quale è prestata la garanzia): a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO e relativi allenamenti e prove;
b) durante gli allenamenti, anche in forma individuale, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati o controllati dal Centro Sportivo Italiano a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati
Regionali, Provinciali Territoriali, Società Affiliate)….c) durante la partecipazione alle attività associative, ricreative, sportive ricreative formative turistiche e culturali in genere organizzate e/o promosse dall'associazione o dalle società/associazioni sportive socie ed affiliate al CENTRO
SPORTIVO ITALIANO”.
Nella ipotesi sub b) è espressamente previsto dallo stesso articolo che: “In tal caso, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito durante l'allenamento, la relativa denuncia deve essere accompagnata da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Centro Sportivo Italiano a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali Territoriali, Società Affiliate), per il quale
l'infortunato risulta tesserato, che attesta sotto la propria responsabilità la veridicità della dichiarazione resa”.
Tanto premesso, deve rilevarsi che:
- il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera;
- trattandosi di fatto costitutivo del diritto, incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (“In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro. Nei casi in cui ai fini della ricomprensione del rischio nella garanzia rilevi anche l'elemento psicologico del danneggiante, di questo l'assicurato può fornire prova anche mediante presunzioni” cfr. Cass. sent.
n. 30656/2017);
- nel caso di specie, l'attore era onerato della prova in ordine alla circostanza che l'infortunio si fosse verificato “durante gli allenamenti, anche in forma individuale, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati o controllati dal Centro Sportivo Italiano a mezzo dei suoi organi periferici”;
- tale prova non è stata offerta;
3 - premesso che nemmeno risulta che la denuncia di infortunio sia stata accompagnata, a termini di polizza, da una dichiarazione del legale rappresentante del C.S.I. o della stessa A.S.D. attestante, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione resa in denuncia, atteso che il modulo di denuncia di sinistro versato in atti (all. 19 alla citazione) presenta in calce una mera sottoscrizione del
Presidente della ASD apposta sotto i dati dell'associazione senza alcuna attestazione e assunzione di responsabilità, deve comunque aggiungersi che, quand'anche tale attestazione vi fosse stata, cionondimeno la medesima non avrebbe potuto considerarsi ”prova legale” della fatto che l'infortunio era avvenuto nel corso di una allenamento autorizzato, e ciò specie in ragione delle specifiche contestazioni sollevate sul punto dalla compagnia assicurativa;
- aggiunto poi che le dichiarazioni postume dello stesso Presidente della ASD del 13.5.2019 e
20.3.2020 (all. 14 alal citazione e all. 1 alle memorie istruttorie) sono del tutto generiche (facendosi riferimento agli allenamenti “previsti e autorizzati” dalla ASD), ugualmente generici erano i capitoli sui quali parte attrice chiedeva la prova per testi (“Vero che al momento dell'infortunio il sig. Pt_1 stava svolgendo allenamenti ciclistici autorizzati e previsti dalla Ciclo tech – mtb Runners”): ed infatti, né dalle dichiarazioni postume citate né nel capitolo di prova è dato evincersi in che data e con quale provvedimento dell'associazione sportiva il sig. sia stato autorizzato ad allenarsi in Pt_1 data 22.6.2017, alle ore 7,30 sulla via dei Laghi.
Di conseguenza, non risulta raggiunta la prova che l'infortunio rientri tra gli eventi indennizzabili a termini della polizza in questione.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna la a rifondere la Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in misura di euro Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge.
Roma, 6 novembre 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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