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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2769/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA DA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2225/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02120239003116716000 DIRITTO ANNUALE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15260/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistenti: Rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto. Fu eccepito in particolare:
1- la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
2 - la prescrizione della pretesa creditoria;
3 - la decadenza della pretesa creditoria;
4 - la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000; 5 - la carenza di motivazione dell'atto opposto;
6 - la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000; 7 - la mancata allegazione atti presupposti..
Si costituirono gli uffici resistenti, contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa.
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della camera di consiglio, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente, si rileva che l'intimazione di pagamento costituisce un atto meramente sollecitatorio, volto ad invitare al pagamento di un credito già definitivamente accertato mediante un precedente atto impositivo
(cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, etc.). Essa, pertanto, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 dicembre
1992, n. 546, è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per vizi propri, e non per contestazioni concernenti l'atto presupposto, ormai definitivo per mancata tempestiva impugnazione da parte del contribuente.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità in modo univoco (cfr., ex multis, Cass. Ord. n.
3005/2020; Cass. SS.UU., Ord. n. 10012/2021; Cass. Sez. V, Ord. n. 26660/2023), la quale ha affermato il principio secondo cui "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non può essere impugnata per vizi relativi alla pretesa originaria, salvo che il contribuente non dimostri di essere venuto a conoscenza della medesima solo con la notificazione dell'intimazione stessa".
Nel caso in esame, è stata prodotta in giudizio copia della relata degli atti prodromici, di talchè questi ultimi risultano ritualmente notificati. Sul punto, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto atto a dimostrare di non aver ricevuto la notifica degli atti impositivi presupposti più volte richiamati, limitandosi ad una generica contestazione priva di riscontri probatori.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del credito tributario, sollevata solo con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, è inammissibile, dovendo essa essere fatta valere con l'impugnazione dell'atto impositivo prodromico (ad es. avviso di accertamento, cartella esattoriale ecc.), salvo non sia dimostrata la mancata notifica di quest'ultimo (c.d. actio recuperatoria), circostanza non verificatasi nel presente giudizio.
In tema di notifica degli atti tributari, si deve comunque ricordare che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa fiscale è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, ciascuno dei quali deve essere ritualmente notificato. L'omissione o l'irregolare notifica di un atto presupposto può determinare la nullità dell'atto conseguente, solo nella misura in cui venga dimostrata la reale mancata conoscenza dell'atto prodromico da parte del contribuente.
Nel caso di specie, si ribadisce, tale dimostrazione non è stata fornita, sicché non può ravvisarsi alcuna nullità derivata dell'intimazione per effetto di una presunta mancata notifica degli atti impositivi prodromici.
Quanto sopra rappresentato rende superfluo ogni ulteriore esame in merito agli altri motivi di doglianza esposti nel proposto gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA DA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2225/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02120239003116716000 DIRITTO ANNUALE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15260/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistenti: Rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto. Fu eccepito in particolare:
1- la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
2 - la prescrizione della pretesa creditoria;
3 - la decadenza della pretesa creditoria;
4 - la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000; 5 - la carenza di motivazione dell'atto opposto;
6 - la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000; 7 - la mancata allegazione atti presupposti..
Si costituirono gli uffici resistenti, contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa.
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della camera di consiglio, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente, si rileva che l'intimazione di pagamento costituisce un atto meramente sollecitatorio, volto ad invitare al pagamento di un credito già definitivamente accertato mediante un precedente atto impositivo
(cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, etc.). Essa, pertanto, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 dicembre
1992, n. 546, è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per vizi propri, e non per contestazioni concernenti l'atto presupposto, ormai definitivo per mancata tempestiva impugnazione da parte del contribuente.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità in modo univoco (cfr., ex multis, Cass. Ord. n.
3005/2020; Cass. SS.UU., Ord. n. 10012/2021; Cass. Sez. V, Ord. n. 26660/2023), la quale ha affermato il principio secondo cui "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non può essere impugnata per vizi relativi alla pretesa originaria, salvo che il contribuente non dimostri di essere venuto a conoscenza della medesima solo con la notificazione dell'intimazione stessa".
Nel caso in esame, è stata prodotta in giudizio copia della relata degli atti prodromici, di talchè questi ultimi risultano ritualmente notificati. Sul punto, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto atto a dimostrare di non aver ricevuto la notifica degli atti impositivi presupposti più volte richiamati, limitandosi ad una generica contestazione priva di riscontri probatori.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del credito tributario, sollevata solo con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, è inammissibile, dovendo essa essere fatta valere con l'impugnazione dell'atto impositivo prodromico (ad es. avviso di accertamento, cartella esattoriale ecc.), salvo non sia dimostrata la mancata notifica di quest'ultimo (c.d. actio recuperatoria), circostanza non verificatasi nel presente giudizio.
In tema di notifica degli atti tributari, si deve comunque ricordare che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa fiscale è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, ciascuno dei quali deve essere ritualmente notificato. L'omissione o l'irregolare notifica di un atto presupposto può determinare la nullità dell'atto conseguente, solo nella misura in cui venga dimostrata la reale mancata conoscenza dell'atto prodromico da parte del contribuente.
Nel caso di specie, si ribadisce, tale dimostrazione non è stata fornita, sicché non può ravvisarsi alcuna nullità derivata dell'intimazione per effetto di una presunta mancata notifica degli atti impositivi prodromici.
Quanto sopra rappresentato rende superfluo ogni ulteriore esame in merito agli altri motivi di doglianza esposti nel proposto gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.