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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PULIATTI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Pers. Del L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grosseto - C/o Sede Comunale 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2081 DEL 04/09/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 280/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 con atto depositato in data 24 gennaio 2025, proponeva ricorso nei confronti del Comune di Grosseto avverso l' Avviso di accertamento n. 2081 per IMU Anno 2019.
Il ricorrente sosteneva che l'avviso di accertamento riportava una motivazione palesemente carente, limitandosi a richiamare genericamente le fonti normative statali e comunali in materia di IMU e a contestare l'insufficiente versamento dell'imposta sulla base di un prospetto riportante gli immobili di proprietà della società ricorrente con accanto il conteggio dell'imposta dovuta per ciascuno.
Dal prospetto si evinceva invero, che per l'immobile sito in Indirizzo_1 il Comune aveva ritenuto applicabile l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille, anziché quella dell'8,6 per mille adottata dalla società contribuente.
Con deliberazione del C.C. n. 14 del 04/02/2019 erano state fissate fra le altre, l'aliquota IMU per l'anno
2019, dell'8,6 per mille, sia per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario e regolarmente iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, sia per quelli concessi in locazione o comodato con contratti regolarmente ed egualmente registrati a favore di soggetti iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane.
Dall'avviso di accertamento non era dato comprendere per quale motivo il Comune avesse ritenuto applicabile l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille anziché quella agevolata dell'8,6, pur ricorrendo tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla delibera. L'immobile era infatti posseduto e utilizzato direttamente dalla società proprietaria che per tutto l'anno 2019 (e invero da svariati anni) vi aveva esercitato l'attività di officina e riparazione auto e la società era regolarmente iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane fin dal 1996 e la stessa, come richiesto dalla delibera, aveva regolarmente provveduto a presentare la dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti.
Dati i precedenti di questa stessa Corte in materia del tutto analoga era stata pure inoltrata al Comune di
Grosseto istanza di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, istanza rimasta inevasa.
Citava le sentenze a lei favorevoli di questa Corte e giurisprudenza di legittimità.
Chiedeva pertanto la declaratoria dell'illegittimità/nullità/infondatezza dell'Avviso di accertamento impugnato.
Il Comune di Grosseto si costituiva ritualmente, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Precisava infatti che relativamente alla materia oggetto del presente contendere, successivamente all'emissione dell'atto impugnato (avviso di accertamento IMU n. 2081/2024), erano intervenute in materia sentenze della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Firenze che avevano dato ragione al ricorrente
.
Nell'odierna udienza il rappresentante della parte ricorrente concordava per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e insisteva per la condanna alle spese della parte convenuta.
Questo Giudice in composizione monocratica ritiene conforme a giustizia dichiarare cessata la materia del contendere e compensare tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessun dubbio vi può essere sulla cessazione della materia del contendere.
La parte ricorrente insiste sulla condanna alle spese del giudizio. Ritiene questo Giudicante che debbano essere compensate tra le parti dette spese.
Il ricorrente richiama in particolare la circostanza secondo cui il Comune già conosceva il proprio status di residente.
Orbene va ricordato che la materia è stata per lungo tempo oggetto di contestazione, in particolare sul punto della valenza del regolamento comunale della necessità, oltre ai requisiti sostanziali, della previa dichiarazione del possesso degli stessi ai fini dell'ottenimento del regime di favore. Tale ultimo punto è stato finalmente definito a seguito di pronunce di secondo grado.
Ciò posto si ritiene la sussistenza di fondati motivi per una compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, DICHIARA cessata la materia del contendere. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PULIATTI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Pers. Del L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grosseto - C/o Sede Comunale 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2081 DEL 04/09/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 280/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 con atto depositato in data 24 gennaio 2025, proponeva ricorso nei confronti del Comune di Grosseto avverso l' Avviso di accertamento n. 2081 per IMU Anno 2019.
Il ricorrente sosteneva che l'avviso di accertamento riportava una motivazione palesemente carente, limitandosi a richiamare genericamente le fonti normative statali e comunali in materia di IMU e a contestare l'insufficiente versamento dell'imposta sulla base di un prospetto riportante gli immobili di proprietà della società ricorrente con accanto il conteggio dell'imposta dovuta per ciascuno.
Dal prospetto si evinceva invero, che per l'immobile sito in Indirizzo_1 il Comune aveva ritenuto applicabile l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille, anziché quella dell'8,6 per mille adottata dalla società contribuente.
Con deliberazione del C.C. n. 14 del 04/02/2019 erano state fissate fra le altre, l'aliquota IMU per l'anno
2019, dell'8,6 per mille, sia per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario e regolarmente iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, sia per quelli concessi in locazione o comodato con contratti regolarmente ed egualmente registrati a favore di soggetti iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane.
Dall'avviso di accertamento non era dato comprendere per quale motivo il Comune avesse ritenuto applicabile l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille anziché quella agevolata dell'8,6, pur ricorrendo tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla delibera. L'immobile era infatti posseduto e utilizzato direttamente dalla società proprietaria che per tutto l'anno 2019 (e invero da svariati anni) vi aveva esercitato l'attività di officina e riparazione auto e la società era regolarmente iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane fin dal 1996 e la stessa, come richiesto dalla delibera, aveva regolarmente provveduto a presentare la dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti.
Dati i precedenti di questa stessa Corte in materia del tutto analoga era stata pure inoltrata al Comune di
Grosseto istanza di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, istanza rimasta inevasa.
Citava le sentenze a lei favorevoli di questa Corte e giurisprudenza di legittimità.
Chiedeva pertanto la declaratoria dell'illegittimità/nullità/infondatezza dell'Avviso di accertamento impugnato.
Il Comune di Grosseto si costituiva ritualmente, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Precisava infatti che relativamente alla materia oggetto del presente contendere, successivamente all'emissione dell'atto impugnato (avviso di accertamento IMU n. 2081/2024), erano intervenute in materia sentenze della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Firenze che avevano dato ragione al ricorrente
.
Nell'odierna udienza il rappresentante della parte ricorrente concordava per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e insisteva per la condanna alle spese della parte convenuta.
Questo Giudice in composizione monocratica ritiene conforme a giustizia dichiarare cessata la materia del contendere e compensare tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessun dubbio vi può essere sulla cessazione della materia del contendere.
La parte ricorrente insiste sulla condanna alle spese del giudizio. Ritiene questo Giudicante che debbano essere compensate tra le parti dette spese.
Il ricorrente richiama in particolare la circostanza secondo cui il Comune già conosceva il proprio status di residente.
Orbene va ricordato che la materia è stata per lungo tempo oggetto di contestazione, in particolare sul punto della valenza del regolamento comunale della necessità, oltre ai requisiti sostanziali, della previa dichiarazione del possesso degli stessi ai fini dell'ottenimento del regime di favore. Tale ultimo punto è stato finalmente definito a seguito di pronunce di secondo grado.
Ciò posto si ritiene la sussistenza di fondati motivi per una compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, DICHIARA cessata la materia del contendere. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.