Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 352 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, con sede in alla via Nizza n. 146 (c.f. e Parte_1 Pt_1
p.iva n. ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Vuolo per procura generale alle liti del
1.6.2023;
- appellante -
E
con sede in Sarno alla via Roma n. 3 (c.f. ); Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Frasso per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4233/2023, pubblicata il 06/10/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Nel merito:
1. Accogliere l'appello e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 4233/2023 resa nel giudizio RG n. 1852/2022, pubblicata il 06/10/2023 del Tribunale di Salerno, rigettando la domanda di pagamento avanzata dal Centro appellato con gli accessori di legge;
2.
Condannare l'appellata alle spese e competenze di primo e secondo grado”.
1
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 105/2022 del 15.1.2022 il Tribunale di Salerno ingiungeva all' il pagamento della somma di € 69.684,03 Parte_2
oltre interessi in favore della società la quale nel ricorso monitorio Controparte_1
aveva dedotto che svolgeva, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario
Nazionale, attività riabilitative ex art. 26 della legge n. 833 /75 nell'ambito Part territoriale dell' ; che in data 17.12.2018 aveva stipulato con l' Parte_3
apposito contratto al fine di disciplinare il rapporto afferente alla macroarea della riabilitazione per gli anni 2018 e 2019; che aveva emesso fattura di € 132.160,98 (n.
353/2019) quale acconto sulle prestazioni rese a favore di assistiti del servizio sanitario nazionale nel mese di dicembre del 2019; che su tale fattura aveva emesso,
Part a richiesta dell' una nota di credito per € 69.6841,03 per presunto sforamento del tetto di spesa;
che residuava l'importo della nota di credito, dato il positivo Part controllo da parte dell' elle prestazioni fatturate.
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo, esponendo Part che l' opponente non contestava l'esecuzione delle prestazioni sanitarie ma fondava le proprie difese sull'emissione della nota di credito, con la quale la struttura privata avrebbe prestato acquiescenza senza riserva alcuna alle trattenute
Part operate dall' che, nella nota prodotta dalla società opposta (prot. n. 129 del Part 29.4.2020), la stessa aveva precisato all' he la nota di credito “non comporta né acquiescenza rispetto all'invocato sforamento del tetto di spesa, né rinuncia, in relazione all'annualità 2019, al proprio credito complessivo” e che “viene emessa Part esclusivamente perché, in mancanza, l' ha comunicato che non provvederà al pagamento, in favore dello scrivente Centro, nemmeno del saldo dovuto - e non contestato - pari ad …, ma con ogni più ampia riserva di far valere - integralmente
– il proprio credito”; che, una volta provata l'esistenza del rapporto di Part accreditamento e l'esecuzione delle prestazioni, grava sulla opponente la dimostrazione del fatto impeditivo della pretesa azionata;
che nulla, a tale riguardo,
Part l' a provato e, prima ancora, dedotto.
L'appello
2 L proponeva appello avverso la sentenza e, Parte_1 con un unico motivo, censurava l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado per aver accolto la domanda di rimborso della nota di credito, ignorando l'eccezione di sforamento del tetto di spesa relativo all'anno 2019.
Obiettava che per gli anni 2019 e 2020 aveva pattuito con i centri accreditati la retribuzione delle prestazioni entro i limiti assegnati in sede regionale, attraverso gli accordi assunti con le Associazioni rappresentative dei Centri della macroarea e, poi, con la stipula dei contratti ex art. 8 quinquies del D.L.vo n. 502/92; che aveva provveduto al monitoraggio periodico delle prestazioni rese dalle singole strutture della macroarea e comunicato i relativi risultati;
che aveva, poi, applicato la regressione tariffaria all'esito dell'esaurimento del limite di budget previsto, comunicando le percentuali della regressione senza alcuna contestazione da parte dell'appellata; che era, perciò, legittima la richiesta alla struttura privata di far precedere il pagamento del saldo delle prestazioni, come da contratto, dall'emissione di una nota di credito per lo sforamento del tetto, non potendo l'
[...]
corrispondere somme eccedenti la programmazione di spesa;
che aveva Pt_3 eccepito e comprovato il superamento del tetto di spesa dell'intera macroarea e del centro appellato, depositando la documentazione afferente la situazione contabile del singolo centro della macroarea richiedente (contratti, monitoraggi, documentazione inerente l'applicazione della RTU, mandati di pagamenti entro il limite assegnato a ciascuna struttura) .
La costituitasi, eccepiva l'inammissibilità della nuova eccezione di CP_1
non debenza della somma per presunto sforamento dei limiti di spesa annuali.
Sosteneva che l'eccezione non era stata proposta in primo grado, ove l'opposizione al decreto ingiuntivo si basava solo su una presunta acquiescenza alla trattenuta operata dall'Asl prestata dalla società con l'emissione di una nota di credito “senza riserva alcuna”. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del documento nuovo prodotto in appello (la delibera n. 655 del 2020). Part Nel merito, rispondeva che l' non aveva assolto all'onere della prova in ordine allo sforamento del limite di spesa, contestato dalla struttura privata nelle proprie difese, non essendovi in atti alcuna documentazione idonea a dimostrare il pagamento di prestazioni e somme oltre il limite di spesa annuale pattuito, neppure specificato nell'importo.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con ordinanza del 17.10.2024 la Corte invitava le parti, per la rilevanza
3 che potrebbe avere sull'esito del giudizio, ad interloquire sulla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo della struttura sanitaria che ha erogato le prestazioni, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata. Il provvedimento di accreditamento (di cui si aveva notizia solo nel riferimento contenuto nel contratto al decreto del Commissario ad acta n. 41 del
29.5.2018) è stato depositato dalla società appellata, dopo il rilievo d'ufficio, in data
2.1.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Part La questione dello sforamento del tetto di spesa deve ritenersi proposta dall' già in primo grado, come eccezione impeditiva del diritto dedotto in giudizio, nel primo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo incentrato sull'acquiescenza prestata, con l'emissione della nota di credito, alle “decisioni assunte in sede amministrativa” sulla verifica del superamento dei limiti di spesa. Il giudice di prime cure ha escluso che la nota di credito possa avere il valore di acquiescenza alle ragioni della richiesta della P.A. di ridurre la fatturazione delle prestazioni erogate entro il limite di spesa stabilito nel contratto, o il valore di rinuncia alla pretesa, senza, però, verificare la fondatezza della nota di credito che, fatta valere
Part dall' opponente, introduceva in giudizio l'eccezione di superamento del tetto di spesa.
L'eccezione non esaminata nel merito, riproposta in appello, riconduce al regolamento contrattuale previsto dall'art.
8-bis, commi 1 e 3, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8, comma 4, del D.L.vo 19 giugno 1999,
n. 229, il dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale avvalendosi anche di soggetti accreditati ai sensi dell'art.
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies; l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.
8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art.
8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies.
Da queste disposizioni si desume che la remunerazione delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale è regolata in conformità al contratto ex art.
8- quinquies, inteso a regolare anche il volume massimo delle prestazioni erogate dalla struttura privata, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi (Cass., ord.
11.3.2020 n. 7019). L'obbligazione di pagamento delle prestazioni può sorgere solo dal contratto scritto ex art.
8-quinquies stipulato dalla Regione o dalle unità
4 sanitarie locali con le strutture private, che indica, tra l'altro: - il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
- il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate;
- la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni (comma 2). Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli artt. 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni ed integrazioni (comma 2-quater).
Nel caso di specie, in primo grado è stato prodotto il contratto ex art.
8-quinquies
Part stipulato in data 17.12.2018 tra l' e la società “ per le Controparte_1
prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78 da erogarsi nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018, nonché nel 2019. Il contratto prevedeva, all'art. 3, il volume massimo di prestazioni Part che l' prevedeva di acquistare dalla struttura privata nel 2019 (n. 23.380 prestazioni ambulatoriali, n. 707 prestazioni ambulatoriali p.g. e n. 10.312 prestazioni domiciliari) e, all'art. 4, il limite di spesa per il volume massimo di prestazioni (totale € 1.464.865,33).
Trattandosi di un fatto impeditivo del diritto alla remunerazione, e non di un fatto costitutivo del diritto, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa Part ricade sull' opponente (Cass., n. 17437/2016), la quale è tenuta a dimostrare di aver già erogato alla struttura sanitaria un importo di € 1.464.865,33 per l'anno
2019 al netto della nota di credito e che, pertanto, il credito di € 69.6841,03 dedotto in giudizio non sussiste perché esorbita il limite di spesa contrattualmente previsto.
La prova dello sforamento è stata fornita in primo grado dalla stessa società opposta che, costituitasi in data 23.6.2022, ha prodotto la nota dell' del Parte_3
21.4.2020 contenente la scheda degli importi fatturati e la richiesta di emissione della nota di credito. Da tale documento risulta che per le prestazioni erogate nel
5 Part 2019 la struttura ha fatturato all' n importo complessivo di € 1.534.549,36 (con un'eccedenza di € 69.684,03 rispetto al tetto di spesa di € 1.464.865,33)
Di qui l'insussistenza del credito dedotto in giudizio per superamento del limite di spesa determinato nel contratto e il conseguente accoglimento dell'appello.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte appellante, che si liquidano come in dispositivo (valore € 69.684,03), tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 352/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado:
a. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno n. 105/2022 del
15.1.2022;
b. rigetta la domanda proposta dalla società con il ricorso Controparte_1
monitorio;
2. condanna la società al rimborso delle spese processuali di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio in favore dell' , che Parte_1 liquida in € 1.572,00 per spese vive (€ 406,50 per il primo grado ed € 1.165,50 per il secondo grado) ed € 9.000,00 per onorari di difesa (€ 4.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Salerno lì 22/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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