Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 28/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11612 ruolo gen. dell'anno 2024 e ATPO ruolo gen.n. 11774 dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv.to Sergio D' Andrea, presso il quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Gianfranco Pepe presso il quale è elettivamente domiciliato convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2023 il ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all' assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, a seguito di revoca della suddetta prestazione disposta dall' con comunicazione del 21.11.2022. CP_2
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che la prestazione assistenziale oggetto di domanda richiede.
Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 16.05.2024, ha proposto rituale
prestazione richiesta dalla data della revoca, o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito ha CP_1
contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
*****
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze del ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui lo stesso risulta affetto, omettendo di comparare lo stato patologico esistente all'epoca della concessione del diritto con quello esistente all'epoca della revisione, al fine di verificare se da tale analisi comparativa siano risultati dei miglioramenti rispetto all'originario quadro clinico.
Ha inoltre evidenziato l'erroneità dell'elaborato peritale con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza delle riscontrate patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Disposta una rinnovazione della CTU alla luce delle argomentazioni difensive della parte, il consulente è pervenuto alla medesima diagnosi già espressa dal primo ausiliare, confermando quindi che non si riscontrano infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Ebbene il CTU, analizzando le mansioni svolte e le attuali condizioni cliniche del ricorrete ha riscontrato che “Il periziando svolge una professione che richiede un modesto impegno fisico e mentale;
le attitudini professionali vanno considerate definite e non suscettibili di ampliamento.
• La menomazione dell'apparato locomotore nel suo complesso incide in modo modesto sulla capacità lavorativa semi-specifica come la si può dedurre dalle attitudini sopra elencate
e le regioni anatomiche meno interessate da patologia offrono un sufficiente compenso a quelle maggiormente compromesse.
• In merito alla policitemia vera, si consideri che questa è una forma primaria di policitemia causata da una mutazione nel gene JAK2 (JAK2 V617F); tale condizione porta a una produzione eccessiva di globuli rossi, con un aumento dell'ematocrito; se trattata adeguatamente, i sintomi possono essere significativamente ridotti o controllati, pur potendo persistere una sintomatologia modesta caratterizzata ad esempio da un certo affaticamento, vertigini, prurito. Nel caso in questione il trattamento risulta adeguato e la sintomatologia lamentata (e non tuttavia obiettivata) di modesto impatto sulla capacità lavorativa semi- specifica come la si può dedurre dalle attitudini sopra elencate.”
Ha poi precisato che altre menomazioni lamentate, sono causa di sintomi o limitazioni funzionali minori, poco incidenti sulla capacità lavorativa semi-specifica.
Con riferimento poi alla doglianza attorea relativa all'omessa analisi circa l' esistenza o meno dei presunti miglioramenti psico-fisici desunti in sede di revisione, il consulente ha chiarito che “ non è possibile effettuare una precisa analisi comparativa tra le valutazioni effettuate in quanto non sono presenti analisi strumentali seriate ovvero test funzionali seriati ovvero chiare motivazioni medico-legali a supporto della sussistenza del requisito in un momento precedente alla visita di revisione;
non potendo dubitare peraltro della presenza del requisito sanitario in epoca precedente alla domanda oggetto di causa, pur non ravvisando chiare motivazioni medico-legali che abbiano portato alla concessione del beneficio, si deve concludere che dalla data della revisione certamente tali motivazioni non sussistano più.”
Sulla base di tali valutazioni, il consulente tecncico ha dunque ritenuto che l'insieme delle patologie ovvero le menomazioni plurime concorrenti e coesistenti sofferte dal ricorrente, non riducano complessivamente la sua capacità lavorativa semi-specifica a meno di 1/3.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato dal CTU anche in data più recente, all'esito del quale non è stato riscontrato un peggioramento del quadro patologico.
Le conclusioni del ctu, cui non risultano osservazioni, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal sottoscritto
Giudicante.
Dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di giustizia, vista la dichiarazione ex art 152 disp att. cpc allegata agli atti.
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara che la capacità di lavoro del ricorrente non è ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini ai sensi della Legge 222/84; b) dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli 28.05.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)