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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/11/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5939/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. STEVANIN VALERIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FRANCHIN GAIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 lo scioglimento del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
6/11/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 03/09/2011 tra i coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], matrimonio e trascritto al n. 15, Parte I, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ALPIGNANO alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
2. la casa coniugale, sita in Vittorio Veneto (TV), via XXV Aprile n. 5 viene assegnata, con tutti gli arredi e i corredi, alla sig.ra che ivi risiederà con le figlie minori fintanto che Parte_1
entrambe non saranno economicamente indipendenti ed autosufficienti;
3. le minori e vengono affidate in maniera condivisa a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
4. le figlie minori trascorreranno con il padre i fine settimana alternati, dal sabato mattina verso le ore
10.00 circa sino alla domenica sera alle ore 20.30, ed una sera infrasettimanale, senza pernotto, da fissarsi tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, dalle ore 18.00 circa sino alle ore 20.30;
5. durante le vacanze estive, e staranno con ciascun genitore per due settimane, anche Per_1 Per_2
2 non consecutive: i genitori comunicheranno tra di loro le due settimane di ferie esclusive con le figlie entro il 31 maggio di ogni anno;
6. durante le vacanze di Natale, e trascorreranno la Vigilia di Natale sempre con il padre Per_1 Per_2
e il giorno di Natale sempre con la madre - nel rispetto delle tradizioni familiari - per quanto riguarda il restante periodo, si dividerà come segue (26 - 31 dicembre con un genitore, 1 – 6 gennaio con l'altro) alternandoli annualmente;
7. durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
8. tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) seguiranno il normale calendario;
9. il sig. corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra € 850,00 mensili Pt_2 Parte_1
(€ 425,00 ciascuna figlia) a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori e Per_1 Per_2
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere da ottobre 2026; 10. inoltre, i genitori concorreranno, nella misura del 50 % ciascuno al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso, sottoscritto da entrambi;
11. Gli assegni familiari verranno percepiti interamente dalla sig.ra . Parte_1
12. Il sig. contribuirà, tramite il versamento diretto all'ente preposto della somma di Parte_2
€ 2.000 annui, al pagamento delle spese condominiali relative all'immobile adibito a casa familiare e sito in Vittorio Veneto (TV), piazza XXV Aprile n. 5 e, questo, finché la signora abiterà Parte_1
nel predetto immobile. La restante quota di spese condominiali sarà posta interamente a carico della signora Parte_1
13. I genitori si rilasciano già il reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e degli altri documenti d'identità validi per le figlie minori e Per_1 Per_2
14. I sig.ri e fatta salva la corretta applicazione del predetto accordo, non Parte_1 Pt_2
avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.
3 Spese di lite compensate
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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