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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 4/11/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.35), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(codice fiscale ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Petrocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Aminale n. 1, giusta procura in atti attore/opponente
E
(codice fiscale ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Biancifiori ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso Tacito n.101, giusta procura in atti convenuto/opposto
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 novembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio Parte_1 la proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 628/2024 del 14.11.2024, notificato il CP_1
18.11.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare a favore della seconda l'importo di euro
25.124,80 oltre interessi e accessori.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- improcedibilità della domanda per mancato avvio della negoziazione assistita;
- mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito azionato in quanto la minor somma ingiunta rispetto alla fattura è una semplice dichiarazione di parte, priva di supporto documentale, inoltre, il rapporto è stato caratterizzato da innumerevoli errori di fatturazione;
- errore nell'applicazione della percentuale ai fini del calcolo della quota di canone concessorio, infatti, sebbene nell'atto di costituzione dell'ATI di tipo orizzontale le percentuali indicate sono 52%, 48%., in realtà, le parti CP_1 Parte_1 avevano concordato una percentuale di partecipazione diversa, ossia 60% a carico di
[...]
CP_ e 40% a carico di come risulta dallo scambio di corrispondenza Parte_1 prodotto, per cui, applicando le percentuali effettivamente pattuite tra le parti, l'opponente risulterebbe a credito di € 51.804,21, di cui se ne chiede la restituzione in via riconvenzionale;
- concluso l'appalto, con provvedimento del 08/06/2023, l' ha Controparte_3 comunicato l'esclusione della dalla Procedura ristretta per Parte_1
l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei distributori automatici, per “grave illecito disciplinare”, la causa di tale esclusione deve essere ricercata nella condotta Con inadempiente della ovvero la mancata tempestività nel pagamento dei canoni concessori da parte dell'ATI, onere che il Contratto attribuiva espressamente ed esclusivamente alla mandataria e non alla CP_1 Pt_1
Con comparsa di risposta, depositata in data 22.03.2025, la convenuta si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti di causa come svolta da controparte, chiedendo l'integrale rigetto della domanda e deducendo, nel dettaglio, i seguenti aspetti:
- infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda;
- le parti si sono costituite in “Raggruppamento Temporaneo di Imprese” di tipo orizzontale per la gestione del servizio di fornitura di bevande calde, fredde e snack presso l' di CP_4
Terni, nell'atto costitutivo stipulato a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme dal
Notaio di Terni in data 04.03.2019 si sono attribuite precise quote di Per_1 partecipazione al servizio (impresa mandataria) 52% e CP_1 Parte_1
(impresa mandante) 48%;
[...]
- nell'articolo 4 dell'atto costitutivo è previsto che: “A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto della concessione, le imprese riunite saranno tenute al pagamento del canone concessorio nei confronti del Committente, ciascuna per la quota di propria spettanza, il pagamento del canone concessorio in favore del Committente verrà effettuato dalla
Mandataria, anche per la quota della Mandante, tramite bonifico bancario presso un conto corrente bancario dedicato. La Mandante si farà carico di corrispondere alla Mandataria la propria quota relativa al canone concessorio, in rate trimestrali anticipate da saldarsi entro e non oltre il giorno 02 del primo mese del relativo trimestre”;
- la diversa percentuale di partecipazione richiesta dall'opponente, ovvero il 40%, da cui deriverebbe un credito per la ” di euro 51.804,21 per la restituzione di Parte_1 quanto versato in eccesso non corrisponde alla realtà, infatti, lo scambio di mail prodotto è antecedente di circa due anni rispetto alla stipula dell'atto costitutivo, inoltre, nel corso del Con servizio, “ ha sempre fatturato a “ ” la percentuale del 48% del canone Parte_1 concessorio, senza che sia mai stata sollevata alcuna eccezione in proposito;
- il servizio, avente durata triennale, ha avuto inizio nel novembre 2019 e prevedeva un canone concessorio, per l'intera durata del contratto, di euro 600.000,00 oltre iva ed oneri sulla sicurezza pari ad euro 9.000,00 oltre iva, nel mese di dicembre 2019 l'
[...]
ha emesso le prime fatture, la n. 6800763 di euro 10.980,00 per gli oneri della CP_3 sicurezza e la n. 6800764 di euro 20.333,34 per il canone concessorio di novembre 2019;
- il pagamento del canone concessorio è stato regolare fino al mese di marzo 2020, fino a quando hanno avuto inizio le misure di contenimento dirette a fronteggiare la pandemia da
Covid 19, a causa delle quali l'accesso alla struttura ospedaliera è stato sostanzialmente interdetto ai visitatori con una drastica riduzione del fatturato dei distributori automatici di installati;
- a fronte della perdita di fatturato, le due imprese di cui sopra, con comunicazione del 4 giugno 2020, hanno chiesto, dapprima, di essere autorizzate a sospendere il pagamento dei canoni di concessione per il periodo di durata delle misure di contenimento della pandemia e poi, a seguito del sollecito di pagamento inviato dall' , di ottenere Controparte_3 almeno una sostanziale riduzione del canone concessorio, come da comunicazione del
27.01.2021;
- l' con deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 11.06.2021, ha Controparte_3 concesso una riduzione del canone di concessione per un valore complessivo pari al 38,90% e conseguentemente, per il periodo aprile 2020-marzo 2021, l'importo del canone dovuto doveva ritenersi pari ad euro 122.199,96 oltre iva;
per il periodo successivo, fino al mese di settembre 2021, l'importo da corrispondere, al netto della riduzione del 38,90%, sarebbe stato pari ad euro 10.865,41 mensili, oltre iva, “fatto salvo il conguaglio che sarà effettuato nel mese di ottobre 2021 per il periodo aprile 2021 e fino al termine del periodo di emergenza Covid-19”; L'importo del canone mensile, quantificato in 10.865,41 euro oltre iva, è stato poi corretto in 10.183,41 euro oltre iva, come da comunicazione dell'
[...]
in data 28.06.2021; CP_3
- con deliberazione del Direttore Generale n. 309 del 25.03.2022, è stata accordato un'altra riduzione del canone concessorio, per il periodo aprile 2021 – dicembre 2021, per un valore complessivo pari al 61,24% dell'importo dovuto, stabilendo di conseguenza che, Per il periodo aprile 2021 – dicembre 2021, l'importo del canone di concessione da corrispondere era pari ad euro 58.140,00 oltre IVA, al netto della percentuale di ribasso del 61,24%; per il periodo successivo, fino a marzo 2022, l'importo mensile da corrispondere, avrebbe subito una riduzione del 61,24%, fatto salvo il conguaglio che sarebbe stato effettuato nel mese di maggio 2022;
- le note di credito emesse, quindi, non erano quindi dirette ad emendare errori di fatturazione, bensì a ristabilire la percentuale prevista nell'atto costitutivo del R.T.I. (“VS”: 52%;
“Venturi Vending”: 48%) alla luce della riduzione dell'importo del canone concessorio dovuto all' ; Controparte_3
- i ritardi con i quali si è provveduto al pagamento delle fatture emesse dall'
[...]
sono stati il frutto di una scelta concordata tra le due imprese facenti parte del CP_3
“R.T.I.” e, essendo l'importo di tale debito superiore ai duecento mila euro, hanno chiesto la concessione di un piano di rientro, durante la cui elaborazione è insorta la controversia relativa alla ripartizione delle quote spettanti a ciascuna di loro.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 6.5.2025, il Giudice, con provvedimento del 4.6.2025, rilevato che la procedura di negoziazione assistita non è obbligatoria nel caso di specie in quanto l'art. 3 del D.L. n.132/2014, al comma 1, prevede l'obbligatorietà della negoziazione assistita nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a cinquantamila euro ma, al comma 3, stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività formulata dall'opposta e ammesso la prova orale richiesta da entrambe le parti. Terminata l'istruttoria, è stata fissata l'udienza del 4.11.2025 per la discussione orale preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'udienza del 4.11.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
L'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, in considerazione del fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308).
Stante tale assunto, dall'esame della documentazione versata in atti e all'esito della prova orale espletata sono emersi elementi sufficienti a ritenere provato il credito azionato che trova la sua fonte Cont negoziale nella costituzione di un di cui facevano parte entrambe le società, per l'installazione dei distributori automatici all'interno dell' Parte_2
L'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) – anche nota come Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI) – è una forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici, riuniti al fine della partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti ed alla loro esecuzione ed nata dall'esigenza di consentire la partecipazione a gare d'appalto anche a imprese (soprattutto di piccole e medie dimensioni) che, individualmente, non avrebbero i necessari requisiti tecnici e/o economici per farlo.
Per ATI o RTI, dunque, non si intende un'impresa in senso tecnico-giuridico, ma l'istituto utilizzato da più operatori per incrementare i rispettivi requisiti di qualificazione al fine di poter presentare a potenziali committenti un'offerta unitaria.
L'ATI si sviluppa storicamente in ambito di appalti pubblici, ma rappresenta un proficuo strumento anche per l'aggiudicazione di importanti contratti del settore privato.
Gli operatori economici che si associano mettono a disposizione le rispettive risorse (attrezzature, impianti, personale specializzato, know-how, brevetti, e così via) per soddisfare i requisiti tecnici e professionali richiesti nel bando di gara del committente o ente appaltante.
La principale caratteristica di un'Associazione Temporanea di Impresa è la temporaneità: la durata del contratto associativo tra le imprese è, infatti, limitata nel tempo e strettamente correlata alla partecipazione alla gara e, in caso di aggiudicazione, all'esecuzione del contratto e all'incasso del corrispettivo previsto.
Altra caratteristica dell'ATI è il mantenimento, da parte di ciascuna impresa, della rispettiva autonomia organizzativa, gestionale e fiscale, anche in relazione agli oneri sociali.
L'ATI si costituisce mediante un contratto, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il quale le imprese partecipanti (mandanti) conferiscono un mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo (mandataria), attribuendole in tal modo il potere di interloquire per tutto il gruppo con la stazione appaltante o il committente. Il mandato di rappresentanza è gratuito e irrevocabile.
L'istituto in esame è nato in [...] pubblicistico, ragion per cui la relativa disciplina era inizialmente contenuta nel Codice Appalti (D.Lgs. n. 163/2006), poi sostituito dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).
Esistono tre tipologie di RTI: raggruppamenti verticali in cui la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente (o esegue le prestazioni principali), mentre le mandanti realizzano lavori delle categorie scorporabili (o eseguono prestazioni secondarie); raggruppamenti orizzontali in cui le imprese riunite realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione o eseguono medesime prestazioni ed, infine, raggruppamenti misti in cui l'esecuzione delle singole categorie di lavoro o delle singole prestazioni di servizi viene assunta da sub-ATI di tipo orizzontale.
La struttura dell'ATI condiziona anche la responsabilità delle singole imprese partecipanti.
In caso di ATI verticali, la responsabilità dell'intera opera nei confronti dell'appaltante ricade sulla capogruppo, mentre le imprese associate saranno responsabili per l'esecuzione delle prestazioni di loro competenza. Nel caso di ATI orizzontali, ogni impresa è solidalmente responsabile dell'esecuzione dell'intera opera nei confronti del committente o stazione appaltante. La distribuzione del lavoro tra le partecipanti all'associazione ha effetti esclusivamente inter partes, ovverosia, non rileva per i terzi (committente incluso).
Nel caso di specie, risulta pacifico che le parti hanno costituito un R.T.I. di tipo orizzontale per la gestione del servizio di fornitura di bevande calde, fredde e snack presso l' di Terni, verso CP_4 il pagamento di un canone concessorio da corrispondere all' Controparte_3
I testi sentiti hanno confermato che, prima della stipula dell'atto costitutivo, è stato eseguito un sopralluogo congiunto per valutare la tipologia dei distributori da installare, tenuto conto delle diverse potenzialità delle zone in cui gli stessi dovevano essere posizionati.
Inoltre, è stato accertato che, eseguito il sopralluogo, i responsabili commerciali delle società hanno iniziato le trattative per la ripartizione dei distributori da installare e delle rispettive percentuali di partecipazione al pagamento del canone concessorio.
Orbene, la mail prodotta da parte opponente, datata 22.11.2017, in cui si parla di una ripartizione Con delle quote di partecipazione del 60% per e 40% per , deve essere collocata proprio Pt_1 nella fase di trattativa sopra detta. Infatti, al momento della stipula dell'atto costitutivo, in data
04.03.2019, le parti hanno stabilito le rispettive quote di partecipazione per la (impresa CP_1 mandataria) al 52% e per la impresa mandante) al 48%. Pt_1 Parte_1
Qualora avessero voluto effettuare una diversa distribuzione avrebbero potuto farlo liberamente, tuttavia, dall'istruttoria non sono emersi elementi che consentano di avvalorare l'esistenza di una percentuale diversa di ripartizione rispetto a quella cristallizzata nell'atto costitutivo.
Dalle deposizioni dei testi sentiti, infatti, è emerso solamente che la ripartizione delle varie postazioni in cui ognuna delle parti avrebbe installato i propri distributori automatici e le quota di partecipazione al “R.T.I.” sono state stabilite prima dell'inizio del servizio, sulla base di un giudizio prognostico riguardante le potenzialità di ciascuna delle postazioni previste.
Tuttavia, con lo scoppio della pandemia da “Covid 19” e la conseguente adozione delle misure di contenimento sono crollati gli incassi. L'istruttoria ha dimostrato un crollo degli incassi del distributore installato da all'interno della sala di attesa del Pronto Soccorso, ma anche le Pt_1 altre postazioni hanno avuto logicamente la stessa sorte.
Risulta documentalmente provato che il pagamento del canone concessorio in favore dell'
[...]
è stato regolare fino al mese di marzo 2020 (data del primo lockdown) e, in questo CP_3
Con periodo, il pagamento effettuato dalla , quale capogruppo, ha seguito le quote di partecipazione al “R.T.I.” di 52% e 48% e non, invece, 60% e 40%, come sostenuto dall'opponente.
A seguito della pandemia, quindi, l'azienda ospedaliera ha ridotto il canone concessorio e questo ha determinato la trasmissione di note di credito a storno delle fatture già emesse. Dall'istruttoria è emerso che, per il Pronto Soccorso, l' aveva richiesto al Controparte_3
“R.T.I.” l'installazione di un ulteriore distributore di bevande per gli utenti in attesa all'esterno.
Ciascuna delle due imprese ha installato un suo distributore, tuttavia, non è stato dimostrato che, a fronte di tali nuove installazioni, le parti abbiano concordato una modifica rispetto alle quote di partecipazione al “R.T.I.” originariamente stabilite. Con Alla luce di quanto appena detto, quindi, deve ritenersi dimostrato il credito vantato dalla nei confronti della sia alla luce della ricostruzione contabile basata sulla documentazione Pt_1 versata in atti, sia all'esito dell'istruttoria orale che non ha consentito di dimostrare, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, una diversa distribuzione delle percentuali di partecipazione all'ATI, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Al rigetto dell'opposizione segue, logicamente, il rigetto della riconvenzionale, formulata da parte opponente ex art. 2041 c.c., ma che deve essere correttamente inquadrata quale azione tipica di simulazione relativa volta all'accertamento del fatto che la reale percentuale di ripartizione delle quote del R.T.I. non sarebbe quella indicata nell'atto notarile, ma quella diversa del 60% e 40%.
Come è noto, l'azione di simulazione relativa si basa sull'esistenza di una controdichiarazione, ovvero un accordo separato che prova la reale volontà delle parti di stipulare un contratto diverso da quello apparente. Per le parti, la prova è limitata principalmente alla documentazione scritta (la controdichiarazione), con l'eccezione in cui si voglia dimostrare l'illeceità del contratto dissimulato, dove sono ammessi altri mezzi come la testimonianza. I terzi, invece, godono di maggiore libertà probatoria, potendo ricorrere a qualsiasi mezzo, inclusa la prova testimoniale.
La Cassazione ha chiarito che la controdichiarazione non è un nuovo contratto a sé stante, ma un atto di accertamento o di riconoscimento, il suo scopo è quello di far emergere la reale volontà delle parti, nascosta dietro l'apparenza del contratto simulato.
La validità e l'efficacia probatoria della controdichiarazione, inoltre, devono essere valutate dal giudice di merito sulla base di un'analisi complessiva degli elementi disponibili, quali, ad esempio, il dato temporale, il contenuto della dichiarazione stesse oppure la presenza di ulteriori prove documentali atte a dimostrare la reale volontà delle parti (cfr. Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2
n. 239/ 2025).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova dell'esistenza di un accordo simulatorio, posto che non può ritenersi idonea quale
“controdichiarazione scritta” lo scambio di mail prodotte dall'opponente.
Infatti, se è vero che può avere valore di accordo simulatorio anche una dichiarazione antecedente alla conclusione del contratto, tuttavia, il dato temporale non può essere ignorato poiché, nel caso concreto, la distanza temporale è assolutamente significativa, ovvero, due anni prima (2017) della conclusione dell'atto costitutivo che risale al 2019.
Inoltre, tali mail si si pongono in netto contrasto con la condotta tenuta dalle parti dopo la conclusione del contratto poiché, nei primi mesi di fornitura del servizio, il canone concessorio è stato ripartito secondo le percentuali indicate nell'atto costitutivo a dimostrazione che quella era la reale intenzione delle parti.
Pertanto, esclusa l'esistenza di una simulazione, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale di parte opponente, dovendosi, altresì, evidenziare che l'istruttoria ha ulteriormente escluso che nel periodo covid le parti abbiano dato seguito ad una rinegoziazione della ripartizione delle percentuali indicate nell'atto costitutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 5.2001,00
e 26.000), applicando, in considerazione della natura e della complessità della controversia, i parametri medi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata da e Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 628/2024;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 CP_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 4.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 4/11/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.35), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(codice fiscale ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Petrocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Aminale n. 1, giusta procura in atti attore/opponente
E
(codice fiscale ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Biancifiori ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso Tacito n.101, giusta procura in atti convenuto/opposto
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 novembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio Parte_1 la proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 628/2024 del 14.11.2024, notificato il CP_1
18.11.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare a favore della seconda l'importo di euro
25.124,80 oltre interessi e accessori.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- improcedibilità della domanda per mancato avvio della negoziazione assistita;
- mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito azionato in quanto la minor somma ingiunta rispetto alla fattura è una semplice dichiarazione di parte, priva di supporto documentale, inoltre, il rapporto è stato caratterizzato da innumerevoli errori di fatturazione;
- errore nell'applicazione della percentuale ai fini del calcolo della quota di canone concessorio, infatti, sebbene nell'atto di costituzione dell'ATI di tipo orizzontale le percentuali indicate sono 52%, 48%., in realtà, le parti CP_1 Parte_1 avevano concordato una percentuale di partecipazione diversa, ossia 60% a carico di
[...]
CP_ e 40% a carico di come risulta dallo scambio di corrispondenza Parte_1 prodotto, per cui, applicando le percentuali effettivamente pattuite tra le parti, l'opponente risulterebbe a credito di € 51.804,21, di cui se ne chiede la restituzione in via riconvenzionale;
- concluso l'appalto, con provvedimento del 08/06/2023, l' ha Controparte_3 comunicato l'esclusione della dalla Procedura ristretta per Parte_1
l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei distributori automatici, per “grave illecito disciplinare”, la causa di tale esclusione deve essere ricercata nella condotta Con inadempiente della ovvero la mancata tempestività nel pagamento dei canoni concessori da parte dell'ATI, onere che il Contratto attribuiva espressamente ed esclusivamente alla mandataria e non alla CP_1 Pt_1
Con comparsa di risposta, depositata in data 22.03.2025, la convenuta si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti di causa come svolta da controparte, chiedendo l'integrale rigetto della domanda e deducendo, nel dettaglio, i seguenti aspetti:
- infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda;
- le parti si sono costituite in “Raggruppamento Temporaneo di Imprese” di tipo orizzontale per la gestione del servizio di fornitura di bevande calde, fredde e snack presso l' di CP_4
Terni, nell'atto costitutivo stipulato a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme dal
Notaio di Terni in data 04.03.2019 si sono attribuite precise quote di Per_1 partecipazione al servizio (impresa mandataria) 52% e CP_1 Parte_1
(impresa mandante) 48%;
[...]
- nell'articolo 4 dell'atto costitutivo è previsto che: “A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto della concessione, le imprese riunite saranno tenute al pagamento del canone concessorio nei confronti del Committente, ciascuna per la quota di propria spettanza, il pagamento del canone concessorio in favore del Committente verrà effettuato dalla
Mandataria, anche per la quota della Mandante, tramite bonifico bancario presso un conto corrente bancario dedicato. La Mandante si farà carico di corrispondere alla Mandataria la propria quota relativa al canone concessorio, in rate trimestrali anticipate da saldarsi entro e non oltre il giorno 02 del primo mese del relativo trimestre”;
- la diversa percentuale di partecipazione richiesta dall'opponente, ovvero il 40%, da cui deriverebbe un credito per la ” di euro 51.804,21 per la restituzione di Parte_1 quanto versato in eccesso non corrisponde alla realtà, infatti, lo scambio di mail prodotto è antecedente di circa due anni rispetto alla stipula dell'atto costitutivo, inoltre, nel corso del Con servizio, “ ha sempre fatturato a “ ” la percentuale del 48% del canone Parte_1 concessorio, senza che sia mai stata sollevata alcuna eccezione in proposito;
- il servizio, avente durata triennale, ha avuto inizio nel novembre 2019 e prevedeva un canone concessorio, per l'intera durata del contratto, di euro 600.000,00 oltre iva ed oneri sulla sicurezza pari ad euro 9.000,00 oltre iva, nel mese di dicembre 2019 l'
[...]
ha emesso le prime fatture, la n. 6800763 di euro 10.980,00 per gli oneri della CP_3 sicurezza e la n. 6800764 di euro 20.333,34 per il canone concessorio di novembre 2019;
- il pagamento del canone concessorio è stato regolare fino al mese di marzo 2020, fino a quando hanno avuto inizio le misure di contenimento dirette a fronteggiare la pandemia da
Covid 19, a causa delle quali l'accesso alla struttura ospedaliera è stato sostanzialmente interdetto ai visitatori con una drastica riduzione del fatturato dei distributori automatici di installati;
- a fronte della perdita di fatturato, le due imprese di cui sopra, con comunicazione del 4 giugno 2020, hanno chiesto, dapprima, di essere autorizzate a sospendere il pagamento dei canoni di concessione per il periodo di durata delle misure di contenimento della pandemia e poi, a seguito del sollecito di pagamento inviato dall' , di ottenere Controparte_3 almeno una sostanziale riduzione del canone concessorio, come da comunicazione del
27.01.2021;
- l' con deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 11.06.2021, ha Controparte_3 concesso una riduzione del canone di concessione per un valore complessivo pari al 38,90% e conseguentemente, per il periodo aprile 2020-marzo 2021, l'importo del canone dovuto doveva ritenersi pari ad euro 122.199,96 oltre iva;
per il periodo successivo, fino al mese di settembre 2021, l'importo da corrispondere, al netto della riduzione del 38,90%, sarebbe stato pari ad euro 10.865,41 mensili, oltre iva, “fatto salvo il conguaglio che sarà effettuato nel mese di ottobre 2021 per il periodo aprile 2021 e fino al termine del periodo di emergenza Covid-19”; L'importo del canone mensile, quantificato in 10.865,41 euro oltre iva, è stato poi corretto in 10.183,41 euro oltre iva, come da comunicazione dell'
[...]
in data 28.06.2021; CP_3
- con deliberazione del Direttore Generale n. 309 del 25.03.2022, è stata accordato un'altra riduzione del canone concessorio, per il periodo aprile 2021 – dicembre 2021, per un valore complessivo pari al 61,24% dell'importo dovuto, stabilendo di conseguenza che, Per il periodo aprile 2021 – dicembre 2021, l'importo del canone di concessione da corrispondere era pari ad euro 58.140,00 oltre IVA, al netto della percentuale di ribasso del 61,24%; per il periodo successivo, fino a marzo 2022, l'importo mensile da corrispondere, avrebbe subito una riduzione del 61,24%, fatto salvo il conguaglio che sarebbe stato effettuato nel mese di maggio 2022;
- le note di credito emesse, quindi, non erano quindi dirette ad emendare errori di fatturazione, bensì a ristabilire la percentuale prevista nell'atto costitutivo del R.T.I. (“VS”: 52%;
“Venturi Vending”: 48%) alla luce della riduzione dell'importo del canone concessorio dovuto all' ; Controparte_3
- i ritardi con i quali si è provveduto al pagamento delle fatture emesse dall'
[...]
sono stati il frutto di una scelta concordata tra le due imprese facenti parte del CP_3
“R.T.I.” e, essendo l'importo di tale debito superiore ai duecento mila euro, hanno chiesto la concessione di un piano di rientro, durante la cui elaborazione è insorta la controversia relativa alla ripartizione delle quote spettanti a ciascuna di loro.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 6.5.2025, il Giudice, con provvedimento del 4.6.2025, rilevato che la procedura di negoziazione assistita non è obbligatoria nel caso di specie in quanto l'art. 3 del D.L. n.132/2014, al comma 1, prevede l'obbligatorietà della negoziazione assistita nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a cinquantamila euro ma, al comma 3, stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività formulata dall'opposta e ammesso la prova orale richiesta da entrambe le parti. Terminata l'istruttoria, è stata fissata l'udienza del 4.11.2025 per la discussione orale preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'udienza del 4.11.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
L'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, in considerazione del fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308).
Stante tale assunto, dall'esame della documentazione versata in atti e all'esito della prova orale espletata sono emersi elementi sufficienti a ritenere provato il credito azionato che trova la sua fonte Cont negoziale nella costituzione di un di cui facevano parte entrambe le società, per l'installazione dei distributori automatici all'interno dell' Parte_2
L'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) – anche nota come Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI) – è una forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici, riuniti al fine della partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti ed alla loro esecuzione ed nata dall'esigenza di consentire la partecipazione a gare d'appalto anche a imprese (soprattutto di piccole e medie dimensioni) che, individualmente, non avrebbero i necessari requisiti tecnici e/o economici per farlo.
Per ATI o RTI, dunque, non si intende un'impresa in senso tecnico-giuridico, ma l'istituto utilizzato da più operatori per incrementare i rispettivi requisiti di qualificazione al fine di poter presentare a potenziali committenti un'offerta unitaria.
L'ATI si sviluppa storicamente in ambito di appalti pubblici, ma rappresenta un proficuo strumento anche per l'aggiudicazione di importanti contratti del settore privato.
Gli operatori economici che si associano mettono a disposizione le rispettive risorse (attrezzature, impianti, personale specializzato, know-how, brevetti, e così via) per soddisfare i requisiti tecnici e professionali richiesti nel bando di gara del committente o ente appaltante.
La principale caratteristica di un'Associazione Temporanea di Impresa è la temporaneità: la durata del contratto associativo tra le imprese è, infatti, limitata nel tempo e strettamente correlata alla partecipazione alla gara e, in caso di aggiudicazione, all'esecuzione del contratto e all'incasso del corrispettivo previsto.
Altra caratteristica dell'ATI è il mantenimento, da parte di ciascuna impresa, della rispettiva autonomia organizzativa, gestionale e fiscale, anche in relazione agli oneri sociali.
L'ATI si costituisce mediante un contratto, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il quale le imprese partecipanti (mandanti) conferiscono un mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo (mandataria), attribuendole in tal modo il potere di interloquire per tutto il gruppo con la stazione appaltante o il committente. Il mandato di rappresentanza è gratuito e irrevocabile.
L'istituto in esame è nato in [...] pubblicistico, ragion per cui la relativa disciplina era inizialmente contenuta nel Codice Appalti (D.Lgs. n. 163/2006), poi sostituito dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).
Esistono tre tipologie di RTI: raggruppamenti verticali in cui la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente (o esegue le prestazioni principali), mentre le mandanti realizzano lavori delle categorie scorporabili (o eseguono prestazioni secondarie); raggruppamenti orizzontali in cui le imprese riunite realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione o eseguono medesime prestazioni ed, infine, raggruppamenti misti in cui l'esecuzione delle singole categorie di lavoro o delle singole prestazioni di servizi viene assunta da sub-ATI di tipo orizzontale.
La struttura dell'ATI condiziona anche la responsabilità delle singole imprese partecipanti.
In caso di ATI verticali, la responsabilità dell'intera opera nei confronti dell'appaltante ricade sulla capogruppo, mentre le imprese associate saranno responsabili per l'esecuzione delle prestazioni di loro competenza. Nel caso di ATI orizzontali, ogni impresa è solidalmente responsabile dell'esecuzione dell'intera opera nei confronti del committente o stazione appaltante. La distribuzione del lavoro tra le partecipanti all'associazione ha effetti esclusivamente inter partes, ovverosia, non rileva per i terzi (committente incluso).
Nel caso di specie, risulta pacifico che le parti hanno costituito un R.T.I. di tipo orizzontale per la gestione del servizio di fornitura di bevande calde, fredde e snack presso l' di Terni, verso CP_4 il pagamento di un canone concessorio da corrispondere all' Controparte_3
I testi sentiti hanno confermato che, prima della stipula dell'atto costitutivo, è stato eseguito un sopralluogo congiunto per valutare la tipologia dei distributori da installare, tenuto conto delle diverse potenzialità delle zone in cui gli stessi dovevano essere posizionati.
Inoltre, è stato accertato che, eseguito il sopralluogo, i responsabili commerciali delle società hanno iniziato le trattative per la ripartizione dei distributori da installare e delle rispettive percentuali di partecipazione al pagamento del canone concessorio.
Orbene, la mail prodotta da parte opponente, datata 22.11.2017, in cui si parla di una ripartizione Con delle quote di partecipazione del 60% per e 40% per , deve essere collocata proprio Pt_1 nella fase di trattativa sopra detta. Infatti, al momento della stipula dell'atto costitutivo, in data
04.03.2019, le parti hanno stabilito le rispettive quote di partecipazione per la (impresa CP_1 mandataria) al 52% e per la impresa mandante) al 48%. Pt_1 Parte_1
Qualora avessero voluto effettuare una diversa distribuzione avrebbero potuto farlo liberamente, tuttavia, dall'istruttoria non sono emersi elementi che consentano di avvalorare l'esistenza di una percentuale diversa di ripartizione rispetto a quella cristallizzata nell'atto costitutivo.
Dalle deposizioni dei testi sentiti, infatti, è emerso solamente che la ripartizione delle varie postazioni in cui ognuna delle parti avrebbe installato i propri distributori automatici e le quota di partecipazione al “R.T.I.” sono state stabilite prima dell'inizio del servizio, sulla base di un giudizio prognostico riguardante le potenzialità di ciascuna delle postazioni previste.
Tuttavia, con lo scoppio della pandemia da “Covid 19” e la conseguente adozione delle misure di contenimento sono crollati gli incassi. L'istruttoria ha dimostrato un crollo degli incassi del distributore installato da all'interno della sala di attesa del Pronto Soccorso, ma anche le Pt_1 altre postazioni hanno avuto logicamente la stessa sorte.
Risulta documentalmente provato che il pagamento del canone concessorio in favore dell'
[...]
è stato regolare fino al mese di marzo 2020 (data del primo lockdown) e, in questo CP_3
Con periodo, il pagamento effettuato dalla , quale capogruppo, ha seguito le quote di partecipazione al “R.T.I.” di 52% e 48% e non, invece, 60% e 40%, come sostenuto dall'opponente.
A seguito della pandemia, quindi, l'azienda ospedaliera ha ridotto il canone concessorio e questo ha determinato la trasmissione di note di credito a storno delle fatture già emesse. Dall'istruttoria è emerso che, per il Pronto Soccorso, l' aveva richiesto al Controparte_3
“R.T.I.” l'installazione di un ulteriore distributore di bevande per gli utenti in attesa all'esterno.
Ciascuna delle due imprese ha installato un suo distributore, tuttavia, non è stato dimostrato che, a fronte di tali nuove installazioni, le parti abbiano concordato una modifica rispetto alle quote di partecipazione al “R.T.I.” originariamente stabilite. Con Alla luce di quanto appena detto, quindi, deve ritenersi dimostrato il credito vantato dalla nei confronti della sia alla luce della ricostruzione contabile basata sulla documentazione Pt_1 versata in atti, sia all'esito dell'istruttoria orale che non ha consentito di dimostrare, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, una diversa distribuzione delle percentuali di partecipazione all'ATI, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Al rigetto dell'opposizione segue, logicamente, il rigetto della riconvenzionale, formulata da parte opponente ex art. 2041 c.c., ma che deve essere correttamente inquadrata quale azione tipica di simulazione relativa volta all'accertamento del fatto che la reale percentuale di ripartizione delle quote del R.T.I. non sarebbe quella indicata nell'atto notarile, ma quella diversa del 60% e 40%.
Come è noto, l'azione di simulazione relativa si basa sull'esistenza di una controdichiarazione, ovvero un accordo separato che prova la reale volontà delle parti di stipulare un contratto diverso da quello apparente. Per le parti, la prova è limitata principalmente alla documentazione scritta (la controdichiarazione), con l'eccezione in cui si voglia dimostrare l'illeceità del contratto dissimulato, dove sono ammessi altri mezzi come la testimonianza. I terzi, invece, godono di maggiore libertà probatoria, potendo ricorrere a qualsiasi mezzo, inclusa la prova testimoniale.
La Cassazione ha chiarito che la controdichiarazione non è un nuovo contratto a sé stante, ma un atto di accertamento o di riconoscimento, il suo scopo è quello di far emergere la reale volontà delle parti, nascosta dietro l'apparenza del contratto simulato.
La validità e l'efficacia probatoria della controdichiarazione, inoltre, devono essere valutate dal giudice di merito sulla base di un'analisi complessiva degli elementi disponibili, quali, ad esempio, il dato temporale, il contenuto della dichiarazione stesse oppure la presenza di ulteriori prove documentali atte a dimostrare la reale volontà delle parti (cfr. Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2
n. 239/ 2025).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova dell'esistenza di un accordo simulatorio, posto che non può ritenersi idonea quale
“controdichiarazione scritta” lo scambio di mail prodotte dall'opponente.
Infatti, se è vero che può avere valore di accordo simulatorio anche una dichiarazione antecedente alla conclusione del contratto, tuttavia, il dato temporale non può essere ignorato poiché, nel caso concreto, la distanza temporale è assolutamente significativa, ovvero, due anni prima (2017) della conclusione dell'atto costitutivo che risale al 2019.
Inoltre, tali mail si si pongono in netto contrasto con la condotta tenuta dalle parti dopo la conclusione del contratto poiché, nei primi mesi di fornitura del servizio, il canone concessorio è stato ripartito secondo le percentuali indicate nell'atto costitutivo a dimostrazione che quella era la reale intenzione delle parti.
Pertanto, esclusa l'esistenza di una simulazione, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale di parte opponente, dovendosi, altresì, evidenziare che l'istruttoria ha ulteriormente escluso che nel periodo covid le parti abbiano dato seguito ad una rinegoziazione della ripartizione delle percentuali indicate nell'atto costitutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 5.2001,00
e 26.000), applicando, in considerazione della natura e della complessità della controversia, i parametri medi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata da e Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 628/2024;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 CP_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 4.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)