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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/11/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 741 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio e quali eredi di (avv.ti Conte Lucio, Marangony Persona_1
NU, AI AT, RI NR) appellanti
E
(avv.ti Sorace Ilario Antonio e Allegrini Fabrizio), (avv. Maria CP_1 CP_2
Cristina Pieretti), Controparte_3
(avv.ti De Tommaso Domenico, RA IN, PO VI IN,
[...]
ST AN, De TE NA, ON NN)
appellati
E
(avv. Giustiniani Marcello, Negri Antonella, Ranieri Martino, Controparte_4
AG IN)
appellata e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Risarcimento danni e tutela previdenziale ai superstiti per malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
Pag. 1 di 16 FATTO
1. Con ricorso del 23.9.2016 al tribunale di Paola, gli epigrafati eredi di hanno agito contro l' e le società Persona_1 CP_1 CP_2 [...]
e per rivendicare: 1) dall' , il Controparte_5 Controparte_4 CP_1
“risarcimento … del danno biologico iure successionis” e il pagamento delle “rendite previste dall'art. 85” del dPR n. 1124/1965; 2) dalle società convenute, il risarcimento del “danno biologico iure successionis” nella misura “differenziale non corrisposta dall' ” assicuratore e comunque nella misura di giustizia, nonché il risarcimento CP_6 del “danno non patrimoniale” iure proprio.
2. A sostegno delle domande proposte hanno allegato:
a) che il loro dante causa, deceduto il 27.11.2015 “per carcinoma polmonare,
BPCO”, aveva lavorato dal 16.7.1969 al 31.3.1998, con mansioni di “operaio”, nel reparto “tintoria” dello stabilimento tessile “Marlane” di Praia a Mare che nel corso del tempo era appartenuto anche alle società convenute;
b) che egli era stato esposto all'azione di “sostanze tossiche e cancerogene” che hanno innescato il processo patologico che ne ha causato il decesso;
c) che gli “ex dirigenti della e erano stati imputati dei CP_2 Controparte_3 reati di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose aggravate, oltre che di disastro ambientale doloso e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, ed erano stati prosciolti in primo grado con sentenza del tribunale di Paola del 19.1.2014;
d) che essi ricorrenti avevano appreso dagli organi di informazione della sentenza di proscioglimento ed erano venuti a conoscenza, solo allora, che il loro dante causa aveva “contratto la patologia tumorale per la mera presenza presso lo stabilimento
Marlane” e a causa della carenza, in quello stabilimento, di presidi di salvaguardia che avrebbero scongiurato la letale “esposizione ad ammine aromatiche e metalli pesanti” che aveva formato oggetto dell'imputazione penale;
e) che in sede penale era comunque emersa la mancata adozione, in azienda, di
“qualsiasi misura, dispositivo o impianto idoneo” a tutelare la salute dei lavoratori che in gran numero erano deceduti nel corso degli anni, anche dopo la chiusura dello
Pag. 2 di 16 stabilimento industriale, “per patologie derivanti dalle sostanze tossiche, nocive e cancerogene”;
f) che, in particolare, il loro dante causa era stato “esposto, sia per contatto cutaneo che per inalazione, all'azione di sostanze tossico-nocive-cancerogene utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento Marlane”;
g) che nel “reparto pettinatura filatura” si faceva uso di “lubrificanti, oli vegetali
o minerali” contenenti idrocarburi aromatici “considerati cancerogeni per cute e polmoni”, ed erano presenti polveri, anche di amianto, di cui “è accertata l'azione cancerogena”;
h) che nel “reparto tintoria”, nel quale il loro dante causa aveva lavorato e che, non essendo separato dagli altri, era “a contatto con l'intero ambiente di lavoro dell'intero stabilimento”, si sprigionavano “vapori e fumi” a causa dell'utilizzo incontrollato di “coloranti a mordente” contenenti il “cromo esavalente”, che è riconosciuto “come sostanza cancerogena”, e il cromo trivalente che “può determinare patologie” per “la cute, l'apparato digerente e l'apparato urinario”;
i) che non erano state osservate le precauzioni in tema di sicurezza, salute e igiene del lavoro, attesa l'inidoneità degli impianti di areazione e ventilazione e la conseguente esposizione dei dipendenti “a sostanze cancerogene senza alcuna cautela”; l'assenza di pareti divisorie tra i diversi reparti;
la mancata fornitura di presidi individuali di prevenzione e di protezione;
la mancanza di “monitoraggio biologico sul lavoratore” e di “monitoraggio ambientale”;
l) che il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta dal loro dante causa era stato confermato dalla consulenza tecnica di parte, redatta dal prof. “anche in considerazione dei tempi di esposizione a tali agenti Per_2 cancerogeni e dei tempi di latenza per l'insorgenza di manifestazioni neoplastiche”, nonché della “significativa incidenza di casi di patologia neoplastica nei lavoratori della Marlane”;
m) che in data 15.12.2015, essi ricorrenti avevano vanamente avanzato istanza di tutela all' ; CP_1
n) che la responsabilità per la denunciata violazione dell'obbligo di protezione dell'integrità psicofisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. era da ascriversi alle
Pag. 3 di 16 società convenute perché lo stabilimento industriale, nel quale quella violazione si era consumata, era appartenuto dal 1969 al 1987 al “Gruppo Lanerossi (ENI)” e dal 1987 al 2004 alla ” che dal 1.7.2005 aveva traferito il “settore abbigliamento” CP_3 alla “Italfashion s.p.a. (attualmente ” che, a seguito Controparte_7 di successivi passaggi societari, dal 16.4.2015 è stata incorporata dalla Controparte_4
3. In corso di causa, i ricorrenti hanno prodotto: 1) la sentenza penale di secondo grado del 25.9.2017 che, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero, ha confermato la pronuncia di assoluzione dalle imputazioni di omicidio e lesioni colpose nonché dall'imputazione di rimozione od omissione di cautele antinfortunistiche, e ha rigettato l'appello proposto anche dalle parti civili in relazione all'imputazione di disastro ambientale;
2) la sentenza della Corte di
Cassazione che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero contro la pronuncia di assoluzione dall'imputazione per il delitto di disastro innominato, relativamente alla quale ha invece accolto l'impugnazione di una delle parti civili – il – e ha perciò disposto il rinvio dinanzi al giudice Controparte_8 civile competente per valore in grado di appello, per un nuovo giudizio.
4. Il tribunale ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto:
1) che l' è estraneo alla rivendicazione risarcitoria dei ricorrenti perché da CP_1 esso possono esigere solo le prestazioni previdenziali di legge e non anche il risarcimento dei danni;
2) che l'unica prestazione previdenziale “astrattamente” esigibile dall'Istituto assicuratore, nel caso di specie, è la rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del dPR
n. 1124/1965 che è stata rivendicata entro il termine prescrizionale di cui all'art. 112 dello stesso dPR;
4) che, “tuttavia”, i ricorrenti non hanno precisato nulla “in ordine ai periodi effettivi, alle esatte modalità nonché ai tempi e alla frequenza di adibizione alle mansioni asseritamente causative” della malattia professionale del loro dante causa, né hanno chiesto di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni tali da esporre il lavoratore al concreto di rischio di contrarla, dovendosi tener conto, peraltro, dell'eziologia “multifattoriale” della medesima malattia. Sicché, in mancanza di prova delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni lavorative
Pag. 4 di 16 genericamente dedotte, l'espletamento della postulata consulenza tecnica d'ufficio
“avrebbe esclusivamente carattere esplorativo”;
5) che ai fini della valutazione della pur ammissibile domanda di risarcimento del
“danno differenziale”, proposta contro le società convenute, si devono considerare gli elementi di giudizio ricavabili dall'istruttoria che, nel dibattimento penale, ha portato all'assoluzione degli imputati perché è stato escluso “il dedotto nesso eziologico tra
l'ambiente di lavoro e le patologie contratte dai lavoratori”. In particolare, non è stata
“provata la causalità individuale” in relazione ad una patologia, come il “tumore polmonare”, che è di origine multifattoriale in quanto riconducibile “a diversi fattori causali, come l'esposizione al fumo di tabacco o a numerose altre sostanze oncologiche”. In casi simili, infatti, il nesso eziologico può dirsi provato solo quando sia possibile attribuire “rilevanza causale al fattore considerato” e non vi siano
“elementi concreti che consentano di ipotizzare plausibilmente, ragionevolmente, la riconducibilità dell'evento ad un distinto fattore oncologico”;
6) che l'assoluzione in sede penale, benché pronunciata “in via del tutto prudenziale” ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., è conseguita ad “un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto”. A determinare l'assoluzione, dunque, è stato “l'accertamento della mancanza di una condotta, a monte, che sia qualificabile come violazione di norme giuridiche o di normale prudenza e, vieppiù, l'assenza di un dimostrato (o dimostrabile) nesso causale con le malattie denunciate”. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., l'effetto preclusivo che il giudicato penale di assoluzione produce “nell'ambito del giudizio civile di danni”, quando, come nella specie, l'assoluzione non sia stata determinata dall'insufficienza di prove, ma, per l'appunto, dall'accertata insussistenza del dedotto nesso di causalità tra la condotta contestata e la malattia denunciata;
7) che elementi di segno contrario non si evincono dalla relazione medica del consulente di parte attrice che “apoditticamente” afferma la riconducibilità delle patologie che hanno colpito, anche a distanza di anni, i lavoratori dello stabilimento
“Marlane” all'attività lavorativa da essi svolta, “senza alcuna seria e dettagliata analisi né della singola malattia, né delle specifiche sostanze che si assumono patogene”.
Pag. 5 di 16 5. I ricorrenti hanno interposto appello e chiesto la riforma integrale della decisione impugnata. Denunciano la violazione e falsa applicazione “del DPR n.
1124/1965”, “degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., nonché art. 421 c.p.c.”, “dell'art.
2087 c.c.”, degli “artt. 10 e 11 DPR 1124/1965” oltre che degli “artt. 111 e 112” dello stesso DPR.
Lamentano:
1) che il tribunale ha trascurato la “presunzione dell'eziologia lavorativa per la malattia allegata derivante da lavorazione tabellata”, in forza della quale “il lavoratore deve fornire la prova soltanto dell'insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”. Tanto nella specie deve ravvisarsi stante
“l'esposizione alla sostanze nocive indicare nel ricorso [ammine aromatiche, arsenico, cromo ecc. di cui al DM 10 giugno 2014 voce 1, 2, 9, 10] nonché in ragione della lavorazione del finissaggio di fibre, filati, tessuti [voce 57 c) e ss., Tabella
Malattie professionali DM 9 aprile 2008]”. In particolare, “in caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, come nel caso di specie, la prova del nesso causale consente nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso”. E tale idoneità è asseverata, da un canto, dalle consulenze prodotte che comprovano “il nesso causale tra gli agenti cancerogeni ritenuti responsabili … di ciascun carcinoma diagnosticato nei lavoratori della Marlane”; d'altro canto, dalla “sentenza penale” che ha accertato come i lavoratori sono stati esposti quotidianamente “a sostanze considerate ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene”: “precisamente il cromo 6 per il polmone e le ammine aromatiche per la vescica”. Del resto, il dedotto nesso di causalità “trova riscontro anche nei dati epidemiologici” evidenziati in ricorso e nella “relazione tecnica dott. ; Per_2
2) che il tribunale ha ritenuto che le indagini scientifiche svolte nell'ambito del processo penale abbiano escluso “con certezza il nesso di causalità”, ma contraddittoriamente ha riconosciuto che l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che le “ammine aromatiche e il cromo esavalente … costituiscono fattore di rischio cancerogeno in relazione a due organi”, ossia ai “polmoni” e alla “vescica”. Non si giustifica, pertanto, la scelta del tribunale di non “disporre ogni opportuna indagine scientifica”, mediante l'espletamento di consulenza tecnica che, anche ai sensi
Pag. 6 di 16 dell'art. 421 c.p.c., avrebbe permesso di “stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica” tra la patologia del loro dante causa e “l'esposizione continua
… agli agenti patogeni”;
3) che il tribunale, nel valorizzare a sfavore di essi ricorrenti gli esiti del giudizio penale, ha omesso di considerare che in relazione “al reato di cui all'art. 437 c.p.”, la sentenza di assoluzione nel merito era stata riformata in appello, con una pronuncia dichiarativa di “prescrizione dei reati” che è stata annullata con rinvio dalla
Cassazione su impugnazione del Ha comunque trascurato il Controparte_8 diverso criterio di accertamento della causalità nel giudizio civile rispetto a quello impiegato nel giudizio penale, nel quale, peraltro, sono state riscontrate “le violazioni di legge commesse dai datori di lavoro nell'applicazione delle normative antinfortunistiche” e “l'omissione delle cautele sanitaria previste dalla legge”.
Secondo gli appellanti, infatti, “la sentenza penale afferma con chiarezza che il nesso causale è stato accertato dalla indagini tecniche … dalle quali è emerso che
l'esposizione continua dei lavoratori alle sostanze nocive – seppure non dimostra la causalità individuale – rappresenta comunque un dato oggettivo del rischio cancerogeno”;
6. L' e le società convenute hanno chiesto il rigetto del gravame CP_1 assumendolo inammissibile e infondato. La società ha anche spiegato Controparte_4 appello incidentale condizionato, “per l'ipotesi di riforma della sentenza” impugnata, chiedendo che si accolga l'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva sulla quale il tribunale non si è pronunciato.
7. Il Collegio: 1) ha sentito come testimoni , Testimone_1 Tes_2
e ; 2) ha acquisito i verbali delle altre testimonianze che
[...] Testimone_3 questa Corte ha escusso in cause analoghe, nonché la relazione della perizia che i
“professori e hanno redatto nell'incidente probatorio Per_3 Tes_4 Per_4 relativo a un nuovo procedimento penale per fatti analoghi, che il tribunale di Paola ha definito con ordinanza di archiviazione del 20.9.2024; 3) ha disposto l'espletamento di consulenza medico legale;
4) ha autorizzato il deposito di note, con le quali l'appellante ha prodotto la sentenza di rigetto del 26.5.2025 che la seconda sezione civile di questa Corte di appello ha pronunciato, in sede di rinvio ex art. 622
c.p.p., nella causa risarcitoria che il ha intentato nei confronti anche Controparte_8
Pag. 7 di 16 delle epigrafate società appellate;
5) ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c.; 6) ha acquisito le memorie prodotte dalle parti.
DIRITTO
8. L'appello è infondato.
9. Preliminarmente, d'accordo con le argomentazioni difensive dell' , CP_1 si osserva che il credito indennitario azionato iure proprio dagli odierni appellanti nei confronti dell'Istituto assicuratore, ai sensi dell'art. 85 del DPR 1124/1965, è l'unico che il tribunale – con incensurata statuizione – ha ritenuto “astrattamente ammissibile” nel caso di specie.
10. Esso, in realtà, è azionabile solo dalla moglie del defunto lavoratore assicurato, ma non anche dai figli.
11. Ai sensi della menzionata disposizione legislativa, infatti, i figli del lavoratore deceduto che beneficiano della rendita sono quelli di età non superiore ai diciotto anni oppure i figli ultradiciottenni inabili. Ove al momento della morte del lavoratore fossero stati a suo carico, i figli hanno diritto alla prestazione fino al raggiungimento del ventunesimo anno d'età se studenti di scuola media o professionale e, se studenti universitari, sino al ventiseiesimo anno d'età.
12. Sennonché, al momento del decesso dell'assicurato, nel 2015, i suoi figli e , erano entrambi ultratrentenni, essendo nati, rispettivamente Pt_2 Persona_5 nel 1968 e nel 1978, e non hanno allegato e provato una loro eventuale condizione di inabilità, né la loro vivenza a carico del padre.
13. Di talché, la norma attributiva del credito previdenziale azionato non è applicabile nei loro riguardi, ma, teoricamente, solo a vantaggio della madre, vedova del lavoratore deceduto.
14. E tuttavia l'accoglimento delle rivendicazioni indennitarie di quest'ultima e delle domande risarcitorie di tutti gli appellanti trova ostacolo nelle risultanze dell'approfondimento istruttorio che questa Corte ha operato mediante consulenza tecnica. L'esperto medico legale interpellato dal Collegio è infatti approdato a conclusioni coincidenti con le risultanze degli accertamenti peritali eseguiti in sede penale: tanto nel ridetto dibattimento (perizia redatta dal collegio CP_9
); tanto nell'incidente probatorio che è stato disposto dal medesimo
[...]
Pag. 8 di 16 tribunale di Paola nel successivo procedimento avente ad oggetto incolpazioni di omicidio e lesioni personali di altri lavoratori del medesimo stabilimento industriale
(perizie ” e ). Persona_6 Persona_7
15. Egli è pervenuto, con analisi diffusa e approfondita anche in replica alle osservazioni critiche degli appellanti, ad escludere che la patologia tumorale contratta da loro dante causa e manifestatasi nel 2015, a distanza di oltre 15 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa, abbia origine professionale.
16. Ha constatato, in premessa, che dalla seconda metà dell'anno 1969 nell'opificio venne eleminata la compartimentazione degli spazi di lavoro e ciò rese comune a tutti i lavoratori l'esposizione al rischio ambientale derivante da eventuali agenti inquinanti. Ha poi convenuto con i periti dei giudici penali in merito all'impiego all'interno dell'opificio di prodotti contenenti elementi chimici cancerogeni (“cromo 6”, “dimetilbenzidina”, “tricloroetilene”) che hanno come
“organo bersaglio” i polmoni e la vescica. Ha tuttavia escluso, così come hanno fatto quegli stessi periti, che sia dimostrata la “presenza” delle medesime sostanze “in concentrazione tale da poter estrinsecare l'effetto” patologico e che sia quindi provata l'esposizione dei lavoratori al “rischio chimico/cancerogeno” denunciato dagli appellanti.
17. In particolare:
a) si è rifatto agli studi scientifici ed epidemiologici che riconoscono nel “fumo di sigaretta” il principale fattore di rischio per l'insorgenza del tumore polmonare e che individuano il lavoro nell'industria tessile come fattore di rischio di contrazione della medesima neoplasia solo in presenza di concentrazioni “particolarmente elevate” di cromo esavalente (“è un sale”) utilizzato nelle “operazioni di tintura”;
b) ha rimarcato, sulla base “della letteratura più accreditata (IARC)”, come le concentrazioni elevate che provocano “l'effetto cancerogeno sul polmone” si ritrovano “nell'industria per la cromatura dei metalli” e in quella per la “produzione di pigmenti al cromo e cromo galvanica”, quindi “in ambiti considerevolmente diversi dal settore tessile”, perché solo in quegli ambiti si realizzano le “elevate concentrazioni” del “metallo esavalente” che espongono chi li frequenta al rischio cancerogeno;
Pag. 9 di 16 c) ha specificato che proprio per questo, anche alla luce dei risultati sperimentali
“di laboratorio”, nella classificazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'industria tessile ricade negli ambiti nei quali “non vi è evidenza epidemiologica di effetto sulla specie umana”;
d) ha rilevato, alla stregua degli accertamenti peritali condotti in sede penale, che l'ipotesi della dispersione per via aerea del cromo esavalente, nello stabilimento dove ha lavorato il dante causa degli appellanti, è contraddetta dal suo mancato rinvenimento “sulle pareti interne dello stabilimento”: ciò a dimostrazione che l'aggiunta della soluzione acquosa per la tintura ai composti che lo contenevano in forma solida (di “cristalli”) era solita provocarne la riduzione a cromo trivalente,
“privo di proprietà cancerogene”;
e) ha aggiunto che la presenza nell'opificio del cromo esavalente in elevate concentrazioni è smentita anche dall'assenza di evidenze probatorie dell'eventuale ricorrere, tra i lavoratori, “di dermatite da contatto” che sarebbero state sintomatiche di “eczema da cromo esavalente”;
f) proprio in ragione della “incertezza sulla effettiva presenza di agenti inquinanti
… in concentrazioni tali da indurre” la neoplasia in parola, ha condiviso tanto la scelta dei periti designati in sede penale di “ricorrere a studi epidemiologici” condotti “sulla popolazione lavorativa della Marlane”, ponendo a confronto il numero dei “casi osservati” con il numero dei “casi attesi”, riferito al territorio regionale;
tanto la valutazione che gli “autorevoli epidemiologi” escussi nel dibattimento penale hanno espresso in merito all'assenza di eccessi statisticamente significativi, fornendo un dato di “assenza di associazione per il carcinoma polmonare” e così finendo per negare il riconoscimento dell'eziologia professionale della patologia di che trattasi;
g) ha desunto dalla documentazione esaminata che il dante causa degli appellanti
“era un ex fumatore” e soffriva di “patologie correlabili al tabagismo (BPCO, cardiopatia ischemica)”;
h) ha quindi concluso in favore di “un giudizio negativo sulla correlazione causale tra l'ipotizzata esposizione a Cromo 6 e il carcinoma polmonare manifestato da
e ha evidenziato come ad analoga conclusione siano pervenuti, Persona_1 nella disamina (anche) del suo caso, sia il collegio peritale – ”, Per_8 Per_9 designato dal giudice per le indagini preliminari di Paola in sede di incidente
Pag. 10 di 16 probatorio, sia il collegio peritale , a cui è stato affidato dalla Persona_7 medesima autorità giudiziaria l'esecuzione di un ulteriore approfondimento tecnico.
Entrambi i collegi hanno ritenuto che non sia possibile ricondurre, “con ragionevole certezza” o, almeno, “con elevata probabilità”, l'insorgenza del carcinoma polmonare del dante causa degli odierni appellanti all'esposizione a sostanze chimiche utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento industriale.
18. Le valutazioni dell'ausiliare trovano logica e congrua giustificazione nelle argomentazioni che ha esposto anche in replica alle critiche dell'appellante e che il
Collegio condivide rimarcando che:
a) mancano elementi che consentano di determinare se le sostanze aerodisperse dotate di potere cancerogeno fossero presenti nello stabilimento in concentrazioni idonee ad ingenerare patologie neoplastiche;
b) le utili indicazioni fornite dallo studio epidemiologico eseguito nell'ambito delle operazioni peritali disposte dal tribunale collegiale di Paola, allo scopo di verificare se si sia registrato tra i lavoratori dell'opificio un apprezzabile aumento di casi di neoplasie correlabili agli agenti cancerogeni impiegati nelle lavorazioni, non depongono a favore di eccessi statisticamente significativi e, come tali, rivelatori dell'origine professionale della neoplasia oggetto di indagine;
c) l'autonoma disamina dei dati disponibili, compiuta dall'ausiliare, offre, “in riferimento al tumore al polmone”, un dato “epidemiologicamente irrilevante” che conferma l'insussistenza di elementi probatori utili a dimostrare, nel caso specifico, la riconducibilità della malattia che ha causato la morte del lavoratore all'esposizione di agenti chimici in ambiente di lavoro;
d) l'unica pubblicazione scientifica valorizzata da una consulente di questa Corte per riconoscere l'eziologica lavorativa di un “tumore maligno del rene e degli organi urinari” contratto da altro lavoratore dello stesso opificio, che ha promosso autonomo giudizio nei soli confronti dell' , fornisce dati, relativi al “tumore del polmone”, CP_1 che, secondo gli stessi autori della pubblicazione, non offrono sostegno all'ipotesi di un'associazione causale con l'industria tessile;
e) le ulteriori osservazioni degli appellanti che su quell'unica pubblicazione riposano sono inconferenti perché relative, da un canto, a dati della “industria tessile dell'amianto” che nella specie non viene in rilievo, e, d'altro canto, alla correlazione
Pag. 11 di 16 tra il tumore al polmone e l'effetto delle “endotossine: sostanze tossiche contenute nelle pareti dei batteri” che non è pertinente al caso di specie;
f) l'addebito che gli appellanti muovono al consulente tecnico d'ufficio di non aver considerato, ai fini della corretta applicazione del criterio epidemiologico, dei
“casi di tumore del polmone” non presenti “nella coorte Marlane” fatta oggetto della relativa indagine statistica, non tiene conto della necessità, per un verso, di includere nella “coorte” solo casi individuati sulla base di omogenei percorsi di reclutamento e, per altro verso, della necessità di comparare il nuovo numero dei “casi osservati aggiuntivi” con il diverso numero dei casi “attesi” da inserire nel “database” statistico adoperato per individuare, su base annua, il termine di raffronto;
g) l'insufficienza del medesimo addebito, del resto, è resa evidente dalla circostanza, documentata dagli stessi periti del giudice penale, che già l'indagine epidemiologica annovera, tra i casi di lavoratori affetti da tumore al polmone, alcuni casi per i quali, invece, mancano informazioni concernenti la natura della patologia contratta e finanche un caso in cui l'unica patologia diagnosticata è, in realtà, la broncopolmonite;
h) l'autonoma e approfondita disamina, da parte dell'ausiliare, dei dati epidemiologici disponibili è resa evidente dall'apprezzamento (che ha espresso con il puntuale richiamo alla documentazione citata a pagina 57 del suo elaborato) della circostanza che uno dei casi di cui si denuncia il mancato inserimento nell'elenco dei lavoratori ammalati di tumore al polmone, a ben vedere vi è invece specificamente annoverato.
19. Alle condivisibili conclusioni dell'ausiliare fornisce riscontro anche la perizia tecnica che, nell'incidente probatorio disposto nelle more di questo processo d'appello dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola, ha condotto gli esperti ( e ) a concludere – sulla base della medesima Per_3 Tes_4 Per_4
“monumentale” documentazione esaminata dall'ausiliare del Collegio e redatta dai numerosi professionisti che si sono occupati del caso: “ingegneri, chimici, igienisti, epidemiologi, medici del lavoro, medici legali” – che non si può affermare “in termini di certezza o anche di elevata probabilità” l'origine professionale della neoplasia in parola, solo teoricamente correlabile (in termini di mera possibilità) con le sostanze chimiche utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento aziendale.
Pag. 12 di 16 20. In senso contrario non inducono le censure che gli appellanti hanno formulato nelle memorie autorizzate e che hanno ribadito con le note di trattazione scritta. Ciò in quanto esse constano:
1) dell'inconferente addebito al consulente di non aver considerato la “diffusione ubiquitaria di sostanze cancerogene in tutti i reparti dello stabilimento” e la
“condizione di assoluta esposizione” dei lavoratori di tutti i reparti. Laddove invece, come si è già detto, il consulente ha preso le mosse proprio dal convincimento che nel periodo in esame tutti gli operai sono stati esposti alle medesime sostanze proprio perché, dal 1969, hanno lavorato in un ambiente unico e non compartimentato;
2) dell'ingiusta accusa di aver ritenuto assente all'interno dello stabilimento il
“cromo VI”. Laddove invece il consulente ha dato per dimostrato l'impiego di quella sostanza, rilevando, con approfondita motivazione, che non sia però possibile affermarne la presenza in concentrazioni tali da integrare una “effettiva condizione di rischio”;
3) dell'infondato addebito di non aver esaminato tutti gli elaborati tecnici (anche di parte) acquisiti in sede penale e le allegazioni relative tanto alle carenti condizioni lavorative e di sicurezza, già formulate nell'atto di appello, tante alle emergenze epidemiologiche parimenti dedotte. Laddove invece il consulente ha motivato congruamente la condivisibile scelta di privilegiare, nell'indagine di questi aspetti, le risultanze e i dati confluiti in perizie d'ufficio i cui esiti sono stati vagliati e recepiti in provvedimenti giurisdizionali;
5) dell'insufficiente richiamo alla sentenza n. 536 del 26.5.2025 della seconda sezione civile di questa Corte che, pur rigettando la relativa domanda risarcitoria, ha affermato, sulla base della perizia espletata in sede dibattimentale dal tribunale penale di Paola, l'esistenza di un rapporto di causalità tra la “esposizione alle poveri di sostanze cancerogene in ambiente lavorativo” e i tumori “polmonari e … vescicali” contratti dai lavoratori occupati in quello stesso ambiente. Il richiamo si rivela insufficiente perché il passaggio argomentativo di quella sentenza (che si inserisce in un percorso motivazionale destinato comunque a sorreggere una statuizione di rigetto) attinge esclusivamente all'elaborato redatto dai periti, ma trascura i decisivi chiarimenti che, in merito all'elaborato stesso, essi resero quando furono escussi in dibattimento, nei termini che confluirono nella pronuncia assolutoria passata in
Pag. 13 di 16 giudicato. Di quei chiarimenti ha invece dato debito conto l'ausiliare del Collegio, il quale, provvedendo ad una autonoma rivalutazione dei dati epidemiologici raccolti e valutati dai periti del giudice penale, è pervenuto alle medesime conclusioni in merito all'insussistenza di dati statisticamente significativi di una maggiore incidenza delle neoplasie polmonari tra gli addetti dello stabilimento industriale;
6) del richiamo, parimenti insufficiente, alle relazioni preliminari dei consulenti
e , nominati da questa Corte in cause analoghe, i quali hanno Per_10 Per_11 espresso il convincimento che tutte le patologie contratte dai lavoratori dello stabilimento e sottoposte alla loro valutazione sono da riconoscersi di origine lavorativa. Anche questo richiamo si rivela insufficiente perché concerne esiti che, da un canto, non sono ancora definitivi in quanto non sono stati sottoposti al vaglio critico delle parti, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 195 c.p.c.; d'altro canto, trascurano del tutto l'indagine epidemiologica (e il relativo criterio1) che invece è stata posta a fondamento delle convincenti conclusioni del consulente designato da questo Collegio
e degli analoghi responsi dei periti interpellati dai giudici penali che hanno esaminato la vicenda2.
21. Anche al netto dei profili caratterizzati da inesattezza, non pertinenza e insufficienza, i rilievi mossi all'operato del consulente sono inidonei a dimostrarne la palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica e, rivelandosi perciò
Pag. 14 di 16 frutto di un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento valutativo seguito dal consulente medesimo, non si traducono in una efficace critica alle sue conclusioni che induca a disattenderle3.
22. Per le ragioni esposte, l'impugnata pronuncia di rigetto merita dunque conferma, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse, tra le quali rientra anche il motivo dell'impugnazione incidentale che la società ha Controparte_4 formulato condizionandone l'esame all'ipotesi (non realizzatasi) di riforma della sentenza appellata4.
23. Al rigetto dell'impugnazione consegue la regolamentazione delle spese in base alla soccombenza. Nella liquidazione si fa riferimento al valore indeterminabile della causa (applicando, in ragione della qualità delle parti, i compensi più bassi del relativo scaglione5), avuto riguardo agli immotivati importi che gli appellanti hanno rivendicato a titolo risarcitorio (€ 978.966 a titolo di danno biologico iure successionis ed € 300.000 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio), senza esplicitare in base a quali criteri li hanno quantificati, tanto da indurre a ritenere che quegli importi siano surrogabili con qualsiasi altro e abbiano, pertanto, un valore meramente indicativo e quasi simbolico proprio dell'indeterminatezza del valore dei danni di cui essi invocano il risarcimento.
Pag. 15 di 16 24. Anche nei confronti dell' le spese vengono regolate in base alla CP_1 soccombenza, poiché nei ricorsi introduttivi dei due gradi di giudizio non si rinviene la declaratoria di incapienza reddituale alla quale l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese per i non abbienti.
25. Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono le condizioni oggettive, e se ne dà atto, per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, , , con ricorso
[...] Parte_2 Parte_3 depositato il 18.5.2021 e sull'appello incidentale condizionato proposto da con memoria depositata l'8.2.2022, avverso la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 63/21, pubblicata in data 25.2.2021 così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2. Condanna gli appellanti a rifondere le spese del grado che, in favore di ciascuna parte appellata, liquida in € 3.000 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dagli appellanti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 16 di 16
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 3227/2011: “In tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità (nella specie, esposizione al fumo passivo) - posto che la prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità - il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la "noxa" professionale utilizzando, a tale scopo, anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi. In tal caso, il dato epidemiologico (che di per sé attiene ad una diversa finalità) può assumere un significato causale, tant'è che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice, nonostante la richiesta della difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, è denunciabile per cassazione”. 2 Cass. 9805/2025: “Il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia ad eziologia multifattoriale non può essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia medesima), dovendo trattarsi, peraltro, di una "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale”. 3 Cass. 34395/2023: “In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi”. 4 Cons. di Stato 2822/2021: “La reiezione dell'appello principale dà luogo al c.d. assorbimento logico necessario dell'appello incidentale condizionato”. 5 Vds. in mot. Cass. 29821/2019: “La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a euro 26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra euro 26.001,00 e euro 52.000,00. Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00”. Conf. Cass. 11887/2019, Cass.
10663/2022 e Cass. 968/2022.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 741 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio e quali eredi di (avv.ti Conte Lucio, Marangony Persona_1
NU, AI AT, RI NR) appellanti
E
(avv.ti Sorace Ilario Antonio e Allegrini Fabrizio), (avv. Maria CP_1 CP_2
Cristina Pieretti), Controparte_3
(avv.ti De Tommaso Domenico, RA IN, PO VI IN,
[...]
ST AN, De TE NA, ON NN)
appellati
E
(avv. Giustiniani Marcello, Negri Antonella, Ranieri Martino, Controparte_4
AG IN)
appellata e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Risarcimento danni e tutela previdenziale ai superstiti per malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
Pag. 1 di 16 FATTO
1. Con ricorso del 23.9.2016 al tribunale di Paola, gli epigrafati eredi di hanno agito contro l' e le società Persona_1 CP_1 CP_2 [...]
e per rivendicare: 1) dall' , il Controparte_5 Controparte_4 CP_1
“risarcimento … del danno biologico iure successionis” e il pagamento delle “rendite previste dall'art. 85” del dPR n. 1124/1965; 2) dalle società convenute, il risarcimento del “danno biologico iure successionis” nella misura “differenziale non corrisposta dall' ” assicuratore e comunque nella misura di giustizia, nonché il risarcimento CP_6 del “danno non patrimoniale” iure proprio.
2. A sostegno delle domande proposte hanno allegato:
a) che il loro dante causa, deceduto il 27.11.2015 “per carcinoma polmonare,
BPCO”, aveva lavorato dal 16.7.1969 al 31.3.1998, con mansioni di “operaio”, nel reparto “tintoria” dello stabilimento tessile “Marlane” di Praia a Mare che nel corso del tempo era appartenuto anche alle società convenute;
b) che egli era stato esposto all'azione di “sostanze tossiche e cancerogene” che hanno innescato il processo patologico che ne ha causato il decesso;
c) che gli “ex dirigenti della e erano stati imputati dei CP_2 Controparte_3 reati di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose aggravate, oltre che di disastro ambientale doloso e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, ed erano stati prosciolti in primo grado con sentenza del tribunale di Paola del 19.1.2014;
d) che essi ricorrenti avevano appreso dagli organi di informazione della sentenza di proscioglimento ed erano venuti a conoscenza, solo allora, che il loro dante causa aveva “contratto la patologia tumorale per la mera presenza presso lo stabilimento
Marlane” e a causa della carenza, in quello stabilimento, di presidi di salvaguardia che avrebbero scongiurato la letale “esposizione ad ammine aromatiche e metalli pesanti” che aveva formato oggetto dell'imputazione penale;
e) che in sede penale era comunque emersa la mancata adozione, in azienda, di
“qualsiasi misura, dispositivo o impianto idoneo” a tutelare la salute dei lavoratori che in gran numero erano deceduti nel corso degli anni, anche dopo la chiusura dello
Pag. 2 di 16 stabilimento industriale, “per patologie derivanti dalle sostanze tossiche, nocive e cancerogene”;
f) che, in particolare, il loro dante causa era stato “esposto, sia per contatto cutaneo che per inalazione, all'azione di sostanze tossico-nocive-cancerogene utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento Marlane”;
g) che nel “reparto pettinatura filatura” si faceva uso di “lubrificanti, oli vegetali
o minerali” contenenti idrocarburi aromatici “considerati cancerogeni per cute e polmoni”, ed erano presenti polveri, anche di amianto, di cui “è accertata l'azione cancerogena”;
h) che nel “reparto tintoria”, nel quale il loro dante causa aveva lavorato e che, non essendo separato dagli altri, era “a contatto con l'intero ambiente di lavoro dell'intero stabilimento”, si sprigionavano “vapori e fumi” a causa dell'utilizzo incontrollato di “coloranti a mordente” contenenti il “cromo esavalente”, che è riconosciuto “come sostanza cancerogena”, e il cromo trivalente che “può determinare patologie” per “la cute, l'apparato digerente e l'apparato urinario”;
i) che non erano state osservate le precauzioni in tema di sicurezza, salute e igiene del lavoro, attesa l'inidoneità degli impianti di areazione e ventilazione e la conseguente esposizione dei dipendenti “a sostanze cancerogene senza alcuna cautela”; l'assenza di pareti divisorie tra i diversi reparti;
la mancata fornitura di presidi individuali di prevenzione e di protezione;
la mancanza di “monitoraggio biologico sul lavoratore” e di “monitoraggio ambientale”;
l) che il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta dal loro dante causa era stato confermato dalla consulenza tecnica di parte, redatta dal prof. “anche in considerazione dei tempi di esposizione a tali agenti Per_2 cancerogeni e dei tempi di latenza per l'insorgenza di manifestazioni neoplastiche”, nonché della “significativa incidenza di casi di patologia neoplastica nei lavoratori della Marlane”;
m) che in data 15.12.2015, essi ricorrenti avevano vanamente avanzato istanza di tutela all' ; CP_1
n) che la responsabilità per la denunciata violazione dell'obbligo di protezione dell'integrità psicofisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. era da ascriversi alle
Pag. 3 di 16 società convenute perché lo stabilimento industriale, nel quale quella violazione si era consumata, era appartenuto dal 1969 al 1987 al “Gruppo Lanerossi (ENI)” e dal 1987 al 2004 alla ” che dal 1.7.2005 aveva traferito il “settore abbigliamento” CP_3 alla “Italfashion s.p.a. (attualmente ” che, a seguito Controparte_7 di successivi passaggi societari, dal 16.4.2015 è stata incorporata dalla Controparte_4
3. In corso di causa, i ricorrenti hanno prodotto: 1) la sentenza penale di secondo grado del 25.9.2017 che, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero, ha confermato la pronuncia di assoluzione dalle imputazioni di omicidio e lesioni colpose nonché dall'imputazione di rimozione od omissione di cautele antinfortunistiche, e ha rigettato l'appello proposto anche dalle parti civili in relazione all'imputazione di disastro ambientale;
2) la sentenza della Corte di
Cassazione che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero contro la pronuncia di assoluzione dall'imputazione per il delitto di disastro innominato, relativamente alla quale ha invece accolto l'impugnazione di una delle parti civili – il – e ha perciò disposto il rinvio dinanzi al giudice Controparte_8 civile competente per valore in grado di appello, per un nuovo giudizio.
4. Il tribunale ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto:
1) che l' è estraneo alla rivendicazione risarcitoria dei ricorrenti perché da CP_1 esso possono esigere solo le prestazioni previdenziali di legge e non anche il risarcimento dei danni;
2) che l'unica prestazione previdenziale “astrattamente” esigibile dall'Istituto assicuratore, nel caso di specie, è la rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del dPR
n. 1124/1965 che è stata rivendicata entro il termine prescrizionale di cui all'art. 112 dello stesso dPR;
4) che, “tuttavia”, i ricorrenti non hanno precisato nulla “in ordine ai periodi effettivi, alle esatte modalità nonché ai tempi e alla frequenza di adibizione alle mansioni asseritamente causative” della malattia professionale del loro dante causa, né hanno chiesto di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni tali da esporre il lavoratore al concreto di rischio di contrarla, dovendosi tener conto, peraltro, dell'eziologia “multifattoriale” della medesima malattia. Sicché, in mancanza di prova delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni lavorative
Pag. 4 di 16 genericamente dedotte, l'espletamento della postulata consulenza tecnica d'ufficio
“avrebbe esclusivamente carattere esplorativo”;
5) che ai fini della valutazione della pur ammissibile domanda di risarcimento del
“danno differenziale”, proposta contro le società convenute, si devono considerare gli elementi di giudizio ricavabili dall'istruttoria che, nel dibattimento penale, ha portato all'assoluzione degli imputati perché è stato escluso “il dedotto nesso eziologico tra
l'ambiente di lavoro e le patologie contratte dai lavoratori”. In particolare, non è stata
“provata la causalità individuale” in relazione ad una patologia, come il “tumore polmonare”, che è di origine multifattoriale in quanto riconducibile “a diversi fattori causali, come l'esposizione al fumo di tabacco o a numerose altre sostanze oncologiche”. In casi simili, infatti, il nesso eziologico può dirsi provato solo quando sia possibile attribuire “rilevanza causale al fattore considerato” e non vi siano
“elementi concreti che consentano di ipotizzare plausibilmente, ragionevolmente, la riconducibilità dell'evento ad un distinto fattore oncologico”;
6) che l'assoluzione in sede penale, benché pronunciata “in via del tutto prudenziale” ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., è conseguita ad “un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto”. A determinare l'assoluzione, dunque, è stato “l'accertamento della mancanza di una condotta, a monte, che sia qualificabile come violazione di norme giuridiche o di normale prudenza e, vieppiù, l'assenza di un dimostrato (o dimostrabile) nesso causale con le malattie denunciate”. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., l'effetto preclusivo che il giudicato penale di assoluzione produce “nell'ambito del giudizio civile di danni”, quando, come nella specie, l'assoluzione non sia stata determinata dall'insufficienza di prove, ma, per l'appunto, dall'accertata insussistenza del dedotto nesso di causalità tra la condotta contestata e la malattia denunciata;
7) che elementi di segno contrario non si evincono dalla relazione medica del consulente di parte attrice che “apoditticamente” afferma la riconducibilità delle patologie che hanno colpito, anche a distanza di anni, i lavoratori dello stabilimento
“Marlane” all'attività lavorativa da essi svolta, “senza alcuna seria e dettagliata analisi né della singola malattia, né delle specifiche sostanze che si assumono patogene”.
Pag. 5 di 16 5. I ricorrenti hanno interposto appello e chiesto la riforma integrale della decisione impugnata. Denunciano la violazione e falsa applicazione “del DPR n.
1124/1965”, “degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., nonché art. 421 c.p.c.”, “dell'art.
2087 c.c.”, degli “artt. 10 e 11 DPR 1124/1965” oltre che degli “artt. 111 e 112” dello stesso DPR.
Lamentano:
1) che il tribunale ha trascurato la “presunzione dell'eziologia lavorativa per la malattia allegata derivante da lavorazione tabellata”, in forza della quale “il lavoratore deve fornire la prova soltanto dell'insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”. Tanto nella specie deve ravvisarsi stante
“l'esposizione alla sostanze nocive indicare nel ricorso [ammine aromatiche, arsenico, cromo ecc. di cui al DM 10 giugno 2014 voce 1, 2, 9, 10] nonché in ragione della lavorazione del finissaggio di fibre, filati, tessuti [voce 57 c) e ss., Tabella
Malattie professionali DM 9 aprile 2008]”. In particolare, “in caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, come nel caso di specie, la prova del nesso causale consente nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso”. E tale idoneità è asseverata, da un canto, dalle consulenze prodotte che comprovano “il nesso causale tra gli agenti cancerogeni ritenuti responsabili … di ciascun carcinoma diagnosticato nei lavoratori della Marlane”; d'altro canto, dalla “sentenza penale” che ha accertato come i lavoratori sono stati esposti quotidianamente “a sostanze considerate ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene”: “precisamente il cromo 6 per il polmone e le ammine aromatiche per la vescica”. Del resto, il dedotto nesso di causalità “trova riscontro anche nei dati epidemiologici” evidenziati in ricorso e nella “relazione tecnica dott. ; Per_2
2) che il tribunale ha ritenuto che le indagini scientifiche svolte nell'ambito del processo penale abbiano escluso “con certezza il nesso di causalità”, ma contraddittoriamente ha riconosciuto che l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che le “ammine aromatiche e il cromo esavalente … costituiscono fattore di rischio cancerogeno in relazione a due organi”, ossia ai “polmoni” e alla “vescica”. Non si giustifica, pertanto, la scelta del tribunale di non “disporre ogni opportuna indagine scientifica”, mediante l'espletamento di consulenza tecnica che, anche ai sensi
Pag. 6 di 16 dell'art. 421 c.p.c., avrebbe permesso di “stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica” tra la patologia del loro dante causa e “l'esposizione continua
… agli agenti patogeni”;
3) che il tribunale, nel valorizzare a sfavore di essi ricorrenti gli esiti del giudizio penale, ha omesso di considerare che in relazione “al reato di cui all'art. 437 c.p.”, la sentenza di assoluzione nel merito era stata riformata in appello, con una pronuncia dichiarativa di “prescrizione dei reati” che è stata annullata con rinvio dalla
Cassazione su impugnazione del Ha comunque trascurato il Controparte_8 diverso criterio di accertamento della causalità nel giudizio civile rispetto a quello impiegato nel giudizio penale, nel quale, peraltro, sono state riscontrate “le violazioni di legge commesse dai datori di lavoro nell'applicazione delle normative antinfortunistiche” e “l'omissione delle cautele sanitaria previste dalla legge”.
Secondo gli appellanti, infatti, “la sentenza penale afferma con chiarezza che il nesso causale è stato accertato dalla indagini tecniche … dalle quali è emerso che
l'esposizione continua dei lavoratori alle sostanze nocive – seppure non dimostra la causalità individuale – rappresenta comunque un dato oggettivo del rischio cancerogeno”;
6. L' e le società convenute hanno chiesto il rigetto del gravame CP_1 assumendolo inammissibile e infondato. La società ha anche spiegato Controparte_4 appello incidentale condizionato, “per l'ipotesi di riforma della sentenza” impugnata, chiedendo che si accolga l'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva sulla quale il tribunale non si è pronunciato.
7. Il Collegio: 1) ha sentito come testimoni , Testimone_1 Tes_2
e ; 2) ha acquisito i verbali delle altre testimonianze che
[...] Testimone_3 questa Corte ha escusso in cause analoghe, nonché la relazione della perizia che i
“professori e hanno redatto nell'incidente probatorio Per_3 Tes_4 Per_4 relativo a un nuovo procedimento penale per fatti analoghi, che il tribunale di Paola ha definito con ordinanza di archiviazione del 20.9.2024; 3) ha disposto l'espletamento di consulenza medico legale;
4) ha autorizzato il deposito di note, con le quali l'appellante ha prodotto la sentenza di rigetto del 26.5.2025 che la seconda sezione civile di questa Corte di appello ha pronunciato, in sede di rinvio ex art. 622
c.p.p., nella causa risarcitoria che il ha intentato nei confronti anche Controparte_8
Pag. 7 di 16 delle epigrafate società appellate;
5) ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c.; 6) ha acquisito le memorie prodotte dalle parti.
DIRITTO
8. L'appello è infondato.
9. Preliminarmente, d'accordo con le argomentazioni difensive dell' , CP_1 si osserva che il credito indennitario azionato iure proprio dagli odierni appellanti nei confronti dell'Istituto assicuratore, ai sensi dell'art. 85 del DPR 1124/1965, è l'unico che il tribunale – con incensurata statuizione – ha ritenuto “astrattamente ammissibile” nel caso di specie.
10. Esso, in realtà, è azionabile solo dalla moglie del defunto lavoratore assicurato, ma non anche dai figli.
11. Ai sensi della menzionata disposizione legislativa, infatti, i figli del lavoratore deceduto che beneficiano della rendita sono quelli di età non superiore ai diciotto anni oppure i figli ultradiciottenni inabili. Ove al momento della morte del lavoratore fossero stati a suo carico, i figli hanno diritto alla prestazione fino al raggiungimento del ventunesimo anno d'età se studenti di scuola media o professionale e, se studenti universitari, sino al ventiseiesimo anno d'età.
12. Sennonché, al momento del decesso dell'assicurato, nel 2015, i suoi figli e , erano entrambi ultratrentenni, essendo nati, rispettivamente Pt_2 Persona_5 nel 1968 e nel 1978, e non hanno allegato e provato una loro eventuale condizione di inabilità, né la loro vivenza a carico del padre.
13. Di talché, la norma attributiva del credito previdenziale azionato non è applicabile nei loro riguardi, ma, teoricamente, solo a vantaggio della madre, vedova del lavoratore deceduto.
14. E tuttavia l'accoglimento delle rivendicazioni indennitarie di quest'ultima e delle domande risarcitorie di tutti gli appellanti trova ostacolo nelle risultanze dell'approfondimento istruttorio che questa Corte ha operato mediante consulenza tecnica. L'esperto medico legale interpellato dal Collegio è infatti approdato a conclusioni coincidenti con le risultanze degli accertamenti peritali eseguiti in sede penale: tanto nel ridetto dibattimento (perizia redatta dal collegio CP_9
); tanto nell'incidente probatorio che è stato disposto dal medesimo
[...]
Pag. 8 di 16 tribunale di Paola nel successivo procedimento avente ad oggetto incolpazioni di omicidio e lesioni personali di altri lavoratori del medesimo stabilimento industriale
(perizie ” e ). Persona_6 Persona_7
15. Egli è pervenuto, con analisi diffusa e approfondita anche in replica alle osservazioni critiche degli appellanti, ad escludere che la patologia tumorale contratta da loro dante causa e manifestatasi nel 2015, a distanza di oltre 15 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa, abbia origine professionale.
16. Ha constatato, in premessa, che dalla seconda metà dell'anno 1969 nell'opificio venne eleminata la compartimentazione degli spazi di lavoro e ciò rese comune a tutti i lavoratori l'esposizione al rischio ambientale derivante da eventuali agenti inquinanti. Ha poi convenuto con i periti dei giudici penali in merito all'impiego all'interno dell'opificio di prodotti contenenti elementi chimici cancerogeni (“cromo 6”, “dimetilbenzidina”, “tricloroetilene”) che hanno come
“organo bersaglio” i polmoni e la vescica. Ha tuttavia escluso, così come hanno fatto quegli stessi periti, che sia dimostrata la “presenza” delle medesime sostanze “in concentrazione tale da poter estrinsecare l'effetto” patologico e che sia quindi provata l'esposizione dei lavoratori al “rischio chimico/cancerogeno” denunciato dagli appellanti.
17. In particolare:
a) si è rifatto agli studi scientifici ed epidemiologici che riconoscono nel “fumo di sigaretta” il principale fattore di rischio per l'insorgenza del tumore polmonare e che individuano il lavoro nell'industria tessile come fattore di rischio di contrazione della medesima neoplasia solo in presenza di concentrazioni “particolarmente elevate” di cromo esavalente (“è un sale”) utilizzato nelle “operazioni di tintura”;
b) ha rimarcato, sulla base “della letteratura più accreditata (IARC)”, come le concentrazioni elevate che provocano “l'effetto cancerogeno sul polmone” si ritrovano “nell'industria per la cromatura dei metalli” e in quella per la “produzione di pigmenti al cromo e cromo galvanica”, quindi “in ambiti considerevolmente diversi dal settore tessile”, perché solo in quegli ambiti si realizzano le “elevate concentrazioni” del “metallo esavalente” che espongono chi li frequenta al rischio cancerogeno;
Pag. 9 di 16 c) ha specificato che proprio per questo, anche alla luce dei risultati sperimentali
“di laboratorio”, nella classificazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'industria tessile ricade negli ambiti nei quali “non vi è evidenza epidemiologica di effetto sulla specie umana”;
d) ha rilevato, alla stregua degli accertamenti peritali condotti in sede penale, che l'ipotesi della dispersione per via aerea del cromo esavalente, nello stabilimento dove ha lavorato il dante causa degli appellanti, è contraddetta dal suo mancato rinvenimento “sulle pareti interne dello stabilimento”: ciò a dimostrazione che l'aggiunta della soluzione acquosa per la tintura ai composti che lo contenevano in forma solida (di “cristalli”) era solita provocarne la riduzione a cromo trivalente,
“privo di proprietà cancerogene”;
e) ha aggiunto che la presenza nell'opificio del cromo esavalente in elevate concentrazioni è smentita anche dall'assenza di evidenze probatorie dell'eventuale ricorrere, tra i lavoratori, “di dermatite da contatto” che sarebbero state sintomatiche di “eczema da cromo esavalente”;
f) proprio in ragione della “incertezza sulla effettiva presenza di agenti inquinanti
… in concentrazioni tali da indurre” la neoplasia in parola, ha condiviso tanto la scelta dei periti designati in sede penale di “ricorrere a studi epidemiologici” condotti “sulla popolazione lavorativa della Marlane”, ponendo a confronto il numero dei “casi osservati” con il numero dei “casi attesi”, riferito al territorio regionale;
tanto la valutazione che gli “autorevoli epidemiologi” escussi nel dibattimento penale hanno espresso in merito all'assenza di eccessi statisticamente significativi, fornendo un dato di “assenza di associazione per il carcinoma polmonare” e così finendo per negare il riconoscimento dell'eziologia professionale della patologia di che trattasi;
g) ha desunto dalla documentazione esaminata che il dante causa degli appellanti
“era un ex fumatore” e soffriva di “patologie correlabili al tabagismo (BPCO, cardiopatia ischemica)”;
h) ha quindi concluso in favore di “un giudizio negativo sulla correlazione causale tra l'ipotizzata esposizione a Cromo 6 e il carcinoma polmonare manifestato da
e ha evidenziato come ad analoga conclusione siano pervenuti, Persona_1 nella disamina (anche) del suo caso, sia il collegio peritale – ”, Per_8 Per_9 designato dal giudice per le indagini preliminari di Paola in sede di incidente
Pag. 10 di 16 probatorio, sia il collegio peritale , a cui è stato affidato dalla Persona_7 medesima autorità giudiziaria l'esecuzione di un ulteriore approfondimento tecnico.
Entrambi i collegi hanno ritenuto che non sia possibile ricondurre, “con ragionevole certezza” o, almeno, “con elevata probabilità”, l'insorgenza del carcinoma polmonare del dante causa degli odierni appellanti all'esposizione a sostanze chimiche utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento industriale.
18. Le valutazioni dell'ausiliare trovano logica e congrua giustificazione nelle argomentazioni che ha esposto anche in replica alle critiche dell'appellante e che il
Collegio condivide rimarcando che:
a) mancano elementi che consentano di determinare se le sostanze aerodisperse dotate di potere cancerogeno fossero presenti nello stabilimento in concentrazioni idonee ad ingenerare patologie neoplastiche;
b) le utili indicazioni fornite dallo studio epidemiologico eseguito nell'ambito delle operazioni peritali disposte dal tribunale collegiale di Paola, allo scopo di verificare se si sia registrato tra i lavoratori dell'opificio un apprezzabile aumento di casi di neoplasie correlabili agli agenti cancerogeni impiegati nelle lavorazioni, non depongono a favore di eccessi statisticamente significativi e, come tali, rivelatori dell'origine professionale della neoplasia oggetto di indagine;
c) l'autonoma disamina dei dati disponibili, compiuta dall'ausiliare, offre, “in riferimento al tumore al polmone”, un dato “epidemiologicamente irrilevante” che conferma l'insussistenza di elementi probatori utili a dimostrare, nel caso specifico, la riconducibilità della malattia che ha causato la morte del lavoratore all'esposizione di agenti chimici in ambiente di lavoro;
d) l'unica pubblicazione scientifica valorizzata da una consulente di questa Corte per riconoscere l'eziologica lavorativa di un “tumore maligno del rene e degli organi urinari” contratto da altro lavoratore dello stesso opificio, che ha promosso autonomo giudizio nei soli confronti dell' , fornisce dati, relativi al “tumore del polmone”, CP_1 che, secondo gli stessi autori della pubblicazione, non offrono sostegno all'ipotesi di un'associazione causale con l'industria tessile;
e) le ulteriori osservazioni degli appellanti che su quell'unica pubblicazione riposano sono inconferenti perché relative, da un canto, a dati della “industria tessile dell'amianto” che nella specie non viene in rilievo, e, d'altro canto, alla correlazione
Pag. 11 di 16 tra il tumore al polmone e l'effetto delle “endotossine: sostanze tossiche contenute nelle pareti dei batteri” che non è pertinente al caso di specie;
f) l'addebito che gli appellanti muovono al consulente tecnico d'ufficio di non aver considerato, ai fini della corretta applicazione del criterio epidemiologico, dei
“casi di tumore del polmone” non presenti “nella coorte Marlane” fatta oggetto della relativa indagine statistica, non tiene conto della necessità, per un verso, di includere nella “coorte” solo casi individuati sulla base di omogenei percorsi di reclutamento e, per altro verso, della necessità di comparare il nuovo numero dei “casi osservati aggiuntivi” con il diverso numero dei casi “attesi” da inserire nel “database” statistico adoperato per individuare, su base annua, il termine di raffronto;
g) l'insufficienza del medesimo addebito, del resto, è resa evidente dalla circostanza, documentata dagli stessi periti del giudice penale, che già l'indagine epidemiologica annovera, tra i casi di lavoratori affetti da tumore al polmone, alcuni casi per i quali, invece, mancano informazioni concernenti la natura della patologia contratta e finanche un caso in cui l'unica patologia diagnosticata è, in realtà, la broncopolmonite;
h) l'autonoma e approfondita disamina, da parte dell'ausiliare, dei dati epidemiologici disponibili è resa evidente dall'apprezzamento (che ha espresso con il puntuale richiamo alla documentazione citata a pagina 57 del suo elaborato) della circostanza che uno dei casi di cui si denuncia il mancato inserimento nell'elenco dei lavoratori ammalati di tumore al polmone, a ben vedere vi è invece specificamente annoverato.
19. Alle condivisibili conclusioni dell'ausiliare fornisce riscontro anche la perizia tecnica che, nell'incidente probatorio disposto nelle more di questo processo d'appello dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola, ha condotto gli esperti ( e ) a concludere – sulla base della medesima Per_3 Tes_4 Per_4
“monumentale” documentazione esaminata dall'ausiliare del Collegio e redatta dai numerosi professionisti che si sono occupati del caso: “ingegneri, chimici, igienisti, epidemiologi, medici del lavoro, medici legali” – che non si può affermare “in termini di certezza o anche di elevata probabilità” l'origine professionale della neoplasia in parola, solo teoricamente correlabile (in termini di mera possibilità) con le sostanze chimiche utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento aziendale.
Pag. 12 di 16 20. In senso contrario non inducono le censure che gli appellanti hanno formulato nelle memorie autorizzate e che hanno ribadito con le note di trattazione scritta. Ciò in quanto esse constano:
1) dell'inconferente addebito al consulente di non aver considerato la “diffusione ubiquitaria di sostanze cancerogene in tutti i reparti dello stabilimento” e la
“condizione di assoluta esposizione” dei lavoratori di tutti i reparti. Laddove invece, come si è già detto, il consulente ha preso le mosse proprio dal convincimento che nel periodo in esame tutti gli operai sono stati esposti alle medesime sostanze proprio perché, dal 1969, hanno lavorato in un ambiente unico e non compartimentato;
2) dell'ingiusta accusa di aver ritenuto assente all'interno dello stabilimento il
“cromo VI”. Laddove invece il consulente ha dato per dimostrato l'impiego di quella sostanza, rilevando, con approfondita motivazione, che non sia però possibile affermarne la presenza in concentrazioni tali da integrare una “effettiva condizione di rischio”;
3) dell'infondato addebito di non aver esaminato tutti gli elaborati tecnici (anche di parte) acquisiti in sede penale e le allegazioni relative tanto alle carenti condizioni lavorative e di sicurezza, già formulate nell'atto di appello, tante alle emergenze epidemiologiche parimenti dedotte. Laddove invece il consulente ha motivato congruamente la condivisibile scelta di privilegiare, nell'indagine di questi aspetti, le risultanze e i dati confluiti in perizie d'ufficio i cui esiti sono stati vagliati e recepiti in provvedimenti giurisdizionali;
5) dell'insufficiente richiamo alla sentenza n. 536 del 26.5.2025 della seconda sezione civile di questa Corte che, pur rigettando la relativa domanda risarcitoria, ha affermato, sulla base della perizia espletata in sede dibattimentale dal tribunale penale di Paola, l'esistenza di un rapporto di causalità tra la “esposizione alle poveri di sostanze cancerogene in ambiente lavorativo” e i tumori “polmonari e … vescicali” contratti dai lavoratori occupati in quello stesso ambiente. Il richiamo si rivela insufficiente perché il passaggio argomentativo di quella sentenza (che si inserisce in un percorso motivazionale destinato comunque a sorreggere una statuizione di rigetto) attinge esclusivamente all'elaborato redatto dai periti, ma trascura i decisivi chiarimenti che, in merito all'elaborato stesso, essi resero quando furono escussi in dibattimento, nei termini che confluirono nella pronuncia assolutoria passata in
Pag. 13 di 16 giudicato. Di quei chiarimenti ha invece dato debito conto l'ausiliare del Collegio, il quale, provvedendo ad una autonoma rivalutazione dei dati epidemiologici raccolti e valutati dai periti del giudice penale, è pervenuto alle medesime conclusioni in merito all'insussistenza di dati statisticamente significativi di una maggiore incidenza delle neoplasie polmonari tra gli addetti dello stabilimento industriale;
6) del richiamo, parimenti insufficiente, alle relazioni preliminari dei consulenti
e , nominati da questa Corte in cause analoghe, i quali hanno Per_10 Per_11 espresso il convincimento che tutte le patologie contratte dai lavoratori dello stabilimento e sottoposte alla loro valutazione sono da riconoscersi di origine lavorativa. Anche questo richiamo si rivela insufficiente perché concerne esiti che, da un canto, non sono ancora definitivi in quanto non sono stati sottoposti al vaglio critico delle parti, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 195 c.p.c.; d'altro canto, trascurano del tutto l'indagine epidemiologica (e il relativo criterio1) che invece è stata posta a fondamento delle convincenti conclusioni del consulente designato da questo Collegio
e degli analoghi responsi dei periti interpellati dai giudici penali che hanno esaminato la vicenda2.
21. Anche al netto dei profili caratterizzati da inesattezza, non pertinenza e insufficienza, i rilievi mossi all'operato del consulente sono inidonei a dimostrarne la palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica e, rivelandosi perciò
Pag. 14 di 16 frutto di un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento valutativo seguito dal consulente medesimo, non si traducono in una efficace critica alle sue conclusioni che induca a disattenderle3.
22. Per le ragioni esposte, l'impugnata pronuncia di rigetto merita dunque conferma, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse, tra le quali rientra anche il motivo dell'impugnazione incidentale che la società ha Controparte_4 formulato condizionandone l'esame all'ipotesi (non realizzatasi) di riforma della sentenza appellata4.
23. Al rigetto dell'impugnazione consegue la regolamentazione delle spese in base alla soccombenza. Nella liquidazione si fa riferimento al valore indeterminabile della causa (applicando, in ragione della qualità delle parti, i compensi più bassi del relativo scaglione5), avuto riguardo agli immotivati importi che gli appellanti hanno rivendicato a titolo risarcitorio (€ 978.966 a titolo di danno biologico iure successionis ed € 300.000 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio), senza esplicitare in base a quali criteri li hanno quantificati, tanto da indurre a ritenere che quegli importi siano surrogabili con qualsiasi altro e abbiano, pertanto, un valore meramente indicativo e quasi simbolico proprio dell'indeterminatezza del valore dei danni di cui essi invocano il risarcimento.
Pag. 15 di 16 24. Anche nei confronti dell' le spese vengono regolate in base alla CP_1 soccombenza, poiché nei ricorsi introduttivi dei due gradi di giudizio non si rinviene la declaratoria di incapienza reddituale alla quale l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese per i non abbienti.
25. Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono le condizioni oggettive, e se ne dà atto, per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, , , con ricorso
[...] Parte_2 Parte_3 depositato il 18.5.2021 e sull'appello incidentale condizionato proposto da con memoria depositata l'8.2.2022, avverso la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 63/21, pubblicata in data 25.2.2021 così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2. Condanna gli appellanti a rifondere le spese del grado che, in favore di ciascuna parte appellata, liquida in € 3.000 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dagli appellanti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 16 di 16
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 3227/2011: “In tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità (nella specie, esposizione al fumo passivo) - posto che la prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità - il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la "noxa" professionale utilizzando, a tale scopo, anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi. In tal caso, il dato epidemiologico (che di per sé attiene ad una diversa finalità) può assumere un significato causale, tant'è che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice, nonostante la richiesta della difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, è denunciabile per cassazione”. 2 Cass. 9805/2025: “Il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia ad eziologia multifattoriale non può essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia medesima), dovendo trattarsi, peraltro, di una "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale”. 3 Cass. 34395/2023: “In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi”. 4 Cons. di Stato 2822/2021: “La reiezione dell'appello principale dà luogo al c.d. assorbimento logico necessario dell'appello incidentale condizionato”. 5 Vds. in mot. Cass. 29821/2019: “La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a euro 26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra euro 26.001,00 e euro 52.000,00. Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00”. Conf. Cass. 11887/2019, Cass.
10663/2022 e Cass. 968/2022.