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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10428/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10428/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALEKSANDROVA ANASTASIYA e dell'avv. PAJATTO GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ALEKSANDROVA ANASTASIYA e dell'avv. PAJATTO GIANLUCA
ATTORI
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
SORGATO DANIELA
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
In via preliminare: accogliere tutte le eccezioni sollevate in atti della causa RG 10428/21 riunita con la causa RG 3088/23, dichiarando la carenza di giurisdizione italiana in favore del Giudice del Tribunale di Mosca,
pagina 1 di 11 dichiarare la sentenza delibata contraria all'ordine pubblico, annullando gli interessi dovuti in quanto usurari;
In Via principale: dichiarare l'efficacia del fallimento straniero con susseguente interruzione/sospensione della procedura esecutiva immobiliare RE 330/21 riconfermando il decreto del 10.12.2021 per i motivi di cui in atti;
dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposto nonché la carenza di legittimazione passiva degli opponenti;
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni eventuale contraria istanza disattesa,
In via preliminare
1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto, in quanto infondata per i motivi esposti in atti;
2) dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di Euro 5.082,45 per i motivi esposti in atti;
3) rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sig. creditore CP_1 odierno opposto, e di legittimazione passiva dei sig.ri , attori opponenti, per i Pt_1 motivi esposti in atti;
4) dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. (n. R.G.
3088/2023) per i motivi esposti in atti.
Nel merito
5) rigettare entrambe le opposizioni proposte dal sig. e dalla SI.ra ai Pt_1 Parte_2 sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 619 c.p.c., in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le eccezioni di cui in atti;
6) rigettare la domanda di condanna al pagamento dell'importo di Euro 5.082,45, per intervenuta estinzione del credito, come esposto in atti.
7) Con vittoria di spese e competenze.
pagina 2 di 11 R A G I O N I D I F A T T O E D I R I T T O
D E L L A D E C I S I O N E
1. Con atto di citazione notificato in data 16.9.2021 Parte_3
e hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.
[...] Parte_2 avverso l'atto di precetto notificato in data 7.9.2021 da Controparte_2
con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €
[...]
1.738.547,92 in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Kuncevo del 13.9.2018 come in parte modificata dalla sentenza della Corte di Appello di Mosca del
12.2.2019 e della ordinanza n. 5/2020 del 7.1.2020 emessa dalla Corte di Appello di
Firenze di riconoscimento della sentenza straniera, titoli notificati contestualmente.
A fondamento dell'opposizione gli opponenti hanno dedotto:
- l'inammissibilità dell'azione esecutiva promossa dal creditore a seguito della sentenza di fallimento emessa nei confronti di Parte_3
dal Tribunale arbitrale di Mosca con conseguente operatività del
[...] divieto di azioni esecutive individuali (art. 51 L.F.); che l'art. 213.25 comma 5 della Legge Federale Fallimentare n. 127-FZ russa dispone che sia il curatore a esercitare tutti i diritti in relazione ai beni costituenti la massa fallimentare, anche se presenti all'estero;
- la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza azionata per essere stati applicati interessi usurari;
- il difetto di legittimazione di per essere le parti divorziate Parte_2 in regime di separazione dei beni come da convenzione matrimoniale del
13.12.2013 e quindi la stessa del tutto estranea alla vicenda;
- che è creditore della somma residua di € Parte_3
5.082,45, in forza di un provvedimento cautelare emesso all'esito del giudizio
RG 7537/2018 instaurato dinanzi all'intestato Tribunale, conclusosi con condanna al pagamento delle spese di lite (€ 19591,20 – 14.508,75 liquidate nella sentenza n. 33/2021 a favore di parte convenuta).
2. Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione rilevando:
pagina 3 di 11 - che la sentenza di fallimento russa non è stata riconosciuta in Italia non essendo stato avviato e completato il procedimento di exequatur; che il divieto di azioni esecutive individuali non opera per le sentenze straniere di fallimento;
che la sentenza, in ogni caso, non sarebbe riconoscibile perché emessa nei confronti di un soggetto che non riveste la qualifica di imprenditore commerciale;
- che non sussiste il difetto di legittimazione passiva di dal Parte_2 momento che il regime matrimoniale non è opponibile al creditore procedente in quanto con sentenza n. 33/2021 del 8.1.2021 il Tribunale di
Firenze ha accolto la domanda di revocatoria della menzionata convenzione matrimoniale nella parte in cui si disponeva la separazione dei beni nonché dell'atto di compravendita concluso nella medesima data (7.08.2018) a rogito del Notaio in Firenze (Rep. 46627, Racc. 118340, con il Persona_1 quale il sig. cedeva alla moglie la propria quota di proprietà (pari Pt_1 alla metà) dell'immobile di Via San Gallo, oggetto di pignoramento;
che la sentenza è passata in giudicato;
che anche il certificato di divorzio pronunciato in Russia non dispiega effetti in Italia in assenza del relativo riconoscimento e della trascrizione in Italia;
- che la richiesta di condanna al pagamento di € 5.082,45 è inammissibile trattandosi di una domanda riconvenzionale che non può essere proposta in sede di opposizione a precetto e comunque perché è già stata formulata in altro procedimento di opposizione n. 5429/2021 RG;
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
3. In corso di causa sono state rigettate le istanze di sospensione del precetto e del titolo esecutivo per mancanza di fumus boni iuris.
4. Avverso la medesima esecuzione n. R.G.E. 330/2021, gli attori hanno proposto anche opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c..
A fondamento dell'opposizione hanno ribadito le eccezioni già spiegate nel procedimento n. 10428/2021.
Inoltre, hanno eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano essendo la controversia pendente tra soggetti di nazionalità russa, residenti in [...].
Anche in questo caso, è stata rigettata l'istanza di sospensione.
Il procedimento n. 3088/2023 è stato poi riunito al n. 10428/2021.
pagina 4 di 11 5. La causa è stata istruita con produzioni documentali e trattenuta in decisione dal G.I. precedente assegnatario in data 17.11.2024.
Successivamente la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 17.11.2024 dopo la redazione delle comparse conclusionali.
A seguito della riassegnazione del procedimento in data 21.2.2025 è stata fissata nuova udienza (1.4.2025) per precisazione conclusioni e per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
6. L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.
Non assume rilievo il luogo di conclusione del contratto, la residenza o la nazionalità delle parti in quanto trattasi di un procedimento di natura esecutiva nel quale rilevano le regole di diritto internazionale privato concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e non quelle relative alla pretesa sostanziale che è stata già accertata all'estero all'esito di un giudizio di cognizione.
Nel caso di specie, la sentenza azionata costituisce un titolo esecutivo in quanto
è stata riconosciuta con ordinanza n. 5/2020 dalla Corte d'Appello di Firenze, divenuta anch'essa definitiva, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa sulla assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979.
7. Le questioni di merito concernenti il credito azionato non possono parimenti essere esaminate in questa sede in quanto dovevano essere fatte valere nell'ambito del giudizio di merito instaurato in Russia.
Neppure può essere fatto valere nel presente procedimento il limite dell'ordine pubblico, in quanto la questione è coperta da giudicato trattandosi di un profilo che doveva eventualmente essere fatto valere dinanzi alla Corte di Appello nell'ambito del procedimento di riconoscimento finalizzato proprio a valutare se una sentenza straniera soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge italiana e se può essere riconosciuta nell'ordinamento interno.
8. Al fine di esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'azione esecutiva per la pendenza della procedura concorsuale in Russia occorre valutare il riconoscimento della sentenza di fallimento straniera in Italia e gli effetti che la stessa comporta, con particolare riferimento all'operatività o meno del divieto di azioni esecutive individuali (art. 51 L.F, art. 150 CCII).
pagina 5 di 11 Il problema si pone quando, come nel caso di specie, in caso di apertura di una procedura concorsuale in un determinato Stato, soltanto una parte dei beni del debitore viene incluso nella massa fallimentare, mentre il restante patrimonio, localizzato nel territorio degli altri Paesi, viene sottoposto ad una procedura parallela o comunque sottratto a qualunque procedura concorsuale.
In proposito, va premesso che in relazione alla materia fallimentare non sussistono disposizioni specifiche né nella L. 218/1995, né nella normativa di origine pattizia.
Occorre quindi fare riferimento alle norme di diritto internazionale privato previste per la materia civile, ritenendo la stesse, in linea generale, applicabili anche alla materia in oggetto, rimanendo tuttavia da verificare l'esatta portata degli effetti del riconoscimento dei provvedimenti di apertura di procedure di insolvenza.
L'art. 19 della Convenzione Italia – Federazione Russa ratificata dall'Italia con L.
11 dicembre 1985 n. 766 prevede che “ciascuna parte contraente riconosce le decisioni giudiziarie definitive in materia civile” e l'art. 28 dispone che le parti contraenti “nei casi previsti dalla loro legislazione” possono “riconoscere senza ulteriori procedimenti le decisione dell'altra parte contraente indicate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 19…”.
L'art. 64 della L. 218/1995 stabilisce il principio del riconoscimento automatico delle decisioni straniere alle condizioni elencate mentre l'art. 67 chiarisce che il procedimento di riconoscimento è necessario nell'ipotesi di contestazione, di mancata ottemperanza o quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata.
Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza di fallimento viene invocata al fine di paralizzare un'azione esecutiva individuale ma non se ne invoca l'esecuzione, non essendo peraltro il debitore neppure legittimato in tal senso.
Appare quindi applicabile il comma 3 dell'art. 64 il quale prevede che “se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio” ammettendo così un sindacato incidentale.
Appurato che non esistono pregiudiziali limitazioni alla ricezione in Italia di sentenze che dichiarino procedure di insolvenza aperte all'estero, in disparte la questione dell'effettiva riconoscibilità della sentenza in esame, occorre però verificare la portata degli effetti discendenti dal riconoscimento.
pagina 6 di 11 L'ordinamento russo, al pari d quello italiano, riconosce che la decisione di apertura del fallimento sia potenzialmente idonea a spiegare la propria efficacia anche extra moenia, non essendo infatti previste limitazioni specifiche.
Il divieto di azioni esecutive individuali appare però strettamente correlato allo svolgersi della procedura concorsuale nel paese dove sono localizzati i beni ed al fatto che nell'ambito di questa sia assicurata ai creditori la possibilità di far valere le proprie ragioni e di ottenere, nei limiti di capienza del patrimonio del debitore, il soddisfacimento dei propri diritti.
Occorre infatti distinguere tra gli effetti collegabili alla sentenza straniera da riconoscere e gli effetti riservati alle sole decisioni fallimentari pronunciate in Italia.
Il fatto che in conseguenza dell'apertura della procedura di insolvenza il curatore straniero sia legittimato ad esercitare in Italia, previo riconoscimento della sentenza, le azioni collegate alla procedura di insolvenza non comporta necessariamente l'operatività del divieto di azioni individuali.
E' opinione diffusa in dottrina che allo stato attuale solo un sistema avanzato di convenzioni bilaterali e di cooperazione internazionale sia in grado di garantire in maniera effettiva ed efficiente, il rispetto dei requisiti della unità e della universalità nello svolgimento di una procedura concorsuale, dunque l'effettiva realizzazione della par condicio omnium creditorum, principio che non può pertanto essere assolutizzato in presenza di beni presenti in Stati diversi.
Del resto, che il principio della unitarietà dell'insolvenza e della sua universalità sia solo tendenziale si evince dal fatto che l'art. 26 CCII consente l'ammissione ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza all'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia,
Per valutare la portata della estensione in Italia degli effetti attribuiti alla dichiarazione di insolvenza emessa da un AG straniera può richiamarsi la sentenza delle Sezioni Unite n. 12031 del 19 dicembre 1990 (in Giur. it., 1991, I, 909) la quale ha affrontato la tematica dall'angolo di visuale della procedura fallimentare italiana che rivendicava il divieto di azioni esecutive nell'ordinamento svizzero, affermando tuttavia alcuni principi generali che risultano rilevanti anche nel caso di specie.
pagina 7 di 11 La Suprema Corte ha precisato che il fatto che la procedura esecutiva concorsuale possa svolgersi esclusivamente sui beni che l'impresa fallita possiede nello Stato del foro fallimentare non esclude che essa risulti privata anche della disponibilità di beni posseduti all'estero. Rispetto a tali beni i poteri del curatore vanno esercitati nei limiti del rispetto dei principi generali, primo fra tutti quello della territorialità della procedura esecutiva.
Il curatore pertanto dovrà, ottenuto il riconoscimento della sentenza, riuscire a trasferire tali beni o il ricavato della loro esecuzione nel paese dove è aperta la procedura concorsuale, avvalendosi delle azioni previste dall'ordinamento straniero.
In particolare, “la procedura esecutiva concorsuale che segue alla dichiarazione di fallimento può svolgersi esclusivamente sui beni del fallito che si trovano nell'ambito del territorio soggetto alla sovranità del nostro Stato, il che non impedisce che il debitore dichiarato fallito resti privato dell'amministrazione e della disponibilità anche di quei beni che egli possieda all'estero e che il curatore correlativamente disponga dei poteri processuali al riguardo, esercitabili peraltro nei limiti del rispetto dei principi generali, fra cui rileva quello della territorialità della procedura esecutiva comportante che la destinazione del ricavato di quei beni alla soddisfazione concorsuale dei debitori ammessi al passivo, siano essi cittadini italiani o stranieri, in tanto è ammissibile in quanto il curatore riesca a trasferirli in Italia od a trasferire il ricavo della loro realizzazione nell'ambito spaziale delio
Stato italiano, non essendo dubbio che l'esecuzione Îorzata, sia essa singolare o concorsuale, può essere svolta solo se i beni staggiti siano collocati nell'ambito spaziale della sovranità dello Stato italiano, nel quale si esercita la potestà giurisdizionale dei giudici del nostro paese”.
Osserva la Corte che la procedura esecutiva concorsuale non può che avere per oggetto i beni del fallito che si trovano nell'ambito del territorio dello Stato, attesa la essenziale ed imprescindibile correlazione tra i beni che si pretende di acquisire alla massa attiva fallimentare e la possibilità di esercitare rispetto ad essi l'azione esecutiva, la quale incontra il limite territoriale delta sovranità dello Stato, che segna a sua volta l'ambito di competenza giurisdizionale del giudice italiano.
pagina 8 di 11 La territorialità della procedura esecutiva concorsuale - la quale pur non esaurendo il complesso fenomeno del processo fallimentare ne rappresenta tuttavia un aspetto essenziale ed imprescindibile - esclude quindi che rispetto a beni del fallito situati all'estero possa trovare applicazione il divieto di azioni esecutive individuali di cui all'art. 51 della legge fallimentare, essendo tale regola insuscettibile di applicazione extra territoriale.
Anche la giurisprudenza di merito appare in linea con tale impostazione (Trib.
Napoli 10 gennaio 2008, in Il Fallimento, 2008, 571; Trib. Milano 30 ottobre 2014, in
Il Fallimento, 2015, 693).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, risulta quindi legittima la scelta del creditore, munito di titolo esecutivo, di avviare un'azione esecutiva in Italia tanto più che lo stesso curatore fallimentare, informato, è rimasto inerte ritenendo legittima l'azione individuale intrapresa (doc. 30 convenuto), sussistendo peraltro nell'ordinamento di origine un meccanismo compensativo tra quanto ricavato in sede esecutiva all'estero e la ripartizione concorsuale.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo.
I beni che il creditore ha aggredito risultano di proprietà di a Parte_2 cui l'atto di precetto è stato notificato, essendo stata avviata una procedura espropriativa contro il terzo proprietario in virtù della sentenza revocatoria
(Tribunale di Firenze, n. 33/2021, passata in giudicato) sull'atto di alienazione del debitore in favore della moglie ottenuta dal creditore procedente.
L'azione revocatoria mira unicamente a tutelare l'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, senza tuttavia produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del medesimo, di modo che il solo effetto dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. non è la invalidità dell'atto oggetto della domanda bensì l'inefficacia dell'atto revocato, e dunque l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata su di esso.
Il creditore quindi ha la possibilità di agire come se il bene, che resta di titolarità dell'acquirente, nel caso di specie in capo a sia ancora nella Parte_2 disponibilità del proprio debitore e, conseguentemente, egli, per soddisfare la propria pretesa creditoria, può agire esecutivamente nei confronti del terzo acquirente rispettando le formalità previste dagli art. 602-604 c.p.c..
pagina 9 di 11 Questo effetto, tuttavia, si verifica solo a favore del creditore che ha agito vittoriosamente in revocatoria, in quanto, non essendo il curatore del fallimento subentrato nell'azione, la decisione sulla revocatoria, divenuta definitiva, non può essere utilizzata per far rientrare nella massa il bene oggetto della compravendita, già uscito dal patrimonio del fallito.
“D'altro canto, neppure i principi che regolano il concorso dei creditori in presenza del fallimento del comune debitore, enunciati dal successivo art. 52, sono logicamente incompatibili con la prosecuzione dell'azione revocatoria da parte del singolo creditore, una volta che tale azione non entri in concorrenza con un'analoga iniziativa del curatore. La circostanza che quest'ultimo, almeno per il momento, non abbia inteso impugnare nell'interesse della massa l'atto di disposizione compiuto dal debitore sul proprio patrimonio, con la conseguenza che il bene oggetto di quell'atto non appare destinato ad essere acquisito al fallimento, nè perciò è prevedibile che sia assoggettato ad alcuna attività esecutiva nell'ambito della procedura concorsuale, fa sì che l'iniziativa del singolo creditore non interferisca in alcun modo con lo svolgimento della procedura concorsuale stessa.
Lungi dal pregiudicare gli interessi della massa degli altri creditori, anzi, essa potrebbe loro indirettamente giovare, nella misura in cui, consentendo in tutto o in parte il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attore in revocatoria, ne escludesse o ne riducesse la partecipazione al concorso sui beni acquisiti all'attivo del fallimento”. (Cass. civile sez. un., n.29421/2008).
L'eccezione sollevato va quindi per tali motivi rigettata.
9. Quanto all'asserito difetto di legittimazione passiva di Parte_2
l'eccezione è infondata atteso che alla stessa l'atto di precetto è stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 603 c.p.c., preannunciando l'espropriazione sul bene immobile oggetto di revocatoria.
10. La domanda di condanna al pagamento della somma di € 5.082,45 formulata dall'opponente è inammissibile in quanto è già stata formulata nei confronti dell'opposto nella causa precedentemente incardinata dinanzi a questo Tribunale al n. 5429/2021 R.G. (doc. 5 opponente). Ne discende che la sua riproposizione nel presente giudizio integra ipotesi di litispendenza parziale.
11. Alla stregua delle considerazioni che procedono, le domande formulate dagli attori vanno integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate con applicazione dei valori prossimi ai medi di cui al DM 147/2022.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta integralmente le opposizioni proposte da e Parte_1
; Parte_2
2) condanna e , in solido, a Parte_1 Parte_2 rifondere in favore di le spese di lite che liquida in € CP_1
35.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 3 aprile 2024
Sentenza resa ex art. 281-sexies
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10428/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALEKSANDROVA ANASTASIYA e dell'avv. PAJATTO GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ALEKSANDROVA ANASTASIYA e dell'avv. PAJATTO GIANLUCA
ATTORI
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
SORGATO DANIELA
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
In via preliminare: accogliere tutte le eccezioni sollevate in atti della causa RG 10428/21 riunita con la causa RG 3088/23, dichiarando la carenza di giurisdizione italiana in favore del Giudice del Tribunale di Mosca,
pagina 1 di 11 dichiarare la sentenza delibata contraria all'ordine pubblico, annullando gli interessi dovuti in quanto usurari;
In Via principale: dichiarare l'efficacia del fallimento straniero con susseguente interruzione/sospensione della procedura esecutiva immobiliare RE 330/21 riconfermando il decreto del 10.12.2021 per i motivi di cui in atti;
dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposto nonché la carenza di legittimazione passiva degli opponenti;
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni eventuale contraria istanza disattesa,
In via preliminare
1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto, in quanto infondata per i motivi esposti in atti;
2) dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di Euro 5.082,45 per i motivi esposti in atti;
3) rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sig. creditore CP_1 odierno opposto, e di legittimazione passiva dei sig.ri , attori opponenti, per i Pt_1 motivi esposti in atti;
4) dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. (n. R.G.
3088/2023) per i motivi esposti in atti.
Nel merito
5) rigettare entrambe le opposizioni proposte dal sig. e dalla SI.ra ai Pt_1 Parte_2 sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 619 c.p.c., in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le eccezioni di cui in atti;
6) rigettare la domanda di condanna al pagamento dell'importo di Euro 5.082,45, per intervenuta estinzione del credito, come esposto in atti.
7) Con vittoria di spese e competenze.
pagina 2 di 11 R A G I O N I D I F A T T O E D I R I T T O
D E L L A D E C I S I O N E
1. Con atto di citazione notificato in data 16.9.2021 Parte_3
e hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.
[...] Parte_2 avverso l'atto di precetto notificato in data 7.9.2021 da Controparte_2
con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €
[...]
1.738.547,92 in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Kuncevo del 13.9.2018 come in parte modificata dalla sentenza della Corte di Appello di Mosca del
12.2.2019 e della ordinanza n. 5/2020 del 7.1.2020 emessa dalla Corte di Appello di
Firenze di riconoscimento della sentenza straniera, titoli notificati contestualmente.
A fondamento dell'opposizione gli opponenti hanno dedotto:
- l'inammissibilità dell'azione esecutiva promossa dal creditore a seguito della sentenza di fallimento emessa nei confronti di Parte_3
dal Tribunale arbitrale di Mosca con conseguente operatività del
[...] divieto di azioni esecutive individuali (art. 51 L.F.); che l'art. 213.25 comma 5 della Legge Federale Fallimentare n. 127-FZ russa dispone che sia il curatore a esercitare tutti i diritti in relazione ai beni costituenti la massa fallimentare, anche se presenti all'estero;
- la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza azionata per essere stati applicati interessi usurari;
- il difetto di legittimazione di per essere le parti divorziate Parte_2 in regime di separazione dei beni come da convenzione matrimoniale del
13.12.2013 e quindi la stessa del tutto estranea alla vicenda;
- che è creditore della somma residua di € Parte_3
5.082,45, in forza di un provvedimento cautelare emesso all'esito del giudizio
RG 7537/2018 instaurato dinanzi all'intestato Tribunale, conclusosi con condanna al pagamento delle spese di lite (€ 19591,20 – 14.508,75 liquidate nella sentenza n. 33/2021 a favore di parte convenuta).
2. Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione rilevando:
pagina 3 di 11 - che la sentenza di fallimento russa non è stata riconosciuta in Italia non essendo stato avviato e completato il procedimento di exequatur; che il divieto di azioni esecutive individuali non opera per le sentenze straniere di fallimento;
che la sentenza, in ogni caso, non sarebbe riconoscibile perché emessa nei confronti di un soggetto che non riveste la qualifica di imprenditore commerciale;
- che non sussiste il difetto di legittimazione passiva di dal Parte_2 momento che il regime matrimoniale non è opponibile al creditore procedente in quanto con sentenza n. 33/2021 del 8.1.2021 il Tribunale di
Firenze ha accolto la domanda di revocatoria della menzionata convenzione matrimoniale nella parte in cui si disponeva la separazione dei beni nonché dell'atto di compravendita concluso nella medesima data (7.08.2018) a rogito del Notaio in Firenze (Rep. 46627, Racc. 118340, con il Persona_1 quale il sig. cedeva alla moglie la propria quota di proprietà (pari Pt_1 alla metà) dell'immobile di Via San Gallo, oggetto di pignoramento;
che la sentenza è passata in giudicato;
che anche il certificato di divorzio pronunciato in Russia non dispiega effetti in Italia in assenza del relativo riconoscimento e della trascrizione in Italia;
- che la richiesta di condanna al pagamento di € 5.082,45 è inammissibile trattandosi di una domanda riconvenzionale che non può essere proposta in sede di opposizione a precetto e comunque perché è già stata formulata in altro procedimento di opposizione n. 5429/2021 RG;
Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
3. In corso di causa sono state rigettate le istanze di sospensione del precetto e del titolo esecutivo per mancanza di fumus boni iuris.
4. Avverso la medesima esecuzione n. R.G.E. 330/2021, gli attori hanno proposto anche opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c..
A fondamento dell'opposizione hanno ribadito le eccezioni già spiegate nel procedimento n. 10428/2021.
Inoltre, hanno eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano essendo la controversia pendente tra soggetti di nazionalità russa, residenti in [...].
Anche in questo caso, è stata rigettata l'istanza di sospensione.
Il procedimento n. 3088/2023 è stato poi riunito al n. 10428/2021.
pagina 4 di 11 5. La causa è stata istruita con produzioni documentali e trattenuta in decisione dal G.I. precedente assegnatario in data 17.11.2024.
Successivamente la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 17.11.2024 dopo la redazione delle comparse conclusionali.
A seguito della riassegnazione del procedimento in data 21.2.2025 è stata fissata nuova udienza (1.4.2025) per precisazione conclusioni e per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
6. L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.
Non assume rilievo il luogo di conclusione del contratto, la residenza o la nazionalità delle parti in quanto trattasi di un procedimento di natura esecutiva nel quale rilevano le regole di diritto internazionale privato concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e non quelle relative alla pretesa sostanziale che è stata già accertata all'estero all'esito di un giudizio di cognizione.
Nel caso di specie, la sentenza azionata costituisce un titolo esecutivo in quanto
è stata riconosciuta con ordinanza n. 5/2020 dalla Corte d'Appello di Firenze, divenuta anch'essa definitiva, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa sulla assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979.
7. Le questioni di merito concernenti il credito azionato non possono parimenti essere esaminate in questa sede in quanto dovevano essere fatte valere nell'ambito del giudizio di merito instaurato in Russia.
Neppure può essere fatto valere nel presente procedimento il limite dell'ordine pubblico, in quanto la questione è coperta da giudicato trattandosi di un profilo che doveva eventualmente essere fatto valere dinanzi alla Corte di Appello nell'ambito del procedimento di riconoscimento finalizzato proprio a valutare se una sentenza straniera soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge italiana e se può essere riconosciuta nell'ordinamento interno.
8. Al fine di esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'azione esecutiva per la pendenza della procedura concorsuale in Russia occorre valutare il riconoscimento della sentenza di fallimento straniera in Italia e gli effetti che la stessa comporta, con particolare riferimento all'operatività o meno del divieto di azioni esecutive individuali (art. 51 L.F, art. 150 CCII).
pagina 5 di 11 Il problema si pone quando, come nel caso di specie, in caso di apertura di una procedura concorsuale in un determinato Stato, soltanto una parte dei beni del debitore viene incluso nella massa fallimentare, mentre il restante patrimonio, localizzato nel territorio degli altri Paesi, viene sottoposto ad una procedura parallela o comunque sottratto a qualunque procedura concorsuale.
In proposito, va premesso che in relazione alla materia fallimentare non sussistono disposizioni specifiche né nella L. 218/1995, né nella normativa di origine pattizia.
Occorre quindi fare riferimento alle norme di diritto internazionale privato previste per la materia civile, ritenendo la stesse, in linea generale, applicabili anche alla materia in oggetto, rimanendo tuttavia da verificare l'esatta portata degli effetti del riconoscimento dei provvedimenti di apertura di procedure di insolvenza.
L'art. 19 della Convenzione Italia – Federazione Russa ratificata dall'Italia con L.
11 dicembre 1985 n. 766 prevede che “ciascuna parte contraente riconosce le decisioni giudiziarie definitive in materia civile” e l'art. 28 dispone che le parti contraenti “nei casi previsti dalla loro legislazione” possono “riconoscere senza ulteriori procedimenti le decisione dell'altra parte contraente indicate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 19…”.
L'art. 64 della L. 218/1995 stabilisce il principio del riconoscimento automatico delle decisioni straniere alle condizioni elencate mentre l'art. 67 chiarisce che il procedimento di riconoscimento è necessario nell'ipotesi di contestazione, di mancata ottemperanza o quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata.
Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza di fallimento viene invocata al fine di paralizzare un'azione esecutiva individuale ma non se ne invoca l'esecuzione, non essendo peraltro il debitore neppure legittimato in tal senso.
Appare quindi applicabile il comma 3 dell'art. 64 il quale prevede che “se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio” ammettendo così un sindacato incidentale.
Appurato che non esistono pregiudiziali limitazioni alla ricezione in Italia di sentenze che dichiarino procedure di insolvenza aperte all'estero, in disparte la questione dell'effettiva riconoscibilità della sentenza in esame, occorre però verificare la portata degli effetti discendenti dal riconoscimento.
pagina 6 di 11 L'ordinamento russo, al pari d quello italiano, riconosce che la decisione di apertura del fallimento sia potenzialmente idonea a spiegare la propria efficacia anche extra moenia, non essendo infatti previste limitazioni specifiche.
Il divieto di azioni esecutive individuali appare però strettamente correlato allo svolgersi della procedura concorsuale nel paese dove sono localizzati i beni ed al fatto che nell'ambito di questa sia assicurata ai creditori la possibilità di far valere le proprie ragioni e di ottenere, nei limiti di capienza del patrimonio del debitore, il soddisfacimento dei propri diritti.
Occorre infatti distinguere tra gli effetti collegabili alla sentenza straniera da riconoscere e gli effetti riservati alle sole decisioni fallimentari pronunciate in Italia.
Il fatto che in conseguenza dell'apertura della procedura di insolvenza il curatore straniero sia legittimato ad esercitare in Italia, previo riconoscimento della sentenza, le azioni collegate alla procedura di insolvenza non comporta necessariamente l'operatività del divieto di azioni individuali.
E' opinione diffusa in dottrina che allo stato attuale solo un sistema avanzato di convenzioni bilaterali e di cooperazione internazionale sia in grado di garantire in maniera effettiva ed efficiente, il rispetto dei requisiti della unità e della universalità nello svolgimento di una procedura concorsuale, dunque l'effettiva realizzazione della par condicio omnium creditorum, principio che non può pertanto essere assolutizzato in presenza di beni presenti in Stati diversi.
Del resto, che il principio della unitarietà dell'insolvenza e della sua universalità sia solo tendenziale si evince dal fatto che l'art. 26 CCII consente l'ammissione ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza all'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia,
Per valutare la portata della estensione in Italia degli effetti attribuiti alla dichiarazione di insolvenza emessa da un AG straniera può richiamarsi la sentenza delle Sezioni Unite n. 12031 del 19 dicembre 1990 (in Giur. it., 1991, I, 909) la quale ha affrontato la tematica dall'angolo di visuale della procedura fallimentare italiana che rivendicava il divieto di azioni esecutive nell'ordinamento svizzero, affermando tuttavia alcuni principi generali che risultano rilevanti anche nel caso di specie.
pagina 7 di 11 La Suprema Corte ha precisato che il fatto che la procedura esecutiva concorsuale possa svolgersi esclusivamente sui beni che l'impresa fallita possiede nello Stato del foro fallimentare non esclude che essa risulti privata anche della disponibilità di beni posseduti all'estero. Rispetto a tali beni i poteri del curatore vanno esercitati nei limiti del rispetto dei principi generali, primo fra tutti quello della territorialità della procedura esecutiva.
Il curatore pertanto dovrà, ottenuto il riconoscimento della sentenza, riuscire a trasferire tali beni o il ricavato della loro esecuzione nel paese dove è aperta la procedura concorsuale, avvalendosi delle azioni previste dall'ordinamento straniero.
In particolare, “la procedura esecutiva concorsuale che segue alla dichiarazione di fallimento può svolgersi esclusivamente sui beni del fallito che si trovano nell'ambito del territorio soggetto alla sovranità del nostro Stato, il che non impedisce che il debitore dichiarato fallito resti privato dell'amministrazione e della disponibilità anche di quei beni che egli possieda all'estero e che il curatore correlativamente disponga dei poteri processuali al riguardo, esercitabili peraltro nei limiti del rispetto dei principi generali, fra cui rileva quello della territorialità della procedura esecutiva comportante che la destinazione del ricavato di quei beni alla soddisfazione concorsuale dei debitori ammessi al passivo, siano essi cittadini italiani o stranieri, in tanto è ammissibile in quanto il curatore riesca a trasferirli in Italia od a trasferire il ricavo della loro realizzazione nell'ambito spaziale delio
Stato italiano, non essendo dubbio che l'esecuzione Îorzata, sia essa singolare o concorsuale, può essere svolta solo se i beni staggiti siano collocati nell'ambito spaziale della sovranità dello Stato italiano, nel quale si esercita la potestà giurisdizionale dei giudici del nostro paese”.
Osserva la Corte che la procedura esecutiva concorsuale non può che avere per oggetto i beni del fallito che si trovano nell'ambito del territorio dello Stato, attesa la essenziale ed imprescindibile correlazione tra i beni che si pretende di acquisire alla massa attiva fallimentare e la possibilità di esercitare rispetto ad essi l'azione esecutiva, la quale incontra il limite territoriale delta sovranità dello Stato, che segna a sua volta l'ambito di competenza giurisdizionale del giudice italiano.
pagina 8 di 11 La territorialità della procedura esecutiva concorsuale - la quale pur non esaurendo il complesso fenomeno del processo fallimentare ne rappresenta tuttavia un aspetto essenziale ed imprescindibile - esclude quindi che rispetto a beni del fallito situati all'estero possa trovare applicazione il divieto di azioni esecutive individuali di cui all'art. 51 della legge fallimentare, essendo tale regola insuscettibile di applicazione extra territoriale.
Anche la giurisprudenza di merito appare in linea con tale impostazione (Trib.
Napoli 10 gennaio 2008, in Il Fallimento, 2008, 571; Trib. Milano 30 ottobre 2014, in
Il Fallimento, 2015, 693).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, risulta quindi legittima la scelta del creditore, munito di titolo esecutivo, di avviare un'azione esecutiva in Italia tanto più che lo stesso curatore fallimentare, informato, è rimasto inerte ritenendo legittima l'azione individuale intrapresa (doc. 30 convenuto), sussistendo peraltro nell'ordinamento di origine un meccanismo compensativo tra quanto ricavato in sede esecutiva all'estero e la ripartizione concorsuale.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo.
I beni che il creditore ha aggredito risultano di proprietà di a Parte_2 cui l'atto di precetto è stato notificato, essendo stata avviata una procedura espropriativa contro il terzo proprietario in virtù della sentenza revocatoria
(Tribunale di Firenze, n. 33/2021, passata in giudicato) sull'atto di alienazione del debitore in favore della moglie ottenuta dal creditore procedente.
L'azione revocatoria mira unicamente a tutelare l'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, senza tuttavia produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del medesimo, di modo che il solo effetto dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. non è la invalidità dell'atto oggetto della domanda bensì l'inefficacia dell'atto revocato, e dunque l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata su di esso.
Il creditore quindi ha la possibilità di agire come se il bene, che resta di titolarità dell'acquirente, nel caso di specie in capo a sia ancora nella Parte_2 disponibilità del proprio debitore e, conseguentemente, egli, per soddisfare la propria pretesa creditoria, può agire esecutivamente nei confronti del terzo acquirente rispettando le formalità previste dagli art. 602-604 c.p.c..
pagina 9 di 11 Questo effetto, tuttavia, si verifica solo a favore del creditore che ha agito vittoriosamente in revocatoria, in quanto, non essendo il curatore del fallimento subentrato nell'azione, la decisione sulla revocatoria, divenuta definitiva, non può essere utilizzata per far rientrare nella massa il bene oggetto della compravendita, già uscito dal patrimonio del fallito.
“D'altro canto, neppure i principi che regolano il concorso dei creditori in presenza del fallimento del comune debitore, enunciati dal successivo art. 52, sono logicamente incompatibili con la prosecuzione dell'azione revocatoria da parte del singolo creditore, una volta che tale azione non entri in concorrenza con un'analoga iniziativa del curatore. La circostanza che quest'ultimo, almeno per il momento, non abbia inteso impugnare nell'interesse della massa l'atto di disposizione compiuto dal debitore sul proprio patrimonio, con la conseguenza che il bene oggetto di quell'atto non appare destinato ad essere acquisito al fallimento, nè perciò è prevedibile che sia assoggettato ad alcuna attività esecutiva nell'ambito della procedura concorsuale, fa sì che l'iniziativa del singolo creditore non interferisca in alcun modo con lo svolgimento della procedura concorsuale stessa.
Lungi dal pregiudicare gli interessi della massa degli altri creditori, anzi, essa potrebbe loro indirettamente giovare, nella misura in cui, consentendo in tutto o in parte il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attore in revocatoria, ne escludesse o ne riducesse la partecipazione al concorso sui beni acquisiti all'attivo del fallimento”. (Cass. civile sez. un., n.29421/2008).
L'eccezione sollevato va quindi per tali motivi rigettata.
9. Quanto all'asserito difetto di legittimazione passiva di Parte_2
l'eccezione è infondata atteso che alla stessa l'atto di precetto è stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 603 c.p.c., preannunciando l'espropriazione sul bene immobile oggetto di revocatoria.
10. La domanda di condanna al pagamento della somma di € 5.082,45 formulata dall'opponente è inammissibile in quanto è già stata formulata nei confronti dell'opposto nella causa precedentemente incardinata dinanzi a questo Tribunale al n. 5429/2021 R.G. (doc. 5 opponente). Ne discende che la sua riproposizione nel presente giudizio integra ipotesi di litispendenza parziale.
11. Alla stregua delle considerazioni che procedono, le domande formulate dagli attori vanno integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate con applicazione dei valori prossimi ai medi di cui al DM 147/2022.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta integralmente le opposizioni proposte da e Parte_1
; Parte_2
2) condanna e , in solido, a Parte_1 Parte_2 rifondere in favore di le spese di lite che liquida in € CP_1
35.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 3 aprile 2024
Sentenza resa ex art. 281-sexies
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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