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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/11/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2728/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2728 del R.G.A.C. 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(AV) il 16.11.1961 ed ivi residente, alla via Contrada Serre n. 5;
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
l'11/08/1961 ed ivi residente, alla via Parco Sereno n. 6; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Debora Zona (C.F. CodiceFiscale_3
D), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Caserta, alla via G. Chierici
[...]
n. 8;
OPPONENTI
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), alla via Curtatone n.3
e, per essa, quale mandataria, – già Controparte_3 CP_4
- (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla via dell'Unione Europea n.6/A-
6/B, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Lucio Granata (C.F. ), CodiceFiscale_4 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Tagliamento n. R.G. n. 2728/2022
43;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 546/2022 CP_1 con cui il Tribunale di Avellino, in data 23.05.2022, ha ingiunto loro il pagamento, in solido ed in favore di della somma di € 905.722,91, oltre Controparte_2 interessi come richiesti e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 37402,20, acceso dalla debitrice principale
[...] presso la , filiale di Perugia nonchè a titolo di saldo Controparte_5 CP_6 del conto corrente anticipi n. 68055912,33, acceso presso la medesima filiale e chiuso in data 27.02.2015 ed in forza delle fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti in data 27 luglio 2009 sino a concorrenza dell'importo di € 2.160.000,00.
2. Gli opponenti e hanno eccepito: Parte_1 Controparte_1
a) l'assenza di prova circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria
[...]
non avendo quest'ultima fornito la prova della cessione in blocco dei CP_2 crediti;
b) l'inidoneità della documentazione prodotta a fornire l'esatta ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, atteso che la certificazione ex art. 50 TUB non indica le generalità e la qualifica di chi l'ha sottoscritta ed è priva di una firma leggibile;
c) l'inesigibilità del credito derivante dall'anticipo su fatture con cessione del credito, atteso che, in forza di tale contratto, la banca anticipa la somma all'impresa
[...]
e comunica al debitore, la soc. coop. “Colli in Chianti, Controparte_5
l'avvenuta cessione con notifica spedita a mezzo raccomandata, contenente l'indicazione delle modalità con cui il debitore ceduto deve versare l'importo della fattura, con accettazione di tale comunicazione da parte del debitore ceduto, ragion R.G. n. 2728/2022
per cui, trattandosi di cessio pro solvendo, la banca deve fornire la prova di aver previamente ed infruttuosamente escusso il debitore ceduto e solo ove questi risulti insolvente può rivolgersi al debitore originario;
mentre, nel caso di specie, Banca
MPS S.p.A. non ha agito né nei confronti del debitore ceduto la Soc. Coop. Edilizia
“Colli in Chianti” e neppure nei confronti della cedente Controparte_5
d) la nullità parziale (degli artt. 2, 6 e 8) della fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI e, dunque, per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. A, L. n. 287/1990 nonché per violazione dell'art. 10 L. 154/1992, in ragione della mancata indicazione specifica dell'obbligazione garantita;
e) l'intervenuta decadenza di Banca MPS S.p.A. dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore per non aver agito contro il debitore principale, la entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., Controparte_5 che è decorso dalla data di dichiarazione del fallimento della Controparte_5
che è avvenuta in data 26 febbraio 2014;
[...]
f) in via subordinata, la vessatorietà della clausola recante la deroga al rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., stipulata senza il rispetto delle norme in materia consumeristica, non avendo la banca provato che la clausola unilateralmente predisposta sia stata oggetto di trattativa individuale ex art. 34, co.
5, Cod. Cons., non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto, comunque non sussistente nel caso di specie;
g) l'invalidità delle fideiussioni, per non esser gli opponenti stati informati in modo corretto e puntuale circa l'andamento del rapporto garantito e precipuamente delle difficoltà economiche in cui versava la debitrice principale sin dall'anno 2011, allorquando aveva richiesto la concessione di un piano di rientro dell'esposizione debitoria, con conseguente legittimo affidamento da parte dei fideiussori nella solvibilità della debitrice principale;
h) la prescrizione della pretesa creditoria, con conseguente liberazione dei fideiussori dall'obbligazione, ai sensi dell'art. 1955 c.c.;
i) la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, non essendone stato quantificato separatamente l'importo.
Gli opponenti hanno, dunque, concluso chiedendo – previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. –
l'accoglimento della spiegata opposizione, con conseguente nullità e/o inefficacia R.G. n. 2728/2022
dell'ingiunzione monitoria. Hanno, altresì, chiesto di dichiarare la nullità e/o invalidità totale delle fideiussioni di cui è causa o delle clausole violative della disciplina prevista dall'art. 2 L. n. 287 del 1990 e di accertare e dichiarare la decadenza della banca dalla fideiussione per non aver agito nel termine semestrale ex art. 1957 c.c. ed, in subordine, di accertare che nulla è dovuto dagli opponenti ed, in via ulteriormente subordinata, di accertare il corretto rapporto dare-avere tra le parti, riducendo la pretesa avversaria. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, con distrazione.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 dicembre 2022, deducendo che il credito oggetto di lite è Controparte_2 compreso in una operazione di cessione in blocco resa nota con la pubblicazione sula Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23.12.2017, parte II;
che la somma di €
905.722,91, risultante dagli estratti conto al 08.11.2022 della
[...]
è dovuta nella misura di € 207.287,86 a titolo di saldo debitore al Controparte_5
01.02.2014 sul rapporto di c/c n. 37402,20 acceso presso la , filiale di CP_6
Perugia, comprensivo degli interessi al tasso convenzionale, delle commissioni trimestrali e delle spese di conto e nella misura di € 698.435,05 derivante dalla chiusura in data 27.02.2015 del rapporto anticipi n. 68055912,33 acceso presso la medesima filiale, relativo ad anticipazioni di fatture cedute, comprensivo di spese, commissioni e interessi convenzionali fino alla predetta data di chiusura;
che, quanto alla presunta inattività della banca verso il debitore ceduto, tale contestazione si fonda sull'errata osservazione che trattasi di cessione pro solvendo
e che anche da un'analisi superficiale della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n.
151 del 23.12.2017 si evince con chiarezza che la cessione dei crediti sia avvenuta pro soluto; che la cessionaria si sensi dell'art. 58, commi 2, 3, e 4 TUB deve dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
che la fideiussione de qua è stata sottoscritta dagli opponenti e in data 27.07.2009, Parte_1 CP_1 oltre il periodo 2002-2005, periodo in cui la Banca d'Italia ha dichiarato lo schema
ABI contrario alla normativa antitrust;
che, quanto alla presunta decadenza per decorso del termine semestrale ex art. 1957 c.c., tale termine è stato rispettato atteso che la in data 10.12.2014 ha comunicato alla CP_6 [...] la revoca degli affidamenti ed il giorno seguente, in data Controparte_5 R.G. n. 2728/2022
11.12.2014, ha chiesto ai garanti il pagamento della somme passate a sofferenza;
che, ancorché la pronuncia del fallimento della società debitrice principale sia stata resa in data 26.02.2014, la banca ha depositato la propria istanza di ammissione al passivo solo in data 29.06.2015 e la stessa è stata valutata dal Tribunale di Perugia solo in data 28.09.2016; che la banca, ai sensi dell'art. 7 del contratto, si è riservata la possibilità di richiedere ai fideiussori il pagamento “a semplice richiesta” ovvero senza la necessità di avviare un'azione giudiziaria nel termine di sei mesi;
che nel contratto è prevista una deroga al termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.; che, quanto alla vessatorietà della clausola prevista dall'art. 1957 c.c., gli opponenti non hanno dato prova della propria qualità di consumatori ed inoltre tale clausola è stata precipuamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.; che la prescrizione dei crediti bancari è decennale;
che gli interessi sono stati calcolati secondo le condizioni contrattuali vigenti ed in assenza di interessi anatocistici trattandosi di conto aperto in data 09.06.2004, e quindi successivo alla delibera del Pt_2
09.02.2000.
L'opposta ha, pertanto, concluso instando per il rigetto dell'opposizione spiegata da e da e chiedendo “in ogni caso [di] accertare Parte_1 Controparte_1
e [di] dichiarare i medesimi sigg.ri e , in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati, tenuti al pagamento della comparente della somma di € 905.722,91 per le ragioni sopra dedotte, oltre interessi di legge, ovvero in quella somma minore o maggiore che sarà determinata in corso di giudizio anche a mezzo Consulenza
Tecnica di Ufficio”, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
4. Ciò premesso, con ordinanza emessa in data 08.05.2019 è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza formulata dagli opponenti di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., non essendo l'ingiunzione monitoria opposta munita della clausola della provvisoria esecuzione di cui all'art. 642 c.p.c. e, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c., istruita la causa documentalmente ed invitato l'opponente a Controparte_1 regolarizzare la procura alle liti ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori R.G. n. 2728/2022
giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Passando ad esaminare la res controversa, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio
2008, n. 1308), per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n.
5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito fosse effettivamente sussistente o meno.
Ciò in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare, non già sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo previsti dall'art. 633 c.p.c., ma sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009;
Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007).
Con particolare riferimento, poi, al credito derivante da un rapporto di conto corrente, chi domanda il pagamento deve produrre sia il contratto che rivesta valida forma scritta, richiesta ad substantiam dal Testo Unico Bancario sia gli estratti conto riferibili a tutto il periodo considerato, con indicazione delle poste, degli interessi e delle spese per tutto il periodo considerato (cfr., ex multis, Cass.
23313/2018). R.G. n. 2728/2022
È, dunque, necessaria la produzione di tutti gli estratti conto al fine di provare l'andamento del rapporto per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (da ultimo, Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018).
6. Chiarita la natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ed i criteri di riparto dell'onus probandi, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, l'opposta non abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo provveduto al deposito di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n. 37402,20.
Ed, infatti, se è vero che risultano depositati, sin dalla fase monitoria, il contratto di conto corrente n. 37402,20, stipulato in data 24.06.2004 con Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. dalla debitrice principale il Controparte_5 contratto di apertura di credito per € 30.000,00, stipulato in data 26.02.2010 ed il contratto di apertura di credito per € 1.800.000,00, stipulato in data 25 ottobre
2007 ed utilizzabile mediante anticipo su fatture con notifica al debitore ceduto ed accettazione oltrechè le notifiche delle fatture cedute nn. 07/2011 del 03 marzo
2011 e 07/2010 del 02 dicembre 2010, rispettivamente, per € 686.000,00 e per €
480.000,00 e notificate, in data 21-29 marzo 2011 ed il 15-16 dicembre 2010 alla debitrice ceduta nonché il contratto di fideiussione n. Controparte_7
39587678/27, sottoscritto in data 27.7.2009 da , Parte_3 Parte_1
, (di cui gli ultimi due, odierni opponenti), sino alla
[...] Controparte_1 concorrenza dell'importo di € 2.160.000,00, è altrettanto vero che, nel procedimento a cognizione piena instaurato a seguito dell'opposizione proposta da e , ha prodotto, in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sede di comparsa di costituzione e risposta, solo gli estratti conto relativi al conto corrente n. 37402,20, che vanno dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.
Orbene, come ripetutamente affermato da giurisprudenza condivisa, nei rapporti di conto corrente bancario sono esclusivamente gli estratti conto i documenti capaci di spiegare efficacia probatoria, salvo prova contraria, ai fini della sussistenza del credito portato da una Banca, con la conseguenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può ritenersi assolto l'onere probatorio da parte dell'Istituto di credito opposto ove questi ometta di produrre gli estratti conto.
In particolare, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo attivato per il recupero di crediti derivanti da conto corrente bancario, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sulla banca ingiungente, convenuta nel giudizio di opposizione, R.G. n. 2728/2022
che deve dimostrare l'esistenza e la consistenza del preteso credito mediante la produzione del titolo genetico (ossia il contratto posto a base della domanda) nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto.
Dunque, superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB, nel successivo giudizio a cognizione piena la è tenuta a produrre gli estratti CP_6 conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio (perché non si può confondere l'obbligo di conservazione della documentazione contabile con l'onere di fornire prova in giudizio del proprio credito), mentre la produzione di estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca è radicalmente inidonea ad assolvere l'onere probatorio che sta a suo carico (cfr. Cass., sez. I, sent. n. 18541/2013).
Il Tribunale ritiene, pertanto, che l'opposta non abbia debitamente adempiuto ai propri oneri probatori susseguenti all'instaurazione del giudizio di merito, per quel che concerne le poste creditorie relative al rapporto di conto corrente n. 37402,20 ed al rapporto di conto anticipi n. 68055912,33.
7. Ne consegue che, assorbite le ulteriori questioni, la pretesa creditoria, in quanto non provata, deve essere integralmente rigettata, con conseguente accoglimento dell'opposizione e con revoca del decreto ingiuntivo n. 546/2022 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 23.05.2022.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Controparte_2 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della causa (cd. disputatum) e delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore dell'Avv. Debora Zona, procuratrice degli opponenti, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando R.G. n. 2728/2022
sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 [...]
, in qualità di garanti, nei confronti di ogni diversa CP_1 Controparte_2 domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 546/2022 emesso dal Tribunale di Avellino in data 23.05.2022;
2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore degli opponenti Controparte_2
e , delle spese di lite che liquida in € Parte_1 Controparte_1
22.426,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Debora
Zona, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in data 07 novembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2728 del R.G.A.C. 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(AV) il 16.11.1961 ed ivi residente, alla via Contrada Serre n. 5;
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
l'11/08/1961 ed ivi residente, alla via Parco Sereno n. 6; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Debora Zona (C.F. CodiceFiscale_3
D), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Caserta, alla via G. Chierici
[...]
n. 8;
OPPONENTI
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), alla via Curtatone n.3
e, per essa, quale mandataria, – già Controparte_3 CP_4
- (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla via dell'Unione Europea n.6/A-
6/B, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Lucio Granata (C.F. ), CodiceFiscale_4 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Tagliamento n. R.G. n. 2728/2022
43;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 546/2022 CP_1 con cui il Tribunale di Avellino, in data 23.05.2022, ha ingiunto loro il pagamento, in solido ed in favore di della somma di € 905.722,91, oltre Controparte_2 interessi come richiesti e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 37402,20, acceso dalla debitrice principale
[...] presso la , filiale di Perugia nonchè a titolo di saldo Controparte_5 CP_6 del conto corrente anticipi n. 68055912,33, acceso presso la medesima filiale e chiuso in data 27.02.2015 ed in forza delle fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti in data 27 luglio 2009 sino a concorrenza dell'importo di € 2.160.000,00.
2. Gli opponenti e hanno eccepito: Parte_1 Controparte_1
a) l'assenza di prova circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria
[...]
non avendo quest'ultima fornito la prova della cessione in blocco dei CP_2 crediti;
b) l'inidoneità della documentazione prodotta a fornire l'esatta ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, atteso che la certificazione ex art. 50 TUB non indica le generalità e la qualifica di chi l'ha sottoscritta ed è priva di una firma leggibile;
c) l'inesigibilità del credito derivante dall'anticipo su fatture con cessione del credito, atteso che, in forza di tale contratto, la banca anticipa la somma all'impresa
[...]
e comunica al debitore, la soc. coop. “Colli in Chianti, Controparte_5
l'avvenuta cessione con notifica spedita a mezzo raccomandata, contenente l'indicazione delle modalità con cui il debitore ceduto deve versare l'importo della fattura, con accettazione di tale comunicazione da parte del debitore ceduto, ragion R.G. n. 2728/2022
per cui, trattandosi di cessio pro solvendo, la banca deve fornire la prova di aver previamente ed infruttuosamente escusso il debitore ceduto e solo ove questi risulti insolvente può rivolgersi al debitore originario;
mentre, nel caso di specie, Banca
MPS S.p.A. non ha agito né nei confronti del debitore ceduto la Soc. Coop. Edilizia
“Colli in Chianti” e neppure nei confronti della cedente Controparte_5
d) la nullità parziale (degli artt. 2, 6 e 8) della fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI e, dunque, per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. A, L. n. 287/1990 nonché per violazione dell'art. 10 L. 154/1992, in ragione della mancata indicazione specifica dell'obbligazione garantita;
e) l'intervenuta decadenza di Banca MPS S.p.A. dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore per non aver agito contro il debitore principale, la entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., Controparte_5 che è decorso dalla data di dichiarazione del fallimento della Controparte_5
che è avvenuta in data 26 febbraio 2014;
[...]
f) in via subordinata, la vessatorietà della clausola recante la deroga al rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., stipulata senza il rispetto delle norme in materia consumeristica, non avendo la banca provato che la clausola unilateralmente predisposta sia stata oggetto di trattativa individuale ex art. 34, co.
5, Cod. Cons., non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto, comunque non sussistente nel caso di specie;
g) l'invalidità delle fideiussioni, per non esser gli opponenti stati informati in modo corretto e puntuale circa l'andamento del rapporto garantito e precipuamente delle difficoltà economiche in cui versava la debitrice principale sin dall'anno 2011, allorquando aveva richiesto la concessione di un piano di rientro dell'esposizione debitoria, con conseguente legittimo affidamento da parte dei fideiussori nella solvibilità della debitrice principale;
h) la prescrizione della pretesa creditoria, con conseguente liberazione dei fideiussori dall'obbligazione, ai sensi dell'art. 1955 c.c.;
i) la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, non essendone stato quantificato separatamente l'importo.
Gli opponenti hanno, dunque, concluso chiedendo – previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. –
l'accoglimento della spiegata opposizione, con conseguente nullità e/o inefficacia R.G. n. 2728/2022
dell'ingiunzione monitoria. Hanno, altresì, chiesto di dichiarare la nullità e/o invalidità totale delle fideiussioni di cui è causa o delle clausole violative della disciplina prevista dall'art. 2 L. n. 287 del 1990 e di accertare e dichiarare la decadenza della banca dalla fideiussione per non aver agito nel termine semestrale ex art. 1957 c.c. ed, in subordine, di accertare che nulla è dovuto dagli opponenti ed, in via ulteriormente subordinata, di accertare il corretto rapporto dare-avere tra le parti, riducendo la pretesa avversaria. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, con distrazione.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 dicembre 2022, deducendo che il credito oggetto di lite è Controparte_2 compreso in una operazione di cessione in blocco resa nota con la pubblicazione sula Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23.12.2017, parte II;
che la somma di €
905.722,91, risultante dagli estratti conto al 08.11.2022 della
[...]
è dovuta nella misura di € 207.287,86 a titolo di saldo debitore al Controparte_5
01.02.2014 sul rapporto di c/c n. 37402,20 acceso presso la , filiale di CP_6
Perugia, comprensivo degli interessi al tasso convenzionale, delle commissioni trimestrali e delle spese di conto e nella misura di € 698.435,05 derivante dalla chiusura in data 27.02.2015 del rapporto anticipi n. 68055912,33 acceso presso la medesima filiale, relativo ad anticipazioni di fatture cedute, comprensivo di spese, commissioni e interessi convenzionali fino alla predetta data di chiusura;
che, quanto alla presunta inattività della banca verso il debitore ceduto, tale contestazione si fonda sull'errata osservazione che trattasi di cessione pro solvendo
e che anche da un'analisi superficiale della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n.
151 del 23.12.2017 si evince con chiarezza che la cessione dei crediti sia avvenuta pro soluto; che la cessionaria si sensi dell'art. 58, commi 2, 3, e 4 TUB deve dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
che la fideiussione de qua è stata sottoscritta dagli opponenti e in data 27.07.2009, Parte_1 CP_1 oltre il periodo 2002-2005, periodo in cui la Banca d'Italia ha dichiarato lo schema
ABI contrario alla normativa antitrust;
che, quanto alla presunta decadenza per decorso del termine semestrale ex art. 1957 c.c., tale termine è stato rispettato atteso che la in data 10.12.2014 ha comunicato alla CP_6 [...] la revoca degli affidamenti ed il giorno seguente, in data Controparte_5 R.G. n. 2728/2022
11.12.2014, ha chiesto ai garanti il pagamento della somme passate a sofferenza;
che, ancorché la pronuncia del fallimento della società debitrice principale sia stata resa in data 26.02.2014, la banca ha depositato la propria istanza di ammissione al passivo solo in data 29.06.2015 e la stessa è stata valutata dal Tribunale di Perugia solo in data 28.09.2016; che la banca, ai sensi dell'art. 7 del contratto, si è riservata la possibilità di richiedere ai fideiussori il pagamento “a semplice richiesta” ovvero senza la necessità di avviare un'azione giudiziaria nel termine di sei mesi;
che nel contratto è prevista una deroga al termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.; che, quanto alla vessatorietà della clausola prevista dall'art. 1957 c.c., gli opponenti non hanno dato prova della propria qualità di consumatori ed inoltre tale clausola è stata precipuamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.; che la prescrizione dei crediti bancari è decennale;
che gli interessi sono stati calcolati secondo le condizioni contrattuali vigenti ed in assenza di interessi anatocistici trattandosi di conto aperto in data 09.06.2004, e quindi successivo alla delibera del Pt_2
09.02.2000.
L'opposta ha, pertanto, concluso instando per il rigetto dell'opposizione spiegata da e da e chiedendo “in ogni caso [di] accertare Parte_1 Controparte_1
e [di] dichiarare i medesimi sigg.ri e , in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati, tenuti al pagamento della comparente della somma di € 905.722,91 per le ragioni sopra dedotte, oltre interessi di legge, ovvero in quella somma minore o maggiore che sarà determinata in corso di giudizio anche a mezzo Consulenza
Tecnica di Ufficio”, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
4. Ciò premesso, con ordinanza emessa in data 08.05.2019 è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza formulata dagli opponenti di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., non essendo l'ingiunzione monitoria opposta munita della clausola della provvisoria esecuzione di cui all'art. 642 c.p.c. e, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c., istruita la causa documentalmente ed invitato l'opponente a Controparte_1 regolarizzare la procura alle liti ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori R.G. n. 2728/2022
giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Passando ad esaminare la res controversa, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio
2008, n. 1308), per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n.
5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito fosse effettivamente sussistente o meno.
Ciò in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare, non già sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo previsti dall'art. 633 c.p.c., ma sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009;
Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007).
Con particolare riferimento, poi, al credito derivante da un rapporto di conto corrente, chi domanda il pagamento deve produrre sia il contratto che rivesta valida forma scritta, richiesta ad substantiam dal Testo Unico Bancario sia gli estratti conto riferibili a tutto il periodo considerato, con indicazione delle poste, degli interessi e delle spese per tutto il periodo considerato (cfr., ex multis, Cass.
23313/2018). R.G. n. 2728/2022
È, dunque, necessaria la produzione di tutti gli estratti conto al fine di provare l'andamento del rapporto per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (da ultimo, Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018).
6. Chiarita la natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ed i criteri di riparto dell'onus probandi, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, l'opposta non abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo provveduto al deposito di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n. 37402,20.
Ed, infatti, se è vero che risultano depositati, sin dalla fase monitoria, il contratto di conto corrente n. 37402,20, stipulato in data 24.06.2004 con Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. dalla debitrice principale il Controparte_5 contratto di apertura di credito per € 30.000,00, stipulato in data 26.02.2010 ed il contratto di apertura di credito per € 1.800.000,00, stipulato in data 25 ottobre
2007 ed utilizzabile mediante anticipo su fatture con notifica al debitore ceduto ed accettazione oltrechè le notifiche delle fatture cedute nn. 07/2011 del 03 marzo
2011 e 07/2010 del 02 dicembre 2010, rispettivamente, per € 686.000,00 e per €
480.000,00 e notificate, in data 21-29 marzo 2011 ed il 15-16 dicembre 2010 alla debitrice ceduta nonché il contratto di fideiussione n. Controparte_7
39587678/27, sottoscritto in data 27.7.2009 da , Parte_3 Parte_1
, (di cui gli ultimi due, odierni opponenti), sino alla
[...] Controparte_1 concorrenza dell'importo di € 2.160.000,00, è altrettanto vero che, nel procedimento a cognizione piena instaurato a seguito dell'opposizione proposta da e , ha prodotto, in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sede di comparsa di costituzione e risposta, solo gli estratti conto relativi al conto corrente n. 37402,20, che vanno dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.
Orbene, come ripetutamente affermato da giurisprudenza condivisa, nei rapporti di conto corrente bancario sono esclusivamente gli estratti conto i documenti capaci di spiegare efficacia probatoria, salvo prova contraria, ai fini della sussistenza del credito portato da una Banca, con la conseguenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può ritenersi assolto l'onere probatorio da parte dell'Istituto di credito opposto ove questi ometta di produrre gli estratti conto.
In particolare, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo attivato per il recupero di crediti derivanti da conto corrente bancario, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sulla banca ingiungente, convenuta nel giudizio di opposizione, R.G. n. 2728/2022
che deve dimostrare l'esistenza e la consistenza del preteso credito mediante la produzione del titolo genetico (ossia il contratto posto a base della domanda) nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto.
Dunque, superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB, nel successivo giudizio a cognizione piena la è tenuta a produrre gli estratti CP_6 conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio (perché non si può confondere l'obbligo di conservazione della documentazione contabile con l'onere di fornire prova in giudizio del proprio credito), mentre la produzione di estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca è radicalmente inidonea ad assolvere l'onere probatorio che sta a suo carico (cfr. Cass., sez. I, sent. n. 18541/2013).
Il Tribunale ritiene, pertanto, che l'opposta non abbia debitamente adempiuto ai propri oneri probatori susseguenti all'instaurazione del giudizio di merito, per quel che concerne le poste creditorie relative al rapporto di conto corrente n. 37402,20 ed al rapporto di conto anticipi n. 68055912,33.
7. Ne consegue che, assorbite le ulteriori questioni, la pretesa creditoria, in quanto non provata, deve essere integralmente rigettata, con conseguente accoglimento dell'opposizione e con revoca del decreto ingiuntivo n. 546/2022 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 23.05.2022.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Controparte_2 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della causa (cd. disputatum) e delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore dell'Avv. Debora Zona, procuratrice degli opponenti, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando R.G. n. 2728/2022
sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 [...]
, in qualità di garanti, nei confronti di ogni diversa CP_1 Controparte_2 domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 546/2022 emesso dal Tribunale di Avellino in data 23.05.2022;
2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore degli opponenti Controparte_2
e , delle spese di lite che liquida in € Parte_1 Controparte_1
22.426,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Debora
Zona, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in data 07 novembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani