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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1453/2024, pubblicata il 16.05.2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CEREA Parte_1 C.F._1
ENRICO MODESTO e CHIGNOLI ROSANNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
ZENO N. 6 20062 CASSANO D'ADDA presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DI FRANCESCO ANITA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA
FREZZA, 70 00186 ROMA presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1453/2024, pubblicata il
16/05/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 13 “Voglia la Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma dell'impugnata sentenza: nel merito: accogliere i motivi di appello e, per l'effetto, rigettare le pretese creditorie dell'opposta così come dalla stessa formulate e prospettate nei confronti dell'opponente, qui ora appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto anche per i motivi tutti in narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di descritti, da intendersi anche per qui CP_2
richiamati e riportati, dichiarando nullo ed inefficace, ovvero annullando l'atto di precetto correlato all'atto di mutuo ipotecario sopra descritto, munito di formula esecutiva il 24/6/2009
e notificato unitamente all'atto di precetto, opposto dall'esponente, sempre per i motivi tutti di cui nella predetta narrativa descritti e in accoglimento dei correlati motivi di appello. Spese e compensi professionali ex DM 147/2022 rifusi per entrambi i gradi di giudizio. in istruttoria: si chiede ammettersi CTU per il calcolo degli interessi di cui al mutuo, ai fini della verifica di conformità ai tassi - soglia di cui all'art. 2 L. 108/1996; si richiamano i documenti da n. 1 a n.
20 di cui al fascicolo attoreo di ”. CP_2
Per CP_1
“- In via principale, nel merito, respingere l'appello in quanto infondato sia in fatto ed in diritto, per ognuno dei motivi esposti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata Tribunale di Monza n. 1453/2024 pubbl. il 16/05/2024 RG n. 4065/2023 Repert. n.
1973/2024 del 16/05/2024 e la statuizione sulle spese;
- Nel merito, in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle contestazioni avversarie dichiarare, in ogni caso, condannare , al pagamento della somma di euro 358.937,59 Parte_1
(trecentocinquantottomilanovecentotrentasette/59) s.e.o, richiesta nell'atto di precetto oltre interessi maturandi ovvero la diversa, anche maggiore o minore, che dovesse accertarsi in corso di causa, oltre alle spese legali già liquidate in primo grado. Con vittoria di spese relative al giudizio di primo e secondo grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avanti al Tribunale di Monza, avverso l'atto di precetto notificato in data 12.5.2023 da quale mandataria di ed avente ad oggetto CP_1 Controparte_3
l'intimazione di pagamento dell'importo di € 358.937,59.
In data 23.2.2009, l'opponente aveva infatti stipulato una fideiussione a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario erogato per l'importo di € 310.000,00 dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano SC in favore della società Pentacase S.r.l. In seguito alla pagina 2 di 13 dichiarazione di fallimento della società, la creditrice era stata ammessa al passivo e, in sede di riparto finale, aveva riscosso l'importo di € 52.597,27.
Con l'atto di precetto oggetto di opposizione, quale mandataria della cessionaria CP_1
del credito ha quindi intimato al fideiussore il pagamento del Controparte_3 Parte_1
debito residuo, al netto di quanto ricavato in sede di riparto fallimentare.
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi: 1) asserita nullità del contratto di fideiussione, in quanto le clausole contenute nell'art. 9 delle “Norme generali”, richiamato dall'art. 7 del contratto di mutuo - sarebbero nulle per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990. In particolare, la nullità riguarderebbe le seguenti clausole: - art. 9, punto b): “il fideiussore si impegna altresì
a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia
o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (cd. clausola di reviviscenza): - art. 9, punto h): “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin d'ora estesa a garanzia di obbligo di restituzione delle somme comunque erogate;
la presente fideiussione conserva comunque piena e integra validità anche nel caso in cui la
Banca ritenesse di aderire a concordato giudiziale o stragiudiziale alla cessione di beni proposta dal Mutuatario” (cd. clausola di sopravvivenza); - art. 9 punto f): “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Mutuatario, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cd. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.).
Ad avviso dell'opponente, la nullità delle clausole deriverebbe dal fatto che le stesse sarebbero riproduttive del cd. “schema ABI” di cui è stata accertata la contrarietà all'art. 2 della l.
287/1990 con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. Conseguentemente, dovrebbe trovare applicazione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella pronuncia n. 41994/2021, secondo cui il contratto contenente tali clausole è affetto da nullità parziale, salvo che non risulti che le parti, in assenza di tali clausole, non avrebbero stipulato il contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1419 c.c.
Nel caso di specie, la previsione di quelle clausole nel contratto ha avuto l'effetto di rendere più gravosa la disciplina contrattuale per il garante, senza riconoscergli alcun corrispondente diritto. Inoltre, dovrebbe escludersi che la garanzia sarebbe stata prestata anche in assenza di tali clausole, atteso che l'opponente era mero socio minoritario della società garantita, per una quota del 14%, e all'epoca lavorava presso un'altra società.
pagina 3 di 13 L'opponente ha infine rilevato che, nel caso di specie, la Banca avrebbe agito nei suoi confronti oltre il termine indicato dall'art. 1957 c.c., atteso che la prima diffida era stata inviata in data
14.11.2011, mentre l'atto di precetto era stato notificato solo il 12.5.2023.
Per le ragioni sopra esposte, ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e la Parte_1 condanna della convenuta alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ha altresì domandato, in via istruttoria, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per il calcolo degli interessi, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di usura. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
La convenuta opposta non ha contestato l'asserita nullità delle clausole contenute nel contratto di fideiussione e quindi l'applicabilità al caso di specie dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ha tuttavia rilevato che non vi era stata alcuna violazione del termine indicato dall'art. 1957 c.c., in quanto la Banca, in data 14.11.2011, aveva inviato alla debitrice principale e a tutti i garanti la richiesta di pagamento di tutti gli importi residui. In data
26.4.2012, il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della debitrice principale ed era stata proposta domanda di ammissione al passivo, cui era conseguita in data 10.3.2023 la partecipazione al riparto per l'importo di € 52.597,27. Non sussistevano poi i presupposti per la declaratoria di nullità cd. in estensione ai sensi dell'art. 1419 c.c., in quanto l'opponente non aveva in alcun modo dimostrato che, in assenza delle clausole di cui è stata rilevata la nullità, non avrebbe stipulato il contratto, anche in considerazione del fatto che egli era socio della società garantita ed aveva pertanto un interesse economico all'ottenimento del finanziamento da parte della società.
Il Tribunale, con la sentenza appellata, ha rigettato l'opposizione e condannato Parte_1
alla rifusione delle spese processuali.
Il primo Giudice ha premesso che non aveva contestato la nullità delle clausole CP_1
della fideiussione, in quanto riproduttiva dello schema ABI di cui è stata accertata la contrarietà all'art. 2 della l. 287/1990 con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. Aveva invece incentrato le proprie difese sul fatto che tale nullità non era idonea a far venir meno il credito di cui era stato intimato il pagamento nell'atto di precetto.
Il Tribunale ha quindi accertato la nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato da limitatamente alle clausole contenute nelle “norme generali” ai punti b), h) ed Parte_1
f). Stante la nullità della clausola derogativa del disposto dell'art. 1957 c.c., il contratto di fideiussione doveva ritenersi regolato da tale articolo. Nel caso di specie, era emerso che il creditore - nonostante la deroga contenuta nel contratto - avesse comunque rispettato il disposto dell'art. 1957 c.c. La creditrice aveva infatti inviato una raccomandata alla debitrice principale pagina 4 di 13 ed ai fideiussori, compreso l'opponente, dando atto dell'intervenuta revoca degli affidamenti concessi a Pentacase S.r.l. e dell'obbligo di restituzione dell'intero debito entro quindici giorni.
La creditrice aveva pertanto proposto istanza nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, per ottenere il pagamento del debito, e aveva poi coltivato con diligenza tale istanza, depositando richiesta di ammissione al passivo del fallimento della Pentacase S.r.l. e partecipando utilmente al riparto, per l'importo di € 52.597,27.
Il fideiussore non poteva pertanto considerarsi liberato, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Il Tribunale ha poi accertato che la nullità parziale del negozio non poteva estendersi all'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c. Era infatti onere dell'opponente provare l'interdipendenza del resto del contratto dalle clausole nulle e quindi la circostanza che il contraente non avrebbero concluso il contratto, senza la parte del suo contenuto colpita da nullità.
Il primo Giudice ha premesso che le clausole nulle incidevano in senso peggiorativo sulla posizione del fideiussore, senza alcuna contropartita per lui favorevole, e da ciò poteva desumersi che lo avrebbe comunque stipulato il contratto - anzi lo avrebbe stipulato a Pt_1
maggior ragione - laddove lo stesso non avesse previsto tali clausole.
Il fatto che egli fosse un socio di minoranza della società garantita e che lavorasse presso altra azienda erano circostanza irrilevanti: aveva infatti comunque stipulato il contratto di fideiussione, nonostante la previsione di clausole svantaggiose, pur essendo socio di minoranza e pur avendo un lavoro presso altra società.
Era in realtà evidente che lo proprio in quanto socio della società garantita - seppur di Pt_1
minoranza -, avesse un interesse economico all'ottenimento del finanziamento da parte della stessa, e tale interesse era così rilevante da indurlo a stipulare il contratto, nonostante la presenza di clausole che deponevano unilateralmente in favore del creditore.
Anche la Banca avrebbe in ogni caso stipulato il negozio anche senza le clausole nulle, posto che per la stessa l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Il Tribunale non ha infine ammesso la richiesta ctu per verificare il rispetto della normativa sull'usura, posto che l'opponente non aveva neppure allegato il possibile superamento del tasso soglia, essendosi limitato a formulare la richiesta istruttoria di ammissione di una consulenza.
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, per i seguenti Parte_2
motivi:
1) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1957 C.c. con riguardo alla clausola fideiussoria f), nulla per violazione dell'art. 2 II L. 287/1990, e connessa nullità per pagina 5 di 13 indeterminatezza della fideiussione per violazione dell'art. 1346 c.c. in applicazione dell'art. 1418 C.c.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere ottemperato dalla Banca il disposto di cui all'art. 1957
c.c. In realtà, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere estinta l'obbligazione fideiussoria e liberato il fideiussore.
Alla nullità della clausola n. f), ad avviso dell'appellante, non dovrebbe conseguire l'applicazione sostitutiva dell'art. 1957 c.c., ma l'applicazione delle disposizioni liberatorie di cui all'art. 1955 c.c., posto che un fatto del creditore (l'imposizione della clausola f) impediva la surrogazione del garante, nonché dell'art. 1956 c.c., essendo la condotta della Banca assimilabile a quella del creditore che fa credito al terzo e impone una clausola, quale quella in oggetto, che lo svincola dal termine in art. 1957 c.c., nella evidente consapevolezza del rischio patrimoniale in capo alla debitrice.
E anche se fosse per ipotesi inseribile nel negozio l'art. 1957 c.c., in luogo della suddetta clausola f, il termine in essa previsto non era stato adempiuto, non essendo idonea una mera richiesta stragiudiziale ed essendo stato esentato il creditore dal provare di avere inviato la raccomandata del 14.11.2021 nel termine dei sei mesi dalla manifestazione dell'insolvenza (la missiva evocava un “inadempimento delle obbligazioni” da parte di Pentacase S.r.l. senza precisare quando tale inadempimento si fosse manifestato). La creditrice non aveva promosso azione giudiziale e non poteva ritenersi sufficiente la mera istanza di fallimento, né vi era prova della tempestività (rispetto alla previsione dell'art. 1957 c.c.) dell'istanza di ammissione al passivo.
L'appellante ha poi contestato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1339 c.c. e quindi l'inserimento nel negozio dell'art. 1957 c.c. al posto della clausola nulla, non rappresentando quest'ultimo articolo una norma imperativa, ma una disposizione pacificamente derogabile dalle parti.
In definitiva, ad avviso dell'appellante, il contratto doveva ritenersi integralmente nullo, non potendo il garante essere lasciato nell'incertezza della durata della sua prestazione di garanzia.
L'indeterminatezza del negozio ex art. 1346 c.c., in nesso con l'art. 1418 c.c., ne comportava la nullità, essendo troppo sbilanciato in favore della Banca creditrice ed iniquo reintrodurre
“dalla finestra” l'art. 1957 c.c., norma lasciata fuori “dalla porta”, in sede di stipula.
2) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1419 c.c. con riguardo all'art. 1418 II c.c., in combinato disposto con l'art. 1343 c.c.
pagina 6 di 13 Ad avviso dell'appellante, le clausole nulle del negozio incidevano in senso penalizzante e peggiorativo sul fideiussore, “ed egli non avrebbe stipulato quel contratto se non in assenza di dette clausole”. L'onere probatorio in merito, data la condotta abusiva della Banca nell'inserire le clausole in esame, era in capo alla Banca stessa.
Sempre secondo l'appellante, “se il garante avesse potuto liberamente valutare le offerte in un mercato ampiamente concorrenziale, non avrebbe sottoscritto un contratto con clausole illecite
e, a sua volta, la Banca non avrebbe mai sottoscritto un contratto senza poter avvalersi delle clausole oggetto dell'intesa restrittiva”. Il fatto che la sottoscrizione della fideiussione con le clausole nulle fosse avvenuta dopo il provvedimento del 2005 della Banca d'Italia, nella consapevolezza della nullità in capo alla Banca creditrice quale associata ABI, faceva ritenere che la Banca avesse valutato tali clausole come irrinunciabili nell'ambito dell'economia negoziale, garantendo tali clausole all'istituto di credito di poter scaricare sui garanti tutti i rischi del finanziamento.
La sentenza, ad avviso dell'appellante, esplicitamente penalizzava il fideiussore per il fatto di avere sottoscritto le clausole nulle, senza considerare: - che lo non sapeva, né doveva Pt_1
sapere, che tali clausole erano nulle (posto che le decisioni della Cassazione sono posteriori alla sottoscrizione della fideiussione); - che la Banca invece sapeva, e non poteva non sapere, che tali clausole erano nulle, quanto meno alla luce del pronunciamento della Banca d'Italia.
Non era poi vero che la Banca avrebbe comunque stipulato la fideiussione (anche senza le clausole nulle), posto che essa fruiva di un'articolata garanzia ipotecaria, essendo la fideiussione inserita nel contesto di un mutuo ipotecario.
Il contratto fideiussorio contenente le tre clausole nulle doveva peraltro essere qualificato come integralmente nullo per causa illecita, ex artt. 1418 e 1343 c.c., in quanto stipulato in conformità con un modello frutto di intese illecite anticoncorrenziali concluse a monte e già valutate come illegittime sia dalla Banca d'Italia, quale autorità garante, sia dalla Corte di legittimità.
3) Violazione od errata applicazione dell'art. 1815 II C.c. in nesso con la legge 108/1996.
Il fideiussore aveva chiesto al Tribunale di verificare il rispetto della normativa antiusura, in via subordinata e per scrupolo difensivo.
Il Tribunale ha rigettato tale richiesta, perché formulata solo in via istruttoria e per asserita assenza di allegazione del superamento del tasso - soglia.
Secondo l'appellante, tale rigetto si porrebbe in violazione o errata applicazione dell'art. 1815
II c.c., “dato il contesto in cui la Banca creditrice ha operato”.
4) Violazione dell'art. 92 C.p.c. con riguardo al principio di soccombenza.
pagina 7 di 13 L'appellante ha impugnato il capo relativo alla rifusione delle spese processuali, chiedendo la condanna dell'appellata al pagamento di tali spese, quale conclusione logica del richiesto accoglimento integrale dell'appello.
Il primo Giudice avrebbe comunque errato nella liquidazione delle spese del primo grado, non avendo valutato l'intervenuto rigetto di alcune eccezioni sollevate dalla convenuta.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Quanto al primo motivo, l'appellata ha contestato la ricostruzione ermeneutica dello in Pt_1
quanto contrastante con i principi generali del contratto, di interpretazione e conservazione dello stesso, come delineati dal codice civile. Tali principi muoverebbero in senso del tutto contrario a quanto sostenuto dalla parte appellante, come anche il principio della nullità parziale del contratto che è finalizzato alla conservazione delle clausole scindibili da quelle nulle.
Il primo Giudice non aveva operato alcuna illegittima “sostituzione” di clausola, ma aveva ritenuto operante la reviviscenza dell'art. 1957 c.c., illegittimamente derogato dal contratto, ribadendo la vigenza della disposizione codicistica, più favorevole al debitore.
L'appellata ha poi precisato che gli artt. 1339, 1955 e 1956 c.c., richiamati dallo non Pt_1
sono pertinenti alla fattispecie in esame.
Quanto all'art. 1957 c.c., ha rilevato che la norma non pone in capo al creditore CP_1
alcun obbligo di avviare un'azione giudiziale o di provare il momento del verificarsi dell'insolvenza, ma richiede unicamente che il creditore avanzi le sue istanze (quindi intimi la risoluzione e si attivi per il recupero) - cosa che la Banca cedente aveva fatto.
La fideiussione prestata era di natura solidale e quindi il creditore poteva rivolgersi al debitore o al garante, senza vincoli temporali. Essa era poi prestata sino all'integrale soddisfacimento del credito derivante dal contratto di mutuo e quindi la sua durata non era correlata alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento. In questi casi, secondo costante giurisprudenza, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Quanto al secondo motivo, l'appellata ha contestato la sussistenza dei presupposti per una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di violazione di norme imperative.
Quanto al terzo motivo, ha rilevato che era onere dell'attore/odierno appellante fornire CP_1
prova dell'eventuale superamento dei tassi soglia, prova del tutto carente, essendosi la parte limitata a chiedere l'ammissione di una ctu contabile.
Quanto all'ultimo motivo, l'appellata ha rilevato che il Tribunale aveva correttamente liquidato le spese, secondo il principio di soccombenza. Il rigetto di talune eccezioni dell'opposta era stato valutato, avendo il primo Giudice applicato i minimi tariffari, anziché i valori medi.
pagina 8 di 13 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17.6.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello non è fondato e deve pertanto essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Il primo motivo risulta poco comprensibile: da un lato, lo sostiene che, stante la nullità Pt_1
della clausola di cui all'art. 9 f) della fideiussione, l'intero negozio doveva essere considerato nullo per indeterminatezza dell'oggetto o ai sensi del 1418 c.c. (contrarietà a norme imperative), con liberazione del fideiussore.
Non poteva darsi corso all'inserimento di clausole ex art. 1339 c.c. (norma non applicabile alla fattispecie) e in ogni caso il Tribunale non avrebbe dovuto applicare l'art. 1957 c.c. (derogato dalla fideiussione per cui è causa), ma se mai gli artt. 1955 e 1956 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore.
Anche a voler ritenere “inseribile” nel contratto la previsione di cui all'art. 1957 c.c., in luogo dell'art. 9 f), il termine semestrale previsto dalla norma non sarebbe stato adempiuto, non essendo sufficiente una mera richiesta stragiudiziale di pagamento e non avendo parte creditrice provato quando l'inadempimento della società Pentacase S.r.l. si fosse manifestato.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha accertato la nullità - in quanto riproduttivo dello schema ABI di cui è stata accertata la contrarietà all'art. 2 della l. 287/1990 con provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 - tra gli altri, dell'art. 9 f) delle norme generali allegate alla fideiussione, articolo di seguito riportato:
Tale articolo prevede una deroga a quanto disposto dall'art. 1957 c.c.
La nullità dell'articolo non determina tuttavia una sostituzione automatica di clausola (come sembra sostenere la difesa dell'appellante), né un'indeterminatezza dell'oggetto.
Alla nullità di una clausola di deroga all'applicazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c., consegue infatti l'applicazione del citato art. 1957 c.c. (venendo meno la deroga).
Non sono pertinenti i richiami agli artt. 1339 c.c. (che disciplina l'inserzione automatica di clausole imposte dalla legge), 1955 e 1956 c.c. (norme che disciplinano: - la liberazione del fideiussore, quando, per fatto del creditore, il primo non può surrogarsi nei diritti del secondo;
- la liberazione del fideiussore per obbligazione futura, quando il creditore fa credito al terzo, pur conoscendone le precarie condizioni patrimoniali).
pagina 9 di 13 Nel caso di specie, non si è verificato, per fatto del creditore, un impedimento del fideiussore alla surroga nei diritti del creditore verso il debitore garantito. Oggetto del contendere non è una fideiussione per obbligazioni future (la fideiussione riguarda l'obbligazione contratta da
Pentacase S.r.l. con il contratto di mutuo), pertanto l'art. 1956 c.c. non è norma applicabile alla fattispecie.
Risulta poi difficile comprendere la tesi dello secondo cui, stante la nullità della clausola Pt_1 di cui all'artt. 9 f), la fideiussione sarebbe integralmente nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Premesso che l'oggetto della fideiussione è perfettamente determinato a prescindere dalla validità o meno della clausola in esame, è evidente che il venir meno di una clausola che deroga all'applicazione di una disposizione di legge non crea un “vuoto” nella regolamentazione negoziale, ma fa sì che la norma derogata possa trovare applicazione.
Anche la tesi dell'intervenuta decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., senza che la banca creditrice abbia proposto e diligentemente coltivato le sue istanze contro il debitore principale è infondata.
Va premesso che la fideiussione oggetto di causa è solidale, come chiarito dall'art. 7, e resta efficace sino al completo adempimento dell'obbligazione principale.
La Cassazione ha chiarito che se la durata della fideiussione è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, “l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.” (Cass. ord. 26906/2023).
In ogni caso, la Banca creditrice ha inviato a mezzo lettera raccomandata, in data 14.11.2011, comunicazione alla società garantita e ai fideiussori di revoca degli affidamenti e richiesta di rimborso degli importi dovuti;
ha poi comunicato a debitrice e fideiussori, stante il mancato pagamento, di aver provveduto alla segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi.
La creditrice si è infine insinuata al passivo del fallimento della Pentacase S.r.l.
La Cassazione ha del resto chiarito che, in caso di garanzia a prima richiesta - come è la fideiussione oggetto di causa (ved. art. 9 lett. g) -, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non derivi da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI, giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche inviando una mera richiesta di pagamento.
Un'interpretazione difforme sarebbe in contrasto con la natura “a prima richiesta” della garanzia, essendovi palese contraddizione tra tale interpretazione e la volontà contrattuale di pagina 10 di 13 imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (così Cass. ordinanza 5179/2025; 660/2025; sentenza 22346/2017).
Anche il secondo motivo è infondato.
L'appellante sostiene: che le clausole nulle comporterebbero la nullità dell'intera fideiussione;
che, stante la condotta abusiva della banca, sarebbe onere della parte creditrice provare che le parti avrebbero stipulato il contratto anche in assenza delle clausole nulle;
che la banca mai avrebbe stipulato il contratto senza tali clausole (e ciò si evincerebbe dal fatto che la banca aveva inserito clausole nulle, nella piena consapevolezza della nullità delle stesse); quanto alla posizione del fideiussore, che “se il garante avesse potuto liberamente valutare le offerte in un mercato ampiamente concorrenziale, non avrebbe sottoscritto un contratto con clausole illecite”.
Le affermazioni dello CA non sono condivisibili.
L'art. 1419 c.c. stabilisce che “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Quanto all'onere della prova, la Cassazione ha chiarito che “la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990
e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza” (ord. 6685/2024).
Premesso che pertanto era onere dello provare l'interdipendenza tra le clausole e quindi Pt_1
dimostrare che le parti non avrebbero concluso un contratto privo delle clausole affette da nullità, tale prova non è stata fornita.
Quanto alla posizione del fideiussore, il ragionamento del primo Giudice è del tutto condivisibile. Posto che le clausole dichiarate nulle erano clausole peggiorative della posizione del fideiussore e considerato che questi ha sottoscritto in contratto pur in presenza di tali clausole peggiorative, deve logicamente ritenersi che avrebbe certamente concluso un contratto privo delle clausole per lui sfavorevoli.
La stessa difesa dell'appellante, nel precisare (a pag. 9 dell'atto di appello) che “se il garante avesse potuto liberamente valutare le offerte in un mercato ampiamente concorrenziale, non avrebbe sottoscritto un contratto con clausole illecite”, lascia implicitamente intendere che avrebbe invece sottoscritto un contratto privo delle predette clausole.
pagina 11 di 13 Nessuna rilevanza ha poi il fatto che lo fosse socio di minoranza della Pentacase S.r.l. e Pt_1
lavorasse presso altra società, posto che la scelta di stipulare la fideiussione, anche se priva delle clausole nulle, non dipende evidentemente dalla posizione dell'appellante all'interno della compagine sociale e dalla sua attività lavorativa.
Se lo ha ritenuto di aver interesse a prestare fideiussione per la Pentacase S.r.l., pur Pt_1
essendo socio di minoranza e pur lavorando altrove e nonostante la presenza di clausole per lui sfavorevoli, deve ritenersi che a maggior ragione avrebbe stipulato la fideiussione, anche se epurata dalla clausole sfavorevole (e ciò pur essendo socio di minoranza, impiegato presso altra azienda, avendo evidentemente interesse a che la Pentacase S.r.l. ottenesse il mutuo garantito dalle fideiussioni).
Quanto poi alla posizione della Banca, è evidente che la stessa avesse interesse al mantenimento di un'ulteriore garanzia (la fideiussione) anche se a condizioni meno favorevoli (ossia senza le clausole alla stessa favorevoli, poi dichiarate nulle), posto che l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti (ved. Cass. S.U.
41994/2021).
Certamente il mero fatto che la Banca abbia inserito nella fideiussione le clausole poi dichiarate nulle, pur consapevole della loro nullità, non è circostanza che prova che la stessa non avrebbe stipulato una fideiussione epurata da tali clausole.
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
L'attore/odierno appellante ha chiesto al Tribunale di Monza di ammettere ctu al fine di verificare l'eventuale superamento dei tassi-soglia, senza svolgere alcuna allegazione circa l'intervenuta applicazione di tassi usurari.
In mancanza di ogni allegazione e domanda di accertamento della nullità delle clausole relative ai tassi di interesse, del tutto correttamente il Tribunale non ha ammesso la ctu.
L'appellante sostiene che il rigetto della domanda di ammissione di ctu si porrebbe in violazione
(o comporterebbe errata applicazione) dell'art. 1815 II co c.c., “dato il contesto in cui la Banca creditrice ha operato”.
Tale affermazione è incomprensibile: l'applicazione di tassi usurari non si desume infatti dal contesto in cui opera una banca, ma dall'esame della documentazione contrattuale e bancaria
(contratto di mutuo, estratti conto, ecc.).
Quanto infine all'ultimo motivo di appello, anch'esso è infondato, avendo il Tribunale condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite, applicando correttamente il principio di soccombenza, stante il rigetto dell'opposizione a precetto.
pagina 12 di 13 La sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata, con condanna di al Parte_1
pagamento delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e applicati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase di trattazione (in assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1453/2024, pubblicata il 16/05/2024, Pt_1
così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 17.179,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 23/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1453/2024, pubblicata il 16.05.2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CEREA Parte_1 C.F._1
ENRICO MODESTO e CHIGNOLI ROSANNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
ZENO N. 6 20062 CASSANO D'ADDA presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DI FRANCESCO ANITA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA
FREZZA, 70 00186 ROMA presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1453/2024, pubblicata il
16/05/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 13 “Voglia la Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma dell'impugnata sentenza: nel merito: accogliere i motivi di appello e, per l'effetto, rigettare le pretese creditorie dell'opposta così come dalla stessa formulate e prospettate nei confronti dell'opponente, qui ora appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto anche per i motivi tutti in narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di descritti, da intendersi anche per qui CP_2
richiamati e riportati, dichiarando nullo ed inefficace, ovvero annullando l'atto di precetto correlato all'atto di mutuo ipotecario sopra descritto, munito di formula esecutiva il 24/6/2009
e notificato unitamente all'atto di precetto, opposto dall'esponente, sempre per i motivi tutti di cui nella predetta narrativa descritti e in accoglimento dei correlati motivi di appello. Spese e compensi professionali ex DM 147/2022 rifusi per entrambi i gradi di giudizio. in istruttoria: si chiede ammettersi CTU per il calcolo degli interessi di cui al mutuo, ai fini della verifica di conformità ai tassi - soglia di cui all'art. 2 L. 108/1996; si richiamano i documenti da n. 1 a n.
20 di cui al fascicolo attoreo di ”. CP_2
Per CP_1
“- In via principale, nel merito, respingere l'appello in quanto infondato sia in fatto ed in diritto, per ognuno dei motivi esposti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata Tribunale di Monza n. 1453/2024 pubbl. il 16/05/2024 RG n. 4065/2023 Repert. n.
1973/2024 del 16/05/2024 e la statuizione sulle spese;
- Nel merito, in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle contestazioni avversarie dichiarare, in ogni caso, condannare , al pagamento della somma di euro 358.937,59 Parte_1
(trecentocinquantottomilanovecentotrentasette/59) s.e.o, richiesta nell'atto di precetto oltre interessi maturandi ovvero la diversa, anche maggiore o minore, che dovesse accertarsi in corso di causa, oltre alle spese legali già liquidate in primo grado. Con vittoria di spese relative al giudizio di primo e secondo grado”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avanti al Tribunale di Monza, avverso l'atto di precetto notificato in data 12.5.2023 da quale mandataria di ed avente ad oggetto CP_1 Controparte_3
l'intimazione di pagamento dell'importo di € 358.937,59.
In data 23.2.2009, l'opponente aveva infatti stipulato una fideiussione a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario erogato per l'importo di € 310.000,00 dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano SC in favore della società Pentacase S.r.l. In seguito alla pagina 2 di 13 dichiarazione di fallimento della società, la creditrice era stata ammessa al passivo e, in sede di riparto finale, aveva riscosso l'importo di € 52.597,27.
Con l'atto di precetto oggetto di opposizione, quale mandataria della cessionaria CP_1
del credito ha quindi intimato al fideiussore il pagamento del Controparte_3 Parte_1
debito residuo, al netto di quanto ricavato in sede di riparto fallimentare.
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi: 1) asserita nullità del contratto di fideiussione, in quanto le clausole contenute nell'art. 9 delle “Norme generali”, richiamato dall'art. 7 del contratto di mutuo - sarebbero nulle per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990. In particolare, la nullità riguarderebbe le seguenti clausole: - art. 9, punto b): “il fideiussore si impegna altresì
a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia
o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (cd. clausola di reviviscenza): - art. 9, punto h): “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin d'ora estesa a garanzia di obbligo di restituzione delle somme comunque erogate;
la presente fideiussione conserva comunque piena e integra validità anche nel caso in cui la
Banca ritenesse di aderire a concordato giudiziale o stragiudiziale alla cessione di beni proposta dal Mutuatario” (cd. clausola di sopravvivenza); - art. 9 punto f): “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Mutuatario, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cd. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.).
Ad avviso dell'opponente, la nullità delle clausole deriverebbe dal fatto che le stesse sarebbero riproduttive del cd. “schema ABI” di cui è stata accertata la contrarietà all'art. 2 della l.
287/1990 con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. Conseguentemente, dovrebbe trovare applicazione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella pronuncia n. 41994/2021, secondo cui il contratto contenente tali clausole è affetto da nullità parziale, salvo che non risulti che le parti, in assenza di tali clausole, non avrebbero stipulato il contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1419 c.c.
Nel caso di specie, la previsione di quelle clausole nel contratto ha avuto l'effetto di rendere più gravosa la disciplina contrattuale per il garante, senza riconoscergli alcun corrispondente diritto. Inoltre, dovrebbe escludersi che la garanzia sarebbe stata prestata anche in assenza di tali clausole, atteso che l'opponente era mero socio minoritario della società garantita, per una quota del 14%, e all'epoca lavorava presso un'altra società.
pagina 3 di 13 L'opponente ha infine rilevato che, nel caso di specie, la Banca avrebbe agito nei suoi confronti oltre il termine indicato dall'art. 1957 c.c., atteso che la prima diffida era stata inviata in data
14.11.2011, mentre l'atto di precetto era stato notificato solo il 12.5.2023.
Per le ragioni sopra esposte, ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e la Parte_1 condanna della convenuta alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ha altresì domandato, in via istruttoria, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per il calcolo degli interessi, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di usura. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
La convenuta opposta non ha contestato l'asserita nullità delle clausole contenute nel contratto di fideiussione e quindi l'applicabilità al caso di specie dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ha tuttavia rilevato che non vi era stata alcuna violazione del termine indicato dall'art. 1957 c.c., in quanto la Banca, in data 14.11.2011, aveva inviato alla debitrice principale e a tutti i garanti la richiesta di pagamento di tutti gli importi residui. In data
26.4.2012, il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della debitrice principale ed era stata proposta domanda di ammissione al passivo, cui era conseguita in data 10.3.2023 la partecipazione al riparto per l'importo di € 52.597,27. Non sussistevano poi i presupposti per la declaratoria di nullità cd. in estensione ai sensi dell'art. 1419 c.c., in quanto l'opponente non aveva in alcun modo dimostrato che, in assenza delle clausole di cui è stata rilevata la nullità, non avrebbe stipulato il contratto, anche in considerazione del fatto che egli era socio della società garantita ed aveva pertanto un interesse economico all'ottenimento del finanziamento da parte della società.
Il Tribunale, con la sentenza appellata, ha rigettato l'opposizione e condannato Parte_1
alla rifusione delle spese processuali.
Il primo Giudice ha premesso che non aveva contestato la nullità delle clausole CP_1
della fideiussione, in quanto riproduttiva dello schema ABI di cui è stata accertata la contrarietà all'art. 2 della l. 287/1990 con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. Aveva invece incentrato le proprie difese sul fatto che tale nullità non era idonea a far venir meno il credito di cui era stato intimato il pagamento nell'atto di precetto.
Il Tribunale ha quindi accertato la nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato da limitatamente alle clausole contenute nelle “norme generali” ai punti b), h) ed Parte_1
f). Stante la nullità della clausola derogativa del disposto dell'art. 1957 c.c., il contratto di fideiussione doveva ritenersi regolato da tale articolo. Nel caso di specie, era emerso che il creditore - nonostante la deroga contenuta nel contratto - avesse comunque rispettato il disposto dell'art. 1957 c.c. La creditrice aveva infatti inviato una raccomandata alla debitrice principale pagina 4 di 13 ed ai fideiussori, compreso l'opponente, dando atto dell'intervenuta revoca degli affidamenti concessi a Pentacase S.r.l. e dell'obbligo di restituzione dell'intero debito entro quindici giorni.
La creditrice aveva pertanto proposto istanza nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, per ottenere il pagamento del debito, e aveva poi coltivato con diligenza tale istanza, depositando richiesta di ammissione al passivo del fallimento della Pentacase S.r.l. e partecipando utilmente al riparto, per l'importo di € 52.597,27.
Il fideiussore non poteva pertanto considerarsi liberato, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Il Tribunale ha poi accertato che la nullità parziale del negozio non poteva estendersi all'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c. Era infatti onere dell'opponente provare l'interdipendenza del resto del contratto dalle clausole nulle e quindi la circostanza che il contraente non avrebbero concluso il contratto, senza la parte del suo contenuto colpita da nullità.
Il primo Giudice ha premesso che le clausole nulle incidevano in senso peggiorativo sulla posizione del fideiussore, senza alcuna contropartita per lui favorevole, e da ciò poteva desumersi che lo avrebbe comunque stipulato il contratto - anzi lo avrebbe stipulato a Pt_1
maggior ragione - laddove lo stesso non avesse previsto tali clausole.
Il fatto che egli fosse un socio di minoranza della società garantita e che lavorasse presso altra azienda erano circostanza irrilevanti: aveva infatti comunque stipulato il contratto di fideiussione, nonostante la previsione di clausole svantaggiose, pur essendo socio di minoranza e pur avendo un lavoro presso altra società.
Era in realtà evidente che lo proprio in quanto socio della società garantita - seppur di Pt_1
minoranza -, avesse un interesse economico all'ottenimento del finanziamento da parte della stessa, e tale interesse era così rilevante da indurlo a stipulare il contratto, nonostante la presenza di clausole che deponevano unilateralmente in favore del creditore.
Anche la Banca avrebbe in ogni caso stipulato il negozio anche senza le clausole nulle, posto che per la stessa l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Il Tribunale non ha infine ammesso la richiesta ctu per verificare il rispetto della normativa sull'usura, posto che l'opponente non aveva neppure allegato il possibile superamento del tasso soglia, essendosi limitato a formulare la richiesta istruttoria di ammissione di una consulenza.
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza, per i seguenti Parte_2
motivi:
1) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1957 C.c. con riguardo alla clausola fideiussoria f), nulla per violazione dell'art. 2 II L. 287/1990, e connessa nullità per pagina 5 di 13 indeterminatezza della fideiussione per violazione dell'art. 1346 c.c. in applicazione dell'art. 1418 C.c.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere ottemperato dalla Banca il disposto di cui all'art. 1957
c.c. In realtà, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere estinta l'obbligazione fideiussoria e liberato il fideiussore.
Alla nullità della clausola n. f), ad avviso dell'appellante, non dovrebbe conseguire l'applicazione sostitutiva dell'art. 1957 c.c., ma l'applicazione delle disposizioni liberatorie di cui all'art. 1955 c.c., posto che un fatto del creditore (l'imposizione della clausola f) impediva la surrogazione del garante, nonché dell'art. 1956 c.c., essendo la condotta della Banca assimilabile a quella del creditore che fa credito al terzo e impone una clausola, quale quella in oggetto, che lo svincola dal termine in art. 1957 c.c., nella evidente consapevolezza del rischio patrimoniale in capo alla debitrice.
E anche se fosse per ipotesi inseribile nel negozio l'art. 1957 c.c., in luogo della suddetta clausola f, il termine in essa previsto non era stato adempiuto, non essendo idonea una mera richiesta stragiudiziale ed essendo stato esentato il creditore dal provare di avere inviato la raccomandata del 14.11.2021 nel termine dei sei mesi dalla manifestazione dell'insolvenza (la missiva evocava un “inadempimento delle obbligazioni” da parte di Pentacase S.r.l. senza precisare quando tale inadempimento si fosse manifestato). La creditrice non aveva promosso azione giudiziale e non poteva ritenersi sufficiente la mera istanza di fallimento, né vi era prova della tempestività (rispetto alla previsione dell'art. 1957 c.c.) dell'istanza di ammissione al passivo.
L'appellante ha poi contestato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1339 c.c. e quindi l'inserimento nel negozio dell'art. 1957 c.c. al posto della clausola nulla, non rappresentando quest'ultimo articolo una norma imperativa, ma una disposizione pacificamente derogabile dalle parti.
In definitiva, ad avviso dell'appellante, il contratto doveva ritenersi integralmente nullo, non potendo il garante essere lasciato nell'incertezza della durata della sua prestazione di garanzia.
L'indeterminatezza del negozio ex art. 1346 c.c., in nesso con l'art. 1418 c.c., ne comportava la nullità, essendo troppo sbilanciato in favore della Banca creditrice ed iniquo reintrodurre
“dalla finestra” l'art. 1957 c.c., norma lasciata fuori “dalla porta”, in sede di stipula.
2) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1419 c.c. con riguardo all'art. 1418 II c.c., in combinato disposto con l'art. 1343 c.c.
pagina 6 di 13 Ad avviso dell'appellante, le clausole nulle del negozio incidevano in senso penalizzante e peggiorativo sul fideiussore, “ed egli non avrebbe stipulato quel contratto se non in assenza di dette clausole”. L'onere probatorio in merito, data la condotta abusiva della Banca nell'inserire le clausole in esame, era in capo alla Banca stessa.
Sempre secondo l'appellante, “se il garante avesse potuto liberamente valutare le offerte in un mercato ampiamente concorrenziale, non avrebbe sottoscritto un contratto con clausole illecite
e, a sua volta, la Banca non avrebbe mai sottoscritto un contratto senza poter avvalersi delle clausole oggetto dell'intesa restrittiva”. Il fatto che la sottoscrizione della fideiussione con le clausole nulle fosse avvenuta dopo il provvedimento del 2005 della Banca d'Italia, nella consapevolezza della nullità in capo alla Banca creditrice quale associata ABI, faceva ritenere che la Banca avesse valutato tali clausole come irrinunciabili nell'ambito dell'economia negoziale, garantendo tali clausole all'istituto di credito di poter scaricare sui garanti tutti i rischi del finanziamento.
La sentenza, ad avviso dell'appellante, esplicitamente penalizzava il fideiussore per il fatto di avere sottoscritto le clausole nulle, senza considerare: - che lo non sapeva, né doveva Pt_1
sapere, che tali clausole erano nulle (posto che le decisioni della Cassazione sono posteriori alla sottoscrizione della fideiussione); - che la Banca invece sapeva, e non poteva non sapere, che tali clausole erano nulle, quanto meno alla luce del pronunciamento della Banca d'Italia.
Non era poi vero che la Banca avrebbe comunque stipulato la fideiussione (anche senza le clausole nulle), posto che essa fruiva di un'articolata garanzia ipotecaria, essendo la fideiussione inserita nel contesto di un mutuo ipotecario.
Il contratto fideiussorio contenente le tre clausole nulle doveva peraltro essere qualificato come integralmente nullo per causa illecita, ex artt. 1418 e 1343 c.c., in quanto stipulato in conformità con un modello frutto di intese illecite anticoncorrenziali concluse a monte e già valutate come illegittime sia dalla Banca d'Italia, quale autorità garante, sia dalla Corte di legittimità.
3) Violazione od errata applicazione dell'art. 1815 II C.c. in nesso con la legge 108/1996.
Il fideiussore aveva chiesto al Tribunale di verificare il rispetto della normativa antiusura, in via subordinata e per scrupolo difensivo.
Il Tribunale ha rigettato tale richiesta, perché formulata solo in via istruttoria e per asserita assenza di allegazione del superamento del tasso - soglia.
Secondo l'appellante, tale rigetto si porrebbe in violazione o errata applicazione dell'art. 1815
II c.c., “dato il contesto in cui la Banca creditrice ha operato”.
4) Violazione dell'art. 92 C.p.c. con riguardo al principio di soccombenza.
pagina 7 di 13 L'appellante ha impugnato il capo relativo alla rifusione delle spese processuali, chiedendo la condanna dell'appellata al pagamento di tali spese, quale conclusione logica del richiesto accoglimento integrale dell'appello.
Il primo Giudice avrebbe comunque errato nella liquidazione delle spese del primo grado, non avendo valutato l'intervenuto rigetto di alcune eccezioni sollevate dalla convenuta.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Quanto al primo motivo, l'appellata ha contestato la ricostruzione ermeneutica dello in Pt_1
quanto contrastante con i principi generali del contratto, di interpretazione e conservazione dello stesso, come delineati dal codice civile. Tali principi muoverebbero in senso del tutto contrario a quanto sostenuto dalla parte appellante, come anche il principio della nullità parziale del contratto che è finalizzato alla conservazione delle clausole scindibili da quelle nulle.
Il primo Giudice non aveva operato alcuna illegittima “sostituzione” di clausola, ma aveva ritenuto operante la reviviscenza dell'art. 1957 c.c., illegittimamente derogato dal contratto, ribadendo la vigenza della disposizione codicistica, più favorevole al debitore.
L'appellata ha poi precisato che gli artt. 1339, 1955 e 1956 c.c., richiamati dallo non Pt_1
sono pertinenti alla fattispecie in esame.
Quanto all'art. 1957 c.c., ha rilevato che la norma non pone in capo al creditore CP_1
alcun obbligo di avviare un'azione giudiziale o di provare il momento del verificarsi dell'insolvenza, ma richiede unicamente che il creditore avanzi le sue istanze (quindi intimi la risoluzione e si attivi per il recupero) - cosa che la Banca cedente aveva fatto.
La fideiussione prestata era di natura solidale e quindi il creditore poteva rivolgersi al debitore o al garante, senza vincoli temporali. Essa era poi prestata sino all'integrale soddisfacimento del credito derivante dal contratto di mutuo e quindi la sua durata non era correlata alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento. In questi casi, secondo costante giurisprudenza, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Quanto al secondo motivo, l'appellata ha contestato la sussistenza dei presupposti per una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di violazione di norme imperative.
Quanto al terzo motivo, ha rilevato che era onere dell'attore/odierno appellante fornire CP_1
prova dell'eventuale superamento dei tassi soglia, prova del tutto carente, essendosi la parte limitata a chiedere l'ammissione di una ctu contabile.
Quanto all'ultimo motivo, l'appellata ha rilevato che il Tribunale aveva correttamente liquidato le spese, secondo il principio di soccombenza. Il rigetto di talune eccezioni dell'opposta era stato valutato, avendo il primo Giudice applicato i minimi tariffari, anziché i valori medi.
pagina 8 di 13 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17.6.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello non è fondato e deve pertanto essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Il primo motivo risulta poco comprensibile: da un lato, lo sostiene che, stante la nullità Pt_1
della clausola di cui all'art. 9 f) della fideiussione, l'intero negozio doveva essere considerato nullo per indeterminatezza dell'oggetto o ai sensi del 1418 c.c. (contrarietà a norme imperative), con liberazione del fideiussore.
Non poteva darsi corso all'inserimento di clausole ex art. 1339 c.c. (norma non applicabile alla fattispecie) e in ogni caso il Tribunale non avrebbe dovuto applicare l'art. 1957 c.c. (derogato dalla fideiussione per cui è causa), ma se mai gli artt. 1955 e 1956 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore.
Anche a voler ritenere “inseribile” nel contratto la previsione di cui all'art. 1957 c.c., in luogo dell'art. 9 f), il termine semestrale previsto dalla norma non sarebbe stato adempiuto, non essendo sufficiente una mera richiesta stragiudiziale di pagamento e non avendo parte creditrice provato quando l'inadempimento della società Pentacase S.r.l. si fosse manifestato.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha accertato la nullità - in quanto riproduttivo dello schema ABI di cui è stata accertata la contrarietà all'art. 2 della l. 287/1990 con provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 - tra gli altri, dell'art. 9 f) delle norme generali allegate alla fideiussione, articolo di seguito riportato:
Tale articolo prevede una deroga a quanto disposto dall'art. 1957 c.c.
La nullità dell'articolo non determina tuttavia una sostituzione automatica di clausola (come sembra sostenere la difesa dell'appellante), né un'indeterminatezza dell'oggetto.
Alla nullità di una clausola di deroga all'applicazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c., consegue infatti l'applicazione del citato art. 1957 c.c. (venendo meno la deroga).
Non sono pertinenti i richiami agli artt. 1339 c.c. (che disciplina l'inserzione automatica di clausole imposte dalla legge), 1955 e 1956 c.c. (norme che disciplinano: - la liberazione del fideiussore, quando, per fatto del creditore, il primo non può surrogarsi nei diritti del secondo;
- la liberazione del fideiussore per obbligazione futura, quando il creditore fa credito al terzo, pur conoscendone le precarie condizioni patrimoniali).
pagina 9 di 13 Nel caso di specie, non si è verificato, per fatto del creditore, un impedimento del fideiussore alla surroga nei diritti del creditore verso il debitore garantito. Oggetto del contendere non è una fideiussione per obbligazioni future (la fideiussione riguarda l'obbligazione contratta da
Pentacase S.r.l. con il contratto di mutuo), pertanto l'art. 1956 c.c. non è norma applicabile alla fattispecie.
Risulta poi difficile comprendere la tesi dello secondo cui, stante la nullità della clausola Pt_1 di cui all'artt. 9 f), la fideiussione sarebbe integralmente nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Premesso che l'oggetto della fideiussione è perfettamente determinato a prescindere dalla validità o meno della clausola in esame, è evidente che il venir meno di una clausola che deroga all'applicazione di una disposizione di legge non crea un “vuoto” nella regolamentazione negoziale, ma fa sì che la norma derogata possa trovare applicazione.
Anche la tesi dell'intervenuta decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., senza che la banca creditrice abbia proposto e diligentemente coltivato le sue istanze contro il debitore principale è infondata.
Va premesso che la fideiussione oggetto di causa è solidale, come chiarito dall'art. 7, e resta efficace sino al completo adempimento dell'obbligazione principale.
La Cassazione ha chiarito che se la durata della fideiussione è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, “l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.” (Cass. ord. 26906/2023).
In ogni caso, la Banca creditrice ha inviato a mezzo lettera raccomandata, in data 14.11.2011, comunicazione alla società garantita e ai fideiussori di revoca degli affidamenti e richiesta di rimborso degli importi dovuti;
ha poi comunicato a debitrice e fideiussori, stante il mancato pagamento, di aver provveduto alla segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi.
La creditrice si è infine insinuata al passivo del fallimento della Pentacase S.r.l.
La Cassazione ha del resto chiarito che, in caso di garanzia a prima richiesta - come è la fideiussione oggetto di causa (ved. art. 9 lett. g) -, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non derivi da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI, giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche inviando una mera richiesta di pagamento.
Un'interpretazione difforme sarebbe in contrasto con la natura “a prima richiesta” della garanzia, essendovi palese contraddizione tra tale interpretazione e la volontà contrattuale di pagina 10 di 13 imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (così Cass. ordinanza 5179/2025; 660/2025; sentenza 22346/2017).
Anche il secondo motivo è infondato.
L'appellante sostiene: che le clausole nulle comporterebbero la nullità dell'intera fideiussione;
che, stante la condotta abusiva della banca, sarebbe onere della parte creditrice provare che le parti avrebbero stipulato il contratto anche in assenza delle clausole nulle;
che la banca mai avrebbe stipulato il contratto senza tali clausole (e ciò si evincerebbe dal fatto che la banca aveva inserito clausole nulle, nella piena consapevolezza della nullità delle stesse); quanto alla posizione del fideiussore, che “se il garante avesse potuto liberamente valutare le offerte in un mercato ampiamente concorrenziale, non avrebbe sottoscritto un contratto con clausole illecite”.
Le affermazioni dello CA non sono condivisibili.
L'art. 1419 c.c. stabilisce che “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Quanto all'onere della prova, la Cassazione ha chiarito che “la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990
e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza” (ord. 6685/2024).
Premesso che pertanto era onere dello provare l'interdipendenza tra le clausole e quindi Pt_1
dimostrare che le parti non avrebbero concluso un contratto privo delle clausole affette da nullità, tale prova non è stata fornita.
Quanto alla posizione del fideiussore, il ragionamento del primo Giudice è del tutto condivisibile. Posto che le clausole dichiarate nulle erano clausole peggiorative della posizione del fideiussore e considerato che questi ha sottoscritto in contratto pur in presenza di tali clausole peggiorative, deve logicamente ritenersi che avrebbe certamente concluso un contratto privo delle clausole per lui sfavorevoli.
La stessa difesa dell'appellante, nel precisare (a pag. 9 dell'atto di appello) che “se il garante avesse potuto liberamente valutare le offerte in un mercato ampiamente concorrenziale, non avrebbe sottoscritto un contratto con clausole illecite”, lascia implicitamente intendere che avrebbe invece sottoscritto un contratto privo delle predette clausole.
pagina 11 di 13 Nessuna rilevanza ha poi il fatto che lo fosse socio di minoranza della Pentacase S.r.l. e Pt_1
lavorasse presso altra società, posto che la scelta di stipulare la fideiussione, anche se priva delle clausole nulle, non dipende evidentemente dalla posizione dell'appellante all'interno della compagine sociale e dalla sua attività lavorativa.
Se lo ha ritenuto di aver interesse a prestare fideiussione per la Pentacase S.r.l., pur Pt_1
essendo socio di minoranza e pur lavorando altrove e nonostante la presenza di clausole per lui sfavorevoli, deve ritenersi che a maggior ragione avrebbe stipulato la fideiussione, anche se epurata dalla clausole sfavorevole (e ciò pur essendo socio di minoranza, impiegato presso altra azienda, avendo evidentemente interesse a che la Pentacase S.r.l. ottenesse il mutuo garantito dalle fideiussioni).
Quanto poi alla posizione della Banca, è evidente che la stessa avesse interesse al mantenimento di un'ulteriore garanzia (la fideiussione) anche se a condizioni meno favorevoli (ossia senza le clausole alla stessa favorevoli, poi dichiarate nulle), posto che l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti (ved. Cass. S.U.
41994/2021).
Certamente il mero fatto che la Banca abbia inserito nella fideiussione le clausole poi dichiarate nulle, pur consapevole della loro nullità, non è circostanza che prova che la stessa non avrebbe stipulato una fideiussione epurata da tali clausole.
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
L'attore/odierno appellante ha chiesto al Tribunale di Monza di ammettere ctu al fine di verificare l'eventuale superamento dei tassi-soglia, senza svolgere alcuna allegazione circa l'intervenuta applicazione di tassi usurari.
In mancanza di ogni allegazione e domanda di accertamento della nullità delle clausole relative ai tassi di interesse, del tutto correttamente il Tribunale non ha ammesso la ctu.
L'appellante sostiene che il rigetto della domanda di ammissione di ctu si porrebbe in violazione
(o comporterebbe errata applicazione) dell'art. 1815 II co c.c., “dato il contesto in cui la Banca creditrice ha operato”.
Tale affermazione è incomprensibile: l'applicazione di tassi usurari non si desume infatti dal contesto in cui opera una banca, ma dall'esame della documentazione contrattuale e bancaria
(contratto di mutuo, estratti conto, ecc.).
Quanto infine all'ultimo motivo di appello, anch'esso è infondato, avendo il Tribunale condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite, applicando correttamente il principio di soccombenza, stante il rigetto dell'opposizione a precetto.
pagina 12 di 13 La sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata, con condanna di al Parte_1
pagamento delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e applicati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase di trattazione (in assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1453/2024, pubblicata il 16/05/2024, Pt_1
così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 17.179,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 23/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Adriana Cassano Cicuto
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