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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1029/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1029/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza al Corso Luigi Fera n. 115 presso lo studio dell'Avv. Francesca Iacoe, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219000630454, relativamente alla cartella n. 03020050018437731000 ed all'avviso di addebito n. 33020140002660309000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.09.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219000630454, notificata il 14.02.2022, relativamente alla cartella n. 03020050018437731000 ed all'avviso di addebito n. 33020140002660309000, asseritamente mai notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali. Deduceva: 1) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica della cartella e dell'avviso di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
2) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti e collegati, giammai notificati, oltre alla prescrizione dei crediti vantati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente in violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica dell'avviso di addebito;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso proposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, chiedeva che, nell'ipotesi di accertata prescrizione dei crediti, venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell , con conseguente condanna della Controparte_2 stessa alla corresponsione in suo favore degli importi dovuti con riferimento alla cartella n.
03020050018437731000 ed all'AVA n. 33020140002660309000, oltre ulteriori sanzioni civili dalla data di iscrizione a ruolo all'integrale soddisfo, nonché con condanna dell'opponente o di al CP_3 pagamento delle spese di lite.
3. Con memoria depositata il 6.02.2024 si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo, CP_3 in via preliminare, la tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c.
e di quello previsto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, eccependo la rituale notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento opposta, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla notifica dell'avviso di addebito;
eccepiva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 20.02.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
22.09.2022 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 14.02.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica della cartella e dell'avviso di addebito, nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Per completezza di motivazione, occorre evidenziare che dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la cartella n. 03020050018437731000 (relativa a contributi DM10 anno 1999 e 2000) è stata notificata, mediante raccomandata n. 60455597449-6, in data 3.01.2006 e consegnata a mani di
(familiare convivente); Persona_1
b) l'avviso di addebito n. 33020140002660309000 (accertamento unificato contributi IVS sul reddito eccedente il minimale anno 2008) è stato notificato, mediante raccomandata n. 65028103670-1, in data 7.01.2015.
Si precisa che gli avvisi di ricevimento allegati sono agevolmente riconducibili alla cartella e all'avviso di addebito in questione poiché recano il numero identificativo degli atti cui si riferiscono.
Ne consegue, pertanto, anche l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.
6. Per quanto concerne il merito della controversia contributiva, è opportuno richiamare preliminarmente i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del 02.09.2020, a mente della quale: “[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art.
30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass.
n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art.
615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)”. Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della Parte_1 pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia della cartella n.
03020050018437731000 e dell'avviso di addebito n. 33020140002660309000, asseritamente notificati nelle date, rispettivamente, del 3.01.2006 e del 7.01.2015.
Essendo stato il ricorso proposto oltre il termine di 40 giorni (termine decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento risalente al 14.02.2022), la domanda non può essere fatta valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999, sicché
l'eccezione di prescrizione c.d. antecedente del credito contributivo non può essere valutata, attesa l'irretrattabilità del credito portato dagli atti impugnati (peraltro, nell'ipotsi che occupa gli atti presupposti risultano regolarmente notificati e non opposti entro il termine di cui all'art.
24, comma 5 citato).
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ciò premesso, nella propria memoria di costituzione l' ha dedotto l'infondatezza CP_3 dell'eccezione argomentando sul compimento, medio tempore, di atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione, e nello specifico:
a) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002292000, portante l'avviso di addebito n. 33020140002660309000 (notificato il 7.01.2015), spedita con raccomandata n.
67216806917-3 del 6.07.2015 e consegnata il 9.07.2015 a mani di qualificatasi come Persona_1 moglie del ricorrente;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020169003701062, portante la cartella n.
03020050018437731000 (notificata il 3.01.2006) e l'avviso di addebito n. 33020140002660309000
(notificato il 7.01.2015), ricevuta il 12.10.2016 a mani del destinatario.
Orbene, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale dei crediti oggetto della cartella n.
03020050018437731000 (notificata il 3.01.2006) era già abbondantemente spirato nel momento in cui il ricorrente ha ricevuto il primo atto interruttivo della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 03020169003701062 (12.10.2016), essendo decorsi oltre dieci anni dalla notifica della cartella.
Per quanto concerne, invece, i crediti portati dall'avviso di addebito n. 33020140002660309000
(notificato il 7.01.2015), deve evidenziarsi che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso impugnato, è stato, dapprima, validamente interrotto mediante la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600001812000 (risalente al 9.07.2015) e, poi, dell'intimazione di pagamento n. 03020169003701062 (risalente al 12.10.2016); in seguito, detto termine prescrizionale è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi della disciplina emergenziale sopra richiamata, sicché, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (14.02.2022), alcuna prescrizione poteva dirsi maturata.
8. Alla luce di quanto esposto, i crediti di cui alla cartella n. 03020050018437731000 vanno dichiarati estinti per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995, con conseguente annullamento della relativa iscrizione a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alla citata cartella di pagamento.
9. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_3 contributi prescritti e relative somme aggiuntive: opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), “se imputabili al concessionario”, costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
“... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318/84), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) “La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”.
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei “responsabili” ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un “rapporto di impiego”, dato che agli “impiegati” ha aggiunto le categorie degli “ufficiali” o “funzionari” (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei “dipendenti” (anche a titolo obbligatorio), nonché degli “amministratori” (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine “agenti” che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che, a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599/2009; 22652/2008; 24002/2007; 22513/2006; 1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere “privati” – all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815/2008; 14825/2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché
l'assunzione della veste di “agente dell'amministrazione” deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009;
19815/2008; 8409/2008; 2289/2008).
Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_4 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento “della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni” anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2° comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da ricomprendere i concessionari del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad ono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 2611/1990). ... ... ... ...”. CP_4
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. UU. 11 CP_5
MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, asserito la CP_1 responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa (che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di “agente dell'amministrazione”.
Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui “La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un “giudizio di conto”. Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_2 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell' . CP_1 Controparte_2
10. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento n. 03020050018437731000, con conseguente annullamento della relativa iscrizione a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alla citata cartella di pagamento;
- rigetta, per il resto, l'opposizione;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_2
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 17.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1029/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza al Corso Luigi Fera n. 115 presso lo studio dell'Avv. Francesca Iacoe, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219000630454, relativamente alla cartella n. 03020050018437731000 ed all'avviso di addebito n. 33020140002660309000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.09.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219000630454, notificata il 14.02.2022, relativamente alla cartella n. 03020050018437731000 ed all'avviso di addebito n. 33020140002660309000, asseritamente mai notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali. Deduceva: 1) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica della cartella e dell'avviso di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
2) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti e collegati, giammai notificati, oltre alla prescrizione dei crediti vantati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente in violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica dell'avviso di addebito;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso proposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, chiedeva che, nell'ipotesi di accertata prescrizione dei crediti, venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell , con conseguente condanna della Controparte_2 stessa alla corresponsione in suo favore degli importi dovuti con riferimento alla cartella n.
03020050018437731000 ed all'AVA n. 33020140002660309000, oltre ulteriori sanzioni civili dalla data di iscrizione a ruolo all'integrale soddisfo, nonché con condanna dell'opponente o di al CP_3 pagamento delle spese di lite.
3. Con memoria depositata il 6.02.2024 si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo, CP_3 in via preliminare, la tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c.
e di quello previsto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, eccependo la rituale notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento opposta, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla notifica dell'avviso di addebito;
eccepiva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 20.02.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
22.09.2022 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 14.02.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica della cartella e dell'avviso di addebito, nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Per completezza di motivazione, occorre evidenziare che dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la cartella n. 03020050018437731000 (relativa a contributi DM10 anno 1999 e 2000) è stata notificata, mediante raccomandata n. 60455597449-6, in data 3.01.2006 e consegnata a mani di
(familiare convivente); Persona_1
b) l'avviso di addebito n. 33020140002660309000 (accertamento unificato contributi IVS sul reddito eccedente il minimale anno 2008) è stato notificato, mediante raccomandata n. 65028103670-1, in data 7.01.2015.
Si precisa che gli avvisi di ricevimento allegati sono agevolmente riconducibili alla cartella e all'avviso di addebito in questione poiché recano il numero identificativo degli atti cui si riferiscono.
Ne consegue, pertanto, anche l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.
6. Per quanto concerne il merito della controversia contributiva, è opportuno richiamare preliminarmente i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del 02.09.2020, a mente della quale: “[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art.
30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass.
n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art.
615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)”. Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della Parte_1 pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia della cartella n.
03020050018437731000 e dell'avviso di addebito n. 33020140002660309000, asseritamente notificati nelle date, rispettivamente, del 3.01.2006 e del 7.01.2015.
Essendo stato il ricorso proposto oltre il termine di 40 giorni (termine decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento risalente al 14.02.2022), la domanda non può essere fatta valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999, sicché
l'eccezione di prescrizione c.d. antecedente del credito contributivo non può essere valutata, attesa l'irretrattabilità del credito portato dagli atti impugnati (peraltro, nell'ipotsi che occupa gli atti presupposti risultano regolarmente notificati e non opposti entro il termine di cui all'art.
24, comma 5 citato).
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ciò premesso, nella propria memoria di costituzione l' ha dedotto l'infondatezza CP_3 dell'eccezione argomentando sul compimento, medio tempore, di atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione, e nello specifico:
a) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002292000, portante l'avviso di addebito n. 33020140002660309000 (notificato il 7.01.2015), spedita con raccomandata n.
67216806917-3 del 6.07.2015 e consegnata il 9.07.2015 a mani di qualificatasi come Persona_1 moglie del ricorrente;
b) l'intimazione di pagamento n. 03020169003701062, portante la cartella n.
03020050018437731000 (notificata il 3.01.2006) e l'avviso di addebito n. 33020140002660309000
(notificato il 7.01.2015), ricevuta il 12.10.2016 a mani del destinatario.
Orbene, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale dei crediti oggetto della cartella n.
03020050018437731000 (notificata il 3.01.2006) era già abbondantemente spirato nel momento in cui il ricorrente ha ricevuto il primo atto interruttivo della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 03020169003701062 (12.10.2016), essendo decorsi oltre dieci anni dalla notifica della cartella.
Per quanto concerne, invece, i crediti portati dall'avviso di addebito n. 33020140002660309000
(notificato il 7.01.2015), deve evidenziarsi che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso impugnato, è stato, dapprima, validamente interrotto mediante la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201600001812000 (risalente al 9.07.2015) e, poi, dell'intimazione di pagamento n. 03020169003701062 (risalente al 12.10.2016); in seguito, detto termine prescrizionale è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi della disciplina emergenziale sopra richiamata, sicché, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (14.02.2022), alcuna prescrizione poteva dirsi maturata.
8. Alla luce di quanto esposto, i crediti di cui alla cartella n. 03020050018437731000 vanno dichiarati estinti per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995, con conseguente annullamento della relativa iscrizione a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alla citata cartella di pagamento.
9. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_3 contributi prescritti e relative somme aggiuntive: opina questa giudice che vi sia un difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sulla questione, premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine (lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), “se imputabili al concessionario”, costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
“... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318/84), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) “La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”.
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei “responsabili” ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un “rapporto di impiego”, dato che agli “impiegati” ha aggiunto le categorie degli “ufficiali” o “funzionari” (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei “dipendenti” (anche a titolo obbligatorio), nonché degli “amministratori” (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine “agenti” che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che, a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599/2009; 22652/2008; 24002/2007; 22513/2006; 1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere “privati” – all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815/2008; 14825/2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché
l'assunzione della veste di “agente dell'amministrazione” deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009;
19815/2008; 8409/2008; 2289/2008).
Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_4 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento “della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni” anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2° comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da ricomprendere i concessionari del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad ono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 2611/1990). ... ... ... ...”. CP_4
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. UU. 11 CP_5
MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' , ente pubblico, asserito la CP_1 responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa (che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di “agente dell'amministrazione”.
Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui “La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un “giudizio di conto”. Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_2 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell' . CP_1 Controparte_2
10. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento n. 03020050018437731000, con conseguente annullamento della relativa iscrizione a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alla citata cartella di pagamento;
- rigetta, per il resto, l'opposizione;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti competente per territorio quanto alla domanda spiegata dall' nei confronti dell' ; CP_1 Controparte_2
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 17.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino