Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2005, n. 7685
CASS
Sentenza 13 aprile 2005

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In tema di competenza territoriale, l'art. 25 cod. proc.civ. sul "foro erariale" non è applicabile nei giudizi in cui è parte una Regione a statuto ordinario, che non si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 cod. proc. civ., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 cod.proc. civ..Pertanto, l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio.

In tema di giudizio secondo equità del giudice di pace, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza "additiva" della Corte costituzionale del 6 luglio 2004 n. 206, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, "nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia", il testo vigente della medesima disposizione, come testualmente (ri)formulato, deve essere applicato d'ufficio in sede di giudizio di legittimità alla duplice condizione che l'applicazione della nuova disposizione alla fattispecie non richieda nuovi accertamenti di fatto (nel qual caso essa viene rimessa al giudice di rinvio) e non risulti preclusa dalla circostanza che i motivi del ricorso per cassazione, come concretamente formulati, la rendano irrilevante.

L'intervento economico a carico della Regione Calabria, impropriamente denominato "risarcimento", previsto dall'art. 2 commi 1-3 della legge reg. 27 gennaio 1986, n. 3 ( nel testo sostituito dall'art. 25 comma quarto della legge reg. n. 10 del 1988) e volto a ristorare il danno arrecato da specie di animali che la legge stessa intende proteggere dall'estinzione o dai cani randagi o inselvatichiti, è ricompreso nella "materia", disciplinata dalla medesima legge reg. e da leggi statali, intesa alla reintegrazione economica dei patrimoni danneggiati da eventi non dipendenti da fatti o comportamenti antigiuridici dell'Amministrazione, cui non possono applicarsi i principi dettati in tema di responsabilità aquiliana e neppure, in caso di mancata corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione, le regole che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova nel relativo giudizio promosso dall'avente diritto. (Principio enunciato ai fini della individuazione dei limiti di censurabilità di decisione del giudice di pace pronunciata "in subiecta materia").

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 26 luglio 2021

    FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 28 novembre 2016, ha pronunciato sull'opposizione alla stima proposta da Sintesi s.p.a. in un giudizio di determinazione dell'indennizzo che le era dovuto in seguito all'adozione, in data 31 luglio 2013, di un provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (d'ora in avanti, t.u. del 2001), con cui - all'esito di una procedura di esproprio non portata a formale compimento - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e la Liguria) ed il Ministero della Giustizia avevano acquisito il terreno di sua proprietà, sul quale era stato realizzato il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2005, n. 7685
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7685
Data del deposito : 13 aprile 2005

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