Sentenza 13 aprile 2005
Massime • 4
In tema di competenza territoriale, l'art. 25 cod. proc.civ. sul "foro erariale" non è applicabile nei giudizi in cui è parte una Regione a statuto ordinario, che non si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 cod. proc. civ., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 cod.proc. civ..Pertanto, l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio.
In tema di giudizio secondo equità del giudice di pace, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza "additiva" della Corte costituzionale del 6 luglio 2004 n. 206, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, "nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia", il testo vigente della medesima disposizione, come testualmente (ri)formulato, deve essere applicato d'ufficio in sede di giudizio di legittimità alla duplice condizione che l'applicazione della nuova disposizione alla fattispecie non richieda nuovi accertamenti di fatto (nel qual caso essa viene rimessa al giudice di rinvio) e non risulti preclusa dalla circostanza che i motivi del ricorso per cassazione, come concretamente formulati, la rendano irrilevante.
L'intervento economico a carico della Regione Calabria, impropriamente denominato "risarcimento", previsto dall'art. 2 commi 1-3 della legge reg. 27 gennaio 1986, n. 3 ( nel testo sostituito dall'art. 25 comma quarto della legge reg. n. 10 del 1988) e volto a ristorare il danno arrecato da specie di animali che la legge stessa intende proteggere dall'estinzione o dai cani randagi o inselvatichiti, è ricompreso nella "materia", disciplinata dalla medesima legge reg. e da leggi statali, intesa alla reintegrazione economica dei patrimoni danneggiati da eventi non dipendenti da fatti o comportamenti antigiuridici dell'Amministrazione, cui non possono applicarsi i principi dettati in tema di responsabilità aquiliana e neppure, in caso di mancata corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione, le regole che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova nel relativo giudizio promosso dall'avente diritto. (Principio enunciato ai fini della individuazione dei limiti di censurabilità di decisione del giudice di pace pronunciata "in subiecta materia").
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 28 novembre 2016, ha pronunciato sull'opposizione alla stima proposta da Sintesi s.p.a. in un giudizio di determinazione dell'indennizzo che le era dovuto in seguito all'adozione, in data 31 luglio 2013, di un provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (d'ora in avanti, t.u. del 2001), con cui - all'esito di una procedura di esproprio non portata a formale compimento - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e la Liguria) ed il Ministero della Giustizia avevano acquisito il terreno di sua proprietà, sul quale era stato realizzato il …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 26 luglio 2021
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 28 novembre 2016, ha pronunciato sull'opposizione alla stima proposta da Sintesi s.p.a. in un giudizio di determinazione dell'indennizzo che le era dovuto in seguito all'adozione, in data 31 luglio 2013, di un provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (d'ora in avanti, t.u. del 2001), con cui - all'esito di una procedura di esproprio non portata a formale compimento - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e la Liguria) ed il Ministero della Giustizia avevano acquisito il terreno di sua proprietà, sul quale era stato realizzato il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2005, n. 7685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7685 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso l'Avvocato MAURELLI DANIELA, rappresentata e difesa dall'avvocato MONTERA GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AD SQ, elett.te domiciliato in ROMA VIA ATTILIO BENIGNI 100, presso lo STUDIO SCATENA - GAGLIARDI, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNETTI ALFONSO, ANNA LORIA, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4/01 del Giudice di pace di SAN GIOVANNI IN FIORE, depositata il 16/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/10/2004 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, - l'Avvocato MAURELLI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
che, con citazione del 23 maggio 2000 PA RA convenne la Regione Calabria dinanzi al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 480.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno per la morte di quattro ovi-caprini di sua proprietà, cagionata da morsi di lupi;
che, costituitasi, la Regione convenuta, nel chiedere la reiezione della domanda, eccepì, tra l'altro, l'incompetenza per territorio del Giudice adito ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., indicando come competente territorialmente il Giudice di Pace di Catanzaro, nonché la nullità della domanda per omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda stessa;
che il Giudice adito, con ordinanza del 7 luglio 2000, nel respingere tutte le eccezioni pregiudiziali (ivi compresa quella relativa alla dedotta incompetenza per territorio) e preliminari sollevate, respinse anche quella relativa alla nullità della domanda, "perché dalla documentazione esibita e contenuta nel fascicolo di parte attrice - che la convenuta avrà certamente esaminato - si evincono tutti gli elementi utili all'esatta configurazione della domanda, che si ritengono parte integrante della domanda stessa";
che il Giudice adito, assunta la prova per testi, con sentenza n. 4/01 del 16 gennaio 2001, in accoglimento della domanda, condannò la Regione Calabria al pagamento della somma di L. 480.000, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
che, in particolare, il Giudice di Pace - richiamata e ribadita la propria ordinanza del 7 luglio 2000 - ha affermato che "alla luce risultanze istruttorie deve affermarsi che la domanda è fondata e quindi, va accolta";
che, "per quanto attiene alle prove, e quindi alla fondatezza della domanda, è emerso che i fatti si sono svolti come prospettati in domanda";
che, "d'altro canto, il veterinario, Dr. Saverio Allevato, ha confermato in toto il certificato n. 55 RSV 2000, rilasciato in data 11.02.2000 ed acquisito agli atti, e dal quale emerge che gli ovi- caprini dell'attore erano stati attaccati ed uccisi da cani randagi, in località Serralonga, agro di questo Comune";
che "la responsabilità è senz'altro da addebitarsi alla Regione Calabria, la quale ha affrontato la questione e la ha disciplinata con la propria Legge Regionale n. 281 del 14.08.1991, rivedendola ed aggiornandola con la Legge n. 10/98"; ed infine, che "i canoni imposti da tali provvedimenti regionali risultano pienamente rispettati, per cui ogni dissertazione in merito a tale argomento, fatto dalla difesa della controparte, appare inutile, pretestuosa e defatigatoria";
che avverso tale sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria, con il primo dei quali ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. a conoscere la domanda de qua;
che resiste, con controricorso, PA RA;
che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8466/03 del 28 maggio 2003, hanno rigettato il primo motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, ed hanno rimesso l'esame degli ulteriori motivi a questa Sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 163 comma 2 n. 4, 164 comma 4 e 318 c.p.c."), la Regione ricorrente ripropone la questione della nullità della domanda per carenza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in particolare, data dell'evento dannoso ed ubicazione dell'azienda di proprietà dell'attore, "di assoluta rilevanza ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice adito, nonché ai fini dell'accertamento della congruità della documentazione depositata in atti, rispetto alla domanda attorea" (cfr. Ricorso, pag. 6);
che, con il terzo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto di motivazione, meramente apparente o insanabilmente contraddittoria su punti da considerare decisivi nella controversia") ed il quarto motivo (con cui deduce:
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2043 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 2699 e 2700 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto di motivazione su punti da considerare decisivi in rapporto a norme vincolanti o principi di diritto") - che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - la Regione ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione (che viene considerata meramente apparente), sostenendo, in particolare, che, nella specie, non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione delle predette leggi, statale e regionale;
che non è stata provata la sussistenza dell'elemento psicologico indispensabile nella responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.;
che la documentazione acquisita non avrebbe la forza probatoria dell'atto pubblico;
che non sarebbe stata seguito il procedimento prefigurato dall'art. 2 della legge regionale n. 3 del 1986, come sostituito dall'art. 25 comma 4 della legge regionale n. 10 del 1998; e che l'attore non avrebbe dato la prova ne' del danno lamentato, ne' del nesso eziologico;
che, per quanto riguarda i profili di censura argomentati nel secondo motivo (violazione delle norme sulla competenza e nullità dell'atto di citazione), deve premettersi che la Regione Calabria, nel costituirsi dinanzi al Giudice di Pace, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, testualmente deducendo: "Giova precisare che, trattandosi di causa in cui è parte un'amministrazione dello Stato, e vertendosi in tema di risarcimento del danno nascente da fatto illecito, il Giudice competente è quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta secondo le norme sulla contabilità pubblica. Nel caso di specie, pertanto, la competenza spetta al Giudice di Pace di Catanzaro, dal momento che in tale città ha sede l'Ufficio di Tesoreria dell'ente regionale deputato al pagamento della somma dovuta";
che la censura è priva di fondamento, infatti, in primo luogo, va osservato che, trattandosi di fattispecie in cui è parte una Regione a statuto ordinario (e non già, come erroneamente dedotto nella eccezione, una "Amministrazione dello Stato"), la quale non si è avvalsa del patrocinio dell'Avvocatura dello stato, non è, comunque, applicabile l'art. 25 cod. proc. civ.; in secondo luogo - e conseguentemente -, deve essere sottolineato che, dovendosi fare applicazione, in relazione all'oggetto della domanda (domanda di indennizzo ai sensi delle leggi regionali nn. 3 del 1986 e 10 del 1998), dell'art. 20 cod. proc. civ., esiste un consolidato orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 4712 del 1992, 12289 del 2003, 17424 del 2004), integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui, ai fini dalla determinazione dalla competenza per territorio nella controversia, avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte dello Stato o di altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis, eventualmente anche in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro nè esclusivo, ne' inderogabile a fronte del potere di scelta attribuito all'attore dalla predetta disposizione codicistica;
in terzo luogo - ed è rilievo decisivo - la Regione convenuta, nel sollevare la eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, non ha contestato, pur avendone l'onere, la competenza del Giudice adito anche con riferimento al criterio del luogo ove è sorta l'obbligazione" (cfr., e pluribus, Cass. nn. 1976 del 2000 e 14718 del 2004), con la conseguenza che, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la competenza deve ritenersi ritualmente e definitivamente radicata presso il Giudice di Pace adito;
che per quanto attiene alla riproposta censura, relativa alla nullità dell'atto di citazione, la stessa deve essere respinta:
infatti - premesso che, trattandosi di giudizio promosso dinanzi al giudice di pace, alla fattispecie e applicabile esclusivamente l'art. 318 cod. proc. civ.; e che costituisce consolidato orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 8074 del 2003 e 10909 del 2003), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui, in relazione al giudizio instaurato davanti al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 cod. proc. civ., il quale prescrive che l'atto medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, e possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dal successivo art. 320, sicché l'atto di citazione deve ritenersi nullo soltanto nel caso in cui, per la mancata od incompleta esposizione dei fatti, non è possibile l'instaurazione del contraddittorio - l'esame diretto dell'atto introduttivo del presente giudizio, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato, permette certamente di concludere che la citazione de qua contiene elementi di fatto più che sufficienti per individuare tanto la causa petendi che il petitum, tanto è vero che il contraddittorio con la Regione Calabria si è correttamente instaurato anche nel merito, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della comparsa di costituzione della Regione stessa, laddove risulta che l'eccezione di nullità della citazione è stata formulata soprattutto perché nell'atto introduttivo non era stata indicata la sede dell'impresa agricola del ricorrente ai fini dell'esatta determinazione del Giudice competente per territorio;
che tutti gli altri motivi del ricorso devono essere respinti, previa parziale correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 comma 2 cod. proc. civ., essendo il suo dispositivo conforme al diritto;
che tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pronunciata "secondo equità", in quanto la domanda di risarcimento del danno risulta pacificamente contenuta nel limite dei due milioni di lire - è noto che, sul tema del giudizio di equità del giudice di pace e dei limiti del ricorso per Cassazione avverso la relativa sentenza, esiste un "diritto vivente" (cfr. Cass., s.u., nn. 716 del 1999 e 8223 del 2002 e successive conformi), secondo cui, a seguito della nuova formulazione dell'art. 313 comma 2 cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronuncia in controversie di valore non superiore ai due milioni di lire (quale quella di specie), non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali, cui la norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversia, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico;
con la conseguenza che le sentenza pronunciate dal giudice di pace in controversie del su indicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili per Cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 comma 1 nn. 1, 2 a 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 comma 1, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 comma 1 e consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ. renda la norma sospettabile di illegittimità
costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost.;
che, peraltro, pendente il giudizio sul presente ricorso, la Corte costituzionale, con sentenza del 5-6 luglio 2004 n. 206, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia", per violazione degli artt. 24 comma 1 e 101 comma 2 Cost.;
che, dunque - a far data dal giorno successivo alla pubblicazione di tale sentenza "additiva" (artt. 136 comma 1 Cost. e 30 comma 3 della legge n. 87 del 1953) - il testo vigente dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ. deve intendersi così, testualmente (ri)formulato "il giudice di pace decide secondo equità, osservando i principi informatori della materia, le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile";
che, d'altro canto - secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 5998 del 2001, 10483 del 2000, 7279 del 1999, 3281 del 1995), integralmente condiviso dal Collegio - come il jus superveniens così anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere applicata d'ufficio, in sede di giudizio di legittimità, alla duplice condizione che l'applicazione della nuova disposizione alla fattispecie non richieda nuovi accertamenti di fatto (nel qual caso essa viene rimessa al giudice di rinvio) e non risulti preclusa dalla circostanza che i motivi del ricorso per Cassazione, come concretamente formulati, la rendano irrilevante;
che, alla luce di tali principi, risulta evidente che i motivi di impugnazione articolati dalla Regione Calabria non sono assolutamente annoverabili tra quelli ammessi in sede di legittimità avverso sentenze pronunciate da giudice di pace secondo equità, pur dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale dianzi menzionata;
che in proposito, deve osservarsi che sia la legge statale n. 281 del 1991 (art. 3 comma 5), sia gli artt. 1 e 2 e 4 della legge regionale calabra n. 3 del 1986 (il secondo articolo, nel testo sostituito dall'art. 25 comma 4 della successiva legge regionale n. 10 del 1998) prefigurano, rispettivamente, a carico della regione, la corresponsione di un "indennizzo" o di un "risarcimento del danno";
- che, più in particolare, la legge statale stabilisce che, "al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale" (art. 3 comma 5 della legge n. 281 del 1991; cfr. anche Corte costituzionale, sent. n. 123 del 1992);
che, d'altro canto, la legge regionale n. 3 del 1986 prevede che "la Regione, al fine di salvaguardare l'esistenza di alcune specie di animali in via di estinzione" di eccezionale interesse scientifico a livelli internazionali, provvede al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio zootecnico nel territorio regionale da parte di esemplari delle seguenti specie: LU NN (canis UP italicus) LA AL (AQ chrisaetos) (art. 1); e che, "al fine di proteggere e garantire più adeguatamente greggi ed armenti da frequenti stragi provocate da cani randagi inselvatichiti" (art. 4), pari tutela risarcitoria viene accordata al proprietario o altro soggetto avente diritto il quale rinviene un capo di bestiame che appare ucciso da cani randagi o inselvatichiti" (art. 2 comma 1, nel testo sostituito dalla legge regionale n. 10 del 1998);
- che l'Art. 2 commi 1-3 della legge regionale n. 3 del 1986, nel testo sost. dall'art. 25 comma 4 della legge regionale n. 10 del 1998, prevede che il diritto soggettivo (così qualificata tale situazione soggettiva dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte) a tale "risarcimento" si perfeziona all'esito di un procedimento amministrativo, disciplinato minuziosamente dalla legge regionale, che inizia con la denuncia dell'evento da parte del privato al corpo forestale ed all'ufficio del servizio veterinario competente per territorio, prosegue con l'"accertamento dell'evento" da parte di questi due uffici, consacrato in apposito verbale, che deve contenere specifiche attestazioni (cfr. art. 2 comma 2 lett. a - d) - in ordine alle circostanze di luogo, ove si è verificato l'evento, ed allo "stato di protezione del capo di bestiame ucciso, secondo la comuni regole del buon pastore" e alla "descrizione del capo di bestiame ucciso" ed alla "motivazione dell'imputabilità dell'evento ad animali protetti o cani randagi o inselvatichiti"; al "valore del capo di bestiame ucciso, determinato secondo i prezzi correnti di mercato" all'"avvenuta distruzione dello stesso alla presenza della guardia forestale" - e si conclude con la proposizione dell'istanza di risarcimento del danno, da parte dell'interessato, corredata da copia del verbale e del motivato parere favorevole del corpo forestale, all'assessorato agricoltura della Regione Calabria, "che provvederà alla relativa, liquidazioni e pagamento" (art. 2 comma 3);
che la legge regionale in esame prevede, in definitiva, un intervento economico a carico della Regione - sotto forma di vero e proprio indennizzo, impropriamente denominato "risarcimento" - volto a ristorare un danno arrecato al patrimonio degli aventi diritto secundum jus - nella misura in cui esso costituisce il ristoro di un danno arrecato da specie di animali che la legge stessa intende proteggere dalla estinzione - e, in ogni caso, non provocato da alcun comportamento contra jus della Amministrazione regionale (6, questo, lo specifico caso dei danni al patrimonio zootecnico arrecati dai cani randagi o inselvatichiti);
che - come già chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite dianzi ricordata - secondo lo schema procedimentale previsto dalla legge, il diritto all'indennizzo sorge all'esito del procedimento stesso, che, se favorevole all'interessato, obbliga la Regione Calabria alla corresponsione dell'indennizzo medesimo senza alcun margine di discrezionalità (se non, forse, sulla determinazione del quantum debeatur);
che, dunque, alla "materia" disciplinata dalla legge regionale - la quale, come è evidente, è annoverabile tra quelle, statali o regionali, che prevedono diverse specie di interventi economici, sotto disparate forme, in favore di patrimoni danneggiati da eventi non dipendenti da fatti o comportamenti antigiuridici dell'Amministrazione - non possono applicarsi le norme ed i principi dettati in tema di responsabilità aquiliana e neppure, in caso di mancata corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione, le regole che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova nel relativo giudizio promosso dall'avente diritto: infatti, l'accertamento della sussistenza dei presupposti del diritto all'indennizzo e della sua quantificazione sono demandati dalla legge regionale al predetto procedimento amministrativo;
che, ciò posto, tutti i profili di censura argomentati nel terzo e nel quarto motivo in esame sono infondati;
che, infatti - mentre la critiche in essi formulate sono tutte fondata sul presupposto esplicito che, alla fattispecie in esame, si applicano i principi che regolano la responsabilità da fatto illecito (art. 2043 cod. civ.), anche per ciò che attiene ai relativi canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova - come già ampiamente rilevato dianzi, nella fattispecie medesima si tratta, invece, di indennizzi di patrimoni danneggiati da eventi non dipendenti da fatti o comportamenti antigiuridici dell'Amministrazione regionale, il diritto alla cui corresponsione sorge in presenza di requisiti e condizioni rigorosamente predeterminati dalla legge regionale, l'accertamento in ordine alla sussistenza dei quali è demandato dalla legge stessa alla guardia forestale ed al veterinario provinciale;
che, in particolare, le critiche rivolte alla sentenza impugnata si risolvono, a ben vedere, in censura relativa a pretesi errores in judicando palesemente inconferenti rispetto alla disciplina legislativa applicabile ad applicata, ovvero in denunce relative a pretesi vizi della motivazione precluse in questa sede, tenuto conto che la motivazione della sentenza impugnata, ancorché estremamente concisa, fondata com'è, in modo assolutamente prevalente sugli accertamenti effettuati dai due predetti uffici (cui è attribuito, come già detto, l'accertamento di requisiti e condizioni del diritto al risarcimento), dà conto delle ragioni che hanno condotto all'accoglimento della domanda e, quindi, non è affetta ne' dal vizio della mera "apparenza", ne' da quello di insanabile e radicale contraddittorietà;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi E. 400,00, ivi compresi E. 300,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2005