Sentenza 14 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/12/2023, n. 18963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18963 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2023
N. 18963/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11967/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11967 del 2023, proposto da
SA TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Pizzillo e Raffaele Rauso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IT DO in Roma, via Attilio Regolo, 12/D;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Roma emesso nel procedimento 51620/2019 R.G. VG.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto indicato in epigrafe, emesso ex l. n. 89/01 dalla Corte di Appello di Roma.
Il Ministero della giustizia non si è costituto in resistenza.
Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti appresso specificati.
Parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio indicato in epigrafe.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione (decreto della corte di appello con formula esecutiva e dichiarazione ex art. 5 sexies l. n. 89/01, notificati all’amministrazione, e attestazione di passaggio in giudicato) comprovante, anche alla luce dell’attestazione di conformità agli originali delle copie depositate in giudizio, l’esistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 5 e ss. l. n. 89/01 per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
Come richiesto da parte ricorrente, l’accoglimento della domanda comporta la condanna del Ministero della giustizia al pagamento, oltre che delle somme evidenziate nel provvedimento di cui è stata chiesta l’esecuzione, anche delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio di ottemperanza come quantificate nel gravame, purché debitamente documentate (Cons. Stato n. 1498/17; Cons. Stato n. 1465/14; TAR Campania – Napoli n. 4477/19).
Per questi motivi la domanda di esecuzione è fondata e deve essere accolta.
Per l’effetto, il Tribunale condanna il Ministero della giustizia ad eseguire, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica del presente provvedimento, il decreto decisorio in epigrafe indicato e a pagare, altresì, le spese successive alla formazione del titolo esecutivo purchè debitamente documentate.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla parte ricorrente, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un dirigente del Ministero in epigrafe, rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5 sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni, con la precisazione che, visto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della c.d. Legge Pinto, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia;
La soccombenza del Ministero della giustizia sulla domanda di ottemperanza comporta la condanna dell’Ente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1) accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, condanna il Ministero della giustizia ad eseguire, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica del presente provvedimento, il decreto decisorio in epigrafe in favore della parte ricorrente, per le somme ivi indicate, oltre interessi legali fino al soddisfo, al netto delle somme eventualmente già versate per lo stesso titolo;
2) nell’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero intimato nomina, sin d’ora, il commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero in epigrafe, rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5 sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni;
3) condanna il Ministero della giustizia a pagare, in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro trecentocinquanta/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, oltre alle spese successive alla formazione del titolo esecutivo, purché debitamente documentate, e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO