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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 29/09/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1439/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1439/2016 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 17.02.2015, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Rosalia Giudice presso il cui studio in Santa Croce Camerina, via G. Matteotti n. 63, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti.
ATTRICE contro nato a [...] il [...], c.f. , e , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 nata a [...] il [...], c.f. C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
* * *
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e , per sentirli condannare in suo favore, in quanto erede della persona offesa, in Controparte_2 solido tra loro, alla restituzione della somma di euro 417.200,00 quale profitto del reato di truffa aggravata commesso in danno di , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla Persona_1 data dell'evento al soddisfo, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex artt.
2059 c.c. e 185 c.p. in misura non inferiore ad euro 300.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo. Il tutto con condanna alle spese di lite.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attrice ha esposto che il Tribunale Penale di Caltagirone, con sentenza n. 236 del 04.09.2013 aveva accertato la responsabilità penale per il reato di truffa commesso da
[...]
e in danno del proprio marito , condannando in CP_1 Controparte_2 Persona_1
pagina 1 di 7 solido gli imputati alla corresponsione in favore della parte civile di una provvisionale di euro 40.000,00
e demandando al giudice civile l'esatta e completa determinazione del danno.
Ha esposto altresì che la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 63/2015, pur rilevando che era trascorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, aveva stabilito che non ricorrevano elementi probatori idonei a condurre ad una pronuncia assolutoria nel merito. Pertanto, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato loro ascritto perché estinto per prescrizione, ma confermato espressamente le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
Di conseguenza, ha osservato parte attrice che la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile resa nell'ambito del giudizio penale fosse vincolante e che, nel caso di specie, ella, in qualità di erede della costituita parte civile , venuto a mancare dopo la sentenza penale di Persona_1 secondo grado, avrebbe diritto non solo alla restituzione delle somme illecitamente sottratte dai convenuti attraverso il reato di truffa perpetrato in danno della vittima per oltre due anni, dal 2005 all'aprile 2007, ed accertate in sede penale in euro 417.200,00, ma avrebbe altresì diritto alla liquidazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla vittima del reato.
Ha assunto, in particolare, che i danni patrimoniali, oltre al depauperamento finanziario costituito dalle continue dazioni di denaro in favore dei due soggetti agenti e costituenti i proventi del reato, sarebbero rappresentati dalla perdita della carica di Presidente del C.d.A. da parte del - atteso che lo Persona_1 stesso era stato letteralmente rimosso dalla carica di Presidente del C.d.a. della società , Persona_1 azienda dallo stesso creata negli anni '60, in conseguenza del venir meno della fiducia da parte dei soci di minoranza subito dopo l'inizio della vicenda giudiziaria in questione – alla quale si ricollegava la mancata erogazione dell'indennità di Presidente del C.d.A.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, questo comprenderebbe le sofferenze fisiche e morali sopportate dal sia durante la consumazione del reato sia in conseguenza dello stesso, come Persona_1 la destituzione dalla carica di Presidente del C.d.A la quale aveva determinato nella persona offesa una profonda sofferenza psicologica, avendo il sempre rivestito la carica di presidente della Persona_1 società e avendo soprattutto fondato l'omonima azienda, subendo tale destituzione come una vera e propria deminutio capitis, tanto da farlo ammalare gravemente: infatti, nel 2010, gli era stata diagnosticata la S.L.A., malattia che lo aveva condotto rapidamente alla morte avvenuta subito dopo l'emissione della sentenza penale di secondo grado.
Parte attrice, infine, ha esposto di aver ottenuto dal Tribunale di Caltagirone, in accoglimento del ricorso ex artt. 671 e 669 bis c.p.c., nella causa iscritta al n. 790/2016 r.g. l'autorizzazione a sottoporre a sequestro conservativo tutti i beni pignorabili di qualsiasi natura appartenenti agli odierni convenuti fino alla concorrenza di euro 417.000,00. pagina 2 di 7 Nonostante la regolarità della notifica i convenuti non si sono costituiti. Pertanto, all'udienza del
12.07.2017 è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 09.01.2025 è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi. Con successiva ordinanza del 07.07.2025 - rilevato che non risultava depositato in atti il certificato di residenza di ai fini della verifica della Controparte_2 regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e dunque dell'integrità del contraddittorio
– la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, onerando la parte attrice a depositare nel fascicolo telematico il certificato di residenza sopra citato, e rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 25.09.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
***
Appare opportuno premettere che nel presente giudizio bisogna accertare unicamente quali siano state le conseguenze patite da a causa del comportamento illecito dei convenuti, in quanto Persona_1
l'esistenza del fatto illecito e la sua riconducibilità a e sono Controparte_1 Controparte_2 aspetti coperti dal giudicato, e in particolare dalla sentenza della Corte d'appello di Catania n. 63/2015 che, pur dichiarando di non doversi procedere nei confronti degli imputati perché il reato si era estinto per prescrizione, ha confermato espressamente le statuizioni civili della sentenza del Tribunale di
Caltagirone n. 236 del 04.09.2013.
Invero, “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la
Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell' art. 578 c.p.p. , sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto”
(Cassazione civile, sez. II, 15 giugno 2020, n. 11467. Nello stesso senso anche Cassazione civile, sez.
III, 5 maggio 2020, n. 8477, secondo la quale “nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle pagina 3 di 7 conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati”). E ciò in quanto “nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati da Corte cost. n.
182/2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito”
(Cassazione penale, sez. un., 28 marzo 2024, n. 36208).
Tanto premesso, poiché ai sensi dell'art. 185, comma I, c.p., “ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili”, con la precisazione che con il termine restituzione debba intendersi ogni reintegrazione nella situazione preesistente al reato, come se quest'ultimo non fosse mai avvenuto, va appurato quali siano le conseguenze del reato subite dal che necessitano di essere eliminate Persona_1 con ripristino della condizione quo ante.
Al riguardo, spetta al giudice civile la verifica del nesso eziologico tra il reato e le conseguenze lamentate dal danneggiato ai sensi dell'art. 1223 c.c. poiché l'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna concerne solo l'an della responsabilità del reo (nello stesso senso Corte d'appello di Ancona, sez. I, 18 gennaio 2024, n. 108), pur ritenendosi che il giudice civile possa “utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cassazione civile, sez. III, 10 maggio 2024, n. 12901).
Come si evince dalla lettura della sentenza del Tribunale di Caltagirone, che richiama la copiosa documentazione allegata dagli inquirenti e prodotta alle udienze del 18.01.2012 e del 18.01.2013 nonché le dichiarazioni testimoniali rese, tra le quali assume peculiare rilievo quella del ragioniere Parte_2 risulta documentata la dazione di numerosi assegni e somme di denaro in favore dei convenuti per complessivi euro 417.200,00. quest'ultima che dev'essere restituita a parte attrice. Sebbene in CP_3 sentenza sia stato specificato che la somma maggiore (euro 377.200,00 sia stata reperita in capo al
è stato altrettanto precisato che il ruolo della sia stato indispensabile e centrale CP_1 CP_2 nella realizzazione del reato, fungendo ella quale testa di ponte tra il e il con la Persona_1 CP_1 conseguenza che i convenuti vanno condannati in solido tra loro alla restituzione delle somme indebitamente elargite dal . Persona_1
Il danno da reato non consta però del solo danno emergente, cioè delle perdite economiche che il soggetto subisce, ma anche del c.d. lucro cessante, cioè del mancato guadagno che sia conseguenza immediata e pagina 4 di 7 diretta dell'illecito. Parte attrice ha allegato in merito che percepiva annualmente, Persona_1
a titolo di compenso per l'attività di amministratore, la somma di lire 200.000.000, pari ad €103.292,00, coma da verbale di assemblea ordinaria del 30.12.2000 in atti, e che a far data dal 31.05.2007 non avrebbe più percepito tale indennità. In proposito, risulta dal verbale di assemblea del 31.05.2007 che Persona_1
, in quella data, veniva destituito dalla carica di Presidente del C.d.A. della società ,
[...] Persona_1 per il venir meno della fiducia da parte dei soci di minoranza. Ed invero, dalla suddetta delibera si legge come motivazione della revoca dell'incarico quanto segue: “il Presidente dell'Assemblea … fa presente all'Assemblea che si appalesa opportuno e prudenziale revocare il mandato conferito all'attuale
Presidente del Consiglio di Amministrazione, , ed osserva che, invero, i soci sono Persona_1 venuti a conoscenza dei fatti posti a fondamento della querela-denunzia del giorno 3 maggio 2005 e sue successive integrazioni, e che tali eventi, verificatisi in danno del suddetto , pur Persona_1 avendo pregiudicato solo il patrimonio personale dello stesso, fanno dubitare, quantomeno temporaneamente, circa l'affidamento dei soci in merito alle attitudini ed alle capacità del medesimo e temere che egli potrebbe esporre a grave pregiudizio economico la società, essendo, allo stato, vittima di raggiri e/o ricatti ad opera di soggetti terzi”. Tuttavia, sebbene dalla testimonianza resa da Tes_1
emerga che annualmente incamerava per la propria attività
[...] Persona_1 imprenditoriale euro 100.000 circa – tra l'altro il ragioniere ha dichiarato che non venivano Parte_2 distribuiti utili e che questi andavano a confluire in un fondo -, non vi è prova in atti che alla revoca dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione abbia fatto seguito la revoca dell'indennità, essendo muto in tal senso il verbale assembleare. Invero, contestualmente alla revoca dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione è stato modificato lo statuto con la previsione di un'altra carica, quella di presidente onorario, che veniva conferita proprio a . Inoltre, la revoca era stata Persona_1 prevista in via temporanea e non è stato documentata né allegata la durata della stessa. Dagli elementi in atti non vi è dunque la prova che il abbia effettivamente subito il mancato guadagno Persona_1 dell'indennità percepita, non essendo stata prodotta alcuna documentazione utile in merito;
anzi è ragionevole ritenere che alla carica di presidente onorario facesse da pendant la corresponsione di un'indennità, o il mantenimento di quella già percepita, soprattutto in considerazione della ragione della revoca (cioè la tutela dell'impresa), della circostanza che il non avesse procurato alcun Persona_1 ammanco aziendale, avendo depauperato solo il patrimonio personale, del ruolo centrale e quasi patriarcale che aveva avuto sino a quel momento all'interno dell'azienda dallo Persona_1 stesso creata.
Passando all'esame della domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale, va senz'altro ritenuta infondata la prospettazione di parte attrice secondo la quale sussisterebbe una correlazione tra lo pagina 5 di 7 stato di prostrazione e sofferenza cagionato dal reato e la diagnosi della S.L.A. avvenuta nel 2010, dato che allo stato della scienza medica non è possibile prefigurare un nesso eziologico tra i due elementi.
Va, tuttavia, ritenuto che a causa dell'accertato fatto di reato la vittima dello stesso abbia comunque subito delle sofferenze morali (non essendo state quelle fisiche – in particolare lo stato di depressione – documentato mediante certificati medici) meritevoli di essere risarcite.
Per costante giurisprudenza di legittimità, “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi
o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno “in re ipsa”; sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (cfr, Cass. civ. sent. n. 29206 del 2019, Cass. Civ., 6.12.2018, n. 31537). La sofferenza risarcibile richiede il quid pluris dell'incidenza negativa del fatto sulla serenità interiore dell'offeso, che perduri per un periodo di tempo tale da essere percepito come patimento, tale da superare quella soglia minima di tollerabilità.
Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza penale e dalle prove assunte nella stessa riportate (in particolare le dichiarazioni di e emergono elementi Testimone_1 Testimone_2 indiziari, gravi precisi e concordanti, che consentono di ritenere fondata l'allegata esistenza di un perdurante stato d'ansia da parte di a causa del reato. E ciò non solo perché Persona_1 quest'ultimo aveva perso il proprio ruolo di capo indiscusso all'interno dell'azienda dal medesimo creata, percepito dagli altri (familiari, soci e dipendenti) non più capace di assumere decisioni rilevanti per l'impresa, la creatura che aveva difeso con costanza e tenacia sino a quel momento;
ma anche per la paura che potessero avere luogo fatti negativi per l'azienda medesima, come ci si poteva aspettare per i furti verificatisi subito dopo la denuncia del fatto di reato (vedi testimonianza di Tes_1
).
[...]
Tali aspetti consentono di ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato che va liquidato equitativamente ai sensi dell'art. 2056 c.c. nella somma ritenuta congrua ed equa di euro 60.000,00, dalla quale andrà detratta l'eventuale provvisionale già corrisposta.
In conclusione, la domanda va accolta nei limiti di quanto sopra accertato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti così come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, secondo i parametri minimi tenuto pagina 6 di 7 conto delle attività difensive effettivamente prestate e del valore del decisum relativamente alla sola domanda risarcitoria, in quanto l'accertamento in ordine al profitto del reato è avvenuto in sede penale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattese, in accoglimento della domanda:
- condanna i convenuti e alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
di euro 417.200,00, quale profitto del reato;
Pt_1
- condanna i medesimi convenuti al pagamento in favore di di euro 60.000,00, a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- dispone che dalla suddetta somma dovrà essere detratta l'eventuale provvisionale già pagata;
- condanna i convenuti e alla refusione delle spese di lite nei Controparte_1 Controparte_2 confronti dell'attrice che liquida in euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA Parte_1 come per legge e rimborso delle spese vive sostenute.
Così deciso il 26 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Oriana Calvo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1439/2016 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 17.02.2015, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Rosalia Giudice presso il cui studio in Santa Croce Camerina, via G. Matteotti n. 63, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti.
ATTRICE contro nato a [...] il [...], c.f. , e , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 nata a [...] il [...], c.f. C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
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Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e , per sentirli condannare in suo favore, in quanto erede della persona offesa, in Controparte_2 solido tra loro, alla restituzione della somma di euro 417.200,00 quale profitto del reato di truffa aggravata commesso in danno di , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla Persona_1 data dell'evento al soddisfo, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex artt.
2059 c.c. e 185 c.p. in misura non inferiore ad euro 300.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo. Il tutto con condanna alle spese di lite.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attrice ha esposto che il Tribunale Penale di Caltagirone, con sentenza n. 236 del 04.09.2013 aveva accertato la responsabilità penale per il reato di truffa commesso da
[...]
e in danno del proprio marito , condannando in CP_1 Controparte_2 Persona_1
pagina 1 di 7 solido gli imputati alla corresponsione in favore della parte civile di una provvisionale di euro 40.000,00
e demandando al giudice civile l'esatta e completa determinazione del danno.
Ha esposto altresì che la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 63/2015, pur rilevando che era trascorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, aveva stabilito che non ricorrevano elementi probatori idonei a condurre ad una pronuncia assolutoria nel merito. Pertanto, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato loro ascritto perché estinto per prescrizione, ma confermato espressamente le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
Di conseguenza, ha osservato parte attrice che la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile resa nell'ambito del giudizio penale fosse vincolante e che, nel caso di specie, ella, in qualità di erede della costituita parte civile , venuto a mancare dopo la sentenza penale di Persona_1 secondo grado, avrebbe diritto non solo alla restituzione delle somme illecitamente sottratte dai convenuti attraverso il reato di truffa perpetrato in danno della vittima per oltre due anni, dal 2005 all'aprile 2007, ed accertate in sede penale in euro 417.200,00, ma avrebbe altresì diritto alla liquidazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla vittima del reato.
Ha assunto, in particolare, che i danni patrimoniali, oltre al depauperamento finanziario costituito dalle continue dazioni di denaro in favore dei due soggetti agenti e costituenti i proventi del reato, sarebbero rappresentati dalla perdita della carica di Presidente del C.d.A. da parte del - atteso che lo Persona_1 stesso era stato letteralmente rimosso dalla carica di Presidente del C.d.a. della società , Persona_1 azienda dallo stesso creata negli anni '60, in conseguenza del venir meno della fiducia da parte dei soci di minoranza subito dopo l'inizio della vicenda giudiziaria in questione – alla quale si ricollegava la mancata erogazione dell'indennità di Presidente del C.d.A.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, questo comprenderebbe le sofferenze fisiche e morali sopportate dal sia durante la consumazione del reato sia in conseguenza dello stesso, come Persona_1 la destituzione dalla carica di Presidente del C.d.A la quale aveva determinato nella persona offesa una profonda sofferenza psicologica, avendo il sempre rivestito la carica di presidente della Persona_1 società e avendo soprattutto fondato l'omonima azienda, subendo tale destituzione come una vera e propria deminutio capitis, tanto da farlo ammalare gravemente: infatti, nel 2010, gli era stata diagnosticata la S.L.A., malattia che lo aveva condotto rapidamente alla morte avvenuta subito dopo l'emissione della sentenza penale di secondo grado.
Parte attrice, infine, ha esposto di aver ottenuto dal Tribunale di Caltagirone, in accoglimento del ricorso ex artt. 671 e 669 bis c.p.c., nella causa iscritta al n. 790/2016 r.g. l'autorizzazione a sottoporre a sequestro conservativo tutti i beni pignorabili di qualsiasi natura appartenenti agli odierni convenuti fino alla concorrenza di euro 417.000,00. pagina 2 di 7 Nonostante la regolarità della notifica i convenuti non si sono costituiti. Pertanto, all'udienza del
12.07.2017 è stata dichiarata la contumacia di . Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 09.01.2025 è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi. Con successiva ordinanza del 07.07.2025 - rilevato che non risultava depositato in atti il certificato di residenza di ai fini della verifica della Controparte_2 regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e dunque dell'integrità del contraddittorio
– la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, onerando la parte attrice a depositare nel fascicolo telematico il certificato di residenza sopra citato, e rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 25.09.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
***
Appare opportuno premettere che nel presente giudizio bisogna accertare unicamente quali siano state le conseguenze patite da a causa del comportamento illecito dei convenuti, in quanto Persona_1
l'esistenza del fatto illecito e la sua riconducibilità a e sono Controparte_1 Controparte_2 aspetti coperti dal giudicato, e in particolare dalla sentenza della Corte d'appello di Catania n. 63/2015 che, pur dichiarando di non doversi procedere nei confronti degli imputati perché il reato si era estinto per prescrizione, ha confermato espressamente le statuizioni civili della sentenza del Tribunale di
Caltagirone n. 236 del 04.09.2013.
Invero, “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la
Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell' art. 578 c.p.p. , sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto”
(Cassazione civile, sez. II, 15 giugno 2020, n. 11467. Nello stesso senso anche Cassazione civile, sez.
III, 5 maggio 2020, n. 8477, secondo la quale “nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle pagina 3 di 7 conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati”). E ciò in quanto “nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati da Corte cost. n.
182/2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito”
(Cassazione penale, sez. un., 28 marzo 2024, n. 36208).
Tanto premesso, poiché ai sensi dell'art. 185, comma I, c.p., “ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili”, con la precisazione che con il termine restituzione debba intendersi ogni reintegrazione nella situazione preesistente al reato, come se quest'ultimo non fosse mai avvenuto, va appurato quali siano le conseguenze del reato subite dal che necessitano di essere eliminate Persona_1 con ripristino della condizione quo ante.
Al riguardo, spetta al giudice civile la verifica del nesso eziologico tra il reato e le conseguenze lamentate dal danneggiato ai sensi dell'art. 1223 c.c. poiché l'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna concerne solo l'an della responsabilità del reo (nello stesso senso Corte d'appello di Ancona, sez. I, 18 gennaio 2024, n. 108), pur ritenendosi che il giudice civile possa “utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cassazione civile, sez. III, 10 maggio 2024, n. 12901).
Come si evince dalla lettura della sentenza del Tribunale di Caltagirone, che richiama la copiosa documentazione allegata dagli inquirenti e prodotta alle udienze del 18.01.2012 e del 18.01.2013 nonché le dichiarazioni testimoniali rese, tra le quali assume peculiare rilievo quella del ragioniere Parte_2 risulta documentata la dazione di numerosi assegni e somme di denaro in favore dei convenuti per complessivi euro 417.200,00. quest'ultima che dev'essere restituita a parte attrice. Sebbene in CP_3 sentenza sia stato specificato che la somma maggiore (euro 377.200,00 sia stata reperita in capo al
è stato altrettanto precisato che il ruolo della sia stato indispensabile e centrale CP_1 CP_2 nella realizzazione del reato, fungendo ella quale testa di ponte tra il e il con la Persona_1 CP_1 conseguenza che i convenuti vanno condannati in solido tra loro alla restituzione delle somme indebitamente elargite dal . Persona_1
Il danno da reato non consta però del solo danno emergente, cioè delle perdite economiche che il soggetto subisce, ma anche del c.d. lucro cessante, cioè del mancato guadagno che sia conseguenza immediata e pagina 4 di 7 diretta dell'illecito. Parte attrice ha allegato in merito che percepiva annualmente, Persona_1
a titolo di compenso per l'attività di amministratore, la somma di lire 200.000.000, pari ad €103.292,00, coma da verbale di assemblea ordinaria del 30.12.2000 in atti, e che a far data dal 31.05.2007 non avrebbe più percepito tale indennità. In proposito, risulta dal verbale di assemblea del 31.05.2007 che Persona_1
, in quella data, veniva destituito dalla carica di Presidente del C.d.A. della società ,
[...] Persona_1 per il venir meno della fiducia da parte dei soci di minoranza. Ed invero, dalla suddetta delibera si legge come motivazione della revoca dell'incarico quanto segue: “il Presidente dell'Assemblea … fa presente all'Assemblea che si appalesa opportuno e prudenziale revocare il mandato conferito all'attuale
Presidente del Consiglio di Amministrazione, , ed osserva che, invero, i soci sono Persona_1 venuti a conoscenza dei fatti posti a fondamento della querela-denunzia del giorno 3 maggio 2005 e sue successive integrazioni, e che tali eventi, verificatisi in danno del suddetto , pur Persona_1 avendo pregiudicato solo il patrimonio personale dello stesso, fanno dubitare, quantomeno temporaneamente, circa l'affidamento dei soci in merito alle attitudini ed alle capacità del medesimo e temere che egli potrebbe esporre a grave pregiudizio economico la società, essendo, allo stato, vittima di raggiri e/o ricatti ad opera di soggetti terzi”. Tuttavia, sebbene dalla testimonianza resa da Tes_1
emerga che annualmente incamerava per la propria attività
[...] Persona_1 imprenditoriale euro 100.000 circa – tra l'altro il ragioniere ha dichiarato che non venivano Parte_2 distribuiti utili e che questi andavano a confluire in un fondo -, non vi è prova in atti che alla revoca dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione abbia fatto seguito la revoca dell'indennità, essendo muto in tal senso il verbale assembleare. Invero, contestualmente alla revoca dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione è stato modificato lo statuto con la previsione di un'altra carica, quella di presidente onorario, che veniva conferita proprio a . Inoltre, la revoca era stata Persona_1 prevista in via temporanea e non è stato documentata né allegata la durata della stessa. Dagli elementi in atti non vi è dunque la prova che il abbia effettivamente subito il mancato guadagno Persona_1 dell'indennità percepita, non essendo stata prodotta alcuna documentazione utile in merito;
anzi è ragionevole ritenere che alla carica di presidente onorario facesse da pendant la corresponsione di un'indennità, o il mantenimento di quella già percepita, soprattutto in considerazione della ragione della revoca (cioè la tutela dell'impresa), della circostanza che il non avesse procurato alcun Persona_1 ammanco aziendale, avendo depauperato solo il patrimonio personale, del ruolo centrale e quasi patriarcale che aveva avuto sino a quel momento all'interno dell'azienda dallo Persona_1 stesso creata.
Passando all'esame della domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale, va senz'altro ritenuta infondata la prospettazione di parte attrice secondo la quale sussisterebbe una correlazione tra lo pagina 5 di 7 stato di prostrazione e sofferenza cagionato dal reato e la diagnosi della S.L.A. avvenuta nel 2010, dato che allo stato della scienza medica non è possibile prefigurare un nesso eziologico tra i due elementi.
Va, tuttavia, ritenuto che a causa dell'accertato fatto di reato la vittima dello stesso abbia comunque subito delle sofferenze morali (non essendo state quelle fisiche – in particolare lo stato di depressione – documentato mediante certificati medici) meritevoli di essere risarcite.
Per costante giurisprudenza di legittimità, “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi
o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno “in re ipsa”; sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (cfr, Cass. civ. sent. n. 29206 del 2019, Cass. Civ., 6.12.2018, n. 31537). La sofferenza risarcibile richiede il quid pluris dell'incidenza negativa del fatto sulla serenità interiore dell'offeso, che perduri per un periodo di tempo tale da essere percepito come patimento, tale da superare quella soglia minima di tollerabilità.
Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza penale e dalle prove assunte nella stessa riportate (in particolare le dichiarazioni di e emergono elementi Testimone_1 Testimone_2 indiziari, gravi precisi e concordanti, che consentono di ritenere fondata l'allegata esistenza di un perdurante stato d'ansia da parte di a causa del reato. E ciò non solo perché Persona_1 quest'ultimo aveva perso il proprio ruolo di capo indiscusso all'interno dell'azienda dal medesimo creata, percepito dagli altri (familiari, soci e dipendenti) non più capace di assumere decisioni rilevanti per l'impresa, la creatura che aveva difeso con costanza e tenacia sino a quel momento;
ma anche per la paura che potessero avere luogo fatti negativi per l'azienda medesima, come ci si poteva aspettare per i furti verificatisi subito dopo la denuncia del fatto di reato (vedi testimonianza di Tes_1
).
[...]
Tali aspetti consentono di ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato che va liquidato equitativamente ai sensi dell'art. 2056 c.c. nella somma ritenuta congrua ed equa di euro 60.000,00, dalla quale andrà detratta l'eventuale provvisionale già corrisposta.
In conclusione, la domanda va accolta nei limiti di quanto sopra accertato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti così come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, secondo i parametri minimi tenuto pagina 6 di 7 conto delle attività difensive effettivamente prestate e del valore del decisum relativamente alla sola domanda risarcitoria, in quanto l'accertamento in ordine al profitto del reato è avvenuto in sede penale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattese, in accoglimento della domanda:
- condanna i convenuti e alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
di euro 417.200,00, quale profitto del reato;
Pt_1
- condanna i medesimi convenuti al pagamento in favore di di euro 60.000,00, a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- dispone che dalla suddetta somma dovrà essere detratta l'eventuale provvisionale già pagata;
- condanna i convenuti e alla refusione delle spese di lite nei Controparte_1 Controparte_2 confronti dell'attrice che liquida in euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA Parte_1 come per legge e rimborso delle spese vive sostenute.
Così deciso il 26 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Oriana Calvo
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