Sentenza 24 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/11/2003, n. 17847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17847 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 7 847 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto imento SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Illimi Sig ri R.G. N. 8495/00 Dott. Vittorio Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron. 35720 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 4656 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud.16/04/03 CALABRESE Rel. ConsigliereDott. Donato ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: NA DZ, NA FE, NA HA, NA AZ, NA IJ, NA MS, NA ZI, per se stessi e quali eredi della madre NA Camiljie Udova, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 77, presso lo studio dell'avvocato GUIDO SALERNO, difesi dall'avvocato VINCENZO PISANI, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro 2003 LA NATIONALE COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E 926 RIASSICURAZIONI SPA, con sede in Roma, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante ASig. Dominique Salvy, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell'avvocato EP BALDI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
LA FONDIARIA ASSIC SPA, TT EP, LA RU, AN NA, AN UR;
intimati avverso la sentenza n. 718/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione IV Civile, emessa il 10/02/99 e depositata il 04/06/99 (R.G. 1436/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato EP BALDI;
का udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NA EV, ER, IM, AZ, IA, SI e ZI, per se stessi e quali eredi ed aventi ofly diritto della loro madre NA MI Udova, hanno pro- 2 posto ricorso per cassazione nei confronti della socie- tà la Fondiaria Assicurazioni spa, di SA EP, di LL BR, OA VA e RB e della società la Nazionale Compagnia Italiana di Assicurazio- ni e Riassicurazioni spa, avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia depositata il 4. 6. 1999, n. 718/99, esponendo che in data 10. 4. 1981, in un grave incidente stradale verificatosi sull'autostrada A 4 - "La Serenissima", perdeva la vita, tra gli altri, il loro congiunto NA Ekrem;
che essi intervenivano nel giudizio da altri instaurato per il risarcimento dei danni e che lo stesso veniva deciso dal Tribunale com wordenra di Padova n. 1140/93; che essi NA proponevano appello th con cui "chiedevano la riforma dei capi impugnati e, in modo specifico, il riconoscimento anche della rivaluta- zione e degli interessi legali dal fatto al saldo"; che la Corte d'appello di Venezia con la suddetta sentenza "ha valutato e deciso le varie voci dei motivi di ap- pello, omettendo di pronunciarsi sulla domanda inerente la rivalutazione e gli interessi legali", da essi avan- zata. Ciò posto, gli NA hanno proposto avversO tale - -come detto ricorso per casazione sulla ba- sentenza se di un unico motivo, col quale denunciando la "viola- zione dell'art. 112 c.p.c.", in quanto la Corte d'ap- 3 pello "non ha espresso pronuncia sulla domanda relativa alla rivalutazione monetaria ed agli interessi". Resiste con controricorso La Nazionale Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa. La Fondiaria Assicurazioni spa, SA EP, LL BR, OA VA e BA non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Come accennato nella parte espositiva, i ricorenti con l'unico motivo hanno denunciato la "violazione del- l'art. 112 c.p.c.", in quanto la Corte d'appello non ha espresso pronuncia sulla domanda relativa alla riva- lutazione monetaria ed agli interessi". Il motivo è inammissibile. E' principio di diritto che il ricorso per Cassa- zione deve presentare un'autonomia tale da consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, sicchè so- no inammissibili quei motivi che anziché precisare le ragioni delle proposte censure si esauriscono in una generica postulazione di erroneità [quale per violazio- - nella specie - di norme di diritto] della sentenza ne impugnata e nella conseguente istanza di cassazione, atteso che la deduzione dei motivi di ricorso per Cas- sazione deve essere effettuata in maniera specifica, 4 per cui non possono trovare ingresso i motivi di ri- assolutamente indeterminati (cfr. Cass. n. corso 5418/1995, in motiv.). Nel caso di specie, infatti, il motivo di ricorso è formulato in termini tali da non consentire di compren- dere - con sicura certezza - a quale aspetto ○ punto decisionale della sentenza impugnata si ri-dell'iter connette la censura, senza necessità di dover attingere ad altre fonti о atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata. Irrilevante, per la sua genericità, è, d'altronde, la specificazione a corredo del motivo che "l'omessa pronuncia nella fattispecie appare ancora più evidente e palese se si considera che la Corte (di merito) nel decidere, Su domanda degli altri appellati, MU, ha condannato soccombenti a pagare la somma stabilita con gli interessi", come pure di nessun ausilio, per uguale ragione, risultano i riferimenti contenuti nello svolgimento del "fatto" del proposto ricorso, ossia, da o alcuni capi [della] sentenza [diM un lato, che TI primo grado] proponevano, dinanzi la Corte di Appello di Venezia, appello , tra gli altri, i signori NA i quali chiedevano la riforma dei capi impugnati e, in modo specifico, il riconoscimento anche della rivaluta- zione e degli interessi legali dal fatto al saldo" e, 5 dall'altro, che "l'adita Corte di Appello, con l'impu- gnata sentenza, ha valutato e deciso le varie voci dei motivi di appello, omettendo di pronunciarsi sulla do- manda inerente la rivalutazione e gli interessi legali, avanzata dagli attuali ricorrenti". E' di tutta evidenza perciò come, dal contesto del ricorso vale a dire solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata non sia possibile desumere conoscenza del motivo, nella sua entità sostanziale una e processuale, sufficiente per bene intendere il signi- ficato e la portata della critica rivolta alla pronun- cia del giudice a quo. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, compensandosi tra le parti costituite le spese del pre- sente giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e com- pensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, il 16. 4. 2003, nella Camera di Consi- glic IL CONSIGLIERE EST. Sherrest IL PRESIDENTE Viñoria fus S Kiella CELLIER Depositata In Cancelleria arin M ott.ssa oggi, 2003 D IL CANCELLIERE C Dott.ssa Mary Ayo!, 6