TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1308/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lorena Mussoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. N. 2116/2023 e promossa da
Parte_1
Con l'avv. MASINI GIACOMO
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
Con l'avv. BRANCATI CORRADO
- RESISTENTE –
e nei confronti di
CP_2
Con l'avv. /
- LITISCONSORTE CONTUMACE - Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo - ricorso presentato dalla Sig.ra Pt_1
ex articolo 15 del D.lgs. 150 del 2011 in opposizione al decreto di liquidazione del
[...]
compenso del CT.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 25/02/2025, in sostituzione dell'udienza fissata in pari data, rassegnando le conclusioni che di seguito si riportano:
“in via principale, nel merito, revocare il decreto di liquidazione opposto ed accertare e dichiarare che il compenso spettante al C.T.U. ammonta ad € 4.199,93, pari alla misura media tabellare in relazione all'art. 11 del D.M. 30.05.2002, per tutte le ragioni meglio descritte in narrativa, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
Si è costituita in giudizio l'Ing. , concludendo come da note scritte in sostituzione Controparte_1 dell'udienza depositate in data 21/02/2025, insistendo per la conferma chiedendo del provvedimento di liquidazione impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Il Sig. , litisconsorte necessario, cui il ricorso ed il decreto di fissazione dell'unione è CP_3
stato correttamente notificato, non si è costituito in giudizio, dovendo pertanto dichiararne la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17/07/2024, la Sig.ra Parte_1
presentava impugnazione avverso il decreto di liquidazione del 19/06/2024, comunicato in data
20/06/2024, emesso dal Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, con cui sono stati liquidati i compensi a favore del CT, Ing. , nell'ambito del procedimento per Controparte_1
accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 858/2023, per un importo complessivo pari ad €
15.000,00 oltre iva e contr. integr. su onorari, posto a carico dell'odierna ricorrente).
Si ritiene opportuno premettere, in relazione all'iter processuale della causa come ricostruito sulla base della documentazione prodotta ed allegata dalle parti, che il decreto di liquidazione impugnato
è stato emesso nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 858/2023, recante “Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e, in subordine, ex art. 696 c.p.c.”.
Nell'ambito del suddetto giudizio veniva disposta apposita C.T.U. al fine di accertare l'esistenza, la natura e l'entità di eventuali difformità urbanistiche dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in causa. Come si evince dai documenti allegati in atti, il CT nominato iniziava le operazioni peritali in data
22/11/2023 (come si evince dal primo verbale), e depositava la relativa relazione nei termini concessi e prorogati.
Il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, accogliendo l'istanza di liquidazione avanzata dal CT, con il decreto opposto ha ritenuto congruo liquidare un importo complessivo pari a €
15.00,00, oltre iva e contr. integr., e ciò “avuto riguardo alla complessità dell'indagine, alla difficoltà e completezza nonché del pregio”, oltre alla “eccezionale importanza complessità e difficoltà” della prestazione che ha giustificata l'applicazione di un aumento degli onorari ex art 52, comma 1, D.P.R. 30.05.2002.
Avvero il decreto di liquidazione dei compensi CT, proponeva ricorso la sig.ra la quale Pt_1 lamentava l'eccessività dell'onorario liquidato nel decreto impugnato, in ragione dell'erronea individuazione dello scaglione di riferimento, della duplicazione di talune voci tabellari, nonché, da ultimo, nell'assenza, nella fattispecie in esame, di profili di eccezionale complessità, importanza né difficoltà nell'espletamento dell'incarico, concludendo per la riforma del provvedimento e la liquidazione di un minore importo pari ad euro 4.1993,00.
In particolare, con riferimento allo scaglione di riferimento applicabile al caso di specie, parte ricorrente deduceva che il valore della controversia ammontava ad € 100.000,00, corrispondente al valore della caparra confirmatoria nella misura del doppio, come dichiarato dalla stessa ricorrente nel ricorso del procedimento presupposto e non, come sostenuto dall'Ing. ad € 215.000,00 CP_1 corrispondente al valore dell'immobile oggetto di consulenza, come individuato nel prezzo pattuito per la transazione.
Con riferimento alla duplicazione di talune voci erroneamente liquidate, parte ricorrente asseriva che la consulenza, avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di difformità urbanistiche, così come anche le attività preparatorie e propedeutiche al compimento dell'incarico, erano sussumibili nella disciplina di cui all'art. 11 del D.M. 30.05.2002 e non anche in quella di cui all'art. 12 del medesimo D.M., essendo la seconda in rapporto di specialità rispetto alla prima.
Infine, parte ricorrente si doleva della non eccezionale importanza, complessità né difficoltà dell'incarico nel caso in esame, sul presupposto delle dimensioni e caratteristiche standard nonché della facile accessibilità all'immobile oggetto di consulenza, della disposizione già all'interno della documentazione poi utilizzata dal CT, oltreché di uno svolgimento della consulenza non accurato da parte dello stesso CT.
Si è costituito in giudizio l'Ing. , contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
rappresentato, e sostenendo la correttezza del decreto di liquidazione opposto. Il sig. , litisconsorte necessario, non si è costituito in giudizio e va pertanto dichiarata CP_2
la sua contumacia.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che il ricorso sia parzialmente fondato e debba accolto nei seguenti termini.
I motivi avanzati da parte ricorrente attengono tutti, sotto diversi profili, al quantum liquidato, e possono pertanto essere trattati congiuntamente.
Anzitutto, nel caso di specie, risulta corretta e pacifica l'applicazione della disciplina di cui al D.M.
30.05.2002 recante “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”.
Nello specifico, in primo luogo, con riferimento allo scaglione di riferimento applicabile nel caso di specie, se in considerazione del valore della controversia (€ 100.000,00) ovvero del valore dell'immobile di cui è causa (€ 215.000,00), si ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia, secondo la quale “l'art. 1 D.M. 30.5.2002
[ndr art. 1 DPR 27 luglio 1988, n. 352], prescrive che i compensi a percentuale si calcolano in base al valore della controversia, che si determina dalla domanda ai sensi dell'art. 10, comma 1, c.p.c.
(in relazione agli importi richiesti ed oggetto di contestazione e per i quali era stata disposta la consulenza tecnica: Cass. 3061/2002; Cass. 14787/2004; Cass. 22959/2011, nonché, con riferimento al regime previgente, Cass. 2338/1995), principio cui il successivo art. 11 non apporta alcuna deroga”, da ciò conseguendone che “Se il giudice accerta che si tratta di consulenza tecnica indicata nelle tabelle, o a questa analoga, per la quale sia prevista la determinazione degli onorari
a percentuale, la liquidazione deve essere fatta con riguardo al valore della controversia” (Corte
Suprema di Cassazione, Sez. II^, 31.07.2023, n. 23131, nonché Corte Suprema di Cassazione, Sez.
II^, 04.03.2002, n. 3061).
Sulla base dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, i compensi da liquidare a favore del
CT devono fare riferimento ai valori tabellari riferiti al valore della controversia e non dell'immobile.
Sotto il secondo profilo, concernente l'asserita erronea duplicazione delle voci di compenso liquidate con il provvedimento opposto stante l'applicazione sia dell'art. 11 che dell'art. 12 del
D.M. 30.05.2002, si rileva che i pur numerosi quesiti sono volti all'accertamento della eventuale sussistenza di difformità urbanistiche tali da ostacolare la stipula conclusiva del contratto di compravendita nell'immobile oggetto di causa, venendo richiesto al CT un maggiore e diverso impegno rispetto ad operazioni di mero controllo o verifica di cui all'art. 12 del citato Decreto
Ministeriale.
Sul punto la giurisprudenza, con orientamento cui non si hanno ragioni di discostarsi, ha chiarito sul punto che: “In tema di liquidazione degli onorari ai CT, il criterio dettato dal D.M. 30 maggio
2002, art. 12 costituendo deroga al criterio generale indicato dall'art. 11 in materia di costruzioni, non può essere applicato al di fuori dei casi espressamente indicati. Pertanto, se l'indagine commessa all'ausiliare non è limitata a operazioni di mero controllo o verifica, ma si estende ad altri tipi di accertamenti, il criterio di liquidazione è quello fissato in via generale dall'art. 11”
(Corte Suprema di Cassazione, Sez. II^, 18.09.2009, n. 20235), e ciò sul presupposto della distinzione tra “l'art. 12 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo” e “[i]l precedente art. 11, che contempla un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, rispetto al quale l'art. 12 è norma di carattere speciale”.
Infine, con riguardo alla complessità e difficoltà dell'attività svolta dal Consulente tecnico e le consequenziali ricadute sulla remunerazione da liquidare a favore di quest'ultimo, si rileva che, come emerge dalla relazione depositata, l'opera svolta dall'ausiliario del Giudice nell'ambito del procedimento RG n. 858/2023, è estremamente articolata e approfondita, rispondente e puntuale rispetto ai numerosi quesiti posti con il conferimento dell'incarico, nonché alle osservazioni e contestazioni sollevate dal CTP di parte attrice.
Da ciò consegue che l'attività svolta dal consulente giustifica l'applicazione dei massimi calcolati applicando le percentuali relative agli scaglioni progressivi fino a quello di riferimento in base al valore della controversia, dovendosi inoltre, in materia, dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica” (Corte
Suprema di Cassazione, Sez. II^, 19.12.2014, n. 27126). Peraltro, il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle, può giustificare anche il riconoscimento dell'aumento “sino al doppio” giusta applicazione della disciplina di cui all'art. 52, comma 1 del DPR 115/2002, riconoscimento, anch'esso, oggetto della discrezionalità e apprezzamento proprio del Giudice.
Invero, l'ampiezza dell'incarico dato dai numerosi quesititi posti al CT, l'elevata difficoltà dell'indagine sotto il profilo tecnico -scientifico, la completezza e il pregio della prestazione, che hanno sicuramente comportato un impegno straordinario per il CT, giustificano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 52, comma 1 DPR 115/2002 (Corte Suprema di Cassazione, Sez. II^,
Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017 (Rv. 645430).
Sulla base delle argomentazioni svolte, il decreto di liquidazione opposto deve essere riformato nei seguenti termini: fino a euro 5.164,57, aliquota massima al 13,1531%: € 679,30 da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, aliquota massima al 9,3951%: 485,22 da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, aliquota massima al 7,5160%: 1.164,51 da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, aliquota massima 5,6370%: 1.455,63 da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, aliquota massima 3,7580%: 1.940,84
Si ritiene pertanto d liquidare in favore del CT un importo complessivo pari ad € Controparte_1
5.725,5 cui va aggiunto l'aumento del 50% per € 2.862,75 , così complessivamente € 8.588,25 (cui vanno detratti eventuali acconti ricevuti).
In considerazione della peculiarità della materia, si dispone la compensazione delle spese tra le parti del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
Dichiara la contumacia del Sig. . CP_2
In parziale accoglimento del ricorso, riforma il decreto opposto emesso dal Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica del 19/06/2024, comunicato in data 20/09/2024 e liquida a titolo di compenso a favore del CT, odierno resistente, l'importo di € 8.588,25 (detratti eventuali acconti ricevuti) oltre IVA e contr. Integr. come per legge, facendone carico a parte ricorrente.
Spese compensate.
Deciso in data 21/03/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lorena Mussoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. N. 2116/2023 e promossa da
Parte_1
Con l'avv. MASINI GIACOMO
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
Con l'avv. BRANCATI CORRADO
- RESISTENTE –
e nei confronti di
CP_2
Con l'avv. /
- LITISCONSORTE CONTUMACE - Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo - ricorso presentato dalla Sig.ra Pt_1
ex articolo 15 del D.lgs. 150 del 2011 in opposizione al decreto di liquidazione del
[...]
compenso del CT.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 25/02/2025, in sostituzione dell'udienza fissata in pari data, rassegnando le conclusioni che di seguito si riportano:
“in via principale, nel merito, revocare il decreto di liquidazione opposto ed accertare e dichiarare che il compenso spettante al C.T.U. ammonta ad € 4.199,93, pari alla misura media tabellare in relazione all'art. 11 del D.M. 30.05.2002, per tutte le ragioni meglio descritte in narrativa, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
Si è costituita in giudizio l'Ing. , concludendo come da note scritte in sostituzione Controparte_1 dell'udienza depositate in data 21/02/2025, insistendo per la conferma chiedendo del provvedimento di liquidazione impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Il Sig. , litisconsorte necessario, cui il ricorso ed il decreto di fissazione dell'unione è CP_3
stato correttamente notificato, non si è costituito in giudizio, dovendo pertanto dichiararne la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17/07/2024, la Sig.ra Parte_1
presentava impugnazione avverso il decreto di liquidazione del 19/06/2024, comunicato in data
20/06/2024, emesso dal Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, con cui sono stati liquidati i compensi a favore del CT, Ing. , nell'ambito del procedimento per Controparte_1
accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 858/2023, per un importo complessivo pari ad €
15.000,00 oltre iva e contr. integr. su onorari, posto a carico dell'odierna ricorrente).
Si ritiene opportuno premettere, in relazione all'iter processuale della causa come ricostruito sulla base della documentazione prodotta ed allegata dalle parti, che il decreto di liquidazione impugnato
è stato emesso nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 858/2023, recante “Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e, in subordine, ex art. 696 c.p.c.”.
Nell'ambito del suddetto giudizio veniva disposta apposita C.T.U. al fine di accertare l'esistenza, la natura e l'entità di eventuali difformità urbanistiche dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in causa. Come si evince dai documenti allegati in atti, il CT nominato iniziava le operazioni peritali in data
22/11/2023 (come si evince dal primo verbale), e depositava la relativa relazione nei termini concessi e prorogati.
Il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, accogliendo l'istanza di liquidazione avanzata dal CT, con il decreto opposto ha ritenuto congruo liquidare un importo complessivo pari a €
15.00,00, oltre iva e contr. integr., e ciò “avuto riguardo alla complessità dell'indagine, alla difficoltà e completezza nonché del pregio”, oltre alla “eccezionale importanza complessità e difficoltà” della prestazione che ha giustificata l'applicazione di un aumento degli onorari ex art 52, comma 1, D.P.R. 30.05.2002.
Avvero il decreto di liquidazione dei compensi CT, proponeva ricorso la sig.ra la quale Pt_1 lamentava l'eccessività dell'onorario liquidato nel decreto impugnato, in ragione dell'erronea individuazione dello scaglione di riferimento, della duplicazione di talune voci tabellari, nonché, da ultimo, nell'assenza, nella fattispecie in esame, di profili di eccezionale complessità, importanza né difficoltà nell'espletamento dell'incarico, concludendo per la riforma del provvedimento e la liquidazione di un minore importo pari ad euro 4.1993,00.
In particolare, con riferimento allo scaglione di riferimento applicabile al caso di specie, parte ricorrente deduceva che il valore della controversia ammontava ad € 100.000,00, corrispondente al valore della caparra confirmatoria nella misura del doppio, come dichiarato dalla stessa ricorrente nel ricorso del procedimento presupposto e non, come sostenuto dall'Ing. ad € 215.000,00 CP_1 corrispondente al valore dell'immobile oggetto di consulenza, come individuato nel prezzo pattuito per la transazione.
Con riferimento alla duplicazione di talune voci erroneamente liquidate, parte ricorrente asseriva che la consulenza, avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di difformità urbanistiche, così come anche le attività preparatorie e propedeutiche al compimento dell'incarico, erano sussumibili nella disciplina di cui all'art. 11 del D.M. 30.05.2002 e non anche in quella di cui all'art. 12 del medesimo D.M., essendo la seconda in rapporto di specialità rispetto alla prima.
Infine, parte ricorrente si doleva della non eccezionale importanza, complessità né difficoltà dell'incarico nel caso in esame, sul presupposto delle dimensioni e caratteristiche standard nonché della facile accessibilità all'immobile oggetto di consulenza, della disposizione già all'interno della documentazione poi utilizzata dal CT, oltreché di uno svolgimento della consulenza non accurato da parte dello stesso CT.
Si è costituito in giudizio l'Ing. , contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
rappresentato, e sostenendo la correttezza del decreto di liquidazione opposto. Il sig. , litisconsorte necessario, non si è costituito in giudizio e va pertanto dichiarata CP_2
la sua contumacia.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che il ricorso sia parzialmente fondato e debba accolto nei seguenti termini.
I motivi avanzati da parte ricorrente attengono tutti, sotto diversi profili, al quantum liquidato, e possono pertanto essere trattati congiuntamente.
Anzitutto, nel caso di specie, risulta corretta e pacifica l'applicazione della disciplina di cui al D.M.
30.05.2002 recante “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”.
Nello specifico, in primo luogo, con riferimento allo scaglione di riferimento applicabile nel caso di specie, se in considerazione del valore della controversia (€ 100.000,00) ovvero del valore dell'immobile di cui è causa (€ 215.000,00), si ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia, secondo la quale “l'art. 1 D.M. 30.5.2002
[ndr art. 1 DPR 27 luglio 1988, n. 352], prescrive che i compensi a percentuale si calcolano in base al valore della controversia, che si determina dalla domanda ai sensi dell'art. 10, comma 1, c.p.c.
(in relazione agli importi richiesti ed oggetto di contestazione e per i quali era stata disposta la consulenza tecnica: Cass. 3061/2002; Cass. 14787/2004; Cass. 22959/2011, nonché, con riferimento al regime previgente, Cass. 2338/1995), principio cui il successivo art. 11 non apporta alcuna deroga”, da ciò conseguendone che “Se il giudice accerta che si tratta di consulenza tecnica indicata nelle tabelle, o a questa analoga, per la quale sia prevista la determinazione degli onorari
a percentuale, la liquidazione deve essere fatta con riguardo al valore della controversia” (Corte
Suprema di Cassazione, Sez. II^, 31.07.2023, n. 23131, nonché Corte Suprema di Cassazione, Sez.
II^, 04.03.2002, n. 3061).
Sulla base dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, i compensi da liquidare a favore del
CT devono fare riferimento ai valori tabellari riferiti al valore della controversia e non dell'immobile.
Sotto il secondo profilo, concernente l'asserita erronea duplicazione delle voci di compenso liquidate con il provvedimento opposto stante l'applicazione sia dell'art. 11 che dell'art. 12 del
D.M. 30.05.2002, si rileva che i pur numerosi quesiti sono volti all'accertamento della eventuale sussistenza di difformità urbanistiche tali da ostacolare la stipula conclusiva del contratto di compravendita nell'immobile oggetto di causa, venendo richiesto al CT un maggiore e diverso impegno rispetto ad operazioni di mero controllo o verifica di cui all'art. 12 del citato Decreto
Ministeriale.
Sul punto la giurisprudenza, con orientamento cui non si hanno ragioni di discostarsi, ha chiarito sul punto che: “In tema di liquidazione degli onorari ai CT, il criterio dettato dal D.M. 30 maggio
2002, art. 12 costituendo deroga al criterio generale indicato dall'art. 11 in materia di costruzioni, non può essere applicato al di fuori dei casi espressamente indicati. Pertanto, se l'indagine commessa all'ausiliare non è limitata a operazioni di mero controllo o verifica, ma si estende ad altri tipi di accertamenti, il criterio di liquidazione è quello fissato in via generale dall'art. 11”
(Corte Suprema di Cassazione, Sez. II^, 18.09.2009, n. 20235), e ciò sul presupposto della distinzione tra “l'art. 12 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo” e “[i]l precedente art. 11, che contempla un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, rispetto al quale l'art. 12 è norma di carattere speciale”.
Infine, con riguardo alla complessità e difficoltà dell'attività svolta dal Consulente tecnico e le consequenziali ricadute sulla remunerazione da liquidare a favore di quest'ultimo, si rileva che, come emerge dalla relazione depositata, l'opera svolta dall'ausiliario del Giudice nell'ambito del procedimento RG n. 858/2023, è estremamente articolata e approfondita, rispondente e puntuale rispetto ai numerosi quesiti posti con il conferimento dell'incarico, nonché alle osservazioni e contestazioni sollevate dal CTP di parte attrice.
Da ciò consegue che l'attività svolta dal consulente giustifica l'applicazione dei massimi calcolati applicando le percentuali relative agli scaglioni progressivi fino a quello di riferimento in base al valore della controversia, dovendosi inoltre, in materia, dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica” (Corte
Suprema di Cassazione, Sez. II^, 19.12.2014, n. 27126). Peraltro, il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle, può giustificare anche il riconoscimento dell'aumento “sino al doppio” giusta applicazione della disciplina di cui all'art. 52, comma 1 del DPR 115/2002, riconoscimento, anch'esso, oggetto della discrezionalità e apprezzamento proprio del Giudice.
Invero, l'ampiezza dell'incarico dato dai numerosi quesititi posti al CT, l'elevata difficoltà dell'indagine sotto il profilo tecnico -scientifico, la completezza e il pregio della prestazione, che hanno sicuramente comportato un impegno straordinario per il CT, giustificano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 52, comma 1 DPR 115/2002 (Corte Suprema di Cassazione, Sez. II^,
Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017 (Rv. 645430).
Sulla base delle argomentazioni svolte, il decreto di liquidazione opposto deve essere riformato nei seguenti termini: fino a euro 5.164,57, aliquota massima al 13,1531%: € 679,30 da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, aliquota massima al 9,3951%: 485,22 da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, aliquota massima al 7,5160%: 1.164,51 da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, aliquota massima 5,6370%: 1.455,63 da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, aliquota massima 3,7580%: 1.940,84
Si ritiene pertanto d liquidare in favore del CT un importo complessivo pari ad € Controparte_1
5.725,5 cui va aggiunto l'aumento del 50% per € 2.862,75 , così complessivamente € 8.588,25 (cui vanno detratti eventuali acconti ricevuti).
In considerazione della peculiarità della materia, si dispone la compensazione delle spese tra le parti del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
Dichiara la contumacia del Sig. . CP_2
In parziale accoglimento del ricorso, riforma il decreto opposto emesso dal Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica del 19/06/2024, comunicato in data 20/09/2024 e liquida a titolo di compenso a favore del CT, odierno resistente, l'importo di € 8.588,25 (detratti eventuali acconti ricevuti) oltre IVA e contr. Integr. come per legge, facendone carico a parte ricorrente.
Spese compensate.
Deciso in data 21/03/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni